ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE UNICA ACQUISTI

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1 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE UNICA ACQUISTI All. 1F al Disciplinare di gara LOTTO 2 CAPITOLATO TECNICO SCHEMA DI POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA KASKO AUTOVEICOLI DI PROPRIETA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL INPS UTILIZZATI PER MISSIONI LAVORATIVE Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell art. 55, 5 comma del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, suddivisa in tre lotti, volta all affidamento dei Servizi assicurativi dell INPS Via Ciro il Grande, Roma tel fax C.F P.IVA

2 DEFINIZIONI RELATIVE ALL ASSICURAZIONE KASKO A FAVORE DEI DIPENDENTI Società Assicurato Contraente Degrado Garanzia Indennizzo o Indennità Polizza Premio Rischio Sinistro Impresa assicuratrice Persona fisica nel cui interesse è stipulato il contratto INPS Deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo/natante Singolo rischio coperto dall'assicurazione Somma che la Società assicuratrice eroga all'assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro Documento che prova il contratto di assicurazione Somma dovuta dal Contraente alla Società assicuratrice, comprese le imposte Probabilità che si verifìchi l'evento dannoso Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa 2

3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società si obbliga, fino alla concorrenza dell importo di ,00 per sinistro, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle autovetture (comprese le parti accessorie stabilmente fissate e la ruota di scorta) intestate al P.R.A. ai dipendenti del Contraente ed utilizzate in occasione di missioni per adempimento di servizio, anche se derivanti da colpa grave del Conducente, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di: collisione con altri veicoli e animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compreso l'incendio occorso in occasione di tali eventi). La garanzia è estesa: - ai danneggiamenti (compresi gli atti vandalici) del veicolo e dei beni trasportati per lo svolgimento dell'attività di servizio relativa alla missione, causati da terzi non individuati; - ai danni da calamità naturali. 2) DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE Le garanzie sono prestate con il limite massimo di indennizzo per sinistro di ,00 senza applicazione di scoperto e/o franchigia. L'assicurazione opera soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzata all'uso dell'autovettura per missione di servizio. Non sono comunque risarcibili i danni: - da attribuire a responsabilità di terzi, salvo quanto previsto dal precedente punto 1), secondo capoverso, prima alinea; - causati da cose o da animali trasportati sul mezzo; -subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o quelli verificatisi durante la circolazione fuori strada; - originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione; - conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del mezzo - salvo quanto previsto dal precedente punto 1), secondo capoverso, prima alinea - o derivanti da incendio, salvo che quest'ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada; 3) VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE Le garanzie della presente polizza sono operanti alle seguenti condizioni: a) che le missioni siano regolarmente autorizzate; b) che le missioni stesse siano riportate sul Registro Ufficiale della Contraente tenuto costantemente aggiornato; c) che nel predetto Registro siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati: 1) generalità del dipendente e dati della patente di guida; 2) targa del veicolo; 3) luogo, data ed ora di inizio e termine della missione; 4) percorrenza kilometrica dell'intera missione; d) che la denuncia di sinistro, presentata dalla Contraente e sottoscritta anche dall'assicurato, contenga in allegato fotocopia della pagina del Registro da cui risultino i dati relativi alla missione, vidimata dall'ente. 4) ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale per i sinistri occorsi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 3

4 5) MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI I sinistri devono essere denunciati per raccomandata, fax o certificata dal Contraente alla Società entro 10 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza. La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'assicurato danneggiato, delle Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni. 6) FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o l'assicurato sia tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, fax o certificata indirizzata alla sede della Società. 7) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'iva, ove l'assicurato la tenga a suo carico. Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture. 8) RIPARAZIONI - REINTEGRAZIONI IN FORMA SPECIFICA Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessario per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Società assicuratrice. La Società assicuratrice ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti come pure di subentrare nella proprietà di quanto residuo del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore. 9) LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti ovvero quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società assicuratrice dell'assicurato: i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziarie e la loro decisione impegna le Parti anche se la dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società assicuratrice e dell'assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società assicuratrice la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo spettantegli. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'assicurato, se diverso. 10) OBBLIGO DI SALVATAGGIO O DI CONSERVAZIONE 4

