REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

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1 COMUNE DI PIEVE DI CENTO P r o v i n c i a d i B o l o g n a REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Testo coordinato Approvato con deliberazione consiliare n. 90 del 21 dicembre 2005 Modificato con deliberazione consiliare n. 32 del 27 aprile 2006 Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 15 marzo 2007

2 I N D I C E TITOLO I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART. 12 ART. 13 DATO PERSONALE FINALITA DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI TITOLARITA DELLE BANCHE DATI RESPONSABILITA DELLE BANCHE DATI SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI TRATTAMENTO DEI DATI MODALITA DI TRATTAMENTO INFORMATIVA DIRITTI DELL INTERESSATO SICUREZZA CONTROLLI TITOLO II TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI ART. 14 ART. 15 ART. 16 ART. 17 ART. 18 ART. 19 ART. 20 DATI SENSIBILI DATI GIUDIZIARI TIPI DI DATI TRATTABILI ED OPERAZIONI ESEGUIBILI: LIMITAZIONI DERIVANTI DALLA TUTELA DELLA PRIVACY RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI CHE PERSEGUONO FINALITA DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO ULTERIORI FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO ESEMPLIFICAZIONE DI SINGOLI DATI UTILIZZABILI E SINGOLE OPERAZIONI EFFETTUABILI PER LE VARIE FINALITA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

3 Oggetto del regolamento Il presente regolamento, suddiviso in due titoli, è redatto in attuazione del d. Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196 e garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel pieno rispetto della predetta normativa. E suddiviso in due titoli che disciplinano: TITOLO I il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite o utilizzate dall Amministrazione Comunale; TITOLO II il trattamento dei dati sensibili e giudiziari autorizzati in quanto collegati strettamente ad attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico. Il regolamento disciplina altresì i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili per ciascuna delle attività. TITOLO I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 1 Dato personale 1. Ai sensi dell art. 4, lett. b) del D. Leg.vo n. 196/2003 è definito personale qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Art. 2 Finalità Il Comune provvede al trattamento dei dati personali nell assolvimento delle proprie finalità istituzionali. Per finalità istituzionali si intendono: le funzioni previste dalla normativa comunitaria, dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti; le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma, convenzioni e altri strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legge; le funzioni collegate all accesso e all erogazione dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza. 2. Nell ambito delle funzioni istituzionali dell Ente rientrano anche le funzioni svolte su delega, convenzione o concessione da soggetti pubblici o privati, nonché dagli Istituti di Credito che operano come Tesoriere ed Esattore Comunale. 3. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell interessato, con particolare

4 riferimento alla riservatezza, all identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 4. Il Comune, nell adempiere all obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell azione amministrativa, favorisce la trasmissione di dati o documenti tra le proprie banche dati e quelle degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell ambito dell Unione Europea, nonché di altri soggetti pubblici e privati che operano in collaborazione con il Comune in attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al primo comma. 5. Il cittadino, o qualsiasi gruppo o associazione, anche politica, presente sul territorio del Comune di Pieve di Cento, ha diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni sulla base della legge e del regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi. L accesso ai dati personali, esclusi quelli sensibili di cui all art. 14, è permesso esclusivamente quando provengono da pubblici registri, da elenchi o documenti accessibili da chiunque. 6. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici. Art. 3 Definizioni di riferimento 1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni si fa riferimento a quanto previsto dall art. 4 del D. Leg.vo 196/2003 in particolare si intende: a) per banca di dati, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti; b) per trattamento, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca di dati; c) per dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; d) per titolare, il Comune di Pieve di Cento, nella persona del Sindaco pro tempore, al quale competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; e) per responsabile, la persone fisica preposta dal titolare al trattamento di dati personali. Per particolari procedimenti è possibile individuare il Responsabile del trattamento dei dati anche in persona esterna all'ente; f) per incaricato, la persona fisica individuata dal Responsabile di cui alla precedente lett. e) addetta alla elaborazione dei dati ai quali ha accesso, sulla base delle istruzioni impartite dal Responsabile; g) per interessato, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; h) per comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato,

