La gestione dei rapporti con il fisco: mediazione, conciliazione e rapporti con Equitalia

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "La gestione dei rapporti con il fisco: mediazione, conciliazione e rapporti con Equitalia"

Transcript

1 Dispensa Master MySolution Terza giornata La gestione dei rapporti con il fisco: mediazione, conciliazione e rapporti con Equitalia

2

3 Sommario Sommario Programma della giornata V 1. L editoriale 3 2. Slides della giornata 5 3. Approfondimenti d Autore 3.1 Impugnazione del diniego di autotutela: quando, come e perché impugnare Il processo tributario Novità del processo tributario: la conciliazione giudiziale Il giudizio di appello Riforma della riscossione, le novità sulla rateazione degli atti dell Agenzia Entrate Riforma della riscossione, nuove regole per la rateazione delle cartelle di pagamento 91 Dispensa Master MySolution III

4

5 Dettaglio del programma Dettaglio del programma La gestione dei rapporti con il fisco: mediazione, conciliazione e rapporti con Equitalia PRIMA PARTE La corretta gestione dell istanza di autotutela Il decorso dei termini per la produzione del ricorso La produzione del reclamo La proposta di mediazione, parziale - integrale La procedura di conciliazione giudiziale La riforma del contenzioso SECONDA PARTE La rateazione degli importi di definizione e la relativa gestione Il rapporto con Equitalia Le rateazioni possibili La decadenza dalle rateazioni e gli effetti conseguenti La riforma della riscossione Dispensa Master MySolution V

6 Dettaglio del programma VI MySolution Formazione

7 1. Editoriale a cura dei relatori Dispensa Master MySolution

8

9 1 Editoriale 3 Giornata Master MySolution L editoriale a cura dei relatori La terza giornata del master MySolution è dedicata al confronto, a volte non agevole, con il fisco ma nell ottica della lite pendente e dell eventuale esito non positivo (anche parzialmente) della stessa. La problematica presenta non pochi ostacoli, soprattutto in considerazione delle recenti variazioni normative che sono intervenute sul tema. È necessario, infatti, osservare con attenzione sia le modifiche in materia di contenzioso tributario, sia le numerose variazioni alla disciplina della riscossione e del rapporto con Equitalia. Partendo da tale ultima fase, è abbastanza evidente come sia importante riuscire a pianificare l impegno finanziario del contribuente, illustrando tutte le possibilità che sono offerte dal sistema. Ad esempio, l adeguata analisi delle fasi della riscossione, delle rateazioni ottenibili e delle riduzioni (se previste) delle sanzioni, possono rappresentare un ottima alternativa alla scelta di mandare avanti una lite con l amministrazione finanziaria. Il caso ricorrente è quello della controversia non pienamente definibile, ossia aperta a qualsiasi soluzione, sia favorevole che sfavorevole. Ed allora è evidente che l eventuale adesione, o anche la conciliazione, possono essere valutate diversamente se rapportate da un lato alle riduzioni delle sanzioni ottenibili e alla tempistica di pagamento e dall altro ai costi del contenzioso e soprattutto al rischio che lo stesso vada avanti sino in Cassazione. Le rateazioni post lite, invece, sono importanti specialmente nelle situazioni in cui il contribuente ha già difficoltà di altro genere e dunque avere come prospettiva una tempistica congrua e anche delle possibilità in termini di rate non pagate o riammissione alla rateazione è sicuramente un buon viatico per attenuare la pressione complessiva sulle spalle dell interessato. Le rateazioni verso l agente della riscossione hanno subito non poche modifiche, di cui sicuramente importanti sono quelle che attengono la decadenza dal piano di rateazione e la possibilità di essere di fatto riammesso ad una nuova rateazione pur se post decadenza dalla prima. Al che è necessario comprendere quali possibilità si offrono e come sia possibile gestirle. Sul fronte del contenzioso il legislatore non si è di certo risparmiato. Si spazia dalle modifiche in termini di rappresentanza in giudizio (con l allargamento, tra l altro, anche ai dipendenti dei Caf per quanto concerne le liti in materia di controlli automatizzati e formali), alla nuova mediazione tributaria, non tralasciando l estensione della conciliazione giudiziale anche al secondo grado di giudizio, al pari della sospensione dell attività di riscossione e fino ad arrivare alla possibilità di decidere il ricorso per saltum, ossia prescindendo dal secondo grado e optando subito per il parere della Cassazione. La fase contenziosa è sicuramente delicata, soprattutto per quanto concerne le responsabilità (non minime) del professionista. Se è vero che almeno la preoccupazione della mediazione tributaria è parzialmente rientrata, non essendo più prevista l inammissibilità del ricorso in caso di errore, ma solo la sua improcedibilità, è altrettanto vero che è importante conoscere con attenzione il complessivo quadro normativo, onde non tralasciare nessun elemento che può essere di aiuto al contribuente. Si pensi alla conciliazione in secondo grado di giudizio, con riduzione delle sanzioni al 50%: dal prossimo 1 gennaio questa soluzione si offrirà a tutti i contenziosi ancora in essere e dunque sarà obbligo morale del professionista farsi trovare pronto, soprattutto per quelle liti che sono risultate perdenti in primo grado di giudizio. Come al solito il materiale per i diversi spunti di riflessione non manca. L intendimento del comitato scientifico, come al solito, è quello di offrire un ottimo supporto all attività lavorativa, con spunti pratici e applicativi apprezzati dal consulente e soprattutto dal cliente. L augurio (professionale) è che la giornata di approfondimento sia proficua come le precedenti. L augurio sincero, invece, è che tutti possiate passare un felice Natale con i vostri cari e soprattutto avere un ottimo Dispensa Master MySolution 3

10 1 Editoriale 3 Giornata Master MySolution Dispensa Master MySolution

11 2. Slides della giornata a cura dei relatori Dispensa Master MySolution

12

13 III GIORNATA Master MySolution La gestione dei rapporti con il fisco: mediazione, conciliazione e rapporti con Equitalia L istanza di autotutela

14 L AUTOTUTELA: COS E? Se l Amministrazione prende atto di aver commesso un errore può annullare il proprio operato e correggere l errore senza necessità di attendere la decisione di un giudice. La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l atto. Un atto illegittimo può essere annullato d ufficio, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente. L ISTANZA DI AUTOTUTELA: OGGETTO Il contribuente può trasmettere all ufficio competente una semplice domanda in carta libera contenente un esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute per chiedere il riesame e l annullamento di: comunicazione di irregolarità cartella di pagamento rigetto istanza di rimborso avviso di liquidazione avviso di rettifica avviso di accertamento atto di contestazione altri atti L ISTANZA DEVE ESSERE MOTIVATA E, POSSIBILMENTE, SUFFRAGATA DA DOCUMENTAZIONE

15 L ISTANZA DI AUTOTUTELA: CASI DI ACCOGLIMENTO I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l illegittimità deriva da: errore di persona; evidente errore logico o di calcolo; errore sul presupposto dell imposta; doppia imposizione; mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza); sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall Amministrazione. L ISTANZA DI AUTOTUTELA: POSSIBILITA L annullamento dell atto illegittimo può essere effettuato anche se: il giudizio è ancora pendente; l atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere; il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato. L annullamento dell atto illegittimo comporta automaticamente l annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.

16 L ISTANZA DI AUTOTUTELA: LIMITI Poiché l autotutela è per l Amministrazione una facoltà discrezionale, la presentazione di un istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini. L AUTOTUTELA: L IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO Una volta informata dell errore in cui è incorsa, l AF deve compiere le necessarie verifiche e poi, accertato l errore, annullare il provvedimento riconosciuto illegittimo o, comunque, errato. L istanza del contribuente non determina per l AF un obbligo giuridico di provvedere. Come stabilito dalla Sent. Cass. SSUU del 27 marzo 2007, n. 7388, contro il rifiuto espresso di autotutela, potrà esercitarsi solo un sindacato sulla legittimità del rifiuto stesso e non anche sulla fondatezza della pretesa tributaria, poiché ciò comporterebbe un indebita sostituzione del giudice nell attività amministrativa discrezionale propria dell Amministrazione finanziaria.

17 L AUTOTUTELA: IL RISARCIMENTO PER MANCATA ADOZIONE L Amministrazione Finanziaria non può essere chiamata a rispondere del danno eventualmente causato al contribuente sulla base del solo dato oggettivo della illegittimità della pretesa tributaria, essendo necessario che tale illegittimità sia connotata da un quid pluris, che è identificato nella violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione che costituiscono il limite esterno della sua azione (Cass. n.6283/2012): L AUTOTUTELA: IL RISARCIMENTO PER MANCATA ADOZIONE Il giudice, una volta accertata la sussistenza dell evento dannoso, deve procedere ad accertare se esso sia: 1) qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l ordinamento; 2) derivante dalla condotta dell AF (nesso di causa); 3) imputabile a responsabilità dell AF, anche sotto il profilo del requisito soggettivo del dolo o della colpa Cass. 698/2010, Cass. 5120/2011, Cass /2011: Risarcimento spese per la difesa contro atto annullato tardivamente.

