CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA XIV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE SPORTELLO S.O.S. INFORMATICO

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1 CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA XIV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE SPORTELLO S.O.S. INFORMATICO Referente informatico: Avv. Massimo Brazzi Componenti della commissione: Avv. Silvia Ceppi Avv. Luca Gentili Avv. Paola Margiacchi Avv. Francesco Vantaggiato Componenti esterni: Avv. Stefano Bogini Avv. Melissa Cogliandro Avv. Claudia Dominici Avv. Stefano Salciarini Avv. Giuseppe Serafini VADEMECUM NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO P.E.C. NEL PROCESSO CIVILE E AMMINISTRATIVO - STATO DELL ARTE DEL P.A.T. (PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO) E PROSPETTIVE FUTURE* a cura di Avv. Stefano Salciarini I temi oggetto della presente relazione sono tra loro apparentemente lontani, soprattutto alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa sulle notifiche a mezzo pec del ricorso giurisdizionale amministrativo, che escludono l applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni in materia di notificazione via PEC dettate per il processo civile (v. Tar Lazio Sez. III-ter, 13 gennaio 2015 n.396; Tar Abruzzo, Pescara Sez. I, 3 febbraio 2015 n.49 e Tar Veneto sent. 27 marzo 2015 n.369); il che sembra relegare, allo stato attuale, l informatizzazione del processo amministrativo a ben poca cosa, applicandosi unicamente le disposizioni di cui all art. 136 del Codice del Processo Amministrativo, commi 1 e 2, contenente Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici. In pratica, nel processo amministrativo telematico (di seguito indicato come PAT) vige esclusivamente l OBBLIGO per i difensori costituiti di indicare nel ricorso, o nel primo atto difensivo, un recapito di fax, precisandosi tuttavia che: la comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 1

2 informatico della giustizia amministrativa (Comma 1), nonché l OBBLIGO, sempre a carico dei predetti difensori costituiti, di fornire copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. A tal uopo il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza (Comma 2). Pertanto il PAT, di recente istituzione, risulta solo in embrione, non essendo ancora possibili tutte le funzioni del PCT, in quanto attualmente esiste solo l obbligo di depositare in via telematica copia informatizzata degli atti (vedremo poi con QUALI MODALITA PRATICHE), deposito che si aggiunge al deposito cartaceo tradizionale, che deve SEMPRE avvenire con le consuete modalità. Per altro verso il PAT nella sua odierna e pur abbozzata configurazione appare più efficiente del PCT poiché l invio delle comunicazioni relative al processo amministrativo telematico avviene con una procedura molto più snella e semplificata rispetto al PCT. In una prospettiva futura, tuttavia, si assisterà ad un inevitabile evoluzione anche del Processo Amministrativo telematico, atteso che l entrata in vigore del c.d. PDA, originariamente prevista dall art. 38 del D.L. n.90/2014 per il 1/1/2015, è stata prorogata, per effetto del c.d. Decreto mille proroghe (n.192 del 31/1/2014), alla data del 1 Luglio 2015, per cui a partire da tale momento (e fatte salve eventuali proroghe ulteriori) risulterà operante il novellato comma 2-bis dell art. 136 del Codice del Processo amministrativo, in base al quale: Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale, sostituendosi all attuale facoltatività - prevista dal vigente comma 2 bis (aggiunto dall art. 1, comma 1, lett. v), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160), norma di fatto inapplicata - l obbligatorietà della sottoscrizione digitale, anche per gli atti di parte (aspetto che tocca dunque direttamente l attività dell Avvocato), con conseguenze a pioggia in ordine allo sviluppo della informatizzazione nel PAT. Di tali aspetti tratteremo funditus nella sezione II della presente relazione, con un approccio non solo teorico ma, come vedremo, soprattutto pratico in modo da costituire una miniguida, o vademecum, in ordine ai due temi trattati. Cominciamo dal primo, quello delle Notifiche a mezzo PEC, solo in apparenza avulso dal secondo, per gli scenari poc anzi tratteggiati dall art. 38 del D.L.90/2014 relativo al Processo Amministrativo Digitale, cui dedichiamo la sezione I del presente lavoro. SEZ. I NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO P.E.C. NEL PROCESSO CIVILE E AMMINISTRATIVO. Le notifiche a mezzo P.E.C. costituiscono una costola delle notificazioni in proprio da parte degli Avvocati previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, intitolata Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali (ora solo avvocati, per effetto della soppressione dell albo dei procuratori legali disposto dall art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27). Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 2

