CENTRO PER LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
|
|
- Ricardo Roberti
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CENTRO PER LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA PRIME OSSERVAZIONI SUL DDL SUL DOPPIO COGNOME Come noto, lo scorso 17 gennaio 2007, la Commissione Giustizia del Senato ha approvato il ddl n. 19 per la modifica del codice civile in materia di cognome del coniuge e dei figli. Il testo approvato dal Senato è il seguente: ART L articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi) - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome». ART Dopo l articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente: «Art. 143-bis.1 - (Cognome del figlio di genitori coniugati) - Al momento della registrazione del figlio allo stato civile l ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. in caso di mancato accordo tra i genitori, l ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l ufficiale dello stato civile attribuisce d ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta». ART L articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art (Cognome del figlio) - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato PRESIDENTE AVV. ANNA GALIZIA DANOVI SEGRETERIA: AVV. VALENTINA PEREGO - AVV. PAOLA MANZONE STUDIO LEGALE AVV. DANOVI VIA S. BARNABA, MILANO - TEL.: FAX: SEGRETERIA@CRDF.IT -
2 contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi del primo comma dell articolo 143-bis.1. Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale». Per le novità che esso introduce nel nostro ordinamento, il testo approvato dal Senato merita di essere, seppur brevemente, commentato. Tra le modifiche previste, la più importante appare la previsione di una specifica disciplina del cognome da attribuire ai figli nati all interno del matrimonio, che attualmente non esiste. Analizziamo quindi le singole norme che riguardano il cognome della moglie, quello dei figli nati all interno del matrimonio e quello dei figli nati al di fuori del matrimonio. IL COGNOME DELLA MOGLIE: ART. 143 BIS CODICE CIVILE TESTO ATTUALE PROPOSTA DI MODIFICA DDL n. 19 del 17 gennaio 2007 (art. 1) (Cognome della moglie) - La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze. «Ciascun coniuge conserva il proprio cognome». L intento dei redattori del disegno di legge DDL n. 19 è con tutta evidenza quello di attuare - attraverso il riconoscimento di un pari valore giuridico a entrambi i cognomi dei coniugi - il principio di uguaglianza morale e giuridica PAGINA 2 DI 8
3 del marito e della moglie all interno del matrimonio, principio già chiaramente espresso dalla nostra Costituzione all art. 29. Attualmente infatti la moglie aggiunge al proprio il cognome del marito e utilizza il cognome del coniuge per identificarsi come componente della famiglia, mentre continua a identificarsi con il proprio cognome d origine soltanto per il compimento di atti personali e nella propria attività professionale. Questa situazione corrisponde ad una tradizione e ad una consuetudine da sempre esistente nel nostro paese. Come anche in altre situazioni familiari che sono state modificate dalla Corte Costituzionale perchè ritenute discriminanti sotto il profilo dell uguaglianza dei coniugi si potrebbe anche nel caso di specie sostenere che il principio costituzionale sarebbe violato non prevedendo che l uomo, all atto del matrimonio, acquisisca il cognome della moglie e, dunque, non consentendo che il cognome della moglie possa essere il segno distintivo di tutta la famiglia. Con la modifica introdotta dal ddl governativo la donna coniugata non aggiungerebbe più al proprio cognome quello del marito ma continuerebbe a utilizzare esclusivamente quello della propria famiglia d origine, ciò che comporterebbe la scomparsa del tradizionale principio secondo cui il cognome familiare debba necessariamente essere quello del marito e il riconoscimento di un pari rango giuridico ai cognomi di entrambi i coniugi. La possibilità che il cognome della moglie diventi il cognome familiare è ben evidente, poi, laddove nascano dei figli e i genitori decidano il cognome da attribuire, come vedremo meglio più avanti. Tornando al cognome della moglie, la norma introdotta dal ddl è, peraltro, già ampiamente vigente in ambito comunitario dove - sebbene con alcune minime differenze tra i vari stati - è già consolidato il principio della libertà dei coniugi di scegliere al momento del matrimonio con quale cognome identificarsi: se con quello della moglie o con quello del marito o con quello di entrambi nell ordine dagli stessi indicato. In questa evoluzione normativa hanno avuto un ruolo fondamentale le sentenze della Corte Europea che, sin dai primi anni novanta, su impulso dei PAGINA 3 DI 8
