L accisa agevolata sulle bollette gas per le imprese commerciali

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1 L accisa agevolata sulle bollette gas per le imprese commerciali

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3 L accisa agevolata sulle bollette gas per le imprese commerciali

4 A cura di: Pierpaolo Masciocchi, Renato Pesa Settore Utilities Confcommercio-Imprese per l Italia Antonio Vento, Federica Taio Settore Fiscaltà di Impresa Confcommercio-Imprese per l Italia Editing: Francesco Rossi Area Comunicazione e Immagine Confcommercio-Imprese per l Italia 2010 Confcommercio-Imprese per l Italia

5 Indice

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7 L accisa agevolata sulle bollette gas per le imprese commerciali 1 Premessa 3 1. L estensione dell agevolazione dell aliquota ridotta dell accisa sul gas metano al settore della distribuzione commerciale Ambito soggettivo Ambito oggettivo 7 2. Tassazione del gas destinato alla combustione imposte indirette Accisa erariale Addizionale regionale Imposta sul valore aggiunto Come richiedere l accisa erariale agevolata 12 Esempio modulo autocertificazione 13 Modello di comunicazione per le strutture associative 17 Allegati 19 Codici attività per i quali si può usufruire dell aliquota ridotta in seguito all entrata in vigore dell art. 7 del D.L. 262 del 2006, con riferimento alla classificazione Ateco iii

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11 Premessa I continui aumenti delle materie prime energetiche hanno comportato negli anni passati incrementi considerevoli dei costi delle imprese per l approvvigionamento energetico. Nel settore del gas, in particolare, il livello della tassazione contribuisce ad innalzare il costo finale che risulta, tasse comprese, tra i più alti a livello europeo. Confcommercio Imprese per l Italia, consapevole dell importanza di ridurre i costi sostenuti dalle imprese, ha ottenuto un importante risultato a livello normativo: equiparare le imprese del commercio alle aziende produttive nel pagamento delle imposte relative all approvvigionamento di gas naturale. L iniziativa avanzata dalla Confederazione consente di far risparmiare complessivamente alla generalità delle imprese aventi diritto più di 100 milioni per anno, con una riduzione per singola impresa di oltre il 90% dell imposta erariale e del 50% dell addizionale provinciale. A titolo d esempio ogni mille metri cubi consumati si risparmiano circa 170 euro. Per ottenere il pagamento agevolato dell accisa occorre però presentare apposita domanda al proprio fornitore. Pertanto, con l obiettivo di informare tutti le imprese aderenti al sistema confederale, è stata realizzata la presente brochure che descrive il quadro normativo di riferimento e chiarisce le modalità da adempiere per richiedere al proprio fornitore il pagamento dell accisa agevolata. Assistere le imprese nella richiesta dell aliquota agevolata è quindi un opportunità fondamentale per fidelizzare la base associativa e per aiutare le imprese, anche per quanto concerne le spese energetiche, a risparmiare e gestire al meglio il proprio business. 3

12 L accisa agevolata sulle bollette gas per le imprese commerciali 1. L estensione dell agevolazione dell aliquota ridotta dell accisa sul gas metano al settore della distribuzione commerciale L art. 7, comma 27, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ha disposto che Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ( ) all articolo 26, ( ), dopo le parole: Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano, sono aggiunte le seguenti: nel settore della distribuzione commerciale. In altri termini, la norma ha esteso l aliquota ridotta dell accisa, prevista per il gas metano destinato ad usi industriali, alle forniture di gas metano utilizzato nell attività di distribuzione commerciale. Il legislatore ha voluto ammettere al beneficio erariale, già esistente per le imprese alberghiere e della ristorazione, anche le imprese della distribuzione commerciale, accogliendo le ripetute richieste in tal senso avanzate dalle organizzazioni di categoria ed, in specie, dalla Confcommercio. Non vi era infatti alcuna ragione che giustificasse il persistere di detta diversità di trattamento fiscale a danno degli operatori del commercio. 1.1 Ambito soggettivo Al momento dell entrata in vigore dell agevolazione in esame, in assenza di indicazioni precise rintracciabili nelle relazioni dei lavori preparatori al provvedimento, si era posto il problema di comprendere quali attività dovessero considerarsi incluse nella categoria economica settore della distribuzione commerciale. L Agenzia delle Dogane aveva fornito una prima interpretazione del nuovo ambito applicativo dell agevolazione, con la nota n. 4428/V del 27 dicembre In detta nota, però, l Agenzia non aveva indicato quali attività dovessero essere incluse nella categoria distribuzione commerciale, ma si era limitata ad affermare che, al fine di usufruire dell agevolazione in esame, le imprese dovevano dotarsi di un certificato, rilasciato dalla competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato, di iscrizione al relativo albo quale ditta esercente attività di distribuzione commerciale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n Con la nota del 12 marzo 2008 n. 4941/V, l Agenzia rende, invece, pubblico il parere dell Avvocatura di Stato del 14 novembre 2007, prot. n /07, avente ad oggetto l in- 4

