b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede (miele curativo)

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1 L ETICHETTATURA DEL MIELE In base al Decreto legislativo 23 giugno 2003, n.181 l etichetta e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo tale da: a) non indurre in errore l acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso (miele puro d api, miele grezzo, miele raffinato, miele vergine integrale) b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede (miele curativo) c) non suggerire che il prodotto possieda caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche ( miele puro, miele d'api, miele naturale) d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un alimentazione particolare (miele antibatterico, miele rilassante, miele espettorante). In base all art.3 del D.lvo 109/92 in etichetta devono obbligatoriamente comparire le seguenti informazioni: 1. Denominazione di vendita 2. Peso netto 3. Nome o ragione sociale o marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore 4. La sede dello stabilimento di produzione o confezionamento o venditore (quando diverso dall indirizzo del responsabile di commercializzazione già indicato in etichetta) 5. Lotto 6. Termine minimo di conservazione 7. Paese d origine Di recente pubblicazione è il Reg.UE 1169/2011 in basa al quale (art.9) sono obbligatorie le seguenti indicazioni che non si discostano dalla presistente normativa: a) la denominazione dell alimento; b) l elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell alimento;

2 f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego; h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all articolo 8, paragrafo 1; i) il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto all articolo 26; j) le istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale. All'Art.13 il Reg. UE 1169/2011 prevede che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano apposte in un punto evidente dell' etichetta in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non devono in alcun modo essere nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire. Le indicazioni obbligatorie che appaiono sull imballaggio o sull etichetta a esso apposta devono essere stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l altezza della x della dimensione dei caratteri è pari o superiore a 0,9 mm. DEFINIZIONE DI ALTEZZA DELLA X (All IV Reg UE 1169/2011) Legenda 1 Linea ascendente 2 Linea della maiuscola 3 Linea mediana 4 Linea di base 5 Linea discendente 6 Altezza della x 7 Corpo del carattere

3 Denominazione di vendita Per miele s'intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell alveare. (Art.1 Dlgs 179/04). La denominazione minima da inserire in etichetta è MIELE a questa si possono aggiungere ulteriori informazioni riguardanti l origine o il metodo di produzione (Dlgs 179/04). Secondo l origine possiamo distinguere: <<miele di>> <<miele di fiori>> o <<miele di nettare di>> ad esempio: miele di castagno, miele di nettare di fiori, miele di nettare di acacia, miele di fiori d arancio oppure miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori, che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante ad esempio: miele di melate di abete, miele di melata di quercia. Secondo il metodo di produzione o di estrazione possiamo distinguere: miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli, successivamente opercolati, di favi da esse appena costruiti o costruiti a partire da sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi ; miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel mi ele: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo; miele scolato : miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata; miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata; miele torchiato : miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45 C; miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini. Tutte le denominazioni possono essere sostituite dalla sola denominazione di vendita miele ad eccezione del miele filtrato, del miele in favo, miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale.

4 Ad esclusione del <<miele filtrato>> e del <<miele per uso industriale>>, le denominazioni possono essere completate anche da indicazioni che fanno riferimento: All origine floreale o vegetale (esempio miele di fiori di rododendro, miele di fiori d acacia) All origine regionale, territoriale o topografica (esempio: miele di castagno del Monte Amiata), l origine botanica regionale deve essere di regione o zona nota ad esempio è corretto dire miele delle colline senesi e scorretto miele di collina, è corretto dire miele di castagno del Monte Amiata e scorretto dire miele di castagno di montagna, A criteri di qualità specifici prodotti dalla normativa comunitaria es. DOP,IGP etc..(esempio: miele D.O.P. oppure miele di sulla D.O.P.) Miele di bosco: questa dizione è permessa quando si vuole indicare un miele di melata di bosco. Se poi il miele di bosco fosse essenzialmente di origine floreale è opportuno indicare miele di fiori di bosco. Il miele di melata che non deriva da essenze boschive ma solo da piante erbacee non può chiamarsi miele di bosco ma solo miele di melata (Circolare 12/7/2007 n.3). In base alla nota esplicativa del 22 gennaio 2006 sulla direttiva 2001/110/CE della commissione europea la doppia indicazione floreale e/o vegetale può essere utilizzata a condizione che i fiori e/o i vegetali indicati abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e/o melata e siano della stessa origine geografica (esempio: miele di fruttiferi e di tarassaco). Ciascuna delle origini botaniche indicate deve essere significativa e il miele deve provenire interamente o principalmente dalle due origini indicate. Come nel caso dell indicazione monofloreale, il miele deve avere caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche della duplice origine da cui proviene. Allorché i fiori o i vegetali indicati non abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e/o melata e la stessa origine geografica, si può indicare la duplice origine floreale e/o vegetale duplice/multipla a condizione che si rispettino le disposizioni dell articolo 2, punto 2, b), primo trattino, e che il termine miscela appaia chiaramente nell etichetta. Quest ultima indicazione è indispensabile in questo caso in quanto il miele viene definito nell Allegato I alla Direttiva 2001/110/CE come una sostanza naturale prodotta dalle api. La percezione che il consumatore ha del miele è in genere quella di un prodotto non lavorato dall uomo e derivato da un ambiente unico. Una volta che due mieli monofloreali vengono mescolati dall uomo e che la miscela risultante non potrebbe esistere naturalmente a causa dei diversi periodi di produzione del nettare e delle diverse aree geografiche, il consumatore deve sapere che il prodotto è una miscela ove la denominazione è integrata con informazioni relative alla sua origine floreale o vegetale.