18 Il ricorso in CTP: analisi dei principali vizi dell avviso di accertamento AVVISI DI ACCERTAMENTO: TIPOLOGIE ACCERTAMENTO ANALITICO ANALITICO- PRESUNTIVO INDUTTIVO

19 AVVISI DI ACCERTAMENTO: LE PRESUNZIONI PRESUNZIONI LEGALI (stabilite ex lege) SEMPLICI (rimesse al prudente apprezzamento del giudice) Assolute Relative Gravi, precise e concordanti Prive dei requisiti di g.p.c. NON ammettono prova contraria Inversione dell onere della prova Devono essere provate dall A.F. Ammesse solo con accertamento induttivo Le presunzioni qualificate Secondo la Cassazione, le presunzioni sono: gravi, qualora il grado e l intensità della probabilità di trarre conclusioni dagli elementi presuntivi sia talmente elevato da rendere verosimili le conseguenze derivanti dal fatto noto precise, se il fatto noto risulti indiscutibile e certo nella sua oggettività concordanti, qualora gli indizi si muovano nella stessa direzione

20 QUANDO LA PRESUNZIONE È QUALIFICATA In materia tributaria, è sufficiente, quale prova presuntiva, un unico indizio, preciso e grave (ancorché l art del codice civile si esprima al plurale) e la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevolezza e probabilità (fattispecie del tovagliometro ) - Cassazione, sentenza n /2007 La valutazione dell accertamento I vizi motivazionali (1 di 2) Ogni atto dell Amministrazione finanziaria deve essere motivato, pena l illegittimità della maggiore pretesta tributaria Art.42 Art.56 DPR 600/73 DPR 633/72 Gli avvisi di accertamento devono essere motivati, a pena di nullità. Art.7 Legge 212/00 L obbligo è esteso ad ogni atto dell A.F. PRESUPPOSTI DI FATTO intesi come atti, fatti, elementi e circostanze oggettivamente valutati dall A.F. CONTENUTO Imponibili accertati, aliquote applicate, errori, omissioni, circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e ragioni del disconoscimento di deduzioni e detrazioni CONTENUTO Errori, omissioni e false / inesatte indicazioni fondanti la rettifica, i fatti certi alla base delle presunzioni e (per gli induttivi) gli imponibili, le aliquote e le ragioni per l applicazione dell art.55. co.1/2 Obbligo motivazionale anche per i concessionari della riscossione, a norma dell art.17 Legge 212/00 RAGIONI GIURIDICHE intese come argomentazioni, in punto di diritto, che sono poste a fondamento dell atto Aspetti problematici della motivazione per relationem

21 La valutazione dell accertamento I vizi motivazionali (2 di 2) Fondatezza sostanziale Onere delle prova La prova presuntiva Nullità Contraddittorio sostanziale PVC Annullabilità Illegittimità Acquiescenza Autotutela Deflattivi Impugnazione La valutazione dell accertamento Il rispetto dei termini di decadenza: il raddoppio dei termini in presenza di reati tributari (1 di 2) Art. 43 DPR 600/1973 Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza: Entro il 31/12 del 4 anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione Entro il 31/12 del 5 anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata Entro la scadenza dei suddetti termini, l accertamento può essere integrato o modificato, in caso di sopravvenienza di nuovi elementi Notizia di reato NUOVA FORMULAZIONE NORMATIVA DEL RADDOPPIO DEI TERMINI Problematiche aperte: Il doppio binario tributario / penale La prova della denuncia ex art. 331 cpp

22 La valutazione dell accertamento Il rispetto dei termini di decadenza: il raddoppio dei termini in presenza di reati tributari (2 di 2) Il novero dei reati tributari è contenuto nel D.Lgs. 74/2000 Acc.ti analitici, analitico/induttivi Liquidazione delle dichiarazioni Accertamenti da studi di settore Accertamenti sintetici? Limiti Dichiarazione fraudolenta: Utilizzo fatture false (art.2) Dichiarazione fraudolenta: Utilizzo altri artifici (art.3) Dichiarazione infedele: (art.4) Omessa dichiarazione (art.5) Omesso versamento ritenute (art.10-bis) Omesso versamento IVA (art.10-ter) Indebita compensazione (art.10-quater) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11) NO NO NO NO NO NO NO NO NO? La valutazione dell accertamento L utilizzo di prove acquisite irritualmente: la posizione della giurisprudenza Una prova acquisita in violazione di una o più norme di legge è irritualmente acquisita. Tuttavia, a differenza del processo penale, non esiste norma analoga all art.191 cpp (principio di inutilizzabilità). La Giurisprudenza di Cassazione ha più volte ritenuto comunque legittimo l avviso di accertamento che ne discende, salvo di casi in cui la violazione abbia causato la lesione di un diritto costituzionalmente garantito (Cass /2011). L applicazione di tale principio di carattere generale deve tuttavia essere valutata caso per caso. Inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.) Accesso, in assenza della preventiva e prescritta autorizzazione dell autorità giudiziaria (art. 52 del DPR 633/1972), presso locali adibiti promiscuamente ad attività lavorativa e abitazione del contribuente, anche nell ipotesi in cui i locali abitativi siano contigui e comunicanti con quelli destinati all esercizio dell attività d impresa o di lavoro autonomo (Cass /2011); accesso, non preventivamente autorizzato dal P.M., presso la casa/studio di un commercialista (Cass. 6908/2011); accesso presso l abitazione del contribuente, debitamente autorizzato dal P.M., ma in assenza dei gravi indizi di violazione delle norme tributarie previsti dalla legge per l espletamento di tali accessi (Cass /2009;, Cass. SS.UU. n /2002 e Cass. n /2001). Diritto alla difesa (art. 24 Cost.) La mancata osservanza di tali prescrizioni che tutelano la difesa dell indiziato (interrogatorio, esperimenti, verifiche tecniche) non incide sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di avvalersene a fini meramente fiscali, senza che ciò costituisca violazione dell'articolo 24 Cost. (Cass. nn /2001, 14585/1999, 2668/1996,, 1543/2003, 19689/2004, 14058/2006, 8990/2007 (C. Cost., ordin. n. 119/2003)

23 La valutazione dell accertamento L emissione dell avviso di accertamento prima del decorso dei 60 giorni di valutazione (1 di 2) Art. 12 co. 7 L. 212/00 Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del PV di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare motivata urgenza. Compressione del diritto di difesa Ambito oggettivo Memorie ex art.12 co.7 Legge 212/00 Definizione PVC ex art.5 bis D. Lgs. 218/97 (fino al ) o ravvedimento a 1/5 Accessi e ispezioni in azienda Verifiche a tavolino? Necessità di motivare l urgenza SI CTR Lombardia 4517/38/14 che richiama Cass.SSUU 19667/2014 NO Cass.16354/2012 La valutazione dell accertamento L emissione dell avviso di accertamento prima del decorso dei 60 giorni di valutazione (2 di 2) Cass /2008, 3988/2011, 21103/2011: L atto emesso prima dei 60 giorni è comunque valido stante l assenza di disposizioni che ne prevedano espressamente la nullità e l impregiudicata facoltà di difesa in contenzioso CTR di Firenze n. 78 del : L atto emesso prima dei 60 giorni è nullo anche se è imminente la scadenza del termine per l accertamento (CT I Trento e CTP Reggio Emilia) Cass. SSUU n del : La questione viene risolta giudicando illegittimo l avviso di accertamento notificato prima del termine dell art.12 co.7 Legge 212/00 Cass. n dell : La ratio di evitare la decadenza dei termini risponde ad esigenze di carattere pubblicistico, connesse all efficienza della Pubblica amministrazione nella riscossione dei tributi. Dunque, l accertamento anticipato è legittimo.

24 Il processo tributario Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, da notificare all ufficio che ha emesso l atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente lo ha ricevuto.

25 Si può ricorrere contro gli atti emessi dagli Uffici (delle Agenzie) delle Entrate, delle Dogane, dagli Enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli agenti della riscossione. Per le domande di rimborso alle quali l Amministrazione non ha dato risposta, il ricorso si può produrre dopo 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie: tuttelecontroversieaventiadoggettoitributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, gli interessi e ogni altro accessorio; le controversie di natura catastale, le controversie attinenti l imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

26 La notifica del ricorso Può essere effettuata nei seguenti modi alternativi: consegna diretta all'ufficio; invio per raccomandata postale senza busta con plico chiuso; a mezzo ufficiale giudiziario al quale va consegnato l'originale e una copia dell'atto. L ufficiale giudiziario consegnerà l originale alla controparteerestituiràlacopiaconlarelatadi notifica al ricorrente. Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria copia conforme all originale del ricorso, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione (completa di ricevuta di ritorno) per raccomandata a mezzo del servizio postale o della copia del ricorso con la relata di notifica.

