COMUNE DI ALBESE CON CASSANO Provincia di Como

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1 COMUNE DI ALBESE CON CASSANO Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMMERCIO PIANO DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA Criteri e procedure per le medie strutture di vendita Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 Legge Regionale 23 luglio 1999 n. 14 Regolamento Regionale 21 luglio 2000 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale (deliberazione Consiglio Regionale 30 luglio 2003 n. VII/871) (deliberazione Giunta Regionale 18 dicembre 2003 n. VII/15701) (deliberazione Giunta Regionale 18 dicembre 2003 n. VII/15716) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 Del 10/12/2004 Esecutiva in data 25/12/2004 1

2 COMUNE DI ALBESE CON CASSANO Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMMERCIO PIANO DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA Criteri e procedure per le medie strutture di vendita INDICE GENERALE PARTE I Regolamento comunale sul commercio attività di pianificazione di gestione in materia commerciale PARTE II Normativa di applicazione del piano commerciale PARTE III Violazioni alla disciplina del commercio PARTE IV Modulistica 2

3 PARTE I REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMMERCIO PIANO DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA INDICE ATTIVITA DI PIANIFICAZIONE DI GESTIONE IN MATERIA COMMERCIALE 1. PREMESSA 2. AMBITO DI APPLICAZIONE 3. DEFINIZIONI DI CARATTERE GENERALE 3.1 Commercio al dettaglio 3.2 Superficie di vendita 3.3 Definizione e limite di superficie esercizi di vendita Esercizi di vicinato Media struttura di vendita Grande struttura di vendita Centro commerciale Forme speciali di vendita Attività escluse dal presente regolamento 4. SETTORI MERCEOLOGICI 5. LA SITUAZIONE GENERALE 5.1 Attività commerciali esistenti Tabella A (numero esercizi) Tabella B ( superficie esercizi) 6. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI 6.1 Esercizio di vicinato 6.2 Media struttura di vendita 6.3 Grande struttura di vendita 6.4 Vendita merci ingombranti Elenco di massima categorie merci non amovibili 7. DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D USO 7.1 Destinazioni d uso commerciali 7.2 Destinazioni d uso para commerciali ed equiparate 7.3 Ammissibilità nelle singole zone PRG 7.4 Zone urbanistiche idonee alle funzioni commerciali 3

4 7.5 Caratteristiche di ammissibilità per le attività commerciali per tipologia di vendita Zona A1 centro storico e nuclei di interesse storicoambientale Zona A2 ville e/o contesti di pregio ambientale Zona A3 ville storiche e relativo parco di pregio ambientale case di cura Zona B1 residenziale intensiva esistente Zona B2 di riconversione Zona B3 per attrezzature private, sanitarie ed assistenziali Zona C1 residenziale di completamento Zona C2 residenziale di completamento Zona C3 residenziale di completamento in attuazione di P.A. approvato Zona C4 residenziale a verde privato Zona C5 residenziale di espansione Zona D1 attività produttive esistenti Zona D2 attività produttive di completamento ed espansione Zona D3 attività commerciali e direzionali esistenti e di completamento 8. VERIFICA DELL IMPATTO DEI PUNTI VENDITA DELLA MEDIA DISTRIBUZIONE 9. OFFERTA COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE 4

5 ATTIVITA DI PIANIFICAZIONE DI GESTIONE IN MATERIA COMMERCIALE 1. PREMESSA (art. 2 D.lgs. 114/98) L attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell art. 41 della costituzione ed è esercitata nel rispetto nei principi sulle norme per la tutela della concorrenza e del mercato. Il piano interviene nel rispetto delle previsioni urbanistiche del Piano Regolatore Generale e alle direttive di cui al programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale approvato dalla Regione Lombardia e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE Recepimento della normativa nazionale e regionale che disciplina la materia del commercio; Adozione dei criteri e procedure per il rilascio della autorizzazioni delle medie strutture di vendita definite ai sensi dell art. 8 commi 3 e 4 del D.Lgs. 114/98. Appendice normativa, per la definizione delle modalità per il controllo delle domande e dei requisiti che vengono autocertificati. 3. DEFINIZIONI DI CARATTERE GENERALE Ai fini dell attività di pianificazione e gestione in materia commerciale si intende: 3.1 commercio al dettaglio: attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forma di distribuzione, direttamente al consumatore finale; 5

