Lezione introduttiva

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1 CBUI Collegio dei Biologi delle Università Italiane L ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL BIOLOGO Lezione introduttiva A.Spanò Roma 11 giugno 2013

2 Il Biologo: l evoluzione normativa

3 Biologia La biologia ha avuto un vertiginoso sviluppo in questi ultimi decenni della salute pertanto essa e posta al centro delle speranze umane, come la potenziale fonte di conoscenza che può risolvere i problemi più impellenti relativi ai settori: dell ambiente

4 Classi di accesso Esami di Stato e Albi ONB (DPR n.328/01) Lauree Triennali (S.MFN, Med.Ch, Far., Agr., Vet.) Classe 2 Biotecnologie Classe 32 Scienze e Tecnologie per l Ambiente e la Natura Classe 13 Scienze Biologiche Esame di Stato (Sezione B) Lauree Specialistiche (S.MFN, Med.Ch, Far., Agr., Vet.) Classe LM75 Scienze e Tecnologie per l Ambiente e il Territorio Classe LM7 Biotecnologie Agrarie Classe LM8 Biotecnologie Industriali Classe LM61 Scienze della Nutrizione Umana Classe LM9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche Classe LM6 Biologia Esame di Stato (Sezione A) Iscrizione all Albo B ONB (Biologo- junior) Iscrizione all Albo A ONB (Biologo-senior)

5 TITOLO PROFESSIONALE DI BIOLOGO Istituito con la Legge 396/67 del 24/05/1967 (Legge istitutiva dell ordinamento professionale)

6 Legge 396\ 67 Art. 3 Individua l oggetto della professione di Biologo

7 Attività Professionale Settore Sanità pubblica e privata Settore ambientale Settore agro alimentare Settore officine farmaceutiche

8 Attività Professionale Direzione di parchi Direzione laboratorio qualità annesso alla erboristeria Formazione HACCP

9 Attività Professionale Settore direzione stabilimenti acque minerali Settore della nutrizione Settore cosmetologico Settore qualità Settore sicurezza sul posto di lavoro Settore ricerche

10 NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN SANITA Ordinamenti della professione ove previsti Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali. D.P.C.M. 10 febbraio 1984 Indirizzo e coordinamento dell attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio. D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821 Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle Unità Sanitarie Locali D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall accordo sindacale per il triennio , relativa al comparto del personale dipendente del S.S.N.. D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 Regolamento per il recepimento di norme risultanti dalla disciplina prevista dall accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del S.S.N. di cui all art. 6 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

11 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n D.M. Sanità 26 settembre 1994, n. 745 Regolamento concernente l individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico. DL. 20 giugno 1997, n. 175 Convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1997, n. 272 Disposizioni urgenti in materia di attività professionale della dirigenza sanitaria dell S.S.N.. D.M. Sanità 31 luglio 1997 Attività Libero ProfeSsionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria dell S.S.N.. D.M. Sanità 31 luglio 1997 Linee guida dell Organizzazione dell attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria dell S.S.N.. D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.. D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 Regolamento Recante la determinazione dei requisiti per l accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N..

12 D.M. Sanità 30 gennaio 1998, Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario dell S.S.N. D.M. Sanità 31 gennaio 1998, Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale dell S.S.N. L. 30 novembre 1998, n. 419 Delega al Governo per la razionalizzazione dell S.S.N. per l adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento dell S.S.N. Modifiche al D.Lgs. n D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 Norme per la razionalizzazione dell S.S.N. a norma dell art. 1 della Legge 30 novembre 1998, n D.P.C.M. 27 marzo 2000, Atto di indirizzo e coordinamento concernente l attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria dell S.S.N. Accordo 11 luglio 2002 Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l individuazione discipline epidemiologia per i dirigenti del ruolo sanitario non medici. D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l ammissione all esame di Stato e delle relative prove per l esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

13 D.P.C.M. 10 febbraio 1984 Indirizzo e coordinamento dell attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio. Art. 8 Organico e qualificazione funzionale del personale L organico minimo del personale dei laboratori generali di base è costituito da: 1) Un direttore medico o biologo. Entrambi devono essere iscritti all albo dell ordine di appartenenza, essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi cliniche o, in alternativa, della laurea in Scienze Biologiche. Omissis.

14 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n Art. 6 ter Fabbisogno di personale sanitario 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.omissis

15 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n Art. 15. Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie. 1. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali.omisis

16 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n Art. 16-quinquies. Formazione manageriale 1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi omissis

17 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.. PROFILO PROFESSIONALE Art. 40 Concorso per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di : requisiti specifici di ammissione 1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti: a) Diploma di laurea ; b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; c) Iscrizione dell albo professionale attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando

18 Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Medica PROPOSTA DI RIASSETTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

19 PRESENTAZIONE Il Gruppo di Lavoro, composto da esperti del settore, è stato istituito dal MIUR (D.M. 1/2/2001, all. 1; D.M. 28/2/2001, all. 2) con il compito di elaborare una proposta di riordino degli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria nel quadro della riforma generale degli studi universitari. Il Gruppo di lavoro ha tenuto conto delle proposte redatte dai Referenti Nazionali delle Scuole di Specializzazione nelle riunioni coordinate dal CUN e dal MIUR negli ultimi cinque anni (all. 3). Ha tenuto presente i compiti assegnati all'osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica (D.M. 23/10/2000, all. 4; D.M. 06/05/2002, all. 5) preposto più specificamente alla determinazione degli standard per l accreditamento dei requisiti di idoneità nonché al monitoraggio delle Scuole.