27 All atto di costituzione in giudizio va allegata la nota di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi con la prova dell avvenuto pagamento del contributo unificato. Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a euro è indispensabile l assistenza di un difensore abilitato (art. 12 D. Lgs. 546/92). Sospensione feriale I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1º agosto al 31 agosto. La sospensione non si applica per le controversierelativeadattidirecuperodegliaiuti di Stato.

28 Il contenuto del ricorso L'atto si apre con l'indicazione della Commissione adita: "Alla Commissione Provinciale di...", seguita dalla specificazione del tipo di atto che si produce: "Ricorso ex art. 18 D. Lgs. 546/92". e l'indicazione delle parti in causa "Ricorrente" e "Resistente", dove il primo e' il contribuente e il secondo e' l'ufficio che ha emesso l'atto impugnato.

29 Segue l illustrazione dei fatti, in cui si descrive sommariamente il contenuto dell'atto impugnato elemodalitàconcuie'statonotificato(petitum), i motivi del ricorso (causa petendi), trattando separatamenteildirittoomotividilegittimità(ad es. irritualità nella notificazione, illegittimità dell'atto, sottoscrizione dell atto, annualità non più accertabile, presenza di condono, ecc...) ed il merito (ad es. confutazione del procedimento logico seguito dall'ufficio nella determinazione di un maggior imponibile, o dei risultati a cui esso e' pervenuto, ecc...). Nel ricorso bisogna fare anche riferimento alle sanzioni irrogate (sussistenza degli elementi costitutivi dell illecito, colpevolezza, ecc.). I motivi del ricorso devono essere espressi nel ricorso introduttivo, a pena di inammissibilità e non possono essere integrati nei gradi di giudizio successivi, tranne nel caso in cui l'ufficio Finanziario depositi atti o documenti non noti al momento della notifica del ricorso introduttivo.

30 Nel ricorso è necessario dimostrare alla Commissione la bontà del meccanismo difensivo, provare lo schema probatorio ed illustrare il metodo seguito. È importante: citare e allegare tutta la giurisprudenza di legittimità e di merito a favore delle tesi difensive, utilizzare schemi, dichiarazioni sostitutive di atto notorio di soggetti terzi in quanto nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale. L'atto si chiude con le conclusioni, le richieste finali e la sottoscrizione del ricorrente (o del suo rappresentante). La sottoscrizione deve essere apposta tanto nell originale, quanto nelle copie del ricorso. Ai difensori deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata odancheincalceoamarginediunattodel processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso difensore.

31 Inammissibilità del ricorso mancato rispetto dei termini, difformità dell'atto depositato in segreteria rispetto alla copia spedita alla controparte, mancanza di uno degli elementi essenziali del ricorso. Altri dati obbligatori nel ricorso Codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e numero di fax del difensore; Codice fiscale della parte IN CASO DI OMISSIONE: MAGGIORAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO

32 Il contributo unificato L importo del contributo unificato viene determinato in base al valore della controversia e ai fini del calcolo del contributo si prende in considerazione il solo valore delle maggiori imposte contestate, senza conteggiare interessi, sanzioni ed eventuali contributi previdenziali richiesti nell atto impugnato.

33 QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO Valore della lite Importo contributo unificato Fino al Euro 2.582,28 Euro 30,00 Da Euro 2.582,28 ad Euro 5.000,00 Euro 60,00 Da Euro 5.000,00 ad Euro ,00 Euro 120,00 Da Euro ,00 ad Euro ,00 Euro 250,00 Da Euro ,00 ad Euro ,00 Euro 500,00 Oltre Euro ,00 Euro 1.500,00 MODALITA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO Modello F23 cartaceo o telematico Presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati Presso gli uffici postali a mezzo bollettino di c/c intestato alla sezione della Tesoreria dello Stato competente per la provincia

34 Sospensione dell atto impugnato Il ricorrente ha facoltà di chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione dell atto impugnato ai sensi dell art. 47 del D.Lgs. 546/92, mediante la proposizione di un apposita istanza, qualora ritenga che dall atto gli possa derivare un danno grave e irreparabile. La richiesta motivata può essere contenuta nel medesimo ricorso oppure può essere presentata con atto separato.

35 In virtù di quanto stabilito con il D.Lgs. 156/2015 dal entrambe le parti in causa potranno presentare istanza di sospensione degli effetti della sentenza oltre che nel giudizio di primo grado anche in fase d appello e in pendenza di ricorso in Cassazione. Se la Commissione concede la sospensione gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione della sentenza. L istanza deve essere notificata alle parti e depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale adita e occorrerà illustrare sia il fumus boni iuris (ammissibilità e fondatezza del ricorso), sia il periculum in mora (danno grave ed irreparabile). L atto deve essere firmato dal difensore.

36 Pubblica udienza Nel processo tributario, la norma prevede che la trattazione della controversia avvenga in Camera di Consiglio, è quindi opportuno richiedere nel ricorso introduttivo la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell art. 33 del D.Lgs. 546/92. Oppure può farne richiesta alla Commissione con istanzadadepositareinsegreteriaedanotificare alle altre parti costituite nei 10 giorni liberi prima della data di trattazione o contestualmente ad altriattiprocessuali.

37 Memorie La memoria ex art. 32 del D. Lgs. 546/92 deve contenere l illustrazione dei motivi già dedotti in sede di ricorso o di memoria con motivi aggiunti e può essere depositata con le copie per le altre parti, nella segreteria della Commissione adita, fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione. È opportuno presentare sempre una memoria per controbattere punto per punto le controdeduzioni presentate dall Ufficio.

38 Le spese del giudizio Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate oppure in caso di conciliazione giudiziale.

39 Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti. Reclamo e mediazione

40 Il reclamo e la mediazione, le due fasi del processo tributario sono state introdotte dall art. 39, co. 11, D.L. 98/2011, e hanno subito importanti modifiche con la riforma del contenzioso tributario ad opera del D.Lgs. 156/2015. La fase di reclamo e mediazione è obbligatoria, per i casi previsti, pena l improcedibilità del ricorso. Ambito applicativo: controversie con un valore massimo di Euro ,00 (nuovo art. 17 bis D.Lgs. 546/92). Contenuto: Il ricorso con istanza di reclamo deve contenere una richiesta di sgravio totale o di riduzione della pretesa impositiva oppure una proposta di mediazione con la quale il contribuente ridetermina le somme richieste dall Ufficio. Ad esso devono essere allegati tutti i documenti necessari ad avvalorare le ragioni del contribuente. Si precisa che nel caso in cui la fase di mediazione dia esito negativo, nella successiva fase di costituzione in giudizio, tali documenti dovranno essere riallegati.

41 Destinatario: Direzione Provinciale o Regionale Ufficio/Ente/Agente della riscossione che ha emanato l atto Scadenza: Entro 60 giorni dalla notifica dell avviso di accertamento. Effetti: L Ufficio può: accettare le richieste del ricorrente, presentare anch egli una controproposta di mediazione o rigettare l intero reclamo, previa valutazione delle motivazioni esposte e della documentazione prodotta. Sospensione: La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di costituzione in giudizio, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità. Con la costituzione in giudizio, termina l automatica sospensione dell esecutività dell atto impugnato. Quest ultima, infatti, dovrà essere espressamente richiesta nel corpo dell istanza stessa o con un ulteriore istanza.

42 Pagamento: La mediazione si perfeziona con il versamento della somma stabilita o della prima rata, in caso di pagamento frazionato, che dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla conclusione dell accordo. Esito: L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. Accordo: si procede al ricalcolo delle somme dovute e alla riduzione al 35% delle sanzioni ad esse relative che non possono scendere al di sotto del minimo previsto dalla legge. Mancato accordo: Il reclamo costituirà un vero e proprio ricorso a cui seguirà la costituzione in giudizio da effettuarsi entro 30 giorni dallo scadere dei 90 giorni previsti per la procedura di mediazione pena l improcedibilità. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

43 L istanza di reclamo e mediazione non è soggetta a spese relative a bolli e contributo unificato. Quest ultimo verrà corrisposto nell eventuale fase della costituzione in giudizio. Al professionista spetta comunque il compenso per l incarico relativo a tale fase contenziosa. Il litisconsorzio necessario Nella fase di reclamo/mediazione i rapporti vanno considerati autonomi e indipendenti, anche in presenza di liti relative ai controlli sui redditi di società di persone e dei soci, per i quali si configura un litisconsorzio necessario. Società conclude la mediazione in via autonoma rispetto ai soci Soci concludono la mediazione sulla base di quella conclusa dalla società concludono in autonomia la mediazione in relazione al proprio rapporto anche se la società non ha mediato si costituiscono in giudizio dopo aver esperito la fase della mediazione senza positivo esito presentano ricorso al Giudice tributario se il valore della lite è superiore a ventimila euro

44 Competenza ufficio Unico Ufficio per società e soci gestisce e conclude i procedimenti di mediazione nei confronti di tutti gli istanti Ufficio competente per società non è competente nei confronti dei soci Ufficio competente per i soci non è competente nei confronti della società deve coordinarsi con quello competente in ordine alla società Se il rapporto con la società è già definito, la posizione del socio deve essere trattata tenendo conto della definizione concernente la società (es. annullamento parziale o totale) anche se essi non mediano o non rientrano nell ambito di applicazione della mediazione.