3 Con tale normativa è stata dunque attribuita agli Avvocati LA FACOLTÀ di notificazione degli atti giudiziari (e non solo: anche degli atti stragiudiziali), in materia sia CIVILE che AMMINISTRATIVA, facendo venire meno l intermediazione necessaria dell'ufficiale Giudiziario e consentendo anche agli avvocati di svolgere questa funzione. Come detto, trattasi di una mera facoltà concessa all avvocato e non comporta l obbligo per il difensore di notificare in proprio tutti gli atti: egli può sempre avvalersi quando lo ritiene utile o è necessario - dell intermediazione dell Ufficiale Giudiziario. Esiste tuttavia una significativa deroga alla regola della facoltatività: è quella di cui al comma 2 dell art. 366 c.p.c., nel caso in cui, nel procedimento innanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente indichi il solo domicilio digitale; in tal caso, infatti, il controricorso dovrà, a pena di inammissibilità, essere notificato A MEZZO PEC (sull argomento v., infra, i successivi partagrafi 1.3 e ss. sul tema del DOMICILIO DIGITALE) e non potrà essere notificato cartaceamente presso la Cancelleria della Corte. Stesso discorso potrebbe valere, verosimilmente, anche in tutti i casi in cui non venga eletto un domicilio fisico, ma solo un domicilio digitale, con importanti riflessi e ripercussioni sull ammissibilità o meno dell impugnazione (ad es. in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il ricorrente abbia eletto il solo domicilio digitale), anche se il tema è oggetto di discussione, mancando, in tali casi, diversamente da quanto avviene nel procedimento in Cassazione, una regola certa DI ALTERNATIVITA tra il domicilio fisico prescritto dall art. 82 R.D. n. 37 del 1934 e quello digitale (v. l art. 366 comma 2, che prescrive il domicilio digitale come ALTERNATIVO a quello fisico). In altre ipotesi, invece, tale facoltà NON PUÒ ESSERE ESERCITATA. Così, tanto per esemplificare, è senza dubbio necessario notificare tramite l Ufficiale giudiziario nei casi di cui all art. 143 c.p.c., nelle notifiche all estero o quando si ritiene utile il ricorso all art. 140 c.p.c., nonché quando l autorità giudiziaria abbia disposto che la notifica venga eseguita personalmente (e non a mezzo posta), o nei casi di pignoramento presso terzi, essendo il pignoramento un attività propria dell U.G. La notifica in proprio a mezzo pec opera anche al di fuori del PCT, potendo utilizzarsi tale modalità di notifica anche in ambiti in cui non è ancora operativo tale strumento, quali il giudizio di Cassazione, quello innanzi la Corte d Appello fino al 31/6/2015 e quello innanzi al Giudice di Pace. In tali casi, tuttavia, trattandosi di procedimenti allo stato solo cartacei, occorrerà documentare la notificazione eseguita via pec, da allegare come equipollente dell eseguita notifica con metodi tradizionali, esibendo la prova della notificazione stampata su carta, così come previsto dall art. 9 della cit,. L. n.53/1994, vedremo poi con quali modalità pratiche ed operative. Peraltro nei casi in cui il difensore destinatario della notifica non abbia eletto domicilio nel luogo dove ha sede l ufficio giudiziario presso il quale è radicata la causa, la notifica presso la cancelleria potrà essere effettuata solo se non è stato possibile effettuare la notifica al DOMICILIO DIGITALE, in base alle nuove disposizioni normative sul c.d. domicilio digitale ed alla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul tema, di cui si dirà infra. La cronica carenza di personale e le difficoltà quotidiane in cui operano gli Uffici UNEP nello smaltire la mole di atti da notificare, causano un quotidiano disagio per l Avvocato, con la necessità, specie nei centri più ampi (v. Milano o Roma), di dover ricorrere all ausilio delle c.d. AGENZIE private che operano come ausiliari dell avvocato nelle operazioni di notifica. Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 3