5 dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) per diffusione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; j) per dato anonimo, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; k) per blocco, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; l) per Garante, l autorità istituita ai sensi del D. Leg.vo 196/2003; m) per dato sensibile, il dato personale idoneo a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché il dato personale idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; n) per misure minime di sicurezza, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell art. 31 D. Leg.vo. 196/2003; o) per strumenti elettronici, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento. Art. 4 Individuazione delle banche dati 1. Le banche dati gestite dall Amministrazione comunale sono approvate dalla Giunta comunale, su proposta dei Responsabili dei Settori. 2. Le banche dati, di cui al presente regolamento, sono gestite in forma elettronica e cartacea. Art. 5 Titolarità delle banche dati 1. Quale titolare delle banche dati dell Amministrazione comunale, il Sindaco è tenuto all adempimento degli obblighi di cui al Titolo IV del D. Leg.vo n. 196/ Individuate le banche dati il titolare nomina i responsabili delle singole banche dati con provvedimento, sulla base di quanto previsto dagli artt. 29 e seguenti. del citato decreto 3. Nel medesimo provvedimento di cui al precedente comma 2 può essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile della banca dati. 1. I responsabili: Art. 6 Responsabilità delle banche dati curano il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati contenuti nelle banche dati affidate; provvedono a nominare gli incaricati del trattamento dei dati e a dare agli stessi istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;

6 procedono alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente, rispondono dei procedimenti di rettifica dei dati; curano l aggiornamento delle banche dati; impartiscono le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi; collaborano con il Servizio Informatico del Comune per definire l utilizzo in rete delle banche dati cui sovrintendono; curano l informazione agli interessati relativa al trattamento dei dati, alla loro comunicazione e diffusione; dispongono il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dando tempestiva comunicazione al titolare. Art. 7 Soggetti incaricati del trattamento dei dati 1. Gli incaricati sono identificati in tutti coloro che siano autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento dati. Essi hanno accesso si soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria al trattamento. 2. Gli incaricati devono eseguire i trattamenti secondo le disposizioni date dal Responsabile del trattamento. Art. 8 Trattamento dei dati 1. Ai sensi dell art. 11 D. Leg.vo n. 196/2003 i dati personali, oggetto del trattamento, sono: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l identificazione dell interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Art. 9 Modalità di trattamento 1. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi. 2. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati stessi a dati provenienti da altri soggetti.

7 3. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell ambito delle attività del Comune o forniti dagli interessati, può essere effettuato: da società, enti o consorzi che, per conto del Comune, forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da norme comunitarie, leggi e regolamenti, o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini; dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività affidate dal Comune; dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di regolamento. 4. La trasmissione, di dati o documenti, alle banche dati di cui sono titolari soggetti diversi dal Comune è preceduta da uno specifico protocollo di intesa che contenga, di norma, l indicazione del titolare, del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento nonché le modalità di connessione, trasferimento e comunicazione dei dati e delle misure di sicurezza adottate. Art. 10 Informativa 1. A cura del responsabile della banca dati o di un suo delegato viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all art. 13 del D. Leg.vo n. 196/ I responsabili delle banche dati favoriscono a tal fine l introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi dal comma 5 del citato art. 13. Art. 11 Diritti dell interessato 1. Le richieste per l esercizio dei diritti di cui all art. 7 e seguenti del D. Leg.vo n. 196/2003 sono presentate anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica all Ufficio protocollo, che provvede a trasmetterle all incaricato del trattamento. 2. Il riscontro alla richiesta da parte dell incaricato è fornito entro 15 giorni dal suo ricevimento. 3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, l incaricato ne dà comunicazione all interessato. In tal caso il termine per l integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima. 4. L identità dell interessato è verificata ai sensi del 4 comma dell art. 9 D. Leg.vo n. 196/2003.

