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3 Tutto in un unico volume Caratteristiche NOVITÀ Disponibile dal 31 ottobre 2014 Aggiornato a 17 ottobre 2014 Prezzo: 99,00 3 Pagine: 800 circa Codice: Senza giri di parole, va dritto al punto illustrando tutte le fasi e le forme della riscossione dei tributi: dal pagamento volontario alla riscossione a seguito di controlli (cartella di pagamento, accertamento esecutivo e atti di rideterminazione delle imposte) e fino all esecuzione forzata esattoriale. Analizza quindi le modalità di opposizione alla cartella, all accertamento esecutivo, alle misure cautelari e all esecuzione: rateazioni, ipoteche, fermo amministrativo, misure cautelari. Argomenti in evidenza Accertamento esecutivo e cartella di pagamento Pagamenti e compensazioni Rateazione ordinaria e straordinaria dei debiti Sospensione del pagamento durante la mediazione Impugnazione (reclamo o ricorso) degli atti della riscossione Riscossione dei tributi locali Esecuzione esattoriale Opposizioni e sospensione all esecuzione Provvedimenti cautelari di fermo e ipoteca: modalità di contestazione Pignoramento presso terzi Blocco dei pagamenti della PA Riscossione dei debiti esteri Sanzioni amministrative e penali Sequestro e confisca

4 DIFENDIAMO IL CONTRIBUENTE! Memento Riscossione è l ultimo nato di una serie di tre titoli Memento che, partendo dall Accertamento e arrivando fino al Contenzioso, hanno l obiettivo di tutelare il contribuente. Controlli Accessi Ispezioni Verifiche Fermo Ipoteca Pignoramento Ricorso Reclamo Impugnazioni Definizioni alternative RUOLO CARTELLA DI PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO PAGAMENTO TUTELE

5 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre PIANO GENERALE DELL OPERA 3 Piano generale dell opera PARTE I - ORGANI E AMBITI Sez. 1 Organi 10 Sez. 2 Ambiti (oggetto della riscossione) 240 PARTE II - PAGAMENTO VOLONTARIO DELLE IMPOSTE Cap. 1 Versamenti diretti con F Sez. 1 Ambito di applicazione 330 Sez. 2 Ritenute alla fonte 400 Sez. 3 Autotassazione 800 Sez. 4 Tipologie di Mod. F Sez. 5 Modalità di pagamento 930 Sez. 6 Modulistica 1070 Cap. 2 Versamenti diretti con F PARTE III - RISCOSSIONE A SEGUITO DI CONTROLLI Cap. 1 Comunicazioni 1320 Cap. 2 Ruolo e cartella di pagamento 1600 Sez. 1 Ruolo 1630 Sez. 2 Cartella di pagamento 1720 Sez. 3 Cosa può fare il contribuente VAI ALL ESTRATTO In un unico volume, 2170 Cap. 3 Accertamento esecutivo più discipline: tutte le risposte 3000 Sez. 1 L atto di accertamento e i suoi effetti del contribuente agli atti 3005 di accertamento/riscossione Sez. 2 Cosa può fare il contribuente VAI ALL ESTRATTO 3800 Cap. 4 Crediti sorti nell UE 4200 Cap. 5 Atti di rideterminazione 4300 PARTE IV - TUTELA DEL CREDITO TRIBUTARIO Cap. 1 Sanzioni a tutela della riscossione 4500 Sez. 1 Amministrative 4530 Sez. 2 Penali 4670

6 4 PIANO GENERALE DELL OPERA Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Cap. 2 Misure cautelari dell ente impositore L approfondimento 4900 Cap. 3 Ipoteca e fermo dei beni del debitore e gli schemi: 5200 Sez. 1 Ipoteca iscritta dall AdR VAI ALL ESTRATTO come difendersi dalle azioni 5230 Sez. 2 Fermo beni mobili esecutive dell AdR 5410 Sez. 3 Risarcimento danni da misure illegittime 5520 Cap. 4 Ulteriori misura di tutela 5800 Sez. 1 Divieto di compensazione 5800 Sez. 2 Blocco dei pagamenti della PA 5900 Sez. 3 Esclusione da gare di appalto 6000 Cap. 5 Riscossione nelle procedure concorsuali 6500 Sez. 1 Nel fallimento 6505 Sez. 2 Nel concordato preventivo 6700 Sez. 3 Negli accordi di ristrutturazione Un esempio 6970 di multidisciplinarietà: Cap. 6 Esecuzione forzata VAI ALL ESTRATTO 8000 l esecuzione forzata Sez. 1 Aspetti generali da tutti i punti di vista 8000 Sez. 2 Fasi dell esecuzione 8250 Sez. 3 Esecuzione mobiliare 8500 Sez. 4 Esecuzione presso terzi 8670 Sez. 5 Esecuzione immobiliare 8860 Sez. 6 Opposizioni all esecuzione 9120 Sez. 7 Come ottenere la sospensione dell esecuzione 9400 PARTE V - RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI I. Soggetti legittimati Tutta la normativa VAI ALL ESTRATTO II. Modalità di riscossione più recente: il nuovo assetto della riscossione dei tributi III. Cosa può fare il contribuente locali (L. 23/2014) Appendice Indice

7 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO 5 Le risposte che il contribuente può dare agli atti di accertamento/riscossione sono trattate in modo completo e puntuale: proprio quando serve! Dagli strumenti di difesa alle modalità di pagamento, compresa la rateazione. SEZIONE 3 Cosa può fare il contribuente Il contribuente a cui viene notificata una cartella di pagamento, innanzitutto, deve esaminarne con attenzione il contenuto per individuare se questo è conforme a quanto previsto dalla legge (v. n e s.) e se può rilevare errori relativi alla pretesa tributaria che si intende far valere; nonché per verificare se vi sono errori relativi alla persona del destinatario oppure vizi inerenti alla notifica. Qualora i contribuenti riscontrino delle vere e proprie disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di pregiudicare il rapporto di fiducia tra i cittadini e l AF, possono anche rivolgersi al Garante del contribuente che è presente presso ogni DRE e nelle province autonome di Trento e Bolzano inviando un istanza in carta libera (art. 13 L. 212/2000). Se, dopo le verifiche, ritiene che la pretesa tributaria sia corretta, può pagare (con una delle modalità illustrate ai n e s.), entro i 60 giorni dalla notifica evitando così l ulteriore aggravio degli interessi moratori, solo parzialmente, quello dell aggio (v. n e s.), nonché il rischio che vengano attivate le procedure della riscossione coattiva (v. n. 2790). Se, invece, riscontra errori relativamente alla pretesa tributaria, può chiedere l annullamento o la rettifica parziale della cartella in autotutela, tenendo conto, però, che tale procedura non interrompe il decorso dei 60 giorni per la riscossione con tutte le sue conseguenze o per l impugnazione dell atto. Con l impugnazione della cartella il contribuente può contestare sia i vizi propri dell atto, sia la pretesa tributaria dell Ufficio impositore. Nella tabella seguente sono riassunte le diverse alternative con le relative conseguenze Comportamento Descrizione Conseguenze Richiesta di esercizio dell autotutela Impugnazione dell atto Istanza per la richiesta di riesame da parte dell AF ai fini della correzione di errori da questa realizzati Ricorso alla competente CTP o preventivo reclamo all Ufficio Possibile annullamento o riduzione della pretesa, v. n e s. v. n e s.

