Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

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1 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Schema di decreto legislativo n. 90) N maggio 2014

2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Schema di decreto legislativo n. 90) N maggio 2014

3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it

4 Estremi del provvedimento Atto n. 90 Natura dell atto: Titolo breve: Schema di decreto legislativo Attuazione della direttiva 202/27/UE sull efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE Riferimento normativo: Articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 Relatore per la Commissione di merito: Gruppo: BENAMATI PD Relazione tecnica: presente Assegnazione Alla X Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l esame: 14 maggio 2014) Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento (termine per l esame: 24 aprile 2014)

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6 INDICE ARTICOLI OBIETTIVO NAZIONALE DI RISPARMIO ENERGETICO... 2 ARTICOLO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI... 3 ARTICOLO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE... 4 ARTICOLO ACQUISTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI ARTICOLO REGIME OBBLIGATORIO DI EFFICIENZA ENERGETICA ARTICOLO DIAGNOSI ENERGETICHE E SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA ARTICOLO MISURAZIONE E FATTURAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ARTICOLO PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFREDDAMENTO ARTICOLO TRASFORMAZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ARTICOLO DISPONIBILITÀ DI REGIMI DI QUALIFICAZIONE, ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE ARTICOLO INFORMAZIONE E FORMAZIONE ARTICOLO SERVIZI ENERGETICI ED ALTRE MISURE PER PROMUOVERE L'EFFICIENZA ENERGETICA ARTICOLO

7 FONDO NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA...31 ARTICOLO SANZIONI E RELATIVO PROCEDIMENTO...37 ARTICOLO MONITORAGGIO DELL ATTUAZIONE...38 ARTICOLO DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA...39

8 PREMESSA Lo schema di decreto legislativo reca norme per l attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il provvedimento si compone di 20 articoli e di 8 allegati ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Si segnala che l articolo 19 dello schema in esame reca una clausola di invarianza finanziaria riferita a tutto il provvedimento fatte salve specifiche disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 13 e 15. Di tali aspetti si dà conto più dettagliatamente nell ambito della presente Nota. Il provvedimento è adottato in attuazione della delega di cui all articolo 1 della legge 96/2013 (Legge di delegazione europea 2013). Per la direttiva 2012/27/UE in esame (inserita nell allegato B, ossia fra le direttive per le quali è richiesta l acquisizione dei pareri parlamentari) 1 viene confermato il meccanismo di copertura degli oneri previsto per la generalità delle norme di recepimento della disciplina europea 2. La medesima legge 96/2013, inoltre, reca - all'articolo 4, comma l un criterio direttivo specifico per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE. Tale criterio prevede il superamento con appositi provvedimenti dell'autorità per l'energia - dell'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi, per introdurre tariffe aderenti al costo del servizio. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 4 dispone, con riferimento a tale previsione, un obbligo di neutralità finanziaria. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. 1 In base all articolo 31, comma 4, della legge 234/2012 (Attuazione della normativa dell Unione europea) gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di relazione tecnica e su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, deve trasmettere nuovamente alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. 2 In base alla disciplina generale sulla materia (articolo 32 della legge 234/2012) e alla legge di delegazione europea 2013 (articolo 1, comma 4), le amministrazioni direttamente competenti devono provvedere all'attuazione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive con le ordinarie strutture amministrative. Eventuali oneri non contemplati dalla legislazione vigente possono essere previsti nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione. Alla relativa copertura si provvede: - con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni; - in caso di insufficienza di tali fondi, a carico del Fondo di rotazione per l attuazione delle politiche comunitarie. Sempre in base alla legge 234/2012 (art. 30 cc. 4-5), gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le entrate derivanti da tali tariffe sono attribuite, mediante riassegnazione, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli. 1