8 Art. 12 Sicurezza 1. Il responsabile della banca dati provvede, ai sensi del Titolo V, artt. 31 e seguenti del D. Leg.vo n. 196/2003, alla custodia e al controllo dei dati personali oggetto di trattamento in modo da ridurre al minimo, mediante l adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 2. Il D.P.S. (Documento Programmatico sulla sicurezza), approvato dalla Giunta Comunale, dovrà essere sottoposto a revisione e adeguamento annuale. Art. 13 Controlli 1. A cura del responsabile della banca dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca dati e l attendibilità dei dati inseriti. TITOLO II TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI Art. 14 Dati sensibili 1. Ai sensi dell art. 4 lett. d) del D. Leg.vo n. 196/2003 sono considerati sensibili i dati personali idonei a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 2. I suddetti dati possono essere oggetto di trattamento se rispettate le condizioni previste dalle normative vigenti e dal presente titolo. Art. 15 Dati Giudiziari 1. I dati giudiziari sono dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Art. 16 Tipi di dati trattabili ed operazioni eseguibili: limitazioni derivanti dalla tutela della privacy

9 1. Per tutte le finalità indicate nel precedente art. 2, i responsabili del trattamento dei dati e gli incaricati sono autorizzati a trattare tutti i dati sensibili purché: i dati siano strettamente pertinenti alla finalità da perseguire e siano necessari per il raggiungimento dell obiettivo finale previsto dalla legge di riferimento; l obiettivo finale non sia raggiungibile con ulteriori modalità, diverse dall utilizzo dei dati sensibili; nel caso in cui il trattamento dei dati sensibili sia, direttamente o indirettamente, idoneo a rivelare dati sensibili di terzi, anche questi ultimi devono essere correttamente informati, ai sensi del precedente art. 10; nell informativa si faccia espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base ai quali il trattamento è effettuato; i dati trattati vengano monitorati periodicamente, escludendo dal trattamento quelli che si rivelano superflui o superati per il perseguimento delle finalità; i dati trattati con mezzi elettronici o automatizzati siano sottoposti ad idonea tecnica di cifratura, in modo da renderli non consultabili da estranei; tale tecnica deve essere utilizzata anche per il trattamento non automatizzato dei dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale, dati per i quali deve essere effettuata una conservazione separata dagli altri dati personali sensibili; il trattamento si limiti solo alla raccolta, conservazione, utilizzazione diretta e comunicazione dei dati ai soli soggetti istituzionalmente preposti a collaborare con il Comune per il perseguimento delle finalità; sia esclusa ogni forma di diffusione generalizzata dei dati, se non in forma aggregata ed in modo tale da rendere impossibile ricondurre il dato al singolo soggetto titolare del medesimo; tale diffusione in forma aggregata, inoltre, deve ritenersi autorizzata solo ed esclusivamente per finalità di studio, ricerca, statistica e simili, perseguite da soggetti pubblici o associazioni non aventi scopi di lucro. Art. 17 Rapporti con altri soggetti pubblici e/o privati che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico 1. I dati sensibili possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati nei seguenti casi: quando la comunicazione è prevista da un espressa norma di legge, statale o regionale, o da altra fonte equiparata; quando la richiesta della comunicazione è avanzata da altro soggetto pubblico per il perseguimento di finalità che, per legge o per il proprio ordinamento, sono considerate di rilevante interesse pubblico; in tal caso il richiedente deve indicare per iscritto la finalità perseguita e la disposizione di legge o del proprio ordinamento che attribuisce alla medesima il carattere di rilevante interesse pubblico. Della comunicazione dei dati è data notizia al titolare ed al responsabile dei dati medesimi; quando la richiesta è avanzata da un soggetto privato per far valere, innanzi all autorità giudiziaria (penale, civile, amministrativa e tributaria) un proprio diritto, purché sia dimostrabile l esistenza di un procedimento in corso; nel caso di ordine di esibizione e/o comunicazione dell autorità giudiziaria. Art. 18 Ulteriori finalità di interesse pubblico 1. Qualora venga ravvisata la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico non espressamente prevista da una disposizione di legge, il responsabile della banca dati

