REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis
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1 COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI (APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 30 DEL )
2 I N D I C E Art. 1 Oggetto del Regolamento.... pag. 2 Art. 2 Disciplina Normativa.... pag. 2 Art. 3 Definizione delle attività.... pag. 2 Art. 4 Modalità di svolgimento delle attività.. pag. 3 Art. 5 Requisiti soggettivi dei titolari delle attività. pag. 5 Art. 6 Requisiti dei locali. pag. 5 Art. 7 Autorizzazione Amministrativa. pag. 6 Art. 8 Zonizzazione.... pag. 8 Art. 9 Domande per il rilascio di autorizzazione all apertura pag. 8 Art. 10 Distanze pag. 9 Art. 11 Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni.... pag. 10 Art. 12 Requisiti igienico-sanitari dei locali.. pag. 11 Art. 13 Requisiti igienici delle attrezzature.... pag. 12 Art. 14 Igiene del personale pag. 13 Art. 15 Domande di trasferimento... pag. 14 Art. 16 Domande di subingresso... pag. 14 Art. 17 Ricorsi.... pag. 15 Art. 18 Decadenza e revoca dell autorizzazione pag. 15 Art. 19 Tariffe..... pag. 16 Art. 20 Orari... pag. 16 Art. 21 Vigilanza... pag. 16 Art. 22 Sanzioni.. pag. 17 Art. 23 Disposizioni transitorie e finali. pag. 17 Art. 24 Entrata in vigore.... pag. 18 1
3 Art. 1 - Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito. Art. 2 - Disciplina normativa Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina della Legge 14 febbraio 1963, n. 161 così come modificata e integrata dalla Legge 3 dicembre 1970, n (disciplina dell attività di barbiere, parrucchiere ed affini), dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (disciplina dell attività di estetista), dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l artigianato) e dalle norme del presente Regolamento. Art. 3 - Definizione delle attività 1) Con la terminologia "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, al lavaggio, alla acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba e a tutti gli altri servizi inerenti, compreso il trattamento di igiene del cuoio capelluto, trattamento anticaduta, applicazione di protesi, parrucche, toupets, etc.. Tale termine equivale quindi a quello, già in uso, di " acconciatore maschile". 2) Con la terminologia "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività, esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi, relative al taglio dei capelli, al lavaggio, alla acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi e a tutti gli altri servizi inerenti o complementari, compresa l'applicazione di parrucche, protesi, toupets, trattamento estetico del capello, igiene del cuoio capelluto, trattamenti anticaduta etc.. Tale terminologia equivale quindi a quella già in uso, di " acconciatore maschile e femminile e parrucchiere o acconciatore unisex". 2
4 3) Sono escluse da entrambe le suddette categorie il trapianto e l'impiantologia del capello. 4) L attività di "estetista" comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11/10/86 n ) Sono escluse dalla attività di estetista le prestazioni che abbiano carattere terapeutico. 6) Con la terminologia "mestieri affini" a quelli di barbiere o parrucchiere si indicano quelle attività parziali, oggi esistenti (escluso l'estetica) inerenti l'adeguamento dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario. 7) Le imprese autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 114/98, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l attività di estetista a condizione che si adeguino al presente regolamento e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale. Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività 1) Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate nei locali indicati nell autorizzazione, aperti al pubblico o allestiti presso Enti, Istituti,Ospedali, Alberghi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e dei requisiti edilizi prescritti. 2) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. 3
5 3) Non è consentito lo svolgimento delle attività al domicilio dell utente, salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone disabili o per particolari e straordinarie occasioni da titolari, collaboratori, soci qualificati di imprese già autorizzate a operare in sede fissa 4) Le stesse attività possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali devono essere, comunque, separati e non comunicanti con i locali adibiti a civile abitazione e dotati di un autonomo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio e devono avere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti. 5) I barbieri e parrucchieri, nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di semplici e limitate prestazioni accessorie di manicure e pedicure, così come previsto dall art.9 della legge 4 gennaio 1990 n.1 e successive modifiche ed integrazioni 6) L attività di barbiere o parrucchiere può essere svolta anche unitamente all attività di estetista, in forma di impresa esercitate nella medesima sede o mediante una delle forme di società previste dall art. 3 comma 2 legge 08/08/1985 n In tal caso i soci, che esercitano le singole attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l esercizio delle singole attività. 7) I locali adibiti all attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all attività di barbiere o di parrucchiere. 8) Alle imprese artigiane esercenti l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e affini che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione amministrativa al commercio. Per la 4