9 VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLI 1-3 Obiettivo nazionale di risparmio energetico Le norme, ai fini dell attuazione della direttiva 2012/27/UE, individuano le finalità del provvedimento in esame, volto a migliorare l efficienza energetica del sistema nazionale e a rimuovere gli ostacoli e le carenze del mercato dell energia (articoli 1 e 2). L obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico viene individuato - in coerenza con la Strategia energetica nazionale - in una riduzione dei consumi di energia, fra il 2010 e il 2020, pari a 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio per i consumi di energia primaria, corrispondenti a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale (articolo 3). Si ricorda che la Strategia energetica nazionale (SEN), richiamata dal testo, è stata approvata con il decreto ministeriale 8 marzo 2013 e rappresenta l atto di indirizzo strategico per il settore dell energia finalizzato al miglioramento della competitività e della sostenibilità del sistema. La SEN indica gli obiettivi principali e definisce le priorità di azione, tenuto conto programmi nazionali di politica energetica (legge 239/2004) e delle indicazioni dell Unione europea in materia di fonti rinnovabili (direttiva 2009/28/CE) e in materia di efficienza energetica (direttiva 2012/27/UE). La relazione tecnica ribadisce il contenuto degli articoli 1 e 2 ed afferma che questi non generano effetti a carico della finanza pubblica. Con riguardo all articolo 3, viene sottolineato che l obiettivo indicativo di riduzione dei consumi da conseguire entro il 2020 non comporta effetti onerosi per la finanza pubblica, in quanto le misure necessarie per il raggiungimento del target sono già vigenti, sono affidate al sostegno di risparmi di energia per i clienti finali e operano nell ambito dei sistemi dei certificati bianchi e del conto termico, i cui costi non sono a carico della fiscalità e del bilancio statale. Secondo la RT, inoltre, la politica per l efficienza energetica ha un rapporto positivo con la crescita economica, consentendo di ridurre le risorse investite per unità di prodotto e di liberare nuovi potenziali anche sul versante delle attività produttive, dell occupazione e delle nuove figure professionali. A livello di benefici ambientali, l efficienza energetica è positivamente correlata alla riduzione delle emissioni di CO 2, che rappresenta un obiettivo vincolante per ciascuno Stato membro dell Unione europea (con possibilità di sanzioni economiche nel caso di inadempienza). Nulla da osservare per i profili di quantificazione. 2

10 ARTICOLO 4 Riqualificazione energetica degli immobili Le norme stabiliscono che L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica, elabora una proposta di interventi di medio-lungo termine per la riqualificazione energetica degli immobili e sottopone il documento all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico. La prima proposta è contenuta nel PAEE 2014 ed aggiornata nelle successive edizioni del Piano (comma 1). La proposta, che riguarda gli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, comprende almeno (comma 2): - una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici [lett. a)]; - l'individuazione degli interventi più efficaci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia di edificio e la zona climatica [lett. b)]; - un elenco aggiornato delle misure, esistenti e proposte, di incentivazione delle riqualificazioni energetiche e delle ristrutturazioni importanti degli edifici, corredate da esempi applicativi [lett. c)]; - un'analisi delle barriere tecniche, economiche e finanziarie che ostacolano la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili e le misure di semplificazione e armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi e attrarre nuovi investimenti [lett. d)]; - una stima del risparmio energetico e degli ulteriori benefici conseguibili annualmente per mezzo della riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale basata sui dati storici e su previsioni del tasso di riqualificazione annuo [lett. e)]; - le misure di accompagnamento e di sostegno finanziario messe a disposizione di privati, enti ed imprese [lett. f)]. Le proposte in esame tengono conto del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero e del Programma di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale di cui al successivo articolo 5 del provvedimento in esame (comma 3). La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere programmatico e non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Afferma, inoltre, che i compiti assegnati all'enea saranno svolti nell'ambito delle risorse già previste dalla normativa vigente. 3

11 Al riguardo, si osserva che alcuni contenuti delle proposte di intervento affidate all ENEA sono espressamente indicati dal testo (comma 2) e appaiono di carattere vincolante; essi sono inoltre riferiti anche agli edifici pubblici. Per una valutazione dei possibili effetti finanziari, andrebbero meglio precisate le finalità applicative delle norme, con particolare riferimento alle nuove misure di incentivazione previste dal testo [comma 2, lett. c)] e alle misure di sostegno finanziario messe a disposizione di privati, enti ed imprese [comma 2, lett. f)]. ARTICOLO 5 Riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione La norma dispone che, a partire dal 2014 e fino al 2020, vengano realizzati sugli immobili della pubblica amministrazione centrale interventi in grado di conseguire una riqualificazione energetica almeno pari al 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata o, in via alternativa, un risparmio energetico cumulato nel periodo pari ad almeno 0,04 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) (comma 1). A decorrere dal 2014, le amministrazioni competenti predispongono un programma annuale di interventi di riqualificazione energetica coerente con quanto previsto dal comma 1 e promuovono, altresì, le attività di informazione ed assistenza tecnica eventualmente necessarie alle amministrazioni (commi 2 e 3). Il programma è predisposto sulla base delle proposte di intervento formulate dalle pubbliche amministrazioni centrali, anche avvalendosi dei provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture. Nella redazione del programma si tiene conto delle risultanze dell inventario, previsto dall art. 5, par. 5, della direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati nell applicativo informatico IPer gestito dall Agenzia del Demanio, nonché delle risultanze delle diagnosi energetiche. Per la realizzazione degli interventi - gestita, senza nuovi o maggiori oneri, dalle strutture operative dei provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture - le pubbliche amministrazioni centrali favoriscono il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire tramite l intervento di una o più ESCO 3 (commi 8 e 11). 3 Per ESCO (Energy service Company) si intende (articolo 2 del D. Lgs. 115/2008) una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici e di miglioramento dell efficienza energetica. Si tratta, in sostanza, di un impresa specializzata in servizi energetici che offre ad utenti finali - pubblici o privati - interventi di razionalizzazione energetica sostenendo in proprio l investimento e ricevendo come contropartita il flusso dei pagamenti generato dal 4