8 6 RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO 6 RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Comportamento Descrizione Comportamento Conseguenze Descrizione Pagamento Mancato pagamento (omissis) Devono seguirsi Pagamento precise modalità a Devonov. seguirsi n. 2550precise e s. modalità a seconda che si paghi in una soluzione seconda che si paghi in una soluzione unica o si chieda il pagamento rateale unica o la o si chieda il pagamento rateale o compensazione con crediti compensazione con crediti Non adotta alcun Mancato comportamento pagamento Non adotta La pretesa alcun diviene comportamento (decorso dei termini per il pagamento) (decorso definitiva dei termini e l AdR perpuò il pagamento) procedere con strumenti di tutela del credito e ad espropriazione forzata (v. n. 2790) (omissis) II. Impugnazione II. Impugnazione A. Motivi dell impugnazione A. Motivi dell impugnazion Il contribuente può impugnare 2290 Il lacontribuente cartella per vizi può propri impugnare (ad esempio, la cartella la compilazione, l intestazione e la notifica lazione, dellal intestazione cartella - Cass. e12 la notifica luglio 2005 della n. cartella 14668) - Cass. 1 per vizi propri oppure nel merito, se ritiene illegittima oppure onel infondata merito, selaritiene pretesa illegittima tributariao ininfondata essa la p contenuta (v. n. 2300). contenuta (v. n. 2300). Per i vizi della notifica, v. n Perei s. vizi della notifica, v. n e s. Se l attività svolta dall AdR comporta violazione Se l attivitàdella svolta legge dall AdR sulla privacy, comporta l impugnazione violazione della è legge sul sottratta alle CT (Cass. 23 maggio 2013sottratta n ) alle inct quanto (Cass. le23controversie maggio 2013 che n. hanno 12749) per in quanto le oggetto la tutela dei dati personali sono oggetto attribuite la tutela alladei giurisdizione dati personali ordinaria sono (art. attribuite 152 alla giur D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196). Non rileva D.Lgs. la residenza 30 giugnodel 2003 contribuente. n. 196). Non rileva la residenza del con Quando si può impugnare 2300 Quando nel merito si puòl impugnazione impugnare nel merito e, L imp quindi, per vizi del ruolo,èammessa quindi, quando per vizi la del cartella ruolo,èammessa è il primo attoquando impositivo la cartella è impugnabile; quando invece laimpugnabile; cartella è emessa quandoa invece seguitoladcartella un avviso è emessa di a se accertamento, costituisce soltanto accertamento, un intimazione costituisce di pagamento soltantodella un intimazione somma di pa dovuta in forza dell avviso e nondovuta costituisce in forza undell avviso nuovo ed autonomo e non costituisce atto impositivo, con la conseguenza che èsitivo, sindacabile con la conseguenza solo per vizi propri, che è sindacabile con esclusione solo per viz un nuovo e di qualsiasi questione attinentedi alla qualsiasi legittimità questione dell accertamento attinente alla(cass. legittimità 6 set-dell actembre 2004 n ). tembre 2004 n ). Nella tabella seguente si riportano Nella alcune tabella tipologie seguente di iscrizioni si riportano a ruolo alcune tipologie fine di di isc valutarne l impugnabilità nel merito. valutarne l impugnabilità nel merito. Iscrizione a ruolo Possibilità Iscrizionedi a ruolo impugnazione nel meritopossibilità di im A seguito di controllo automatico (art. A seguito 36 Si di (v. controllo anche n. automatico 2305) (art. 36 Si (v. anche n. 230 bis DPR 600/73 e art. 54 bis DPR 633/72 bis DPR - v. 600/73 e art. 54 bis DPR 633/72 - v. n e s.) n e s.)

9 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO 7 Iscrizione a ruolo Per omesso pagamento in pendenza di giudizio a seguito di avviso di rettifica o liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali A seguito di accertamento definitivo (per quelli emessi a fini reddituali e IVA fino al 30 giugno 2011 e anche successivamente a fini di registro, ipotecaria e catastale) A seguito di liquidazione della tassazione separata di taluni redditi (art. 17 DPR 917/ 86) Possibilità di impugnazione nel merito No, salvo i limiti all iscrizione in pendenza di giudizio (*) No, salvo errori di calcolo Si (*) Se l esigenza del contribuente è quella di ottenere la sospensione cautelare della cartella di pagamento, non sarebbe tenuto, in mancanza di vizi propri ad impugnarla autonomamente, potendo chiedere la sospensione dell atto di accertamento nel giudizio avente ad oggetto quest ultimo che, una volta concessa, avrebbe efficacia sulla cartella. Cartella a seguito di controllo automatico (art. 36 bis DPR 600/73 e art. 54 bis DPR 633/72) Il controllo automatico della dichiarazione che dà luogo a liquidazione di imposta, è solitamente formalizzato tramite una comunicazione di irregolarità alla quale segue, in assenza di pagamento del contribuente o autotutela dell AE, l iscrizione a ruolo della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni (v. n. 1445). In questo caso la cartella, anche se preceduta dalla comunicazione, è il primo atto impositivo impugnabile ed il contribuente può far valere contro di essa tutti i vizi anche di merito della liquidazione (Cass. SU 24 luglio 2007 n , Cass. SU 26 luglio 2007 n e Ris. AE 22 ottobre 2010 n. 110/E). In generale, l obbligo di comunicazione dell esito è previsto quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione. Tuttavia, è stata ritenuta valida la cartella non preceduta da comunicazione di irregolarità: in generale, perché la norma non prevede alcuna sanzione per l omessa comunicazione e perché tale comunicazione sarebbe un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell interessato ed esulerebbe, quindi, dall ambito dell esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio (Cass. 29 dicembre 2010 n ); nel caso specifico in cui le somme iscritte a ruolo sono relative ad omissioni o carenze di versamento derivanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente e non variata dall AE (Cass. 28 ottobre 2010 n ). In senso contrario si esprime la giurisprudenza di merito (CTP Benevento 27 giugno 2011 n. 215). L AE non può invece utilizzare il controllo automatico ma deve procedere con avviso di accertamento quando intende contestare l indeducibilità di oneri in base alla corretta interpretazione della norma o alla valutazione della documenta