10 richiederà al Garante, ai sensi dell art. 20 del D. Leg.vo n. 196/2003, l autorizzazione al trattamento dei dati. Art. 19 Esemplificazione di singoli dati utilizzabili e singole operazioni effettuabili per le varie finalità 1. Al presente regolamento sono riportati in allegato, a titolo esemplificativo, i singoli dati trattabili e le singole operazioni concretamente effettuabili per le varie finalità di rilevante interesse pubblico, previste dal D. Leg.vo n. 196/2003 e dal presente regolamento. 2. L elencazione di cui al comma precedente ha solo valore dimostrativo ed il solo scopo di specificare nel dettaglio le attività che più frequentemente si verificano nello svolgersi dell attività comunale. 3. Anche in considerazione del fatto che qualunque casistica non può oggettivamente essere esauriente a fronte dell infinità di fattispecie che si possono realizzare in concreto, il comportamento del responsabile, nella valutazione del singolo caso, deve essere improntato al rispetto dei principi della legge e del regolamento. 4. Il responsabile del trattamento dovrà accertare preliminarmente che la finalità del trattamento rientri fra le ipotesi previste e potrà utilizzare tutti i dati sensibili ed effettuare tutte le operazioni entro i limiti e con le modalità desumibili dal D. Leg.vo n. 196/2003, nonché dal presente regolamento. 5. Le schede di rilevazione dei dati sensibili sono soggette periodicamente a monitoraggio, a cura dell Ufficio protocollo, così da apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie in seguito ad eventuali cambiamenti di procedura, senza sottoporre a revisione l intero regolamento. Art. 20 Disposizioni finali e transitorie 1. Il regolamento entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione all Albo Pretorio del Comune della deliberazione di approvazione. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D. Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196.

11 Scheda n. 1 Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune Codice civile (artt ); d.p.r , n. 1124; l , n. 300; l , n. 19; d.lg , n. 626; l , n. 68; legge , n. 53; d.lg , n. 267; d.lg n. 165; d.lg , n. 151; l , n. 64; d.p.r , n. 445; d.lg , n. 277; l , n. 164; CCNL; Contratto collettivo decentrato del Comune di Pieve di Cento; Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi,regolamento incarichi esterni al personale dipendente del comune, Regolamento concernente la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione. Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112, d.lg. n. 196/2003) Origine razziale, etnica Convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere, politiche, sindacali patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, relativi ai familiari del Stato di salute dipendente Vita sessuale (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso) Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) Altre operazioni: interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate) Interconnessione e raffronti di dati: con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: alle organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega; agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (d.lg. n. 165/2001); uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle "categorie protette"; strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5, l. n. 300/1970 e CCNL); enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (per definire il trattamento retributivo del dipendente) Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time e di consulenza) nell'ente ovvero in aziende o istituzioni collegate o vigilate, a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture del Comune per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze; vengono inoltre effettuati trattamenti a fini statistici e di controllo di gestione. I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi per quelle festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose; quelli sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza o in relazione a particolari preferenze alimentari, laddove è previsto un servizio di mensa; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o previa richiesta da parte del Comune. I dati vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e formazione). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio

12 di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000.

13 Scheda n. 2 Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa D.P.R , n. 1124; l , n. 336; legge , n. 104; l , n. 68; d.p.r , n. 461; l , n. 335; l , n. 152; regolamento comunale in materia di organizzazione del personale Concessione, liquidazione modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, emolumenti (art. 68 d.lg. n. 196/2003) Stato di salute patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso Altre operazioni: interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate) Interconnessione e raffronti di dati: con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: INAIL (per verificare la liquidazione in caso di equo indennizzo ai sensi del d.p.r. n. 1124/1965); comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del d.p.r. n. 461/2001); Inpdap (in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai fini dell'erogazione del relativo trattamento di pensione e del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ai sensi della l. n. 335/1995 e della l. n. 152/1968) I dati vengono acquisiti dall'interessato e da terzi previa richiesta dell'interessato (in particolare dalla Commissione medico ospedaliera territorialmente competente per l'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio e dal Comitato di verifica per le cause di servizio in caso di richiesta di riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio e/o equo indennizzo). In caso di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi all'inpdap per l'erogazione del trattamento pensionistico. Uguale trasmissione si ha nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, l. n. 388/2000. Esperita l'istruttoria, la determinazione dirigenziale relativa al riconoscimento dell'invalidità viene comunicata all'inps o alle Regioni (per gli accertamenti connessi alla liquidazione ai sensi dell'art. 130 d.lg. n. 112/1998). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000.

