FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA. FIWuK

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA. FIWuK"

Transcript

1 FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FIWuK

2 INDICE CAP. I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 Principi generali ART. 2 Responsabilità degli Affiliati e delle Persone fisiche ART. 3 Frode Sportiva, Illecito Sportivo ed obbligo di denuncia CAP. II GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA FEDERALE ART. 4 Sono Organi di Giustizia Sportiva ART. 5 La Commissione Federale d'appello ART. 6 Il Giudice Sportivo ART. 7 Il Procuratore Federale ART. 8 Competenza Funzionale CAP. III IL PROCEDIMENTO DAVANTI GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA ART. 9 Astensione e Ricusazione ART. 10 Il Giudizio di prima Istanza ART. 11 Il Giudizio di Seconda Istanza ART. 12 Pubblicità e definitività delle decisioni ART. 13 Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ed Alta Corte di Giustizia Sportiva ART. 14 Procedimento di revisione CAP. IV SANZIONI ART. 15 Sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive ART. 16 Sanzioni disciplinari a carico di tesserati ART. 17 Abuso di titoli e qualifiche ART. 18 Circostanze Aggravanti ART. 19 Concorso in circostanti aggravanti ART. 20 Circostanze attenuanti ART. 21 Misura delle sanzioni La recidiva ART. 22 Tentativo d Infrazione ART. 23 Concorso di circostanti attenuanti ART. 24 Valutazione delle circostanze ART. 25 Concorso di circostanti aggravanti ed attenuanti ART. 26 La Prescrizione ART. 27 Notifiche ART. 28 Amnistie, Indulti e Grazia ART. 29 Collegio Arbitrale ART. 30 Riabilitazione ART. 31 Notifica ed efficacia delle Sanzioni ART. 32 Entrata in Vigore

3 FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA CAP. I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1. Principi generali. A norma dell art. 21 dello Statuto Federale: 1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché dei principi derivanti dell'ordinamento Giuridico Sportivo dei principi di giustizia emanati dalla Giunta Nazionale, e, per quanto non espressamente previsto, dei principi del diritto processuale penale, il rispetto dell'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" (gioco leale), nonché il rispetto del principio di opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione, sono garantiti con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale; 2. I giudici sportivi devono essere terzi ed imparziali. 3. Il loro mandato è quadriennale (in coincidenza col quadriennio olimpico) ed è rinnovabile per non più di due volte. 4. I Giudici Sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione. 5. Le controversie sono discusse in pubblica udienza. 6. Le decisioni devono essere motivate, anche succintamente. 7. La giustizia sportiva deve essere efficace. Pertanto le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice dell impugnazione può sospenderle in tutto o in parte per gravissimi motivi. 8. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure Federali. 9. E' garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice, nei soli casi previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva, nonché la possibilità di revisione del giudizio. E previsto l obbligo di astensione del Giudice nei casi disciplinati nel Regolamento di Giustizia. 10. La FIWuK applica le normative CONI e quanto stabilito dalle Norme Sportive Antidoping, approvate dalla Giunta Nazionale con deliberazione 292/2007, contro i propri affiliati e tesserati che fanno uso di sostanze e metodi vietati. In conformità a tali norme la competenza è attribuita all Organo di Giustizia Federale di ultima istanza, presso il quale viene esperito il primo grado di giudizio sportivo federale. 11. La sospensione cautelare dall attività sportiva di persona sottoposta a procedimento può essere disposta dall organo investito del procedimento stesso, solo a seguito di richiesta del Procuratore Federale, con provvedimento contenente la motivazione, la fissazione della data di scadenza della misura adottata, la valutazione degli elementi a carico e a favore dell indagato, pena la nullità del procedimento medesimo. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di sessanta giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell impugnazione. 12. L Ufficio di Procura Antidoping può richiedere alla Commissione Federale d Appello la sospensione cautelare dell atleta, il quale può proporre appello al Giudice di ultima istanza.

4 13. Gli Organi Federali di Giustizia hanno piena e completa autonomia rispetto agli altri Organi Federali e non sono soggetti a decadenza nel caso in cui la stessa si verifichi per il Consiglio Federale. 14. Al fine di garantire la celerità della Giustizia Sportiva, le indagini del Procuratore Federale e i procedimenti di primo e secondo grado devono concludersi entro tre mesi, rispettivamente dall inizio dell indagine, dalla richiesta di rinvio a giudizio e dal deposito dei motivi di appello. 15. E concessa la riabilitazione da parte della Commissione Federale d Appello, quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. Inoltre costituiscono principi generali dell Ordinamento Sportivo Federale: 16. Il dovere per gli Affiliati ed i Tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale. 17. Il dovere per gli affiliati ed i tesserati di rispettare il vincolo di Giustizia Sportiva e la clausola compromissoria previsti nello Statuto Federale, il presente Regolamento e le Norme Sportive Antidoping, ed in generale le norme dell Ordinamento sportivo e le normative C.O.N.I. Essi sono tenuti ad agevolare con ogni mezzo a loro disposizione il funzionamento della Giustizia Sportiva ed il perseguimento degli illeciti. 18. In particolare il dovere di tutti gli Affiliati e Tesserati alla Fiwuk di avere rapporti collaborativi, politico-tecnici-agonistici, solo con le Organizzazioni nazionali (Fsn-Enti di promozione) con le quali la Fiwuk ha instaurato specifiche convenzioni, nonché con Organizzazioni straniere che fanno parte come Membri della European Wushu Federation (E.Wu.F.) ed International Wushu Federation (I.Wu.F.), delle quali la Fiwuk è Membro fondatore. Art.2 Responsabilità degli Affiliati e delle Persone fisiche. 1. Gli Affiliati, i Loro Dirigenti e Tesserati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa, salvo diversa disposizione. I Dirigenti muniti di legale rappresentanza delle Società affiliate, sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati e tesserati medesimi. 2. Gli Affiliati possono essere ritenuti responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva nei casi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali. 3. E dovere degli Affiliati e Tesserati di informarsi ed avere piena conoscenza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti. 4. Agli stessi effetti gli Affiliati rispondono, altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori. 5. Gli Affiliati rispondono inoltre, del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi siano gli organizzatori delle competizioni. 6. La mancata richiesta della Forza Pubblica comporta in ogni caso, un aggravamento della sanzione. 7. E' fatto divieto agli Affiliati di erogare contributi, sovvenzioni o facilitazioni a soggetti che risultino destinatari dei provvedimenti di cui all'art.1 del DL 22 dic.1994 nr. 717, coordinato con la Legge di conversione 24 febbraio1995 nr. 45 recante :"misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche" o ad Associazioni di tifosi delle quali faccia parte anche uno solo di tali soggetti. 8. La responsabilità oggettiva dell affiliato sussiste anche nelle ipotesi di violazione delle norme antidoping da parte di soggetti allo stesso tesserati. 9. Gli Affiliati si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee. 10. Gli Affiliati stessi potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dall'istruttoria svolta in merito o da dibattimento risulti che non hanno partecipato all'illecito o lo hanno ignorato o che, almeno, sussistono seri e fondati dubbi in proposito.