4 Tale fenomeno, fino a qualche tempo fa del tutto sconosciuto alla realtà umbra, ma diffusissimo nelle grandi città, sta ora prendendo piede anche nella nostra Regione in seguito all accorpamento al Tribunale di Perugia di gran parte delle aree territoriali che facevano parte delle Ex Sezioni Distaccate (Gubbio, Città di Castello, etc.), gravando così gli avvocati di ulteriori oneri economici. Con le notifiche in proprio è stato approntato un utile strumento in favore dell attività quotidiana dell Avvocato, costituente un modo veloce, oltre che economico (le notifiche a mezzo PEC, a differenza delle notifiche in proprio a mezzo POSTA, non richiedono l apposizione della marca da bollo, e sono del tutto GRATUITE, non essendovi spese vive di notifica) per la notificazione di atti giudiziali e stragiudiziali nelle materie CIVILE e AMMINISTRATIVA. In sostanza, più che di una facolta, si tratta di una vera e propria OPPORTUNITA, ed in questi termini dovrà essere valutata da una classe forense consapevole e moderna. A ciò si aggiunga l indubbio vantaggio di poter procedere alla notifica anche al di là dei limiti territoriali connessi all attività dell Ufficiale Giudiziario (a seconda dei casi, correlati al distretto di Corte di Appello, o alla circoscrizione del Tribunale di competenza), che è una caratteristica della notifica in proprio, comune con la notificazione a mezzo posta ex L.n.53/1994; ovviamente il PRESUPPOSTO NECESSARIO per accedere a tale forma di notifica (a mezzo pec) è che il DESTINATARIO abbia una PEC, estratta e VERIFICATA da un pubblico registro (i cui estremi vanno indicati, come vedremo, a pena di nullità, nella relata di notifica): in pratica il REGinDE per i professionisti, INI-PEC per le imprese, registri a cui è peraltro possibile accedere GRATUITAMENTE ed attingere la Pec occorrente senza dover effettuare visure a pagamento presso appositi enti (quali ad es. Camera di Commercio, per le imprese e Società). Va peraltro ricordato che con il D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni nella L. 11/08/2014, n. 114, il testo originario della legge n.53/1994 ha recentemente subito varie modifiche in relazione alla possibilità di notifica in proprio a mezzo pec, per cui si ritiene opportuno riportarne di seguito il testo della Legge come oggi vigente. Legge n. 53 del 21 gennaio 1994 come modificata da L. 24 dicembre 2012 n. 228 di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, nonché da L. 11 agosto 2014 n.114 di conversione del D.L. 24/06/2014, n. 90 [Legenda: in grassetto le parti riguardanti le notifiche via PEC e comprese tra parentesi quadre le parti soppresse] Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati Articolo 1 1. L'avvocato [o il procuratore legale], munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata. Articolo 2 1. Per la notificazione di cui all'articolo 1 effettuata a mezzo del servizio postale il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'amministrazione postale per la notifica a mezzo posta. Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 4

5 Articolo 3 1. Il notificante che procede a norma dell'articolo 2 deve: a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento; b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante; c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico. 2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso. 3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8. Articolo 3-bis 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; [b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto]; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo. Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 5

6 Articolo 4 1. L'avvocato [o il procuratore legale], munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte. 2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. Articolo 5 [1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici]. 2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario. 3. Nei casi previsti dal comma 2 l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario. Articolo 6 1. L'avvocato [o il procuratore legale], che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3- bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. 2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme. Articolo 7 1. L'avvocato [o il procuratore legale], che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati [o procuratori legali] che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge. 2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione. 3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo. 4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata. Articolo 8 1. L'avvocato [o il procuratore legale], che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense. Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 6

7 2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti. 4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata. Articolo 9 1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento. 1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n ter In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis. Articolo Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto. 2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili. Articolo Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica. Articolo I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge. Articolo La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12. ********** Questo il quadro normativo di riferimento, cui però vanno aggiunte le c.d. regole tecniche in tema di notificazione via pec, disseminate in ordine sparso tra vari Decreti, qui di seguito riepilogate: Art Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati - DM 21 febbraio 2011, n. 44 (regole tecniche) (articolo introdotto dall art. 1 D.M. 3 aprile 2013, n. 48, in GU n.107 del Vigente 15 gg da pubbl. : ). 1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 7

