DIRETTIVA 2004/115/CE DELLA COMMISSIONE
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- Irene Cenci
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1 L 374/64 Gazzetta ufficiale dell Unione europea DIRETTIVA 2004/115/CE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2004 che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, utilizzazioni in paesi terzi che causano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari. vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ( 1 ) in particolare l'articolo 7, (4) Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere tenute costantemente sotto controllo; esse possono essere modificate per tener conto di nuovi dati, informazioni e utilizzazioni. vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( 2 ), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), (5) Alla Commissione sono state comunicate informazioni su utilizzazioni nuove o modificate di alcuni antiparassitari disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE. considerando quanto segue: (1) Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell'impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate. (2) Le quantità massime di residui rispecchiano l'uso di quantità minime di antiparassitari per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare. (6) L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'organizzazione mondiale della sanità ( 3 ). Si è calcolato che le quantità massime di residui in causa non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili. (7) Ove necessario, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui dei suddetti antiparassitari è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure e alle prassi attualmente applicate nella Comunità europea, tenendo conto delle raccomandazioni pubblicate dall'organizzazione mondiale della sanità. Si è inoltre tenuto conto dei pareri del comitato scientifico per le piante, in particolare del parere e delle raccomandazioni riguardanti la protezione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari. (3) Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica quando utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, quando non vi sono utilizzazioni autorizzate, quando utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure quando ( 1 ) GU L 350 del , pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/95/CE della Commissione (GU L 301 del , pag. 42). ( 2 ) GU L 230 del , pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/99/CE della Commissione (GU L 309 del , pag. 6). (8) È quindi opportuno fissare nuove quantità massime di residui di tali antiparassitari. (9) La direttiva 90/642/CEE deve essere pertanto modificata di conseguenza. ( 3 ) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato CODEX sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
2 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 374/65 (10) La fissazione o la modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie di residui non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per le sostanze oggetto della presente direttiva conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni delle sostanze attive in questione. Dopo detto periodo le quantità massime provvisorie di residui devono diventare definitive. (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE le quantità massime di residui di antiparassitari per le sostanze metomil, tiodicarb, miclobutanil, gruppo maneb, fenpropimorf, metalaxil, metalaxil-m, penconazolo, iprovalicarb, azossistrobina e fenhexamid sono sostituite da quelle indicate nell'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 22 giugno 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano alla Commissione il testo delle suddette disposizioni e una tabella di concordanza delle stesse con la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 23 giugno Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
3 L 374/66 Gazzetta ufficiale dell Unione europea ALLEGATO Residui di pesticidi e livelli massimi di residui (mg/kg) 1. Frutta, fresca, essiccata o non cotta, conservata mediante congelamento, non contenente zuccheri aggiunti; frutta secca degli i) AGRUMI 3 5 0,05 ( * ) 0,5 (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 1 0,05 (*) (p) Pompelmi 0,5 Limoni 1 Limette 1 Mandarini (comprese clementine e altri ibridi) 1 Arance 0,5 Pomeli 0,5 0,05 (*) ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,1 (*) 0,05 (*) (p) Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne Noci di cocco Nocciole Macadamia Noci di pecàn Pinoli Pistacchi Noci comuni iii) FRUTTA A GRANELLA 0,2 0,5 3 0,05 (*) 1 (p) 0,2 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) Mele Pere Cotogne