4 cittadini di alcuni stati europei che si erano visti negare la possibilità di scegliere quale cognome attribuire alla propria famiglia, hanno affermato che erano da ritenersi contrarie alla Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo (CEDU) le norme interne che impedissero ai coniugi, all atto del matrimonio, di scegliere liberamente il cognome con il quale identificarsi. Le condanne comminate dalla Corte Europea hanno convinto numerosi paesi comunitari - anche quelli non direttamente coinvolti dalle pronunce della Corte - a modificare le proprie norme interne in materia di nome della famiglia e di stato civile. E così, ad esempio, in Germania i coniugi scelgono liberamente il cognome della famiglia, in Francia i genitori possono scegliere di trasmettere ai figli il cognome del padre, della madre o di entrambi e, in Spagna e Portogallo i figli acquistano per legge il cognome di entrambi i genitori. Senza dubbio quindi il nostro Governo approvando il disegno di legge di cui parliamo, ha sentito l esigenza di uniformarsi al resto degli ordinamenti comunitari. IL COGNOME DEI FIGLI NATI ALL INTERNO DEL MATRIMONIO TESTO ATTUALE PROPOSTA DI MODIFICA DDL 19 del 17 gennaio 2007 (art. 2) Dopo l articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente: «Art. 143-bis.1 - (Cognome del figlio di genitori coniugati) - Al momento della registrazione del figlio allo stato civile l ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. in caso di mancato accordo tra i genitori, l ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Ai figli successivi al primo, generati dai PAGINA 4 DI 8
5 medesimi genitori, l ufficiale dello stato civile attribuisce d ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta». La norma che il ddl intende inserire nel codice civile all art. 143-bis.1 rappresenta un assoluta novità nel nostro ordinamento giuridico. Come noto, infatti, nel nostro codice civile mentre è prevista una disciplina dettagliata per il cognome da attribuire ai figli naturali, nulla è detto in merito al cognome che devono assumere i figli nati in matrimonio. Come accennato i figli legittimi acquistano il cognome paterno in forza di una consuetudine radicata che trova la sua giustificazione in alcune disposizioni dell ordinamento giuridico che più o meno direttamente fanno riferimento al cognome dei figli legittimi e, tra le altre, negli articoli 236 e 237 del codice civile e nell art. 33 ord. Stato civile. Gli articoli 236 e 237 del codice civile dispongono che uno dei mezzi per provare la filiazione legittima in assenza di un atto di nascita è dimostrata proprio dall aver sempre portato il cognome del padre che si pretende di avere e l art. 33 ord. Stato civile stabilisce che il figlio legittimato debba avere il cognome paterno. Da un interpretazione sistematica di queste e altre disposizioni del nostro ordinamento in tema di filiazione si è, dunque, dedotta la regola secondo cui i figli nati da persone coniugate debbano assumere il cognome del padre, con ciò consolidando il principio secondo cui il cognome che identifica la famiglia legittima debba essere necessariamente quello del marito. È chiara l inversione di pensiero del ddl che vuole inserire nel nostro codice civile il principio esattamente opposto, ovvero quello della libertà dei coniugi di scegliere il cognome da dare ai figli e, in ultima analisi, quello con cui PAGINA 5 DI 8
6 identificare tutta la famiglia. Ciò facendo, si conferma l attuale tendenza delle nostre istituzioni di attribuire ai coniugi e ai genitori il diritto-dovere di assumere in piena autonomia decisioni di carattere personalissimo inerenti la famiglia, fino a oggi di competenza dell autorità. Così come avvenuto per la legge sull affidamento condiviso di recente approvazione - dove si è formalizzato il principio del diritto-dovere dei genitori di prendere insieme le decisioni necessarie per la crescita dei figli, nell esclusivo interesse di costoro si vuole ora attribuire ai genitori il compito di concordare quale sia il cognome che meglio identifichi la famiglia all interno della società. Ritornando al nuovo articolo che il disegno di legge intende introdurre, si annota che il cognome che i genitori scelgono di attribuire al primo figlio è di fondamentale importanza perchè condiziona quello che verrà dato ai figli della coppia che nasceranno successivamente perchè tutti dovranno avere lo stesso cognome. Di fondamentale importanza è poi anche la disposizione prevista all ultimo comma in forza della quale i figli ai quali siano attribuiti i cognomi di entrambi i genitori dovranno scegliere quale dei due cognomi trasmettere ai propri figli. Questa regola, da un lato si rende necessaria per l ovvio motivo di evitare un accumulo infinito di cognomi ai discendenti e, dall altro ribadisce una volta di più che la ratio sottesa alla disciplina governativa è sempre il principio di libertà dei genitori di individuare il segno distintivo della famiglia. IL COGNOME DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO: ART. 262 CODICE CIVILE TESTO ATTUALE PROPOSTA DI MODIFICA DDL n. 19 del 17 gennaio 2007 (art. 3) Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre «(Cognome del figlio) - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome che i genitori PAGINA 6 DI 8
