UNIONE BASSA EST PARMENSE

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1 UNIONE BASSA EST PARMENSE (PROVINCIA DI PARMA) Sede legale: Sorbolo, Piazza Libertà, n 1 Sede amministrativa: Sorbolo, Via del Donatore, n 2 Telefono 0521/ fax 0521/ (C.A.P ) partita iva COPIA REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Numero Data OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA IV NOVEMBRE IN COMUNE DI SORBOLO. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO (COMPRESO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE). AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Assetto ed Uso del Territorio - Sviluppo Economico VISTO l atto, stipulato il 23 dicembre 2009, con cui i Comuni di Colorno, Sorbolo e Mezzani hanno costituito l Unione Bassa Est Parmense; VISTO lo Statuto dell Unione Bassa Est Parmense ed in particolare l art. 1, comma 2, il quale, confermando analoga clausola del suo atto costitutivo, ne dispone il subentro all Unione di Sorbolo e Mezzani dall 1 gennaio 2010; VISTO, inoltre, l art. 35, comma 3, dello Statuto dianzi menzionato, che, sino alla stipulazione delle convenzioni di cui al precedente art. 7, dispone l applicazione all Unione subentrante delle deliberazioni con cui i comuni di Sorbolo e Mezzani hanno trasferito le funzioni all Unione di Sorbolo e Mezzani; VISTE, in particolare, le deliberazioni consiliari n. 5 del 20 novembre 2001, n. 39 del 26 settembre 2002, e n. 14 del 19 marzo 2003, esecutive, con cui la menzionata Unione di Sorbolo e Mezzani ha recepito il trasferimento di varie funzioni da parte dei comuni aderenti, tra cui quella relativa alla gestione degli impianti sportivi; VISTA la delibera del Consiglio dell'unione Bassa Est Parmense, n. 14 del 29 aprile 2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2014/2016; VISTA la delibera di Giunta dell'unione Bassa Est Parmense n. 29 del 22 maggio 2014, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio

2 finanziario 2014; VISTO il provvedimento del Presidente dell'unione B.E.P. n. 12 dell 8 luglio 2014, con il quale vengono confermati i responsabili dei servizi e con cui è stata loro affidata la gestione contabile delle partizioni finanziarie dei bilanci di previsione dell'unione, omologhe a quelle loro attribuite nei bilanci dei Comuni; VISTO l art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del , che attribuisce ai dirigenti la competenza all adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa; VISTO il vigente regolamento generale sull ordinamento degli uffici e dei servizi; VISTO il vigente regolamento dei controlli interni ai sensi dell'art. 147 T.U.E.L. come modificato dalla legge 213/2012, approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 18/02/2013, esecutiva; ATTESO che l Amministrazione Comunale intende incentivare la diffusione della disciplina sportiva del calcio ampliando la ricettività degli impianti esistenti con interventi che ne aumentino la fruibilità e la frequenza d uso, realizzando nell area del Centro Sportivo di Via IV Novembre, di proprietà comunale, un nuovo campo da calcio regolamentare in manto sintetico; CONSIDERATO che, nell ambito del programma delle opere pubbliche del triennio , adottato dalla giunta comunale con deliberazione n. 42 del 14/10/2014, immediatamente eseguibile, è stato previsto anche l intervento di Adeguamento e potenziamento impianti sportivi: realizzazione campo da calcio in sintetico a Sorbolo, per un importo di euro ,00, da realizzare nell anno 2015; DATO ATTO che occorre pertanto individuare uno studio professionale esperto nella progettazione di strutture sportive con particolare riferimento ai campi in erba sintetica a cui affidare l incarico consistente nella redazione del progetto preliminare definitiva ed esecutiva compreso coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente all intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un campo da calcio in sintetico presso il Centro Sportivo di Via IV Novembre; DATO ATTO che l Ufficio di Progettazione per carenze di organico e per impegni derivanti dall attuazione degli interventi previsti nel programma corrente dei lavori pubblici non ha, al momento, personale disponibile per l espletamento dell incarico di coordinamento in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell art. 89, comma 1, lettere e) e f), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n 81, inerente l intervento in oggetto; EVIDENZIATO che per la specificità e complessità delle prestazioni richieste, ricorrono le condizioni per procedere all affidamento dell'incarico in oggetto a esterni; VISTO l art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone la trasmissione alla competente sezione di controllo della Corte dei conti gli incarichi di studio e di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione e gli atti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza di importo superiore a euro; VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie - del 17 febbraio 2006 n. 4/AUT/2006, secondo cui la menzionata disciplina, recata dalla legge finanziaria 2006, ha abrogato per evidenti motivi di incompatibilità, l art. 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo 14 marzo 2008, n. 8, recante linee di indirizzo e criteri interpretativi dell art. 3, commi 54-57, L. 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ; DATO ATTO che l incarico di cui alla presente determinazione non soggiace all applicazione dell art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005 n 266, in quanto trattasi di incarico afferente la progettazione e la direzione lavori;