8 o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso. 4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. 6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Art. 19 bis - Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (specifiche tecniche) 1. Qualora l atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata. 2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF. 3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all articolo 12, comma La trasmissione in via telematica all ufficio giudiziario delle ricevute previste dall articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell atto notificato ai sensi dell articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all articolo 12, comma 1, lettera e. ******** Esaminati gli aspetti teorici e normativi delle notifiche a mezzo pec, si tratta ora di fornire le indicazioni pratiche-operative necessarie per poter procedere validamente a questo tipo di notifica, laddove possibile, o, in certi casi, obbligatorio. Oltre tutto la notifica a mezzo pec si lascia preferire agli altri tipi di notifica, compresa quella in proprio a mezzo POSTA, sia per la sua TOTALE assenza da costi, sia per essere avulsa da altri Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 8

9 formalismi, quali la previa autorizzazione del C.O.A. (ora non più necessaria, dopo le citate modifiche di cui al D.L. n.90/2014) e la tenuta del registro cronologico (la notifica in proprio a mezzo pec non va infatti annotata nel registro cronologico, a differenza di quella in proprio a mezzo posta). Vediamo quindi di rispondere ora a due semplici domande: 1) QUALI SONO I REQUISITI PER PROCEDERE AD UNA NOTIFICA IN PROPRIO A MEZZO PEC? 2) COME SI EFFETTUA UNA NOTIFICA A MEZZO PEC? Quanto ai requisiti richiesti, essi sono i seguenti: 1) Essere muniti di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile (la notifica non potrà dunque essere effettuata dal mero domiciliatario) 2) Possedere un dispositivo di firma digitale; 3) Inviare le notifiche esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC comunicato al proprio consiglio dell'ordine e quale risultante dal REGinDE; La notificazione dovrà poi potrà essere eseguita esclusivamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata ricavato da un pubblico elenco (NON quindi dall Albo avvocati.., NE dall atto di parte in cui risulti EVENTUALMENTE indicata la PEC), che allo stato sono i seguenti: - ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente a regime dal ) - [INI-PEC ( (indirizzi PEC di professionisti iscritti in albi e imprese) - ReGinDe ( ) (indirizzi PEC di avvocati e CTU) - Registro Imprese ( ) (imprese) -Registro PP.AA. : Per le notifiche alle P.A., dopo le modifiche di cui al D.L. n.90/2014, NON è invece più UTILIZZABILE l elenco Ipa (indice delle Pubbliche Amministrazioni) (reperibile al seguente LINK: ) In proposito va premesso che originariamente l IPA rientrava senz altro tra i pubblici elenchi di cui all articolo 16-ter del D.L. n. 179/2012, posto che tale norma rinviava all articolo 16, comma 8, del D.l. n.185/2008, il quale prevede in capo alle PA l obbligo di istituire una casella PEC o analogo indirizzo di posta elettronica dandone comunicazione al Centro Nazionale per l Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), oggi AGID, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Successivamente, il D.l. n.78/2009 ha inserito l articolo 57-bis nel CAD che ha istituito l IPA. Dunque, l articolo 16-ter del D.l. n.179/2012 considerava a pieno titolo l elenco in questione un pubblico elenco ai fini de quibus. Sennonché, l articolo 16-ter del D.l. 179/2012 è stato modificato dall articolo 45-bis comma 2 lettera a), n. 1 del D.L. 90/2014 (c.d. Decreto Legge Orlando) in sede di sua conversione nella l. Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 9