7 è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l assunzione del cognome del padre. stabiliscono ai sensi del primo comma dell articolo 143-bis.1. Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale» Il confronto tra la normativa attuale e quella introdotta dal ddl evidenzia che nulla cambia in tema di cognome per i figli naturali salvo la previsione contenuta nel secondo comma del nuovo art. 262 c.c. che, in caso di riconoscimento simultaneo da parte di entrambi i genitori, rinvia espressamente alla regola generale prevista per i figli legittimi. Conseguentemente il figlio naturale assumerà il cognome paterno o materno o quello di entrambi, a seconda della volontà espressa dai genitori stessi. Così operando il legislatore persegue evidentemente lo scopo di parificare completamente i diritti riconosciuti ai figli, sia legittimi che naturali, parificazione ancor più sottolineata dall aver abolito il disegno di legge governativo la tradizionale distinzione tra figli legittimi e figli naturali parlando unicamente di figli nati all interno del matrimonio e di figli nati fuori dal matrimonio. Quella che a prima vista quindi sembrerebbe essere una mera differenza lessicale ha in sè una forte dichiarazione di principio. Concludendo, è evidente che l intento dei redattori del disegno di legge sia, da un lato equiparare le nostre norme sul cognome a quelle degli altri paesi europei e, dall altro gettare le prime basi per avviare un equiparazione dei diritti dei figli sulla base del solo fatto biologico della procreazione e indipendentemente dallo status di coniugati o meno dei loro genitori. PAGINA 7 DI 8
8 C è chi ha sostenuto, tuttavia, che aver previsto di lasciare ai genitori libertà di scelta, anzichè imporre di trasmettere ai figli il doppio cognome, non cambierà l attuale stato delle cose per cui, di fatto, si continuerà a trasmettere esclusivamente il cognome paterno. Se è certamente possibile che ciò accada, tuttavia, l emendamento introdotto lascia uno spiraglio per un cambiamento dell attuale stato delle cose. In ogni caso, il nuovo testo può anche essere letto sotto un ottica diversa, ovvero che - come detto - si sia inteso dare maggiore rilievo alla libertà della coppia di stabilire, tra le altre regole della famiglia, anche quale debba essere il segno distintivo della stessa all interno della società, con ciò responsabilizzando maggiormente la coppia sulle proprie scelte e sulle conseguenze di esse. Avv. Anna Galizia Danovi PAGINA 8 DI 8
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 19 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori FRANCO Vittoria, FINOCCHIARO, ANGIUS, AMATI, BASSOLI, CALVI, CARLONI, CASSON, DE PETRIS, DONATI, FONTANA, GALARDI,
Dettaglid iniziativa dei senatori LO GIUDICE, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI e FEDELI
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1226 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori LO GIUDICE, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI e FEDELI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO
DettagliAtti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GEBHARD, PLANGGER, SCHULLIAN
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 230 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GEBHARD, PLANGGER, SCHULLIAN Modifiche
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1245 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore MALAN COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 2014 Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia
DettagliAtti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata BOLDRINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 106 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa della deputata BOLDRINI Modifiche al codice civile
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 57 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN Modifiche al codice civile e altre disposizioni in
DettagliEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N Art. 1.