3 VISTO l art. 3, commi 54 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo - 15 febbraio 2005, n. 6, recante linee di indirizzo e criteri interpretativi in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, costituente tuttora idonea ricognizione delle fattispecie rientranti nelle categorie degli incarichi anzidetti, che vi esclude la prestazione di cui trattasi, in quanto prestazione di servizi, non comportante, inoltre, l instaurazione di rapporto di collaborazione; VISTO, altresì, l art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; VISTO il D.Lgs. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 ed in particolare l art. 6, comma 7, inerente i limiti di spesa per gli incarichi di studi e consulenza, non applicantesi nella fattispecie; VISTO l art. 49 bis, comma 10, lettera b), punto 2), del Regolamento generale sull ordinamento degli uffici e dei servizi; VISTO il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare l art. 125, commi da 9 a 14, regolanti le acquisizioni in economia delle forniture e dei servizi; VISTA la determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 4 del 29 marzo 2007, secondo cui, tra l altro: a) i servizi tecnici di importo stimato inferiore a euro possano essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell articolo 91, comma 2, del Codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei rinviando anche alle indicazioni formulate dalla stessa Autorità con la determinazione , n. 1; b) per i servizi tecnici di importo inferiore a euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell attività contrattuale in economia; VISTO il Parere dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 16/11/ rif. REG 22/2011 con cui, la stessa autorità, a seguito delle modifiche introdotte dall art. 4 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (così come convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106), ha ritenuto applicabile l elevazione della soglia, di cui all art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, da ventimila euro a quarantamila euro, anche per i servizi di architettura e ingegneria di cui all art. 252 del d.p.r. 207/2010; VISTA la successiva determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC), nr. 5 del 27 luglio 2010, recante linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria; VISTO l art. 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; VISTO l art. 4, comma 2, lett. m-bis del d.l. 70/2011, convertito in legge 106/2011, che ha modificato l art. 125, comma 11, del codice dei contratti pubblici innalzando il limite dell importo consentito per l affidamento diretto in economia di servizi e forniture da ,00 euro a ,00 euro netti dall iva; DATO ATTO che l importo stimato, ai sensi della tariffa professionale vigente (D.M. 143/2013), dei servizi da affidare ammonta ad euro ,44 e quindi inferiore alla soglia di ,00 euro, per cui si può procedere, ai sensi della norma sopra richiamata all affidamento VISTO il vigente regolamento dei contratti ed in particolare:

4 - l art. 39, comma 1-bis, che prevede la possibilità di affidare i servizi attinenti all architettura ed all ingegneria, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, oltre che direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di importo inferiore a euro, ai sensi dell articolo 91, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con esperimento di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei; - l art. 39, comma 1-ter, che prevede la possibilità di affidare gli incarichi attinenti all architettura ed all ingegneria direttamente dal responsabile del procedimento, se di importo inferiore a euro; - l art. 62, comma 4, lett. n-bis, secondo cui sono eseguibili in economia i servizi attinenti all architettura ed all ingegneria, anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, oltre che direzione dei lavori, le attività tecnicoamministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli, nel limite di spesa di euro ; - l art. 69 del predetto regolamento ed in particolare il comma 4, che consente l affidamento diretto delle suddette prestazioni, trattandosi di servizi di importo inferiore a euro, netti dall i.v.a, previo informale sondaggio di mercato; - l art. 69, comma 6, lett. c-bis), secondo cui può prescindersi dal sondaggio di mercato di cui sopra nel caso in cui si debbano conferire incarichi comportanti una spesa inferiore a euro, per l affidamento di servizi attinenti all architettura ed all ingegneria, di cui all art. 62, comma 4, lett. n-bis) ; ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede: - l obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell articolo 1, comma 1, del d.l. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; - l obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012); - l obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012; VERIFICATO, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai fini e per gli effetti dell articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che: - non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da Intercent ER, per i servizi in oggetto; - i servizi di cui in oggetto non sono presenti nella vetrina del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA);

