Alcune brevi considerazioni sulla disciplina delle Società di investimento a capitale fisso (Sicaf)
|
|
- Carla Ferrante
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Alcune brevi considerazioni sulla disciplina delle Società di investimento a capitale fisso (Sicaf) Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 ha apportato importanti modifiche al Testo Unico della Finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 - TUF) motivate, in primo luogo, dal recepimento della direttiva 2011/61/CE sui gestori di fondi di investimento alternativi (meglio nota come AIFMD, Alternative Investment Funds Managers Directive). L ambito di applicazione della AIMFD è molto ampio e definito per differenza rispetto a quanto già insito nella direttiva UCITS (direttiva 2009/65/EC); l obiettivo dichiarato del legislatore comunitario, infatti, è stato quello di ricondurre, all interno di una disciplina unitaria, l ampia e differenziata gamma di prodotti del risparmio gestito presenti sul mercato, definendo, nel contempo, un regime autorizzatorio che ne consentisse la commercializzazione all interno del territorio dell Unione. Proprio perché volta a ricomprendere una pluralità di prodotti, anche profondamente diversi tra di loro, il legislatore comunitario ha scelto di delineare una disciplina che regolamentasse i soggetti deputati all istituzione e alla gestione, piuttosto che una disciplina incentrata sulle caratteristiche del prodotto oggetto di commercializzazione. In tal modo, la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi si applica a tutti quei soggetti che istituiscono e gestiscono Fondi di Investimento Alternativi (FIA), definiti, a loro volta, come quegli organismi di investimento collettivo che non necessitano di un autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE. Il decreto legislativo n. 44 del 2014, pertanto, ha profondamente innovato il Titolo III, della Parte II del TUF, dedicato all attività di gestione collettiva del risparmio, al fine di adeguarne le disposizioni a quanto stabilito, a livello europeo, dalla AIFMD. Tuttavia, il processo di recepimento della direttiva, oltre a costituire l occasione, per il legislatore italiano, di rivedere la struttura del Titolo III del TUF, ha consentito, altresì, l introduzione di importanti innovazioni all interno del nostro ordinamento. Tra queste, in particolare, si segnala l introduzione della Sicaf, società di investimento a capitale fisso, la cui disciplina è delineata dagli articoli 35-bis e seguenti del TUF. Prima di analizzare le peculiarità di questo nuovo veicolo di investimento, preme ricordare come, nel nostro ordinamento giuridico, prima dell introduzione della Sicaf, l esercizio dell attività di gestione collettiva del risparmio era consentita, esclusivamente, attraverso la forma contrattuale dei fondi comuni di investimento, individuati come patrimoni autonomi e separati, privi di personalità giuridica, ovvero attraverso l istituzione di Sicav (Società di investimento a Capitale Variabile), Oicr aperti costituiti nella forma di società per azioni e, quindi, dotati di personalità giuridica, a capitale variabile. L individuazione puntuale delle modalità organizzative riconosciute dall ordinamento per lo svolgimento dell attività di gestione collettiva del risparmio, quindi, se da un lato ha, contribuito, negli anni, a favorire la riconoscibilità dei prodotti del risparmio gestito, dall altro lato ha consentito la creazione di veicoli di investimento in forma statutaria, di fatto operanti come strumenti di gestione collettiva del risparmio, sebbene al di fuori della regolamentazione propria dettata dal TUF.
