REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E DISCIPLINA DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

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1 Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne Comuni di: Calosso, Canelli, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d Asti, Moasca, Montegrosso d Asti REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E DISCIPLINA DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

2 COMUNITA DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO Servizio Intercomunale di Protezione Civile REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E DISCIPLINA DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Art. 1 COSTITUZIONE E costituito il Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile composto dai gruppi comunali esistenti sul territorio dell Unione ed al quale possono aderire le associazioni di volontariato operanti sul territorio della Comunità che comprende i Comuni di Calosso, Canelli, Castagnole delle Lanze, Coazzolo, Costigliole d Asti, Moasca, Montegrosso d Asti, San Marzano Oliveto e nei comuni limitrofi. Art. 2 OBIETTIVI I volontari prestano, col solo fine della solidarietà umana, la loro opera nell ambito della protezione civile, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell emergenza, 2

3 affiancando il Servizio di Protezione Civile della Comunità deputato all attività di cui all art. 3 della Legge N. 225 del 24 Febbraio 1992 per il raggiungimento degli obiettivi di cui all art. 1 della legge medesima. Art. 3 AMMISSIONE L Ammissione al Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile da parte dell Unione è riservata: alle associazioni di volontariato esistenti sul territorio dell Unione iscritte nel Registro Regionale ai sensi della legge 266/91 ed inserite nell'elenco Nazionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile ai sensi della Circolare n U.L. del della Presidenza del Consiglio dei Ministri; ai gruppi comunali iscritti al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Gruppi ed Associazioni che intendano collaborare saranno censiti per il coordinamento, avendo cura di concordare le possibilità d'impiego. Statuto e regolamenti di detti gruppi ed associazioni dovranno essere depositati presso l Unione e dovranno essere in sintonia con il presente regolamento. 3

4 Presso l Unione è costituito un registro che costituisce l'organigramma del Gruppo Intercomunale. Detto registro sarà periodicamente aggiornato dal coordinatore delegato sulla base delle ammissioni e delle cessazioni o modifiche che i responsabili del singolo gruppo aderente sono tenuti a comunicare nel più breve tempo possibile. La cessazione dell attività del singolo volontario o del gruppo di appartenenza comporta ovviamente la restituzione del materiale operativo ricevuto a qualunque titolo e del tesserino di riconoscimento. L ammissione al gruppo comporta per i volontari il possesso dei seguenti requisiti, la cui mancanza o successiva mancanza potrebbe comportare la non ammissione o condizionare l appartenenza e la permanenza al Gruppo a seconda dei casi: 1. maggiore età o sedici anni con firma dei genitori o tutore responsabile; 2. notoria buona condotta morale riconosciuta dal Sindaco o dal Presidente del singolo gruppo; 3. assenza di carichi pendenti (sussiste l obbligo del volontario di segnalare tempestivamente la situazione al responsabile del gruppo; la condizione potrebbe comportare l allontanamento temporaneo o definitivo dal gruppo); 4. spirito di gruppo; 4

5 5. buona disponibilità e reperibilità; o situazione comunque accettata dal responsabile del gruppo. 6. Idoneità psichica e fisica attestata con certificato medico annuale di sana e robusta costituzione; 7. Optare opportunamente per una sola ed unica condizione di operatività nel caso in cui il volontario sia iscritto ad un altra associazione di volontariato con mansioni operative, con possibilità di deroga da parte del Presidente del Gruppo di appartenenza. Ai volontari ammessi è rilasciato un tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo intercomunale e la qualifica. La Comunità individua le forme più opportune per incentivare l adesione dei cittadini all attività di volontariato di Protezione Civile e dà ampia pubblicità all apertura delle iscrizioni. L ammissione avviene con provvedimento del Presidente della Comunità. Art. 4 DIRIGENTI Il collegio dei Sindaci, al cui vertice è individuato il Presidente della Comunità, in quanto tutti autorità di Protezione Civile nell ambito del proprio 5