5 Art.3 Frode Sportiva, Illecito Sportivo ed obbligo di denuncia. 1. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli Atleti circa l'età, la cittadinanza o altro, nonché la partecipazione a gare di Atleti non tesserati costituisce frode sportiva e, pertanto, comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società responsabile ed in particolare del Presidente della Società e del Dirigente accompagnatore. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste dalla Legge 401/ Ai fini dell'accertamento dell'identità personale, dell'età o della cittadinanza fanno fede le carte d'identità, i passaporti ed ogni altro valido documento di riconoscimento. 3. Rispondono di Illecito Sportivo le Persone e le Società di cui all'art. 2 del presente Regolamento, qualora compiano o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio. 4. Il Dirigente, il Socio o il Tesserato che abbia o abbia avuto rapporti con Affiliati o Persone che abbiano posto o stanno per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne abbia notizia ha il dovere d'informare immediatamente, con ogni mezzo idoneo e, comunque, mediante lettera raccomandata, il Procuratore Federale, Organo istituzionalmente deputato al ricevimento di qualsiasi notizia d infrazione, qualunque sia il modo con cui ne sia venuto a conoscenza. Cap. II - GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA FEDERALE Art. 4 Sono Organi di Giustizia Sportiva: 1. La Commissione Federale d'appello; 2. Il Giudice Sportivo; 3. Il Procuratore Federale. Art. 5 La Commissione Federale d'appello. A norma dell art. 24 dello Statuto Federale: 1. La Commissione Federale di Appello è composta da un Presidente, da due Membri Effettivi e da due Membri Supplenti, nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, e dura in carica l intero Quadriennio. 2. I Componenti della Commissione Federale d'appello devono essere in possesso di Laurea in Giurisprudenza. 3. I componenti la Commissione Federale d'appello non possono intrattenere rapporti di collaborazione a carattere continuativo ed a titolo oneroso con la FIWuK, a titolo personale o tramite gli Studi o Associazioni o società professionali dei quali facessero parte. 4. L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. 5. I Componenti supplenti sostituiscono quelli effettivi, in caso di loro assenza. 6. La Commissione Federale d Appello delibera a maggioranza dei suoi componenti. 7. La Commissione Federale d Appello decide in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti dall'incolpato ovvero dal Procuratore Federale. 8. In quest ultimo caso la decisione impugnata può essere riformata anche in senso più sfavorevole all' incolpato. 9. La Commissione Federale di Appello può sospendere, su istanza di parte ed in presenza di gravissimi motivi l efficacia esecutiva o l esecuzione, in tutto o in parte, della decisone impugnata.

6 Art. 6 Il Giudice Sportivo. A norma dell art. 25 dello Statuto Federale 1. Il Giudice Sportivo è Organo di giustizia di primo grado. 2. Il Giudice Sportivo ed il Giudice Sportivo supplente sono nominati dal Consiglio Federale e durano in carica per l intero quadriennio olimpico. 3. Essi devono essere in possesso di laurea in Giurisprudenza. 4. Il Giudice Sportivo non può intrattenere rapporti di collaborazione a carattere continuativo ed a titolo oneroso con la FIWuK a titolo personale o tramite gli Studi o Associazioni o società professionali dei quali facesse parte. 5. Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte al suo giudizio dal Procuratore Federale, con provvedimento immediatamente esecutivo tra le parti, salva la facoltà della Commissione Federale d Appello di sospenderne l efficacia, ai sensi del precedente articolo. 6. Il Giudice Sportivo può richiedere al Procuratore Federale ulteriori atti istruttori ed indagini, in aggiunta a quelli già assunti, per poter meglio definire il suo giudizio. Art. 7 Il Procuratore Federale. A norma dell art. 26 Statuto Federale: 1. Il Procuratore Federale ed il suo Supplente sono nominati dal Consiglio e durano in carica per l intero quadriennio olimpico. 2. Il Procuratore Federale ed il suo Supplente devono essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza. 3. Il Procuratore Federale non può intrattenere rapporti di collaborazione a carattere continuativo ed a titolo oneroso con la FIWuK a titolo personale o tramite gli Studi o Associazioni o società professionali dei quali facesse parte. 4. Al Procuratore Federale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia Federali. 5. Il Procuratore Federale, su denuncia degli interessati, tramite la Segreteria degli Organi di Giustizia, o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, compie indagini preliminari, a conclusione delle quali: a. formula il capo di imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare; b. oppure, provvede all'archiviazione, in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione per l'inconsistenza degli elementi raccolti per sostenere l accusa in giudizio. 6. Il Procuratore Federale può ricorrere alla Commissione Federale d'appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo ed ha la facoltà di presenziare, formulando proprie richieste, alle udienze della Commissione medesima, esclusa la Camera di Consiglio. 7. Il Procuratore Federale può proporre al Consiglio Federale, la nomina di un collaboratore. Art. 8 Competenza Funzionale. 1. Gli organi della Giustizia sportiva ai fini esclusivi della propria competenza funzionale possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all art. 114 dello stesso Codice. 2. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza. CAP. III IL PROCEDIMENTO DAVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Art. 9 Astensione e Ricusazione.

7 1. Ogni singolo componente dell'organo giudicante può essere ricusato: a. se ha interesse personale nel procedimento disciplinare; b. se il difensore di una delle parti o, comunque una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c. se vi è inimicizia grave o vi sono motivi di dissidio tra lui o un suo prossimo congiunto ed una delle parti del procedimento; d. se, nell'esercizio delle funzioni e prima della decisione, abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento; e. se ha dato consigli o manifestato pareri sull oggetto della controversia fuori dall esercizio delle sue funzioni; f. se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall infrazione. g. se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale. 2. Nelle ipotesi previste dalle lettere a), b), c), e), f), g), il Giudice ha l obbligo di astenersi. Il Giudice ha altresì l obbligo di astenersi in ogni caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza. 3. Il ricorso per la ricusazione si considera come non prodotto quando il Giudice anche successivamente ad esso,dichiara di astenersi e l astensione è accolta. 4. La dichiarazione di ricusazione deve enunciare i motivi ed indicarne le prove: è fatta con atto sottoscritto dall interessato e presentata, insieme con i documenti che vi si riferiscono, all organo giudicante competente; può essere proposta, a pena di inammissibilità, fino al giorno prima di quello fissato per la decisione. Se la causa è sorta o divenuta nota in udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell udienza stessa. 5. Dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni, sulla ricusazione del Giudice Sportivo, decide la Commissione Federale d Appello. 6. Sulla ricusazione di un componente della Commissione d Appello, decide la Commissione stessa, integrata da un supplente, alla decisione non può partecipare il componente interessato. 7. Se la ricusazione riguarda il Presidente, la decisione è assunta dalla Commissione, integrata ai sensi del comma precedente, presieduta dal componente effettivo più anziano. Sulla ricusazione dell intero Collegio decide un nuovo Collegio nominato dal Consiglio Federale. 8. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione. 9. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il Giudice non può compiere alcun atto del procedimento. 10. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di cui al precedente comma dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia. 11. Deve essere data comunicazione del provvedimento al Procuratore Federale. 12. Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha facoltà di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza. In tale ipotesi le funzioni sono esercitate dal supplente. 13. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell organo giudicante ricusato. La decisione non è impugnabile. 14. Il provvedimento di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve indicare il nominativo del Giudice che sostituisce quello ricusato. Il nuovo Membro resterà in carica per l esame del solo caso di cui alla ricusazione. Art. 10 Il Giudizio di prima Istanza. 1. Il Procuratore Federale instaura il procedimento disciplinare a seguito di: a. Atto ufficiale di un Organo, Struttura o Ufficio federale; b. Rapporto di un Ufficiale di Gara per violazioni commesse dagli Associati in occasioni di manifestazioni sportive;