2 La tipizzazione dello strumento della Sicaf risponde, tra l altro, proprio all esigenza di ricondurre tali strumenti nell ambito di applicazione del TUF. La Sicaf, tuttavia, non si concretizza solamente come tipizzazione di strutture già esistenti, bensì anche, e soprattutto, come nuovo veicolo di investimento che, ampliando e completando la gamma degli strumenti attraverso cui svolgere l attività di gestione collettiva del risparmio, consente di dare adeguata risposta alle specifiche esigenze di talune tipologie di investitori che non trovavano adeguata rappresentazione negli strumenti preesistenti. È opportuno ricordare, infatti, che ciò che connota le strutture societarie rispetto a quelle contrattuali, è il ruolo che il socio investitore ha nella gestione dell Oicr, potendo, attraverso l esercizio del diritto di voto, incidere sulle strategie di investimento. Volendo analizzare, con ordine, le peculiarità che caratterizzano la Sicaf, è necessario, innanzitutto, partire dalla definizione contenuta nell articolo 1 del TUF. La scelta del legislatore, infatti, è stata quella di fornire una definizione di Sicaf per certi versi parallela e per differenza rispetto a quella già presente per la Sicav; in questo modo risulta più agevole cogliere le differenze principali tra i due istituti. La lettera i-bis) dell articolo 1 del TUF, infatti, definisce la Sicaf come un Oicr chiuso, costituito in forma di società per azioni a capitale fisso, con sede legale e direzione generale in Italia, avente per oggetto esclusivo l investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi. In buona sostanza, quindi, la Sicaf è un organismo di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso che rientra nell ambito di applicazione della direttiva AIFM (quale FIA o gestore di FIA), autorizzato e vigilato dalla Banca d Italia, che può gestire il proprio patrimonio sia direttamente sia attraverso un gestore esterno. La Sicaf, che può essere quotata o non, può altresì essere suddivisa in più comparti, ciascuno dei quali costituito esclusivamente da FIA. Per prima cosa, dunque, possiamo ricondurre la Sicaf nell ambito di applicazione dell articolo 32-quater del TUF, il quale delinea la riserva di attività per l esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio alle Sgr, Sicav e Sicaf (nonché alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e non UE che gestiscono un FIA italiano). Proprio la loro inclusione nella riserva di attività sancita dall articolo 32-quater del TUF, fa si che le Sicaf necessitino di un autorizzazione alla costituzione da parte della Banca d Italia, sentita la Consob. Le Sicaf sono poi iscritte in un apposito albo, tenuto dalla stessa Banca d Italia. Come prima evidenziato, quali Oicr di tipo chiuso, le Sicaf sono FIA, fondi di investimento alternativi. Tuttavia, la peculiarità delle Sicaf, rispetto agli altri FIA costituiti in forma contrattuale, sta proprio nel ruolo ricoperto dall investitore, il quale nella Sicaf è, al tempo stesso, partecipante e azionista e, in quanto tale, prende parte ai processi decisionali inerenti alla gestione del patrimonio. Tuttavia, appare doveroso segnalare, in questa sede, come sia possibile delegare a terzi lo svolgimento di specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi cui le Sicaf sono abilitate. Il regime di delega, in questo caso, deve rispettare le norme regolamentari in materia di delega di funzioni. Questo comporta che la delega non possa essere tradursi in uno svuotamento, di fatto, della società. Anche in caso di 2
3 attribuzione di delega, pertanto, la Sicaf rimane responsabile verso i soci, e verso i terzi, per l operato dei delegati. L articolo 38 del TUF, rubricato Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno, poi, consente alla Sicaf di operare anche in un regime di delega che appare di natura differente rispetto a quello prima analizzato: è questo il caso in cui la designazione del gestore esterno sia operata al momento della costituzione della Sicaf stessa. In tale ipotesi, infatti, sembrerebbe che il legislatore consenta alla Sicaf di farsi mera promotrice dell attività gestoria, designando un soggetto esterno per lo svolgimento effettivo dell attività di gestione. Il più evidente elemento di differenziazione tra la Sicav e la Sicaf, poi, è certamente il diverso funzionamento del capitale e, di conseguenza, il rapporto tra quest ultimo e il patrimonio netto della società. Nella Sicaf, infatti, viene meno il carattere di variabilità del capitale, nonché la coincidenza tra quest ultimo e il valore del patrimonio, i quali costituiscono i principali elementi di atipicità della Sicav. Appare pertanto evidente come la Sicaf, proprio per questa differente struttura del capitale, sia maggiormente somigliante alle società per azioni disciplinate dal codice civile. Ed infatti, la disciplina dettata per il capitale e per le azioni della Sicaf, di cui all articolo 35-quinquies del TUF, prevede un richiamo pressoché integrale alla disciplina societaria, presentando solo poche eccezioni, per lo più giustificate dalla necessità di preservare la natura di Oicr della