14 Scheda n. 3 Servizi demografici / Anagrafe - Gestione dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE) Codice civile (artt ); l , n. 1228; d.p.r , n. 223; l , n. 470; d.p.r , n. 323; l , n. 127; legge , n. 459; l n. 286; l , n. 164; d.p.r , n. 104 Tenuta delle anagrafi della popolazione residente in Italia e di cittadini italiani residenti all'estero (art. 62, d.lg. n. 196/2003) Origine razziale (iscrizioni avvenute negli anni ) Convinzioni religiose (iscrizioni avvenute negli anni ) Stato di salute: patologie pregresse Vita sessuale: (soltanto in caso di rettificazione di attribuzione di sesso) Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) Indipendentemente dall'alto numero di dati contenuti negli archivi anagrafici, quelli di carattere "sensibile" concernono solo le informazioni sull'origine razziale, in quanto tali idonei a rivelare le convinzioni religiose, inseriti negli anni in virtù delle "leggi razziali"; questi dati, che sono idonei a rivelare in taluni casi anche le convinzioni religiose, non sono comunque resi noti (art. 3, r.d.l. n. 25/1944); le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere altresì presenti dati sulle patologie pregresse, in considerazione del fatto che fino al 1968 le schede anagrafiche riportavano le cause di decesso.

15 Scheda n. 4 Servizi demografici / Stato civile - Attività di gestione dei registri di stato civile codice civile (artt. 84 e ss.; artt. 106 e ss.; ); l , n. 164; d.p.r , n. 396; d.p.r , n. 285 Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile (art. 62, d.lg. n. 196/2003) Origine razziale (iscrizioni avvenute negli anni ) Convinzioni religiose (iscrizioni avvenute negli anni ) Stato di salute: patologie pregresse Vita sessuale: (soltanto in caso di rettificazione di attribuzione di sesso) Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) Altre operazioni: comunicazioni (come di seguito individuate) Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: ISTAT (cause di morte per le rilevazioni annuali) ASL (per l'aggiornamento del registro delle cause di morte) Indipendentemente dall'alto numero di dati contenuti negli archivi anagrafici, quelli di carattere "sensibile" sono quelli concernenti l'origine razziale, in quanto tali idonei a rivelare le convinzioni religiose, inseriti negli anni in virtù delle "leggi razziali"; questi dati, che sono idonei a rivelare in taluni casi anche le convinzioni religiose, non sono comunque resi noti (art. 3, r.d.l. n. 25/1944); ulteriori informazioni sull'origine razziale o etnica possono essere desunte dagli atti relativi alle adozioni internazionali. Altri dati sensibili contenuti in tali archivi possono essere raccolti anche da terzi e comunicati all'autorità giudiziaria per le cause di interdizione e decesso, alla ASL e all ISTAT per l'aggiornamento del registro delle cause di morte. Vengono altresì trattati dati di carattere giudiziario; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.

