Accordi e Regolamenti N. 03

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1 Accordi e Regolamenti N. 03 POLITICHE SOCIALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIAPOLITICHE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (D.M. 18 aprile 2003; DGR n del , L.R. n. 30/2998) CRITERI DI MASSIMA PER L INDIVIDUAZIONE E L ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREMESSE Disposizioni statali L art. 46, comma 2, della legge n. 289/2002, destina almeno il 10 per cento del fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità. Con decreto ministeriale (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) del 18 aprile 2003, sono state assegnate alle regioni le risorse da destinare, ai sensi dell articolo 46, comma 2, surrichiamato, alle famiglie di nuova costituzione, di cui all articolo 29 della Costituzione, per l acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità. Disposizioni regionali La Regione Marche, con la D.G.R. n del , ha ripartito tra i Comuni le risorse di cui sopra, stabilendo i criteri e gli adempimenti che devono essere posti in essere in riferimento alle somme trasferite. In particolare,dette delibera prevede che: i comuni attuano le politiche d intervento per la famiglia secondo le finalità della legge regionale 30/1998 con priorità per: Politiche abitative(acquisto pria casa di abitazione per le famiglie di nuova costituzione; affitti a famiglie disagiate; ); Politiche di sostegno alla natalità; Lavori di cura e interventi di assistenza domiciliare per malati oncologici. La gestione delle risorse può essere fatta dai: Comuni singolarmente, Comuni associatisi, Comuni dell Ambito socio assistenziale in modo unitario. Le diverse modalità di gestione possono riguardare: l intero fondo o anche quote con riferimento a specifiche aree d intervento programmate a livello territoriale. Per progetti sovracomunali la cui realizzazione può essere affidata anche a soggetti del privato sociale, i Comuni associati conferiscono le risorse necessarie all Ente capofila. La somma complessivamente assegnata ai Comuni dell Ambito è di..che, incrementata del 10% di compartecipazione con fondi comunali, dà una disponibilità complessiva di.. La L.R. n. 30/1998 e successive modificazioni e integrazioni prevede la concessione di finanziamenti ai Comuni per interventi di sostegno alle famiglie (e, precisamente, per: nascita o adozione di figli; assistenza integrativa nell ambito familiare a propri componenti non autosufficienti o con problemi di salute mentale; minori in situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale-sanitario; superamento di situazioni di disagio sociale o economico; progetti tesi a garantire solidarietà alle donne in difficoltà non coniugate in stato di gravidanza e alle ragazze madri; progetti tesi a garantire solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi extra o intrafamiliari; azioni volte a favorire il ricongiungimento familiare del coniuge o dei figli minori, anche dello straniero in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale vigente; altri interventi di sostegno alla famiglia; pagamento di polizze assicurative per la copertura dei rischi infortunistici domestici del componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo esclusivo nell ambito

2 della stessa; progetti volti a divulgare modalità di prevenzione degli infortuni domestici). La legge suddetta prevede, inoltre, che le domande di ammissione ai contributi devono essere presentate ai Comuni di residenza entro il 28 febbraio di ciascun anno. Gli interventi da attuare ai sensi di tale legge sono individuati annualmente dai singoli Comuni, all interno delle tipologie previste. ***** Il 17 settembre 2003 si è svolta una riunione congiunta degli Uffici di Piano degli Ambiti di Camerino e di San Severino Marche allo scopo di concordare una linea di azione comune per l individuazione e l attuazione delle politiche di intervento per la famiglia. L individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione parte dai seguenti presupposti: a) Entità del fondo disponibile per ciascun Comune e reali possibilità di intervento che esso offre. b) Individuazione dei bisogni. c) Individuazione di eventuali canali alternativi già esistenti (in base a normative e disposizioni statali, regionali o provinciali) per la soddisfazione di tali bisogni, allo scopo di evitare inutili sovrapposizioni. d) Individuazione degli interventi necessari e realizzabili (in base alle risorse finanziarie), nel rispetto delle priorità previste dalla Regione. Partendo da tali presupposti, pertanto, si concordano i seguenti criteri e modalità attuative: Politiche di sostegno alla natalità Le risorse disponibili non consentono di attuare efficaci interventi di tipo indifferenziato(es. concessione di un assegno per la nascita di u figlio, a prescindere dalla situazione economica della famiglia). Si ritiene, quindi, dover privilegiare interventi mirati e connessi con la situazione economica della famiglia. Va tenuto conto delle altre provvidenze che già esistono in tema di sostegno alla natalità e, precisamente: - assegno di maternità (art. 66 della legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni), concesso dai Comuni e pagato dall INPS per le donne che non hanno alcun trattamento previdenziale o economico di maternità o ne beneficiano per una somma inferiore a quella dell assegno previsto dall art. 66 richiamato. L assegno è riconosciuto solo alle donne cittadine italiane o comunitarie o in possesso della carta di soggiorno, con un ISE non superiore (per l anno 2003) a ,42 con riferimento a una famiglia di tre persone. Per l anno 2003, l assegno è pari a 1357,80. L assegno, quindi, non può essere concesso alle donne extracomunitarie senza carta di soggiorno. Si concorda, pertanto, di individuare i seguenti interventi: - Contributo per la nascita dei figli: si tratta di u contributo una tantum a favore della madre casalinga ( o, meglio, priva di trattamento previdenziale o economico di maternità ) priva dei requisiti necessari per richiedere l assegno previsto dall art. 66 L. n. 448/1998 (cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria con carta di soggiorno) e con un ISE non superiore a quello stabilito dai singoli Comuni. Il tetto massimo di ISE non deve essere superiore a quello valido per l assegno previsto dalla normativa statale. L importo del contributo non deve essere superiore a quello dell assegno statale. L intervento è finalizzato a estendere anche alle madri casalinghe di nazionalità extracomunitaria, non in possesso della carta di soggiorno, un beneficio economico simile all assegno di maternità. Il contributo non è cumulabile con l assegno di maternità previsto dalla normativa statale e con altri