6 3.2 superficie di vendita: area destinata alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La superficie di vendita di un centro commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. 3.3 Definizione e limite di superficie esercizi di vendita: parametro di riferimento : popolazione residente. Dato acquisito per la stesura del presente regolamento è la popolazione residente alla data del 31/12/2003 pari a n esercizi di vicinato: superficie di vendita non superiore a mq. 150; media struttura di vendita : superficie di vendita da mq. 151 fino a mq. 1500; grande struttura di vendita: superiore ai limiti massimi concessi alla media struttura; centro commerciale: media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali, eventualmente insieme ad esercizi paracommerciali e/o terziario/direzionale sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, e comunque rispondenti ai requisiti di cui all art. 41 e successive modifiche del regolamento regionale 3/2000. Non si configura comunque un centro commerciale quando si verificano una o più delle seguenti condizioni: - la superficie di vendita dell insieme degli esercizi di commercio al dettaglio non supera i 150 mq.; - l accesso al pubblico ai singoli esercizi, ancorché siti in unico edificio, avvenga solo tramite pubblica via o piazza (salvo che si tratti di spazi di circolazione coperti interni al centro ceduti alla pubblica Amministrazione); - l unica infrastruttura comune è costituita dai parcheggi; La superficie del centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio che lo costituiscono. Qualora nel centro siano presenti anche attività paracommerciali, la loro ammissibilità viene valutata separatamente a livello di tipologia, in funzione del totale della superficie di vendita del paracommerciale. Dal computo della Slp, oltre alle aree a disposizione dei consumatori (gallerie, uscite di sicurezza e servizi, scale mobili, gli ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta automezzi, anche se coperte) sono esclusi: i locali per gli impianti tecnologici e le altre eventuali aree destinate a servizi ed infrastrutture comuni 6

7 la cui presenza è necessaria, ai sensi dell art.41 del Reg.Regionale, a qualificare la struttura come centro commerciale Forme speciali di vendita al dettaglio: - vendita a favore dei dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, cooperative, circoli, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; - vendita per mezzo di apparecchi automatici; - vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; - vendita presso il domicilio del consumatore; Attività escluse dal presente regolamento e conseguente attività di pianificazione: (art. 4 L. 114/98) - titolari di farmacie: qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirirgici; - titolari di rivendite di generi di monopolio; - associazioni produttori ortofrutticoli costituite ai sensi L.622/67 e successive modificazioni; - produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita a norma del D.Lgs.228/2001; - titolari di impianti di distribuzione automatica di carburante; - artigiani iscritti nell albo di cui all art. 5 L. 443/85; - pescatori, cooperative di pescatori, cacciatori, singoli o associati che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici esclusivamente dall esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici; - venditori ed espositori delle proprie opere d arte, nonché quelle dell ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; - vendita dei beni di fallimento; - vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purchè riguardi le sole merci oggetto della manifestazione e non duri oltre il periodo di svolgimento della stessa; - enti pubblici ovvero persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, di propria o altrui elaborazione, concernenti l oggetto della loro attività. 7

8 Resta fermo quanto previsto per l apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4/11/1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo n.3/ SETTORI MERCEOLOGICI: L attività commerciale viene esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: - alimentare; - non alimentare. 5 LA SITUAZIONE GENERALE: 5.1 attivita commerciali esistenti: La rete distributiva attuale si compone di n. 48 esercizi commerciali (tabella A) per una superficie complessiva di vendita pari a mq (tabella B) 8