13 1. L estensione dell agevolazione dell aliquota ridotta dell accisa sul gas metano al settore della distribuzione commerciale dividuazione delle imprese che debbono considerarsi parte del settore della distribuzione commerciale, ai fini dell applicazione della disposizione agevolativa sul gas metano. Secondo l Avvocatura, la genericità del dato normativo e la sua atecnicità (intesa come non coincidenza con le categorie del commercio definite in altri testi di legge, quali l art. 4, par. 1, D.Lgs. n. 114/98) depone per un individuazione dell ambito di applicazione dell agevolazione senza limitazioni all interno di quella categoria generale contemplata. L interpretazione del dato letterale trova conferma nell elaborazione della nozione di distribuzione commerciale maturata dalla dottrina economica come lo strumento attraverso il quale vengono immesse merci e servizi sul mercato, con le diverse forme di organizzazione della: - distribuzione diretta, ove la vendita si attua direttamente nella sede dell impresa e ove è l impresa stessa che assume su di se tutte le funzioni attinenti alla messa in commercio del prodotto; - distribuzione indiretta, nella quale operatori commerciali autonomi operano a diversi livelli, quali dettaglianti o grossisti, ponendosi come intermediari tra produttore e consumatore finale. Oltre al settore del commercio al dettaglio, così come definito all articolo 4, paragrafo 1, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sembra doveroso, a parere dell Avvocatura Generale dello Stato, ricomprendere tra i soggetti destinatari dell agevolazione anche coloro che svolgono un attività di commercio all ingrosso ed, analogamente, gli esercenti un attività di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connessa alla vendita diretta al consumatore finale. Non si possono, poi, escludere dal novero di coloro che possono fruire dell applicazione dell aliquota ridotta (sempre secondo il parere riportato dell Avvocatura) gli esercenti le attività di vendita per catalogo e di commercio elettronico, che devono essere riconosciute, a tutti gli effetti, quali attività di distribuzione commerciale, qualificate nel citato D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, all articolo 4, lett. h), come forme speciali di vendita al dettaglio. L Avvocatura Generale dello Stato prosegue, inoltre, precisando che anche l attività di somministrazione di bevande può essere considerata come un attività di distribuzione commerciale e che possono, dunque, farsi rientrare tra i soggetti beneficiari dell agevolazione anche i titolari di bar, birrerie o simili, pur se nella tabella dei codici di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004, i bar sono classificati sotto la categoria H (alberghi e ristoranti), nei codici attività A (bar e caffè) e C (bar, 5

14 L accisa agevolata sulle bollette gas per le imprese commerciali caffè con intrattenimento e spettacolo) e non sotto la categoria G che raggruppa tutti gli operatori del commercio. L Avvocatura ritiene, infatti, che non possa procedersi ad alcuna restrizione dell ambito applicativo della disposizione facendo riferimento ai codici individuativi delle attività commerciali elencati nella tabella ATECOFIN I criteri in base ai quali distinguere le attività assoggettabili all aliquota per combustione per usi industriali debbono essere desunti dall art cod. civ. Tenuto conto di quanto sin qui riportato e dell ampiezza della nozione considerata, quindi, (recita in fase conclusiva la nota dell Avvocatura) dovranno essere assoggettati alla favorevole aliquota in parola i consumi di gas naturale effettuati dagli esercenti: a) di attività di commercio al dettaglio, ivi comprese le cd. forme speciali di vendita al dettaglio (vendita per corrispondenza, mediante distributori automatici, tramite televisione o altro mezzo di comunicazione, vendita per catalogo) e di commercio elettronico; b) di attività di commercio all ingrosso; c) di attività di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connesse alla vendita; d) di attività di somministrazione di bevande (bar, birrerie, caffè, gelaterie, pasticcerie ecc ). L Agenzia delle dogane, nella nota n. 4941/V, elenca i codici attività, appartenenti alla classificazione ATECOFIN 2004, e non alla classificazione ATECO 2007 che è in vigore dal 1 gennaio 2008) a cui far riferimento per l individuazione delle nuove attività agevolabili: a) per quanto concerne le attività di cui alle lettere a), b) e c), alla sezione G, codici da 50 a 52.63, con esclusione delle attività di cui ai codici da a , e da 52.7 in poi (poiché trattasi di codici concernenti attività di riparazione varie - di autoveicoli, di carrozzerie, di impianti elettrici e di alimentazione, di pneumatici, di motocicli e ciclomotori, di calzature e articoli in cuoio, di apparecchi elettrici, di orologi e gioielli, di beni di consumo vari e attività di manutenzione e soccorso stradale che non rientrano nel concetto di distribuzione commerciale); b) alla sezione H, codici 55.4 e 55.5, per quanto concerne le attività di cui alla lettera d); c) alla sezione I, codici da a , per quanto concerne le attività non direttamente connesse alla vendita, diverse da quelle di intermediazione commerciale di cui alla lettera c). 6