8 c. Denuncia di Associati, Affiliati, Tesserati ed ogni altro soggetto, appartenente alla Federazione; d. Ogni altra notizia di rilevanza disciplinare, da qualunque fonte provenga, purché identificata. 2. Gli Atti ufficiali di un Organo, Struttura o Ufficio Federale e i rapporti degli Ufficiali di Gara, fanno fede della veridicità del loro contenuto fino a ché non sia provata la falsità od inesattezza dei fatti attestati. 3. Tutte le denunce e i rapporti vanno inviati o depositati con plico aperto alla Segreteria degli Organi di Giustizia, la quale provvederà senza indugio, dopo protocollato, a trasmetterlo con raccomandata al Procuratore Federale. 4. Qualora al Giudice Sportivo pervengano direttamente reclami scritti o referti arbitrali, il Giudice stesso deve trasmettere gli Atti al Procuratore Federale, per il seguito di competenza di quest ultimo; 5. Il Procuratore Federale ha la facoltà in ogni momento e fase del procedimento, di procedere all archiviazione degli Atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare. 6. Il Procuratore Federale, nei casi di non manifesta infondatezza, inizia l azione disciplinare notificando all incolpato l avviso dell apertura delle procedure e l imputazione della violazione che gli si attribuisce. 7. La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall Organo giudicante su richiesta del Procuratore Federale. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante la fase del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono essere: o gravità dell infrazione; o gravi indizi di colpevolezza; o esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni. 8. La durata della sospensione non può essere superiore a 60 (sessanta) giorni e non è rinnovabile. La sospensione può essere revocata o modificata dal Giudice prima della conclusione del dibattimento. 9. Nel caso di comminazione del provvedimento della sospensione, il tesserato è obbligato a non svolgere alcuna attività sia in Italia che all estero. 10. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata; 11. Il Provvedimento di sospensione deve essere compiutamente, anche se sinteticamente motivato; 12. Il Provvedimento è reclamabile davanti alla Commissione Federale di Appello, entro 5 (cinque) giorni, quest ultima dovrà decidere sull impugnazione entro 30 (trenta) giorni. 13. Qualora il Giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, a pena di nullità rilevabile anche d ufficio, il Provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni: o generalità dell incolpato; o descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate; o motivazione contenente l indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l adozione del Provvedimento cautelare, la rilevanza per l adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto; o esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa; o data di scadenza della misura cautelare; o la data di sottoscrizione del Giudice che emette il Provvedimento; 14. Il Procuratore Federale acquisendo gli atti d accusa e, dato l avviso d inizio dell azione disciplinare all incolpato, può ordinare la esibizione di qualunque atto o documento risulti necessario per la indagine e può convocare ed ascoltare testimoni e l incolpato. 15. L attività istruttoria del Procuratore Federale non può durare oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della notizia d infrazione. 16. Sin dal compimento del primo atto istruttorio, il Procuratore Federale tramite la Segreteria degli Organi di Giustizia Sportiva, invia al Tesserato o all Affiliato sottoposto alle indagini ed alla parte offesa una comunicazione di procedimento disciplinare con indicazione delle norme

9 federali che si ritengono violate, della data e del luogo del fatto e con l invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, nonché produrre ed indicare i documenti e le prove a propria difesa. 17. L indagato deve dichiarare il luogo nel quale intende ricevere ogni comunicazione relativa al giudizio. In caso contrario vale la residenza risultante presso la Fiwuk. 18. L Imputazione deve essere formulata in forma concisa e chiara e deve contenere l assegnazione di un termine non inferiore ai 20 giorni, per le eventuali controdeduzioni. 19. In ogni fase del procedimento il difensore ha facoltà di svolgere indagini per ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito. 20. Qualora il Procuratore Federale ritenga che non si debba procedere per manifesta infondatezza della notizia dell infrazione, ordina la trasmissione degli atti all archivio federale e ne dà notizia alle parti. 21. Diversamente esercita l azione disciplinare, trasmettendo gli Atti al Giudice di primo grado, formulando il capo di addebito, avanzando richiesta motivata e conclusioni specifiche. 22. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal Procuratore presso la Segreteria degli Organi di Giustizia per la trasmissione all Organo di Giustizia competente. 23. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia d infrazione, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti per l attività istruttoria. 24. Il deferimento deve esporre dettagliatamente i fatti contestati, le norme che si ritengono violate, nonché i testi da chiamare in giudizio. 25. Il Procuratore Federale interviene nei due gradi di giudizio illustrando le proprie conclusioni, formula le relative richieste ed ha il diritto di replicare e di chiedere che siano rivolte determinate domande all incolpato. 26. Il Giudice Sportivo, nel caso non dovesse rilevare nei fatti denunciati, violazioni alle norme dello Statuto e dei Regolamenti Federali, dichiara il non luogo a procedere, dandone comunicazione al Procuratore Federale, il quale può impugnare, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, tale decisione presso la Commissione Federale d Appello, la quale, qualora ritenga che nei fatti denunciati possa configurarsi una o più violazioni, annulla la decisione impugnata e rimette gli atti al Giudice Sportivo per un nuovo esame del merito. 27. Il Giudice Sportivo, ricevuta la richiesta dal Procuratore Federale, provvede alla convocazione dell incolpato con atto contenente la contestazione definitiva, l invito a nominarsi un difensore e l indicazione dei testi. 28. Il termine a comparire innanzi al Giudice Sportivo non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni. 29. Il provvedimento di fissazione della seduta viene immediatamente comunicato al Procuratore Federale, parte necessaria del procedimento. 30. L incolpato può prendere visione di tutti gli atti del procedimento ed estrarre copia fino al giorno precedente la seduta. 31. E fatta salva, altresì, la facoltà del Procuratore Federale e dell incolpato, di presentare, entro 7 (sette) giorni prima dell udienza, memorie e documenti in duplice copia, di cui una viene consegnata al Giudice Sportivo ed una all altra parte. E ammessa, a spese dell interessato, la difesa tecnica. La parte può anche difendersi personalmente purché siano assicurate le condizioni di una difesa libera ed effettiva. 32. Il Giudice Sportivo può acquisire documenti, richiedere informazioni scritte agli organi della Fiwuk ed alle parti, nonché sentire nel corso della seduta le parti stesse od altri soggetti che possono portare un contributo all accertamento dei fatti. 33. L incolpato è libero di scegliere la propria linea difensiva, anche non presentandosi alle convocazioni. 34. Gli altri tesserati Fiwuk, invece, sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli Organi di disciplina e la mancata presentazione o risposta senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare. 35. La Sentenza conclusiva, concisamente ma compiutamente motivata, deve essere notificata all incolpato ed al Procuratore Federale. La lettura del dispositivo equivale a notificazione della Sentenza per gli interessati presenti all udienza. La Sentenza dovrà inoltre essere comunicata:

10 1. agli altri interessati; 2. agli Organi Federali periferici nella cui giurisdizione risiede il tesserato o la Società; 3. alla Società presso la quale il Tesserato è iscritto. 36. La decisione di 1 grado, con la notifica all interessato diviene immediatamente esecutiva. Tuttavia, ove sia proposto Appello, la Commissione Federale d Appello, su istanza motivata dell interessato, può sospenderne l esecuzione qualora ricorrano gravissimi motivi. La Commissione decide in merito nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell istanza. 37. In caso di riforma o di annullamento della decisione impugnata i provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente si intendono revocati. Art.11 Il Giudizio di Seconda Istanza. 1. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse diretto; nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre impugnazione anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l interesse per un migliore piazzamento nella classifica della competizione. 2. Il Procuratore Federale è sempre legittimato a proporre impugnazione. 3. Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso Ricorso alla Commissione Federale d'appello da parte dell'incolpato o del Procuratore Federale, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento. Il termine previsto dal presente comma è stabilito a pena decadenza. 4. Il Ricorso, accompagnato dalla tassa stabilita dal Consiglio Federale, deve contenere gli estremi della decisione impugnata, i motivi specifici dell'impugnazione, le eventuali richieste di essere sentiti dalla Commissione e la firma dell'appellante, a pena di inammissibilità. E ammessa, a spese dell interessato, la difesa tecnica. La parte può anche difendersi personalmente purché siano assicurate le condizioni di una difesa libera ed effettiva. 5. Per le Società è legittimato a proporre ricorso, a pena d'inammissibilità, il legale rappresentante pro - tempore. 6. La rappresentanza legale è desunta dall'ultimo modulo di affiliazione o di riaffili azione dell'anno in corso, depositato presso la Segreteria Federale per l'anno sportivo in cui il ricorso è proposto. 7. La Commissione Federale di Appello giudica di norma sulla scorta dei dati acquisiti e può disporre, d ufficio, soltanto accertamenti e mezzi di prova indispensabili per la giusta decisione. In Appello non si possono dedurre nuove prove, salvo che la parte dimostri di non averle potute dedurre nel giudizio di 1 grado per causa a lei non imputabile, o l organo d appello non lo ritenga indispensabile ai fini della decisione. 8. Il rigetto del ricorso comporta automaticamente l'esecuzione della decisione che sia stata sospesa ai sensi dell'art. 10,comma 36, e l'incameramento della relativa tassa. 9. Le decisioni emesse in seconda istanza sono inappellabili e definitive davanti alla Giustizia Sportiva Federale, salvo i casi in cui è possibile il ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. 10. La Commissione Federale d Appello, peraltro: a. se valuta diversamente in fatto o in diritto, le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante, ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore Federale a seguito delle decisioni di 1 grado ritenute non congrue; b. se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità non dichiarata dall Organo di 1 grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio; c. se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall Organo di 1 grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito; d. se rileva che l organo di 1 grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualsiasi modo violato le norme sul