10 8 RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre zione giustificativa che non sono direttamente ricavabili dal contesto della dichiarazione (Cass. 15 giugno 2007 n ). In questo caso è richiesto un atto di accertamento motivato con conseguente nullità della cartella emessa per diretta iscrizione a ruolo (CTR Lazio 9 dicembre 2009 n. 177). Anche la diretta iscrizione a ruolo della sanzione per omesso, carente o tardivo versamento (art. 13 D.Lgs. 471/97) è stata ritenuta valida anche in assenza di preventiva comunicazione di irregolarità. Tuttavia, spetta al contribuente la riduzione della sanzione in caso di versamento entro 30 giorni dalla notifica della cartella, così come previsto per il pagamento a seguito di comunicazione di irregolarità (Cass. 23 luglio 2010 n ). Precisazioni 1) La Cassazione ha ritenuto non applicabile, nel caso di liquidazione per omesso versamento, l art. 6 c. 5 L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) che prevede l obbligo, a pena di nullità, della preventiva comunicazione quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass. 28 ottobre 2010 n ). In senso contrario, per la nullità della cartella si esprime parte della giurisprudenza di merito (CTR Lazio 19 ottobre 2010 n. 294, CTP Genova 28 gennaio 2010 n. 21, CTP Bari 7 novembre 2008 n. 145, CTR Campania 10 marzo 2008 n. 52). 2) Le soluzioni ora richiamate sono valide anche a fini IVA (Cass. 2 aprile 2010 n. 8071). 3) L omessa comunicazione di irregolarità, comporterebbe la non addebitabilità al contribuente degli aggi della riscossione (CTP Bari 24 marzo 2010 n. 51) Un caso particolare, esaminato dalla giurisprudenza, è rappresentato dalla cartella avente ad oggetto la liquidazione dell IRAP di un professionista. Nel caso di specie, il contribuente aveva compilato la dichiarazione IRAP dalla quale emergeva un imposta a debito che non aveva però versato. L AE provvedeva ad iscrivere a ruolo l imposta ed il contribuente proponeva ricorso sostenendone l insussistenza del requisito dell autonoma organizzazione (art. 2 D.Lgs. 446/97 e C.Cost. 21 maggio 2001 n. 156). Da una parte, la giurisprudenza ha affermato che in questo caso la cartella deve considerarsi atto di accertamento e non atto di riscossione e, pertanto, è da considerarsi atto impugnabile anche in assenza di vizi propri e nel merito della pretesa impositiva (CTP Reggio Emilia 14 marzo 2008 n. 29 e nello stesso senso CTR Lombardia 19 marzo 2008 n. 10, CTR Abruzzo 31 dicembre 2007 n. 172, CTP Pisa 20 gennaio 2009 n. 3). Dall altra, la giurisprudenza ha invece dichiarato inammissibile il ricorso in quanto non vertente su vizi propri della cartella e perché la compilazione della dichiarazione legittimava la liquidazione e la riscossione dell imposta (CTP Reggio Emilia 21 settembre 2009 n. 168 e nello stesso senso CTR Puglia 19 maggio 2008 n. 26). Cartella a seguito di controllo formale (art. 36 ter DPR 600/73) Secondo la Cassazione, se a seguito del controllo formale l AE non notifica la comunicazione sull esito dell attività svolta (v. n e s.), la successiva cartella è nulla, non rilevando che tale sanzione non sia esplicitamente prevista dalla norma. La nullità, infatti, consegue alla violazione del contraddittorio procedimentale obbligatorio a seguito dell avvio del controllo (Cass. 4 luglio 2014 n ). Omessa notifica del presupposto atto di accertamento La cartella emessa a seguito di atto di accertamento non notificato (o la cui notifica è nulla), è nulla in quanto il vizio della notifica dell atto impositivo comporta l invalidità derivata degli atti successivi e dipendenti dallo stesso, quali l iscrizione a ruolo e

11 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO 9 l iscrizione ipotecaria (Cass. 18 settembre 2009 n e Cass. SU 25 luglio 2007 n ). In questo caso, secondo parte della giurisprudenza, il contribuente, nell impugnare la cartella di pagamento, può: impugnare congiuntamente anche l atto presupposto per vizi propri dello stesso; impugnare esclusivamente la cartella eccependone l invalidità per vizio del procedimento, dal quale deriva l invalidità degli atti successivi (Cass. 18 gennaio 2008 n. 1024). L impugnazione della cartella non dà luogo a sanatoria del vizio della notifica del precedente (Cass. 27 settembre 2007 n ). È compito del giudice di merito ricostruire l oggetto della domanda del contribuente e verificare se quest ultimo abbia inteso impugnare solo la cartella ovvero anche l atto presupposto viziato. Tuttavia, secondo un orientamento più recente, il contribuente dovrebbe impugnare cumulativamente l atto presupposto a pena d inammissibilità del ricorso contro il solo atto successivo (Cass. 4 maggio 2012 n. 6721, Cass. 7 febbraio 2013 n. 3010). La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite (Cass. 26 marzo 2014 n. 7033) B. Modalità Le modalità di impugnazione sono diverse a seconda che il ruolo sia o meno formato dall AE e, nel primo caso, a seconda del valore della controversia e dei motivi dell impugnazione. La corretta scelta della modalità (reclamo o ricorso) è di fondamentale importanza perché l errore può comportare l inammissibilità dell impugnazione con conseguente definitività dell atto impugnato (v. n e s.). Se il contribuente intende impugnare cumulativamente più atti, è opportuno che verifichi se sono tutti soggetti a reclamo o a ricorso; si ritiene che il valore della controversia vada infatti determinato separatamente in relazione a ciascun atto. Ruolo formato dall AE (Circ. AE 19 marzo 2012 n. 9/E e Circ. AE 12 febbraio 2014 n. 1/ E) Se la cartella di pagamento, formata e notificata dall AdR, è di valore inferiore a euro, il contribuente deve adottare le seguenti modalità, a seconda dei motivi di impugnazione: a) motivi attinenti esclusivamente a vizi propri della cartella, deve proporre ricorso e non reclamo; b) motivi attinenti esclusivamente a vizi del ruolo (dunque nel merito), deve proporre reclamo. Se l impugnazione è sia per vizi sia del ruolo che della cartella, dovrebbe: proporre reclamo da notificare sia all AE che all AdR, seguendo la relativa procedura; successivamente costituirsi in giudizio solo decorso il termine previsto per la trattazione del reclamo (v. n. 2470). Se il contribuente notifica il reclamo solo all AE, si apre regolarmente questa