5 L'Assicurato deve fare quanto gli e possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo; per le spese relative si applica l'articolo 1914 del Codice Civile. L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità. 11) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile). 12) DOLO L'assicurazione non copre i danni determinati da dolo del Contraente e/o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato. 13) PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE II Contraente è tenuto a pagare esclusivamente presso la sede dell'agenzia Generale che ha in carico la polizza, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio stabilito. La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se in quel momento il premio è stato pagato; in caso diverso ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme le scadenze stabilite nel contratto. La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagato dietro rilascio di quietanze dalle quali risulti la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo. Se alle scadenze convenute non vengono pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferma restando la scadenza contrattualmente stabilita. Trascorsi 15 giorni da quello di scadenza del premio, la Società assicuratrice ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto - fermo il diritto ai premi maturati ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile - o di esigerne giudizialmente l'esecuzione. Il premio contrattuale previsto è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se sia stato concesso il frazionamento in più rate. Non vi è obbligo alcuno da parte della Società assicuratrice di dare avviso al Contraente delle scadenze dei periodi assicurativi o di sollecitare allo stesso il pagamento dei premi dovuti, per cui nessun diritto può essere invocato dal medesimo per i mancati avvisi o solleciti di cui sopra. L'esazione di premi eseguiti al domicilio del Contraente non può in alcun modo invocarsi come deroga a favore del Contraente stesso. 14) PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE La durata del presente contratto di assicurazione viene stabilita in anni 3, con decorrenza 31/12/2009 e scadenza 31/12/2012. Alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente. Sebbene la presente polizza sia stipulata per la durata di anni 3 è in facoltà delle Parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante l invio di lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale del premio. 5

6 15) MALLEVERIA L'Inps non riconosce, né per il passato nè per il futuro, alcun diritto o pretesa per l'attività di consulenza ed assistenza prestata nella elaborazione delle coperture assicurative dell'istituto stesso. Pertanto, la Società aggiudicataria delle polizze terrà indenne l'istituto da ogni eventuale pretesa o diritto, a qualsiasi titolo, spettante in conseguenza di pregressi rapporti intercorsi al riguardo, con intermediari assicurativi (Agenti o Brokers). 16) STATISTICHE SINISTRI Al fine di consentire al Contraente un costante monitoraggio dei sinistri, La Società si impegna a comunicare al Contraente, mediante lettera raccomandata da inviare al Contraente entro 30 giorni dal termine di ogni semestre assicurativo e pertanto entro il 30/07 e 31/01 di ogni anno un dettaglio specifico sull andamento dei sinistri della presente polizza. Il prospetto dovrà contenere analiticamente i seguenti dati: data sinistro, ubicazione e beni colpiti, importo liquidato e/o riservato, data di liquidazione. 14) PAGAMENTO DEL PREMIO - CRITERI DI DETERMINAZIONE II premio annuo lordo anticipato, presupponendo una percorrenza annua di Km viene provvisoriamente stabilito in... definitivamente ed effettivamente percorso, con riferimento al premio base al chilometro proporzionato ai predetti Km In relazione a quanto precede, entro 60 giorni dal termine del periodo annuale di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente invierà alla Società dichiarazione contenente l ammontare complessivo delle percorrenze chilometriche oggetto della presente copertura assicurativa. Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo annuo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Le differenze attive e passive dovranno essere corrisposte entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Alla scadenza annuale del contratto, se l'assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessario. 15) RECESSO DAL CONTRATTO Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, la Società assicuratrice può recedere dal contratto con un preavviso di 90 giorni. In tal caso, salvo che il premio sia convenuto, in tutto od in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società assicuratrice metterà a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso. 6