16 Scheda n. 5 Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa all'elettorato attivo e passivo D.P.R , n. 223; l , n. 104; d.lgs , n. 267 Tenuta delle liste elettorali e gestione delle consultazioni elettorali (art. 62, d.lg. n. 196/2003) Convinzioni religiose, politiche patologie attuali (per permettere ai soggetti disabili di esercitare il proprio Stato di salute diritto di voto) Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) Altre operazioni: comunicazioni (come di seguito individuate) Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: Commissione elettorale circondariale (per l'eventuale cancellazione dagli elenchi per la revisione semestrale delle liste elettorali dei cittadini che non siano in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del d.p.r. n. 223/1967) Diffusione: in caso di acquisto o riacquisto del diritto elettorale per cessazione di cause ostative, la deliberazione della Commissione elettorale comunale, unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, viene depositata nella Segreteria del Comune (o presso l'ufficio elettorale) nei primi cinque giorni del mese successivo ed ogni cittadino può prenderne visione (art. 32, comma 6, del d.p.r. n. 223/1967). Sono inoltre depositati per dieci giorni nell'ufficio Elettorale gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione: tali atti possono riguardare provvedimenti dell'autorità giudiziaria adottati nei confronti di minori che non vengono proposti per l'iscrizione (art. 18, comma 2, del d.p.r. n. 223/1967). Il procedimento finalizzato all'iscrizione nelle liste elettorali di chi abbia acquistato la residenza nel Comune inizia con la comunicazione, da parte dell'ufficio Anagrafe, dell'avvenuta iscrizione di un cittadino nel registro della popolazione residente o nell'aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero), ovvero con la rilevazione periodica dei cittadini che compiranno la maggiore età nel semestre successivo. L'eventuale esistenza di cause ostative di carattere giudiziario viene comunicata dal Comune di precedente residenza, che trasmette il fascicolo personale del cittadino trasferito o, per i residenti che acquisteranno la maggiore età, viene accertata attraverso la certificazione appositamente richiesta al Casellario giudiziale. I predetti dati vengono altresì comunicati alla Commissione elettorale circondariale al fine di aggiornare gli elenchi per la revisione semestrale delle liste elettorali. Coloro che non sono mai stati iscritti nelle liste elettorali o ne sono stati cancellati per cause ostative vengono iscritti o reiscritti d'ufficio al termine del periodo di incapacità. Per coloro che sono già iscritti nelle liste elettorali, le comunicazioni riguardanti provvedimenti che possono determinare la perdita del diritto elettorale pervengono dall'autorità giudiziaria, dalla Questura o dall'ufficio Territoriale del Governo. I dati sulla salute sono trattati al fine di permettere ai soggetti disabili di esercitare il proprio diritto di voto; mentre quelli religiosi rilevano in quanto nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; non possono ricoprire cariche elettive (art. 60 d.lg. n. 267/2000).

17 Scheda n. 6 Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio D.P.R , n. 223; l , n. 53 (presidenti); l , n. 120 (scrutatori) Svolgimento delle consultazioni elettorali; richieste di referendum, relative consultazioni e verifica della regolarità (art. 65, comma 1, d.lg. n. 196/2003) Stato di salute patologie attuali Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) I dati vengono forniti dall'interessato; la commissione elettorale comunale procede ad un'estrazione pubblica dei componenti del seggio; vengono confrontati con le liste di leva per la verifica del diritto al voto; vengono stampate le notifiche per gli scrutatori e redatti i verbali delle nomine. I dati sulla salute si riferiscono esclusivamente a quelli rinvenibili nei certificati medici che gli scrutatori sono tenuti a presentare in caso di indisponibilità per motivi di salute.

18 Scheda n. 7 Servizi demografici / Elettorale - Attività relativa alla tenuta dell'elenco dei giudici popolari L , n. 287 Attività dirette alla tenuta degli elenchi dei giudici popolari (art. 65, comma 1, lett. a), d.lg. n. 196/2003) Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) Altre operazioni: comunicazioni (come di seguito individuate) Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: al Tribunale competente per territorio (per effettuare la verifica delle condizioni richieste dalla legge) I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta una domanda contenente il titolo di studio e la professione, oppure vengono estratti casualmente dalle liste elettorali; vengono controllati i requisiti prescritti dalla legge e richieste le certificazioni necessarie anche a terzi. Viene quindi formato l'elenco provvisorio che è trasmesso al Tribunale; quest'ultimo procede ad una verifica sui carichi pendenti e restituisce l'elenco al Comune per la pubblicazione e la formazione dell'elenco definitivo.

19 Scheda n. 8 (per memoria) Servizi demografici / Leva - Attività relativa alla tenuta del registro degli obiettori di coscienza L , n. 230 Volontariato ed obiezione di coscienza (art. 70, comma 2, d.lg. n. 196/2003) Convinzioni religiose, filosofiche, d altro genere Stato di salute patologie attuali, patologie pregresse Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) Raccolta: presso gli interessati Altre operazioni: interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate) Interconnessione e raffronti di dati: con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: distretto militare di appartenenza dell'obiettore; Presidenza del Consiglio dei Ministri (in caso di mancata idoneità al servizio); soggetti esterni autorizzati ad inglobare gli obiettori di coscienza nel proprio organico. Il procedimento inizia con una lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la comunicazione del nome dell'obiettore; viene quindi costituito il fascicolo contenente la modulistica compilata dall'obiettore, allegando il certificato medico di idoneità; vengono gestite le richieste di congedi, di permessi e le certificazioni mediche di malattia. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000.