12 Le risorse del Fondo di garanzia istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi del D. Lgs. 28/2011 (Promozione dell energia da fonti rinnovabili) sono versate all entrata del bilancio dello Stato, per l importo di 5 milioni di euro nel 2014 e di 25 milioni di euro nel 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nei medesimi esercizi. Tali risorse sono destinate all attuazione del programma di interventi di efficientamento energetico previsto dal testo in esame (comma 12). La Cassa conguaglio settore elettrico provvede al versamento all entrata del bilancio dello Stato dei suindicati importi a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo. Il predetto Fondo di garanzia è stato istituito ai sensi dell articolo 22, comma 4, del D. Lgs. 28/2011 per sostenere la realizzazione di reti di teleriscaldamento. Il Fondo è alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano posto a carico dei clienti finali. Successivamente l articolo 4-ter del D. Lgs. 192/2005 ha previsto che il medesimo Fondo fosse utilizzato anche per il sostegno di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica. La dotazione del Fondo è stata incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO 2 destinati ai progetti energetico-ambientali. In base all art. 19, comma 5, del D. Lgs. 30/2013, il 50% dei proventi di tali aste è riassegnato ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico e - a decorrere dal viene riassegnato al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato. Il restante 50% è destinato ad una serie di attività riconducibili ad interventi di natura energetico-ambientale, con oneri a carico della finanza pubblica. Lo stesso stanziamento può essere integrato: fino a 25 milioni di euro annui per il periodo , a valere sulle risorse annualmente confluite nel predetto Fondo di garanzia, previa determinazione con decreto interministeriale dell importo da versare [comma 12, lett. a)]; fino a 20 milioni di euro per il 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all art. 19 del D.lgs. n. 30/2013, destinata ai progetti energetico-ambientali previa verifica dell entità dei proventi disponibili annualmente 4 [comma 12, lett. b)]. Tali risorse, eventualmente integrate con quelle già derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati all efficienza energetica nell edilizia pubblica, sono utilizzate anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all esecuzione delle riqualificazioni energetiche di cui al risparmio energetico conseguito. Tale meccanismo viene attuato mediante lo strumento del finanziamento tramite terzi: un accordo contrattuale che comprende - oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell efficienza energetica - un terzo che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari ad una parte del risparmio energetico conseguito. 4 Nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell ambiente. 5

13 presente articolo, eventualmente non eseguite dall ENEA e dal Gestore servizi energetici (GSE) nell ambito dell attività d istituto (comma 13). Le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione centrale comunicano all ENEA i consumi annuali di ognuna delle suddette utenze, relativi all anno precedente. L ENEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rende disponibile un portale informatico per l inserimento di tali dati e ne dà opportuna comunicazione sul suo sito istituzionale (comma 15). Con riguardo al sistema delle autonomie territoriali, viene disposto (comma 16) che le regioni, nella programmazione relativa all'utilizzo dei fondi strutturali e nell'attuazione degli impegni derivanti dalla ripartizione regionale della quota minima di energia da fonti rinnovabili, diano massima priorità alla promozione della realizzazione di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica. I piani regionali 5 per l'uso delle fonti di energia rinnovabili, oltre a quanto già previsto, contengono anche: a) obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica; b) provvedimenti volti a favorire introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine (comma 17). La relazione tecnica afferma che la norma in esame recepisce quanto previsto dall articolo 5 della direttiva sull efficienza energetica (EED) 2012/27/UE). Nell ambito della collaborazione tra Ministero dello sviluppo economico ed Agenzia del demanio, a partire dai primi mesi del 2013, è stata avviata la redazione di un inventario degli immobili di proprietà e ad uso delle pubbliche amministrazioni centrali dello Stato rispondenti ai criteri previsti dall articolo 5 della EED. L inventario, che contiene informazioni riguardanti la superficie coperta utile climatizzata in metri quadrati e dati di consumo energetico, conta al momento occupazioni di proprietà e ad uso governativo con superficie lorda superiore ai 500 mq., per un totale di mq. L impatto energetico ed economico (stime condotte dall ENEA sulla base dei dati fomiti dall Agenzia del demanio) dell obbligo introdotto viene sintetizzato nella tabella a seguire. 5 Di cui all art. 5, comma 2 della legge n. 10/1991 6