45 La conciliazione giudiziale La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco. Dal si potrà applicare a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e regionali. Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.

46 Può essere proposta dalle parti in causa (contribuente, ufficio locale dell Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione). Si possono avere due tipi di conciliazione: Conciliazione in udienza; Conciliazione fuori udienza. Conciliazione in udienza Le parti possono depositare un istanza presso la Segreteria della Commissione Tributaria per la totale o parziale conciliazione della controversia, entro il termine di 10 giorni liberi prima dell udienza fissata per la trattazione della causa. Se la conciliazione va a buon fine, deve essere redatto un apposito verbale che deve indicare le somme dovute a titolo d imposta, di sanzioni e di interessi.

47 In caso di conciliazione totale della controversia la Commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere; se l accordo conciliativo è parziale, la Commissione dichiara con Ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa. Conciliazione fuori udienza La conciliazione fuori udienza viene avviata dopo che è intervenuto l accordo tra l ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia. Le parti presentano alla CTP o alla CTR un istanza congiunta laddove abbiano raggiunto un accordo per la totale o parziale conciliazione della controversia. Se l accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l estinzione del giudizio.

48 Pagamenti e sanzioni Qualora il perfezionamento della conciliazione avvenga innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, le sanzioni si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge; il perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio d appello comporterà, invece, l applicazione delle sanzioni nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge. Per quanto concerne le spese di giudizio, in tutti i casi di conciliazione giudiziale, saranno compensate tra le parti, salvo diverso accordo contenuto nel verbale di conciliazione. Entro 20 giorni, dalla data di sottoscrizione dell accordo per la conciliazione fuori udienza, oppure della redazione del processo verbale in udienza, deve essere effettuato il versamento dell intero importo dovuto o della prima rata in caso di pagamento dilazionato. In caso di mancato pagamento dell importo conciliato o anche di una sola rata, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, vi sarà l iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo d imposte, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all art. 13 del D. Lgs n. 471/97, aumenta della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo d imposta.

49 Versamento rateale Per somme maggiori di Euro , la dilazione può giungere fino a 16 rate trimestrali. Per le somme non superiori, invece, le rate sono 8 trimestrali. Il ritardo nel pagamento della prima rata, non superiore a sette giorni, come pure l omissione di versamento di un importo non eccedente il 3% del valore della rata e comunque entro Euro, non determinano la decadenza della dilazione. Il giudizio di appello

50 Contro la sentenza di primo grado e' possibile ricorrere in appello alla Commissione Regionale competente. L'atto di appello deve essere depositato direttamente presso la Commissione Regionale. Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale è di 60 giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte. Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per proporre appello è più lungo. Tale termine è di 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (deposito). L'appello è proposto non più per l'annullamento di un atto emesso da un Ufficio, ma per l'annullamento totale o parziale della sentenza di primo grado.

51 Nell atto di appello non è possibile formulare nuove richieste, ed è inammissibile riportarsi genericamente ai motivi del ricorso introduttivo. E necessario sottolineare alla Commissione Regionale i motivi per cui si ritiene che la decisione di primo grado sia da rigettare. L appello incidentale La parte appellata nell atto depositato al momento della costituzione in giudizio può proporre appello incidentale, ovvero impugnare quella parte di sentenza a lei sfavorevole poiché non totalmente vittoriosa in primo grado.

52 Le rateazioni con l Agenzia delle Entrate post D.Lgs. 159/2015 SINTESI DELLE NOVITA Il Decreto Legislativo 159/2015 ha apportato importanti modifiche alla rateizzazione, conseguente all'utilizzo degli istituti deflativi del contenzioso (acquiescenza e accertamento con adesione), ivi inclusa la mediazione tributaria e la conciliazione giudiziale, e la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali.

53 RATEAZIONE AVVISI BONARI: LIMITI Controlli art.36 bis Controlli art.36 ter Liquidazione redditi tassazione separata Il contribuente può optare per il pagamento rateale dello stesso o recandosi presso gli uffici periferici dell Agenzia delle Entrate o collegandosi al sito internet: Fino a euro Oltre i euro Aumento da 6 a 8 rate trimestrali Sempre 20 rate trimestrali RATEAZIONE AVVISI BONARI: SCADENZE La prima rata della dilazione dell avviso bonario deve essere versata entro 30 giorni dalla data di notifica dell atto. Sulle rate successive alla prima vengono calcolati gli interessi che decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa). Le rate successive alla prima scadono l ultimo giorno di ciascun trimestre.

54 RATEAZIONE AVVISI BONARI: DECORRENZA Le modifiche introdotte dal D. Lgs. 159/2015 per la rateazione degli avvisi bonari si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d imposta in corso: al 31 dicembre 2014, per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici; al 31 dicembre 2013, per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali; al 31 dicembre 2012, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Esempio 1 Avviso bonario da controllo automatico della dichiarazione anno d imposta Un contribuente riceve un avviso bonario ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73 di Euro relativo all anno d imposta 2014 e decide di rateizzarlo. In questo caso potrà optare per la dilazione in otto rate trimestrali. Esempio 2 Avviso bonario da controllo automatico della dichiarazione anno d imposta Qualora un contribuente dovesse ricevere un avviso bonario relativo al controllo automatico della dichiarazione per l anno d imposta 2013 sempre di Euro 4.500, lo potrà dilazionare in massimo 6 rate trimestrali. RATEAZIONE A SEGUITO DI ACQUIESCENZA Avviso di accertamento o atto irrogazione sanzioni Sanzioni ridotte a 1/3 Le ipotesi di acquiescenza rafforzata con la riduzione delle sanzioni ad 1/6 non sono più ammesse dal 01 gennaio 2016 PAGAMENTO ENTRO TERMINI PER IMPUGNAZIONE Unica soluzione Somme < 50 mila euro Somme >50 mila euro Sempre 8 rate trimestrali Aumento da 12 a 16 rate trimestrale

55 RATEAZIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE Avviso di accertamento Atto di adesione: sanzioni ridotte a 1/3 PAGAMENTO ENTRO 20 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELL ATTO DI ADESIONE Unica soluzione Somme < 50 mila euro Somme >50 mila euro 8 rate trimestrali 16 rate trimestrale ACQUIESCENZA E ADESIONE Sull importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro l ultimo giorno di ciascun trimestre. Le somme dovute a seguito di acquiescenza possono essere versate, in unica soluzione o in forma rateale, utilizzando, a seconda del tributo, il modello F24 o il modello F23. Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all ufficio la relativa quietanza. Non vi è bisogno di presentare alcuna garanzia in favore dell Agenzia delle Entrate. Per il versamento delle somme dovute il contribuente può effettuare la compensazione con eventuali crediti d imposta vantati, sempre che gli importi a debito siano da versare con il modello F24 (non è infatti possibile compensare i debiti che devono essere pagati con il modello F23). Nell adesione, applicabile la compensazione degli importi dovuti (CM 31/2012).

56 CREDITI IN COMPENSAZIONE Il DL 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione. ACQUIESCENZA E ADESIONE: DECORRENZA NOVITA Le modifiche alla rateizzazione, conseguente all acquiescenza, all accertamento con adesione, ivi inclusa la mediazione tributaria e la conciliazione giudiziale non si applicano agli atti che si sono già perfezionati alla data del 21 ottobre Pertanto, la nuova rateazione può essere applicata solo se il versamento in un unica soluzione o il versamento della prima rata non è stato ancora effettuato alla suddetta data.