6 comune sono responsabili del Gruppo Intercomunale mentre il Dirigente del Servizio Protezione Civile, nella sua qualifica di Responsabile della Sala Operativa, è il responsabile degli atti di gestione, coadiuvato dai Coordinatori Tecnici per le zone di Canelli (Canelli, Colosso e Moasca) e Costigliole d Asti (Castagnole delle Lanze, Coazzolo, Costigliole d Asti, Montegrosso d Asti) ai quali compete la gestione tecnica dell emergenza. L Unione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare assegnando le risorse finanziarie individuate sulla base della prevista articolazione del bilancio e vigila sull attività di gestione svolta dal Dirigente del Servizio Protezione Civile, in applicazione del Decreto Legislativo n. 29 del Art. 5 ADDESTRAMENTO I volontari sono addestrati, tramite i Corpi tecnici istituzionali, e/o le strutture operative dell Ente stesso. La partecipazione ai corsi d addestramento è obbligatoria, così come la partecipazione alle esercitazioni della Protezione Civile organizzate o promosse dalla Comunità, nonché le riunioni che i Presidenti dei Gruppi di Protezione Civile andranno ad organizzare, con frequenza indicativamente di 1 al mese. Coloro che non intervengano ad almeno tre convocazioni senza giustificato motivo saranno sanzionati ai sensi successivo art 10. 6

7 Art. 6 STRUTTURA Il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile è composto dai gruppi di Protezione Civile sia comunali che volontari presenti sul territorio della Comunità che pur mantenendo la propria autonomia gestionale, nel caso in cui siano chiamati ad operare per conto della Comunità, sono soggetti alla regolamentazione dell Ente; I Presidenti di ogni Gruppo di Protezione Civile aderenti alla Protezione Civile Intercomunale ne curano l addestramento e la formazione professionale. I Presidenti dei singoli gruppi eleggeranno in capo all unione un loro portavoce e coordinatore Art. 7 EMERGENZA Il Gruppo Intercomunale in emergenza opera alle dirette dipendenze del Presidente della Comunità o suo delegato, il quale si avvale del Dirigente del Servizio Protezione Civile e dei Coordinatori Tecnici, a cui viene demandato il coordinamento di ogni tipo di intervento. Art. 8 DOVERI 7

8 1) Gli appartenenti al Gruppo Intercomunale sono subordinati al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di protezione civile e vengono attivati mediante ordini e disposizioni impartiti dal Presidente della Comunità o suo delegato tramite il Dirigente del Servizio Protezione Civile, particolarmente nei casi di emergenza o di calamità naturale. 2) Il mancato rispetto dell obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, comporta la sospensione e la cancellazione dagli elenchi comunale, con relativa comunicazione al competente Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3) Tutte le attività dei volontari sono affidate alla responsabilità del Dirigente del Servizio Protezione Civile della Comunità. 4) Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività di protezione civile come previsto dall art. 5 del presente Regolamento. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate. Art. 9 DIRITTI Ai volontari impiegati in attività con finalità di protezione civile, in esercitazione o in soccorso, vengono garantiti, ai sensi dell art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica N. 613 del 21 settembre 1994, i seguenti benefici : 8

9 1) Il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; 2) Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; 3) La copertura assicurativa secondo le modalità previste dall art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione, per i casi e con le modalità previste dal citato art. 10 del D.P.R. n. 613/94. Art. 10 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI I Presidenti sono garanti del rispetto e dell osservanza del presente Regolamento. L accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l appartenenza al Gruppo Intercomunale; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Dirigente del Servizio Protezione Civile sentito il Presidente del Gruppo Comunale stesso. Qualora sussistano le condizioni, il Dirigente, sentito l interessato ed il Coordinatore del Gruppo Comunale, procederà all eventuale espulsione. Avverso l espulsione è ammesso ricorso al Presidente della Comunità entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. 9