12 10 RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre fase ma sembrerebbero poi inammissibili, nell eventuale successivo giudizio, i motivi attinenti ai vizi propri della cartella. Il ricorso notificato al solo AdR (omettendo, di fatto, la fase del reclamo), sarebbe inammissibile (Circ. AE 19 marzo 2012 n. 9/E). In senso nettamente contrario, la dottrina sostiene che il contribuente potrebbe impugnare la cartella (non solo per vizi propri) con ricorso nei confronti dell AdR che avrebbe l onere di chiamare in causa l AE per non rispondere della conseguenze della lite (art. 39 D.Lgs. 112/99) Se la cartella è di valore superiore a euro, il contribuente, indipendentemente dai motivi di impugnazione, deve presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente (CTP). Valore della controversia (art. 12 c. 5 e 6 D.Lgs. 546/92) Il valore della controversia coincide con l ammontare del tributo contestato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. Per tributo contestato si intende la (sola o) maggiore imposta accertata. Se la lite riguarda esclusivamente l irrogazione di sanzioni, il valore da considerare coincide con l ammontare di queste. Il valore va individuato al momento della presentazione dell impugnazione, cosicché, se prima della notifica di questa l ufficio provvede in autotutela parziale a ridurre gli importi accertati, si deve fare riferimento al valore così rideterminato (Circ. AE 3 agosto 2012 n. 33/E). Soprattutto ai fini dell individuazione delle liti soggette a reclamo obbligatorio, non è chiaro se, nel caso in cui il contribuente contesti parzialmente la pretesa tributaria azionata dall ufficio, il valore della lite debba essere determinato in relazione all intero tributo originariamente 6 RUOLO E CARTELLA accertatodio PAGAMENTO solo a quello effettivamente contestato, ritenendosi però più corretta tale seconda soluzione. In questo senso si è espressa Circ. AE 24Comportamento ottobre 2011 n. 48/E, anche Descrizione se in tema di definizione delle liti pendenti. Non concorrono alla determinazione Pagamento del valore glidevono importi seguirsi eventualmente precise modalità accertati a titolo di contributi e premi previdenziali, la cui contestazione non rientra a seconda che si paghi in una soluzione unica o si chieda il pagamento rateale o nella giurisdizione delle Commissioni tributarie. compensazione con crediti Quando con un unico atto sono accertati o contestati più tributi, si ritiene che il valore sia dato dalla somma degli Mancato stessi pagamento (CTP Genova Non7 adotta febbraio alcun2000 comportamento n. 722). (decorso dei termini per il pagamento) Nel caso di impugnazione, contestualmente a quello conseguenziale, di un atto presupposto non notificato, il valore della controversia deve essere determinato in riferimento all atto presupposto (Circ. AE 19 marzo 2012 n. 9/E). Ruolo non formato dall AE In tutti i casi in cui il ruolo non è formato dall AE, il contribuente deve presentare ricorso alla CTP competente. (omissis) 2790 IV. Mancato pagamento Se il contribuente non versa quanto richiesto con la cartella entro il termine previsto, gli è automaticamente inibita (ricorrendo ulteriori condizioni) la facoltà di utilizzo di crediti in compensazione nel Mod. F24 e l AdR può intraprendere delle azioni di tutela del credito fino a procedere all espropriazione forzata II. Impugnazione A. Motivi dell impugnazion Il contribuente può impugnare la cartella per vizi propri lazione, l intestazione e la notifica della cartella - Cass. 1 oppure nel merito, se ritiene illegittima o infondata la p

13 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO 11 Le azioni esperibili dall AdR sono differenziate in relazione a determinate soglie, come riportato nella tabella seguente. Nei casi previsti dalla legge, tuttavia, il debitore può chiedere l immediata sospensione della riscossione, presentando apposita istanza. Per i dettagli delle procedure di riscossione coattiva e per le condizioni e le modalità di richiesta di sospensione si rinvia all apposto capitolo (v. n e n. 9400). Importo a ruolo o in carico all AdR (*) Provvedimento Fino a (**) Da 1.000,01 a Da 1.500,01 a Da ,01 a Da ,01 a Da ,01 Fermo veicoli (v. n. 5410) Informative sui crediti (v. n. 8145) Indagini finanziarie (v. n. 8095) Blocco compensazione in F24 (v. n. 5800) Blocco pagamenti da PA (v. n. 5900) Esclusione da gare pubbliche (v. n. 6000) Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No No Sì Sì Sì Sì No No No Sì Sì Sì No No No Sì Sì Sì Ipoteca su immobili (v. No No No No Sì Sì n. 5250) vai al paragrafo Accessi, ispezioni No No 6 RUOLONo E CARTELLA No DI PAGAMENTO No Sì verifiche (v. n. 5160) Espropriazione Sì Sì Comportamento Sì Sì Sì Descrizione Sì forzata (***) (v. n. Pagamento Devono seguirsi precise modalità a 8000) seconda che si paghi in una soluzione (*) L importo rilevante è generalmente determinato sul carico unica complessivo, o si chieda il compresi pagamento rateale o interessi, aggi e sanzioni. In merito all ipoteca, v. n compensazione con crediti (**) L AdR, prima di intraprendere azioni cautelari Mancatoo pagamento l espropriazione Nonforzata, adotta alcun deve inviare comportamento al debitore, mediante posta ordinaria, una comunicazione contenente (decorsoil dei dettaglio termini delle per il pagamento) iscrizioni a ruolo ed attendere il decorso del termine di 120 giorni da detto invio (si applica alle procedure di riscossione coattiva intraprese dal 1º gennaio 2013, art. 1 c. 544 L. 248/ 2012). (***) Tuttavia, l AdR può procedere all espropriazione immobiliare solo se l importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente euro. (omissis) (omissis) II. Impugnazione

