Agenda. La conciliazione giudiziale. L articolo 13 D.Lgs. 74/2000: cause di non punibilità del reato
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- Orsola Ferrara
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1 Agenda Gli strumenti deflativi del contenzioso tributario: una visione d insieme Il ravvedimento successivo alla constatazione della violazione L accertamento con adesione l accertamento con adesione su proposta dell ufficio l accertamento con adesione su istanza del contribuente La conciliazione giudiziale L articolo 13 D.Lgs. 74/2000: cause di non punibilità del reato L articolo 13bis D.Lgs. 74/2000: circostanze del reato
2 GLI STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO regolarizzazione spontanea indipendente da avvio attività istruttoria regolarizzazione con riduzione sanzioni a 1/7 o 1/6 del minimo in caso di verifica dell ufficio, in presenza di violazioni constatate tramite p.v. (ex art. 24 L. n. 4/1929), le sanzioni sono ridotte a 1/5 del minimo min. 60 giorni dopo la consegna del PVC, la riduzione è a 1/5 del minimo accordo tra Ufficio e contribuente con riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo 60 giorni pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso con sanzioni ridotte a 1/3 dell irrogato
3 GLI STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO + 90 giorni + 90 giorni le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo potere dell Ufficio di riesaminare la propria azione e di annullare i propri atti che riconosca illegittimi 60 giorni 60 giorni procedura prevista per le controversie con un valore della lite < euro; nel caso di esito positivo le sanzioni si applicano nella misura del 35%. In caso di esito negativo il ricorso diviene procedibile decorsi 90 giorni. istituto endoprocessuale esperibile primo grado: riduzione sanzioni al 40% secondo grado: riduzione sanzioni al 50%
4 IL RAVVEDIMENTO SUCCESSIVO ALLA CONSTATAZIONE DELLA VIOLAZIONE (art. 13 c.1 lett. b-quater D.Lgs. n. 472/1997) CAUSE OSTATIVE (art. 13 c.1ter) SANZIONI notifica di atti impositivi quali avvisi di accertamento, atti di recupero crediti d imposta o atti di irrogazione sanzioni ricevimento di avvisi bonari per comunicazione relativa ad errori rinvenuti in sede di controllo automatico o formale (artt. 36 bis, 36 ter d.p.r. 600/1973, 54bis d.p.r. 633/1972) la violazione regolarizzata non costituisce presupposto per l applicazione delle sanzioni accessorie la sanzione non costituisce precedente ai fini della recidiva nessun cumulo giuridico e continuazione delle sanzioni ASPETTI OPERATIVI il ravvedimento può riguardare anche solo una parte dei rilievi constatati, purché siano corrisposti oltre al tributo anche interessi e sanzioni presuppone la trasmissione di dichiarazione integrativa non è ammesso il pagamento rateale
5 L ACCERTAMENTO CON ADESIONE È un istituto utilizzabile dal contribuente al fine di giungere ad una revisione motivata e concordata degli imponibili attraverso un contraddittorio tra le parti. I N I Z I A T I V A U F F I C I O I S T A N Z A C O N T R I B U E N T E art. 5 D.Lgs. n. 218/1997 art. 6 e 12 D.Lgs. n. 218/1997 Il contribuente: L Ufficio invita il contribuente a comparire nei cui confronti sono stati effettuati con indicazione di: accessi, ispezioni o verifiche; periodi di imposta; che ha avuto notifica di avviso di giorno e luogo della comparizione; accertamento o di rettifica maggiori imposte, sanzioni ed interessi può avviare il procedimento di adesione dovuti e motivi che hanno dato luogo alla presentando specifica istanza. ripresa a tassazione. C O N T R A D D I T T O R I O momento cardine del procedimento: il contribuente può esporre e documentare fatti e circostanze non considerati dall Ufficio idonei a contrastarne o limitarne le pretese
6 L ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU PROPOSTA DELL UFFICIO AVVIO DELL ATTIVITÀ ISTRUTTORIA Contraddittorio tra le parti Con indicazione: elementi e motivazione su cui la definizione si fonda liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni modalità pagamento notifica invito ex art. 5 ATTO DI ADESIONE Entro 20 giorni In caso di: mancato accordo con Ufficio mancata presentazione del contribuente l Ufficio notifica avviso di ACCERTAMENTO PAGAMENTO (perfezionamento adesione) mediante pagamento integrale rateale (max 8 rate trimestrali) per importi > max 16 rate prova dell avvenuto pagamento mediante esibizione quietanza entro 10 giorni
7 L ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE INIZIO ACCESSI, ISPEZIONI O VERIFICHE istanza ex art. 6 c. 1 Se a seguito dell invito si addiviene a un accordo AVVISO DI ACCERTAMENTO entro 60 giorni il contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento, non preceduto da un invito formulato dall Ufficio ai sensi dell art. 5, può presentare istanza di adesione. L Ufficio entro 15 giorni formula un invito a comparire istanza ex art. 6. c. 2 entro 90 giorni SOTTOSCRIZIONE ATTO DI ADESIONE