15 1. L estensione dell agevolazione dell aliquota ridotta dell accisa sul gas metano al settore della distribuzione commerciale Si fa presente che nell elenco dei codici di attività manca il codice Gelaterie e pasticcerie con somministrazione ; tale mancanza dovrebbe imputarsi ad un mero errore, poiché nella nota viene più volte affermato che l agevolazione deve applicarsi anche agli esercenti attività di somministrazione di bevande, che, ai sensi della lett. b), comma 1, art. 5 della legge n. 287 del 25 agosto 1991, sono i bar, i caffè, le gelaterie, le pasticcerie e gli altri esercizi similari. Nella sezione allegati della presente giuda, si fornisce un elenco completo dei codici attività agevolabili in seguito all entrata in vigore del D.L. n. 262, con riferimento alla classificazione ATECO Al fine dell applicazione dell aliquota per combustione per usi industriali, viene chiarito che gli aventi diritto, ferma restando la facoltà di avvalersi dell istituto dell autocertificazione, dovranno presentare al soggetto erogatore apposita richiesta corredata della certificazione camerale comprovante l iscrizione tra le imprese, utilizzando, allo scopo di descrivere la tipologia di attività svolta, il pertinente codice della classificazione ATECOFIN 2004 sopra richiamata. Da ultimo, con la nota n del 3 aprile 2009, l Amministrazione ha chiarito l esatto termine di decorrenza del regime agevolato: l applicazione dell aliquota usi industriali può aver luogo a partire dal momento in cui l utilizzatore presenta la richiesta all Ente distributore o al fornitore che provvederà alle opportune informazioni all ufficio finanziario competente. 1.2 Ambito oggettivo Con riferimento specifico alla distribuzione commerciale, l Agenzia delle dogane, con la nota n. 4428/V del 27 dicembre 2006, limita espressamente l applicazione dell aliquota ridotta ai locali adibiti allo svolgimento dell attività di distribuzione commerciale. Al contribuente spetta l obbligo di presentare al soggetto erogatore richiesta di applicazione dell aliquota agevolata, precisando se spettante alla totalità o a quota parte dei consumi in caso di uso promiscuo. Medesimo è il criterio, seguito dall Agenzia delle dogane, rispetto all applicazione dell aliquota agevolato al settore alberghiero (che, si ricorda, gode dell agevolazione in esame da metà dell anno 1998). L Agenzia, nella circolare n. 64 del 4 aprile 2000, afferma, infatti, che nel caso in cui in uno stesso locale vengano svolte contemporaneamente un attività di ristorazione ed un attività 7

