L I C E O S C I E N T I F I C O M O R I N
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- Chiara Paoletti
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1 Prot. n. 822/A26 Ai docenti Al personale ATA All Albo Mestre, 8 febbraio 2011 Oggetto: provvedimento del Dirigente relativo al contratto integrativo di istituto su Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall accordo sull attuazione della L. n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla L. 83/2000 (articolo 6, comma 2) lett. j) CCNL) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 6, comma 2) lett. k) CCNL) IL DIRIGENTE VISTO l articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall articolo 54 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che statuisce che: Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. VISTO il rifiuto opposto dalla RSU di Istituto alla firma del contratto integrativo di scuola su Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall accordo sull attuazione della L. n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla L. 83/2000 (articolo 6, comma 2) lett. j) CCNL) e attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 6, comma 2) lett. k) CCNL); RILEVATA la necessità di provvedere nel merito in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall articolo 54 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sulle materie del mancato accordo relative a: DISPONE 1. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall accordo sull attuazione della L. n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla L. 83/2000 (articolo 6, comma 2) lett. j) CCNL) 2. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 6, comma 2) lett. k) CCNL) in via provvisoria, e fino alla sottoscrizione del relativo accordo, si provvede come segue: Art. 1 : Campo di applicazione e durata 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell Istituto, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato. 2. Il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla data di rinnovo dell attualmente vigente CCNL del comparto scuola per quanto concerne criteri e modalità di
2 applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall accordo sull attuazione della L. n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla L. 83/2000; attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (articoli 4 e 5 del presente Contratto Integrativo di Istituto); 3. Il presente contratto può essere integrato su proposta di ciascuna delle parti, esclusivamente per le materie di competenza contrattuale definite dalle delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, o in caso di eventuale contrasto del presente contratto con contrattazioni nazionali e/o provinciali e/o con disposizioni legislative successive alla sua sottoscrizione. La proposta di integrazione deve essere notificata per iscritto dalla parte proponente all altra parte. La trattativa relativa all integrazione ha inizio entro i 15 giorni lavorativi successivi la notifica della proposta. Per l Amministrazione, al fine del computo dei giorni, fa fede la data di protocollo in ingresso. Per la RSU fa fede la data di ricezione della proposta da parte del Dirigente Scolastico. Trascorsi 20 giorni dalla data di inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa. Art. 2 : Interpretazione autentica del presente Contratto 1. Nel caso di non univoca interpretazione del contratto, su richiesta scritta di uno o più firmatari del contratto, il dirigente scolastico, entro 20 giorni lavorativi successivi la richiesta stessa, convoca le parti per interpretare la parte del contratto oggetto di interpretazione. 2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all altra parte, con l indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni. 3. Qualora si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall inizio della vigenza contrattuale; in caso contrario, trascorsi 20 giorni dall inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa. Art. 3 : Materie di Contrattazione integrativa di Istituto: Sono oggetto del presente contratto le materie di cui al citato articolo 6, comma 2) lett. j) e k) del CCNL come di seguito indicato: criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall accordo sull attuazione della L. n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla L. 83/2000; attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; Art. 4: Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall accordo sull attuazione della L. n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla L. 83/2000 (articolo 6, comma 2) lett. j) CCNL) a) Agibilità sindacale a) La RSU e i rappresentanti delle OO. SS. hanno a disposizione un proprio Albo, situato in zona facilmente accessibile a tutto il personale, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all Albo non necessita di autorizzazione da parte del Dirigente e va firmato da chi lo affigge, che se ne assume la responsabilità legale. b) La RSU utilizza la rete di istituto, i pc posti in aula docenti e quelli dei laboratori (quando non impegnati in attività didattica), ha diritto alla ricezione di posta e fax. Le attrezzature presenti in Istituto e la rete dell Istituto, qualora necessarie all attività sindacale, vengono utilizzate a titolo non oneroso per la scuola. c) L affissione del materiale e l aggiornamento della bacheca sono curate dalla RSU.