57 DECADENZA DALLA RATEAZIONE (1 di 2) Dilazioni concesse dal 22 ottobre 2015 Mancato pagamento prima rata Rata successiva alla prima, se non viene onorata entro la scadenza della rata successiva (art. 15 ter del D.P.R. 602/73) 20 giorni per adesione 30 giorni per avviso bonario Ravvedimento art.13 D. Lgs. 472/97 (entro 90 gg per ultima rata) DECADENZA DALLA RATEAZIONE (2 di 2) In caso di AVVISO BONARIO In caso di ACC.TO CON ADESIONE DECADENZA Iscrizione a ruolo somme residue sanzione 30% sulle medesime Iscrizione a ruolo somme residue sanzione 45% sulle medesime

58 LIEVE INADEMPIMENTO L art. 15 ter del D.P.R. 602/73, inserito dall art. 3 bis del D. Lgs. 159/2015, prevede l istituto del lieve inadempimento che esclude la decadenza dalla dilazione in caso di lieve inadempimento dovuto a: insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a euro; tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. La norma si applica anche con riguardo a: versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'art. 2, co.2, e dell'art. 3, co. 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (36bis/36ter); versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, co.1, del D.Lgs.19 giugno 1997, n. 218 (acc.to con adesione). INTRASMISSIBILITA AGLI EREDI: CM 29/E DEL 2015 Con la CM 29/E del 2015, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui il debito venga a mancare nel periodo durante il quale è in corso una rateazione a seguito di: defizione dell accertamento (acquiescenza, adesione, invito al contraddittorio, pvc) altri deflativi (mediazione e conciliazione giudiziale) LA SANZIONE SULLE SOMME RESIDUE NON SI TRASMETTE AGLI EREDI

59 Le rateazioni con Equitalia post D.Lgs. 159/2015 NUOVE RATEAZIONI: DECADENZA Modificando l art.19 del DPR 602/73, in materia di dilazioni delle somme iscritte a ruolo,èoraprevistochela decadenza dalla rateazione opera in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche NON consecutive (8 rate per le rateazioni concesse prima del ) Facoltà di riavvio delle procedure coattive, iscrizioni di ipoteca e fermo amministrativo fatta tuttavia salva la facoltà di richiedere l ammissione ad un nuovo piano di rateazione

60 NUOVE RATEAZIONI: RIAMMISSIONE Co.1 art.15: Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto ( ) Co. 7 art.15, norma transitoria: Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto dipianidirateazioneconcessidagliagentidellariscossioneedecaduti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, possono, a semplice richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ( ), essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili) Modulistica resa disponibile con Comunicato stampa Eqitalia del (cfr sito internet 30 maggio 2014 NUOVE RATEAZIONI: LIMITI Le «nuove» rateazioni, richieste a seguito di decadenza delle precedenti: Possono essere richieste sino ad un massimo di 72 rate In caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, si decade dal beneficio NON possono essere ulteriormente prorogate Comportano la sospensione delle azioni esecutive già avviate e l impossibilità di avviarne di nuove

61 RATEAZIONI: STATO DELL ARTE La dilazione ex art.19 DPR 602/73: - può essere concessa senza limiti di importo e senza garanzie; - per importi superiori a 50 mila euro, richiede la dimostrazione della situazione di obiettiva difficoltà; - viene concessa direttamente da Equitalia, con provvedimento; - è soggetta a decadenza del beneficio in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive; - è possibile richiedere una rateazione «straordinaria» fino a 120 rate mensili (DL 69/2013); - è possibile chiederne una proroga della dilazione ottenuta, salvo si sia verificata decadenza (DL 201/11); - in tale ultimo caso, era possibile richiedere la riammissione entro il (D.Lgs. 159/2015). RATEAZIONI: SOMME SUPERIORI A EURO Il contribuente ha l onere di dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. La documentazione da presentare differisce a seconda del tipo di contribuente: PF, DI in semplificata, forfettari, agevolati DI in ordinaria, SDP in semplificata e ordinaria, associazioni SDC, cooperative, mutue assicuratrici ISEE nucleo familiare e documento di identità Atto costitutivo e statuto (per SDP), visura CCIAA, indice di liquidità e indice Alfa, documento identità e, per le SDC: ultimo bilancio depositato presso RI o relazione economico patrimoniale Professionisti abilitati, periodo chiuso non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell istanza Non rileva più come discriminante per l accesso alla rateazione ma quale parametro per il numero di rate concedibili.

62 RATEAZIONI: PRESENTAZIONE DELL ISTANZA Importi sino a euro Importi oltre i euro Direttamente allo sportello Raccomandata A/R Area riservata sito Equitalia: Direttamente allo sportello Raccomandata A/R Area riservata sito Equitalia: Fisconline Firma digitale Credenziali INPS Fisconline Firma digitale Credenziali INPS PEC PEC RATEAZIONI: ALTRI VANTAGGI 1 L Agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca immobiliare o il fermodeibenimobiliregistratiintestati al debitore o al coobbligato, solo nel caso in cui vi sia il mancato accoglimento dell istanza, ovvero di decadenza dalla dilazione per mancato pagamento, ma restano valide le ipoteche e i fermi iscritti precedentemente alla data di concessione della rateazione! 2 Con il pagamento della prima rata scatta l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

63 RATEAZIONI: ALTRI VANTAGGI Con l ottenimento del provvedimento di accoglimento dell istanza di dilazione l azienda che ha rateizzato i debiti nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi può richiedere agli stessi il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il blocco dei pagamenti di cui all art.48 bis DPR 602/73 non può essere disposto nei confronti dei soggetti che hanno visto l accoglimento dell istanza di rateazione. D.Lgs. 159/2015: Il debitore, in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può' richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

64

65 3. Approfondimenti d Autore Il materiale di approfondimento è stato curato da Andrea Ramoni, Armando Urbano Dispensa Master Mysolution

66

67 3 Approfondimenti d Autore - Impugnazione del diniego di autotutela: quando, come e perché impugnare 3. Approfondimenti d Autore 3.1 Impugnazione del diniego di autotutela: quando, come e perché impugnare Fonte: MySolution - Commento 17 febbraio 2014, n. 556, di Giovambattista Palumbo Premessa Per consolidato orientamento della Cassazione, l istanza di autotutela del contribuente non determina per l Amministrazione alcun obbligo giuridico di provvedere e, tanto meno, di provvedere nel senso prospettato dal contribuente medesimo. In caso di diniego di autotutela, del resto, la questione relativa all individuazione del giudice competente è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della suprema Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza 27 marzo 2007, n. 7388, ha affermato che la giurisdizione tributaria, dopo le modifiche legislative di cui all art. 12 della L. n. 448/2001, ha assunto la caratteristica della giurisdizione a carattere generale, idonea quindi a dirimere tutti i tipi di controversie insorte in relazione a uno specifico rapporto tributario, compreso dunque il diniego di autotutela. Anche la questione relativa all impugnabilità o meno del provvedimento di diniego di autotutela davanti al giudice tributario in ottemperanza al principio di tassatività dell elenco degli atti impugnabili ex art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992, è da ritenersi superata. Con la già citata sentenza n. 7388/2007, le Sezioni Unite della suprema Corte, infatti, pur rimettendo alle Commissioni tributarie il compito di verificare se l atto di diniego di autotutela possa concretamente ritenersi impugnabile nell ambito delle categorie indicate dall art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, hanno sottolineato che «la mancata inclusione degli atti in contestazione nel catalogo contenuto in detto articolo comporterebbe una lacuna di tutela giurisdizionale, in violazione dei principi contenuti negli artt. 24 e 113 della Costituzione». Si apre così la strada al riconoscimento dell impugnabilità da parte del contribuente degli atti di diniego di autotutela dell Amministrazione Finanziaria Limiti e condizioni all impugnabilità del diniego di autotutela: la possibile censura di vizi del rifiuto e non del merito della pretesa tributaria Questo non toglie però che contro il rifiuto espresso di autotutela potrà comunque esercitarsi solo un sindacato sulla legittimità del rifiuto stesso e non anche sulla fondatezza della pretesa tributaria, ciò che comporterebbe un indebita sostituzione del giudice nell attività amministrativa propria dell Amministrazione finanziaria. Sulla questione è chiara la Corte suprema, la quale, con la sentenza 6 febbraio 2009, n. 2870, SS.UU. civili, ha stabilito che: «È devoluta alla cognizione del giudice tributario la controversia relativa all impugnazione del provvedimento di rigetto - espresso o tacito - dell istanza di autotutela promossa dal contribuente per l annullamento di un atto impositivo dell Amministrazione finanziaria in dipendenza del carattere generale assunto della giurisdizione speciale laddove sia comunque dedotto nel giudizio un rapporto giuridico d imposta. È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di rigetto, espresso o tacito, dell istanza di autotutela promossa dal contribuente volta ad ottenere l annullamento di un atto impositivo divenuto definitivo (nella specie, per l intervenuto giudicato formatosi sulla decisione di reiezione del ricorso davanti alla commissione tributaria provinciale), in conseguenza sia della discrezionalità nell esercizio del potere di autotutela quanto dell inammissibilità di un nuovo sindacato giurisdizionale sull atto di accertamento munito del carattere di definitività». Come recentemente ribadito con l ordinanza 18 giugno 2012, n , dalla Corte Suprema, contro il diniego dell amministrazione di procedere all esercizio del potere di autotutela può quindi essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria. La Corte afferma in particolare che deve essere ormai considerato come consolidato l orientamento in base al quale il contribuente, che richiede all Amministrazione Finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, deve prospettare l esistenza di un interesse di rilevanza generale dell Amministrazione alla rimozione dell atto: ne consegue che contro il diniego dell amministrazione di Dispensa Master MySolution 67