16 L accisa agevolata sulle bollette gas per le imprese commerciali di somministrazione di sole bevande (quest ultima, nell anno 2000, ancora esclusa dall agevolazione dell aliquota ridotta dell accisa), in assenza di distinti contatori, dovrà procedersi ad una determinazione presunta dei consumi di gas metano da assoggettare all aliquota di accisa prevista per uso industriale, imputando il 50% del consumo ad uso industriale ed il rimanente 50% ad uso civile. Ove il contribuente ritenga che la percentuale di gas usato per l attività oggetto di agevolazione sia maggiore del 50%, l Amministrazione addirittura richiede una espressa assunzione di responsabilità personale da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale sostenere l impossibilità di installare contatori distinti ed il maggiore consumo di gas per l attività su cui applicare l aliquota ridotta. Nella risoluzione n. 1 del 14 giugno 2004, l Agenzia riconosce al contribuente la possibilità di applicare l aliquota agevolata per usi industriali, non solo per i locali in cui si svolgono le prestazioni effettuate a fini produttivi, ma anche per quelli in cui si svolgono attività connesse, purché ubicati all interno del recinto delle imprese (c.d. criterio del recinto aziendale). Inoltre, nella citata risoluzione, con riferimento al settore alberghiero, in virtù della sua peculiare definizione legislativa (legge 29 marzo 2001), l Amministrazione ritiene che il trattamento agevolativo possa riguardare anche attività connesse che si trovano al di fuori del recinto aziendale. Tale assunto viene formulato in seguito al parere espresso sul tema dall Avvocatura di Stato che si riporta, in parte, nella presente risposta, in quanto contenente principi da poter riferire a tutte le attività oggetto dell agevolazione di cui all art. 26: la ratio della distinzione ( ) operata tra locali posti all esterno e all interno degli stabilimenti in cui ha luogo l attività produttiva va individuata nella necessità, ai fini del trattamento fiscale più favorevole, che ricorra una stretta connessione tra utilizzazione del gas metano e esercizio concreto dell attività imprenditoriale. ( ) la norma richiamata deve considerarsi di stretta interpretazione al fine di evitare che il trattamento impositivo ordinario venga eluso con facilità, attribuendo il carattere di accessorietà a beni autonomamente organizzati e dunque sostanzialmente estranei alla struttura aziendale principale. Da quanto suesposto, si ritiene che i criteri da seguire per una prudenziale applicazione oggettiva dell agevolazione in esame siano i seguenti: - l aliquota ridotta dell accisa può applicarsi al gas metano destinato ai locali in cui si svolge il complesso di prestazioni effettuate ai fini produttivi; - l agevolazione può essere estesa anche ai locali in cui si svolgono attività connesse, purché situati nell ambito del c.d. recinto aziendale; 8

17 2. Tassazione del gas destinato alla combustione imposte indirette - l agevolazione può essere estesa anche ai locali in cui si svolgono attività connesse situati al di fuori del c.d. recinto aziendale, con riferimento al settore alberghiero; - le attività connesse sono quelle carenti di un autonomia funzionale, tali da doversi considerare solo come emanazione dell attività principale. 2. Tassazione del gas destinato alla combustione imposte indirette Le imposte indirette che gravano sul consumo di gas naturale sono le seguenti: 1) accisa erariale, ai sensi del D.Lgs. 504/1995; 2) addizionale regionale all accisa, determinata autonomamente da ciascuna Regione con proprio provvedimento, tenuto conto dei limiti imposti dalla normativa generale sulle imposte; 3) IVA, calcolata sulla somma di tutte le voci della bolletta, con aliquota del 10%. Le imposte rappresentano circa il 39% della bolletta. 2.1 Accisa erariale Per gli usi civili l accisa erariale è oggi differenziata per scaglioni in base ai seguenti importi: 1. per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo; 2. per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo; 3. per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo; 4. per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo; Esistono però accise per usi civili ridotte nei seguenti territori: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all Isola d Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. 9

18 L accisa agevolata sulle bollette gas per le imprese commerciali In questo caso la misura di accisa è la seguente: 1. per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo; 2. per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo; 3. per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo; 4. per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo. Il consumo si tiene conto sulla base dell anno termico che inizia il 1 ottobre di ogni anno per concludersi il 31 settembre dell anno successivo. Esempio Consumo annuo mc località Regione Veneto L importo annuale dell accisa erariale sarà il seguente: Scaglioni Consumo moltiplicato per l aliquota Totale 1 scaglione (0-120) 120 mc * 0,044 euro 5,28 2 scaglione ( ) 360 mc * 0,175 euro 63,00 3 scaglione ( ) mc * 0,170 euro 183,60 4 scaglione (> 1560) i restanti 440 mc * 0,186 euro 81,40 Totale annuo sostenuto per l imposta erariale 333,72 Nel caso in cui invece l uso sia industriale, l aliquota varia a seconda dell entità dei consumi annuali. Se i consumi non superano nell anno termico il quantitativo di l aliquota è pari a 0, euro ed è fissa. Pertanto a parità di consumo (nell esempio mc/anno) l esborso per il pagamento dell accisa erariale nel caso di un utilizzo industriale è pari a 24,99. Importo più ridotto nel caso in cui l impresa superi la soglia di metri cubi di gas. 2.2 Addizionale regionale L art. 9 del D.Lgs. 21 Dicembre 1990, n. 398, in attuazione dell art. 6 della legge n. 158 del 1990, ha istituito un addizionale regionale all accisa sul gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile nella misura che sarà determinata da ciascuna 10

