OGGETTO: Reclamo-Mediazione: nuova soglia a euro
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1 Informativa per la clientela di studio N. 64 del Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Reclamo-Mediazione: nuova soglia a euro Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alla nuova soglia del valore della lite al di sotto della quale è obbligatorio il Reclamo Mediazione nell ambito del ricorso tributario. Premessa In quanto istituto deflattivo del contenzioso tributario, il Reclamo Mediazione, è definibile come: strumento con cui il contribuente, che riceve un atto di contestazione da parte dell ente impositore, prima di finire innanzi al giudice tributario, chiede all ente stesso di riesaminare l atto (reclamo) accogliendo le ragioni avanzate ed accompagnando tale richiesta con una proposta di accordo (mediazione) Esso è stato già oggetto di modifiche con il D. Lgs. 156/2015, con cui il Legislatore ha modificato il comma 1 art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992. In particolare: Evoluzione normativa (Reclamo-Mediazione) Prima del D. Lgs 156/2015 Dopo il D. Lgs. 156/2015 Per le controversie di valore non superiore a ventimila Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'agenzia delle Entrate, euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a può contenere una proposta di mediazione con presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti. rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 1
2 Dunque: in base alla formulazione previgente del D. Lgs. 156/2015, l istituto in esame era obbligatorio per le liti di valore inferiore a euro e se al ricorso non era allegata istanza di reclamo con proposta di mediazione, il ricorso stesso poteva essere dichiarato inammissibile; dopo il D. Lgs. 156/2015, fermo restando che l istituto resta obbligatorio per le liti di valore inferiore a euro, a decorrere dal 1 gennaio 2016 (ricorsi introduttivi presentati a decorrere da tale termine), non è più obbligatorio presentare insieme al ricorso una formale proposta di mediazione, poiché la presentazione del ricorso produce automaticamente il procedimento di reclamo con facoltà, per il contribuente di inserirvi la proposta di mediazione con rideterminazione dell ammontare della pretesa. L aumento della soglia a euro Con un apposita misura contenuta nel D. L. n. 50/2017 (articolo 10), si amplia da euro a euro il valore della controversia al di sotto del quale è obbligatorio l istituto in commento. La novità si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1 gennaio Reclamo Mediazione NOVITÀ Si aumenta a il valore della lite al di sotto del quale è obbligatorio il Reclamo-Mediazione. DECORRENZA Atti impugnabili notificati a decorrere dal 1 gennaio NOTA BENE Salvo futuri chiarimenti di prassi, in merito alla decorrenza della novità è da ritenersi che occorre prendere in considerazione la data in cui il contribuente riceve notifica dell atto e non la data di spedizione da parte dell Amministrazione finanziaria (Circolare 9/E/2012). Tabella esempio Ipotesi Valore lite Reclamo Mediazione (Obbligatorio SI/NO) 31/2/ SI NO il 15/01/ SI il 20/02/ NO 2
3 Valore della lite ed ambito applicativo Resta fermo che il valore della lite da prendere in considerazione è dato: dall imposta contestata nell atto impositivo ricevuto (senza considerare interessi e sanzioni); se l atto ricevuto irroga solo sanzioni, il valore della lite è, invece, rappresentato dal valore di queste ultime. Tabella esempio Ipotesi 31/2/2017 il 15/01/2018 il 20/02/2018 il 21/03/2018 il 15/04/2018 Maggior imposta chiesta nell atto ricevuto Sanzioni Interessi Valore lite Reclamo Mediazione (Obbligatorio SI/NO) SI NO SI NO SI NO SI NO 3
4 Resta fermo anche l ambito applicativo, ossia: Ambito applicativo Controversie oggetto di reclamo - mediazione avviso di accertamento; avviso di liquidazione, provvedimento che irroga le sanzioni; ruolo; rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992); diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; cartelle di pagamento per vizi propri; fermi di beni mobili registrati (articolo 86 del DPR n. 602 del 1973); iscrizioni di ipoteche sugli immobili (articolo 77 del DPR n. 602 del 1973); atti emessi in materia catastale; atti emessi da enti locali; atti emessi da Agenzia dogane; ogni altro atto per il quale la legge preveda l autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie. Controversie escluse dal reclamo - mediazione atti di valore superiore a euro ( euro dal 2018); atti non impugnabili; atti di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale); atti di provvedimenti aventi ad oggetto Sanzioni accessorie (emessi ai sensi dell art. 21 del D. Lgs. n. 472/1997); atti riguardanti istanze ipoteca e sequestro conservativo (di cui all articolo 22 del D.Lgs. n. 472/1997. Il procedimento Nessuna modifica per quel che riguarda anche il procedimento. Dunque, resta fermo che una volta presentato il ricorso, questi produce automaticamente gli effetti del reclamo (l ente impositore deve dapprima riesaminare l atto) e il ricorso può contenere una proposta di mediazione fatta dal contribuente. Una volta presentato, il ricorso, diventa improcedibile fino alla scadenza del termine di 90 dalla data di notifica alla controparte. In questo lasso di tempo l ente (parte resistente) espleta l attività di reclamo-mediazione ed, il ricorrente, prima di costituirsi in giudizio (deposito ricorso in commissione tributaria) deve attenderne il decorso. 4
5 L istanza può concludersi con: l accoglimento (totale o parziale) del reclamo (la lite con il fisco è chiusa); rigetto del reclamo (l ente impositore deve notificare il provvedimento di rigetto al ricorrente, comprensivo di motivazioni. Il ricorrente può accettare il provvedimento, o continuare il contenzioso, costituendosi in giudizio e depositando, quindi, il ricorso in CTP); conclusione dell accordo di mediazione sottoscritto dalle parti. Con riferimento all accordo di mediazione, questi, deve contenere l indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (tributo, interessi e sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi, comprese le eventuali modalità di rateizzazione. La tabella che segue riporta il momento in cui si ritiene perfezionato l accordo di mediazione. Accordo di mediazione Oggetto lite Atto impositivo o di riscossione Controversia avente ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla richiesta di restituzione di somme Controversie aventi ad oggetto operazioni catastali Quando si perfeziona Con il pagamento, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell accordo, dell importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata Con la sottoscrizione dell accordo stesso Con la sottoscrizione dell accordo stesso Si ricorda che: la mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge. Distinti saluti Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 5
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