10 11 agosto 2014 n La norma, infatti, richiama ora soltanto il comma 6 dell articolo 16 d.l. 185/2008 e non più il comma 8. Ma è proprio il comma 8, come abbiamo visto, che fa riferimento all IPA, per cui è venuto meno il collegamento tra l articolo 16-ter del d.l. 179/2012 e l articolo 16 comma 8 del d.l. 185/2008, con la conseguenza che l IPA non può più considerarsi pubblico elenco ai fini della notificazione comunicazione degli atti in materia civile. Corollario di tutto ciò è che ATTUALMENTE, in caso di notifica presso un indirizzo ricavato dall IPA, la notificazione deve considerarsi NULLA ai sensi dell art. 11 della L. n.53/1994, ma la nullità non può essere pronunciata se la PA si costituisce, operando in tal caso la sanatoria ex art. 156 c.p.c. ****** Peraltro, ai fini della validità della notifica, uno di tali pubblici elenchi (quello da cui viene estratto l indirizzo pec del destinatario della notificazione;id est: la fonte da cui si è in concreto attinto l indirizzo pec) DOVRA ESSERE INDICATO NELLA RELATA DI NOTIFICA A PENA DI NULLITA. L'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà poi obbligatoriamente riportare nell'oggetto la dicitura «NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994», mentre non sarà necessario riportare alcuna dicitura nel corpo del messaggio, poiché inseriremo l'atto principale, la relata di notifica e l'eventuale procura alle liti, come file allegati firmati digitalmente in formato.p7m (cioè in formato CADES, in tal caso le istruzioni per poter scaricare i software per leggere i file in formato.p7m)[1], ovvero in formato PADES (signed.pdf). Ai sensi del comma 5 dell'art. 3bis della legge 53 del 1994 la relazione di notificazione dovrà contenere: il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; l'attestazione di conformità di cui al comma 2; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo." Quanto al secondo quesito, va anzitutto premesso che, per eseguire la notifica, NON È NECESSARIO UN REDATTORE ATTI come per il deposito degli atti telematici ma è possibile utilizzare il software di firma scaricato nel nostro PC, o, come più spesso accade, presente nel nostro dispositivo di firma (se si tratta di token usb o business key) e la nostra PEC (comunicata al consiglio dell'ordine) tramite client pec (ad es: Windows Mail, Thunderbird, Outlook o Outlook Express) o web mail. In pratica, il software DIKE, fornito da Infocert, o quello analogo fornito da ARUBA. Occorre distinguere tuttavia tra notifica a mezzo PEC di atti redatti dall'avvocato e atti formati in origine su supporto cartaceo (ad. Es: copia esecutiva, rilasciata dal Cancelliere, di una sentenza o decreto ingiuntivo), o scaricati dal fascicolo informatico (come vedremo ve ne sono di due specie: il c.d. duplicato informatico e la c.d. copia informatica, per i quali valgono REGOLE DIVERSE). Nel primo caso, ad esempio atto di citazione, l'atto da notificare e la relata di notifica dovranno essere redatti con un elaboratore testi e poi convertiti in formato PDF testuale (o pdf nativo) che Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 10

11 allegheremo al messaggio PEC dopo averli firmati digitalmente. Essi (atti in pdf nativo e duplicati informatici) non richiedono l attestazione di conformità e neppure l apposizione dell impronta hash. Anche per le notifiche in proprio a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 18 del Dm 44/2011, la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. Per firmare digitalmente il documento pdf creato potrete seguire le semplici istruzioni riportate nelle video guide su youtube ai seguenti link: firme Aruba: firme infocertilextel: Esempio di relata di notifica a mezzo PEC di atto redatto dall'avvocato in formato pdf testuale (es. Citazione) RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Ad istanza del sig. (CF: ) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto avvocato del Foro di (CF: ), ho notificato ad ogni effe tto di legge, l'allegato atto di citazione firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato, unitamente alla procura alle liti conferita dall'istante e autenticata con firma digitale dal sottoscritto difensore: 1) Tizio Spa (P. IVA/CF:), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in alla via trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC@PEC.IT estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (O ini-pec) Avv. Luogo e data Tuttavia se l'atto da notificare è costituto da un documento cartaceo (ad es.copia conforme di provvedimento e atto cartaceo) o da un documento estratto da polisweb di cui è necessario attestare la conformità (v. la c.d. copia informatica), gli stessi potranno essere nel primo caso scansionati e allegati come pdf immagine, mentre nel secondo, ove si tratti di copia informatica, semplicemente allegando il pdf estratto da polisweb. In questo caso si potrà firmare la sola relata di notifica che conterrà l'attestazione di conformità e non anche gli atti allegati. Diversa regola vale invece, come vedremo, per il c.d. duplicato informatico, su cui si dirà infra, ove non occorrono né l attestazione di conformità, né l hash. In particolare, qualora l'atto non dovesse consistere in un documento informatico (ad esempio una copia conforme di una sentenza rilasciata in formato cartaceo, secondo le modalità tradizionali), l'avvocato, ai sensi dell'art. 3bis comma 2 provvederà ad estrarre copia informatica dell'atto formato Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 11