11 contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame di merito; e. se rileva che l appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell istruzione dibattimentale; f. se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al Giudice; g. con l Appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di 1 grado; h. nei procedimenti di appello non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, debbono essere rigettate d ufficio; i. quando appellante è il solo indagato, la Commissione non può irrogare una sanzione più grave per specie e quantità, applicare una sanzione accessoria nuova più grave, assolvere l indagato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, né revocare benefici, salva la facoltà di dare al fatto una definizione giuridica più grave. 11. Le controversie devono essere discusse in pubblica udienza. Art. 12 Pubblicità e definitività delle decisioni. 1. I Provvedimenti disciplinari sono pubblicati sul Bollettino Federale, o comunque agli stessi viene data adeguata pubblicità tramite il sito della Federazione. 2. A norma dell art. 22 dello Statuto Federale: a. I provvedimenti adottati dagli Organi della FIWuK hanno piena e definitiva efficacia, nell ambito dell ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati. b. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell ordinamento sportivo nelle materie di cui all art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell art. 12, co.8 dello Statuto del CONI, il ricorso solo all arbitrato irrituale. Si impegnano altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell articolo 806 e ss. del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia. c. L inosservanza della presente disposizione comporta l adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione. Art.13 Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ed Alta Corte di Giustizia Sportiva. 1. Le controversie che contrappongono la FIWuK a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, sono devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla FIWuK o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell ambito della Giustizia Federale, con esclusione delle controversie aventi ad oggetto diritti non disponibili, delle controversie che hanno comportato l irrogazione di sanzioni pecuniarie inferiori ad ,00 o sospensioni inferiori a 120 giorni, e delle controversie in materia di doping. 2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. 3. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione la controversia può essere sottoposta ad istanza della FIWuK ovvero ad istanza dell affiliato o del tesserato, ad un procedimento arbitrale presso il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell art. 828 del codice di procedura civile. 4. Il procedimento è disciplinato dal Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e Disciplina degli arbitri.

12 5. Sono devolute alla competenza alternativa della Alta Corte di Giustizia Sportiva le controversie valutate dall Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte. Il principio di diritto posto a base della decisione dell Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva. Art.14 Procedimento di revisione. 1. Sono impugnabili per revisione solo le sentenze divenute irrevocabili per qualunque causa (per essere esperiti i mezzi d impugnazione previsti dal presente Regolamento o per scadenza dei termini per ricorrere in appello). Si può richiedere la revisione: a. in casi di sopravvenienza di nuove e decisive prove di innocenza; b. in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio; c. in caso d inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra decisione irrevocabile; 2. La revisione non è ammissibile per l esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa della pena. E esperibile, senza limiti di tempo da parte del condannato e del Procuratore Federale. 3. La domanda per la procedura di revisione, accompagnata dal versamento fissato dal Consiglio Federale, deve contenere, a pena di inammissibilità, l indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, presso la Commissione Federale d Appello. 4. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto con Sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere; 5. Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti, ovvero risulti manifestatamene infondata, la Commissione Federale d Appello ne dichiara l inammissibilità. 6. L Organo giudicante può in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione dell esecuzione della sanzione; 7. Per il giudizio di revisione si applicano le disposizioni di cui all art.11 che precede; 8. In caso di accoglimento dell istanza di revisione, l Organo Giudicante revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa del dispositivo; 9. Il Giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. 10. Le decisioni in materia di revisione non sono soggette a gravame. CAP. IV - SANZIONI. Art.15 Sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive. 1. Le sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive sono: a. L'Ammonizione: consiste in un richiamo scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in esame; b. L'Ammenda: è una pena pecuniaria comminata laddove siano stati integrati gli estremi di una violazione di norme dello Statuto o dei Regolamenti Federali. Consiste nel pagamento di una somma da 250,00 a 5.000,00, in caso di violazioni commesse dagli Organi Rappresentativi, dai componenti o dai sostenitori della Società Sportiva; c. La Squalifica: è comminata in caso di gravi violazioni commesse dagli Organi Rappresentativi, dai componenti o dai sostenitori della Società Sportiva, per un periodo da un minimo di tre mesi fino ad un periodo massimo di cinque anni; d. la Radiazione: è la massima sanzione irrogata nei casi più gravi, quando cioè la violazione contrasta con i principi della Federazione e dello Sport in generale suscitando

13 discredito ed insidia alla sopravvivenza stessa delle istituzioni, nonché nei casi di illecito sportivo. 2. Le sanzioni su esposte vengono comminate, secondo le rispettive competenze, dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Federale d Appello. Art.16 Sanzioni disciplinari a carico di tesserati. 1. Le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati sono: a. L'Ammonizione: consiste in un richiamo scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in esame; b. L'Ammenda: è una pena pecuniaria comminata laddove siano stati integrati gli estremi di una violazione di norme dello Statuto o dei Regolamenti Federali. Consiste nel pagamento di una somma da 250,00 a 5.000,00, in caso di violazioni commesse da tesserati; c. La Squalifica: è comminata in caso di gravi violazioni commesse dai tesserati, siano essi gli Organi Rappresentativi, i componenti o anche i sostenitori della Società Sportiva, per un periodo minimo di tre mesi fino ad un periodo massimo di cinque anni; d. La Radiazione: è la massima sanzione irrogabile nei casi più gravi, quando cioè la violazione contrasta con i principi della Federazione e dello Sport in generale suscitando discredito ed insidia alla sopravvivenza stessa delle istituzioni,nonché di illecito sportivo. 2. Le sanzioni su esposte vengono comminate, secondo le rispettive competenze, dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Federale d Appello. Art.17 Abuso di titoli e qualifiche. 1. L abuso dei titoli di Tecnico sportivo, Commissario Tecnico, Direttore tecnico della squadra Nazionale, collaboratore federale, Ufficiale di gara, Nazionale, atleta azzurro, Campione italiano o Campione regionale, così come la falsa attribuzione dei gradi, titoli, risultati o qualifiche, nazionali o internazionali previste dal Regolamento Tecnico Federale, presentate come di valore assoluto, mai conseguiti o conseguiti presso organizzazioni non ufficiali, o con le quali non siano intercorse apposite convenzioni con la F.I.Wu.K., costituiscono gravi illeciti disciplinari, puniti, a seconda della gravità del caso, con la sanzione minima della squalifica non inferiore a due anni, e massima della radiazione, e con sanzione pecuniaria non inferiore ad 500, 00 e non superiore ad 5000, Sono altresì puniti con la sanzione minima della squalifica non inferiore ad un anno, e massima della radiazione, e con sanzione pecuniaria non inferiore ad 250, 00 e non superiore ad 2500, 00 i tesserati o affiliati che: a. richiedano il tesseramento o l affiliazione con organizzazioni private, anche se, in contrasto con la regolamentazione dei rapporti tra FSN, DSA ed EPS, eventualmente supportate da Enti di Promozione, che abusivamente utilizzino la denominazione di Federazione o ancora, sempre in contrasto con la richiamata normativa C.O.N.I., qualifichino abusivamente competizioni in relazione alle discipline di cui all art. 3 dello Statuto Federale come Campionato italiano, Campionato europeo o Campionato del Mondo, o denominazioni equivalenti; b. prendano parte a qualsiasi titolo alle competizioni di cui alla precedente lettera a), o comunque a competizioni, manifestazioni, esibizioni, corsi di formazione o aggiornamento, anche di carattere soltanto promozionale, ed in generale a qualsiasi genere di evento indetto da organizzazioni private, anche se eventualmente supportate da Enti di Promozione, che abusivamente utilizzino la denominazione di Federazione ; c. partecipino, anche al di fuori dei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), a qualsiasi titolo ad attività sia a carattere agonistico che di formazione, a manifestazioni, competizioni, corsi di formazione o aggiornamento, seminari e ed in generale a qualunque altra attività o evento, che si ponga in contrasto, in contrapposizione o in