14 Risparmi energetici economici e costi da sostenere per interventi di riqualificazione: Risparmio (GWh/anno) Risparmio Costo Superficie Consumi Risparmio totale al (milioni Anno immobili totali (milioni di (mq) (GWh/anno) di euro) (GWh/anno) euro) ,8 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 119,0 84,5 3, ,9 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 99,0 82,0 5, ,1 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 80,0 79,5 8, ,3 15,5 15,5 15,5 15,5 62,0 77, ,6 15,1 15,1 15,1 45,3 74,8 12, ,9 14,6 14,6 29,2 72,6 14, ,3 14,2 14,2 70,4 16,62 TOTALE ,0 33,5 49,5 65,0 80,1 94,7 108,9 448,7 541,0 71,2 Al fine di conseguire l obiettivo di riqualificazione previsto dalla EED e trasposto nell ordinamento nazionale per mezzo del presente articolo, sulla base dell inventario del 2013, è stimata una spesa totale di circa 541 milioni di euro, ripartita negli anni come mostrato nella precedente tabella. A fronte degli interventi considerati e della spesa suddetta, si avrà un risparmio cumulato derivante dalla maggiore efficienza energetica stimato in 71 milioni di euro entro il 2020 che, nell intera vita delle tecnologie per l efficienza stimata tra i 15 e i 20 anni, si incrementerà di ulteriori risparmi per circa 16 milioni di euro all anno. Al fine dell attuazione del programma da finanziare sono applicati criteri di individuazione tra più interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero dell investimento; minori tempi previsti per l avvio e il completamento dell intervento; entità di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a contratti di rendimento energetico. Per contratto di rendimento energetico si intende un accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti - a fronte degli investimenti sostenuti dal fornitore - sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente [articolo 2 del D. Lgs. 115/2008 (Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici)]. Al fine di ridurre gli oneri connessi all adempimento dell obbligo, è previsto che le pubbliche amministrazioni centrali interessate favoriscano, ove possibile, il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico, agendo tramite l intervento di una o più ESCO, anche ai fini dell accesso ai meccanismi incentivanti disponibili a normativa vigente (ad es. Conto termico). Il comma 12 stabilisce che, per l attuazione di parte del programma di riqualificazione energetica degli edifici della PA centrale, si provvede mediante lo stanziamento di 5 7

15 milioni di euro per il 2014 e di 25 milioni di euro nel 2015 a valere sulle risorse del fondo di cui all art. 22, comma 4, del D.lgs. n. 28/2011, come modificato dall articolo 4- ter, comma 2 del D.lgs. n. 192/2005. Lo stesso stanziamento può essere integrato: a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo , a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di garanzia per la promozione dell energia da fonti rinnovabili, secondo le modalità di cui al presente comma, previa determinazione dell importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico; b) fino a 20 milioni di euro per il 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui al articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013, destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell entità dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50% a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50% a carico del Ministero dell ambiente. Nella seguente tabella si riporta la suddivisione delle risorse stanziate per anno. Ripartizione per anno delle risorse (milioni di euro) TOTALE Risorse Fondo presso Cassa Conguaglio utilizzo giacenze Risorse Fondo presso Cassa Conguaglio utilizzo entrate annue. Risorse aste C02 MISE Risorse aste C02 MATTM Considerando che sul Fondo di cui all articolo 22, comma 4. del D.lgs. n. 28/2011, come modificato dall art. 4-ter, comma 2 del D.lgs.n. 192/2005, attivato presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE), risultano accantonati presso l apposito conto 6 Ministero sviluppo economico. 7 Ministero dell Ambiente. 8

16 corrente bancario intestato alla CCSE, 62,8 milioni di euro (21 marzo 2014) e che il gettito annuo del corrispettivo applicato al consumo di gas metano è stimato in circa 39 milioni di euro, risultano coperti gli stanziamenti previsti a valere sul Fondo. La RT evidenzia, inoltre, che stimando che la quota disponibile dei proventi su base annua delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013, destinati ai progetti energetico ambientali, sia di circa 200 milioni di euro l anno nel periodo , tali risorse risultano ampiamente sufficienti al fine della copertura degli stanziamenti previsti a valere delle aste delle quote di emissione di CO2. I compiti assegnati alle Amministrazioni pubbliche centrali, ai Provveditorati interregionali opere pubbliche, all Agenzia del demanio e all ENEA saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si rileva che la relazione tecnica riporta altresì un quadro riassuntivo degli utilizzi dei proventi derivanti dalla vendita all asta delle quote di emissione di CO2 (cfr scheda riferita a successivo art. 15) destinati ai progetti energetico-ambientali, di cui all art. 19 del D.lgs. 13 marzo 2013 n, 30/2013, riferiti alle disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 13 e 15 del provvedimento in esame, suddivisi per anno (dal 2014 al 2020) e per amministrazione centrale coinvolta. Si riportano nella sottostante tabella i dati riferiti agli oneri recati dal articolo 5 in esame. Per quanto concerne gli altri summenzionati articoli si rinvia alle relative schede, rammentando che l articolo 15 darà conto anche della dinamica relativa agli incassi delle vendite all asta. La tabella che segue reca la ripartizione delle risorse derivanti dalla vendita all asta delle quote di emissione di CO2, con riferimento all articolo 5, attribuendo gli importi indicati al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell ambiente. (milioni di euro) Articolo 5 Edifici PA centrali Totale MISE MATTM TOTALE Al riguardo, si evidenzia in primo luogo che la RT stima oneri annui per la riqualificazione energetica degli edifici della PA che superano le risorse indicate dalla stessa RT quali mezzi di copertura disponibili a carico della finanza pubblica. Si rileva inoltre che parte delle risorse previste a copertura (utilizzo proventi aste CO 2 e utilizzo entrate annue Fondo 9