8 GLI EFFETTI DELL ADESIONE Le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo Esclusione della recidiva disciplinata dall art. 7, comma 3 D.Lgs. 472/97 ed applicazione del cumulo giuridico separatamente per ciascun tributo in deroga a quanto disposto dall art. 12 c. 3-5 D.Lgs 472/97 Inibita la possibilità di impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria L accertamento definito con adesione non sarà più impugnabile dal contribuente, né modificabile o integrabile da parte dell Ufficio fatti salvi i casi previsti dall art. 2 c. 4 del D.Lgs. n. 218/1997
9 L ACCERTAMENTO CON ADESIONE: CRITICITÀ C H I U S U R A N E G A T I V A Nei casi di istanza del contribuente successiva ad avviso di accertamento, la negativa conclusione del procedimento non incide sul periodo di sospensione dei termini per ricorrere. La sola istanza ha l effetto automatico di sospendere per 90 giorni i termini non prevedendo alcuna causa di decadenza. (Circolare n. 65E/2001) Il contribuente potrà comunque beneficiare della definizione agevolata prevista dall art. 17 c. 2 D.lgs 472/97 (1/3 sanzione irrogata) a condizione che effettui il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, ferma restando l irripetibilità di quanto versato a titolo sanzionatorio in caso di esito favorevole del ricorso. (Circolare 12/2010) T E R M I N E Il periodo di sospensione non costituisce termine di riferimento per la conclusione del procedimento di accertamento con adesione, la sottoscrizione dell atto può intervenire validamente entro il termine ultimo di impugnazione. (Circolare n. 65E/2001)
10 LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE È un istituto endoprocessuale e incidentale che permette al contribuente di estinguere, sia parzialmente che totalmente, una lite già instaurata. R E Q U I S I T O O G G E T T I V O Tutte le questioni pendenti davanti al giudice tributario comprese quelle oggetto del procedimento di reclamo e mediazione ex art. 17 bis D.Lgs. n. 546/1992 I N I Z I A T I V A Le parti coinvolte (contribuente, Agenzia Entrate, Ente locale, Agente della Riscossione) Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Se non si raggiunge un accordo può sempre proseguire con il contenzioso
11 PROCEDIMENTO E NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.Lgs. 156/2015 A R T I C O L A Z I O N E F U O R I U D I E N Z A I N U D I E N Z A nuovo art. 48 D.Lgs. n. 546/1992 nuovo art. 48 bis D.Lgs. n. 546/1992 «Se in pendenza di giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia». «Ciascuna parte entro il termine di cui all art. 32 c. 2 (10 giorni liberi prima dell udienza) può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia» «Se sussistono le condizioni di ammissibilità, la Commissione invita alla conciliazione» nella disciplina previgente, la presentazione della proposta preconcordata spettava unicamente all ente impositore. in precedenza la proposta di conciliazione era inserita nell istanza di discussione in pubblica udienza. La disciplina attuale prevede che possa essere inserita in qualsiasi atto processuale o effettuata tramite atto autonomo
12 LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE FUORI UDIENZA valutazione ammissibilità ACCORDO contenente - commissione tributaria adita -elementi oggetto della proposta; - motivazioni; -liquidazione somme dovute; -accettazione incondizionata ricorrente di tutti gli elementi; -sottoscrizione Ufficio e parte sentenza conciliazione totale cessazione materia del contendere Pronuncia C.T. attraverso fase 1 fase 2 ordinanza conciliazione parziale trattazione della causa per parte non conciliata
13 LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE IN UDIENZA valutazione ammissibilità Formulata: - mediante atto autonomo oppure -inserita in atto processuale depositata presso segreteria della C.T. fino a 10 giorni liberi prima dell udienza. L istanza contiene la liquidazione dell imposta e delle sanzioni dovute. La C.T. può invitare le parti alla conciliazione già nel corso dell udienza oppure rinviare la causa ad altra udienza Pronuncia C.T. attraverso sentenza ordinanza conciliazione totale cessazione materia del contendere fase 1 fase 2 fase 3 conciliazione parziale trattazione della causa per parte non conciliata
14 PROCEDIMENTO E NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.Lgs. 156/2015 E S T E N S I O N E T E M P O R A L E Possibilità di esperire la conciliazione sia nel primo che nel secondo grado di giudizio. P E R F E Z I O N A M E N T O La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell accordo (fuori udienza) o del processo verbale (in udienza), non più con il pagamento. L accordo ha efficacia novativa del precedente rapporto e costituisce titolo esecutivo per la riscossione. Se l accordo conciliativo comporta la corresponsione di importi da parte dall ente impositore al contribuente, questi dovrà procedere con un azione esecutiva ordinaria e non con l attivazione del giudizio di ottemperanza in quanto il credito non dipende da giudicato ma da un titolo esecutivo. (Circolare AE 38/2015).