10 Art. 11 SEDE Il Gruppo Intercomunale ha sede presso i locali della Polizia Municipale di Canelli, via Bussinello n Art. 12 RISORSE Nell ambito delle attività svolte per conto del servizio associato i Gruppi di Protezione Civile oltre alle proprie dotazioni, potranno avvalersi dei materiali ed attrezzature di proprietà dell Unione in base a quanto disposto dall Unità di Crisi. L Unione si riserva inoltre la facoltà di stipulare con ogni singolo Gruppo comodati per l affidamento di singole dotazioni. Art. 13 UNIFORMI I Volontari hanno diritto all uniforme ufficiale della Protezione Civile che verrà erogata in comodato d uso dalla Comunità con il seguente criterio di aggiudicazione: 10

11 Grado di reperibilità e disponibilità che verrà relazionata dal Coordinatore dei vari Gruppi, sentito il parere del Presidente del Gruppo di Protezione Civile di appartenenza; Il rispetto delle norme indicate dagli art. 5-8 e 10 del presente Regolamento I volontari dovranno avere cura degli indumenti forniti che in caso di danneggiamento non imputabile all azione di soccorso, saranno tenuti a rifondere. Nel caso di cessazione del servizio il volontario dovrà restituire tutta la massa vestiaria fornita. E vietato l uso dell uniforme al di fuori delle attività di istituto. Art. 14 MEZZI E LORO UTILIZZO L utilizzo delle attrezzature e dei mezzi in dotazione alla Protezione Civile della Comunità è consentito a coloro che sono regolarmente iscritti nel registro degli appartenenti alla Protezione Civile della Comunità stessa, per scopi di prevenzione, soccorso e superamento dell emergenza. Detto utilizzo dovrà peraltro essere preventivamente autorizzato dal Presidente o dai Dirigenti di cui all articolo 4 Utilizzo dei dispositivi supplementari: 11

12 - Lampeggianti: vengono attivati nel caso in cui si debba operare su strada al fine di avvisare l utenza di un pericolo creatosi sulla rete viaria, consentendo maggior tutela nei confronti di coloro che stanno operando; - Sirena: deve essere utilizzato solo in caso di emergenza e non autorizza il personale operante a violare le norme sulla diligenza e sicurezza stradale; l utilizzo deve essere comunicato al Sindaco competente per territorio ed alla Sala Operativa della Protezione Civile. Le responsabilità civili e penali derivanti da un utilizzo difforme dal presente regolamento, sono completamente a carico dell utilizzatore stesso. - Altoparlante: viene impiegato per dare comunicati alla popolazione. I mezzi e l'equipaggiamento in dotazione alla Squadra dovranno essere depositati presso i locali all'uopo assegnati, ad esclusione dell'equipaggiamento assegnato in dotazione personale ai singoli Volontari (Uniforme, dpi personali, ecc.). Art. 15 NORMA FINALE DI RINVIO 12

13 La partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile è regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 21 settembre 1994 e dalla circolare 16 novembre 1994, n U.L. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si intendono integralmente richiamate. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge. 13

14 I N D I C E A R T. 1 A R T. 2 A R T. 3 A R T. 4 A R T. 5 A R T. 6 A R T. 7 A R T. 8 A R T. 9 A R T. 1 0 A R T. 1 1 A R T. 1 2 A R T. 1 3 A R T. 1 4 A R T. 1 5 C O S T I T U Z I O N E O B I E T T I V I A M M I S S I O N E D I R I G E N T I A D D E S T R A M E N T O S T R U T T U R A E M E R G E N Z A D O V E R I D I R I T T I P R O V V E D I M E N T I D I S C I P L I N A R I S E D E R I S O R S E U N I F O R M I M E Z Z I E L O R O U T I L I Z Z O N O R M A F I N A L E D I R I N V I O ALLEGATI BOZZA DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 14

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