17 teleriscaldamento) hanno carattere eventuale e non predeterminato nell ammontare in quanto la norma ne dispone l utilizzo fino ad un massimo, corrispondente agli importi dalla stessa indicati. Appare quindi necessario che siano evidenziate le stime relative alle risorse effettivamente acquisibili con gli ulteriori sistemi di finanziamento previsti dalla norma (finanziamento tramite terzi, contratti di rendimento energetico), precisando altresì se dette fonti possano rivelarsi sufficienti anche nel caso in cui le risorse ottenute a valere sui proventi delle aste e sulle entrate da Fondo teleriscaldamento dovessero rivelarsi inferiori rispetto agli importi necessari indicati dalla norma. Inoltre andrebbe precisato se, in caso di insufficienza delle risorse acquisite con strumenti di coinvolgimento dei privati, gli interventi di riqualificazione debbano comunque essere realizzati tenuto conto del vincolo normativo di una percentuale minima annua nella misura e secondo la scansione temporale indicata dalla RT. In tal caso infatti potrebbero configurarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si osserva inoltre che il Fondo di garanzia è comunque destinato, a legislazione vigente, a specifiche finalità 8. Andrebbero quindi acquisiti chiarimenti al fine di escludere che gli interventi normativi disposti dall articolo in esame possano pregiudicare la realizzazione di programmi già avviati a valere sulle risorse del medesimo Fondo. Con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse indicate dal testo (Fondo di garanzia per il teleriscaldamento; proventi delle aste delle quote di emissione di CO 2 ), che in base al testo dovrebbero essere destinate ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici ed alla realizzazione di diagnosi energetiche, andrebbe verificata la coerenza di tali nuovi utilizzi rispetto agli andamenti di cassa già scontati a legislazione vigente. Ciò al fine di escludere possibili effetti onerosi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento. Con riguardo all utilizzo di parte dei proventi derivanti dalle aste di emissione di CO 2, a parziale copertura degli oneri derivanti dal programma riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, si evidenzia che la RT stima tali risorse, nel periodo , pari a circa 200 milioni di euro all anno. Pur prendendo atto di quanto affermato nella relazione circa il fatto che tali risorse risultano ampiamente sufficienti, si rileva 8 Sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento. 10

18 l opportunità di acquisire gli specifici elementi su cui si fonda tale stima, considerato che la relazione tecnica allegata al D. Lgs. 30/2013 non riferiva alcunché in proposito. Andrebbe inoltre confermato che detti proventi delle aste CO 2 non risultino attualmente già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, tenuto conto che la RT allegata al D. Lgs. 30/2013 non scontava detti effetti. Infine, andrebbe precisato il coordinamento fra le disposizioni in esame e quelle dell art. 15, tenuto conto che quest ultimo sembra riferimento, almeno in parte, ad interventi ricompresi anche nell ambito applicativo dell articolo in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 8 non indica esplicitamente l aggregato al quale fa riferimento. La stessa andrebbe quindi riformulata indicando esplicitamente che la realizzazione degli interventi compresi nei programmi di interventi di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale sia gestita dai provveditorati interregionali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 12 destina risorse per la realizzazione del programma d interventi di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, mentre il comma 13 destina risorse alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all esecuzione delle riqualificazioni energetiche eventualmente non eseguite dall ENEA e dal GSE 9 nell ambito delle attività di istituto. Tali risorse sono reperite, mediante assegnazione all entrata, nella misura di 5 milioni di euro per il 2014 e di 25 milioni di euro per il 2015, delle disponibilità del Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento di cui all articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, già istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico. Si prevede inoltre che lo stanziamento così costituito possa essere integrato nel seguente modo per far fronte alle medesime finalità: 9 Gestore dei Servizi Energetici S.p.A 11