14 12 ACCERTAMENTO RUOLO E CARTELLA ESECUTIVO DI PAGAMENTO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre SEZIONE 2 Cosa può fare il contribuente Il contribuente cui viene notificato un avviso di accertamento, deve, in primo luogo, esaminarne con attenzione il contenuto per individuare se questo è conforme a quanto previsto dalla legge (v. n e s.) e se può rilevare errori relativi alla pretesa tributaria che si intende far valere; nonché per verificare se vi sono errori relativi alla persona del destinatario oppure vizi inerenti alla notifica (v. n e s.). Qualora i contribuenti riscontrino delle vere e proprie disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di pregiudicare il rapporto di fiducia tra i cittadini e l AF, possono anche rivolgersi al Garante del contribuente che è presente presso ogni DRE e nelle province autonome di Trento e Bolzano inviando un istanza in carta libera (art. 13 L. 212/2000). Se ritiene che la pretesa tributaria sia corretta, può pagare entro il termine di presentazione del ricorso o reclamo fruendo di una riduzione delle sanzioni: c.d. «acquiescenza» oppure, se ritiene di poter trovare un accordo con l Ufficio circa la pretesa tributaria, può presentare istanza di accertamento con adesione. In entrambi i casi, evita l affidamento all AdR che comporta un aggravio di spese oltre all attivazione delle procedure esecutive. Se, invece, riscontra errori relativamente alla pretesa tributaria, può chiedere l annullamento o la rettifica parziale dell accertamento in autotutela, tenendo conto, però, che tale procedura non interrompe il decorso del termine per la riscossione con tutte le sue conseguenze o per l impugnazione dell atto. Infine, può impugnare l atto integralmente o anche solo parzialmente definendo a parte le sole sanzioni. Se il contribuente rimanere inerte, decorso il termine per la presentazione del ricorso, l avviso diventa esecutivo con conseguente affidamento delle somme all AdR per la riscossione coattiva con le relative conseguenze (v. n e s.). In pratica, partendo da uno stesso avviso di accertamento, il contribuente si troverà a pagare importi diversi a seconda che riconosca o meno la pretesa tributaria e a seconda di quando decide di effettuare il pagamento. Esempi Esempio 1) La società Alfa srl ha ricevuto un atto di accertamento, in cui si richiede il pagamento di imposte per E 1000, sanzioni E 1000 e interessi per ritardato pagamento calcolati sulle imposte E 200. Alfa srl decide di pagare e le somme dovute variano a seconda del termine entro il quale il contribuente effettua il versamento: A) pagamento entro 60 giorni, salvo sospensioni, dalla notifica dell avviso di accertamento (acquiescenza) imposte ¼ 1000 sanzioni ¼ 333 (ridotte pari a 1/3 di 1000) interessi per ritardato pagamento* ¼ 200 Totale ¼ 1533

15 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre RUOLO EACCERTAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO ESECUTIVO 13 B) pagamento entro i 30 giorni successivi al termine suddetto: imposte ¼ 1000 sanzioni ¼ 1000 interessi per ritardato pagamento* ¼ 200 interessi di mora ¼ 15 aggio ¼ 178 Totale ¼ 2393 C) pagamento oltre i 30 giorni successivi al termine suddetto: imposte ¼ 1000 sanzioni ¼ 1000 interessi per ritardato pagamento* ¼ 200 interessi di mora ¼ 20 aggio ¼ 178 spese di esecuzione ¼ 40 Totale ¼ 2438 * Nell esempio gli interessi per ritardato pagamento per semplificare sono ipotizzati dello stesso importo, ma nella pratica in caso di pagamento entro i 60 giorni essi sono calcolati sino alla data di versamento del contribuente, mentre oltre i 60 giorni sino alla data di notifica dell avviso di accertamento (per evitare una sovrapposizione con gli interessi di mora - per approfondimenti sul calcolo degli interessi si veda n Esempio 2) La società X ha ricevuto un atto di accertamento, in cui si richiede il pagamento di imposte per E 3000, sanzioni E 3000 e interessi per ritardato pagamento sulle imposte E 500. Decide di proporre ricorso contro l atto. Deve versare a titolo provvisorio entro 60 giorni, salvo sospensioni, il seguente importo: imposte ¼ 1000 (1/3 imposte) interessi ¼ 167 Totale ¼ 1167 Di seguito si analizzano le diverse ipotesi prima e dopo l affidamento all AdR I. Prima dell affidamento all AdR Comportamento Descrizione Conseguenze 3830 Richiesta di esercizio dell autotutela Acquiescenza Istanza per la richiesta di riesame da parte dell AF ai fini della correzione di errori da questa realizzati Rinuncia alla presentazione del ricorso e all istanza di Possibile riduzione della pretesa, v. n e s. Pagamento: delle maggiori imposte

16 14 ACCERTAMENTO RUOLO E CARTELLA ESECUTIVO DI PAGAMENTO Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Comportamento Descrizione Conseguenze Acquiescenza alle sole sanzioni Accertamento con adesione accertamento con adesione, provvedendo al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell avviso di accertamento Pagamento, entro il termine di proposizione del ricorso, della sola sanzione Istanza per richiedere l accertamento con adesione accertate maggiorate degli interessi; delle sanzioni irrogate ridotte di 1/3 o 1/6 (v. n e s.) Riduzione della sanzione ad 1/3 dell irrogato (v e s.) Se viene accolta, l avviso di accertamento perde efficacia (v. n e s.) e comunque il termine di impugnazione è sospeso di 90 giorni Descrizione 6 RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO Comportamento Impugnazione Istanza di ricorso o reclamo Pagamento di una Pagamento Devono percentuale seguirsi diprecise quantomodalità a seconda accertato, chesalvo si paghi cheinviuna sia soluzione unica fondato o si chieda pericolo il pagamento per la rateale o compensazione riscossione v. n. con 4050 crediti e s. Mancato pagamento Non adotta Mancato alcun pagamento Non Affidamento adotta alcun in carico comportamento agli comportamento (decorso (decorso dei termini per il pagamento) dei termini per il pagamento) AdR, aggravio delle somme dovute per interessi moratori, aggio ed eventuali spese per procedure esecutive (v. n. 4130) (omissis) (omissis) 4120 D. Pagamento dopo i termini II. Impugnazione Se il contribuente provvede al pagamento delle somme richieste con l avviso di accertamento oltre il termine per la presentazione del ricorso (v. n e s.), ma prima del decorso dei 30 giorni successivi per l affidamento all AdR, l AE deve accettare il pagamento ma sulle somme risultanti dall atto devono essere applicati anche gli interessi di mora computati dal 61º giorno fino alla data del versamento (v. n. 3590) Non è, Il invece, contribuente applicato puòl aggio impugnare dellalariscossione cartella perche vizi propri spetta all AdR solo dal momento lazione, in cui l intestazione si considera e la effettuato notifica della l affidamento cartella - Cass. 1 delle somme. oppure nel merito, se ritiene illegittima o infondata la p Il pagamento deve avvenire tramite contenuta F24 e non (v. n. è possibile 2300). chiedere la rateazione. Si ricorda che nel caso in cui l AE Per rinvenga i vizi della unnotifica, fondatov. pericolo n. 2050per e s. la riscossione, può affidare in carico le somme Se decorsi l attività i 60 svolta giorni dall AdR per l impugnazione comporta violazione senza della legge sul aspettare i successivi 30 giorni (v. n e s.). A. Motivi dell impugnazion sottratta alle CT (Cass. 23 maggio 2013 n ) in quanto le oggetto la tutela dei dati personali sono attribuite alla giur D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196). Non rileva la residenza del con 2300 Quando si può impugnare nel merito L imp quindi, per vizi del ruolo,èammessa quando la cartella è impugnabile; quando invece la cartella è emessa a se accertamento, costituisce soltanto un intimazione di pa