20 Scheda n. 9 Servizi demografici / Leva - Attività relativa alla tenuta delle liste di leva e dei registri matricolari D.P.R , n. 237; l , n. 191; d.lg , n. 267 Attività relative alla leva militare (art. 73, comma 1, lettera e), d.lg. n. 196/2003) Stato di salute patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) Altre operazioni: interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate) Interconnessione e raffronti di dati: con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: distretto militare di appartenenza (per le procedure di arruolamento); Comuni ed altri distretti militari (per l aggiornamento dei ruoli matricolari). Il procedimento inizia con la formazione della lista di leva del Comune stesso e la successiva comunicazione dei soggetti iscritti nelle liste di leva al Distretto militare, quindi vengono costituite le liste di leva ed i registri dei ruoli matricolari. L'Ufficio leva riceve dal distretto militare, le comunicazioni relative agli iscritti di leva dichiarati renitenti, rivedibili e riformati dalle competenti autorità militari al fine di effettuare le pertinenti annotazioni sulla lista di leva e sui registri dei ruoli matricolari, nonché per procedere all'adozione di determinazioni ministeriali concernenti i nominativi dei soggetti dichiarati espulsi dall'esercito, cancellati dai ruoli matricolari, ecc.. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000. I dati vengono comunicati al Distretto militare di appartenenza al fine di consentire l'effettuazione delle procedure di arruolamento.

21 Scheda n. 10 Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza domiciliare D.lg , n. 130; l , n. 328; art. 406 c.c.; Regolamento per l assistenza domiciliare ad anziani ed handicappati adulti Interventi di carattere socio-assistenziale, anche di rilievo sanitario, in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto (art. 73, comma 1, lett. b), d.lg. n. 196/2003) patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, relativi ai familiari Stato di salute dell interessato Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) Altre operazioni: comunicazioni (come di seguito individuate) Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: alle ASL, Aziende ospedaliere e Regioni (per comunicare l'evoluzione della situazione, i controlli e le verifiche periodiche, il monitoraggio dell'attività); alle cooperative sociali e ad altri enti (cui vengono affidate le attività di assistenza); I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, i quali presentano apposita domanda al Comune ovvero da terzi (Polizia municipale e Forze di polizia; INPS, ASL, azienda ospedaliera, IPAB, medici di base; scuola dell'infanzia e Istituti di istruzione). Il Comune comunica le informazioni alle ASL, alle Aziende ospedaliere, alle Regioni, nonché alle cooperative sociali ed ad altri enti che effettuano i singoli interventi di sostegno e assistenza. I dati vengono trasmessi anche all'autorità giudiziaria per l'eventuale adozione un provvedimento di interdizione, di inabilitazione o la nomina di un amministratore di sostegno.

22 Scheda n. 11 Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale Codice civile (art. 403); d.p.r , n. 616; l , n. 104; l , n. 328; L.R. 26/2001 Integrazione sociale ed istruzione del portatore di handicap (art. 86, comma 1, lett. c), d.lg. n. 196/2003) patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, relativi ai familiari Stato di salute dell interessato Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) Altre operazioni: comunicazioni (come di seguito individuate) Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: circoscrizioni, istituti scolastici, enti convenzionati (per l'erogazione dei servizi) centro servizi regionali (per lo scambio delle informazioni a fini di monitoraggio e rendicontazione) I dati vengono forniti dall'interessato o da terzi (ASL, Scuole dell'infanzia e Istituti di istruzione). Le informazioni necessarie sono comunicate agli enti convenzionati che effettuano l'intervento ed agli istituti scolastici, nonché alle regioni a fini di rendicontazione e monitoraggio dell'attività; sono, inoltre, comunicati alla ASL competente per il riconoscimento del grado di invalidità.