1^ BOZZA - 29 MARZO 2017 EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1628 Art. 1. 1.1 Sopprimere l articolo. 1.2 Mussini Sostituire l articolo, con i seguenti: «Art. 1. - (Introduzione dell articolo 143-quater
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 025 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori MAIORINO e DESSÌ COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2019 Disposizioni in materia di attribuzione del cognome
DettagliIn secondo luogo, il figlio naturale può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori al momento della nascita:
Lo Studio Legale Lunari di Milano offre assistenza e consulenza legale nell ambito del diritto di famiglia e nello specifico per promuovere azioni legali per il riconoscimento giudiziale di paternità o
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 286 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice UNTERBERGER COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2018 Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai
DettagliIndice Indice. Prefazione...» 9. Capitolo I - Il cognome del figlio nato nel matrimonio: la situazione attuale...» 11
Prefazione...» 9 Capitolo I - Il cognome del figlio nato nel matrimonio: la situazione attuale...» 11 1. Dalle modifiche alla filiazione alle sentenze della Corte Costituzionale...» 11 2. I capisaldi della
DettagliMIRABELLI, FERRARI, GRIMANI, SBROLLINI, MALPEZZI, D ALFONSO, ROSSOMANDO
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 170 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori GARAVINI, PITTELLA, ALFIERI, NANNICINI, CUCCA, PATRIARCA, IORI, RAMPI, PARENTE, BOLDRINI, FANTETTI, COMINCINI, MARGIOTTA,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BRUGGER, ZELLER, NICCO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 36 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BRUGGER, ZELLER, NICCO Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 960 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COLUCCI, MISTRELLO DESTRO, LORENZIN, MURA, ARACU, ANGELI, BARANI, BARBARESCHI, BERARDI, BERNARDO,
DettagliModifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale (n. 1211)
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA Nn. 1211 e 1412-A RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) (Relatrice GALLONE) Comunicata alla Presidenza il 9 giugno 2010 SUI DISEGNI DI LEGGE Modifica
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1227 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L 8 GENNAIO 2014 Modifiche al codice civile
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 360 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GARAVINI, ROBERTA AGOSTINI, FONTANELLI, CENTEMERO, CA- PUA, DI LELLO, BLAZINA, BOSSA, CARELLA,
DettagliN. 360-1943-2044-2123-2407-A CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 360-1943-2044-2123-2407-A CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE n. 360, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GARAVINI, ROBERTA AGOSTINI, FONTANELLI, CENTEMERO, CAPUA, DI
DettagliIL DIRITTO DEL MINORE AL NOME
Codice a Km 0-17 CODICE A KM 0-17 IL DIRITTO AL NOME Il diritto al nome L atto di riconoscimento Diritto al mantenimento alle cure morali Diritto ai rapporti con i parenti del genitore che ha effettuato
DettagliLa formazione dell atto di nascita
NASCITA E FILIAZIONE DELLO STRANIERO La formazione dell atto di nascita Nadia Patriarca Merano XXX Convegno Nazionale L evento nascita All evento nascita si connettono interessi superiori, statali e familiari,
DettagliCognome comune per le coppie di fatto: l intervento del Giudice delle Leggi
Cognome comune per le coppie di fatto: l intervento del Giudice delle Leggi La scheda anagrafica della parte dell unione civile deve indicare il nome ed il cognome dell altra parte dell unione, senza che
DettagliFiliazione: approvata la legge che equipara figli legittimi e figli naturali
Filiazione: approvata la legge che equipara figli legittimi e figli naturali Autore: Redazione In: Normativa nazionale Anna Costagliola La Camera ha dato il via libera definitivo alla legge recante disposizioni
DettagliLa regolazione giuridica delle relazioni genitori figli
La regolazione giuridica delle relazioni genitori figli Il principio dell interesse del minore È preminente rispetto a quello dei genitori È il principio cardine del diritto di famiglia dei paesi occidentali
DettagliAssegno familiare per tutti i figli riconosciuti legalmente
Assegno familiare per tutti i figli riconosciuti legalmente Autore: Corbi Mariagabriella In: Diritto civile e commerciale La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14783 del 18 giugno, respingendo il
Dettaglid iniziativa dei senatori ARMATO, Mariapia GARAVAGLIA, ANDRIA, BIONDELLI, GRANAIOLA, DE LUCA, INCOSTANTE, BUBBICO, PINOTTI, NEGRI e SOLIANI
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2051 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori ARMATO, Mariapia GARAVAGLIA, ANDRIA, BIONDELLI, GRANAIOLA, DE LUCA, INCOSTANTE, BUBBICO, PINOTTI, NEGRI e SOLIANI