9 Tabella A tipo esercizio specifica prodotto merceologico n. media strutt.mista alimentari/prod.agricoltura 1 media strutt.mista Totale 1 media strutt.n.a. abbigliamento 1 fiori e piante 1 tessuti 1 media strutt.n.a. Totale 3 tab. speciale farmacia 1 gestore/distributore carburante 1 tab. speciale Totale 2 vicinato a. alimentari/macelleria 2 carni fresche e insaccate 1 gelateria 1 panetteria 1 pasticceria 1 vicinato a. Totale 6 vicinato misto alimentari drogheria n.a. 1 vicinato misto Totale 1 vicinato n.a. abbigliamento 1 acc.auto e auto usate 1 accessori abbigliamento 1 accessori elettrici 1 accessori informatica 1 accessori moto 1 art.38 R.Reg.3/00 (auto usate) 1 art.38 R.Reg.3/00 (concessionaria) 5 art.38 R.Reg.3/00 (edilizia) 3 art.38 R.Reg.3/00 (legname) 1 art.38 R.Reg.3/00 (mat.edile) 1 art.38 reg.3/00 (mat.edili) 1 art.38 reg.3/00 (mobili) 1 art.tecnici art. art.40 R.Reg.3/00 1 articoli da regalo 1 articoli fotografici 1 articoli funerari 1 articoli sportivi 1 cartoleria / edicola punto vendita esclusivo 2 cicli-motocicli 1 cose usate 1 ferramenta art.edilizia 1 fiori e piante 1 gadget articoli sportivi 1 merceria abbigliamento 2 pneumatici 1 profumeria 1 vicinato n.a. Totale 35 Totale complessivo 48 9

10 Tabella B tipo esercizio specifica prodotto merceologico sup.vendita media strutt.mista alimentari/prod.agricoltura 1245 totale 1245 media strutt.n.a. abbigliamento 200 fiori e piante 297 tessuti 596 totale 1093 tab. speciale farmacia 118 gestore/distributore carburante 5 totale 123 vicinato a. alimentari/macelleria 74 carni fresche e insaccate 47 gelateria 4 panetteria 47 pasticceria 28 totale 200 vicinato misto alimentari drogheria n.a. 40 totale 40 vicinato n.a. abbigliamento 50 acc.auto e auto usate 100 accessori abbigliamento 80 accessori elettrici 148 accessori informatica 35 accessori moto 100 art.38 R.Reg.3/00 (auto usate) 74 art.38 R.Reg.3/00 (concessionaria) 415 art.38 R.Reg.3/00 (edilizia) 223 art.38 R.Reg.3/00 (legname) 80 art.38 R.Reg.3/00 (mat.edile) 58 art.38 reg.3/00 (mat.edili) 45 art.38 reg.3/00 (mobili) 60 art.tecnici art. art.40 R.Reg.3/00 35 articoli da regalo 26 articoli fotografici 93 articoli funerari 10 articoli sportivi 100 cartoleria / edicola punto vendita esclusivo 76 cicli-motocicli 135 cose usate 102 ferramenta art.edilizia 10 fiori e piante 55 gadget palestra 2 merceria abbigliamento 101 pneumatici 150 profumeria 48 totale 2411 totale superficie complessiva di vendita

11 6 PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI: 6.1 ESERCIZIO DI VICINATO L apertura, il trasferimento di sede e l ampliamento della superficie fino ai limiti previsti, sono soggetti a previa comunicazione al Responsabile dello Sportello Unico delle attività produttive e/o al responsabile del settore commercio, e possono essere effettuati decorsi non meno di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La presentazione della comunicazione è contestuale a quella abilitativa di carattere urbanistico edilizio. Nel caso in cui per l apertura ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 22/99, alla comunicazione va allegata la relazione tecnica asseverata prevista dall art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 380/01. Non è richiesta comunicazione per mutamento di destinazione d uso ai sensi dell art. 2 comma 2, Legge Regionale 1/2001; 6.2 MEDIA STRUTTURA DI VENDITA a) L apertura o la modifica (ampliamento, trasferimento, estensione sett.merceologico) di una media struttura di vendita fino ai limiti previsti, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal responsabile settore commercio. L autorizzazione commerciale è atto integrante e sostanziale del provvedimento unico rilasciato dal responsabile dello Sportello Unico attività produttive. b) l iter procedurale è definito in attuazione del DPR 447/98 e successive modificazioni e integrazioni. c) Nel caso in cui per l apertura ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 22/99, alla comunicazione va allegata la relazione tecnica asseverata prevista dall art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 380/01. d) Qualora non ci si avvalga della facoltà D.I.A. di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 22/99, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, va presentata istanza per il rilascio del permesso di costruire richiesto per la realizzazione delle opere edilizie necessarie, allegando il progetto e l ulteriore necessaria documentazione. e) Nel rispetto delle procedure indicate dall art. 20 del D.P.R. 380/01, Il permesso di costruire è rilasciato negli stessi termini di tempo previsti per l autorizzazione commerciale, nei modi e nei tempi di cui al DPR. 447/98. f) I mutamenti di destinazione urbanistica, conformi alle previsioni urbanistiche comunali e non comportanti la realizzazione di opere edilizie, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell interessato al comune ai sensi dell art. 2 comma 2, Legge Regionale 1/

