DM 22 gennaio 2008 n. 37 Disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all interno degli edifici
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1 DM 22 gennaio 2008 n. 37 Disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all interno degli edifici R DM 22 gennaio 2008 n. 37 Disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all interno degli edifici 1) Campo di applicazione 2) Definizioni 3) Imprese abilitate 4) Requisiti tecnico professionali 5) Il progetto 6) Realizzazione ed installazione impianti 7) Dichiarazione di conformità 8) Dichiarazione di rispondenza 9) La manutenzione 10) Cartello informativo 11) Tenuta della documentazione 12) Il committente 13) Consegna della dichiarazione 14) Finanziamento alla normazione 15) Sanzioni 16) Allegati R
2 Il campo di applicazione 1 Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d uso. Il decreto si applica anche agli impianti realizzati nelle pertinenze degli edifici. Se l impianto è collegato ad una rete di distribuzioni il decreto si applica a partire dal punto di consegna. R Il campo di applicazione Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell energia elettrica e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti di automazione di porte barriere e cancelli 1 (A) Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normative comunitarie o specifiche, non sono disciplinati per tali aspetti dal decreto. R
3 Il campo di applicazione Impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici compresi 1 (B) Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normative comunitarie o specifiche, non sono disciplinati per tali aspetti dal decreto. R Il campo di applicazione Impianti di riscaldamento, climatizzazione, di condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura e specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali 1 (C) Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normative comunitarie o specifiche, non sono disciplinati per tali aspetti dal decreto. R
4 Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie Il campo di applicazione 1 (D) Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normative comunitarie o specifiche, non sono disciplinati per tali aspetti dal decreto. R Il campo di applicazione Impianti per la distribuzione e l utilizzo di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali 1 (E) Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normative comunitarie o specifiche, non sono disciplinati per tali aspetti dal decreto. R
5 Il campo di applicazione Impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili o simili 1 (F) Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normative comunitarie o specifiche, non sono disciplinati per tali aspetti dal decreto. R Il campo di applicazione 1 Impianti antincendio (G) Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normative comunitarie o specifiche, non sono disciplinati per tali aspetti dal decreto. R
6 Alcune definizioni 2 b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4; d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore; Non sono presenti le definizioni di manutenzione straordinaria, trasformazione ed ampliamento!!! R Alcune definizioni 2 e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici; R
7 Alcune definizioni 2 j) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell' autorizzazione, dell' installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente; R Alcune definizioni 2 g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l' aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione; h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo ed incendio; R
8 Imprese abilitate Sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti le imprese: 1. Iscritte nel registro delle imprese DPR 07/12/ Iscritte nell' Albo provinciale delle imprese artigiane Legge 8/8/1985 n.443 se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali specifici per il tipo di impianto 3 Il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. R Imprese abilitate 3 Le imprese che intendono esercitare le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti devono presentare la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quale lettera e quale voce, di quelle elencate, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui sopra, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese non artigiane presentano la dichiarazione, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese. R
9 Imprese abilitate Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti. 3 R Imprese abilitate 3 Le imprese, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell' industria del commercio e dell' artigianato dell'11 giugno Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. Certificato requisiti tecnico professionali Camera di Commercio di Urbino R
10 Requisiti tecnico professionali 4 L imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico devono possedere i seguenti requisiti tecnico professionali: a)diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; Laurea b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo l, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di un anno; Diploma + 2 anni c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di due anni; Formazione professionale + 4 anni R Requisiti tecnico professionali 4 d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell' operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell' apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti. Attività lavorativa Operaio qualificato + 3 anni Il periodo dei 3 anni è relativo a quello svolto solo con qualifica di operaio specializzato. Il senso della frase è che i periodi di apprendistato e di qualificato non concorrono a costituire i requisiti per l'abilitazione. I periodi di inserimento (diploma, formazione professionale e le prestazioni lavorative) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di installazione di impianti idrici, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni. Collaborazione continuativa 6 anni R