DettagliCognome materno ai figli: via libera della Corte Costituzionale
Cognome materno ai figli: via libera della Corte Costituzionale Autore: Ilaria Stellato In: Diritto amministrativo, Diritto civile e commerciale, Giurisprudenza commentata Con la storica sentenza 8 novembre
DettagliGenitorialità affettiva e psicologica: l evoluzione della giurisprudenza
Genitorialità affettiva e psicologica: l evoluzione della giurisprudenza Accanto ad una genitorialità biologica esiste, nel nostro ordinamento, una genitorialità affettiva e psicologica oggetto di specifica
DettagliQuelle rare volte in cui l assegno di mantenimento spetta al marito: nota a Cass. 8716/2015, depositata il
Quelle rare volte in cui l assegno di mantenimento spetta al marito: nota a Cass. 8716/2015, depositata il 29.04.2015 Autore: La Corte Giuseppe In: Giurisprudenza civile Il caso: Il Tribunale, pronunciata
DettagliLa Giurisprudenza Costituzionale sul principio di uguaglianza. 31 marzo Università di Bergamo Diritto Costituzionale avanzato. Sent.
La Giurisprudenza Costituzionale sul principio di uguaglianza 31 marzo 2011 Diritto Costituzionale avanzato Oggetto Parametro Riunione dei giudizi Costituzione Udienza Art. 559, co. 3 cp Art. 560, co.
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO DALLA COSTITUZIONE ALLA RIFORMA DEL 2012/2013
INDICE SOMMARIO Presentazione............................................ VII CAPITOLO PRIMO DALLA COSTITUZIONE ALLA RIFORMA DEL 2012/2013 1. Una premessa......................................... 1 2.
DettagliDa oggi sarà possibile attribuire al proprio figlio il doppio cognome di entrambi i genitori.
Doppio cognome per il figlio: le istruzioni operative Ministero dell'interno, Circolare 19/01/2017 n 1 Pubblicato il 05/07/2017 Da oggi sarà possibile attribuire al proprio figlio il doppio cognome di
Dettagli(*) Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: "3) le norme corporative".
Art. 1 Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto: 1) le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod. Civ. 2, 10 e seguenti); 2) i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti); 3) (*) 4) gli usi
DettagliPromemoria sulla dichiarazione dell autorità parentale congiunta presso l ufficio dello stato civile in Svizzera n. 152.3
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Stato: Luglio 2014 Promemoria sulla dichiarazione
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MUSSOLINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2519 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato MUSSOLINI Modifiche al codice civile in materia di riconoscimento e di successione ereditaria
DettagliLa famiglia non coniugale fra principi costituzionali e problemi applicativi
La famiglia non coniugale fra principi costituzionali e problemi applicativi Carlo Rimini twitter: @carlorimini L art. 29 Cost: una premessa La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
DettagliÈ affido condiviso anche se il padre vede il figlio un giorno a settimana
È affido condiviso anche se il padre vede il figlio un giorno a settimana Il Tribunale di Roma dichiara la separazione personale tra i coniugi, rigetta la domanda di addebito alla moglie avanzata dal marito
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1383 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori MANGILI, AIROLA, BATTISTA, BERTOROTTA, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI,
DettagliINDICE. 1 La filiazione legittima 1. Prefazione
Prefazione XV 1 La filiazione legittima 1 1.1 II rapporto di filiazione: linee evolutive e valori di riferimento 1 1.2 Lo "status" di figlio legittimo: i presupposti della legittimità 2 1.3 La presunzione
DettagliCortecostituzionale RELAZIONIINTERNAZIONALI
Cortecostituzionale RELAZIONIINTERNAZIONALI www.cortecostituzionale.it LISBONA 2 OTTOBRE 2006 Non mi sembrano estranee al tema del convegno alcune brevi notazioni su orientamenti della Corte costituzionale
DettagliLa famiglia. I diritti della personalità
La famiglia I diritti della personalità I diritti della personalità, o personalissimi, riguardano le caratteristiche essenziali di una persona (la vita, la salute, il nome, ecc.) e sono riconosciuti a
DettagliINDICE. Prefazione alla seconda edizione XIII. Prefazione alla prima edizione
INDICE XI Prefazione alla seconda edizione XIII Prefazione alla prima edizione 1 Capitolo 1 La famiglia e il diritto. Linee di tenenza, problemi, prospettive 1 1. La famiglia e il diritto. Linee evolutive
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 3530 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del Consiglio regionale delle Marche COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2012 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
DettagliIn appello, la decisione viene ribaltata e la Corte d appello di Napoli enuncia innovativi principi in materia.