Sicaf stessa. In particolare, l articolo 35-quinquies del TUF, replicando la tecnica normativa già utilizzata per delineare la disciplina delle Sicav, si limita a richiamare gli articoli del codice civile la cui applicazione deve ritenersi esclusa. Tra questi, innanzitutto, gli articoli da 2447-bis a 2447-decies, che delineano la disciplina dei patrimoni dedicati a uno specifico affare. Tale esclusione si giustifica in forza dello stesso oggetto sociale della Sicaf: l investimento collettivo del proprio patrimonio. Tale patrimonio, infatti, proprio poiché oggetto di investimento collettivo, non può essere oggetto di separazione e destinazione, in via esclusiva, a uno specifico affare. Inoltre, parimenti a quanto già previsto per le Sicav, non trovano applicazione gli articoli 2349 (delle azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro), 2350, commi 2 e 3 (del diritto agli utili e alla quota di liquidazione, con specifico riferimento ai patrimoni destinati a uno specifico affare) e 2353 (delle azioni di godimento). Sussiste, poi, un obbligo di integrale versamento del capitale iniziale, pur non essendo imposto che le azioni siano interamente liberate (articolo 35-bis, comma 4, del TUF). Ciò fa sì che, in analogia a quanto previsto dal diritto societario, le azioni di nuova emissione possano essere emesse anche se non interamente liberate. Inoltre, alle Sicaf non riservate a investitori professionali e alle altre categorie di investitori individuate con il regolamento di cui all articolo 39 del TUF, non si applica l articolo 2356 del codice civile, il quale sancisce che, in caso di trasferimento di azioni non interamente liberate, l alienante rimane, per un periodo di tre anni, obbligato in solido con l acquirente per l ammontare dei versamenti ancora dovuti. Viene meno, pertanto, qualunque vincolo all alienazione di azioni non interamente liberate. Ciò, probabilmente, al fine di favorire la creazione di un mercato secondario per le azioni delle Sicaf non riservate. 3
4 Per le Sicaf riservate, invece, è consentito che i versamenti possano avvenire in più soluzioni, fermo restando l impegno dell azionista a effettuare il versamento a richiesta della Sicaf, in base alle esigenze di investimento. In tal modo viene definita, per le sole Sicaf riservate, una disciplina dei versamenti analoga a quella già prevista dall articolo 14, comma 5, del d.m. n. 228 del 1999 per i fondi chiusi riservati. Da ultimo, è opportuno richiamare la possibilità, concessa alla Sicaf, di raccogliere il patrimonio non solo attraverso l emissione di azioni, bensì anche attraverso l emissione di altri strumenti finanziari partecipativi. Viene riproposto, invece, anche per le Sicaf, il divieto di emettere strumenti obbligazionari. Soffermandoci brevemente sulla possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi, si sottolinea, in particolare, la facoltà di emettere più categorie di azioni, che attribuiscono diritti patrimoniali diversi ai propri possessori, azioni di risparmio e azioni al portatore mentre, come prima accennato, l esclusione dell applicazione dell articolo 2353 del codice civile, preclude alle Sicaf l emissione di azioni di godimento. L aspetto più rilevante della possibilità di emettere strumenti partecipativi diversi dalle azioni, e dotati di diritti diversi da queste ultime, risiede nel fatto che in questo modo si consente di differenziare compiti e diritti dei diversi partecipanti al capitale della Sicaf. In particolare, si potranno avere partecipanti attivamente coinvolti nella gestione della Sicaf, verosimilmente sottoscrittori di azioni ordinarie, il cui diritto di voto è proporzionale al numero di azioni sottoscritte, e partecipanti meno interessati a prendere parte attivamente alle decisioni di investimento del patrimonio; questi ultimi potranno sottoscrivere strumenti partecipativi diversi dalle azioni ordinarie quali, ad esempio, le azioni al portatore e le azioni di risparmio. Il decreto legislativo n. 44 del 2014, oltre ad apportare rilevanti modifiche alle disposizioni del TUF, contiene altresì una serie di norme di carattere fiscale che, tenuto conto del nuovo assetto dei prodotti del risparmio gestito, hanno introdotto importanti modifiche al regime di tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad Oicr. In particolare, l articolo 9 del decreto ha esteso alle Sicaf il regime fiscale previsto per gli Oicr aventi le medesime caratteristiche in termini di oggetto di investimento (immobili, strumenti finanziari, altri beni). Ed infatti, le Sicaf immobiliari sono assoggettate allo stesso regime fiscale previsto per i fondi immobiliari mentre alle Sicaf non immobiliari si rende applicabile il regime fiscale disposto per gli Oicr non immobiliari. Le Sicaf conseguono quindi, nella maggior parte dei casi, i proventi derivanti dai propri investimenti al lordo di ritenute e di imposte sostitutive e la tassazione avviene in capo agli investitori, sui proventi periodici conseguiti in costanza di partecipazione all organismo ovvero sui proventi conseguiti in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni dell organismo di investimento (con applicazione di una ritenuta alla fonte del 26 per cento, a titolo d acconto o d imposta a seconda della natura dell investitore, ovvero del regime della trasparenza nel caso di investitori non istituzionali di Sicaf immobiliari che possiedono una partecipazione superiore al 5 per cento). Sui redditi di capitale, per i quali le Sicaf subiscono le ritenute alla fonte, queste sono applicate a titolo d imposta. In ogni caso, ossia a prescindere dall oggetto dell investimento, alle Sicaf si applicano le disposizioni previste per le Sicav in materia di IRAP. 4