15 PROCEDIMENTO E NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.Lgs. 156/2015 S A N Z I O N I A M M I N I S T R A T I V E A seconda che la conciliazione intervenga nel primo o nel secondo grado di giudizio, le sanzioni si applicano nella misura del 40% o del 50% del minimo previsto dalla legge. Il cumulo giuridico previsto dall art.12 D.Lgs. 472/1997 è applicabile limitatamente a ciascun periodo di imposta e a ciascun tributo. La violazione conciliata fa venir meno la rilevanza ai fini dell aumento della sanzione da «recidiva» di cui all art. 7 D.Lgs. 472/1997. R A T E A Z I O N E D E L L E S O M M E Per gli importi superiori ai euro il versamento rateale può essere effettuato in 16 rate trimestrali (anziché 8).
16 ISTITUTI A CONFRONTO iniziativa sanzioni rilevanza per recidiva cumulo giuridico perfezionamento versamento rateale A D E S I O N E ufficio o contribuente 1/3 del minimo edittale no applicazione separata per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta pagamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell atto 8 rate trimestrali 16 rate per importi > euro C O N C I L I A Z I O N E ufficio o contribuente PRIMO GRADO: 40% del minimo SECONDO GRADO: 50% del minimo no applicazione separata per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta* sottoscrizione dell accordo o del verbale 8 rate trimestrali 16 rate per importi > euro *la disposizione in commento è stata modificata dall art. 16, comma 1, lett. e), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con decorrenza dal 1 gennaio 2016; nella precedente formulazione la deroga si ricollegava letteralmente al solo istituto dell accertamento con adesione.
17 CAUSA DI NON PUNIBILITÀ ART. 13 D.Lgs. 74/2000: CAUSE DI NON PUNIBILITÀ Con il D.Lgs. 158/2015 sulle sanzioni è stato modificato l articolo 13 del D.lgs. 74/2000: il ravvedimento, a seconda del delitto in esame, può rendere non punibile il reato. R E A T O dichiarazione infedele art. 4 D.Lgs. 74/2000 omessa dichiarazione art. 5 D.Lgs. 74/2000 omesso versamento ritenute art. 10 bis D.Lgs. 74/2000 omesso versamento IVA art. 10 ter D.Lgs. 74/2000 indebita compensazione crediti esistenti art. 10 quater c. 1 D.Lgs. 74/2000 C O N D I Z I O N I pagamento tramite ravvedimento e invio della dichiarazione emendata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo e prima dell inizio di un controllo trasmissione della dichiarazione con pagamento degli importi dovuti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo e prima dell inizio di un controllo pagamento integrale degli importi ivi compresi interessi e sanzioni avviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado a seguito di ravvedimento o di procedure conciliative
18 ATTENUANTE ART. 13bis D.Lgs. 74/2000: CIRCOSTANZE DEL REATO L art 12 del D.Lgs. 158/2015 ha inserito nel D.Lgs. 74/2000 l articolo 13bis che prevede alcune circostanze attenuanti della pena nel caso di estinzione del debito mediante pagamento integrale dello stesso mediante speciali procedure conciliative. R E A T O dichiarazione fraudolenta artt. 2 3 D.Lgs. 74/2000 emissione di fatture false art. 8 D.Lgs. 74/2000 occultamento scritture contabili art. 10 D.Lgs. 74/2000 C O N D I Z I O N I pagamento integrale delle somme dovute comprensive di sanzioni e interessi anche mediante le speciali procedure conciliative e di adesione all accertamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado indebita compensazione crediti inesistenti art. 10 quater c. 2 D.Lgs. 74/2000 Diminuzione fino alla metà della pena prevista Nessuna sanzione accessoria Possibilità di accedere al c.d. patteggiamento sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte art. 11 D.Lgs. 74/2000
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