17 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre RUOLO EACCERTAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO ESECUTIVO 15 II. Dopo l affidamento all AdR Il contribuente che è rimasto inerte, ossia non ha pagato o non ha impugnato l atto, in via ordinaria, riceve la comunicazione dell avvenuta presa in carico da parte dell AdR delle somme contenute nell avviso di accertamento e ha un periodo di tempo di 180 giorni prima che vengano attuate le procedure esecutive. Eccezionalmente, se l AE ha riscontrato un fondato pericolo per la riscossione, l azione esecutiva da parte dell AdR potrebbe iniziare subito dopo il decorso del termine per l impugnazione, senza alcuna comunicazione. Per dettagli v. n e s. Prima che abbiano inizio le procedure esecutive, il contribuente può definire la sua posizione pagando le somme indicate nell avviso di accertamento, maggiorate degli interessi di mora e dell aggio della riscossione, con le modalità previste per la cartella di pagamento (v. n e s.), anche chiedendo la compensazione del debito tramite crediti chiesti a rimborso o altri crediti tributari nonché la rateazione ordinaria o straordinaria, quando ne ricorrono i presupposti. Per gli strumenti di difesa contro le procedure esecutive si rinvia all apposita trattazione (v. n e s.). L AdR, sulla base di un atto impositivo esecutivo, anche se non definitivo perché impugnato, quando ricorrono i presupposti di seguito esaminati, può iscrivere ipoteca su beni immobili del contribuente o dei coobbligati quale atto strumentale alla successiva espropriazione oppure quale forma di coercizione del debitore e dunque anche quando non potrà poi pignorare (cioè sottoporre ad esecuzione forzata) il medesimo immobile

18 16 IPOTECA ISCRITTA DALL ADR Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Quando Equitalia può iscrivere l ipoteca? Come ci si difende? Le azioni cautelari dell AdR vengono approfondite, anche con l ausilio di schemi, per permettere al contribuente di valutare come prevenirle e difendersi. I. Presupposti 5255 L AdR può iscrivere ipoteca secondo lo schema seguente.

19 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre IPOTECA ISCRITTA DALL ADR 17 Notifica dell atto impositivo (artt. 50 c. 1 e 77 DPR 602/73) L AdR può iscrivere ipoteca quando sia stato notificato l atto impositivo che legittima la riscossione. Si tratta quindi dell avviso di accertamento esecutivo e della cartella di pagamento oppure di un atto di rideterminazione degli importi dovuti a seguito di sentenza. Non è necessario che l atto sia divenuto definitivo e dunque l AdR vi può procedere anche se il contribuente l ha impugnato ma non ha chiesto o non ha ottenuto la sospensione dell atto. Se invece la Commissione tributaria adita con l impugnazione dell atto o l ente impositore in sede di autotutela (v. n e s.) hanno concesso la sospensione dell esecuzione dell atto impositivo, l AdR non può iscrivere ipoteca (art. 47 D. Lgs. 546/92, art. 39 DPR 602/73 e art. 1 c. 537 L. 228/2012). Comunicazione di presa in carico In caso di somme derivanti da accertamento esecutivo, non è chiaro se l omissione della comunicazione di presa in carico che l AdR deve inviare per raccomandata semplice al contribuente in caso di somme derivanti da accertamento esecutivo (art. 29 DL 78/2010, v. n. 3615), abbia rilevanza sulla successiva iscrizione di ipoteca. Intimazione ad adempiere Decorso un anno dalla notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento o accertamento esecutivo), se l espropriazione non è iniziata, l AdR prima di iniziare l espropriazione, deve notificare al debitore di un avviso che contiene l intimazione ad adempiere l obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni (art. 50 c. 2 DPR 602/73, v. n. 8065). È discusso se, in mancanza della notifica dell intimazione, l AdR possa iscrivere ipoteca. La prassi ritiene comunque legittima l ipoteca in quanto l art. 50 DPR 602/73 si applicherebbe solo al pignoramento e non all ipoteca (Ris. AE 24 aprile 2002 n. 128/E). La giurisprudenza di merito ritiene nulla l ipoteca iscritta oltre l anno dalla notifica del titolo ed in assenza di notifica dell intimazione ad adempiere (CTR Lombardia 11 maggio 2012 n. 94; CTR Lombardia 24 aprile 2012 n. 45). La giurisprudenza di legittimità non ritiene necessaria la notifica dell intimazione (Cass. 19 settembre 2012 n e Cass. 20 giugno 2012 n ). Tuttavia, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite per la soluzione in quanto altri precedenti (Cass. SU 22 febbraio 2010 n. 4077) hanno qualificato l ipoteca come atto preordinato e strumentale alla esecuzione, con la conseguenza che ad essa fosse applicabile la disciplina propria degli atti di esecuzione esattoriale e ricompreso l iscrizione di ipoteca fra gli atti di esecuzione forzata tributaria (Cass. 24 luglio 2013 n ). Secondo parte della dottrina la questione potrebbe essere superata per la previsione (in vigore dal 1º gennaio 2013) dell obbligo dell AdR di notificare al proprietario dell immobile una comunicazione preventiva di iscrizione contenente l avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l ipoteca (art. 77 c. 2-bis DPR 602/73 introdotto dall art. 7 c. 2 lett. u-bis Dl 70/2011 conv. in L. 106 del 2011). Diversamente, per la citata giurisprudenza (Cass /2013) la questione rimane attuale