19 2. Tassazione del gas destinato alla combustione imposte indirette Regione, con propria legge (si veda la tabella n. 1). Nella generalità dei casi l addizionale regionale è fissata nella misura del 50% dell accisa erariale sia per usi civili che industriali. Tab. 1 - Addizionali Regionali Anno 2009 Usi civili Usi industriali Fascia di consumo annuo fino a 120 m 3 da 120 a da 480 a oltre m m 3 m 3 fino a oltre m m 3 Addizionale regionale a) Valori espressi in centesimi di EURO Piemonte 2, , , , , ,52000 Veneto 0, , , , , ,51646 Liguria zone climatiche C e D 2, , , , , , zona climatica E 1, , , , , , zona climatica F 1, , , , , ,52000 Emilia Romagna 2, , , , , ,51646 Toscana 1, , , , , ,52000 Umbria 0, , , , , ,51650 Marche 1, , , , , ,52000 Lazio 2, , , , , ,51600 Abruzzo zone climatiche E e F 1, , , , , , altre zone 1, , , , , ,51646 Molise 1, , , , , ,52000 Campania 1, , , , , ,62490 Puglia 1, , , , , ,51646 Calabria 1, , , , , ,62490 a) L addizionale regionale non è prevista per le regioni a statuto speciale; l imposta non è più dovuta anche in Lombardia dal 2002 (L.R. 18/12/2001, n.27) e in Basilicata dal 2008 (L.R. 28/12/2007, n. 28). Fonte autorità per l energia. 11

20 L accisa agevolata sulle bollette gas per le imprese commerciali 2.3 Imposta sul valore aggiunto Il totale corrisposto dal cliente per l acquisto del gas naturale, insieme ai servizi ancillari, all accisa erariale ed all imposta addizionale concorre alla formazione della base imponibile ai fini del pagamento dell imposta sul valore aggiunto. Tale imposta può avere aliquota ordinaria del 20% o aliquota del 10%. L agenzia delle entrate ha chiarito con la circolare n.2/e del 17 gennaio 2008 che a partire dal 1 gennaio 2008 l aliquota agevolata del 10%, riferibile ad utilizzi civili, si applica sui primi 480 metri cubi annui di consumo. Lo scaglione di consumo di 480 metri cubi è riferito a ciascun anno solare. Solo per i consumi eccedenti questi limite vale l aliquota I.V.A. ordinaria del 20%. Per gli usi industriali, la normativa prevede l aliquota agevolata per le imprese manifatturiere individuabili attraverso l analisi dell elenco delle attività contenuto nel decreto ministeriale del 31 dicembre L Aliquota I.V.A. agevolata deve essere richiesta al proprio fornitore. 3. Come richiedere l accisa erariale agevolata L accisa agevolata per usi industriali non è applicata in modo automatico dal fornitore ma deve essere richiesta. Può anche capitare, che nel passaggio da un fornitore all altro tale diritto si perda dovendo quindi richiederne l applicazione. Pertanto, una volta verificato sulla propria bolletta che l accisa applicata non corrisponde a quella agevolata, occorre comunicare con il proprio fornitore di gas al fine di verificare la corretta modulistica da compilare. In ogni caso, la normativa prevede che il fornitore debba certificare il tipo di attività svolta dall impresa per comprendere se rientra nella casistica degli usi industriali. Per far questo il cliente finale deve presentare apposta dichiarazione sostitutiva del certificato c.c.i.a.a. e dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà relative all uso del gas metano. Pertanto il rappresentante legale dell azienda deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell art. 46 del D.P.R n. 445: - l avvenuta iscrizione presso l Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; - il numero di iscrizione; 12

21 3. Come richiedere l accisa erariale agevolata - l attività svolta (industriale, agricola, artigiana, distribuzione commerciale). Si riporta di seguito un esempio di modulo di autocertificazione evidenziando che in ogni caso è preferibile richiedere il modulo al fornitore. 13

22 L accisa agevolata sulle bollette gas per le imprese commerciali Esempio modulo autocertificazione Spett.le Istanza, dichiarazione sostitutiva del certificato c.c.i.a.a. e dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà relative all applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli usi industriali sul consumo di gas metano Denominazione ditta / Ragione Sociale del cliente Sede legale Indirizzo Comune Prov. Codice fiscale Partita IVA Telefono Fax Località di fornitura Indirizzo Comune Prov. Codice utenza Matricola contatore Il/La sottoscritto/a nato/a a Prov. il residente a Indirizzo Comune Prov. 14