5 Peso netto Si può indicare con il simbolo g senza punteggiatura o con il nome per esteso grammi e deve seguire il peso, si può esprimere anche in chilogrammi o in kg anch esso senza punteggiatura. La dicitura peso netto è facoltativa. In base al D.P.R. 26 maggio 1980 n.391 riguardante la disciplina merceologica esistono delle altezze minime dei caratteri di stampa relativi al peso, in relazione al peso o volume della confezione. QUANTITA NOMINALI g o ml ALTEZZA MINIMA IN mm FINO A 50 2 OLTRE 50 FINO OLTRE 200 FINO OLTRE Nome o ragione sociale o marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o del venditore stabilito nella comunità economica europea. La sede dello stabilimento di produzione o confezionamento (quando diverso dall indirizzo del responsabile di commercializzazione già indicato in etichetta). Il D. Lgs n. 109/1992 prevede che in etichetta debba figurare alternativamente il nome: del produttore e della sua sede (località ed indirizzo); del confezionatore e della sua sede (località ed indirizzo); del venditore e della sua sede (località ed indirizzo), purché stabilito in uno degli Stati membri. Sull etichetta deve, quindi, figurare almeno uno dei nomi dei tre soggetti indicati. N.B. È previsto espressamente che il venditore sia stabilito nell Unione europea, mentre tale obbligo non è espresso né per il produttore né per il confezionatore. Nel caso il miele sia stato estratto e confezionato in un luogo diverso da quello del produttore indicato in etichetta, bisogna indicare la sede del laboratorio di confezionamento, ma è corretto anche indicare solo la sede del confezionamento. Esempio corretto: prodotto e confezionato da Mario Rossi, via Vivaldi 12, Buonconvento (SI); prodotto da Mario Rossi, via Vivaldi 12,Buonconvento (SI) e confezionato da Antonio Grassi via Garibaldi 27 Siena; oppure solo prodotto da Mario Rossi Via Vivaldi 12, Buonconvento (SI); Confezionato da Apicoltura Rossi via Redi 5, Siena. Esempio errato: Prodotto da Mario Rossi sulle colline toscane, prodotto dalla famiglia Chini, confezionato da Mario Rossi.

6 Lotto Pel lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare ed è apposto sotto la propria responsabilità. E obbligatorio riportarlo in etichetta, deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile e preceduto dalla lettera <L>, salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura (art 13 D.Lvo 109, punto 3). La lettera L può essere seguita da numeri o lettere o numeri più lettere. Il numero di lotto può essere omesso solo quando il termine minimo di conservazione sia indicato almeno con la menzione del giorno e del mese o in gg/mm/anno (art.11 D.lgs 181/03). Termine minimo di conservazione Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura << da consumarsi preferibilmente entro>> quando la data contiene l indicazione del giorno o con la dicitura <<da consumarsi preferibilmente entro la fine>> negli altri casi, seguita dalla data oppure dal punto della confezione in cui essa figura. Il miele è un alimento che presenta un basso tenore di acqua libera, elevata concentrazione di sostanze zuccherine ed è caratterizzato dalla presenza naturale di sostanze antibatteriche, risulta quindi essere un alimento la cui lavorazione non è soggetta a rischi igienico sanitari di particolare rilievo, per questo motivo gli viene attribuito un termine minimo di conservazione e non una data di scadenza. Il T.M.C. viene stabilito direttamente dal produttore sotto la sua responsabilità. e può essere espresso: Con l indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi Con l indicazione del mese e dell anno per prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma meno di 18 mesi (es da consumarsi preferibilmente entro gennaio 2012) Con la sola indicazione dell anno per prodotti alimentari conservabili per più di 18 mesi (da consumarsi preferibilmente entro la fine del 2012) Non è tuttavia errato, per i mieli, specificare gg/mm/anno (es da consumarsi preferibilmente entro 12/09/2012) soprattutto quando si decide che tale data funge anche da lotto. L art.4 comma 2-bis del Decreto Legge 31/01/2007 prevede inoltre che l indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo