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale del Piemonte LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Alessandria, 16 maggio 2012 1 LA NORMA La mediazione ( Il reclamo e la mediazione ) è stata inserita nel corpus delle norme

Dettagli

Reclamo/Mediazione e nuovo sistema sanzionatorio. Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Mediazione tributaria

Reclamo/Mediazione e nuovo sistema sanzionatorio. Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Mediazione tributaria Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 85 21.03.2016 Reclamo/Mediazione e nuovo sistema sanzionatorio Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Mediazione tributaria A cura di Pasquale

Dettagli

Il processo tributario. Università Carlo Cattaneo LIUC anno accademico 2017/2018 corso di diritto tributario

Il processo tributario. Università Carlo Cattaneo LIUC anno accademico 2017/2018 corso di diritto tributario Il processo tributario Università Carlo Cattaneo LIUC anno accademico 2017/2018 corso di diritto tributario gli organi del processo tributario sono organi del processo tributario: le Commissioni tributarie

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Prot. n. 2013/35137 Approvazione dei fogli avvertenze della cartella di pagamento relativa ai ruoli del settore Territorio, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

Dettagli

Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario. Quarrata 23 ottobre 2013

Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario. Quarrata 23 ottobre 2013 Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario Quarrata 23 ottobre 2013 Il processo tributario: aspetti generali e ultime novità legislative Il processo tributario Aspetti generali del processo

Dettagli

IL PROCESSO TRIBUTARIO

IL PROCESSO TRIBUTARIO IL PROCESSO TRIBUTARIO Dott. Saverio Marasco Dott.ssa Renata Carrieri Cosenza 10 maggio 2012 NORMATIVA La disciplina del contenzioso tributario è contenuta nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n 546

Dettagli

Il processo tributario. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.

Il processo tributario. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Il processo tributario Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Zizzo 1 gli organi del processo tributario sono organi del processo tributario:

Dettagli

Come fare la nuova istanza di reclamo-mediazione tributaria

Come fare la nuova istanza di reclamo-mediazione tributaria Come fare la nuova istanza di reclamo-mediazione tributaria Autore : Noemi Secci Data: 04/01/2016 Nuova istanza di reclamo-mediazione tributaria: impugnazione accertamento, cartella, fermo amministrativo,

Dettagli

Diniego di autotutela sugli atti di valore fino a 20mila euro

Diniego di autotutela sugli atti di valore fino a 20mila euro Diniego di autotutela sugli atti di valore fino a 20mila euro Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto tributario, Giurisprudenza tributaria Sul diniego di autotutela per gli atti di valore fino a 20mila euro,

Dettagli

Quali sono gli atti che possono essere oggetto di mediazione?

Quali sono gli atti che possono essere oggetto di mediazione? Direzione Regionale dell Abruzzo La Mediazione Tributaria A cosa serve? E uno strumento deflativo del contenzioso per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al

Dettagli

IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli;

IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli; Prot. n. 2903/RU IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI VISTO l articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale prevede che la cartella di pagamento da

Dettagli

VADEMECUM LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

VADEMECUM LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia Ordini Provinciali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine VADEMECUM LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA ART. 17 BIS

Dettagli

OGGETTO: Reclamo-Mediazione: nuova soglia a euro

OGGETTO: Reclamo-Mediazione: nuova soglia a euro Informativa per la clientela di studio N. 64 del 03.05.2017 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Reclamo-Mediazione: nuova soglia a 50.000 euro Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo

Dettagli

La nuova soglia per reclamo e mediazione. Premessa

La nuova soglia per reclamo e mediazione. Premessa Premessa Nell ambito del contenzioso tributario, l istituto del Reclamo Mediazione ne rappresenta uno strumento deflattivo, che consente di evitare di finire dinanzi al Giudice tributario e chiudere la

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE Allegato alla Delibera Giunta Camerale n. 165 del 14-10-2011 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE ARTICOLO

Dettagli

contenzioso tributario

contenzioso tributario contenzioso tributario Se un e ritiene infondato o illegittimo un atto inviato nei suoi confronti (ad esempio: avviso di liquidazione o di accertamento, cartella di pagamento), può rivolgersi alla Commissione

Dettagli

CITTA DI SAN NICANDRO GARGANICO PROVINCIA DI FOGGIA

CITTA DI SAN NICANDRO GARGANICO PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 1 del 01.02.2017

Dettagli

26 luglio 2017, ore 14:30-18:30 ODCEC di Padova

26 luglio 2017, ore 14:30-18:30 ODCEC di Padova La definizione agevolata delle controversie tributarie. I presupposti oggetti e soggettivi, l'onere da definizione 26 luglio 2017, ore 14:30-18:30 ODCEC di Padova Enrico Menegoli info@studio-pradolini.it

Dettagli

PACE FISCALE: COS E E COME FUNZIONA

PACE FISCALE: COS E E COME FUNZIONA PACE FISCALE: COS E E COME FUNZIONA Gentili clienti, come ormai noto, con decreto fiscale D.l. 119/2018 in vigore dal 24/10/2018 sono state definite importanti novità in tema di pacificazione fiscale.

Dettagli

Il modello per la definizione delle liti pendenti

Il modello per la definizione delle liti pendenti Il modello per la definizione delle liti pendenti di Roberta De Marchi Pubblicato il 17 novembre 2011 la scadenza del 30 novembre è sempre più vicina: vediamo come compilare F24 e modello da inviare telematicamente

Dettagli

COMUNE di FAGGIANO (Provincia di Taranto) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

COMUNE di FAGGIANO (Provincia di Taranto) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI COMUNE di FAGGIANO (Provincia di Taranto) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI (Approvato con delibera di consiglio comunale n. 04 del 31/01/2017 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONE

Dettagli

Il contenzioso tributario. deflazione. Vicenza 11 ottobre 2017 Ennio Dina

Il contenzioso tributario. deflazione. Vicenza 11 ottobre 2017 Ennio Dina Il contenzioso tributario e gli deflazione Vicenza 11 ottobre 2017 Ennio Dina strumenti di Indice Il contenziosotributarioe la sua gestione La gestione deirapporti con il contribuente sia prima che dopo

Dettagli

FOCUS MENSILE FISCALITA

FOCUS MENSILE FISCALITA 1 FOCUS MENSILE FISCALITA Il punto sul reclamo/mediazione tributaria: approfondimento pratico dei due istituti alla luce dell importanza che essi rivestono nell approccio al contenzioso tributario Torino,

Dettagli

COMUNE di SAN GIORGIO JONICO

COMUNE di SAN GIORGIO JONICO COMUNE di SAN GIORGIO JONICO (Provincia di Taranto) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI 2019 Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 18/06/2019 INDICE TITOLO

Dettagli

Decreto Legge 23 ottobre 2018 n.119 convertito nella legge n.136/2019

Decreto Legge 23 ottobre 2018 n.119 convertito nella legge n.136/2019 Decreto Legge 23 ottobre 2018 n.119 convertito nella legge n.136/2019 1 Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Definizione

Dettagli

Diritto del contenzioso. Lezione del 4 dicembre 2017 «I procedimenti speciali e le misure a tutela del fisco»

Diritto del contenzioso. Lezione del 4 dicembre 2017 «I procedimenti speciali e le misure a tutela del fisco» Diritto del contenzioso Lezione del 4 dicembre 2017 «I procedimenti speciali e le misure a tutela del fisco» Tipologia di sospensioni - Sospensione giudiziale art. 47 DLgs 546/1992 - Sospensione amministrativa

Dettagli

LE IPOTESI DI «DEFINIZIONE AGEVOLATA»

LE IPOTESI DI «DEFINIZIONE AGEVOLATA» LE IPOTESI DI «DEFINIZIONE AGEVOLATA» PREVISTE DAL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019 Milano, 22 ottobre 2018 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI «CARICHI AFFIDATI ALL AGENTE DELLA RISCOSSIONE»

Dettagli

In gazzetta il D.L. fiscale

In gazzetta il D.L. fiscale In gazzetta il D.L. fiscale 1 In gazzetta il D.L. fiscale È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, il D.L. 119/2018 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

Dettagli

Agenda. La conciliazione giudiziale. L articolo 13 D.Lgs. 74/2000: cause di non punibilità del reato

Agenda. La conciliazione giudiziale. L articolo 13 D.Lgs. 74/2000: cause di non punibilità del reato Agenda Gli strumenti deflativi del contenzioso tributario: una visione d insieme Il ravvedimento successivo alla constatazione della violazione L accertamento con adesione l accertamento con adesione su

