Determinazione SETTORE SEGRETERIA n. 16 del
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1 COMUNE DI BUGUGGIATE Provincia di Varese Area Affari Generali Buguggiate Piazza Aldo Moro, n. 1 affarigenerali@comunebuguggiate.it Tel. 0332/ fax. 0332/ P.IVA ORIGINALE Determinazione SETTORE SEGRETERIA n. 16 del Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO TRIENNIO PROCEDURA N SU SINTEL. RP BROKER SRL DI VARESE - COD. CIG: Z0F13FAD9 Premesso che: IL RESPONSABILE DELL AREA AFFARI GENERALI SETTORE SEGRETERIA - la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta oggi giorno profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione; - le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall art. 109, comma 2, lett. B, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; - consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni; Tenuto conto che il Comune di Buguggiate per il soddisfacimento delle necessità relative al campo assicurativo, si avvale del proprio personale, che non dispone delle necessarie professionalità per svolgere la suddetta attività; Rilevata pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l interesse pubblico dell Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune; Rilevato che: - l incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell appalto di servizi disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006, si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare intuitu personae basato sulla fiducia che l Ente ripone in un
2 determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l attività del Broker; - si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), essendo l attività di consulenza nell ambito della complessiva prestazione del Broker avere un ruolo centrale a fronte di un minor impegno nella fase di assistenza nella gestione del rapporto assicurativo, per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all istituto dell intuitu personae, poiché solo l affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell opera, l infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara; - la tesi dell intuitu personae non viene meno neppure se l attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell incarico svolto dalla persona fisica iscritta ad apposito registro, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni; Visto il DPR 384/2001 art.5 e successivo D. lgs 163/2006 art. 125 comma 11 s.m.i., che consentono l affidamento fiduciario per acquisizioni al di sotto dei Euro; Vista la sentenza n. 179/2008 A della Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale centrale, che conferma la legittimità dell affidamento dell incarico al Broker intuitu personae, in quanto la remunerazione dello stesso non è ritenuto un costo aggiuntivo; Vista la sentenza n. 397 del 26 luglio 2006 del Tar di Pescara, nella quale si ritiene che il Broker, eliminando la necessità dell azione dell agente assicurativo, subentri automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della successiva gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi; Vista la sentenza n. 1536/2004 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia che esclude la sussistenza del danno erariale sia nell ipotesi dell affidamento diretto dell incarico di brokeraggio assicurativo ad un professionista privato, sia nel successivo rinnovo sempre a trattativa privata, del medesimo affidamento; Visto il vigente regolamento per l acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/06/2011 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 10/11/2011, che prevede, in caso di forniture e servizi di importo inferiore a 40,000,00 Euro, il ricorso all affidamento diretto; Tenuto conto che il valore dell incarico da affidare deve essere commisurato con il totale delle provvigioni relative alle polizze stipulate per la durata dell appalto, a carico della Compagnia assicurativa e che il valore complessivo attuale è pari ad Euro 6.300,00, calcolato applicando le suddette provvigioni sui premi dei contratti assicurativi in corso, al netto delle imposte; Considerato quindi che per il periodo dell incarico il valore delle suddette provvigioni calcolate con il criterio di sopra riportato, risulta essere inferiore all importo della soglia comunitaria e rispetto quanto previsto nel Regolamento Comunale; Considerato inoltre: - che con l'entrata in vigore in data 09/06/2011 del regolamento attuativo del codice dei contratti, D.P.R. 207/2010 il legislatore ha reso disponibili un corpo di norme volte a dettagliare meglio l'ambito operativo delle procedure in economia;