14 alternativa, in relazione alle discipline di cui all art. 3 dello Statuto Federale, con i compiti istituzionali e le attività disciplinate ed indette dalla Federazione. Art. 18 Circostanze Aggravanti. 1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergano a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze: a. aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole; b. aver danneggiato Persone o cose; c. aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione; d. aver agito per futili motivi o abietti; e. aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove; f. aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi Federali o di qualsiasi altro Tesserato; g. aver cagionato danni patrimoniali di rilevante entità; h. aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico; i. aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso; j. aver commesso l'illecito per eseguire od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri vantaggi. Art. 19 Concorso in circostanti aggravanti. 1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo. Art. 20 Circostanze attenuanti. 1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze: a. aver agito in seguito a provocazione; b. essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell altrui azione; c. l aver concorso a determinare l evento, insieme con l azione o l omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; d. l aver prima del giudizio, riparato interamente il danno; Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate, qualora il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Art.21 Misura delle sanzioni La recidiva. 1. La qualità e la misura delle sanzioni sono stabilite dagli Organi giudicanti a seconda della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti per cui si procede, tenuto conto dell eventuale recidiva. 2. E recidivo chi, avendo in precedenza subito procedimento disciplinare conclusosi con l applicazione di una sanzione passata in giudicato, venga nuovamente sottoposto a procedimento per altro fatto. 3. La sanzione dell ammonizione non è computabile ai fini della recidiva.

15 4. La Società od il Tesserato che, dopo essere stato punito con qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto o nella normativa Federale, ne commette altra della medesima indole nella stessa stagione sportiva, soggiace ad un altro aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione. 5. Spetta all Organo giudicante fissare i limiti dell aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell infrazione e dei precedenti disciplinari. 6. La pena può essere aumentata fino alla metà: 1. se la nuova infrazione è della stessa indole; 2. se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente; 3. se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all esecuzione della pena. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l aumento della sanzione può essere sino alla metà. Se il recidivo commette un altra infrazione l aumento della pena nel caso previsto dal quarto comma può essere sino alla metà e nei casi sopra previsti può essere sino a due terzi. 7. La contestazione della Recidiva è obbligatoria. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione. In nessun caso l aumento di pena per effetto della recidiva può superare l entità della pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione. Art.22 Tentativo d Infrazione. 1. L affiliato o il tesserato che compia atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o che ne è comunque responsabile, è punito, se l azione non si compie o se l evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l infrazione fosse stata consumata diminuita da un terzo a due terzi. 2. Se il colpevole volontariamente desiste dall azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un infrazione diversa. 3. Se volontariamente impedisce l evento, soggiace alla misura stabilita per l infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà. Art.23 Concorso di circostanti attenuanti. 1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore al quarto. 2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo. Art.24 Valutazione delle circostanze. 1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti. 2. Le circostanze che aggravano le sanzioni, invece, sono valutate dall Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. 3. Nell ipotesi di concorso di persone nell infrazione le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanti inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto che si riferiscono. Art.25 Concorso di circostanti aggravanti ed attenuanti.

16 1. L Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. 2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti. 3. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. Art.26 La Prescrizione. 1. Le infrazioni si prescrivono in 2 (due) anni; 2. Le infrazioni per illecito sportivo, ivi comprese le violazioni alle Norme Sportive Antidoping, si prescrivono in 8 (otto) anni; 3. I termini di cui sopra decorrono per l infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l attività del colpevole; 4. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna; 5. E causa di sospensione la contestazione dell addebito; 6. Sono cause interruttive: a. l interrogatorio davanti al Procuratore Federale; b. l invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l interrogatorio; c. la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare; d. la decisione che applica la misura cautelare della sospensione. 7. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà. 8. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall imputato. 9. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente Regolamento. 10. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa. Art.27 Notifiche. 1. Le notifiche sono curate dalla Segreteria degli Organi di Giustizia. 2. La Segreteria degli Organi di Giustizia affianca l'attività degli Organi di Giustizia Sportiva, eseguendone le disposizioni necessarie per il loro corretto funzionamento. 3. Salvo che non sia necessario disporre, per particolari motivi di urgenza, la notifica telegrafica, le notifiche si eseguono, di norma, tramite il servizio postale con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno all'indirizzo della Società di appartenenza ed al domicilio della Persona, come dichiarato e noto alla FIWuK. 4. La notifica dei provvedimenti del Giudice Sportivo al Procuratore Federale si esegue mediante deposito presso la Segreteria degli Organi di Giustizia. 5. Ai fini della decorrenza di tutti i termini menzionati negli Articoli che precedono, si considera come data di spedizione quella risultante dal timbro postale e come data di ricezione quella attestata dalla cartolina di ricevimento. 6. Tutti i termini sopra stabiliti per la presentazione dei Ricorsi e Reclami sono perentori, nel senso che, una volta decorsi, non è consentito ad alcuno, per nessuna ragione, rinnovarli o prorogarli. Art.28 Amnistie, Indulti e Grazia. 1. Il Consiglio Federale, ha facoltà di concedere amnistie ed indulti. 2. L Amnistia. a. E un atto di clemenza generale con il quale si rinuncia al provvedimento disciplinare o all applicazione della pena non ancora scontata.

17 b. E una delle cause di estinzione dell infrazione, se interviene quando non vi sia stata ancora condanna. Può essere sottoposta a condizioni ed obblighi. c. Non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente; d. L Amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale in occasioni eccezionali. Essa può essere: o totale, cioè per tutte le sanzioni comminate per fatti commessi fino al giorno precedente la data di concessione; o parziale, cioè limitata a determinate sanzioni; e. L Amnistia se interviene dopo la sentenza di condanna ne fa cessare l esecuzione e fa cessare anche le sanzioni accessorie. f. Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la decorrenza dell Amnistia stessa. g. Per i Giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l Organo Giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere. h. L Amnistia nei casi di concorso di più infrazioni si applica solo a quelle per le quali è concessa. 3. Indulto. a. L Indulto può essere concesso dal consiglio federale in occasioni particolari. b. L Indulto è un provvedimento di clemenza generale che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata. Non opera sull infrazione. Non estingue le pene accessorie, a meno che il provvedimento stabilisca diversamente. c. la sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che questa stabilisca una data diversa. d. nel concorso di più reati, l Indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le pene. e. L Indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente. 4. La Grazia. a. La Grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di persona determinata. Competente alla concessione della Grazia è il Presidente Federale. Deve essere preceduta da una sentenza irrevocabile di condanna ed opera sulla pena principale estinguendola, in tutto o in parte, o commutandola in una specie diversa. b. il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta dell interessato a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Presidente dopo che è stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata. c. può essere concessa per tutte le condanne, compresa la radiazione, concorrendo la presenza di circostanze sufficienti a far presumere che l infrazione non verrà ripetuta. d. nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione. 5. L interessato può rinunziare alla concessione dell Amnistia intervenuta prima del procedimento disciplinare comunicando al Consiglio federale, tramite la Segreteria degli Organi di Giustizia tale rinunzia entro 15 (quindici) giorni dalla notizia della concessione dell Amnistia stessa. Art.29 Collegio Arbitrale. 1. A norma dell art. 28 dello Statuto Federale, nei casi in cui sia consentito il ricorso alla Giustizia arbitrale: a. Il Collegio Arbitrale è composto da 1 Presidente e 2 Membri, entrambi in possesso di Laurea in Giurisprudenza. b. I due membri vengono nominati uno da ciascuna delle parti. c. Il Presidente del Collegio viene nominato di comune accordo tra le parti. Nel caso che su tale ruolo non vi sia accordo, procederà alla relativa nomina il Presidente della Commissione Federale d Appello, che provvederà anche alla nomina dell Arbitro della controparte, qualora questa non vi abbia provveduto.