Dettagli

Dall accertamento al processo tributario: brevissimi cenni

Dall accertamento al processo tributario: brevissimi cenni Dall accertamento al processo tributario: brevissimi cenni Docenza a cura di: - Dott. Marco Pinna, Dottore Commercialista e Revisore Legale; - Dott. Michele Ippolito, Dottore Commercialista, Revisore Legale

Dettagli

Allegato A. Deliberazione di Consiglio n. 15/13 del

Allegato A. Deliberazione di Consiglio n. 15/13 del Allegato A Deliberazione di Consiglio n. 15/13 del 16.12.2013 Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie IL SEGRETARIO GENERALE (Catia Baroncelli)

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone Prot. n. 2010/130264 Approvazione delle Avvertenze relative al nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE

Dettagli

A cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità. Normativa di Riferimento. Data di entrata in vigore

A cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità. Normativa di Riferimento. Data di entrata in vigore A cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità Normativa di Riferimento Data di entrata in vigore 1) Incompatibilità Giudici Tributari 1 / 8 (Art.8 D.lgs.N 546/1992)

Dettagli

NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi

NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO dott. Giancarlo Grossi 1 D.L. 06/07/2011, n. 98, conv. in L. 15/07/2011, n. 111 ARTICOLO 39 Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria Modifica

Dettagli

Circolare del 03 aprile 2019

Circolare del 03 aprile 2019 Circolare del 03 aprile 2019 APPROFONDIMENTI Il saldo / stralcio dei debiti 1 APPROFONDIMENTI FINANZIARIA 2019 Il saldo / stralcio dei debiti La Finanziaria 2019 ha previsto a favore delle persone fisiche,

Dettagli

INPS: dopo l accertamento tributario arriva quello contributivo

INPS: dopo l accertamento tributario arriva quello contributivo CIRCOLARE A.F. N. 135 del 5 Ottobre 2016 Ai gentili clienti Loro sedi INPS: dopo l accertamento tributario arriva quello contributivo Premessa La circolare INPS n. 140 del 02.08.2016 ha fornito alcuni

Dettagli

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SEDE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA 3, VIA SILVIO D'AMICO 77, 00145 ROMA, Venerdì: 14.00-19.00 Sabato: 9.00 14.00 1 1

Dettagli

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE PENDENTI VIDEOCONFERENZA CNDCEC DEL 7 MAGGIO 2019

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE PENDENTI VIDEOCONFERENZA CNDCEC DEL 7 MAGGIO 2019 LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE PENDENTI VIDEOCONFERENZA CNDCEC DEL 7 MAGGIO 2019 1 Fonti normative e prassi di riferimento Art. 6 del DL n. 119 del 2018 Art. 7, comma 2, lett. b) e comma 3,

Dettagli

Comune di Pozzuoli Città Metropolitana di Napoli. Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti 2019

Comune di Pozzuoli Città Metropolitana di Napoli. Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti 2019 Comune di Pozzuoli Città Metropolitana di Napoli Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti 2019 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 1 aprile

Dettagli

Regolamento REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Regolamento REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Regolamento REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Approvato con Delibera n.90 del 14/11/2016 Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il

Dettagli

REGOLAMENTO. ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 59, comma 1, lettera m, D.Lgs. N. 446/97 - D.Lgs. N. 218/97)

REGOLAMENTO. ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 59, comma 1, lettera m, D.Lgs. N. 446/97 - D.Lgs. N. 218/97) REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ESTENDIBILE ANCHE ALLE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E NON ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 59, comma 1, lettera m, D.Lgs. N. 446/97 - D.Lgs. N.

Dettagli

STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO 1 Gli strumenti deflativi del contenzioso sono principalmente individuati nei seguenti istituti: 1. Autotutela; 2. Acquiescenza; 3. Accertamento con adesione; 4. Mediazione

Dettagli

INCONTRO DI STUDIO Bastia Umbra, 7 dicembre PACE FISCALE Le liti pendenti

INCONTRO DI STUDIO Bastia Umbra, 7 dicembre PACE FISCALE Le liti pendenti INCONTRO DI STUDIO Bastia Umbra, 7 dicembre 2018 PACE FISCALE Le liti pendenti Art. 5 - Gli atti «impugnabili» Rientrano nella disciplina gli atti impositivi (avvisi di accertamento, avvisi di rettifica

Dettagli

Focus Lavoro L approfondimento di qualità

Focus Lavoro L approfondimento di qualità Focus Lavoro L approfondimento di qualità N. 2 13.09.2016 Parte 2 Accertamenti AE: gli effetti sui debiti INPS Gli istituti deflattivi del contenzioso in fase contenziosa Categoria: Previdenza e Lavoro

Dettagli

Comune di Cisterna di Latina Provincia di Latina. Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

Comune di Cisterna di Latina Provincia di Latina. Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti Comune di Cisterna di Latina Provincia di Latina Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 01.04.2019 Indice

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE RELATIVAMENTE AL DIRITTO ANNUALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE RELATIVAMENTE AL DIRITTO ANNUALE Allegato alla deliberazione di Giunta Camerale n. 76 del 5/07/2013 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE RELATIVAMENTE AL DIRITTO ANNUALE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 28.03.2018 ) 1 INDICE GENERALE Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art.

Dettagli

COMUNE DI CASELLE IN PITTARI. Regolamento per la disciplina dell interpello, del reclamo e della mediazione tributaria

COMUNE DI CASELLE IN PITTARI. Regolamento per la disciplina dell interpello, del reclamo e della mediazione tributaria COMUNE DI CASELLE IN PITTARI Regolamento per la disciplina dell interpello, del reclamo e della mediazione tributaria Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 15 ottobre 2016 Art. 1

Dettagli

Regolamento comunale sulla disciplina del diritto di interpello e di mediazione in ambito tributario

Regolamento comunale sulla disciplina del diritto di interpello e di mediazione in ambito tributario Regolamento comunale sulla disciplina del diritto di interpello e di mediazione in ambito tributario Art. 1 Ambito di applicazione e finalità del regolamento Le norme del presente regolamento hanno lo

Dettagli

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 23 del 16 settembre 2010 La manovra correttiva

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 28.9.2000 con provvedimento

Dettagli

La Rottamazione-ter PRINCIPALI NOVITA DELLA ROTTAMAZIONE-TER

La Rottamazione-ter PRINCIPALI NOVITA DELLA ROTTAMAZIONE-TER Lecco, 16 novembre 2018 Alla Spettabile Clientela La Rottamazione-ter Recentemente l Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso disponibile il modello utilizzabile da parte dei soggetti che intendono aderire

Dettagli

Fino a % Da 205 a 500 7,5 % Da 501 a % Da a ,5 % Oltre %

Fino a % Da 205 a 500 7,5 % Da 501 a % Da a ,5 % Oltre % REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO Articolo

Dettagli

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2017

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2017 REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO, AI SENSI DEL D.L. 193/2016 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN

Dettagli

OGGETTO: DECRETO FISCALE 2019: SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA DI INTERESSE PER LE AGENZIE VIAGGI

OGGETTO: DECRETO FISCALE 2019: SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA DI INTERESSE PER LE AGENZIE VIAGGI P.zza G.G. Belli n. 2 00153 ROMA Roma, 8 novembre 2018 Rif. GB OGGETTO: DECRETO FISCALE 2019: SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA DI INTERESSE PER LE AGENZIE VIAGGI Alla cortese attenzione di: ASSOCIAZIONI

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI COMUNE DI PROVINCIA DI NAPOLI MARIGLIANO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI (Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 29.04.2010 e modificato con deliberazione di C.C. n.

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2019/11 DEL 22/03/2019 ASSEGNATA AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2019/11 DEL 22/03/2019 ASSEGNATA AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2019/11 DEL 22/03/2019 ASSEGNATA AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Dettagli

LA ROTTAMAZIONE-TER D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018.

LA ROTTAMAZIONE-TER D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018. LA ROTTAMAZIONE-TER D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018. D.L. n. 135/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019. Roma, 16/04/2019 Definizione agevolata 2018

Dettagli

La lente sul fisco. La nuova procedura del reclamo e mediazione nel contenzioso tributario. Guida Operativa. L Aggiornamento Professionale on-line

La lente sul fisco. La nuova procedura del reclamo e mediazione nel contenzioso tributario. Guida Operativa. L Aggiornamento Professionale on-line La lente sul fisco L Aggiornamento Professionale on-line Guida Operativa La nuova procedura del reclamo e mediazione nel contenzioso tributario A cura della Redazione La Lente sul Fisco Coordinamento scientifico

Dettagli

RUOLI SCADUTI PROROGA della DEFINIZIONE AGEVOLATA

RUOLI SCADUTI PROROGA della DEFINIZIONE AGEVOLATA Circolare informativa per la clientela n. 16/2014 dell'8 maggio 2014 RUOLI SCADUTI PROROGA della DEFINIZIONE AGEVOLATA NOVITÀ della L. 68/2014 SOMMARIO 1. AMBITO OGGETTIVO... 2 2. VERSAMENTO e RISCOSSIONE...