5 L introduzione nel nostro ordinamento della figura della Sicaf ha indubbiamente costituito per il legislatore una importante occasione per definire un regime di tassazione più omogeneo tra Oicr in funzione dell oggetto dell investimento, prescindendo dalla forma adottata dall organismo di investimento (contrattuale o statutaria). Da un attenta analisi dei nuovi prodotti del risparmio gestito emerge, tuttavia, l esigenza di ulteriori interventi normativi volti a rimuovere gli ostacoli di natura fiscale che impediscono, in alcuni casi, di utilizzare la Sicaf per effettuare determinati tipi di investimenti. È il caso, ad esempio, del regime fiscale applicabile alle imprese residenti in Italia che investono in Sicaf ma, più in generale, in Oicr che abbiano l attivo prevalentemente investito in azioni che, ad oggi, porta a prediligere il ricorso alla struttura societaria di diritto comune piuttosto che a veicoli di investimento collettivo del risparmio. Va infatti evidenziato come gli investimenti in azioni effettuati per il tramite di Oicr siano fortemente sfavoriti, agli effetti fiscali, rispetto agli investimenti in azioni effettuati in via diretta o tramite società. Ciò in quanto, i proventi derivanti dagli investimenti in azioni degli Oicr risultano soggetti ad una doppia imposizione economica in capo ai detentori delle quote o azioni dell Oicr che siano imprese commerciali, non potendo questi ultimi beneficiare del regime di tassazione dei dividendi e della participation exemption (PEX). Una soluzione potrebbe essere di applicare il regime di tassazione dei dividendi e quello della PEX ai proventi derivanti dalla partecipazione ad Oicr che hanno l attivo prevalentemente investito in azioni e afferenti quote o azioni detenute nell esercizio di impresa commerciale. È necessario, inoltre, introdurre disposizioni fiscali transitorie per quelle società che, per le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell attività di investimento, rientreranno nella disciplina delle Sicaf e che fino ad ora hanno applicato la tassazione secondo le regole del reddito di impresa, al fine di non compromettere gli investimenti effettuati. Infine, considerato che ad oggi ci sono molti fondi immobiliari giunti a scadenza che a causa della ben nota situazione del mercato immobiliare hanno difficoltà a liquidare il loro patrimonio senza incorrere in perdite consistenti, che si traducono in una penalizzazione degli investitori, si rende assolutamente necessario introdurre specifiche disposizioni di natura fiscale che possano agevolare l utilizzo della Sicaf immobiliare per la dismissione del patrimonio dei predetti fondi. Questo permetterebbe, altresì, agli investitori di avere una continuità nella tipologia di investimento e il rispetto delle scelte originariamente effettuate (ossia la sottoscrizione di un prodotto del risparmio gestito avente natura immobiliare). 5
1 Macerata, 14 novembre 2014 IL FINANZIAMENTO DELLE PMI ALTERNATIVO AL CREDITO BANCARIO
1 Macerata, 14 novembre IL FINANZIAMENTO DELLE PMI ALTERNATIVO AL CREDITO BANCARIO 2 Macerata, 14 novembre LE INIZIATIVE A LIVELLO EUROPEO: EUVECA, EUSEF Il 17 aprile 2013 sono stati pubblicati: (i) il
Dettagli3. Regime fiscale dei partecipanti... 15
Circolare n. 33/E Direzione Centrale Normativa Roma, 15 luglio 2011 OGGETTO: Articolo 2, commi da 62 a 79, del decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
DettagliAlla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo
SUPPLEMENTO AL PROSPETTO COMPLETO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO ITALIANO ARMONIZZATI APPARTENENTI AL SISTEMA INVESTITORI Investitori America
DettagliRISOLUZIONE N. 16/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi
DettagliPARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO
SUPPLEMENTO per l aggiornamento dell informativa fiscale riportata nel Prospetto Completo relativo all offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano
DettagliGROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO
DettagliLE NUOVE REGOLE PER FONDI E SICAF
LE NUOVE REGOLE PER FONDI E SICAF IL REGOLAMENTO DI BANKITALIA: CONTENUTI E IMPATTO SULLA FINANZA IMMOBILIARE Avv. Riccardo Delli Santi 1 DAL 2011 AD OGGI 2011 Direttiva 2011/61/UE Sui gestori di fondi
DettagliRISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI
RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 luglio 2013 OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito ai particolari
DettagliAprile 2014. 2003/41/CE e 2009/65/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.
