PROTOCOLLO D INTESA TRA
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- Camillo Fabbri
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1 PROTOCOLLO D INTESA TRA L ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA (d ora in avanti INAIL) con sede in Firenze, via Bufalini n. 7, rappresentato dal Dott. Giovanni Asaro, nato a Trapani il , nella sua qualità di Direttore Regionale di INAIL Toscana E L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE (d ora in avanti Università ) con sede legale in Firenze, Piazza San Marco 4, rappresentata dal Prof. Luigi Dei, nato a Firenze il 10 giugno 1956, nella sua qualità di Rettore PREMESSO CHE a. il D.lgs. n. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti di INAIL contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, comprendendo nella tutela gli interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili; b. l INAIL in attuazione del D.lgs. 38/2000 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; c. gli artt. 9 e 11 del D.lgs. 81/2008 assegnano a INAIL compiti di promozione e divulgazione della cultura e della salute e sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici; d. all art. 9 del D.lgs. 81/08 INAIL è individuato quale soggetto che, in funzione delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, opera in forma coordinata per una maggiore sinergia e complementarietà, al fine di assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per verificare l adeguatezza dei sistemi di prevenzione e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali; per fornire consulenza alle aziende, anche attraverso forme di sostegno finalizzate al suggerimento dei più adatti mezzi e strumenti di prevenzione raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali; per progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; per promuovere e divulgare la cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici e universitari;
2 e. le Linee operative per la prevenzione 2016 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari dell attività in campo prevenzionale la promozione della cultura della prevenzione nel sistema scolastico attraverso azioni a sostegno dell orientamento professionale verso la cultura della salute e sicurezza sul lavoro; f. l art. 7 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all IPSEMA ed all ISPESL, divenendo ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; g. all INAIL il legislatore ha affidato compiti di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è pertanto impegnato nello sviluppo di progetti formativi e nell erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie in sinergia con gli attori istituzionali per la sicurezza; h. l Università promuove la piena formazione dei giovani attraverso la realizzazione di specifiche attività di orientamento che si caratterizzano come attività istituzionali e costituiscono parte integrante dei percorsi curriculari di studio e del processo educativo e formativo lungo tutto l arco della vita; i. l Università svolge da tempo, in modo sistematico e continuativo, azioni tese alla formazione e all informazione mirate a rafforzare le capacità dei giovani di conoscere l ambiente in cui vivono, con particolare attenzione ai temi della prevenzione e della sicurezza; j. l Università rappresenta un centro di eccellenza sui temi di Sicurezza, Salute, Protezione Civile e Ambiente, che opera la fine di promuovere la cultura della sicurezza, della salute e dell ambiente, sia in ambito formativo che di ricerca; k. l Università ha tra le sue finalità istituzionali la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienza attraverso la ricerca, l insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre istituzioni; l. l Università svolge attività didattica per il conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa promuovendo all interno di essi tirocini presso strutture produttive, di ricerca e professionali esterne alle strutture universitarie; m. INAIL Direzione Regionale per la Toscana e Università degli Studi di Firenze sono fortemente impegnati nello sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;
3 n. è interesse di entrambe le parti potenziare ulteriormente le strategie di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, assegnando particolare rilievo alla crescita professionale di coloro che lavoreranno su tali tematiche; o. è interesse comune mantenere e rafforzare la collaborazione al fine di rendere più efficiente la politica della prevenzione nell ambito della ricerca e dello studio e il presente Protocollo intende proseguire nelle iniziative prevenzionali allo scopo di sviluppare ulteriormente in ottica evolutiva quelle attività già realizzate e che sono risultate assai efficaci e le nuove che per la loro significatività prevenzionale potranno realizzarsi TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ART. 1 Le premesse al Presente Protocollo costituiscono parte integrante del presente atto. Le parti intendono contribuire a realizzare, in attuazione dei relativi fini istituzionali, la più ampia collaborazione. ART. 2 Le parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali Si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione delle iniziative sotto elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a. reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le parti un interesse per l attuazione dei progetti e dei programmi in comune (conferenze seminari etc.); b. predisposizione e attuazione di progetti di formazione universitaria e post universitaria di alta formazione nelle aree di comune interesse da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti terzi rispetto alle parti finalizzate alla creazione di alte professionalità; c. svolgimento di tirocini formativi e stage presso le strutture dei singoli sottoscrittori; d. borse di studio o premi di laurea rivolti a studenti dell Università che realizzino elaborati di Laurea e Tesi di Laurea Magistrale o studi in materie di interesse dell Istituto; e. scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
4 ART. 3 Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifiche convenzioni nel rispetto del presente Protocollo e conterranno la disciplina dei reciproci rapporti per l attuazione delle iniziative concordate nonché l indicazione delle specifiche fonti di finanziamento. ART 4 La collaborazione tra le parti viene gestita per l intera durata del Protocollo da un Comitato di Indirizzo composto da due membri per parte e si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e curerà tra l altro l attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dal presente atto. I membri del Comitato saranno individuati dal Rettore per l Università e dal Direttore Regionale per INAIL immediatamente dopo la sottoscrizione del presente Protocollo. Per ogni ambito di intervento individuato il Comitato definirà piani operativi. ART. 5 Le parti valutano insieme l opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o invenzioni frutto dei progetti collaborativi, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento dell invenzione che sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia e dall apposito Regolamento di Ateneo. In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto del progetto collaborativo, sarà riconosciuta a ciascuna parte. Qualora INAIL e Università intendano pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle ricerche in oggetto, o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l intesa nell ambito della quale è stato svolto il lavoro della ricerca. E consentito a ciascuna delle parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant altro scaturisca dalle attività oggetto dell accordo. Ciascuna delle Parti è tenuta a mantenere riservati i dati, le informazioni ed altro di proprietà dell altra Parte messi a disposizione per l attività di ricerca. Le Parti si obbligano a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente convenzione o di atti da questa derivanti, dati, notizie ed informazioni, ecc., che vengano messi a loro disposizione dall'altra Parte o da soggetti terzi interessati o che comunque riguardino
5 l'esecuzione della presente convenzione e si rendono garanti della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o di altri eventuali collaboratori, adottando ogni cautela al riguardo. Il personale destinatario delle borse di studio è tenuto al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza. ART. 6 Il presente accordo, ha validità tre anni e può essere eventualmente prorogato alla scadenza, in accordo tra le Parti, in relazione agli scopi e le finalità che si intendono perseguire con le iniziative di cui al presente Protocollo ed al loro buon esito. ART. 7 Le parti si danno atto dell esigenza di tutelare e promuovere l immagine dell iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell ambito delle attività comuni oggetto del presente protocollo e dei conseguenti atti convenzionali. L utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all azione istituzionale corrispondente all oggetto di cui all art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata. ART. 8 Foro competente in caso di controversie sarà quello di Firenze, rinunziato espressamente fin da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede. Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell art. 15, comma 2 bis (così come modificato dall art. 6, comma 2, Legge n. 221/2012) della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii. Data PER L UNIVERSITA PER L INAIL
6 Il Rettore Prof. Luigi Dei Il Direttore Regionale Dott. Giovanni Asaro
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