3 benefici similari. - Buoni- acquisto di prodotti per la prima infanzia: si tratta di buoni per l acquisto di prodotti per la prima infanzia che saranno concessi a cadenza mensile o con altra periodicità fino, massimo, al compimento del primo anno di vita del bambino, in presenza di un ISEE non superiore a quello stabilito dai singoli Comuni(a tal riguardo, i comuni potrebbero far riferimento al limite ISEE stabilito dalla Regione Marche per la fornitura gratuita dei libri scolastici e per le borse di studio a sostegno delle spese scolastiche). L intervento è finalizzato ad offrire un sostegno alle famiglie per le necessità di alimentazione e cura del bambino nel suo primo anno di vita. Il beneficio è cumulabile con gli altri benefici a sostegno della maternità; non è cumulabile con il contributo per il disagio economico. CRITERI E MODALITÀ ATTUATIVE La somma complessivamente assegnata ai Comuni dell Ambito è di.che, incrementata del 10% di compartecipazione con fondi comunali, dà una disponibilità complessiva di. Per quanto riguarda le priorità individuate dalla DGR 1056/2003 (politiche abitative, politiche di sostegno alla natalità, lavori di cura e interventi di assistenza domiciliare per malati oncologici), si concorda che: Politiche abitative (acquisto prima casa di abitazione per le famiglie di nuova costituzione; affitti a famiglie disagiate) - L intervento acquisto prima casa di abitazione per le famiglie di nuova costituzione richiederebbe risorse più consistenti dell intero fondo disponibile. Diversamente, l intervento rischia di essere inefficace. Va tenuto conto, infine, che in molti dei Comuni dell Ambito sono stati realizzati vari alloggi di edilizia residenziale pubblica (programma straordinario ERP per il terremoto) che sicuramente soddisferanno un alto numero di richieste abitative, anche se ciò riguarda solo il sistema delle locazioni e non anche quello dell acquisto. Non è ipotizzabile, inoltre, per tale tipologia di intervento una gestione associata. Conclusioni: in considerazione soprattutto della insufficiente entità del fondo assegnato, l intervento acquisto prima casa di abitazione per le famiglie di nuova costituzione non viene ritenuto finanziabile. - L intervento affitti a famiglie disagiate si configura come una sovrapposizione degli interventi attuati con il fondo nazionale di sostegno alle locazioni (art. 11, L. n. 431/1998) e, pertanto, si ritiene di non destinarvi ulteriori risorse con possibilità, però, per i singoli comuni di attuare tale intervento per quelle famiglie che non hanno presentato, nei termini, la domanda ai sensi della Legge n. 431/1998 (per l anno 2003, infatti, il termine di presentazione delle domande per il sostegno alle locazioni scadeva molti mesi prima rispetto al passato). Conclusioni: per le precedenti considerazioni, l intervento affitti a famiglie disagiate non viene ritenuto finanziabile, a meno che il singolo Comune non intenda finanziarlo per quelle famiglie che non hanno presentato, nei termini, la domanda di contributo ai sensi della Legge n. 431/1998. In tal caso, i requisiti di accesso e i criteri per la concessione dei contributi saranno analoghi a quelli applicati per i contributi di cui alla Legge n. 431/1998. Procedure attuative - Per quanto riguarda l intervento Lavori di cura e interventi di assistenza domiciliare per malati oncologici, la gestione è di competenza della Comunità Montana nell ambito del servizio di assistenza domiciliare da essa gestita in forma associata.