18 d. Gli Arbitri giudicano quali amichevoli compositori della vertenza. e. Il Lodo deve essere emesso entro novanta giorni dall accettazione della nomina da parte del Collegio Arbitrale e depositato presso la Segreteria Federale entro i venti giorni dalla sottoscrizione degli Arbitri, per la tempestiva notifica alle parti. Le decisioni del Collegio arbitrale sono definitive. 2. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le norme sull arbitrato previste dal codice di procedura civile. 3. I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale. Art. 30 Riabilitazione. 1. La Riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna; 2. E emesso dalla Commissione Federale d Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo, in presenza delle seguenti condizioni: a. che siano decorsi 3 (tre) anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta; b. che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta; 3. Nell istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente; 4. La Commissione Federale d Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all accertamento del concorso dei suddetti requisiti; 5. Il suddetto organo si pronuncia entro il termine di 60(sessanta) giorni dal ricevimento dell istanza; 6. La decisione deve essere depositata entro 15 (quindici) giorni dalla pronuncia presso la Segreteria Federale che provvede alla trascrizione nel casellario federale, ovvero a darne adeguata pubblicità attraverso il sito della Federazione; La Segreteria Federale provvede inoltre,nel termine di 7 (sette) giorni, a darne comunicazione all istante a mezzo raccomandata A.R.; 7. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi 2 (due) anni dalla data del provvedimento di rigetto; 8. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro 7 (sette) anni un infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 (due) anni o la radiazione o nell ipotesi in cui venga condannato per l uso di sostanze o di metodi dopanti; 9. Decide sulla revoca la Commissione d Appello Federale su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna. Art.-31 Notifica ed efficacia delle Sanzioni. a) Tutte le sanzioni comminate per i casi positivi di Doping e di Radiazione ai Tesserati della Fiwuk, saranno notificate ed avranno efficacia presso il Coni, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate, Organismi Sportivi similari, Enti di Propaganda Sportiva, Federazione Europea ed Internazionale di Wushu. b) La Segreteria Generale Federale, manterrà apposita annotazione delle sanzioni irrogate ad appartenenti alla Fiwuk. Le sanzioni definitive sono trascritte nel Casellario Federale. Art.-32 Entrata in Vigore. a) Il presente Regolamento, entra in vigore con l approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A Il Consiglio Federale - ritenuto opportuno modificare gli artt. 34 bis, 37 e 38

Dettagli

REGOLAMENTO ARBITRATI

REGOLAMENTO ARBITRATI REGOLAMENTO ARBITRATI APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 29/11/2010 CON DELIBERA N. 101 E DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL C.O.N.I. DEL 12/04/2011 CON DELIBERA N. 130 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art.

Dettagli

(emanato con D.R. n. 687 del 28/10/2013) INDICE. Art. 2 - Funzioni e composizione del Collegio di disciplina 2

(emanato con D.R. n. 687 del 28/10/2013) INDICE. Art. 2 - Funzioni e composizione del Collegio di disciplina 2 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA E PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI (emanato con D.R. n. 687 del 28/10/2013)

Dettagli

INDICE. Art PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE E DEL CONTRADDITTORIO. Art SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO ARBITRALE.

INDICE. Art PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE E DEL CONTRADDITTORIO. Art SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO ARBITRALE. INDICE Art. 1. - OGGETTO DEGLI ARBITRATI Art. 2. - PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE E DEL CONTRADDITTORIO Art. 3. - LITISCONSORZIO NECESSARIO Art. 4. REQUISITI DEL COLLEGIO ARBITRALE.

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT INDICE SOMMARIO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT INDICE SOMMARIO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT INDICE SOMMARIO TITOLO I - NORME GENERALI TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Dettagli

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

Le variazioni ai giudizi di impugnazione Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione

Dettagli

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Parte II ORGANI STATUTARI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA TITOLO VIII. LA DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE

Dettagli

REGOLAMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO

REGOLAMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO REGOLAMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO ART. 1 - GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo (G.S.) è un organo collegiale di primo grado costituito da due sezioni, ciascuna delle quali composta da un Presidente e da

Dettagli

Il giudizio di appello davanti alla CTR. Corso di preparazione Esame di Stato DCEC II ed. 2017

Il giudizio di appello davanti alla CTR. Corso di preparazione Esame di Stato DCEC II ed. 2017 Il giudizio di appello davanti alla CTR Corso di preparazione Esame di Stato DCEC II ed. 2017 Disciplina applicabile: d.lgs. N. 546 del 1992 rinvio a giudizio di primo grado Art. 49 «Alle impugnazioni

Dettagli

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE Art. 53 Appello 1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti

Dettagli

Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale.

Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale. Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale. Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Le presenti disposizioni si applicano al personale dipendente,

Dettagli

GARANTE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO REGOLAMENTO

GARANTE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO REGOLAMENTO 5 febbraio 2008 GARANTE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO REGOLAMENTO TITOLO I GARANTE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO Art. 1. Il Garante del Codice di comportamento sportivo 1. Il Garante del

Dettagli

CODICE DISCIPLINARE NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

CODICE DISCIPLINARE NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI COMUNE DI SPRESIANO (Provincia di Treviso) CODICE DISCIPLINARE E NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - Delibera G.C. n.111 del 27.09.2001: Costituzione Ufficio competente

Dettagli

Art. 1. Oggetto. Art.2 Il collegio di disciplina. Funzioni e composizione.

Art. 1. Oggetto. Art.2 Il collegio di disciplina. Funzioni e composizione. Regolamento di ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari Art. 1 Oggetto 1. Il presente

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI. (Attuazione dell'art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1071)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI. (Attuazione dell'art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1071) REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI (Attuazione dell'art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1071) INDICE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI... 3 ART. 1 - Oggetto... 3 ART. 2 - Illecito

Dettagli

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale

Dettagli

Codice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46

Codice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46 Testo vigente del CODICE DI PROCEDURA PENALE coordinato, modificato, aggiornato ed impostato graficamente a cura dell avv. Giorgio Rossi in base alla legge 20 febbraio 2006, n. 46, pubblicata nella Gazzetta

Dettagli

Regolamento per le procedure arbitrali

Regolamento per le procedure arbitrali Regolamento per le procedure arbitrali Art.1 1 Ai sensi di quanto previsto dall art.41 dello Statuto e dell art.27 del Regolamento di Giustizia, gli affiliati ed i tesserati si impegnano a rimettere ad

Dettagli

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE STRUTTURA TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI ANCONA LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE LE MODIFICHE introdotte dalla L. 103/2017 con particolare

Dettagli

COMUNE DI GROTTAMMARE Via G. Marconi, Grottammare (AP) - * P.IVA

COMUNE DI GROTTAMMARE Via G. Marconi, Grottammare (AP) - * P.IVA Via G. Marconi,50 63013 Grottammare (AP) - * P.IVA 00403440449 Bandiera Blu Fee DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE E DELLE MODALITA PER L ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA DISCIPLINARE IN CAPO AI DIPENDENTI

Dettagli

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO BIODANZA ITALIA Associazione Etico Culturale Italiana degli operatori di Biodanza Sistema Rolando Toro Ente no profit Via San Martino 14 IT- 20122 Milano Italia CF P.IVA 972 92 290 158 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO ARBITRATI

REGOLAMENTO ARBITRATI VERSIONE 22/9/2015 REGOLAMENTO ARBITRATI APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 29/11/2010 CON DELIBERA N. 101 RATIFICA DELLA GIUNTA NAZIONALE C.O.N.I. 12/04/2011 CON DELIBERA N. 130 ERRATA CORRIGE RATIFICATA

Dettagli

LEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5

LEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5 LEGGE 5 GIUGNO 1989, N. 219 Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione (1) CAPO I Norme in materia di reati ministeriali Artt. 1-4 (...) (2) CAPO

Dettagli

INDICE PARTE I SPORT E GIUSTIZIA CAPITOLO 1. I RAPPORTI TRA GIUSTIZIA SPORTIVA E GIUSTIZIA ORDINARIA di Piero Sandulli

INDICE PARTE I SPORT E GIUSTIZIA CAPITOLO 1. I RAPPORTI TRA GIUSTIZIA SPORTIVA E GIUSTIZIA ORDINARIA di Piero Sandulli Premessa Introduzione al tema y XIII XVII PARTE I SPORT E GIUSTIZIA I RAPPORTI TRA GIUSTIZIA SPORTIVA E GIUSTIZIA ORDINARIA 1. I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento dello Stato 3 2. La giustizia

Dettagli

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA 1 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREAMBOLO Al fine di consentire il più ampio esercizio del diritto alla giustizia sportiva ed una corretta applicazione delle procedure, ai sensi e per gli effetti di

Dettagli

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A Il Consiglio Federale - Ritenuto opportuno modificare gli artt. 29, 30 e 46, del

Dettagli

La legge sul processo lungo

La legge sul processo lungo La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli

Dettagli

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento cautelare

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento cautelare Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento cautelare Art. 669 quinquies. Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale.