Stepchild adoption: anche genitore non biologico è madre dalla nascita Corte Appello, Napoli, sezione minorenni, sentenza 04/07/2018 n 145 di Giuseppina Vassallo Pubblicato il 09/08/2018 Una coppia di
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA BOZZA N. 1273 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore GUERZONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2002 Norme in materia di cittadinanza TIPOGRAFIA DEL SENATO
DettagliImpugnazione del riconoscimento di paternità per difetto di veridicità
1 Impugnazione del riconoscimento di paternità per difetto di veridicità Dott.ssa Maria Francesca Simeoni Con il D.Lgs del 28 dicembre 2013 n. 154, entrato in vigore il 07/02/2014, sono state apportate
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2447 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BOCO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2003 Integrazione dell articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.
DettagliDecisioni del Consiglio degli Stati del Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del (maggioranza: adesione)
Decisioni del Consiglio degli Stati del 7.06.0 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del.09.0 (maggioranza: adesione) Codice civile (Cognome e cittadinanza) Modifica del... L Assemblea federale
DettagliINDICE. Prefazione alla terza edizione. Prefazione alla seconda edizione XIII. Prefazione alla prima edizione
INDICE IX XI XIII Prefazione alla terza edizione Prefazione alla seconda edizione Prefazione alla prima edizione 1 Capitolo 1 La famiglia e il diritto. Linee di tendenza, problemi, prospettive 1 1. La
DettagliTitolo II Delle successioni legittime Art Categorie dei successibili. ( 1 )
Titolo II Delle successioni legittime Art. 565. Categorie dei successibili. ( 1 ) Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri
DettagliLE ISTITUZIONI EUROPEE ED IL QUADRO ISTITUZIONALE RIVISTO DOPO I VARI TRATTATI
Trento, 11 marzo 2010 LE ISTITUZIONI EUROPEE ED IL QUADRO ISTITUZIONALE RIVISTO DOPO I VARI TRATTATI ARGOMENTI: 1. IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA 2. IL TRATTATO DI LISBONA 3. IL QUADRO ISTITUZIONALE
DettagliLA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE Legge n. 76 A cura di Enza Augelli e Silvia Cornetto
LA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE Legge 20.5.2016 n. 76 A cura di Enza Augelli e Silvia Cornetto LE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO UN PO DI STORIA POLITICA Fin dal 1988
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1211 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BERSELLI, D ALIA, LI GOTTI, MUGNAI, MAZZATORTA e CASSON COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 2008 Modifica
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PALOMBA, BORGHESI. Modifiche al codice civile in materia di parentela e di filiazione
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3247 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI PALOMBA, BORGHESI Modifiche al codice civile in materia di parentela e di filiazione Presentata
DettagliDomande e risposte sul nuovo diritto dei cognomi
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Domande e risposte sul nuovo diritto dei cognomi 1) Dove posso trovare le nuove disposizioni legali? Le modifiche del
DettagliALFID. Associazione Laica Famiglie in Difficoltà
ALFID Associazione Laica Famiglie in Difficoltà Separazione e Divorzio: alcuni dati a confronto sui principali recenti cambiamenti in Provincia di Trento e nel resto d Italia a cura di Marco Brusegan Il
DettagliComune di Reggio nell Emilia
Comune di Reggio nell Emilia PROPOSTA di DELIBERAZIONE Consiglio Comunale PG N 25159 del 13/12/2012 PIANIFICAZIONE STRATEGICA SEGRETERIA GENERALE PRESIDENZA CC Assessore: OLIVIERI Matteo OGGETTO: DELIBERA
DettagliLa presunzione di paternità attualmente è il titolo del capo primo del titolo settimo del primo libro del codice civile.