Aprile 2014 Recepimento della AIFMD in Italia e spunti EMIR Laura Francazi, Allen & Overy Il decreto legislativo 1 che recepisce in Italia le disposizioni della direttiva europea sui gestori di fondi di
DettagliSICAF sotto la lente: i nuovi fondi chiusi e le opportunità di mercato. Paolo Ludovici
SICAF sotto la lente: i nuovi fondi chiusi e le opportunità di mercato Paolo Ludovici Art. 9, comma 2, d.lgs 44/2014: «alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) diverse da quelle immobiliari,
DettagliSede del soggetto e imposizione fiscale. Prof. Giuseppe D ANDREA
Sede del soggetto e imposizione fiscale Prof. Giuseppe D ANDREA Obiettivi: analizzare i criteri di collegamento per la tassazione ai fini IRES ; esaminare i criteri di tassazione per le società ed Enti
DettagliFondi pensione, un tris di chiarimenti
Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere
DettagliLa SICAF mobiliare principali profili fiscali. Avv. Enrico Pauletti. Milano, 25 marzo 2015
La SICAF mobiliare principali profili fiscali Avv. Enrico Pauletti Milano, 25 marzo 2015 1 Premessa - Introduzione della SICAF Introduzione con il D. Lgs. n. 44/2014 di recepimento della Direttiva AIFM
DettagliMODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI
MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al
DettagliSICAF Immobiliari Disciplina fiscale. Milano, 16 ottobre 2014 Dott. Fabio Brunelli
SICAF Immobiliari Disciplina fiscale Milano, 16 ottobre 2014 Dott. Fabio Brunelli SICAF Immobiliari definizione Definizione di SICAF: OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso
DettagliRISOLUZIONE N. 101/E
RISOLUZIONE N. 101/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 SOSTITUTO D IMPOSTA - CESSIONE QUOTE FONDI MOBILIARI
DettagliRoma, 11 aprile 2013 C NOTA
Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Adempimenti all Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento
DettagliRisoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliLuca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale
Luca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale Impatto della MiFID sul sistema organizzativo interno degli intermediari. La consulenza e l impatto nell operatività dei promotori finanziari Milano,
DettagliFinanziare lo sviluppo con i Minibond
Finanziare lo sviluppo con i Minibond Implicazioni fiscali dello strumento Minibond Luca Luigi Tomasini dottore commercialista revisore legale STUDIO TOMASINI I vantaggi fiscali di emissione dei minibond
DettagliLA MANOVRA ESTIVA 2008
Seminario LA MANOVRA ESTIVA 2008 Arezzo 8 ottobre 2008 Lucca 9 ottobre 2008 Firenze 14 ottobre 2008 D.L. n. 112/2008 Il nuovo regime fiscale dei fondi di investimento immobiliari Dott. Fabio Giommoni Fondi
DettagliFEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati
DettagliCIRCOLARE N. 61/E. Roma, 27 dicembre 2010. OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust.
CIRCOLARE N. 61/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 dicembre 2010 OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust. PREMESSA Come noto, l articolo 1, commi da 74 a 76, della
DettagliIL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA
IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire
DettagliCONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT0004233943
BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA DI CESENA 01/06/07-01/06/10 - TF
DettagliRISOLUZIONE N. 301/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliREGIME FISCALE DEI MINIBOND
I MINIBOND: nuovi canali di finanziamento alle imprese a supporto della crescita e dello sviluppo 15Luglio 2015 REGIME FISCALE DEI MINIBOND Dr. Angelo Ragnoni Agenzia delle Entrate Angelo Ragnoni Articolo
DettagliCIRCOLARE N. 21/E. Roma, 10 luglio 2014
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 luglio 2014 OGGETTO: Fondi di investimento alternativi. Articoli da 9 a 14 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 emanato in attuazione della
DettagliIl regime di tassazione dei fondi comuni d investimento d
Il regime di tassazione dei fondi comuni d investimento d italiani Relatori: Dott. Paolo Bifulco Dott. Sandro Botticelli Materiale predisposto da Assogestioni 1 Normativa di riferimento art. 2, commi da
DettagliOggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati.