Dettagli

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI TITOLO I COMPITI E COMPOSIZIONE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI TITOLO I COMPITI E COMPOSIZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI TITOLO I COMPITI E COMPOSIZIONE 1) Sono organi di disciplina della FIMMG il Collegio dei Probiviri previsto dall art. 17 dello Statuto ed i Collegi

Dettagli

Diritto del contenzioso d impresa. Lezione del 19 novembre 2015 «l appello»

Diritto del contenzioso d impresa. Lezione del 19 novembre 2015 «l appello» Diritto del contenzioso d impresa Lezione del 19 novembre 2015 «l appello» Le impugnazioni in generale Gli articoli dal 49 al 51 del DPR 546/92 disciplinano: - le disposizioni generali applicabili alle

Dettagli

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste Al comma 1, sostituire le parole da le parti private fino a delle condizioni, con le seguenti: nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero

Dettagli

CAPO III RECLAMO, RICORSO E ISTANZA 67. Soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le Associazion

CAPO III RECLAMO, RICORSO E ISTANZA 67. Soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le Associazion CAPO III RECLAMO, RICORSO E ISTANZA 67. Soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le Associazioni e i Soci aventi interesse, il Responsabile della

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Comune di Cerveteri (Provincia di Roma) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 16 novembre

Dettagli

IL PROCESSO TRIBUTARIO

IL PROCESSO TRIBUTARIO IL PROCESSO TRIBUTARIO Dott. Saverio Marasco Dott.ssa Renata Carrieri Cosenza 10 maggio 2012 NORMATIVA La disciplina del contenzioso tributario è contenuta nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n 546

Dettagli

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA SUBACQUEE (F. I. P. S. A. S.)

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA SUBACQUEE (F. I. P. S. A. S.) C.M.A.S. C.O.N.I. C.I.P.S. FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA SUBACQUEE (F. I. P. S. A. S.) REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA 1 INDICE PARTE I - CODICE DISCIPLINARE... 4 SEZIONE I - GENERALITA...

Dettagli

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE Provincia di Pistoia REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE Provincia di Pistoia REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE Provincia di Pistoia REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC N. 122 DEL 18/11/2010 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE GC N. 143 DEL

Dettagli

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI

Dettagli

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Pagina: 1 di 6 UNITÀ - NOME FIRMA DATA PREPARATO VERIFICATO APPROVATO AUTORIZZATO SDG Manuela Di Dio PCF Bruno Tribioli GRU Guido Rossetti SDG - Luciana Cecchetti Direttore Generale Luigi De Magistris

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEL PROCESSO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEL PROCESSO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEL PROCESSO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO Articolo 1 (Modifiche al codice di procedura penale) 1. Al codice

Dettagli

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa. Art. 1

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa. Art. 1 CORTE COSTITUZIONALE Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale (1) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa

Dettagli

AIM Italia. Manuale delle procedure di accertamento delle violazioni e impugnazioni

AIM Italia. Manuale delle procedure di accertamento delle violazioni e impugnazioni AIM Italia Manuale delle procedure di accertamento delle violazioni e impugnazioni Procedura di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni Introduzione Questo Manuale, che forma parte integrante dei

Dettagli

Decreto rettorale, 7 febbraio 2014, n prot. n

Decreto rettorale, 7 febbraio 2014, n prot. n Decreto rettorale, 7 febbraio 2014, n. 78 - prot. n. 10480 Regolamento Disciplinare per gli Studenti. IL RETTORE Visto il vigente Statuto dell Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale

Dettagli

Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale.

Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale. Reg. Corte Cost. 27 novembre 1962. Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, visti l'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265, e l'art. 25 del

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3291-ter DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) Disposizioni relative alla sospensione del procedimento penale

Dettagli

- il Capo V del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che detta le norme sul procedimento disciplinare;

- il Capo V del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che detta le norme sul procedimento disciplinare; REGOLAMENTO RECANTE CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili VISTO - l art. 29, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo 28 giugno

Dettagli

COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI

COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI REGOLAMENTO Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Dettagli

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT INDICE SOMMARIO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT INDICE SOMMARIO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT INDICE SOMMARIO TITOLO I - NORME GENERALI TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Dettagli

Regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative

Regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative Regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative 1 INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie Art.

Dettagli

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n. 67. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e

Dettagli

riforma della Giustizia Federale Sportiva schemi riassuntivi

riforma della Giustizia Federale Sportiva schemi riassuntivi Segreteria Federale Roma, 17 febbraio 2015 Circolare n. 32/2015 A tutte le Società affiliate Organi Centrali e Territoriali Ufficiali di Gara LORO INDIRIZZI OGGETTO: riforma della Giustizia Federale Sportiva

Dettagli

REGOLAMENTO UNICO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

REGOLAMENTO UNICO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTA CARNIA tra i Comuni di ARTA TERME, LIGOSULLO, PAULARO e ZUGLIO Comune Capofila: PAULARO Comune di PAULARO REGOLAMENTO UNICO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Dettagli

COMUNE DI CALCINAIA Provincia di Pisa REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI CALCINAIA Provincia di Pisa REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI CALCINAIA Provincia di Pisa REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI 1 Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione 1. Il

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2498 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro per i beni e le attività culturali (URBANI) (V. Stampato

Dettagli

L.R. 30/1999, art. 25, c. 11 e art. 38 B.U.R. 3/11/2004, n. 44. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres.

L.R. 30/1999, art. 25, c. 11 e art. 38 B.U.R. 3/11/2004, n. 44. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres. L.R. 30/1999, art. 25, c. 11 e art. 38 B.U.R. 3/11/2004, n. 44 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres. Regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del Comitato

Dettagli

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E GIUSTIZIA Approvato il 10 novembre 2012

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E GIUSTIZIA Approvato il 10 novembre 2012 POLISPORTIVE ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA GIOVANILI SALESIANE Sede nazionale: Via Nomentana 175-00161 ROMA Tel. 06/4462179 - Fax 06/491310 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E GIUSTIZIA Approvato

Dettagli

Comune di Castel Mella

Comune di Castel Mella Comune di Castel Mella (Provincia di Brescia) Regolamento disciplinante l accertamento e l applicazione delle SANZIONI AMMINISTRATIVE per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco

Dettagli

IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE

IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE Art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace (in vigore fino all esercizio della delega di cui all art.

Dettagli

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA F.I.Bur FEDERAZIONE ITALIANA BURRACO REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA 1 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA CAPITOLO I - GENERALITA Art. 1 Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati Gli Affiliati e i Tesserati rispondono

Dettagli

Città di Avezzano. Regolamento comunale sull applicazione delle sanzioni amministrative per l inosservanza a norme di regolamenti e di ordinanze

Città di Avezzano. Regolamento comunale sull applicazione delle sanzioni amministrative per l inosservanza a norme di regolamenti e di ordinanze Regolamento comunale sull applicazione delle sanzioni amministrative per l inosservanza a norme di regolamenti e di ordinanze delibera di C.C. n.107 del 29.12.2001 Titolo I Art. 1 Oggetto 1. Il presente

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (SEVERINO DI BENEDETTO)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (SEVERINO DI BENEDETTO) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5019-bis DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (SEVERINO DI BENEDETTO) Delega al Governo in materia di sospensione del

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE 1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato

Dettagli

Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso

Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso Novembre2013 Albini 1 La disciplina dell articolo 6 della legge 604/66 Albini 2 Articolo 6 legge 604/66 Il licenziamento deve essere impugnato a pena

Dettagli

Art. 1. (Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)

Art. 1. (Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009,

Dettagli

DECRETO PRESIDENZIALE 30 DICEMBRE 2008 N.34/N

DECRETO PRESIDENZIALE 30 DICEMBRE 2008 N.34/N Disciplina concernente il Collegio giudicante e il Collegio di appello competenti a decidere sui ricorsi presentati dal personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica DECRETO PRESIDENZIALE

Dettagli

INDICE. Art PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE E DEL CONTRADDITTORIO. Art SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO ARBITRALE.