12 g) L autorizzazione commerciale e il permesso di costruire possono essere contenuti in unico atto, sottoscritta congiuntamente dai responsabili della struttura tecnica-edilizia e commerciale ed allegati al provvedimento unico rilasciato dal responsabile dello Sportello Unico attività produttive. h) Essendo il territorio comunale non soggetto a vincoli paesaggistici ai sensi del D.lgs. 490/1999 a discrezione degli interessati, in base alle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (D.G.R. 8/11/2002 n. VII/11045), i progetti possono essere accompagnati da una relazione paesistica. In tal caso, la relazione, redatta dal proponente l intervento, deve dar conto sia delle analisi che delle valutazioni che hanno portato alla individuazione della sensibilità del sito, inteso come ambito territoriale complessivamente interessato dalle opere proposte, e del grado di incidenza del progetto dai quali deve derivare il livello di impatto paesistico stimato dal proponente, che potrà anche proporre eventuali misure mitigative-correttive del progetto al fine di ridurre l impatto. i) Qualora l area di intervento intrattenga stretti rapporti con ambiti od elementi paesistici significativi già evidenziati a livello regionale, le valutazioni sulla sensibilità del sito dovranno necessariamente tenere conto ed indagarne attentamente le conseguenze. Ai fini dell incidenza paesistica del progetto andranno invece tenute sempre presenti le indicazioni fornite dagli indirizzi di tutela del Piano paesistico, tanto più pregnanti quanto più il sito risulti partecipare ad unità tipologiche di paesaggio più sensibile o ad ambiti ed elementi di rilevanza regionale. l) Eventuali ulteriori casi di deroga della contestualità dei procedimenti sono oggetto di espressa individuazione nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio; in tali casi la verifica di ammissibilità urbanistica ai fini del rilascio dell autorizzazione commerciale è limitata ai profili di compatibilità localizzativi e dimensionale della struttura commerciale e non pregiudicano al di fuori di tali profili le verifiche da effettuarsi nell ambito del procedimento di natura urbanistico edilizia. m) Qualora i procedimenti urbanistico-edilizi e commerciali non siano contestuali, in caso di comprovata necessità, può essere concessa proroga fino ad un massimo di anni due per l inizio dell attività di vendita. n) L insediamento di nuove medie strutture di vendita è subordinato alla preventiva approvazione di piano attuativo, attraverso cui definire l assetto urbanistico, gli accessi al comparto dalla viabilità esterna, i percorsi veicolari e pedonali interni, l arredo urbano, le aree di parcheggio di uso pubblico, gli indirizzi per la qualità architettonica ed ambientale, la realizzazione di arredo verde e gli accorgimenti per la mitigazione dell impatto paesistico ambientale. l avvio del procedimento pianificatorio, può essere contestuale o successivo al procedimento di rilascio dell autorizzazione commerciale. 12