6 vendita di altri prodotti del settore non alimentare il titolare dell attività dovrà fare la comunicazione di cui all art. 7 del D. Lgs. n. 114/98. 9) Le imprese autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 114/98, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l attività di estetista a condizione che si adeguino al presente regolamento e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale. Art. 5 - Requisiti soggettivi dei titolari delle attività Il rilascio dell autorizzazione all esercizio delle attività contemplate dal presente Regolamento è subordinato: 1) al possesso della relativa qualificazione professionale documentata dalla Commissione Provinciale per l Artigianato che deve essere posseduta: a. In caso di ditta individuale dal titolare. b. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, dalla maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti di cui alla legge 443/85. c. In caso di impresa diversa da quelle di cui alla legge 443/85, o non iscrivibile all'albo delle Imprese artigiane, dal Direttore d'azienda; 2) Il titolare, i componenti la società in possesso della qualifica professionale, nonché il direttore d azienda devono essere presenti all interno dell esercizio. 3) Al possesso dei requisiti di cui al DPR 490/1994 (antimafia); 4) Alla disponibilità di idoneo locale. Art. 6 - Requisiti dei locali 1) Il rilascio dell autorizzazione all esercizio delle attività di cui all art.1 è altresì subordinato al rispetto: dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, della idoneità igienicosanitaria dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili e degli impianti 5
7 destinati allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività. della distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti secondo quanto previsto dal successivo art. 10. Art. 7 - Autorizzazione amministrativa 1) L'esercizio delle attività, di cui al precedente articolo 1, è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Qualora l autorizzazione sia richiesta da una società non artigiana in essa dovrà essere indicato il direttore. 2) L'attività deve essere iniziata solo dopo il rilascio dell autorizzazione ed entro novanta giorni dal rilascio della stessa, pena la decadenza dell autorizzazione. 3) L autorizzazione amministrativa deve essere esposta nel locale in modo ben visibile. 4) L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Dirigente dell Area competente previo accertamento: a. del possesso da parte dell impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge n.443 dell ovvero per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge 443/85 o non iscrivibilili all Albo delle Imprese Artigiane dell accertamento, da parte dell amministrazione comunale, della regolare costituzione della società e dell avvenuta iscrizione nel registro delle imprese; Tale accertamento non è richiesto se l impresa risulta già iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane; b. della disponibilità dei locali, della conformità degli stessi alle norme urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza statica; c. della conformità alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, delle attrezzature e dei procedimenti; 6
8 d. della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda, risultante dalla certificazione della Commissione Provinciale per l'artigianato; e. della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti prevista dal successivo art10; 5) Colui che cessa l'attività di fatto ha l'obbligo di restituire al Comune la propria autorizzazione. 6) L accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati all esercizio delle attività per le quali viene richiesta l autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari, relativi ai procedimenti usati in detta attività è di competenza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L., e costituisce presupposto necessario per l esercizio dell attività. 7) L accertamento delle distanze minime fra esercizi è eseguito dai competenti organi di vigilanza, sulla base dei criteri e delle disposizioni contenute nel presente regolamento. 8) Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente dell Area Competente, sentito il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. 9) Entro 30 giorni dall inizio dell attività, ai fini dei controlli, il Responsabile del Procedimento provvederà d ufficio a richiedere: a. per le Imprese artigiane, visura o certificazione attestante l iscrizione all Albo delle Imprese Artigiane ; b. per le imprese diverse da quelle artigiane, visura o certificazione comprovante l avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese; c. Il termine è prorogabile sempre che l interessato dimostri che il ritardo non è imputabile a cause a lui imputabili. 7