12 su supporto analogico (in pratica: scannerizzerà in pdf immagine la copia cartacea!), attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. In questi ultimi due casi però occorre tener presente che le suddette notifiche potrebbero essere soggette all'applicazione del DPCM 13 novembre 2014 recante le "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005", alla cui lettura si rinvia. Prudenzialmente (in tali due casi: documento cartaceo e copia informatica estratta da polisweb) volendo quindi apporre l'hash e il riferimento temporale nella nostra relata di notifica segnaliamo l'esistenza di numerose utility on line o software che consentono il calcolo dell'hash (quali, ad es., o in alcuni casi come l'app proposta dalla FIIF (Fondazione Italiana per l'innovazione Forense (hn:// la generazione di una relata di notifica già pronta. La procedura più utilizzata per ricavare l impronta del documento informatico è l'algoritmo SHA-256 (standard delle firme digitali): in pratica, dopo aver caricato il file di cui desideriamo estrarre l'impronta, otterremo il codice alfanumerico di 64 caratteri che inseriremo nella relata di notifica insieme al riferimento temporale che dovrà essere inserito nel seguente formato HH:MM:SS del GG.MM.AAAA (UTC +1.00) (l'orario è attestato da noi e potremo tranquillamente inserire l'ora del computer avendo cura di sincronizzarla, cosa che in genere avviene in automatico per impostazione del sistema operativo). Le relate di notifica tipo potrebbero dunque essere costruite secondo i seguenti modelli: 1) Relata di notifica provvedimento estratto da polisweb sotto forma di copia informatica : RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Ad istanza del sig. (CF: ) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto avvocato del Foro di (CF: ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica del decreto/sentenza emesso/a dal Tribunale di GI sez n. del fascicolo di cui al n. di RG: estratta dal sottoscritto difensore alle ore 01:06:17 del (UTC +1.00) nome file: decretoingiuntivo.pdf con il seguente hash calcolato mediante algoritmo sha-256 di cui si attesta la conformità al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16bis comma 9bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall'articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 a: 1) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. (CF: ).ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. (CF:, in Milano, alla via n. trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo stefano.salciarini@ordineavvocatiperugia.it estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 12

13 Avv. Luogo e data 2) Tizio Spa (P. IVA/CF:), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in alla via trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC@PEC.IT estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (O ini-pec) Avv. Luogo e data 2) Relata di notifica di Atto/provvedimento cartaceo o copia conforme/esecutiva cartacea di esso: RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Ad istanza del sig. (CF: ) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto avvocato del Foro di (CF: ), ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica della copia conforme all'originale di emessa dal Tribunale di sezione GI dott. nel procedimento di cui al n. di estratta dal sottoscritto difensore alle ore 16:06:17 del (UTC +1.00) nome file: nomefile.pdf con il seguente hash calcolato mediante algoritmo sha-256 di cui si attesta la conformità alla copia conforme all'originale cartacea ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a: 1) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. (CF: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. (CF: ), in Milano, alla via -n. trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PECAVVOCATO@PEC.IT estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il ministero della giustizia Avv. Luogo e data 2)Tizio Spa (P. IVA/CF: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in alla via trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC@PECIT estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (O ini-pec) Avv. Luogo e data Sui poteri di autentica ed attestazione del difensore ex art. 52 del D.L. n.90/2014 segnaliamo il contributo del Collega Avv. Maurizio Reale al seguente link: Ad ogni modo, per una predisposizione GUIDATA dei vari modelli di relata, si segnala anche il seguente indirizzo, attraverso il quale è possibile generare la relata più adatta al caso di specie: A prescindere dalla modalità operativa che si utilizzi e a completamento dell operazione di attestazione (NEI CASI IN CUI ESSA E RICHIESTA), le norme richiedono in ogni caso la sottoscrizione digitale del documento informatico. Si segnala al riguardo anche l interessantissimo Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 13