20 18 IPOTECA ISCRITTA DALL ADR Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Decorso termine di pagamento (artt. 50 c. 1 e 77 DPR 602/73) L AdR può iscrivere ipoteca quando è scaduto il termine: di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, entro il quale l obbligato è tenuto ad effettuare il versamento delle somme richieste; di 30 giorni decorrenti dal termine per il pagamento delle somme dovute in base all accertamento esecutivo, dopo i quali le predette sono affidate in carico all AdR, anche ai fini dell esecuzione forzata. Il mancato decorso del termine dilatorio di pagamento comporta l illegittimità dell iscrizione dell ipoteca; per verificare il rispetto dei termini, è necessario che la comunicazione di iscrizione contenga l indicazione della data di notifica della cartella di pagamento (CTP Reggio Emilia 14 novembre 2008 n. 272). Seppure nella prassi gli AdR abbiano la direttiva di iscrivere tempestivamente ipoteca al verificarsi dei presupposti, l iscrizione non è un atto automatico, ma un potere attribuito che l AdR può o meno esercitare. Istanza di rateazione (art. 19 c. 1-quater DPR 602/73) Se il contribuente presenta istanza di rateazione del debito (v. n e s.) l AdR non può iscrivere ipoteca se non in caso di rigetto dell istanza o di decadenza dal beneficio della rateazione. Per questi motivi, è importante che il contribuente presenti istanza di dilazione prima del decorso del termine di pagamento, posto che, in detto lasso temporale, l ipoteca non può essere iscritta. In questi termini si era già espressa la giurisprudenza secondo la quale la presentazione dell istanza di rateazione osta all iscrizione di ipoteca, in quanto essa non richiede più la prestazione di alcuna garanzia (CTP Bari 27 maggio 2011 n. 99, Trib. Milano 10 gennaio 2011). L eventuale ipoteca già iscritta prima dell istanza rimane valida. Importi a debito (artt. 76 e 77 c. 1 DPR 602/73) L AdR può iscrivere ipoteca solo per debiti complessivamente non inferiori a euro , salvo il caso di recupero di rate per l adesione ai condoni in cui il limite è di euro (art. 16 bis L. 289/ 2002). L importo di ,00 euro si riferisce al credito complessivamente da riscuotere da parte dell AdR e quindi può accadere che l ipoteca sia riferita a crediti di diversa natura. Il limite deve computarsi sommando i ruoli formati da diversi enti, ad es. INPS e AE (CTP Novara 14 marzo 2011 n. 23). A tal fine è irrilevante la circostanza che alcuni crediti siano oggetto di ricorso giudiziale (Cass. 31 gennaio 2014 n. 2190). Inoltre, secondo una giurisprudenza, il debito è quantificato dal titolo indicato nella comunicazione d iscrizione ipotecaria, e non devono essere incluse voci diverse da quelle che compongono il debito tributario (capitale ed interessi), quali compensi, diritti tabellari, spese di notifica, ovvero spese di iscrizione ipotecaria e spese di cancellazione ipotecaria (CTP Torino 18 dicembre 2008 n. 95). Tuttavia l AdR, anche se ha iscritto ipoteca, non può dar corso al pignoramento immobiliare se il debito complessivo non supera euro. Pertanto, quando il debito supera i euro ma non i euro l iscrizione

21 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre IPOTECA ISCRITTA DALL ADR 19 ipotecaria ha mera funzione di deterrente e garanzia, in quanto non è comunque possibile procedere alla vendita. Per gli ulteriori presupposti del pignoramento, v. n Sproporzione della garanzia rispetto al credito In linea generale, ricorrendo i presupposti sopra richiamati, l AdR è legittimato a iscrivere ipoteca a 5288 prescindere da ogni valutazione circa l opportunità della misura. La discrezionalità relativa all adozione di tale misura non può però tramutarsi in arbitrarietà sicché, al ricorrere di determinate circostanze, l iscrizione può essere censurata per eccesso di potere (art. 21-octies L. 241/90). In alcuni precedenti giurisprudenziali (per quanto isolati) l iscrizione di ipoteca è stata annullata: 6 RUOLO quandoe il CARTELLA credito da DI tutelare PAGAMENTO è di importo non rilevante eq sarebbe Ed. Ipsoa - Francis stato quindi Lefebvre 6 RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO opportuno prima di disporre l ipoteca inviare un sollecito di pagamento (CTR Lazio Comportamento 14 novembre 2008 n. 126); Descrizione Conseguenze vièevidente sproporzione tra credito vantato Comportamento e valore dell immobile Descrizione ipotecato Pagamento (CTP Pisa 26 maggio Devono2008 seguirsi n. 49); precise modalità a v. n e s. Pagamento Devono seguirsi precise modalità a la relativa comunicazione seconda chenon si paghi contiene in una soluzione alcun elemento seconda giustificativo che si paghi néin una soluzione unica o si chieda il pagamento rateale o la sulla necessità né sulla congruità della misura prescelta (CTP unica Torino o si chieda 15 dicembre 2008 n. 90). compensazione con crediti il pagamento rateale o compensazione con crediti Medesime Mancato pagamento valutazioni Non possono adotta alcun essere comportamento opportune nel casolainpretesa cui l AdR divieneutilizzi Mancato pagamento Non adotta alcun comportamento contemporaneamente (decorso (cosa ben dei possibile) termini perdifferenti il pagamento) misure edefinitiva ciò ipotecae l AdR e fermo, può (decorso dei termini per il pagamento) potendo ciò risultare eccessivo (in proposito, CTP Bari 11 novembre procedere2011 con n. 177). Si segnala, tuttavia, che i richiamati precedenti attengonostrumenti a fattispecie di tutela antecedenti alle numerose modifiche normative che hanno reso credito più egarantista ad nei del espropriazione confronti del contribuente la procedura di iscrizione prevedendo precisi limiti forzata (v. n. 2790) quantitativi per l iscrizione. (omissis) (omissis) II. Impugnazione II. Impugnazione A. Motivi dell impugnazione A. Motivi dell impugnazion Il contribuente può impugnare la cartella per vizi propri 2290 Il contribuente può (ad impugnare esempio, la la compilazione, l intestazione e la notifica della cartella per vizi propri lazione, cartella l intestazione - Cass. 12 luglio e la 2005 notifica n ) della cartella - Cass. 1 oppure nel merito, se ritiene illegittima oppure o infondata la pretesa tributaria in essa nel merito, se ritiene illegittima o infondata la p contenuta (v. n. 2300). contenuta (v. n. 2300). Per i vizi della notifica, v. n e s. Per i vizi della notifica, v. n e s. Se l attività svolta dall AdR comporta violazione della legge sulla privacy, l impugnazione è Se l attività svolta dall AdR comporta violazione della legge sul sottratta alle CT (Cass. 23 maggio 2013 n ) in quanto le controversie che hanno per sottratta alle CT (Cass. 23 maggio 2013 n ) in quanto le oggetto la tutela dei dati personali sono attribuite alla giurisdizione ordinaria (art. 152 oggetto la tutela dei dati personali sono attribuite alla giur D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196). Non rileva la residenza del contribuente. D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196). Non rileva la residenza del con Quando si può impugnare 2300 nel merito Quando L impugnazione si può impugnare nel merito nel e, merito L imp quindi, per vizi del ruolo,èammessa quando quindi, la cartella per è il primo atto impositivo vizi del ruolo,èammessa quando la cartella è impugnabile; quando invece la cartella impugnabile; è emessa a quando seguito invece ad un la avviso cartella di è emessa a se accertamento, costituisce soltanto un intimazione accertamento, di pagamento costituisce soltanto della somma un intimazione di pa dovuta in forza dell avviso e non costituisce dovuta un in nuovo forza ed dell avviso autonomo e non atto costituisce impoun nuovo e