9 Art. 8 - Zonizzazione Il territorio comunale ai fini del presente Regolamento viene considerato come zona unica. Art. 9 - Domande per il rilascio di autorizzazione all apertura 1) Colui che intende ottenere una Autorizzazione deve presentare, all ufficio protocollo del Comune, domanda in carta legale indirizzata al Dirigente dell Area competente, sottoscritta dagli interessati o dal legale rappresentante della società. 2) Le domande devono contenere: le generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita), l indirizzo del richiedente, il codice fiscale e/o partita iva; l attività che si intende esercitare; l ubicazione (via e numero civico) dell esercizio; la superficie dei locali(esclusa quella dei vani accessori), il numero dei vani e il numero degli addetti. Qualora il richiedente sia un impresa societaria diversa da quella prevista dall art. 3 della legge n. 443/85, la domanda di autorizzazione deve contenere l indicazione della persona cui è affidata la direzione dell azienda corredata da elementi probatori circa il rapporto in argomento. 3) Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: a. planimetria aggiornata dei locali in scala 1:100, sottoscritte dal richiedente e da tecnico abilitato iscritto all Albo; b. copia del certificato di agibilità del locale o indicazione degli estremi di riferimento; c. copia del titolo di disponibilità del locale - 8
10 d. certificato attestante la qualifica professionale previsto dalle leggi vigenti in materia; e. copia dell atto costitutivo nel caso di Società; f. visura del registro delle Imprese della Camera di Commercio; g. certificato di conformità degli impianti presenti nel locale; - h. elenco delle apparecchiature da utilizzare per l attività di estetista; i. certificato di idoneità sanitaria; j. dichiarazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 490/94; k. fotocopia documento di identità personale in corso di validità: Nel caso di richiesta di autorizzazione per attività da esercitarsi presso il domicilio dell esercente, la planimetria dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale, e dovrà altresì essere prodotta dichiarazione di consenso ai controlli da parte delle autorità competenti, nei locali adibiti all esercizio della professione. Art Distanze Il rilascio dell Autorizzazione per apertura di nuovo esercizio e per trasferimento di quelli esistenti è subordinato al rispetto di una distanza minima che deve intercorrere tra esercizio di nuovo insediamento e analogo esercizio preesistente: Per apertura deve essere rispettata la distanza di ml 50; Per trasferimento deve essere rispettata la distanza di ml 30; La misurazione della distanza ai fini del rispetto del limite minimo stabilito va effettuata considerando la via pedonale più breve tra la soglia dei due esercizi, intendendosi per via pedonale quella che un pedone è autorizzato a percorrere senza incorrere in violazioni delle norme del codice della strada. Le distanze tra esercizi vanno rilevate tenendo conto della attività che si intende avviare e di quelle già esistenti (come sotto indicato a titolo esemplificativo): 1) barbiere: si devono rilevare i requisiti tra la sede indicata ed esercizi autorizzati per l attività di "barbiere"; 9
11 2) parrucchiere uomo/donna: si devono verificare se esistono le distanze tra la sede indicata ed esercizi già autorizzati di "parrucchiere uomo e/o donna" 3) Estetista : si devono rilevare i requisiti fra esercizi indipendenti già autorizzati per attività di "estetista 4) Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti Uffici: a. Commissione Provinciale per l'artigianato; b. Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. c. Ufficio Tributi del Comune; d. Servizio Igiene e Sanità pubblica dell U.L.S.S.; e. Ufficio Urbanistico del Comune; f. Comando di Polizia Municipale. Art Criteri per il rilascio delle autorizzazioni Nei Centri Commerciali, così come tali definiti dal D. Lgs n. 114, è consentito l'inserimento di una unica attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista disciplinata dal presente regolamento. L'autorizzazione sarà vincolata al Centro stesso in deroga alle distanze minime fra esercizi. Tali attività non saranno considerate,ai fini del calcolo delle distanze, in caso di apertura di nuove attività o trasferimenti di laboratori della medesima tipologia di quelli inseriti nei Centri Commerciali. 1) E altresì prevista la possibilità di rilascio di autorizzazioni in deroga, per l'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere uomo e donna, presso gli ospedali, case di cura, case albergo, caserme, comunità, carcere ed altri esercizi similari, a condizione che vengano allestiti appositi box o cabine. Tali autorizzazioni rimarranno vincolate ai suddetti luoghi e saranno revocate nel momento in cui cesserà l'esercizio dell'attività medesima. 10
12 2) E autorizzabile la trasformazione delle autorizzazioni per mestieri affini in autorizzazioni per attività di estetista, qualora il titolare abbia conseguito idonea qualifica professionale. Art Requisiti igienico-sanitari dei locali Le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere svolte in locali separati da altre attività. I locali adibiti all esercizio delle suddette attività devono avere le caratteristiche sotto riportate, salvo diverse o particolari valutazioni del Servizio igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L.: a. I locali devono essere dotati di superfici illuminate (finestre o porte vetrate) e di superfici di ventilazione (finestre, wasistas), con la possibilità in condizioni eccezionali, di integrare con apparecchiature che garantiscono almeno 2 ricambi d'aria/ora. b. I pavimenti e le pareti fino all'altezza di ml. 1,80 devono essere lavabili per la completa pulizia. Il termine lavabili deve essere inteso in senso "stretto" ovvero deve trattarsi di superfici che non possono subire alcuna alterazione o sfarinatura qualora vengano lavate con acqua e idoneo detergente e disinfettante. c. I posti di lavoro per effettuare la barba (all'interno dei laboratori di acconciatore maschile) devono essere dotati di lavandino ad acqua calda e fredda con le caratteristiche di potabilità. d. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto che devono essere addotte in fognatura, parimenti devono essere dotati di lavandino con idoneo sistema di smaltimento acque, i posti appositamente destinati al lavaggio delle teste, all'interno dei laboratori di barbiere e parrucchiere; e. Ove si usino solventi volatili ed infiammabili deve essere disponibile un locale o un armadio separato per la detenzione dei medesimi prodotti: i locali 11