23 3. Come richiedere l accisa erariale agevolata nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata, CONSAPEVOLE che l imposizione fiscale in materia di accisa e di imposta regionale sul gas metano - disciplinata dal D.Lgs n. 504, dal D.Lgs n. 398, dalle conseguenti leggi regionali e dalle successive modifiche ed integrazioni, che possono essere consultati, unitamente ai chiarimenti del Ministero delle Finanze e dell Agenzia delle Dogane, sul sito ( Documentazione Banca dati di norme e circolari ), sui siti delle Regioni e presso gli sportelli aziendali, ovvero richiesti a verrà applicata sulla base dell istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio dell Agenzia delle Dogane; che i mutamenti nell impiego del gas metano e nella destinazione d uso dei locali possono comportare l assoggettamento in misura piena all accisa e all imposta regionale sul gas metano; che qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, imposta regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che sarà tenuta a versare all Amministrazione Finanziaria e alla Regione; che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas metano all accertamento o al pagamento delle accise, l art. 40 del citato D.Lgs n. 504 prevede sanzioni di carattere penale; che, a norma dell art. 76 del D.P.R n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o usa atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finchè non sostituite da altre, da far pervenire ad in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato; che, ai fini della corretta applicazione delle aliquote ridotte previste per gli usi industriali agli impieghi del gas metano nel settore della distribuzione commerciale (art. 2, comma 73, della legge n. 286, che ha recepito quanto già disposto dall art. 7, comma 27, del decreto-legge n. 262), l Agenzia delle Dogane ha impartito le proprie istruzioni con la nota n. 4428/V del ; che, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze con circolare n del , l applicazione dell agevolazione decorre dalla data di presentazione, consegna o spedizione, della documentazione prescritta, salvo quanto specificamente previsto dalla predetta nota dell Agenzia delle Dogane n. 4428/V del , riguardo alla decorrenza dal 3 ottobre 2006 dell applicazione delle aliquote previste per gli usi industriali, con riferimento ai consumi di gas metano nel settore della distribuzione commerciale; 15

24 L accisa agevolata sulle bollette gas per le imprese commerciali DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell art. 46 del D.P.R n. 445 che la Ditta/Società qui rappresentata risulta iscritta presso l Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio C.C.I.A.A. di dal con il numero di iscrizione che la sede di fornitura per la quale è prodotta la presente documentazione risulta iscritta ovvero è indicata nella domanda di iscrizione al predetto Ufficio. INOLTRE DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell art. 47 del D.P.R n. 445 che i metri cubi di gas metano risultanti dal segnante del misuratore alla data del / / (data di consegna o spedizione della presente) sono mc. ; che l attività esercitata presso la sede di fornitura e ; che gli usi del gas metano relativi alla predetta fornitura sono quelli indicati in corrispondenza della/e casella/e di seguito barrata/e: Usi, come indicati all art. 26 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504, nei locali adibiti alla distribuzione commerciale. In presenza di consumi promiscui misurati dallo stesso contatore (caso in cui il consumo riguarda anche usi diversi dalla distribuzione commerciale, nell ambito dei locali adibiti a tale attività, ad esempio per il riscaldamento di locali ad uso domestico, bar, ecc.), indicare la percentuale del consumo attribuibile alla distribuzione commerciale (ad esempio, per il riscaldamento, l indicazione della percentuale deve essere calcolata in base alle volumetrie riscaldate): %; usi in depositi, uffici, mense, docce, spogliatoi, abitazione del custode (o per eventuali altre attività connesse, così specificate (l applicabilità dell aliquota ridotta prevista per gli usi industriali è definita dall Agenzia delle Dogane) Posti all interno dei locali adibiti alla distribuzione commerciale. Posti al di fuori dei locali adibiti alla distribuzione commerciale. Usi per il funzionamento del forno da pane e/o di altre attrezzature dei panificatori. Pertanto, il/la sottoscritto/a CHIEDE che ai consumi di gas metano riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale agevolato previsto per gli usi industriali sopra dichiarati, ai fini dell accisa e dell imposta regionale. Dichiara che la documentazione allegata in copia è conforme all originale (art. 19 del D.P.R n. 445). 16

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