7 facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile secondo modalità non meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore. Paese d origine In base all art.2-bis della Legge 81/2006 sull etichetta devono essere indicati il paese d origine o i paesi d origine in cui il miele è stato raccolto; per cui in etichetta dobbiamo scrivere PAESE D ORIGINE: ITALIA, PAESE D ORIGINE: FRANCIA, PAESI D ORIGINE ITALIA E FRANCIA, PAESI D ORIGINE: ITALIA E CINA. E errato scrivere MIELE ITALIANO perché aggettivo. In base all art.4 del Decreto n.5464 del 3 agosto 2011del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale) - Norme di leggibilità delle informazioni inerenti l origine dei prodotti alimentari l indicazione relativa al paese o ai paesi d origine in cui il miele è stato raccolto è stampata con caratteri tipografici la cui dimensione- riferita all altezza della minuscola x - è pari o superiore a 2 mm ed è apposta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita. Nel caso di imballaggi o contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm. N.B.: MIELE, PESO NETTO e TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE vanno scritti nello stesso campo visivo Miele per uso industriale E il miele che è adatto all uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati che può: avere un gusto o un odore anomali avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente essere stato surriscaldato Non può essere denominato solo miele, la denominazione corretta è miele per uso industriale, deve riportare accanto alla denominazione di vendita la menzione destinato solo alla preparazione di cibi cotti. Si ricorda inoltre che: In base all art.3 comma 4 del Dlgs 179 il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all origine in contenitori chiusi in base all art.4 del Dlgs 179/04 è vietato aggiungere al miele, immesso sul mercato quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se non di miele. Da ciò ne deriva che i preparati che si trovano in commercio a base ad esempio di miele e frutta secca non possono

8 riportare in etichetta il termine <<miele>>, per cui dovremmo usare la denominazione specifica, ad es. << miele e nocciole>> con le relative percentuali. Indicazioni aggiuntive facoltative Sono indicazioni che si possono aggiungere in etichetta ma che sono del tutto facoltative quali: i consigli per lo smaltimento del contenitore ( esempio: non disperdere il contenitore nell ambiente oppure inserire la corrispondente simbologia) i valori nutrizionali del miele le modalità di conservazione ( esempio: conservare in luogo fresco e asciutto) l anno di produzione Sigillo di garanzia: In base al D.L.vo 109/92 art. 1 comma 2 lettera b) un prodotto alimentare preconfezionato destinato ad essere presentato come tale al consumatore deve essere confezionato od imballato in modo tale che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata E quindi una modalità di confezionamento in grado di garantire il consumatore ed il produttore da eventuali manipolazioni. Sul sigillo si possono riportare dati dell etichetta.

9 RIFERIMENTI NORMATIVI e BIBLIOGRAFICI Regolamento UE n.1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione Decreto legislativo 21 maggio 2004, n.179: Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e commercializzazione del miele Legge 11 marzo 2006, n.81 "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalità d'impresa" art 2 bis sull etichettatura del miele D.P.R. 26 maggio 1980, n.391: Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. Decreto legislativo 23 giugno 2003 n. 181: Attuazione della direttiva200/13ce concernente l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità Decreto legge 31 gennaio 2007 n.7: misure urgenti per la tutela dei consumatori, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese Decreto legislativo 109 del 27 gennaio 1992: Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Decreto n.5464 del 3 agosto Norme di leggibilità delle informazioni inerenti l origine dei prodotti alimentari Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali, Circolare 8 marzo 2005, n.1. Applicazione del Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.179 concernente produzione e commercializzazione del miele. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Circolare 12 luglio 2007, n.3: applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 179, concernente produzione e commercializzazione del miele- Miele di bosco-

10 Decreto legge 31 gennaio 2007 n.7 misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, art.4. European Commission Directorate General for Agricolture and Rural Developpment, Nota esplicativa su implementazione della Direttiva del Consiglio 2001/110/CE relativa al miele. Etichettatura del miele- guida pratica-regione Veneto azienda USL22 Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Azienda USL 7 della Regione Toscana: L etichettatura nel confezionamento del miele di Massimo Benvenuti e Giovanni Formato Apitalia 9/2009 Disposizioni generali per l etichettatura del miele, Mauro Saracco, ALIMENTA vol. XIX n.3/11. Trattazione a cura di Giulia Stazzoni Medico Veterinario libero professionista Siena gstazzoni@yahoo.it Siena 25 Novembre 2011

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