INDICE. Art PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE E DEL CONTRADDITTORIO. Art SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO ARBITRALE. INDICE Art. 1. - OGGETTO DEGLI ARBITRATI Art. 2. - PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE E DEL CONTRADDITTORIO Art. 3. - LITISCONSORZIO NECESSARIO Art. 4. REQUISITI DEL COLLEGIO ARBITRALE.

Dettagli

Comune di Viadana (Provincia di Mantova) Area amministrativa

Comune di Viadana (Provincia di Mantova) Area amministrativa Comune di Viadana (Provincia di Mantova) Area amministrativa REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA. Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.

Dettagli

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento.

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento. Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento. 22 Febbraio

Dettagli

REGOLAMENTO DEI PROBIVIRI

REGOLAMENTO DEI PROBIVIRI REGOLAMENTO DEI PROBIVIRI Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell articolo 21 dello Statuto, le funzioni dei Probiviri dell Associazione e le relative modalità di funzionamento.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI COMANDO POLIZIA LOCALE CITTA DI GARDONE VAL TROMPIA(BS) 25063 Gardone Val Trompia via San Rocco, 9 tel: 0308913032 fax: 030832947 PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dettagli

APPROVATO DALLA GIUNTA NAZIONALE CONI IL 06/06/2011. FIJLKAM REGOLAMENTO di GIUSTIZIA SPORTIVA

APPROVATO DALLA GIUNTA NAZIONALE CONI IL 06/06/2011. FIJLKAM REGOLAMENTO di GIUSTIZIA SPORTIVA APPROVATO DALLA GIUNTA NAZIONALE CONI IL 06/06/2011 FIJLKAM REGOLAMENTO di GIUSTIZIA SPORTIVA 1 INDICE Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9

Dettagli

Università degli Studi di Messina

Università degli Studi di Messina Università degli Studi di Messina Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari

Dettagli

MANUALE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IMPUGNAZIONI DICEMBRE 2008

MANUALE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IMPUGNAZIONI DICEMBRE 2008 MANUALE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IMPUGNAZIONI DICEMBRE 2008 Procedura di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni Introduzione Questo Manuale, che forma parte integrante dei

Dettagli

PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE INCOMPATIBILITA

PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE INCOMPATIBILITA PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE INCOMPATIBILITA APPROVATO IL 16 GIUGNO 2008 Modificato nelle sedute del Consiglio Direttivo del 7 aprile 2014, del 3 novembre 2014 e del 30 gennaio 2017 Articolo 1

Dettagli

CITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI Provincia di Udine

CITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI Provincia di Udine CITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI Provincia di Udine REGOLAMENTO UNICO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI APPROVATO con delib. G.C. n. 29 del 15.02.2010 1 ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE

Dettagli

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI (Approvato con D.C.C. n 21 in data 27/09/2010) INDICE Articolo

Dettagli

PROGETTO DI LEGGE RIFORMA DELL ISTITUTO DEL DECRETO PENALE. Art. 1

PROGETTO DI LEGGE RIFORMA DELL ISTITUTO DEL DECRETO PENALE. Art. 1 LA ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITA E RICERCA SCIENTIFICA nella

Dettagli

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA AI SENSI DELL ART. 10 DELLA LEGGE N. 240/2010 E DELL ART. 51 DELLO STATUTO DI ATENEO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA AI SENSI DELL ART. 10 DELLA LEGGE N. 240/2010 E DELL ART. 51 DELLO STATUTO DI ATENEO Emanato con D.R. 2206 del 15 dicembre 2014 Modificato con D.R. 1765 del 14 ottobre 2016 Indice REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA AI SENSI DELL ART. 10 DELLA LEGGE N. 240/2010 E DELL

Dettagli

Regolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE.

Regolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE. Regolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE. Approvato con delibera di C.C. n. 26 del 28-04-2005 ART. 1 Oggetto del

Dettagli

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA REGOLAMENTO GIUSTIZIA SPORTIVA VERS. 20/12/2016 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA 2016 per recepimento nuovo Codice Giustizia Sportiva Coni 2015 NOME FUNZIONE DATA REDAZIONE ANTONELLO PANZA SEGRETARIO

Dettagli

REGOLAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO TITOLO I

REGOLAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO TITOLO I REGOLAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO TITOLO I FUNZIONI E MODALITA ORGANIZZATIVE ART.1 Istituzione del Servizio Ispettivo 1) Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali del Servizio

Dettagli

Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze

Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze COMUNE DI VOLPIANO PROVINCIA DI TORINO Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

Dettagli

Art. 14 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. Art. 15 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

Art. 14 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. Art. 15 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale Art. 14 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove

Dettagli

Riforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione

Riforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione Riforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2018, n. 11 Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI TERRITORIALI PER L ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL OBBLIGO FORMATIVO DEGLI ISCRITTI

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI TERRITORIALI PER L ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL OBBLIGO FORMATIVO DEGLI ISCRITTI REGOLAMENTO PER GLI ORDINI TERRITORIALI PER L ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL OBBLIGO FORMATIVO DEGLI ISCRITTI Approvato nella seduta del giorno 13 ottobre 2010 IL CONSIGLIO

Dettagli

COSA CAMBIA CON LA RIFORMA BRUNETTA PREVISTA NEL D.LGS DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA 15/2009 IN MERITO AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

COSA CAMBIA CON LA RIFORMA BRUNETTA PREVISTA NEL D.LGS DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA 15/2009 IN MERITO AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. COSA CAMBIA CON LA RIFORMA BRUNETTA PREVISTA NEL D.LGS DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA 15/2009 IN MERITO AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. L OBBLIGO DI AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE La pubblicazione

Dettagli

Principali acronimi Prefazione Nota introduttiva Introduzione Capitolo 1 - Le fonti normative del diritto calcistico

Principali acronimi Prefazione Nota introduttiva Introduzione Capitolo 1 - Le fonti normative del diritto calcistico Principali acronimi... 13 Prefazione... 15 Nota introduttiva... 17 Introduzione... 19 Capitolo 1 - Le fonti normative del diritto calcistico 1.1 Premessa... 21 1.2 Le tipologie di «giustizia sportiva»...

Dettagli

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con deliberazione di C.C. n. del 14 Maggio 2011

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI GALLIATE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI Approvato con Deliberazione Consiliare n 4 del 05/02/2004

Dettagli

C O N T R A T TO N A Z I O N A L E D I L A V O R O G I O R N A L I S T I C O 1 Aprile Marzo 2013

C O N T R A T TO N A Z I O N A L E D I L A V O R O G I O R N A L I S T I C O 1 Aprile Marzo 2013 C O N T R A T TO N A Z I O N A L E D I L A V O R O G I O R N A L I S T I C O 1 Aprile 2009 31 Marzo 2013 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Art. 50 Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla

Dettagli

Diritto del contenzioso. Lezione del 4 dicembre 2017 «I procedimenti speciali e le misure a tutela del fisco»

Diritto del contenzioso. Lezione del 4 dicembre 2017 «I procedimenti speciali e le misure a tutela del fisco» Diritto del contenzioso Lezione del 4 dicembre 2017 «I procedimenti speciali e le misure a tutela del fisco» Tipologia di sospensioni - Sospensione giudiziale art. 47 DLgs 546/1992 - Sospensione amministrativa

Dettagli

Avv. Francesca Castiglioni. Brevi Cenni

Avv. Francesca Castiglioni. Brevi Cenni Brevi Cenni Legge 247/12 («Nuova disciplina dell Ordinamento della Professione Forense») Ispirandosi al principio terzietà e imparzialità del Giudice sancito dall Art. 111 Cost. ha introdotto un nuovo

Dettagli