13 6.3 GRANDE STRUTTURA DI VENDITA La specifica previsione commerciale nello strumento urbanistico generale comunale non prevede ammissibile la tipologia distributiva della grande struttura di vendita, ovvero oltre mq. destinati alla vendita. 6.4 VENDITA MERCI INGOMBRANTI La Superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita è computata nella misura di 1/10 della superficie lorda di pavimentazione per la quota di superficie non superiore a mq Nel caso la Slp supera i mq. Vengono considerati come aventi una superficie di vendita convenzionale pari a ¼ della Slp e quindi rientrano a tutti gli effetti nelle medie strutture esercizi fino a mq. Di Slp. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra indicate Elenco di massima delle categorie di esercizi che trattino esclusivamente merci non amovibili ed a consegna differita: - mobilifici; - autosaloni; - vendita di legname; - materiali edili; - imbarcazioni e natanti; - roulottes, camper, carrelli; - macchine agricole; - materiali per pavimenti e rivestimenti; - macchine e attrezzi per l industria, il commercio e l artigianato; - altri articoli simili L applicazione di tale beneficio deve essere espressamente richiesto dall interessato con una specifica annotazione nella comunicazione, ed accompagnata da un atto unilaterale di impegno a mantenere la configurazione merceologica ed organizzativa che hanno dato diritto al beneficio, secondo la disciplina di cui al punto 2.5 della normativa di applicazione (parte II) del presente piano. Nel caso l esercizio con vendita di merci ingombranti ricada nelle caratteristiche previste dall art. 41 del Regolamento Regionale di centro commerciale, andrà considerata ai fini delle procedure autorizzative la superficie virtuale di 1/10 o ¼ della Slp. 13

14 7. DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D USO 7.1 Destinazioni d uso commerciali: Per destinazioni d uso commerciali, si intendono tutte le modalità di utilizzazione di spazi costruiti o aperti per l alienazione al dettaglio o all ingrosso di merci, nonché per la somministrazione di alimenti e/o di bevande, esercitate da qualunque tipo di operatore o impresa, indipendentemente dalla forma giuridica (rivendite, esposizioni, concessionarie, ecc.) a condizione che gli spazi stessi siano in grado di consentire costantemente: - la presenza del personale addetto alla vendita (salvo in caso di uso di distributori automatici); - lo stoccaggio, anche in quantità limitata, delle merce poste in vendita o somministrate nell esercizio; - l accesso al pubblico. Sono considerati come destinazioni d uso commerciali anche tutti gli spazi accessori e strumentali all attività di vendita quali i servizi igienici, magazzini, uffici, spogliatoi, locali di preconfezionamento e simili, locali espositivi, ecc. purché funzionalmente e/o strumentalmente collegati all area di vendita. Qualora l attività commerciale si svolga in strutture che non prevedano la presenza diretta del pubblico, le stesse potranno essere classificate come uffici e quindi terziario/direzionale (vendita per corrispondenza), o come magazzini a seconda della presenza o meno di tipologie edilizie adatte allo stoccaggio di merci. Tali attività saranno quindi soggette alle norme del presente piano applicabili a tali destinazioni. Non si considerano a tipologia commerciale quei locali in cui l attività o somministrazione ha un ruolo puramente ausiliario e strumentale ad altra attività ( mensa, spaccio aziendale per la vendita di prodotti propri ai soli dipendenti, somministrazione all interno di impianti sportivi o attività ricettive). Si configura invece la destinazione commerciale quando l attività di vendita, anche se svolta all interno di strutture aventi altro tipo di destinazione, ha una sua configurazione e natura autonoma, richiedente specifica autorizzazione, licenza, dichiarazione di inizio attività e/o comunicazione ai sensi di specifiche norme di legge o regolamenti. (esercizi di vicinato, vendita diretta al pubblico di industriali e agricoltori, spacci aziendali per i dipendenti non limitati ai prodotti dell azienda). In questi casi si considererà commerciale solo la parte di edificio direttamente adibito alla commercializzazione ( con i relativi spazi accessori) e non quella relativa alla produzione, trasformazione e stoccaggio delle merci. Il commercio all ingrosso rientra in questa categoria solo nel caso che sia organizzato con accesso diretto del pubblico per l esame e/o il prelievo delle merci ( cash and carry), in caso contrario è classificato come terziario/direzionale. 14