11 Il progetto 5 Tutti gli impianti ad eccezione di di quelli dedicati al sollevamento di persone devono essere progettati. Per gli impianti di maggiore complessità e pericolosità il Decreto prescrive l obbligo del progetto, dell impianto da parte di professionisti iscritti nel relativo albo professionale e nell'ambito delle rispettive competenze. Il progetto deve precedere la realizzazione dell impianto, il Decreto prescrive che per i nuovi impianti deve essere depositato in comune all atto della richiesta della concessione edilizia. E comunque indispensabile disporre di tale elaborato anche in occasione di lavori di installazione, trasformazione e ampliamento di impianti esistenti che superano i limiti di progetto definiti. R Il progetto 5 Installazione di nuovo impianto SI NO Trasformazione di un impianto esistente Progetto NO NO Ampliamento di un impianto esistente Manutenzione (ordinaria o straordinaria) Non c è obbligo di progetto R
12 Il progetto 5 Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi di impianti di particolare complessità, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell impresa installatrice. Impianti maggiormente pericolosi SI Progetto del professionista NO Progetto del Responsabile tecnico R Il progetto del professionista 5 Tipo Impianto Elettrico/Sc.Atm. Elettrico/Sc.Atm. Elettrico, impianti lampade fluorescenti (decorazioni, insegne luminose ed illuminazione ) Elettrico/Sc.Atm. Elettrico/Sc.Atm. Elettrico/Sc.Atm. Elettronico Uso Specifico Utenze condominiali e domestiche Singola unità abitativa Unità immobiliari provviste anche solo parzialmente di ambienti con pericolo di esplosione, maggior rischio di incendio, soggetti a normativa specifica CEI o ambienti ad uso medico Utenze produttive, commercio, terziario e ad altri usi Utenze produttive, commercio, terziario e ad altri usi Requisito di progetto > 6 kw Superficie > 400 m 2 Impianti con obbligo di progetto elettrico e/o potenza > 1200 VA Impianti alimentati con rete MT Potenza > 6 kw o superficie > 200m 2 Impianti elettrici con obbligo di progetto R
13 Il progetto del professionista 5 Impianti di riscaldamento Impianti di climatizzazione Impianti gas Impianti gas Impianti gas Impianti antincendio Canne fumarie collettive ramificate Potenzialità > frigorie/ora ( BTU) Potenzialità > di 50kW Canne fumarie collettive Gas medicali Inseriti in attività soggetta a CPI o se presenti più di quattro idranti R Il progetto del professionista 5 I progetti degli impianti devono essere elaborati secondo la regola dell' arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle nonne dell'uni, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'unione Europea o che sono parti contraenti dell' accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell' arte. R
14 Il progetto del professionista 5 I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. R Il progetto del professionista 5 Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità. Il progetto, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto, nel caso di opere di realizzazione di nuovi impianti, ampliamento o trasformazione connesse ad interventi edilizi subordinati al permesso di costruire o denuncia di inizio attività (DPR 380/2001). R
15 Realizzazione ed installazione degli impianti 6 Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'uni, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'unione Europea o che sono parti contraenti dell' accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell' arte. MATERIALI A REGOLA D ARTE IMPIANTI A REGOLA D ARTE RISPETTO REGOLA DELL ARTE E opportuno ricordare che l installatore è responsabile del materiale che installa, anche nel caso in cui quest ultimo sia stato acquistato o fornito direttamente dal committente. Pertanto è buona norma installare materiali e componenti la cui conformità sia attestata da un laboratorio di prova, e dotata di marchio e/o marcatura CE. R Dichiarazione di conformità 7 Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell' impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. R
16 Dichiarazione di conformità 7 Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto. R Dichiarazione di conformità 7 Se il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice (progetto dell impresa) l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell' opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell' opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di conformità e nel progetto è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. R
17 Dichiarazione di conformità Il progetto dell impresa 7 Attualmente non sono presenti modelli ministeriali di riferimento per la redazione dello schema funzionale (progetto dell impresa), fino a diversa interpretazione vengono considerati attendibili i modelli di scema proposti dalla Guida CEI 03 e dalla Guida Cig alla compilazione degli allegati alla Dichiarazione di conformità. R Dichiarazione di conformità La relazione tipologica dei materiali 7 La relazione è parte essenziale della dichiarazione di conformità, ma per i contenuti e la forma di questo documento non esistono modelli definiti. Deve contenere dichiarazione di rispondenza dei materiali soggetti a norme specifiche ed esplicito riferimento ai marchi e ai certificati dei i prodotti; elenco dei materiali installati non soggetti a norme specifiche ed esplicita dichiarazione che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto 5 e 6 dichiarazione che tutti i materiali sono idonei rispetto agli ambienti di installazione ; indicazione sulle caratteristiche degli apparecchi installati (numero, tipo, potenza, locale di installazione); indicazioni sulle caratteristiche degli apparecchi che si possono installare sull impianto (numero, tipo, potenza, locale di installazione); indicazioni sulle caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali indicazioni sulle caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione indicazioni sulle caratteristiche del collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto R
18 Dichiarazione di conformità La relazione tipologica dei materiali 7 Nella relazione tipologica devono essere indicati i riferimenti alle dichiarazioni precedenti o parziali relative all impianto e che sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione; questi riferimenti potrebbero essere riportati anche in un altro allegato specifico, ma appare più pratico inserirli nella relazione tipologica dei materiali. Storicamente tutte queste indicazioni hanno trovato risposta in diversi modelli di relazione tipologica (CIG, CEI, ASSOCIAZIONI, ecc), ognuno di questi fornisce, pur con un diverso aspetto grafico e con un diverso grado di dettaglio, le informazioni richieste. R Dichiarazione di conformità 7 DICHIARAZIONE RELAZIONE TIPOLOGICA PROGETTO OPPURE DICHIARAZIONE RELAZIONE TIPOLOGICA PROGETTO dell impresa (SCHEMA) R