RISOLUZIONE N. 139/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 7 maggio 2002 Oggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati. Con nota del 4 aprile 2002,
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliLE SICAF: UNA NUOVA FORMA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
regolazione LE SICAF: UNA NUOVA FORMA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO Luigi Rizzi * Le Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF) rappresentano una delle principali novità della direttiva AIFM.
DettagliOrdine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Roma
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Roma Riforma della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria (D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime
DettagliIl Ministro dell Economia e delle Finanze
Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza
DettagliCIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non
DettagliRISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari
RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota
DettagliFisco & Contabilità La guida pratica contabile
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno
DettagliRISOLUZIONE N. 72/E. Roma, 12 luglio 2010
RISOLUZIONE N. 72/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 luglio 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Redditi derivanti dagli Exchange Traded Commodities articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR
Dettagli(D.M. Ministero economia e finanze 21/02/2013, G.U. 28/02/2013, n. 50)
Al via la Tobin tax sulle azioni Ipsoa.it Saverio Cinieri (D.M. Ministero economia e finanze 21/02/2013, G.U. 28/02/2013, n. 50) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del MEF,
DettagliNel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.
DOTT. ANDREA ALBERGHINI DOTT. ALFREDO ODDONE DOTT. FEDERICO BENNI DOTT. DARIO CURTI DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI DOTT. PIETRO BUFANO Bologna, 01 marzo 2013 Oggetto: Circolare n. 6/2013 del 01 marzo 2013
DettagliAssemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.
Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive
DettagliCircolare N.77 del 30 Maggio 2014
Circolare N.77 del 30 Maggio 2014 Interessi e capital gain. Sugli investimenti l imposta passa dal 20 al 26 per cento Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n. 66/2014 il
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 13 del 19 novembre 2012 Acquisti di carburante per autotrazione mediante carte elettroniche - Esonero dalla tenuta della scheda carburante - Chiarimenti dell
DettagliCircolare N.62 del 10 Aprile 2013
Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare
DettagliN. 21 2007 NUOVO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI
N. 21 2007 NUOVO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI Riportiamo qui di seguito il nuovo schema di certificazione di cui all articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del Decreto del Presidente della
DettagliQuale tipo di società scegliere per il proprio business
Quale tipo di società scegliere per il proprio business È possibile scegliere la forma giuridica più conveniente all interno di queste quattro categorie: 1) Impresa individuale 2) Società di persone 3)
DettagliCIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita
DettagliASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
Dettagliaggiornato al 31 luglio 2014
aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliInviata all indirizzo e-mail: dt.direzione4.ufficio3@tesoro.it
Milano, 10 giugno 2014 Spettabile Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Via XX Settembre, n. 97 00187 - ROMA Inviata all indirizzo e-mail: dt.direzione4.ufficio3@tesoro.it Oggetto:
DettagliRISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
DettagliRISOLUZIONE N. 52 /E
RISOLUZIONE N. 52 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 maggio 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica Disciplina IVA delle prestazioni, rese alle imprese assicuratrici, di gestione degli attivi a copertura
DettagliFATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1
DettagliRIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE
RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE L articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148, concernente ulteriori misure
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 Maggio 2007, n. 62 Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche
DettagliPer le società non quotate in mercati regolamentati
Dividendi e Capital Gain I redditi derivanti da Dividendi e da Capital Gain e percepiti dalle persone fisiche, sono una tipologia di redditi di capitale e di natura finanziaria che trovano la loro collocazione
DettagliIl fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso
Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto
DettagliCome cambia l antiriciclaggio
Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliNuova tassazione delle rendite finanziarie
Nuova tassazione delle rendite finanziarie a cura dell ufficio studi della Südtirol Bank Nuova tassazione delle rendite finanziarie 2014 Pagina 1 di 5 La normativa di riferimento Il Decreto Legge n. 66/2014,
DettagliPunto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria
Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto
DettagliI Fondi pensione preesistenti
I Fondi pensione preesistenti I scheda Fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari che, come suggerisce il termine preesistenti, operavano antecedentemente all emanazione della
DettagliVigilanza bancaria e finanziaria
Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
DettagliRelazione illustrativa