22 20 ESECUZIONE FORZATA ESATTORIALE Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre La materia è trattata trasversalmente e sotto ogni aspetto: le disposizioni speciali dell esecuzione esattoriale, le norme ordinarie del c.p.c. per i pignoramenti e le opposizioni, le regole del processo tributario per la sospensione dell esecuzione. CAPITOLO 6 Esecuzione forzata esattoriale SOMMARIO Sez. 1 - Aspetti generali a. Disciplina b. Azioni a disposizione dell AdR c. Presupposti dell esecuzione d. Poteri di indagine dell AdR Accesso a banche dati ministeriali Le norme speciali 2. Richieste a terzi sull accertamento 3. Accesi, ispezioni e verifiche estese alla riscossione Sez. 2 - Fasi dell esecuzione I. Fase liquidatoria A. Pignoramento a. Contenuto b. Effetti c. Conversione del pignoramento d. Riduzione del pignoramento B. Avviso ai creditori privilegiati C. Intervento di altri creditori D. Vendita E. Sospensione dell esecuzione II. Fase distributiva Sez. 3 - Esecuzione mobiliare I. Pignoramento Le previsioni speciali a. Esecuzione e le norme ordinarie b. Beni pignorabili del c.p.c. c. Effetti d. Custodia dei beni pignorati e. Verbale II. Vendita Sez. 4 - Esecuzione presso terzi I. Beni e crediti pignorabili II. Pignoramento dei crediti a. Procedura speciale esattoriale b. Procedura ordinaria (per crediti e beni) Procedimento Assegnazione o vendita III. Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi Sez. 5 - Esecuzione immobiliare I. Beni pignorabili II. Procedimento Le norme speciali a. Condizioni... dell esecuzione 8925 b. Pignoramento esattoriale c. Vendita Primo incanto Secondo e terzo incanto d. Distribuzione della somma ricavata Sez. 6 - Opposizioni all esecuzione I. Disciplina Le norme del c.p.c. II. Forme di opposizione integrate da quelle A. Opposizione all esecuzione... speciali 9155 esattoriali 1. Motivi di opposizione Modalità B. Opposizione agli atti esecutivi Motivi di opposizione Modalità C. Opposizione di terzo estraneo all esecuzione Motivi Modalità Sez. 7 - Come ottenere la sospensione dell esecuzione I. Istanza alla CTP Le regole: a. Presupposti... nell opposizione 9430 ordinaria, 1. Pericolo di danno grave ed irreparabi-nele... processo tributario, nel 9435 procedimento 2. Fondatezza del ricorso... amministrativo 9450 b. Procedimento Istanza Trattazione Decisione c. Regole particolari per gli atti di recupero di aiuti di Stato II. Istanza all ente impositore III. Istanza all AdR

23 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre ESECUZIONE FORZATA ESATTORIALE 21 SEZIONE 1 Aspetti generali L esecuzione (o espropriazione) forzata rappresenta il complesso di strumenti giuridici con cui l AdR tenta di soddisfare coattivamente (cioè anche contro la volontà del debitore) un credito ed in particolare, per quanto qui interessa, un credito tributario. L AdR può iniziare l esecuzione forzata quando il credito è rappresentato da un titolo esecutivo ossia nel caso di specie dalla cartella di pagamento o dall avviso di accertamento esecutivo. Per le particolarità che la distinguono dalle forme ordinarie di esecuzione forzata, di esecuzione esattoriale (anche se il termine «esattorialè non appare corretto non sussistendo più gli esattori ma, come visto nel corso del volume, l Agente della riscossione, AdR) a. Disciplina (art. 49 DPR 602/73) L esecuzione forzata intrapresa per iniziativa dell AdR è regolata dalle disposizioni comuni del codice di procedura civile, di quelle del codice civile e dalle norme speciali del DPR 602/73 e del D.Lgs. 46/99. Tale disciplina si applica sia alla riscossione dei tributi erariali, sia alla riscossione dei tributi di pertinenza degli enti locali o comunque degli enti diversi dallo Stato e alla riscossione delle entrate degli enti autorizzati per legge (art. 103 DPR 602/ 73). La materia è stata oggetto di continue riforme, fra cui - particolarmente rilevante - quella attuata con DL 203/2005 (conv. in L. 248/2005) che ha portato il sistema della riscossione sotto il controllo pubblico, attribuendo le relative funzioni all Agenzie delle Entrate che le esercitano per mezzo di Equitalia (AdR). Natura dell esecuzione esattoriale La disciplina normativa è dettata in generale dalle norme del c.p.c. applicabili in quanto compatibili con le disposizioni speciali del DPR 602/73 che comporta numerose deroghe e peculiarità rispetto all esecuzione ordinaria. Una prima peculiarità dell esecuzione esattoriale rispetto a quella ordinaria, consiste nella scissione fra titolarità del credito e titolarità dell azione esecutiva, che si realizza attraverso l incarico ad Equitalia del potere espropriativo riconosciuto in via originaria allo Stato. L esecuzione in base al ruolo rappresenta una sorta di autotutela delle ragioni di credito della P.A. ma il procedimento rientra comunque nell ambito della giurisdizione ordinaria e non invece di tipo amministrativo. Quindi l esecuzione esattoriale, disciplinata dagli artt. 46 e ss. DPR 602/73, costituisce un procedimento esecutivo speciale, che deroga parzialmente alle disposizioni dettate dal codice di procedura civile, ma non si sottrae, in nessuna fase alla giurisdizione ordinaria e anzi è assoggettato anche a tali disposizioni, se le stesse non sono espressamente derogate dalle concorrenti norme speciali (Cass. SU 7 maggio 1993 n. 5255)

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