19 - fino a 25 milioni di euro annui per il periodo , mediante utilizzo delle ulteriori risorse che affluiscono annualmente al predetto Fondo di garanzia (lettera a)); - fino a 20 milioni di euro per il 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, destinati ai progetti energetico ambientali, previa verifica dell entità dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare (lettera b)). Secondo quanto indicato nella relazione tecnica, considerato che alla data del 21 marzo 2014, sono stati accantonati presso l apposito conto corrente bancario della suddetta Cassa, 62,8 milioni di euro, e che il gettito annuo del corrispettivo applicato al consumo del gas metano che affluisce al fondo stesso è stimato in circa 39 milioni di euro, ne consegue che gli stanziamenti istituiti a valere sul predetto fondo - pari complessivamente a 5 milioni di euro per il 2014 e a un ammontare massimo di 50 milioni di euro per il 2015 e di 25 milioni di euro annui per il periodo risultano coperti. Sempre secondo quanto risulta dalla relazione tecnica, posto che la quota disponibile dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO 2 destinati ai progetti energetico ambientali è di circa 200 milioni di euro annui, ne consegue che tali risorse sono ampiamente sufficienti alla copertura dello stanziamento massimo previsto dall articolo in esame pari a 20 milioni di euro per 2014 e a 30 milioni di euro annui per il periodo Inoltre la relazione tecnica, nel definire il quadro delle esigenze finanziarie, non sembra tenere conto della previsione di cui al comma 13 che, come detto, destina le risorse anche alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all esecuzione delle riqualificazioni energetiche eventualmente non eseguite dall ENEA e dal GSE nell ambito delle attività di istituto. Su tale aspetto, pertanto, appare necessario un chiarimento da parte del Governo. Infine, appare necessario che il Governo assicuri che l utilizzo delle risorse previsto dall articolo in esame non pregiudichi gli interventi a valere 12

20 sulle medesime risorse previsti a legislazione vigente, posto che questi ultimi non appaiono integralmente sovrapponibili a quelli indicati dall articolo stesso. ARTICOLO 6 Acquisti delle pubbliche amministrazioni centrali Le norme stabiliscono che le pubbliche amministrazioni centrali si devono attenere al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica come definiti nell'allegato l, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi. La norma trova applicazione con riferimento alle procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I medesimi requisiti devono essere rispettati nell'ambito degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria. I requisiti minimi di efficienza energetica sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte (comma 1). L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 decreto legislativo 12 aprile 2006, n, In relazione agli acquisti ovvero ai nuovi contratti di locazione di immobili, l'obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal relativo importo (comma 3). È ammessa la deroga al rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 qualora tale previsione non sia coerente con le valutazioni di costo-efficacia e idoneità tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una severa restrizione della concorrenza. Gli elementi tecnici ed economici a sostegno della deroga sono precisati e motivati nei documenti di gara. Sono espressamente indicati i casi in cui è ammessa, in materia di immobili, la deroga al rispetto dei requisiti minimi 11 (comma 4). L'obbligo di cui al comma l si applica agli appalti delle Forze armate solo se la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle Forze armate. In ogni caso, l'obbligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare 12 (comma 5). Nel caso in cui la fornitura preveda l'acquisto contestuale di un insieme di prodotti, la valutazione dell'efficienza energetica globale di tale insieme costituisce criterio di scelta 10 La norma individua gli importi delle soglie dei contratti pubblici a partire dal quale lo stesso assume rilevanza comunitaria 11 La deroga è ammessa qualora l'acquisto sia finalizzato a: - intraprendere una ristrutturazione profonda o una demolizione; - rivendere l'immobile senza che la pubblica amministrazione centrale se ne avvalga per propri fini; - salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente protetto in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico. 12 Ai sensi del decreto legislativo 5 novembre 2011, n

21 prevalente rispetto alla valutazione dell'efficienza energetica dei singoli prodotti che costituiscono l'intera fornitura (comma 6). La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi alle disposizioni contenute nel presente articolo. Tutte le stazioni appaltanti dovranno applicare il criterio del presente articolo (comma 8). Le amministrazioni diverse da quelle centrali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo (comma 9). La relazione tecnica afferma che gli oneri da sostenere per l attuazione delle norme in esame sono ricompresi nell'ambito delle risorse destinate allo scopo a legislazione vigente. La relazione afferma, altresì, che le norme consentono alle pubbliche amministrazioni di conseguire i risparmi sui costi energetici di esercizio derivanti dal minor consumo energetico. Si stima, per esempio, che il costo connesso all'acquisto di un apparato per l'illuminazione pubblica più efficiente venga immediatamente ripagato nei primi anni di utilizzo dell'apparato stesso, con i conseguenti risparmi economici per gli anni successivi e una riduzione degli impatti ambientali. La relazione tecnica evidenzia, infine, che è in questa logica che si muove la proposta di nuova direttiva europea sugli appalti pubblici prevedendo che il costo di un prodotto debba essere riferito non tanto al prezzo di acquisto, ma al costo che il bene ha durante il suo ciclo di vita (il cosiddetto Life Cycle Costing). Al riguardo si rileva che la norma appare finalizzata a disporre l acquisto di prodotti di migliore qualità da parte delle pubbliche amministrazioni. La relazione tecnica afferma, da un lato, che gli oneri da sostenere per l attuazione delle norme sono ricompresi nell'ambito delle risorse destinate allo scopo a legislazione vigente, dall altro, che il costo dei prodotti da acquistare andrebbe valutato durante l intero ciclo di vita degli stessi, facendo in proposito riferimento ai risparmi derivanti dai numerosi consumi energetici. Tanto premesso andrebbe chiarito se l immediato adeguamento delle procedure per gli acquisti e le locazioni ai criteri di efficienza energetica delineati nel provvedimento sia o meno suscettibile di determinare, anche solo nel breve periodo, l insorgenza di maggiori oneri. In tal caso infatti, andrebbero indicate le risorse con le quali farvi fronte, tenuto conto che detti oneri, alla luce del principio di annualità del bilancio, non potrebbero essere compensati con i risparmi che l acquisto di prodotti più efficienti è suscettibile di garantire negli anni successivi. 14