7 16) COMPETENZA TERRITORIALE Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente l'autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società assicuratrice. 17) IMPOSTE II premio comprende anche tutte le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti. 18) DIRITTO DI SURROGAZIONE La Società assicuratrice conserva il diritto di surrogazione articolo 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati. 19) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. 20) CLAUSOLA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E ALLE PERDITE Le Parti si danno reciprocamente atto che il premio di assicurazione, ferma restando la sua unicità annuale, verrà corrisposto come segue: - una parte in via anticipata, conteggiata sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente sulla percorrenza kilometrica effettivamente percorsa per servizio dai dipendenti con i propri veicoli nell'esercizio precedente; - una parte con regolamento premio a fine esercizio, a conguaglio dell'eventuale maggior importo dovuto in relazione alla percorrenza. Effettuata la regolazione del premio complessivo annuo come sopra e raccolti i dati relativi ai sinistri occorsi nell'esercizio in esame, si applicherà la seguente procedura: - se il totale degli importi dei sinistri, pagati e riservati, risulterà pari o inferiore al 75% del premio annuo complessivamente incassato, la Società restituirà al Contraente l'importo corrispondente alla differenza fra il 75% del premio annuo e quanto effettivamente pagato e riservato; - se il totale degli importi dei sinistri pagati e riservati, risulterà superiore al 75% del premio annuo complessivamente incassato, il Contraente integrerà il premio annuo già corrisposto con un importo corrispondente alla differenza fra quanto effettivamente pagato e riservato ed il 75% del premio annuo e comunque non oltre il limite di ,70 per annualità assicurativa. La procedura descritta dovrà trovare attuazione entro 30 giorni dall'avvenuta regolazione. 21) RECESSO DAL CONTRATTO Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, la Società assicuratrice può recedere dal contratto con un preavviso di 90 giorni. In tal caso, salvo che il premio sia convenuto, in tutto od in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società assicuratrice metterà a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso. 22) COMPETENZA TERRITORIALE Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente l'autorità Giudiziaria di Roma. 23) IMPOSTE 7

8 II premio comprende anche tutte le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti. 24) DIRITTO DI SURROGAZIONE La Società assicuratrice conserva il diritto di surrogazione articolo 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati. 25) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. 26) CLAUSOLA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E ALLE PERDITE Le Parti si danno reciprocamente atto che il premio di assicurazione, ferma restando la sua unicità annuale, verrà corrisposto come segue: - una parte in via anticipata, conteggiata sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente sulla percorrenza kilometrica effettivamente percorsa per servizio dai dipendenti con i propri veicoli nell'esercizio precedente; - una parte con regolamento premio a fine esercizio, a conguaglio dell'eventuale maggior importo dovuto in relazione alla percorrenza. Effettuata la regolazione del premio complessivo annuo come sopra e raccolti i dati relativi ai sinistri occorsi nell'esercizio in esame, si applicherà la seguente procedura: - se il totale degli importi dei sinistri, pagati e riservati, risulterà pari o inferiore al 75% del premio annuo complessivamente incassato, la Società restituirà al Contraente l'importo corrispondente alla differenza fra il 75% del premio annuo e quanto effettivamente pagato e riservato; - se il totale degli importi dei sinistri pagati e riservati, risulterà superiore al 75% del premio annuo complessivamente incassato, il Contraente integrerà il premio annuo già corrisposto con un importo corrispondente alla differenza fra quanto effettivamente pagato e riservato ed il 75% del premio annuo e comunque non oltre il limite di ,00 per annualità assicurativa. La procedura descritta dovrà trovare attuazione entro 30 giorni dall'avvenuta regolazione. Il Contraente INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale La Società 8

9 POLIZZA KASKO AUTOVETTURE DI PROPRIETA DEI DIPENDENTI IN MISSIONE RIEPILOGO GENERALE SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO E PREMI LORDI Partita Assicurata Tasso annuo lordo per Km Premio annuo lordo Kasko a primo rischio assoluto Massimale per sinistro ,00 Parametro per il calcolo del premio: Percorrenza annua KM Evento Scoperto / Franchigia Limite di indennizzo per sinistro e per anno Kasko Nessuna franchigia ,00 per sinistro ,00 per anno RIEPILOGO PREMI PREMIO ANNUO LORDO A BASE D ASTA ,00 Periodo Imponibile Imposta Governativa 13,50% Annualità Totale premio annuo lordo 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2012 Totale triennio 9

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