15 Ai fini dell ammissibilità o meno nelle singole zone urbanistiche, nonché degli standard e degli altri requisiti da rispettare, le attività commerciali sono classificate nelle seguenti tipologie distributive: VIC esercizi di vicinato con superficie di vendita sino a 150 mq. MS1 medie strutture con superficie di vendita da 151 a 600 mq. MS2 medie strutture con superficie di vendita da 601 a mq. GS grandi strutture con superficie di vendita superiore a mq. CC centro commerciale: media o grande struttura di vendita a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. 7.2 Destinazioni d uso para-commerciali ed equiparate Al fine del piano commerciale sono considerate attività paracommerciali indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono esercitate tutte quelle attività di servizio e/o produzione per il consumo immediato caratterizzate da una fruizione da parte del pubblico analoga a quelle delle attività commerciali vere e proprie, e che quindi abbiano: - la presenza del personale addetto alle lavorazione e/o alla presenza dei servizi ( salvo che non si tratti di unità locali senza addetti - tipo bancomat, distributori automatici); - l accesso diretto del pubblico nei locali dove avvengano le lavorazioni o l erogazione dei servizi e/o in locali ad essi adiacenti. - non risultano inquinanti, rumorose o nocive; Rientrano in queste categorie a titolo indicativo le attività di parrucchiere, estetista, laboratori di produzione di prodotti di gastronomia, pizza da asporto, gelateria, fotografi, riparatori, lavanderia, cornicia, tintorie, stirerie, calzolerie, laboratori di analisi, ed in generale tutte quelle attività tradizionalmente indicate come artigianato di servizio, anche se svolte da operatori non aventi la qualifica di artigiano. Rientrano nell attività paracommerciali anche gli edifici utilizzati per lo svolgimento di attività di trattenimento e spettacolo soggette a licenza di pubblica sicurezza: - locali notturni; - sale da ballo; - sale da gioco o biliardo; - bowling, bocciodromi; - cinematografi, teatri, sale concerti. Sono parimenti considerate come attività paracommerciali, purchè aventi le caratteristiche di cui al presente punto: - sportelli bancari; - cambiavalute; - prodotti finanziari; - agenzie assicurative, immobiliari, di intermediazione; - scuola guida; - agenzia di affari e pratiche automobilistiche e in generale tutte quelle rientranti del disposto dell art. 115 del TULPS e successive modifiche; 15

16 - botteghini del lotto e simili, di puntate e scommesse; - studi professionali aperti al pubblico; - attività di noleggio di veicoli e beni mobili. 7.3 Ammissibilità nelle singole zone PRG L art. 9 delle norme tecniche di attuazione in vigore afferma: Il P.R.G. definisce le destinazioni d'uso ammissibili (principali e complementari) e non ammissibili nelle singole zone omogenee. Sono consentiti mutamenti di destinazione d uso nell ambito delle destinazioni ammesse nelle singole zone omogenee. Tali mutamenti comportano una variazione del fabbisogno di standard quando la modifica avviene tra le funzioni residenziali o produttive, o ad esse assimilabili, e le funzioni commerciali o direzionali, attraverso la realizzazione di opere edilizie; nel caso in cui il mutamento di destinazione avvenga senza opere edilizie, si ha variazione del fabbisogno di standard solo nel caso di trasformazione in attività commerciali, diverse dagli esercizi di vicinato. Le modifiche per il soddisfacimento degli standard sono precisate all art. 33 delle norme tecniche zone urbanistiche idonee alle funzioni commerciali: La suddivisione in zone urbanistiche è la seguente: A1 - centro storico A2 - zona con ville e/o contesti di pregio ambientale A3 - ville storiche e relativo parco di pregio ambientale Case di cura B1 - zona residenziale intensiva esistente B2 - zona di riconversione B3 - zona per attrezzature private, sanitarie ed assistenziali C1 - zona residenziale di completamento C2 - zona residenziale di completamento C3 - zona residenziale di completamento in attuazione di P.A. approvato C4 - zona residenziale a verde privato C5 - zona residenziale di espansione D1 - zona per attività produttive esistenti D2 - zona per attività produttive di completamento ed espansione D3 - zona per attività commerciali e direzionali esistenti e di completamento 16