22 ARTICOLO 7 Regime obbligatorio di efficienza energetica La norma, dispone che l obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale, da conseguire nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, è determinato 13 nell ambito del regime obbligatorio di efficienza energetica previsto dal meccanismo dei certificati bianchi 14 secondo le condizioni di cui alla disposizione in esame (commi 1 e 2). Si rammenta che i certificati bianchi sono titoli di efficienza energetica negoziabili (TEE) che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Il sistema dei certificati bianchi, introdotto a partire dal decreto ministeriale 20 luglio 2004, in particolare prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale siano tenuti annualmente a raggiungere determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate 15 (Tep), con copertura dei relativi oneri sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale 16. Le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure acquistando i TEE da altri soggetti sul mercato dei Titoli di efficienza energetica organizzato dal GSE. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre ha definito gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni dal 2013 al 2016 e ha introdotto nuovi soggetti ammessi alla presentazione di progetti per il rilascio dei certificati bianchi. A partire dal 3 febbraio 2013 il Gestore servizi energetici (GSE) è subentrato 18 all'autorità per l energia nelle attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell ambito del meccanismo dei certificati bianchi. L articolo 4, comma 5, del decreto demanda ad un decreto interministeriale la determinazione, entro il 31 dicembre 2015, degli obiettivi nazionali per gli anni successivi al Il meccanismo dei certificati bianchi dovrà garantire, al 31 dicembre 2020, il conseguimento di un risparmio energetico non inferiore al 60 % dell obiettivo di 13 Ai sensi dell arti. 7 della direttiva 2012/27/UE. 14 Di cui ai D.lgs. n. 79/1999 e n.164/2000 e ai relativi provvedimenti di attuazione. 15 Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (Tep). 16 Ai sensi dell art. 6, comma 1, del decreto ministeriale del 21 dicembre 2007, che ha modificato il DM 20 luglio 2004, concernente l incremento dell efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. 17 Decreto di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi. Decreto da non confondere con il decreto del Ministro dello sviluppo economico che reca la medesima data ma che è finalizzato ad incentivare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni (c.d. Decreto Conto termico ) 18 In virtù del, il decreto dello sviluppo economico del 28 dicembre

23 risparmio energetico nazionale cumulato di cui al comma 1. Il restante volume di risparmio energetico è ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell efficienza energetica vigenti (comma 3). I provvedimenti concernenti la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico 19 per gli anni successivi al 2016 definiscono una traiettoria coerente con l obiettivo di risparmio di cui al comma 1 e la previsione del comma 3. Gli stessi provvedimenti possono prevedere un estensione dell ambito dei soggetti obbligati e modalità alternative o aggiuntive di assolvimento dell obbligo, qualora ciò fosse necessario per il conseguimento dell obiettivo di cui al comma 1 (comma 4). Entro il 31 dicembre 2016, e successivamente entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico 20 redige un rapporto sullo stato di conseguimento dell obbligo di cui al comma 1. Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all obbligo medesimo, il Ministero dello sviluppo economico 21 introduce 22 misure di potenziamento del sistemi di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico. In ogni caso 23, viene previsto l aggiornamento delle linee guida di cui all articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti per gli anni dal 2013 al 2016, per tener conto di quanto previsto in tema di efficentamento energetico per il periodo agli articoli 5 e 15 del decreto in esame (comma 5). Ai fini dell accesso agli incentivi del Conto termico, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, concernente misure di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, (c.d. decreto Conto Termico ) i contratti che rispettano gli elementi minimi di cui all art. 14, comma 2, del decreto in esame sono considerati contratti di rendimento energetico. In deroga all art. 6, comma 1, del decreto Conto termico, che definisce l ammontare e la durata degli incentivi, il GSE predispone specifiche modalità di erogazione per gli interventi che le Pubbliche amministrazioni centrali attivano direttamente senza avvalersi degli strumenti indicati al comma 2 dell art. 3 del medesimo decreto 24. Vengono, inoltre, disposte modifiche al decreto Conto termico, disponendo, tra l altro, che: 19 Di cui all art. 4, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre Con il supporto dell ENEA e del GSE. 21 Di concerto con il Ministero dell ambiente. 22 Anche su proposta dell'autorità per l energia elettrica ed il gas. 23 Entro 120 giorni dall emanazione del decreto in esame. 24 La norma richiamata consente ai soggetti ammessi agli incentivi, trai quali le amministrazioni pubbliche, di avvalersi dei seguenti strumenti: finanziamento tramite terzi, contratto di rendimento energetico, servizio di energia, ricorrendo anche all 'intervento di una ESCO. 16