A002953, 1 A002953 FONDAZIONE INSIEME onlus. Da GUIDA AL DIRITTO del 1/2/2014 di redazione Guida al Diritto. Per la lettura completa del pezzo si rinvia
DettagliLa sentenza di Milano contro il matrimonio gay
GIUSTIZIA La sentenza di Milano contro il matrimonio gay FAMIGLIA 06-09-2014 Il Tribunale, nelle persone dei magistrat, Dott.ssa Gloria Servetti (Presidente), Dott.ssa Laura Cosmai (Giudice est). Dott.
DettagliSe il genitore impedisce al nonno di vedere i nipoti
Se il genitore impedisce al nonno di vedere i nipoti Autore : Maria Monteleone Data: 15/11/2018 Il diritto dei nonni a mantenere un rapporto significativo con i nipoti trova tutela in Italia e in Europa
DettagliAffido congiunto, affido condiviso, obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli.
Affido congiunto, affido condiviso, obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli. Autore: Malagesi Federica In: Diritto civile e commerciale Con l approvazione della legge 8 febbraio 2006 n. 54 l
DettagliINFORMAZIONI GENERALI
NASCITA INFORMAZIONI GENERALI I Certificati e gli estratti di nascita dimostrano il luogo e la data di nascita. Possono essere rilasciati se l'atto di nascita è registrato presso il Comune di Bodio Lomnago
DettagliQuando scricchiola un paradigma
Quando scricchiola un paradigma L orientamento sessuale e il diritto Prof. Paolo Veronesi (UniFe) Paradigma = Modello Orientamento sessuale Carta di Nizza (2000) Indice dei temi La depenalizzazione dei
DettagliREGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA IX LEGISLATURA. deliberazione n. 54 PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE CONCERNENTE:
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA deliberazione n. 54 PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE CONCERNENTE: MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91 NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA (articolo 121, secondo comma,
DettagliAspetti legali nell'universo delle case famiglia per minori
Aspetti legali nell'universo delle case famiglia per minori Primo convegno regionale Co.FA.mi.LI 22 novembre 2013 Avv. Maria Borra Capacità genitoriale Idoneità del genitore ad esercitare la potestà genitoriale,
DettagliDirezione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 15/11/2013
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 15/11/2013 Circolare n. 159 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie
DettagliCodice civile svizzero Avamprogetto (gennaio 2009)
Avamprogetto (gennaio 009) (Autorità ) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del, decreta: I Il Libro secondo del Codice civile è modificato
DettagliLa moglie paga il conto... del marito
La moglie paga il conto... del marito di Roberta De Marchi Pubblicato il 8 aprile 2009 esaminate ancora una volta le responsabilità della moglie per le attività imprenditoriali del marito Con sentenza
DettagliPROGRAMMA CLASSE TERZA/QUARTA TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI
PROGRAMMA CLASSE TERZA/QUARTA TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI PROGRAMMA TERZO ANNO MODULO 1 il diritto in generale UD1 IL SISTEMA GIURIDICO-ECONOMICO Il diritto e le sue funzioni La norma giuridica: struttura
DettagliOSSERVAZIONI AL DDL ISTITUTIVO DELLA CONFERENZA DELLA REPUBBLICA
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 11/./CU1/C1 OSSERVAZIONI AL DDL ISTITUTIVO DELLA CONFERENZA DELLA REPUBBLICA COMMA 1 In relazione al comma 1, le Regioni e gli Enti locali intendono evidenziare
Dettaglid iniziativa dei senatori PORETTI, PERDUCA, DELLA SETA, MARINARO, CHIAROMONTE, PARDI e FERRANTE
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 594 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori PORETTI, PERDUCA, DELLA SETA, MARINARO, CHIAROMONTE, PARDI e FERRANTE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2008
DettagliS E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A D I S E G N O D I L E G G E N. 3217 presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) di concerto con il Ministro dell interno (NAPOLITANO)
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 271. Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza italiana
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 271 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori MANCONI e TRONTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013 Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza
DettagliRelazione tecnico-normativa
Relazione tecnico-normativa Titolo: Sddl concernente Ratifica ed esecuzione dell Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell Iran per evitare le doppie
DettagliMINISTERO DELL'INTERNO N DECRETO 5 aprile PARTE PRIMA Roma - Gioved, 27 giugno 2002
Supplemento ordinario alla ``Gazzetta Ufficiale,, n. 149 del 27 giugno 2002 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma PARTE PRIMA Roma - Gioved,
DettagliAttribuzione del nome e del cognome degli stranieri e dei cittadini di origine straniera- SECONDA PARTE-.