5 ATTESO che l affidamento del servizio di cui trattasi, in base all art. 1, comma 1, della citata L. 135/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione da parte della centrale di committenza regionale, da Consip SPA o dal MEPA; RITENUTO, pertanto, di procedere all acquisizione del servizio mediante ricorso al libero mercato; CONSIDERATO che per l incarico della redazione del progetto preliminare,definitivo ed esecutivo compreso coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo alla realizzazione di un campo da calcio in sintetico nel centro sportivo di Via IV Novembre è stato interpellato, con lettera prot. n. 2014/10146 del 12/11/2014, lo Studio Progetti Ambientali Integrati s.a.s. di Manfredi Marcello &C. con sede a Castelnovo Ne Monti (RE) - Via Fontanesi 18/b P.IVA: , studio tecnico munito dei necessari requisiti di esperienza e competenza professionale per assumere tale incarico, come risulta dal curriculum vitae acquisito agli atti; VISTA l immediata disponibilità ad eseguire la prestazione professionale in narrativa da parte dello Studio Progetti Ambientali Integrati sas di Manfredi Marcello &C. con sede a Castelnovo Ne Monti (RE) - Via Fontanesi 18/b P.IVA: P.IVA all uopo interpellato - e la relativa offerta economica pervenuta agli atti in data 04/12/2014 prot. n che prevede: - la redazione del progetto preliminare, per un ammontare di euro 2.800,00; - la redazione del progetto definitivo, per un ammontare di euro 6.500,00; - la redazione del progetto esecutivo, per un ammontare di euro 5.800,00; - il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (ai sensi dell art. 89 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per un ammontare di euro 3.100,00; per un ammontare comprensivo di euro ,00, oltre iva al 22%; DATO ATTO che per la determinazione dell importo da porre a base di affidamento è stato rispettato l art. 9 del D.L. 1/2012, in particolare è stata applicata la tariffa di cui al D.M. 143/2013 i cui parametri hanno condotto alla determinazione di un importo base (cui il professionista ha applicato uno sconto pari a circa il 52,8%) non superiore a quello derivante dall applicazione della tariffa professionale vigente prima dell entrata in vigore del suddetto D.L. 1/2012 (D.M.4/4/2001); VALUTATA la congruità del preventivo di parcella sopra-citato; RITENUTO, pertanto, di procedere all affidamento dell incarico di cui trattasi allo Studio Progetti Ambientali Integrati sas di Manfredi Marcello & C. con sede a Castelnovo Ne Monti (RE) - Via Fontanesi 18/b P.IVA: P.IVA ; VISTO il curriculum dello studio professionale a incaricato, dal quale si evince il possesso dei titoli prescritti, le necessarie esperienze e capacità professionali per assumere tale incarico; DATO ATTO che è pertanto necessario conferire l incarico in oggetto, alle condizioni stabilite nello schema di convenzione disciplinante l incarico; VISTO lo schema di convenzione professionale da stipulare con il soggetto affidatario dei servizi tecnici in oggetto, predisposto dal Servizio scrivente, contenente le norme contrattuali valevoli tra questa stazione appaltante ed il professionista, il quale viene allegato alla presente determinazione sotto la lettera A per la sua approvazione; VISTO il D.M. 4 aprile 2001, recante i Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ; VISTA la L. 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del D.L. 223/2006 (cosiddetto Decreto Bersani ); VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con d.lgs. 12 aprile 2006,