20 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE La proposta di riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria è basata sulla esigenza di adeguare gli ordinamenti didattici delle Scuole alle direttive dell Unione Europea nel quadro della riforma generale degli studi universitari. In questo contesto si è perseguito lo scopo di razionalizzare gli ordinamenti didattici delle Scuole finalizzandole al conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica. Si è ritenuto opportuno raccogliere in un unico provvedimento organico e coerente gli ordinamenti didattici delle Scuole di Area Sanitaria attivate o proposte in tempi diversi con provvedimenti distinti. Sono state prese in considerazione le Scuole di Area Sanitaria a normativa CEE (all. 6), le Scuole attivate per le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale (all. 6), altre Scuole dell Area Sanitaria per cui è stata chiesta l attivazione (all. 7). A queste vanno aggiunte le Scuole di Specializzazione dell Area Veterinaria (all. 8).

21 ASPETTI INNOVATIVI I nuovi ordinamenti didattici si caratterizzano nella loro impostazione sotto numerosi aspetti rispetto agli ordinamenti attuali. Meritano di essere segnalati i seguenti punti, che verranno successivamente sviluppati nella relazione generale: a) Coerentemente all impostazione professionalizzante, un peso preponderante è assegnato alle attività formative che caratterizzano la specificità della Scuola. Oltre due terzi dell impegno orario dello specializzando sono riservati alle attività pratiche professionalizzanti

22 b) Un terzo dell impegno complessivo dello specializzando è riservato alle attività formative didattiche, onde assicurare una solida preparazione scientifica. Alla didattica interattiva è assegnato un peso preponderante rispetto alla didattica formale, al fine di assicurare l acquisizione critica del sapere attraverso un impegno personalizzato e attivo dello specializzando. c) Le attività formative, didattiche e professionalizzanti, sono articolate in un rapporto integrato e continuativo, durante tutto il percorso della Scuola. In particolare, in armonia con l impostazione della Scuola, non è prevista una distinzione né una cesura tra la cosiddetta formazione di base e la formazione pratica professionalizzante.

23 d) Per gruppi di Scuole omogenee è stato individuato un ambito di saperi comuni denominato tronco comune, inteso come complesso fondamentale di saperi che valga a supportare e integrare le attività formative specifiche di ciascunatipologia. e) L attività formativa è affidata a docenti universitari e docenti affiliati, operanti in strutture non universitarie inserite nella rete della Scuola. Particolare importanza è assegnata alla funzione tutoriale articolata in tre figure distinte: a) docentetutore ad personam; b) docente-tutore di gruppo; c) specializzando-tutore. f) La verifica della qualità dell'apprendimento è affidata a diversi strumenti, quali le prove in itinere, il libretto-diario e la prova finale (discussione della tesi di specializzazione integrata dalle valutazioni periodiche e dal giudizio dei docenti-tutori).

24 g) A ciascuna Scuola è assegnata una autonomia funzionale e organizzativa, con afferenza alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e l integrazione in una rete formativa di strutture universitarie ed extra universitarie, proporzionata al numero degli specializzandi e adeguata al conseguimento di un completo addestramento professionale, secondo gli obiettivi formativi della Scuola. h) Per garantire una piena ed efficiente utilizzazione delle risorse umane e strutturali sono indicate le linee generali per adeguare il numero e le dimensioni delle Scuole alle esigenze del sistema sanitario, secondo i criteri di accreditamento stabiliti dall Osservatorio Nazionale della Formazione Specialistica.

25 AREE E CLASSI 1. Le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria sono state ripartite in tre aree: Area Medica (all. 9), Area Chirurgica (all. 10) e Area dei Servizi Clinici (all. 11). Per motivi di opportunità operativa l Area dei Servizi Clinici è stata suddivisa in tre sotto-aree: sotto-area dei Servizi Clinici Diagnostici e Terapeutici, sotto-area dei Servizi Clinici Organizzativi e della Sanità Pubblica, sotto-area Veterinaria. Per alcune Scuole si è ritenuto opportuno proporre denominazioni diverse da quelle attuali più aderenti agli obiettivi formativi, al profilo professionale e ai nuovi ordinamenti didattici (all. 12). In armonia con l impostazione della riforma universitaria (D.M. 509/99), nell ambito delle singole aree le Scuole sono aggregate in Classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali. Per la costruzione delle Classi e degli Ordinamenti Didattici sono stati adottati i criteri seguiti per le Lauree e le Lauree Specialistiche.