17 7.5 caratteristiche di ammissibilita per le attivita commerciale per tipologia di vendita A1 centro storico e nuclei di interesse storico - ambientale è ammessa l attività commerciale di vicinato quale funzione complementare ammessa nel limite massimo del 40% della superficie lorda di pavimento complessiva dell'edificio o complesso edilizio interessato, fatta salva la possibilità di destinare l'intero piano terreno a detta funzione. Sono escluse le funzioni che risultino incompatibili con l assetto della viabilità e con il carattere prevalentemente residenziale della zona, quali le medie e grandi strutture di vendita. La introduzione di nuove attività commerciali è subordinata alla verifica di compatibilità con l assetto della viabilità e la destinazione principale a residenza della zona, nonché con la dotazione di spazi per il parcheggio delle autovetture. Nelle aree libere non è ammessa la costruzione di nuovi edifici, salvo diverse previsioni che si rendessero opportune in conseguenza di appositi piani attuativi. Gli interventi edilizi relativi ad esercizi commerciali nell ambito della zona A1 centro storico devono essere conformi alle norme di zona, di cui all art e art. 24, delle relative norme tecniche di attuazione, al fine di preservare la unitarietà morfologica e tipologica del contesto in cui si inseriscono A2 - zona con ville e/o contesti di pregio ambientale Sono escluse le funzioni che risultino incompatibili con l assetto della viabilità e con il carattere prevalentemente residenziale della zona, le medie e grandi strutture di vendita A3 - ville storiche e relativo parco di pregio ambientale Case di cura Sono escluse le funzioni che risultino incompatibili con la funzione principale di case di cura e di riposo, medie e grandi strutture di vendita B1 - zona residenziale intensiva esistente Sono ammessi quali funzioni complementari gli esercizi di vicinato. Sono escluse le funzioni che risultino incompatibili con l assetto della viabilità e con il carattere prevalentemente residenziale della zona, quali le medie e grandi strutture di vendita B2 - zona di riconversione Sono ammessi quali funzioni complementari gli esercizi di vicinato. Sono escluse le funzioni che risultino incompatibili con l assetto della viabilità e 17

18 con il carattere prevalentemente residenziale della zona, quali le medie e grandi strutture di vendita B3 - zona per attrezzature private, sanitarie ed assistenziali Sono escluse le funzioni che risultino incompatibili con l assetto della viabilità e con il carattere prevalentemente residenziale della zona, le medie e grandi strutture di vendita C1 - zona residenziale di completamento Sono ammessi quali funzioni complementari gli esercizi di vicinato. Sono escluse le funzioni che risultino incompatibili con l assetto della viabilità e con il carattere prevalentemente residenziale della zona, quali le medie e grandi strutture di vendita C2 - zona residenziale di completamento Sono ammessi quali funzioni complementari gli esercizi di vicinato. Sono escluse le funzioni che risultino incompatibili con l assetto della viabilità e con il carattere prevalentemente residenziale della zona, quali le medie e grandi strutture di vendita C3 - zona residenziale di completamento in attuazione di P.A. approvato Sono ammessi quali funzioni complementari gli esercizi di vicinato. Sono escluse le funzioni che risultino incompatibili con l assetto della viabilità e con il carattere prevalentemente residenziale della zona, quali le medie e grandi strutture di vendita C4 - zona residenziale a verde privato Sono escluse le funzioni che risultino incompatibili con l assetto della viabilità, con i caratteri ambientali e prevalentemente residenziali della zona, quali in le medie e grandi strutture di vendita C5 - zona residenziale di espansione Sono ammessi quali funzioni complementari gli esercizi di vicinato. Sono escluse le funzioni che risultino incompatibili con l assetto della viabilità e con il carattere prevalentemente residenziale della zona, quali le medie e grandi strutture di vendita D1 - zona per attività produttive esistenti L'attività commerciale ammessa nella zona D1 deve riguardare la commercializzazione dei prodotti connessi alle attività produttive insediate; essa non deve superare il 50% della s.l.p. ( fatte salve le destinazioni d uso esistenti, non rientranti nelle limitazioni suddette) ammessa per ogni insediamento. 18