6 n. 163; VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato con d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207; VISTE le disposizioni recate dall art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L n 78, convertito con modificazioni nella Legge n 102 del 3 agosto 2009, che introduce l obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti comportanti impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; DATO ATTO dei seguenti codici: - Codice Unico di Progetto (CUP): E18C ; - Codice Identificativo Gara (CIG): ZCC1393ABC; VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa; RICHIAMATA la Legge n 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante: Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180; VISTO il d. lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; VISTI gli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267; VISTI, altresì, gli artt. 183 e 184 del citato testo unico; DETERMINA 1. di conferire allo Studio Progetti Ambientali Integrati sas di Manfredi Marcello & C. con sede a Castelnovo Ne Monti (RE) - Via Fontanesi 18/b P.IVA: P.IVA Ne Monti -, all uopo interpellato, l incarico professionale per l espletamento del servizio consistente nelle seguenti prestazioni : - redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo (compreso coordinamento della sicurezza in fase di progettazione); relativo all intervento di realizzazione di un campo da calcio in sintetico nel Centro Sportivo di Via IV Novembre in Sorbolo, per un corrispettivo complessivo di euro ,00, oltre euro 4.004,00 per I.V.A. al 22%, per un totale di euro ,00, alle clausole e alle condizioni stabilite nella convenzione disciplinante l incarico, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A, del quale forma parte integrante; 2. di far constare che l incarico conferito con la presente determinazione esula dal campo d applicazione dell art. 3, commi 54 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.; 3. di dare atto, inoltre, che l incarico non soggiace, per materia e per valore, alla disciplina di cui all art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

7 4. di dare atto che, trattandosi di prestazione di servizi, l incarico non soggiace al limite di cui all art. 3, c. 56 della Legge 27/12/2007, n. 244 e s.m.; 5. di stipulare il disciplinare mediante scrittura privata, ai sensi degli artt. 107, comma 3 e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 6. di autorizzare la liquidazione del compenso dovuto secondo le modalità stabilite nella convenzione, previa presentazione di regolare nota debitamente vistata dal Responsabile del procedimento competente; 7. di mandare al responsabile del procedimento gli adempimenti richiesti dalla gestione del trattamento fiscale, contributivo ed assicurativo dell incarico conferito; 8. di dare atto che i pagamenti conseguenti il presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi art. 9 del D.L. n 78 del , convertito con modificazioni nella Legge n 102 del 3 agosto 2009; 9. di stabilire a carico del Professionista incaricato tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 10. di dare atto dei seguenti codici: - Codice Unico di Progetto (CUP): E18C ; - Codice Identificativo Gara (CIG): ZCC1393ABC; 11. di imputare la spesa complessiva di euro ,00 all intervento capitolo 35500/1, come segue: - per euro ,00 sulla competenza 2014; - per euro 175,63 al residuo 1048/2003 (accertamento da entrate correnti); - per euro 411,53 al residuo 796/2010 (accertamento da avanzo); - per euro 293,20 al residuo 807/2011 (accertamento da avanzo); - per euro ,64 al residuo 1059/2014 (accertamento da contributo di Sorbolo); 12. di autorizzare l ufficio di ragioneria alla registrazione dei relativi impegni e sub-impegni; 13. di demandare al Responsabile del procedimento la pubblicazione sul sito internet dell Ente della presente determinazione quale condizione di efficacia del contratto ai sensi dell art. 3, comma 18, della Legge n. 244/2007 e per gli effetti dell art. 267 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207; 14. di provvedere agli adempimenti di pubblicità riferiti al seguente atto ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33, citato in premessa. Il Responsabile del Servizio f.to Ing. Valter Bertozzi

8 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Ai sensi e per gli effetti degli artt comma 4 - e 147 bis del testo unico delle leggi sull ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del servizio economico finanziario appone il visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa Lì, /1 euro ,00 imp 1102/2014 sub 245/2014 euro imp 1048/2003 sub 241/2014 euro imp 796/2010 sub 242/2014 euro imp 807/2011 sub 243/2014 euro ,64 imp 1059/2014 sub 244/2014 PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI SAS IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO f.to dott.ssa BOTTOLI MONICA

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