3 - che con l'entrata in vigore del suddetto Regolamento ha cessato di produrre effetti il D.P.R. 384/2001, poiché la disciplina delle procedure in economia è demandata proprio alle norme del Regolamento D.P.R. 207/2010; - che l'art. 329 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, D.P.R. 207/2010 prevede che per tutto quanto non disciplinato dall'art. 125 del codice trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli 1,11, III, e IV, del Regolamento; - che con Delibera di Consiglio n. 40 del 10/11/2011 è stato modificato il Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia in conformità alle disposizioni disciplinate dal D.P.R. n. 207/2010 entrato in vigore in data relativo al "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" così come previsto all'art. 253, comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; Atteso che l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dalla Legge 106 del di conversione del D.L. 70 del (ed. "Decreto Sviluppo") disciplina le modalità di affidamento delle forniture dei beni e dei servizi in economia stabilendo che fino a ,00 (Iva esclusa) l'affidamento della fornitura/servizio avviene mediante ricerca informale e/o affidamento diretto, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile del procedimento; Visto che ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, così come riformulato dalla L. 191/2004, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni attive Consip; Visto l'art. 9 c. 4 del D.L 66/2014 che ha sostituito il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 nel seguente modo: "3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento."; Atteso che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP per l affidamento di detto incarico, né sono presenti convenzioni stipulate dall Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia; Ritenuto pertanto opportuno, alla luce della suddetta normativa, accedere anche alla piattaforma informatica creata da Regione Lombardia ARCA - SINTEL al fine di valutare le proposte contrattuali ottenendo così dei veri e propri cataloghi dotati di listini ufficiali, che descrivono le caratteristiche dei prodotti e dei servizi, oltre al prezzo, consentendo dunque in modo agevole di individuare i parametri di qualità e prezzo come richiesto dalla legge; Atteso che, è prevista la possibilità di espletare gare telematiche e RDO (Richiesta Di Offerta) utilizzando gratuitamente la piattaforma SINTEL, come riaffermato dall'art. 9 del Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"; Considerato che il Servizio Segreteria ha provveduto, nel rispetto delle suddette norme di Legge, a predisporre la procedura sul portale SINTEL; Tenuto conto che la, ha proposto il proprio servizio, rendendosi anche disponibile ad effettuare una verifica preliminare del programma assicurativo, senza costi a carico del Comune;
4 Considerato quanto sopra esposto si è proceduto ad affidare la procedura n per potenziamento server alla Società RP Broker srl. con sede in Via Carrobbio n. 15 a Varese C.F per una somma complessiva pari a ,00.= calcolato applicando le suddette provvigioni sui premi dei contratti assicurativi in corso, al netto delle imposte; Visto il T.U.E.L. nr. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale; Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto per il coordinato disposto dall'art. 107 TUEL e dell'art. 6 comma 3 del Regolamento di Organizzazione e di Gestione del Personale - Parte Prima; Dato atto che con decreto del Sindaco n. 3 a.r. del 02/01/2015 sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Generali; Visto il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile dell'area Affari Generali ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 174 del 10/10/2012; Dato atto che la seguente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line secondo quanto stabilito dall'art. 134 del TUEL e per quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012; Per competenza propria ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 02/02/2015 di assegnazione provvisoria per l'anno 2015 a ciascun responsabile di servizio dei capitoli e delle attribuzioni del P.E.G. 2015; DETERMINA 1) DI AFFIDARE l incarico di Brokeraggio assicurativo per il Comune di Buguggiate, per il triennio , alla Società RP Broker srl. con sede in Via Carrobbio n. 15 a Varese C.F ; 2) DI APPROVARE il CONDIZIONI GENERALI PER l AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO TRIENNIO , allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 3) DI DARE ATTO che: - la durata dell incarico decorre dalla data di affidamento della procedura SINTEL al e non è rinnovabile tacitamente; - che l attività di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere diretto a carico del Comune, in quanto la remunerazione sarà a carico delle Compagnie con le quali verranno stipulate le coperture assicurative e detto onere non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per il Comune, ai sensi dell art c.c.; Il Responsabile dell Area Affari Generali Valentini Marco La firma del responsabile dell Ufficio è sostituita dall indicazione a stampa del nominativo del medesimo art. 3 Dlg n 39.