19 Dichiarazione di conformità 7 R Dichiarazione di conformità 7 R
20 La dichiarazione di rispondenza 8 La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici secondo il modello di cui all'allegato II del decreto. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell' entrata in vigore del decreto CON : IMPIANTI SOPRA IL LIMITE DI PROGETTO una dichiarazione di rispondenza redatta da un professionista iscritto all'albo professionale, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti IMPIANTI FUORI IL LIMITE DI PROGETTO una dichiarazione di rispondenza redatta da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. R La manutenzione 9 La manutenzione ordinaria degli impianti, cioè gli interventi finalizzati a contenere il normale degrado d uso di un impianto, non comporta la redazione del progetto e il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità, fatto salvo il disposto per gli ascensori. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il DPR 30 aprile 1999, n. 162, e le altre disposizioni specifiche. Non essendo citata la manutenzione straordinaria si ritiene che a titolo cautelativo ed in assenza di ulteriori precisazioni ministeriali, di considerare soggette ad obbligo di progetto tutti gli interventi eseguiti su impianti con obbligo di progetto Attenzione gli apparecchi ad uso domestico comprendono anche i generatori di calore a gas fino a 35 kw. R
21 Cartello informativo 10 All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell' edificio contenente gli impianti l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi e se è prevista la redazione del progetto anche il nome del progetti sta dell'impianto o degli impianti R La tenuta della documentazione 11 Le imprese ed i committenti devono conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione. I committenti in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, consegnano la documentazione all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile. R
22 Il committente 12 Il committente ha l obbligo di affidare i lavori di installazione; trasformazione; ampliamento; manutenzione straordinaria; degli impianti solo ad imprese abilitate in possesso dei requisiti tecnico professionali specifici per l opera da realizzare. Ampliamento Trasformazione Installazione Manutenzione ordinaria Il lavoro deve essere affidato ad imprese Abilitate, in possesso dei requisiti Tecnico - professionali Non soggette Manutenzione straordinaria R Il committente 12 Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. ATTENZIONE SI INTRODUCE IL CONCETTO DI MANUTENZIONE PER TUTTI I TIPI DI IMPIANTO ATTENZIONE SI INTRODUCE IL CONCETTO DI ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE PREDISPOSTE DALL INSTALLATORE R
23 Il committente 12 Il committente entro 30 giorni dall' allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, SENZA i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione redatta da un professionista o da un responsabile tecnico. Dichiarazione R Il committente 12 La Dichiarazione di conformità o la Dichiarazione di rispondenza devono essere consegnate anche nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza di PROGETTO o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw. La Dichiarazione deve essere inviata anche in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas. ATTENZIONE IL TESTO DEL DECRETO SI INSERISCE NEL MECCANISMO DEFINTO DALLA DELIBERA 40/04 DELL AEEG. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di 30 GIORNI DALL ALLACCIAMENTO DI UNA NUOVA FORNITURA senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura. R
24 Consegna della dichiarazione di conformità 13 Nuovo Nuovo impianto o rifacimento di di impianti in in edifici edifici con con certificato di di abitabilità // agibilità (esistente) (esclusi (esclusi impianti impianti di di sollevamento sollevamento persone) persone) C.C.I.A. SPUN Dichiarazione Dichiarazione Progetto Progetto Relazione Relazione Dichiarazione Dichiarazione l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto Lo SPUN inoltra copia della dichiarazione alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri R Consegna della dichiarazione di conformità 13 Installazione, di di trasformazione e di di ampliamento di di impianti interventi edilizi edilizi subordinati a permesso di di costruire o DIA, DIA, Il Il soggetto titolare titolare del del permesso di di costruire o il il soggetto che cheha ha presentato la la DIA DIA deposita il il progetto degli degli impianti da da realizzare presso presso lo lo SPUN SPUN per per l'edilizia del del comune ove ove deve deve essere essere realizzato l'intervento, contestualmente al al progetto edilizio. edilizio. SPUN C.C.I.A. Dichiarazione Dichiarazione Progetto Progetto Relazione Relazione Dichiarazione Dichiarazione Il Il certificato certificato di di agibilità agibilità è è rilasciato rilasciato dalle dalle competenti competenti amministrazioni amministrazioni previa previa acquisizione acquisizione della della dichiarazione dichiarazione di di conformità conformità o o del del certificato certificato di di collaudo collaudo R
25 Finanziamento attività di normazione tecnica 14 In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'uni e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). R Sanzioni per le imprese 15 Mancata emissione o incompleta emissione dichiarazione di conformità Sanzione da 100 a 1000 Qualsiasi altra violazione Sanzione da 1000 a La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall' albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi. R
26 Sanzioni per Progettisti 15 Essere iscritti ai rispettivi albi professionali Codice penale esercizio abusivo di professione incompleta emissione dichiarazione di rispondenza Sanzione da 100 a 1000 Qualsiasi altra violazione Sanzione da 1000 a Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi. R Il proprietario 15 Qualsiasi violazione Sanzione da 1000 a R
27 Allegati 16 D.M. 28/01/2008 n.37 Allegati al D.M. 28/01/2008 n.37 Modulistica compilabile Dichiarazione di Conformità Imprese installatrici R
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