13 dell'esercizio devono essere suscettibili di un rapido ricambio di aria, se necessario, mediante aerazione a ventilazione forzata. f. Ogni esercizio deve essere dotato di un servizio igienico, con aerazione direttamente dall'esterno o mediante apparecchi di aerazione forzata, con pavimenti e pareti rivestite di materiale lavabile fino ad almeno ml.1,80 di altezza. Il servizio igienico, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro, deve essere dotato di antibagno. Il servizio igienico deve inoltre essere dotato di asciugamani a perdere, (per modifiche nell'ambito di attività esistenti, vedi norme transitorie e finali). Art Requisiti igienici delle attrezzature Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente: a. Uso e manutenzione degli strumenti taglienti (rasoi, forbici, spazzole ecc..): devono essere usati con estrema attenzione per prevenire ferite e, con queste, la potenziale trasmissione di patologie infettive. Devono essere preferiti gli strumenti monouso. b. subito dopo l'utilizzo, vanno immersi in soluzione disinfettante (es. cloroderivati 0,3% per 30 min.); c. successivamente, vanno puliti accuratamente, al fine di rimuovere eventuali detriti organici, usando idoneo detergente, oppure strumenti meccanici (es. pulitore ad ultrasuoni); d. una volta detersi, devono essere sottoposti a disinfezione, utilizzando prodotti germicidi (es. a base di sali ammonio quaternario e di cloroderivati), lasciando in immersione per il tempo consigliato dalla casa produttrice; in alternativa, gli strumenti metallici e quelli resistenti al calore possono essere,preferibilmente, sottoposti a trattamento con stufe a secco o piccole autoclavi; 12
14 e. dopo il trattamento, gli strumenti dovranno essere riposti in idonei contenitori, al fine di proteggerli da contaminazioni ambientali. Onde evitare ferite accidentali agli operatori, gli strumenti taglienti monouso a perdere, dopo l'utilizzo, vanno riposti in contenitori rigidi, che devono essere collocati vicino ai piani di lavoro. f. Gli asciugamani e la biancheria devono essere ricambiati per ogni cliente; g. Tinture, fissativi ed altre sostanze impiegate non devono contenere sostanze nocive alla salute e, per le tinture, dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M e successive modificazioni; h. L'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili per le cui esalazioni possano risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da rapida ed abbondante aerazione dei locali; i. Durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che siano accese fiamme libere o che si fumi nell'ambiente; j. E' proibito l'uso di piumini per l'applicazione di talco o di altre sostanze in polvere se non ad uso individuale. Art Igiene del personale 1) Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia e di igiene con speciale riguardo alle mani ed alle unghie. Colui che è occasionalmente affetto da lesioni infettive alle mani deve astenersi dall esercizio dell attività che lo metta a diretto contatto con la cute del cliente, oppure deve usare guanti a perdere. Il personale in attività deve indossare un indumento da lavoro bianco o di altro colore chiaro, sempre in perfetto stato di pulizia. 2) Il personale addetto all esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare la propria opera, anche se trattasi del titolare dell esercizio, se non in regola con le disposizioni sanitarie 13
15 Art Domande di trasferimento Le domande tendenti ad ottenere l autorizzazione al trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall art. 9 e devono contenere gli allegati ivi previsti con esclusione di quelli comprovanti i requisiti professionali. Il rilascio dell Autorizzazione prevista dal presente articolo è subordinato: alla verifica del rispetto della distanza minima di cui all art. 10 del presente regolamento; all accertamento dei requisiti igienico-sanitari del locale, delle attrezzature delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività; all accertamento dei requisiti di sicurezza statica nei locali che non siano posti al piano terra. Art Domande di subingresso Il trasferimento in gestione o in proprietà dell esercizio per atto tra vivi o per causa di morte comporta di diritto il trasferimento dell autorizzazione a chi subentra nell attività sempre che sia provato l effettivo trasferimento dell esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente regolamento. Il subentrante per atto tra vivi in possesso della qualificazione professionale può continuare l attività del dante causa solo dopo aver richiesto l autorizzazione con allegata copia dell atto di cessione di azienda. Qualora non inizi l attività entro 6 mesi dalla data di acquisto del titolo decade dal diritto di esercitare l attività, salvo proroga in caso di comprovata necessità. In caso di decesso del titolare, gli eredi che intendono proseguire l'attività devono presentare domanda di subingresso, unitamente al certificato di avvenuta denuncia di successione, entro un anno dalla morte del titolare. Nello stesso termine possono cedere la titolarità dell'azienda ed il subentrante ottenere l'intestazione dell'autorizzazione 14
