Comune di Salsomaggiore Terme - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
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- Rachele Berta Marchesi
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1 PREMESSE E FINALITÀ Il presente Piano comunale di emergenza di protezione civile costituisce lo strumento-guida per la risposta coordinata del Sistema locale di Protezione Civile a qualsiasi tipo di situazione di crisi o di emergenza, avvalendosi delle conoscenze e delle risorse disponibili sul territorio. Questo documento, in particolare, costituisce l'aggiornamento e l'integrazione del precedente piano di protezione civile, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21/09/2009 e successivamente aggiornato con DCC n. 46 del 18/07/2013. Il Piano è stato redatto in osservanza della normativa nazionale e regionale di settore ed in conformità con le Linee Guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali emanate dalla Regione Emilia Romagna (D.G.R. n 1166 del ) e con il Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile, redatto dal Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n Il Piano recepisce inoltre quanto previsto dalla la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni, attuativa della c.d. Riforma Delrio, dalla D.G.R. n 417 del Documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile, e dal Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA). Il 6 febbraio 2018 è entrato in vigore il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile, che ha attuato la delega contenuta nell articolo 1 della legge 30/2017. Di seguito e nel capitolo seguente si illustrano i principali contenuti del Codice relativamente a funzioni e responsabilità dei sindaci e dei comuni. Nel Codice il Sindaco viene individuato quale Autorità territoriale di protezione civile, ed in quanto tale esercita le funzioni di indirizzo politico e vigila sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile da parte delle strutture afferenti all'amministrazione comunale. Vi si afferma inoltre che l'attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni. L'organizzazione delle attività di protezione civile nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune. Il Comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e con gli indirizzi regionali. La deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini. PREMESSE E FINALITÀ QUADRO NORMATIVO - Pagina 1 di 7
2 Il presente Piano persegue gli obiettivi di: raccogliere ed organizzare le conoscenze relative al territorio per specificare le caratteristiche delle criticità presenti e definire gli scenari di rischio; predisporre il censimento delle risorse disponibili (strutture operative, edifici strategici, mezzi ecc.) utili per fronteggiare gli eventi calamitosi ed individuare eventuali carenze; proporre un modello organizzativo per la struttura comunale in casi di eventi calamitosi previsti o in atto, stabilire le procedure operative da applicare nelle varie fasi ed individuare gli Enti ed i soggetti con cui interfacciarsi; valorizzare il patrimonio umano, morale e culturale rappresentato dagli Enti ed Organizzazioni di Volontariato, riconoscendone ruolo ed importanza e favorendone la partecipazione ai vari livelli; proporre le modalità per la formazione e l addestramento del personale, attraverso percorsi didattici ed esercitazioni da attuarsi in collaborazione con le altre Istituzioni a ciò preposte e con il Volontariato; individuare gli strumenti più idonei per l informazione della popolazione e la promozione nella Cittadinanza di una moderna cultura della protezione civile. Il Piano è stato strutturato in tre parti: o Parte A - Analisi del territorio (criticità e risorse presenti), comprende i capitoli dal 1 al 3; o Parte B - Modello di intervento (procedure di emergenza), costituita dal capitolo 4; o Parte C - Formazione e informazione, costituita dal capitolo 5; ad esse si aggiungono la documentazione cartografica e gli allegati. La maggior parte dei numeri telefonici e dei dati più soggetti a variazione è stata inserita in allegato su fogli estraibili per consentirne un facile e continuo aggiornamento. Se il Piano può essere visto come un manuale di istruzioni per la gestione delle emergenze, gli allegati rappresentano la cassetta degli attrezzi, da cui attingere gli strumenti che semplifichino le attività del Centro Operativo Comunale. Va sottolineato infine che fare protezione civile in un Comune non significa soltanto garantire un tempestivo intervento a difesa dei propri cittadini in caso di emergenza, perché la protezione civile è un servizio indispensabile da organizzare e da erogare ai cittadini senza soluzione di continuità, in modo omogeneo e diffuso sul territorio comunale anche nel tempo ordinario. Un servizio comprendente, secondo il dettato delle norme vigenti, le diverse attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento; questo Piano non rappresenta dunque un punto d arrivo, ma un pilastro su cui fondare o comunque consolidare un valido sistema di protezione civile. PREMESSE E FINALITÀ QUADRO NORMATIVO - Pagina 2 di 7
3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il recente Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della protezione civile, ha attuato la delega contenuta nell articolo 1 della legge 30/2017, recante il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile In esso, all'articolo 1 si definisce il Servizio nazionale della Protezione civile come servizio di pubblica utilità, e la funzione di protezione civile come insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. All'articolo 2 vengono definite attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento, che vengono di seguito articolate con particolare riferimento all'ambito comunale. Previsione: insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile. Prevenzione: insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. Attività di prevenzione non strutturale: l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio; la pianificazione di protezione civile; la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale; l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse; la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini; l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile; la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile; le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti. PREMESSE E FINALITÀ QUADRO NORMATIVO - Pagina 3 di 7