Dettagli

Comune di MIGLIANICO (CH)

Comune di MIGLIANICO (CH) Comune di MIGLIANICO (CH) www.miglianico.gov.it Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale Approvato

Dettagli

CIRCOLARE N. 1/E. Roma, 12 febbraio 2014

CIRCOLARE N. 1/E. Roma, 12 febbraio 2014 CIRCOLARE N. 1/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2014 OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Dettagli

BOZZA DELLA SCHEDA 5 (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI)

BOZZA DELLA SCHEDA 5 (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI) BOZZA DELLA SCHEDA 5 (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI) α) COSTITUZIONE DEL RICORRENTE α.1. Termine di costituzione: dies a quo. (Riferimenti normativi = Art. 22, comma 1, primo periodo: «Il ricorrente,

Dettagli

Ricorso contro la cartella di pagamento: forma e contenuto

Ricorso contro la cartella di pagamento: forma e contenuto Ricorso contro la cartella di pagamento: forma e contenuto Autore: Redazione In: Diritto tributario Ipotesi in cui la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui viene informato il contribuente

Dettagli

COMUNE DI EBOLI. (Provincia di Salerno)

COMUNE DI EBOLI. (Provincia di Salerno) COMUNE DI EBOLI (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO Approvato con delibera di Consiglio

Dettagli

IL SISTEMA DELL ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI IMPOSITIVI Analisi della scansione temporale del procedimento. Dott. Sebastiano Barusco

IL SISTEMA DELL ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI IMPOSITIVI Analisi della scansione temporale del procedimento. Dott. Sebastiano Barusco IL SISTEMA DELL ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI IMPOSITIVI Analisi della scansione temporale del procedimento Dott. Sebastiano Barusco NORME DI RIFERIMENTO D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in L. 30 luglio 2010,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI COMUNE DI SAN SALVO PROVINCIA DI CHIETI UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI (art.15, decreto legge 30 aprile 2019 n.34) Approvato con deliberazione del Consiglio

Dettagli

COMUNE DI EBOLI. (Provincia di Salerno)

COMUNE DI EBOLI. (Provincia di Salerno) COMUNE DI EBOLI (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER LA ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO Approvato con delibera

Dettagli

Definizione agevolata delle controversie tributarie. Condividi

Definizione agevolata delle controversie tributarie. Condividi Condividi L articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito

Dettagli

OGGETTO: Chiusura delle liti pendenti Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) Pagamento rateale Dinieghi

OGGETTO: Chiusura delle liti pendenti Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) Pagamento rateale Dinieghi CIRCOLARE N. 4/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 02 febbraio 2007 OGGETTO: Chiusura delle liti pendenti Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) Pagamento rateale

Dettagli

Comune di Città di Castello. (Prov. di Perugia)

Comune di Città di Castello. (Prov. di Perugia) (Prov. di Perugia) Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie relative a Tarsu, Tares e Tari non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento. Articolo 1 - Oggetto

Dettagli

COMUNE DI BELPASSO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

COMUNE DI BELPASSO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI COMUNE DI BELPASSO Città Metropolitana di Catania REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Articolo 2 Oggetto della definizione

Dettagli

COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI (Provincia di Cremona) REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI (Provincia di Cremona) REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI (Provincia di Cremona) REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 21/06/2016 1 INDICE: -Art. 1 - Oggetto dell adesione -Art.

Dettagli

REGOLAMENTO. ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 59, comma 1, lettera m, D.Lgs. N. 446/97 - D.Lgs. N. 218/97)

REGOLAMENTO. ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 59, comma 1, lettera m, D.Lgs. N. 446/97 - D.Lgs. N. 218/97) REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ESTENDIBILE ANCHE ALLE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E NON ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 59, comma 1, lettera m, D.Lgs. N. 446/97 - D.Lgs. N.

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13 INDICE SOMMARIO Presentazione..................................................... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza........................................................» 13 Atti processuali 1. Ricorso

Dettagli

Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario

Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario Domenico Bitonti Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia 1 Argomenti - Il ravvedimento operoso - L adesione al PVC ed agli inviti al contraddittorio

Dettagli

LE NOVITA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE

LE NOVITA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE Milano, 27 ottobre 2015 CIRCOLARE N. 26/2015 LE NOVITA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE Il Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 (pubblicato sul supplemento ordinario

Dettagli

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI. Dott. Sebastiano BARUSCO

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI. Dott. Sebastiano BARUSCO LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI Dott. Sebastiano BARUSCO Diretta 10 novembre 2008 LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 16, terzo comma, D.L.vo 18 dicembre 1997, n.

Dettagli

Prof. Dott. Armando Urbano

Prof. Dott. Armando Urbano Prof. Dott. Armando Urbano FASI DEL PROCESSO TRIBUTARIO proposizione del ricorso notifica all ufficio che ha emesso l atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente lo ha ricevuto. entro

Dettagli

Oggetto: pubblicato in G.U. il D.L. 119/2018 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

Oggetto: pubblicato in G.U. il D.L. 119/2018 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria AREA AZIENDALE - FISCALE Dott. Gianluigi Cirilli - Dottore Commercialista Dott.ssa Paola Morelli - Dottore Commercialista Dott.ssa Giada Maistro - Dottore Commercialista Dott. Mauro Bertazzo AREA CONSULENZA

Dettagli

collegato alla manovra di bilancio Le disposizioni del presente decreto sono entrate in vigore il 24

collegato alla manovra di bilancio Le disposizioni del presente decreto sono entrate in vigore il 24 Napoli, 6 novembre 2018 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 10/2018 Il 23 ottobre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 il D.L. 119/2018 (Decreto fiscale), collegato

Dettagli

COMUNE DI CARDITO - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - Piazza G. Garibaldo n Cardito (NA) -

COMUNE DI CARDITO - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - Piazza G. Garibaldo n Cardito (NA) - COMUNE DI CARDITO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI Piazza G. Garibaldo n. 1 80024 Cardito (NA) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI Approvato con deliberazione di Consiglio

Dettagli

CITTA DI MARIANO COMENSE

CITTA DI MARIANO COMENSE CITTA DI MARIANO COMENSE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali

Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali COMUNE DI FOGLIANISE PROVINCIA DI BENEVENTO Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali Imposta Comunale sugli Immobili e Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 1 INDICE PREMESSA

Dettagli

COMUNE DI VICENZA VADEMECUM DEL CONTRIBUENTE. Settore Tributi P.tta San Biagio n.1 Palazzo ex ACI. tel: 0444/222350 0444/222354

COMUNE DI VICENZA VADEMECUM DEL CONTRIBUENTE. Settore Tributi P.tta San Biagio n.1 Palazzo ex ACI. tel: 0444/222350 0444/222354 COMUNE DI VICENZA VADEMECUM DEL CONTRIBUENTE Settore Tributi P.tta San Biagio n.1 Palazzo ex ACI. tel: 0444/222350 0444/222354 Premessa Il presente opuscolo vuole fornire un supporto operativo ai cittadini

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO COMUNE DI SANT ANTONINO DI SUSA Provincia di Torino CAP. 10050 Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA

Dettagli

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. Prot. n. 47595/2014 Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

Dettagli

Regolamento per l accertamento e la riscossione delle Entrate Tributarie Pag. 1

Regolamento per l accertamento e la riscossione delle Entrate Tributarie Pag. 1 COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI PROVINCIA DI VICENZA Regolamento per l accertamento e la riscossione delle Entrate Tributarie Approvato con deliberazione di C.C. n 48 del 22.12.1999 Regolamento per l accertamento

Dettagli

Città di Castel Volturno Provincia di Caserta

Città di Castel Volturno Provincia di Caserta Città di Castel Volturno Provincia di Caserta REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI (decreto legge n. 193/2016, convertito con legge 225 del 1 dicembre 2016, art. 6-ter) Approvato

Dettagli

Come fare ricorso dopo le recenti novità nel campo fiscale

Come fare ricorso dopo le recenti novità nel campo fiscale Come fare ricorso dopo le recenti novità nel campo fiscale di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 10 ottobre 2011 dall 1 ottobre 2011 il sistema della riscossione erariale è radicalmente cambiato: evidenziamo

Dettagli

La nuova acquiescenza: forte riduzione delle sanzioni se si accetta il verbale della Guardia di Finanza o Agenzia Entrate...

La nuova acquiescenza: forte riduzione delle sanzioni se si accetta il verbale della Guardia di Finanza o Agenzia Entrate... La nuova acquiescenza: forte riduzione delle sanzioni se si accetta il verbale della Guardia di Finanza o Agenzia Entrate... di Francesco Buetto Pubblicato il 7 marzo 2009 il Legislatore, nell ottica di

Dettagli