4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 374/67 degli iv) FRUTTA CON NOCCIOLO 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) Albicocche 0,2 0,3 2 0,1 5 (p) Ciliegie 0, (p) Pesche (comprese le nettarine e altri ibridi) 0,2 0,5 2 0,1 5 (p) Prugne 0,5 0,5 1 1 (p) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA a) Uva da tavola e da vino 1 2 0,05 (*) 0,2 2 (p) 2 5 (p) Uve da tavola 0,05 (*) 2 (p) Uve da vino 1 1 (p) b) Fragole (non selvatiche) c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) 0,05 (*) ,5 (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 2 5 (p) 0,05 (*) 0,05 (*) 1 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 10 (p) More di rovo 1 3 More selvatiche Loganberry Lamponi 1 3 0,02 (*) 0,05 (*) d) piccoli frutti e bacche (non selvatici) 0,05 (*) 1 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 5 (p) Mirtilli neri Mirtilli rossi Ribes (rosso, nero e bianco) 1 5 0,5 Uva spina 1 5 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) e) Bacche e frutti di bosco 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) vi) VARI 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) Avocado Banane Datteri
5 L 374/68 Gazzetta ufficiale dell Unione europea Fichi Kiwi Kumquat Litchi Mango Olive 5 Frutto della passione Ananas Papaya degli 10 (p) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 2. Verdura, fresca o non cotta, congelata o essiccata i) RADICI E TUBERI 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) Barbabietole Carote 0,2 0,2 0,1 (p) 0,2 Sedano-rapa 0,2 0,3 Rafano 0,2 0,2 Topinambur Pastinache 0,2 0,1 (p) 0,2 Radici di prezzemolo 0,2 0,2 Ravanelli 0,5 2 Salsefrica 0,2 0,2 Patate dolci Rutabaga Navoni Igname 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) ii) ORTAGGI A BULBO 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) Aglio 0,5 0,5 (p) Cipolle 0,5 0,5 (p) 0,1 (p) Scalogni 0,5 0,5 (p) Cipolline 1 0,2 (p) 2 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*)
6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 374/69 degli iii) ORTAGGI A FRUTTO 0,05 (*) a) Solanacee 0,05 (*) 2 Pomodori 0,5 0,3 3 0,2 (p) 1 (p) 1 (p) Peperoni 0,5 0,5 (p) 2 (p) Melanzane 0,5 0,3 1 (p) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) b) Cucurbitacee (buccia commestibile) 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) 1 1 (p) Cetrioli 0,5 0,5 (p) 0,1 (p) Cetrolini sott'aceto 2 0,1 (p) Zucchine 2 0,1 (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) c) Cucurbitacee (buccia non commestibile) 0,05 (*) 0,2 0,5 0,1 0,5 0,05 (*) (p) Meloni 0,2 (p) 0,2 (p) Zucche Cocomeri 0,2 (p) 0,2 (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) d) Granturco dolce 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) iv) ORTAGGI DEL GENERE BRASSICA 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) a) Cavoli a infiorescenza 1 0,05 (*) 0,1 (p) Broccoli 0,2 0,5 Cavolfiori 0,5 0,05 (*) 0,05 (*) b) Cavoli a testa 0,05 (*) 1 Cavoli di Bruxelles 0,5 0,1 Cavoli cappucci 1 (p) 0,3 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) c) Cavoli a foglia 0,05 (*) 0,05 (*) 5 Cavolo cinese Cavoli rapa 2 0,2 (p) 0,5 0,05 (*) (p) d) Cavoli ricci 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,2
7 L 374/70 Gazzetta ufficiale dell Unione europea degli v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE 0,05 (*) 0,05 (*) a) Lattughe e simili 5 1 (p) 3 Crescione Dolcetta 5 Lattuga 2 2 (p) 30 (p) Scarola 1 (p) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) b) Spinaci e simili 2 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) Spinaci Bietole da foglia e da costa c) Crescione d'acqua 0,05 (*) 0,02 (*) 0,3 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) d) Cicoria 0,05 (*) 0,02 (*) 0,2 0,3 (p) 0,05 (*) (p) 0,2 0,05 (*) (p) e) Erbe 2 0,02 (*) 5 1 (p) 0,05 (*) (p) 3 0,05 (*) (p) Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano vi) LEGUMI (freschi) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) Fagioli (non sgranati) 1 1 Fagioli (sgranati) 0,1 0,2 Piselli (non sgranati) 1 0,5 Piselli (sgranati) 0,1 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) vii) ORTAGGI A STELO (freschi) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) Asparagi Cardi Sedano 0,5 5 Finocchio Carciofi 0,5 0,2 1 Porri 3 0,5 0,2 (p) 0,1 Rabarbaro 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*)
8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 374/71 degli viii) FUNGHI 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici 3. LEGUMINOSE 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,1 0,05 (*) (p) Fagioli Lenticchie Piselli 4. Semi oleosi 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) (p) 0,05 (*) 0,1 (*) (p) 0,1 (*) (p) Semi di lino Arachidi 0,1 Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza 0,5 0,5 Semi di soia 0,1 0,5 Semi di senape Semi di cotone 0,1 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 5. Patate 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) Patate novelle Patate tardive 6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis) 7. Luppolo (essiccato), anche in forma di pellet e in polvere non concentrata 0,1 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) (p) 0,1 (*) 0,1 (*) (p) 0,1 (*) 0,1 (*) (p) (p) 0,5 0,1 (*) (p) 20 0,1 (*) (p) (*) indica il limite inferiore di determinazione analitica (p) indica il limite massimo di residui provvisorio in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE: se non sarà modificato, questo livello diventerà definitivo a partire dal [4 anni dalla data d'entrata in vigore della direttiva che introduce tale modifica]
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