4 Attività di prevenzione strutturale: la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall attività dell'uomo e alla relativa attuazione; l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; Gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione. Superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché' dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli. I Comuni sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di protezione civile sopra elencate. Il Codice della protezione civile definisce all art. 7 le tipologie di eventi emergenziali di protezione civile, operando la seguente distinzione: a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa; c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. PREMESSE E FINALITÀ QUADRO NORMATIVO - Pagina 4 di 7
5 Il ruolo del Sindaco (artt. 3, 6 e 12 del D.lgs. 1/2018): il Sindaco viene individuato quale Autorità territoriale di protezione civile, esercita le funzioni di indirizzo politico e vigila sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile da parte delle strutture afferenti all'amministrazione comunale. In veste di Autorità comunale il Sindaco è responsabile: del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile; della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza; della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di protezione civile; dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali; della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista di eventi emergenziali. Il Sindaco inoltre, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m., per finalità di protezione civile è responsabile: dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del D.lgs. 18 n. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di protezione civile; dello svolgimento, a cura del Comune, dell attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall attività dell'uomo; del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza; della richiesta di intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune. PREMESSE E FINALITÀ QUADRO NORMATIVO - Pagina 5 di 7
6 Funzioni del Comune (art. 12 del D.lgs. 1/2018) Nel Codice della protezione civile vengono elencate le funzioni dei comuni, specificando che lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni. I Comuni, anche in forma associata, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, e, in particolare, provvedono, con continuità: a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi; b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali; d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e alla cura della loro attuazione; f) al verificarsi delle situazioni di emergenza, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze; g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. L'organizzazione delle attività di protezione civile nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune. Il Comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e con gli indirizzi regionali. La deliberazione disciplina inoltre meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini. Pianificazione di protezione civile (art. 18 del D.lgs. 1/2018) La pianificazione di protezione civile è l attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari, finalizzata: a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità; PREMESSE E FINALITÀ QUADRO NORMATIVO - Pagina 6 di 7
7 b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale; c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate; d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento; Altri aspetti importanti relativi alla Pianificazione di protezione civile: Il processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile deve assicurare la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, secondo forme e modalità individuate con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti. Il Codice prevede che l attività di pianificazione di protezione civile e di svolgimento del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione siano disciplinate con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni. A questo proposito naturalmente il presente Piano verrà adeguato ed aggiornato al momento dell'emanazione di nuove direttive nazionali ed eventuali linee guida regionali. A decorrere dal 6/2/2018, data di entrata in vigore del D. lgs 1/2018, sono abrogate le norme: legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'articolo 107, comma 1, lettere a), b), c), d), f) numeri 1), 2) e 4), g) e h) e comma 2 nonché l' articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n La L.R. 7 febbraio 2005, n 1 Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile dispone che i Comuni provvedano: alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con le Comunità montane; alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'agenzia regionale; alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b); alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio; all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari; alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile. PREMESSE E FINALITÀ QUADRO NORMATIVO - Pagina 7 di 7
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