14 articolo del Collega Avv. Maurizio Reale al seguente link: Sul piano tecnico, appare chiaro che l impronta hash prevista dal DPCM assolve alla necessità di legare l attestazione (quando separata) rispetto al documento, per cui appare corretto prevederla; tuttavia, nel caso di notifica a mezzo PEC di cui alla Legge 53/94 questa necessità viene assolta dal messaggio di pec stesso (all interno del quale il documento digitale e la relata con l attestazione sono tra loro sigillati ), che viene firmato digitalmente dai gestori di pec che lo trasportano. Inoltre, il messaggio PEC assolve anche alla necessità del riferimento temporale ex art 41 del DPCM , per cui le norme dettate dal DPCM appaiono quanto meno ridondanti rispetto al tema delle notificazioni a mezzo pec di documenti informatici, tant è che, ragionevolmente, ne è stata posta in dubbio l applicabilità alle notifiche a mezzo pec e più in generale all area del PCT. Tuttavia, prudenzialmente, ne abbiamo tenuto conto anche in questa sede, così come suggerito da tutti i COA e dai vari studiosi dell argomento. ************** A differenza degli atti telematici, dove valgono diverse regole ed orari per il deposito, la legge prevede che la notifica si perfezioni, per il notificante con la ricevuta di accettazione (cd. RdA), mentre per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) che, stando alla lettera della Legge, dovrà essere quella completa, e quindi contenere il messaggio di posta elettronica e i suoi allegati per intero (quest'ultima verifica potrà essere effettuata autoinviandosi un messaggio PEC con un allegato: se la ricevuta di consegna contiene l'allegato, allora vuol dire che potremo effettuare notifiche a mezzo PEC; altrimenti occorrerà configurare il proprio gestore PEC in modo tale da restituirci una ricevuta completa). E' importante inoltre ricordare che l'art. 147 c.p.c. stabilisce che le notificazioni possono farsi dalle ore 7 alle ore 21. L'articolo 16-septies dl. 179/2012 rubricato tempo delle notificazioni con modalità telematiche statuisce che se effettuate dopo le ore 21, le notifiche telematiche si considereranno perfezionate il giorno successivo. Sarà poi importante conservare le ricevute di presa in carico, consegna e relativi allegati che potranno essere esibite in giudizio in formato elettronico con deposito telematico, avendo cura di salvare le stessa in formato.eml o.msg, e non (recte: o meglio non solo) come stampa pdf o scansione.[2] In ogni caso l'articolo 9 della legge 53 del 1994 prescrive che, QUALORA NON FOSSE POSSIBILE depositare in forma telematica il messaggio di posta elettronica certificata i suoi allegati e le ricevute, sarà comunque possibile depositare copia analogica asseverandone la conformità ai sensi dell'articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale, ipotesi che allo stato attuale dovrebbe essere la più frequente. In questo ulteriore caso dunque provvederemo a stampare copia integrale del messaggio di posta elettronica con i relativi allegati e le due ricevute (RdA e RdAC) apponendovi in calce la seguente attestazione datata e firmata (Tale asseverazione dovrà essere effettuata per ciascun documento): ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 9 COMMA 1 BIS, E 6 COMMA 1 DELLA L. 53/94 E DELL'ART.23 COMMA 1 DEL CAD. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L. 53/94 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm., si attesta la Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 14

15 conformità della presente copia cartacea all 'originale telematico da cui è stata estratta. Data e Luogo Avv.. N.B. La potestà di attestazione dell'avvocato di cui alle citate norme è peraltro limitata al solo caso in cui non sia possibile effettuare il deposito digitale (AD ES., NEL CASO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE; O NEL CASO DI RICORSO PER CASSAZIONE, O DEL CONTRORICORSO), essendo altrimenti detta potestà INESISTENTE; nel caso, quindi, di citazione notificata a mezzo pec innanzi al Tribunale di Perugia, od altro Tribunale autorizzato in forza di apposito Decreto Dirigenziale agli atti introduttivi, tale facoltà di attestazione NON ESISTE e il deposito degli atti sopra indicati dovrà necessariamente avvenire in forma telematica[3], attraverso l utilizzo del redattore. Da notare che i redattori più aggiornati (come ad es. SLpct), annoverano, tra gli allegati, le ricevute di posta (file con estensione.eml). Grazie alle norme su citate è quindi possibile fornire la prova dell avvenuto perfezionamento della notifica, anche nell ambito di processi solo cartacei, e procedere, secondo quanto previsto dall art. 9 della cit. L. 53/1994, con l esibizione della prova della notificazione stampata su carta (ad es. per iscrivere a ruolo la citazione notificata, con relativo fascicolo cartaceo). A TAL FINE SARA NECESSARIO STAMPARE (E POI ASSEVERARE CON LE MODALITA SOPRA DESCRITTE, per ciascun documento): 1) Il messaggio di PEC di invio della notifica; 2) TUTTI gli atti allegati (compresi l atto, la procura e la relata di notifica); 3) La ricevuta di accettazione, generata dal proprio gestore di posta; 4) La ricevuta di avvenuta consegna, generata dal gestore di posta del destinatario. Per ciascun documento dovrà essere attestata la conformità degli atti sopra indicati ai documenti informatici da cui sono tratti, mediante apposizione, su ogni specifico documento, della su estesa dichiarazione (recte: attestazione) resa ai sensi dei cit. artt. 9 L.n.54/1994 e e 23 CAD. ******* Per agevolare la comprensione delle modalità di notifica si allega la seguente slide, realizzata dall Avv. Stefania Giordano del Foro di Palermo, e da questa pubblicata al seguente indirizzo: SEGUE SLIDE RIEPILOGATIVA: Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 15