16 Tuttavia, gli aventi diritto possono richiedere la intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purchè venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata. Decorso il quinquennio, l'autorizzazione decade di diritto, salvo che uno degli eredi non comprovi il possesso di tutti i requisiti previsti dal primo comma del presente articolo. Art Ricorsi Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni; per l istruttoria si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/90 e al D.P.R. n. 300/92. Il diniego dell autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso a norma di legge. Art Decadenza e revoca dell'autorizzazione L Autorizzazione decade: per mancato inizio dell attività entro 90 giorni dal rilascio; per ingiustificata chiusura dell esercizio per un periodo superiore a 3 mesi; per decesso del titolare(fatti salvi i diritti degli eredi a termini di legge). L Autorizzazione è revocata: per perdita definitiva di uno o più requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l esercizio dell attività. In caso di dichiarazione di decadenza, di pronuncia di revoca, o comunque di cessazione dell'attività il titolare è tenuto a riconsegnare al Comune il documentoautorizzazione. Durante il periodo di sospensione autorizzata dell'attività il documentoautorizzazione deve essere depositato presso il Comune. 15
17 Art Tariffe E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento, di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali praticate nell'esercizio. Art Orari 1) Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbiere e/o parrucchiere per uomo donna, estetista ed affini sono determinati con Ordinanza del Sindaco, previa consultazione delle Organizzazioni di Categoria,. 2) Nei casi di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente. Le attività autorizzate presso esercizi commerciali, dovranno seguire l'orario dell'esercizio commerciale stesso. 3) Per le attività esercitate presso palestre e simili, l'orario di lavoro potrà essere articolato secondo quello adottato dalla attività principale, non potrà superare il monte ore massimo giornaliero previsto dall'ordinanza del Sindaco per l'attività specifica. 4) E' obbligatoria l'esposizione al pubblico degli orari di cui sopra in modo ben visibile dall'esterno del laboratorio. Art Vigilanza 1) Gli Agenti di Polizia Municipale, della forza pubblica ed il personale ispettivo della A.U.S.L. incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio dell esercente, in cui si svolgono le attività suddette. 16
18 2) La A.U.S.L., al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, verifica il possesso dei requisiti delle apparecchiature previste nell elenco allegato alla legge n.1 /90, destinate allo svolgimento dell attività di estetista. 3) Allo stesso fine la A.U.S.L., effettua controlli sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato di concerto con il Ministro della Sanità. 4) I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al Comune competente per l adozione dei provvedimenti o l irrogazione delle sanzioni disposte nell articolo successivo. Art Sanzioni Le infrazioni al presente Regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con l applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai Regolamenti in materia. Art Disposizioni transitorie e finali Ai sensi dell'art. 96 del Decreto Legislativo 267/2000 è soppressa la funzione consultiva della Commissione Comunale di cui all art. 3 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161; Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni della Legge 14 febbraio 1963, n. 161 come modificata e integrata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla Legge 8 agosto 1985, n.443 Le eventuali norme successive integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica e integrazione al presente Regolamento. Coloro che sono in possesso di una autorizzazione amministrativa a contenuto limitato (parrucchiere per solo uomo o donna ) hanno diritto di ottenere la trasformazione dell autorizzazione per poter esercitare l attività unisex. 17
19 Coloro che sono in possesso di autorizzazione amministrativa per l attività di barbiere e ottengano la qualifica professionale per l attività di parrucchiere per uomo e donna possono ottenere, dietro richiesta in bollo, l aggiunta della suddetta voce. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano anche alle domande eventualmente giacenti presso l ufficio competente e presentate in data antecedente l approvazione. Art Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della delibera di adozione. Da tale data è abrogato il Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 146 del così come modificato con deliberazione C.C. n. 91del
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.
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