26 SPECIALIZZANDI 1. Lo specializzando è inserito a tempo pieno nelle attività formative della Scuola e prende parte attiva alle attività assistenziali. 2. L'attività assistenziale degli specializzandi è finalizzata alla acquisizione di competenze professionali specifiche con una progressiva assunzione di responsabilità personale nella esplicazione delle attività professionalizzanti fino a raggiungere la piena autonomia. Va peraltro assicurata una adeguata formazione culturale basata su una solida preparazione scientifica.

27 ACCESSI L'accesso degli specializzandi non medici alle Scuole di Specializzazioni di Area Sanitaria, pone l esigenza di armonizzare in un unico corso competenze specifiche con diverse connotazioni professionali. Questo problema si presenta nel caso delle Scuole delle Classi di Neuroscienze e Scienze Cliniche del Comportamento, di Medicina Diagnostica e di Laboratorio e di Servizi Clinici Specialistici Biomedici. In particolare, è opportuno che l insieme delle lauree specialistiche che consentono l accesso alla Classe della Medicina Diagnostica e di Laboratorio venga rivalutato anche in funzione delle professionalità richieste dal SSN. Nella proposta di riassetto i percorsi formativi delle tipologie interessate sono stati opportunamente differenziati per tenere conto delle diverse competenze professionali per le quali potrebbe essere anche previsto il rilascio di titoli distinti. Questo è particolarmente rilevante per la Classe dei Servizi Clinici Specialistici Biomedici nella quale il titolo di laurea posseduto dallo specializzando prelude a figure professionali fortemente distinte fra loro.

28 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 Regolamento Recante la determinazione dei requisiti per l accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N. Art. 4 Discipline Patologia Clinica Biochimica Clinica Microbiologia e Virologia Igiene alimenti e nutrizione Genetica di Laboratorio

29 Accordo 11 luglio 2002 Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l individuazione discipline epidemiologia per i dirigenti del ruolo sanitario non medici. Sancisce tra il Ministro della Salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo nei termini sotto indicati: Le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa per i professionisti non medici del ruolo sanitario, sono le seguenti: E) CATEGORIA PROFESIONALE DEI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI, FARMACISTI, MEDICI: EPIDEMIOLOGIA ricompresa nell area di sanità pubblica

30 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l ammissione all esame di Stato e delle relative prove per l esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti PROFESSIONE DI BIOLOGO

31 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l ammissione all esame di Stato e delle relative prove per l esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti Art. 30 Sezioni e titoli professionali BIOLOGO 1..Nell'albo professionale dell'ordine sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo. 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo junior. 4. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione dei biologi", "Sezione dei biologi juniores".

32 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l ammissione all esame di Stato e delle relative prove per l esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti COMPETENZE PROFESSIONALI

33 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l ammissione all esame di Stato e delle relative prove per l esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti Art. 31 (Attività professionali) BIOLOGO 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali: a)controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;

34 b)analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche; c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali;

35 d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta; e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica; f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;

36 g) classificazione e biologia degli animali e delle piante; h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici; i)valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.

37 2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di:

38 a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche; b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca;

39 c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti; d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica; e) procedure di controllo di qualità.

40 3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.

41 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l ammissione all esame di Stato e delle relative prove per l esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti Art. 32 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) Classe LM6 - Biologia; b) Classe LM7 - Biotecnologie agrarie; c) Classe LM8 - Biotecnologie industriali; d) Classe LM9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; e) Classe LM75 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; f) Classe LM61 - Scienze della nutrizione umana.

42 Decreto Interministeriale 28/06/2011 -Equipollenza tra LM6 Biologia ed LM9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farm. per concorsi SSN -se almeno 60 CFU da BIO1 a BIO19 ed un minimo di 24 CFU in almeno quattro tra BIO e MED

43 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico; b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;

44 c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti.

45 4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.

46 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l ammissione all esame di Stato e delle relative prove per l esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti Art. 33 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: natura a )Classe L-13- Scienze biologiche; b )Classe L-2 - Biotecnologie; c) Classe L-32 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la

47 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico; b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico; c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza.

48 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l ammissione all esame di Stato e delle relative prove per l esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti Art. 34 Norme finali e transitorie 1. Gli attuali appartenenti all'ordine sono iscritti nella sezione A dell'albo. 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo. 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo.

49 Il biologo: prospettive nei diversi settori

50 4. La collocazione dei biologi in particolare in sanità: rientra negli ambiti professionali riconosciuti dalla legislazione rappresenta una realtà consolidata e pluridecennale Le competenze degli attuali biologi sanitari: sono essenziali, perfettamente compatibili e complementari a quelle degli altri operatori del settore si prestano ad sovrapposizione/confusione di ruoli, attribuzioni o funzioni?

51 Biologi : strategie e linee d azione

52 STRATEGIE E LINEE D AZIONE EFFICACI Azioni concertate ai vari livelli istituzionali Coordinamento centralizzato tra università e mondo professionale Collaborazione attiva tra Ordine, Società scientifiche e Sindacati

53 STRATEGIE E LINEE D AZIONE EFFICACI Tavoli di confronto con le istituzioni Coordinamento centralizzato da parte del Collegio Nazionale Biologi Attività cogestite di formazione e orientamento dei giovani laureati ai settori di potenziale occupazione

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