4 - Per quanto riguarda i restanti interventi, i singoli Comuni che recepiscono i criteri di massima approvati dall Ambito, nel rispetto dei criteri stessi : * Individuano gli interventi da attuare e stabiliscono i relativi criteri di accesso e gestionali (requisiti generali e specifici per la richiesta dei benefici; modalità di presentazione delle domande; modalità di concessione dei benefici, ecc.). Per quanto riguarda l entità dei singoli benefici, è preferibile rinviarne la quantificazione a un momento successivo, in base al numero di domande ammissibili per ciascuna tipologia di intervento. * Informano i cittadini di quanto approvato, tramite un apposito avviso pubblico. * Procedono alla concessione dei benefici, previa quantificazione dei relativi importi. Domande presentate in base ai bandi precedenti Per i Comuni che, all inizio dell anno, avevano individuato gli interventi da finanziare, le domande già presentate possono essere ritenute ammissibili se conformi al nuovo Bando. E in facoltà del Comune richiedere o meno la presentazione di una nuova attestazione ISE (per le domande precedenti, infatti, potrebbe valere la situazione economica relativa ai redditi dichiarati nell anno 2002). **** RIEPILOGO INTERVENTI DA FINANZIARE a) Politiche abitative: Contributi per gli affitti a famiglie disagiate, solo se il Comune intende finanziare tale intervento per quelle famiglie che non hanno presentato, nei termini, la domanda di contributo ai sensi della Legge n. 431/1998. b) Politiche di sostegno alla natalità: contributo per la nascita di figli per le donne madri casalinghe non in possesso dei requisiti (cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria con carta di soggiorno) richiesti per l assegno di maternità previsto dall art. 66 della legge n. 448/1998. c) Politiche di sostegno alla natalità: Buoni-acquisto di prodotti per la prima infanzia. d) Lavori di cura e interventi di assistenza domiciliare per malati oncologici: Trasporto e accompagno in occasione di prestazioni sanitarie e assistenza domiciliare. e) Altri interventi ai sensi della L.R. n. 30/1998: Superamento di situazioni di disagio economico e altri interventi individuati dai singoli Comuni. Lavori di cura e interventi di assistenza domiciliare per malati oncologici In sede di elaborazione del Piano sociale di zona, è emerso il bisogno di potenziare i servizi sociale per i malati oncologici, sia per quanto riguarda l assistenza domiciliare, sia per quanto riguarda il trasporto e l accompagno per prestazioni sanitarie. Si concorda, pertanto, di destinare il 10% del fondo disponibile (fondo regionale + cofinanziamento comunale) per: - Trasporto e accompagno di malati oncologici privi di adeguato sostegno familiare in occasione di prestazioni sanitarie, nei casi in cui non ricorrano le condizioni per il trasporto in ambulanza a carico della ASL. - Assistenza domiciliare per malati oncologici. Va data priorità al servizio di trasporto e accompagno; gli eventuali residui confluiscono nel fondo solidarietà e emergenza per l assistenza domiciliare a malati oncologici privi di valido supporto familiare, in condizioni di grave disagio sociale ed economico, integrativa dei tradizionali servizi ADI e SAD. Il fondo sarà gestito dalla Comunità Montana nell ambito dei servizi alla comunità (assistenza

5 domiciliare). Ad essa i singoli Comuni verseranno il 10% del fondo per il sostegno alla famiglia (fondo regionale +cofinanziamento comunale). La Comunità Montana recupererà, inoltre, la somma dovuta dalla ASL per il rimborso delle spese di carburante (1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni km percorso), integrandola nel fondo. Altri interventi ai sensi della L.R. n. 30/1998 Si concorda di: - Individuare, l intervento superamento di situazioni di disagio economico. L intervento consiste nella concessione di un contributo economico o altro beneficio di natura economica, in presenza di un ISEE non superiore a quello stabilito dai singoli Comuni. - I singoli Comuni potranno individuare altri interventi tra quelli previsti dalla LR 30/1998.

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