Relazione illustrativa Il presente decreto del Ministro dell economia e delle finanze, in attuazione di quanto disposto dall articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro
12 Gennaio 2011, ore 09:03 Agevolazione 36% - Il caso La ritenuta del 10% si applica sui bonifici a favore di fondi immobiliari? E applicabile la ritenuta d acconto del 10% ai bonifici disposti a favore
DettagliIl regime fiscale degli interessi e degli altri redditi derivanti dai Titoli di Stato domestici
Il regime fiscale degli interessi e degli altri redditi derivanti dai Titoli di Stato domestici Il presente documento ha finalità meramente illustrative della tassazione degli interessi e degli altri redditi
DettagliRedditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE
Redditi di capitale Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE 7.4 IL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ 7.5 LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI
DettagliINFORMATIVA SULLA FISCALITÀ
INFORMATIVA SULLA FISCALITÀ Con la presente comunicazione si desidera fornire una breve sintesi del regime fiscale applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano, nonché del
DettagliIl Ministro dell economia e delle finanze
Il Ministro dell economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell imposta di bollo;
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
DettagliAttuazione della direttiva 2011/61/UE, in materia di fondi di investimento alternativi
Attuazione della direttiva 2011/61/UE, in materia di fondi di investimento alternativi (Schema di decreto legislativo n. 55) N. 51 15 gennaio 2014 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni
DettagliGESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA.
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI: RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. EDOARDO GUFFANTI 18 Aprile
DettagliLa fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell impresa
La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martino Convegno del 16 gennaio 2012 Relatore:
DettagliRISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW
RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente
DettagliCircolare N.34 del 6 Marzo 2014
Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliGuida alla Riforma della tassazione sui fondi
Guida alla Riforma della tassazione sui fondi O.I.C.R. - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio 1 luglio 2011 1 luglio 2011 Entra in vigore la riforma del regime di tassazione degli Organismi
DettagliCIRCOLARE N. 42 /E. Roma, 09 novembre 2012
CIRCOLARE N. 42 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 09 novembre 2012 OGGETTO: Documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione effettuati
DettagliFondi di Investimento, Reit e Siiq
Alessandro Corno 12 febbraio 2007 L introduzione del regime fiscale agevolato per le società di investimento immobiliare quotate Alcune considerazioni in merito alla tecnica legislativa adottata dalla
Dettagli4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato
DettagliAllegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.
Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese
DettagliSINTESI DELLA POLITICA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
PAG. 1 SINTESI DELLA POLITICA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. PER LA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI LIQUIDITA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DISTRIBUITI ALLA CLIENTELA AL VERSIONE N. 1/12 DEL 30/08/2012
Dettagli( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI )
( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE IN GIOVANNI CRESPI SPA Approvata dal Consiglio
Dettagliconcernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti,
Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2013 in merito al punto n. 4) dell ordine del giorno, concernente la proposta di autorizzazione
DettagliRISOLUZIONE N. 141/E
RISOLUZIONE N. 141/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 dicembre 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Onlus ed enti non commerciali Domande Frequenti Sommario 1. Ai fini IRES cosa si intende per ente non commerciale?
DettagliDOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALL ACQUISTO DI N. 3.5000.000 AZIONI PRIVILEGIATE MITTEL GENERALE INVESTIMENTI S.p.A.
MITTEL S.p.A. Sede in Milano - Piazza A. Diaz n. 7 Capitale Sociale 66.000.000 i.v. Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 00742640154 Iscritta all UIC al n. 10576 www.mittel.it DOCUMENTO INFORMATIVO
DettagliLegge 30 aprile 1999, n. 130. " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "
Legge 30 aprile 1999, n. 130 " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999 Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni) 1. La presente
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 febbraio 2004 Oggetto:valutazione delle azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri Omogeneizzazione
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
DettagliDOCUMENTO INTERPRETATIVO. L applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE
DOCUMENTO INTERPRETATIVO L applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE 16 febbraio 2011 INTRODUZIONE Il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 ha dato attuazione
DettagliPirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013
Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell
DettagliLe operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti
Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti 1 Le operazioni sul capitale Il capitale può subire, nel corso della gestione aziendale, variazioni di due tipi: Aumenti di capitale Riduzioni
Dettagli