16 Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 16

17 Onde evitare che l atto digitale da notificare (ove redatto in pdf nativo) contenga elementi attivi, è possibile ricorrere ad apposite utility; in particolare ci sembra meritevole di indicazione quella reperibile al seguente indirizzo: Alquanto utile, INFINE, per procedere ad una corretta notifica a mezzo pec, risulta essere anche la check list elaborata dal Collega Avv. Francesco Tregnaghi del Foro di Verona, di cui segnaliamo il relativo link: IN PRATICA: spuntando i vari step relativi alla: 1) Attività preparatoria; 2) Creazione della relata di notifica; 3) Preparazione del messaggio di PEC, POTREMO EFFETTUARE CON TRANQUILLITA LA NOSTRA NOTIFICA VIA PEC. Con questa avvertenza: tra gli step previsti per la creazione della RELATA va ora aggiunto anche l hasc, se oggetto di notifica è una copia informatica (ad es. la c.d copia informatica scaricata dal polisweb) o un atto cartaceo scannerizzato (ad es. sentenza in forma esecutiva; o decreto ingiuntivo esecutivo) in cui la ATTESTAZIONE di conformità venga apposta nella relata di notifica; ovviamente tale operazione non è necessaria se l atto oggetto di notifica è un originale informatico (file in pdf nativo, ad es. atto di precetto), o un duplicato informatico (che NON NECESSITANO di ATTESTAZIONE), o, ancora, un atto cartaceo in cui l attestazione di conformità sia inserita direttamente nell atto; IN TALI CASI, per quanto concerne le modalità pratiche di apposizione dell hash, SI RINVIA A QUANTO ESPOSTO A PAG.10 DI QUESTA GUIDA. La check list prevede poi anche degli ulteriori steps sia per: 4)la fase successiva all attività notificatoria, Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 17

18 sia per: 5) l eventuale USO CARTACEO della notifica ********* NOTA BENE: Come sopra accennato, in caso di notifica di documento digitale estratto dal fascicolo informatico vanno peraltro distinte DUE IPOTESI: 1) la prima è che venga notificato c.d. duplicato informatico scaricabile dal fascicolo informatico (recte: trattasi di altro originale informatico; in tal caso NON È NECESSARIA L ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ e NEPPURE l apposizione dell hash perché oggetto di notifica è in pratica un documento in tutto e per tutto equivalente all originale; id est: un clone dell originale depositato nel fascicolo informatico; trattasi di documento composto dallo stesso numero di bytes dell originale ed avente le stesse caratteristiche strutturali; 2) la seconda è che invece si notifichi la c.d. copia informatica, sempre scaricabile dal fascicolo informatico; in tal caso il documento non equivale all originale ed ha un numero di bytes ed una struttura non equivalenti all originale ed occorre la attestazione di conformità, secondo una delle formule sopra indicate (v. in particolare la FORMULA N.1), e si richiede anche l apposizione dell hash. A titolo illustrativo si allega la seguente slide di Pietro Calorio, avvocato ed esperto in informatica giuridica, estremamente chiara ed esemplificativa. SEGUE SLIDE RIEPILOGATIVA: Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 18

19 Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 19

20 In ordine alle varie tipologie di attestazioni di conformità, sia per uso notifica (a mezzo U.G. o a mezzo PEC), che per il deposito cartaceo e/o telematico in funzione dell iscrizione a ruolo, segnaliamo anche l ottima slide realizzata sempre dall Avv. Stefania Giordano, molto utile e pratica, che riportiamo di seguito: Consiglio dell'ordine degli Avvocati Sportello S.O.S. informatico 20

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