3 d) Il materiale inviato per l affissione dalle OO. SS., tramite posta o fax, sarà affisso all Albo sindacale a cura dell Amministrazione. e) Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai propri rappresentanti tramite lettera scritta fonogramma, telegramma, fax, e posta elettronica. f) Il Dirigente assicura l inoltro alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali. g) Al di fuori dell orario di lezione alla R.S.U. é consentito di comunicare con il Personale, per motivi di carattere sindacale. h) Può essere svolto nei locali scolastici, a cura delle R.S.U. e fuori dal loro orario di lavoro, un servizio di sportello di consulenza sindacale per i soli Lavoratori dell'istituto. b) Assemblee sindacali e contingenti minimi i) Secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 6 del CCNL Scuola 29/11/2007, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un'unica istituzione scolastica la durata massima é fissata in due ore j) Fermo restando il contenuto dell'art. 8 comma 12 del CCNL Scuoia 29/11/2007, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio, sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalla R.S.U. della scuola sia dalle Segreterie Provinciali e/a Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli art. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni. k) Le assemblee possano riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente ed A T A può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti. l) La comunicazione di indizione dell'assemblea deve avvenire con preavviso di sei giorni. m) Il dirigente, ricevuta l indizione di assemblea, predispone quanto necessario affinché le comunicazioni vengano affisse nelle bacheche sindacali della sede. n) Il dirigente trasmette le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con circolare interna. o) La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa con firma per adesione presso la sede di servizio da parte del personale in servizio nell orario dell assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. p) Per garantire il raggiungimento della sede delle assemblee in orario di lavoro qualora esse siano proclamate per le ultime due ore di lezione, sono assicurati: 15 minuti precedenti l orario previsto per la sospensione delle lezioni nel caso la sede della stessa si trovi nel territorio urbano di terraferma; 30 minuti precedenti l orario previsto per la sospensione delle lezioni in caso di sede dell assemblea in territorio lagunare o extraurbano. I tempi per il raggiungimento della sede dell assemblea concorrono a determinare il monte ore complessivo di assemblee in orario di lavoro fruibile dal personale. q) Il contingente minimo di personale in caso di sciopero è così determinato: Attività dirette e strumentali riguardanti l effettuazione degli scrutini e valutazioni finali: 2 assistenti amministrativi del settore Gestione Alunni 2 collaboratori scolastici 1 assistente tecnico Attività amministrativa e gestionale degli esami finali: 2 assistenti amministrativi del settore Gestione Alunni 2 collaboratori scolastici 1 assistente tecnico
4 Pagamento degli stipendi: DSGA 1 assistente amministrativo del settore Contabilità 1 assistente tecnico 2 collaboratori scolastici r) Nell individuazione dei contingenti minimi, si terrà conto degli scioperi già effettuati da ciascun dipendente dando la priorità al personale che ha partecipato di meno, salvo accordi tra il personale stesso, e, nel caso, a rotazione. s) Il contingenti minimo di personale in caso di assemblea sindacale in orario di lavoro è così determinato: 1 collaboratore scolastico t) Nell individuazione dei contingenti minimi, si terrà conto del numero di ore già fruite da ciascun dipendente (nell ambito delle 10 ore annuali) dando la priorità al personale che ha partecipato di meno, salvo accordi tra il personale stesso, e, nel caso, a rotazione. c) Permessi sindacali u) Le R.S.U. e i dirigenti sindacali possono fruire di permesse sindacali per svolgimento di assemblee di cui all art. 8 del CCNL Scuola 29/11/2007, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statuari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli art.47 comma 2 e 47 bis del D.lgs. 29/93 e successive modificazioni e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all art. 6 del CCNL Scuola 29/11/07. v) I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. w) I permessi orari che spettano ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. d) Documentazione, patrocinio, accesso agli atti x) Sulle materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all art. 6comma 2, lettere a)-g) del CCNL Scuola 29/11/2007, il Dirigente consegna la relativa documentazione in occasione dell apposito incontro di informazione. y) Relativamente al diritto d accesso agli atti valgono le disposizioni di cui alla legge 241/90 come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40. Art. 5: attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 6, comma 2) lett. k) CCNL) a) Campo di applicazione 1) Il presente accordo viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL 2007, dal CCDN Scuola 20/6/2003, dal CCNI Scuola , dal CCNL Scuola , dal D.L.vo 297/94, dal D.Lgs. 165/2001 e dalla L.300/70, dal D. L.vo n. 81 del 9/4/2008, nei limiti delle loro rispettive vigenze. 2) Rispetto a quanto non espressamente indicato la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente. 3) I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di
5 insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l uso di palestre e laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. Sono da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel Piano dell'offerta Formativa. 4) Gli studenti sono numericamente computati solo ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano di emergenza. 5) Sono parimenti tutelati i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della Scuola, si trovino all interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori). b) Compiti del Dirigente in materia di sicurezza 1) Il Dirigente, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M 292/96 - Adotta le misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali; - Valuta i rischi esistenti ed elabora l apposito documento; - Designa il personale incaricato di attuazione delle misure di emergenza e prevenzione; - Informa studenti e personale scolastico; - Assicura la formazione e l addestramento specifico del personale durante l orario di lavoro. c)- Servizio di prevenzione e protezione 1) Nell unità scolastica il Dirigente organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola. 2) I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell attività svolta nell espletamento del loro incarico. d) - Sorveglianza sanitaria 1) I lavoratori addetti alle attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 2) Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel D.P.R. 303/56, nel decreto legislativo 77/92 e nello stesso D. Lgs. 626/94 e successive modifiche; oppure l uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali dedotte le interruzioni. 3) L individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l ASL o altra struttura, in base a convenzioni di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i medici competenti in medicina del lavoro. e) - informazione periodica di prevenzione e protezione dei rischi 1) Il Dirigente direttamente, o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all anno una riunione di informazione, alla quale partecipano lo stesso dirigente o un suo delegato, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2) Nel corso della riunione il dirigente scolastico o il suo delegato informano i partecipanti sul documento di valutazione del rischio. 3) Della riunione è redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la consultazione. f) - Attività di aggiornamento, formazione e informazione 1) Nei limiti delle risorse disponibili possono essere realizzate ulteriori attività di informazione e formazione e nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti. 2) I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D. L.vo 9/4/2008, n ) L'attività di cui al presente comma si svolge durante l orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico del lavoratore. g) - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è individuato come previsto dall art. 73 del CCNL 2007.
6 2) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico, con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi e previa comunicazione scritta e firmata dallo stesso RLS, le visite che intende effettuare, in quali ambienti di lavoro ed in che orari; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto. 3) La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.L.vo 81/08, comporta la facoltà del RLS di formulare proposte ed opinioni che devono essere verbalizzate. Il rappresentante per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano della valutazione dei rischi. 4) Le attribuzioni del RLS sono disciplinate dal D. L.vo 81/2008 e dall articolo 73 del CCNL del comparto scuola 29 novembre IL DIRIGENTE dott. Valter Rosato
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