23 Scheda n. 12 Servizi sociali - Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della comunità, per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale L , n. 328; l , n. 40; legge regionale e Piano triennale servizi sociali regionali Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della comunità, per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale; promozione della cultura e dello sport; iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno dei nomadi (art. 73, comma 1, lett. f) del d.lg. n. 169/2003) Origine razziale, etnica Convinzioni religiose Stato di salute patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) Altre operazioni: comunicazioni (come di seguito individuate) Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: enti, imprese o associazioni convenzionati, cooperative sociali, associazioni ed organismi di volontariato, ASL, aziende di trasporto comunale e altri servizi comunali (per l'erogazione dei servizi previsti) I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta un'apposita istanza per la fruizione dei servizi corredata della necessaria documentazione sanitaria. Questi vengono comunicati all'ente, alle imprese ovvero alle associazioni convenzionate, alle cooperative sociali, agli organismi di volontariato ed alle ASL che provvedono all'erogazione del servizio. Per quanto concerne le attività in favore dei nomadi, i dati vengono forniti direttamente dall'interessato o segnalati dalla Questura; le informazioni necessarie vengono comunicate alle associazioni del terzo settore che effettuano gli interventi.

24 Scheda n. 13 Servizi sociali - Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione di contributi, ricoveri in istituti convenzionati o soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con disagi psico-sociali) L , n. 104; d.lg , n. 112 e relative disposizioni di attuazione; d.lg , n. 267; L.R. 2/2003 Attività socio-assistenziali (art. 73 del d.lg. n. 196/2003) Origine razziale, etnica Convinzioni religiose, filosofiche Stato di salute patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) Altre operazioni: interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate) Interconnessione e raffronti di dati con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: all'istituto che fornisce la prestazione (ai sensi della l. n. 328/2000) I dati vengono forniti dall'interessato, previa presentazione dell'istanza per accedere al contributo e/o al ricovero, ovvero da terzi (ASL o tutore, per predisporre una relazione di valutazione dello stato di non autosufficienza psico-fisica relativa all'interessato). Le informazioni sulla salute sono comunicate unicamente all'istituto che presso il quale viene effettuato il ricovero, in particolare viene comunicata l'ammissione del beneficiario, il grado di invalidità e le particolari patologie dell'interessato, al fine di garantire un'assistenza mirata. Le eventuali convinzioni religiose e filosofiche possono invece rilevare ai fini dell'erogazione di particolari regimi alimentari. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000.

25 Scheda n. 14 Servizi sociali - Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del portatore di handicap e di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale (centro diurno, centro socio educativo, ludoteca, ecc.) L , n. 285; l , n. 328; l , n. 104; L.R. 2/2003 Interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare (art. 73, comma 1, lett. a), d. lg. n. 196/2003); integrazione sociale e istruzione del portatore di handicap (art. 86, comma 1, lett. c), d. lg. n. 196/2003) Origine razziale, etnica Stato di salute patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso Altre operazioni: interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate) Interconnessione e raffronti di dati con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: enti, imprese o associazioni in convenzione, istituti scolastici (per attuare le misure necessarie a garantire l'inserimento del soggetto bisognoso e l'erogazione del servizio) I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta un'apposita istanza per la fruizione dei servizi, corredata della necessaria documentazione anche sanitaria. Le informazioni vengono quindi comunicate all'ente, all' impresa o all'associazione che provvede all'erogazione del servizio, nonché agli istituti scolastici per l'integrazione social, l'istruzione e l'erogazione del servizio in favore del soggetto portatore di handicap. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000.

26 Scheda n. 15 Servizi sociali - Attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di servizio pubblico di trasporto L , n. 104; l , n. 328; L.R. 2/2003 Interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto (art. 73, comma 1, lett. b), d.lg. n. 196/2003) Stato di salute patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso Altre operazioni: interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate) Interconnessione e raffronti di dati con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità enti, imprese o associazioni convenzionati che gestiscono il servizio di trasporto (per garantire l'erogazione del servizio) I dati vengono forniti dall'interessato, ovvero dai suoi tutori o dai suoi curatori, i quali presentano un'apposita istanza corredata della necessaria documentazione sanitaria. Alcune informazioni possono essere acquisite anche dalla ASL in quanto i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, possono predisporre su richiesta dell'interessato, un progetto individuale di integrazione e sostegno sociale. I dati vengono comunicati all'ente, all' impresa o all'associazione che effettua il servizio di trasporto. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000.

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