24 i soggetti privati, senza alcuna specificazione, possano accedere agli incentivi previsti dal decreto [comma 6, lett. a)]; l incentivo erogabile dal GSE per l incremento dell efficienza energetica non possa, in ogni caso, eccedere il 65% delle spese sostenute dal beneficiario [comma 6, lett. b)]. Si rammenta che con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 20012, (c.d. decreto Conto Termico ), è stata data attuazione al regime di sostegno introdotto dal D.lgs. n. 28/2011 per l incentivazione: a) di interventi di piccole dimensioni relativi a impianti e b) per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza. ll meccanismo di incentivazione è rivolto alle amministrazioni pubbliche, per entrambe le tipologie di interventi e, in base al testo vigente dell articolo 3, comma 1, del decreto oggetto di modifica da parete della norma in esame a soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, per la sola seconda tipologia di interventi. l art. 1, commi 3 e 4, del decreto prevedono un impegno di spesa annua cumulata massima di 200 milioni di euro per gli interventi realizzati o da realizzare dalle Amministrazioni pubbliche ed un impegno di spesa annua cumulata massima pari a 700 milioni di euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di tali impegni di spesa, non saranno accettate nuove domande di accesso all'incentivo. Viene, infine, disposto che i risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica e riscontrabili, rispetto all anno precedente e in condizioni normalizzate, dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese all ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo (comma 8). La relazione tecnica, ribadisce che la disposizione in esame prevede la definizione dell obiettivo vincolante di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, calcolato ai sensi dell art. 7 della EED. Nella Tabella che segue viene riportata una stima dell obbligo calcolato secondo le modalità previste dall articolo 7 della EED, come comunicata alla Commissione il 5 dicembre 2013 nella relazione prevista dall articolo medesimo. 17

25 Risparmi da conseguire nel periodo in applicazione dell art. 7, par. 2, lett. a) della EED (dati in Mtep) Media del triennio ,209 Risparmio Totale Anno annuo percentuale Risparmi di energia annui Risparmio annuo ,0 % 0,812 0, ,0 % 0,812 0,812 1, ,25 % 0,812 0,812 1,015 2, ,25 % 0,812 0,812 1,015 1,015 3, ,5 % 0,812 0,812 1,015 1,015 1,218 4, ,5 % 0,812 0,812 1,015 1,015 1,218 1,218 6, ,5 % 0,812 0,812 1,015 1,015 1,218 1,218 1,218 7,309 Totale risparmio cumulato nel periodo ,00 Risparmio cumulato minimo da conseguire nel periodo ,58 La norma, in particolare prevede che il meccanismo dei certificati bianchi garantisca il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta per cento dell obiettivo di risparmio energetico cumulato totale. Il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le misure di incentivazione di cui al Conto termico e dalle altre misure di incentivazione vigenti, come già previste dal Piano di azione sull efficienza energetica 2014, ivi comprese le vigenti detrazioni fiscali per l efficientamento energetico. La RT afferma che queste misure risultano sufficienti per conseguire il risparmio previsto. La RT evidenzia, altresì, che qualora il volume di risparmi ottenuti risulti insufficiente rispetto all obbligo previsto, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell ambiente, anche su proposta dell Autorità per l energia elettrica e il gas, introducono misure di potenziamento del sistemi di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico. In considerazione del fatto che i certificati bianchi e il Conto termico trovano copertura sulle tariffe dell energia elettrica e del gas e che le detrazioni fiscali per l efficienza energetica risultano operative, a normativa vigente, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni previste dall articolo 7, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I compiti assegnati all ENEA sono svolti nell ambito delle risorse già previste dalla normativa vigente. Al riguardo si prende atto di quanto evidenziato dalla RT in base alla quale, anche in caso di insufficienza dei risparmi ottenuti rispetto agli obblighi previsti, le misure di potenziamento dell efficienza energetica dovranno comunque rispettare i vincoli di bilancio. 18

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