5 COMUNE DI BUGUGGIATE Provincia di Varese Area Affari Generali Buguggiate Piazza Aldo Moro, n. 1 affarigenerali@comunebuguggiate.it Tel. 0332/ fax. 0332/ P.IVA CONDIZIONI GENERALI PER l AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO TRIENNIO CIG: Z0F13FAFD9 OGGETTO DELLE PRESTAZIONI: Il Comune di Buguggiate intende provvedere all affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio per il triennio IMPORTO L importo presunto complessivo delle provvigioni è pari ad ,00 (Euro seimilatrecento/00) per tre anni tale importo è meramente teorico ed è stimato ai soli fini della determinazione del valore lordo del contratto e dell'assegnazione del CIG. MODALITÀ E TEMPISTICA DELLA FORNITURA Le prestazioni dovranno essere effettuate per il triennio durante tutto l anno solare. PAGAMENTI L incarico non comporterà in ogni caso alcun onere a carico del Comune oltre al pagamento dei premi assicurativi in quanto, come da consolidata consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker individuato saranno remunerate mediante percentuale provvigionale sui premi assicurativi, corrisposta dalla/e Compagnia/e Assicurativa/e con la/e quale/i verranno sottoscritti i contratti assicurativi del Comune. Le eventuali commissioni a carico degli Istituti Assicurativi non potrà in nessun caso superare il limite fissato nel capitolato speciale e l'eventuale sottolimite dettato dall'offerta economica presentata. DISCIPLINA APPLICABILE E MODALITA DELLA PROCEDURA L affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica sulla piattaforma Sintel dell'agenzia Regionale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia da aggiudicarsi al prezzo più basso sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo 163/2006; La presente procedura viene condotta mediante l ausilio di sistemi informatici e l utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell art. 77 del medesimo Codice dei contratti pubblici. La Stazione Appaltante, Comune di Buguggiate, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all indirizzo internet corrispondente all URL La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal D.Lgs. 163/2006, DPR 207/2010 e DPR 101/2002, Legge Regionale Regione Lombardia 33/2007, Legge Regionale 27/2009 Regione Lombardia. Per quanto concerne le modalità di registrazione e utilizzo della piattaforma SINTEL al fine della presente procedura si rimanda all allegato - Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL, allegato alla presente lettera di invito.
6 L INVIO DELL OFFERTA L invio dell offerta avviene soltanto mediante l apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su SINTEL della documentazione che compone l offerta. Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l invio dell offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente deve verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all invio dell offerta. In ogni caso SINTEL darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell offerta. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all inizio delle operazioni di apertura da. La documentazione amministrativa e l offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a SINTEL sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Tutti i movimenti finanziari relativi all esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al successivo comma 3, devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascuna transazione deve riportare, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell art. 11 della L. 16/1/2003, n. 3 il codice unico di progetto (CUP), relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà/saranno specificamente fornito/i dalla Stazione appaltante. L inadempimento degli obblighi da parte della ditta aggiudicataria in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta, fatta salva l applicazione delle sanzioni del dell articolo 6 della L. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., l attivazione della clausola di risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, prevedendo l attivazione della clausola risolutiva nel caso di accertamento di 3 inadempimenti. CLAUSOLE INTEGRATIVE Rilevato che: - ai sensi dell art.2 del D.P.R. n.62 del 16/4/2013 è causa di risoluzione del presente contratto il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal: 1. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, approvato con deliberazione giunta comunale n. 09 del , che si allega alla documentazione e che dovrà essere firmato e ricaricato (upload) sulla piattaforma Sintel; 2. PATTO DI INTEGRITÀ che si allega alla documentazione e che dovrà essere firmato e ricaricato (upload) sulla piattaforma Sintel; 3. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA che si allega alla documentazione e che dovrà essere firmato e ricaricato (upload) sulla piattaforma Sintel; - ai sensi dell art.53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001, l Aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
7 autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex Dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; - ai sensi dell art.1, comma 3, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, le Parti espressamente concordano che, qualora siano disponibili convenzioni quadro stipulate da Consip o da altre centrali di committenza previste dalle normative di riferimento, il contratto si intende automaticamente risolto nel caso in cui i parametri delle convenzioni quadro siano migliorativi e l aggiudicatario non acconsenta a procedere ad un adeguamento delle condizioni economiche in modo da rispettare i parametri stessi. DATI PERSONALI Ai sensi della legge , n 196 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per l affidamento di appalti di servizi pubblici. Pertanto il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I diritti spettanti all interessato sono quelli previsti dalla medesima norma. L aggiudicataria è tenuto a comunicare almeno un indirizzo di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) per comunicazioni ufficiali e trasmissione di documenti tra Ente e Broker in sostituzione ad ogni effetto dell equivalente cartaceo, in conformità alla normativa vigente. Tali indirizzi verranno utilizzati dall Ente per tutta la durata della convenzione e dovranno pertanto essere mantenuti attivi. In caso di variazione l aggiudicataria dovrà provvedere alla notifica dei nuovi indirizzi con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Il Responsabile dell Area Affari Generali Valentini Marco La firma del responsabile dell Ufficio è sostituita dall indicazione a stampa del nominativo del medesimo art. 3 Dlg n 39.
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Determinazione SETTORE SEGRETERIA n. 13 del 25.03.2015
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