19 Sono ammesse quali funzioni complementari gli esercizi di vicinato e media struttura di vendita D2 - zona per attività produttive di completamento ed espansione L attività commerciale è ammessa limitatamente agli esercizi di vicinato e medie strutture MS1(mq ) e deve essere conforme alle disposizioni vigenti in materia, richiamate all art. 27 delle norme tecniche di attuazione.(1) (1) così modificato deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 23/1/ D3 - zona per attività commerciali e direzionali esistenti e di completamento funzione principale : attività commerciale ammesse : esercizi di vicinato e medie strutture di vendita. L'attività commerciale ammessa deve essere conforme alle disposizioni vigenti in materia, richiamate all art. 27 delle norme tecniche di attuazione : L insediamento di medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla preventiva approvazione di piano attuativo, attraverso cui definire l assetto urbanistico, gli accessi al comparto dalla viabilità esterna, i percorsi veicolari e pedonali interni, l arredo urbano, le aree di parcheggio di uso pubblico, gli indirizzi per la qualità architettonica ed ambientale, la realizzazione di arredo verde e gli accorgimenti per la mitigazione dell impatto paesistico ambientale. Disposizioni particolari: Le aree per attrezzature al servizio degli insediamenti sono specificamente indicate sulla tavola dell Azzonamento. Le norme sulla dotazione di aree a parcheggio sono stabilite dall art. 37 delle norme tecniche di attuazione.. Nel comparto di via Montorfano non è ammessa l attività commerciale di generi alimentari. 8. VERIFICA DELL IMPATTO DEI PUNTI VENDITA DELLA MEDIA DISTRIBUZIONE NELLE ZONE CONSENTITE (D1-D2-D3): Zone: (D1) e (D2 oltre MS1) : l eventuale media distribuzione deve essere connessa alle attività produttive insediate.l effetto che tale distribuzione genera sulla rete locale degli esercizi di vicinato è praticamente ininfluente, essendo le attività di vendita funzionali all attività di produzione e trasformazione beni sono limitate ad attività di concessionarie auto,mobili, informatica, materiale per edilizia e tessuti. Attività decisamente settoriali ed esterne al centro abitato. I lotti edificati, nelle predette zone, suddivisi in n. 13 comparti si estendono per una superficie totale pari a mq , con una superficie libera aree di completamento pari a mq. I lotti liberi destinati a nuovi insediamenti si estendono per una superficie totale pari a mq. 19

20 Zona D3: Nel PRG sono individuate n. 4 zone D3, a funzione principale commerciale di cui : n. 3 lotti edificati che si estendono per una superficie totale pari a mq. Cosi distinti per settori merceologici: a) mq via Giovanni XXIII n.3, in centro abitato, attività di media struttura mista con superficie di vendita pari a mq. b) mq via Montorfano cv. 37 (incrocio s.s.briantea),fuori centro abitato, attività di media struttura di vendita non alimentare (tessuti) con superficie di vendita pari a 600 mq.; c) mq via Bellini n.3 (incrocio s.s.per Lecco), fuori centro abitato attività di vicinato ai sensi dell art. 38 Reg.Reg. 3/2000 e successive modificazioni e integrazioni, superficie convenzionale di vendita 74 mq. d) n.1 area di completamento P.A. di riferimento 1C per una superficie complessiva pari a mq. situata fuori dal centro abitato s.s. Briantea. L obiettivo commerciale per questo comparto considerato l ambito montano di appartenenza si pone per una qualificazione dell offerta di poli di gravitazione commerciale e considerata la fattibilità del trasferimento di quelle esistenti nel tessuto urbano attualmente in condizioni inadeguate. Nel comparto segnalato al precedente punto d) quale area di completamento P.A. di riferimento 1C, è stato ritenuto essenziale porre dei vincoli alla gamma dei prodotti che possono essere venduti, escludendo l attività di vendita di prodotti alimentari, e questo nel rispetto dell obiettivo di disincentivare un offerta commerciale della media struttura che abbia caratteristiche simili alla grande distribuzione, già sufficientemente presente nel sub comprensorio (Tavernerio Lipomo Erba) e con l intento di mantenere e incentivare la presenza del settore alimentare ( esercizi di vicinato) nel centro abitato con particolare attenzione e valorizzazione dei servizi nel centro storico. 9 OFFERTA COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE. In linea con gli indirizzi regionali l offerta commerciale su aree pubbliche prevede la valorizzazione dell area attualmente dedicata agli operatori ambulanti, presenti nel centro abitato una volta alla settimana (venerdì ore ,30) con una superficie complessiva dei posteggi di vendita pari a mq. 645 suddivisa in settore alimentare pari a mq265 (n. 7 operatori di settore), mq. 300 settore non alimentare (n. 7 operatori di settore), mq. 40 riservato ai produttori agricoli e mq. 40 riservato ai battitori e/o spuntisti. La disciplina del commercio su aree pubbliche e definita con regolamento comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 63/

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