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 09/04/2014 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/36157-attribuzione-del-nome-e-del-cognome-deglistranieri-e-dei-cittadini-di-origine-straniera-seconda-parte Autore: Richter
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIII LEGISLATURA. Proposta di legge regionale. n. 93
Allegato all oggetto n. Adunanza del Consiglio regionale in data CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIII LEGISLATURA Proposta di legge regionale n. 93 Disposizioni per il sostegno dei genitori separati
DettagliRepubblica Italiana. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Civile SENTENZA
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Sezione Civile composto dai magistrati Calogero Domenico Cammarata Presidente Gregorio Balsamo Giudice Andrea Giuseppe Antonio
DettagliTESI IN DIRITTO DI FAMIGLIA
TESI IN DIRITTO DI FAMIGLIA LA FAMIGLIA DI FATTO INTRODUZIONE CAPITOLO PRIMO: La disciplina della famiglia di fatto nell ordinamento giuridico italiano 1.1 La definizione della famiglia di fatto 1.2 La
DettagliORDINANZA N. 379 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK
ORDINANZA N. 379 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK Presidente Francesco AMIRANTE Giudice Ugo DE SIERVO " Paolo
DettagliMASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. II civ. 27 Gennaio 2012, n Famiglia Matrimonio - Separazione Casa coniugale Comodato
MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. II civ. 27 Gennaio 2012, n 1216 Famiglia Matrimonio - Separazione Casa coniugale Comodato Spese di manutenzione Rimborso Escluso Il genitore che dà
DettagliRicongiungimento familiare e visto di soggiorno (Cass. n. 4984/2013)
Ricongiungimento familiare e visto di soggiorno (Cass. n. 4984/2013) Autore: Staiano Rocchina In: Diritto straniero, Note a sentenza Massima In tema di disciplina dell'immigrazione, il rilascio del visto
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DORINA BIANCHI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2495 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato DORINA BIANCHI Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto, concessione
DettagliCodice Civile. Regio decreto 16 marzo 1942 XX, n Libro Secondo Delle successioni. Titolo II Delle successioni legittime
Codice Civile Regio decreto 16 marzo 1942 XX, n. 262 Libro Secondo Delle successioni Titolo II Delle successioni legittime Art. 565. Categorie dei successibili. Nella successione legittima l'eredità si
DettagliRISOLUZIONE N. 28/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 28/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 marzo 2014 OGGETTO: Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell imposta di registro alle ordinanze di inammissibilità
DettagliGIACOBBE, PITTELLA, MIRABELLI, BINI, TARICCO, PARENTE, FERRAZZI, COLLINA, MANCA, MARINO, GINETTI, GRIMANI, CUCCA, D ARIENZO
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 492 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori GARAVINI, GIACOBBE, PITTELLA, MIRABELLI, BINI, TARICCO, PARENTE, FERRAZZI, COLLINA, MANCA, MARINO, GINETTI, GRIMANI,
DettagliApprofondimento. La famiglia di fatto allo stato dell attuale normativa e giurisprudenza
Approfondimento La famiglia di fatto allo stato dell attuale di Minni Cosentino famiglia legittima, famiglia naturale di fatto giuridicamente rilevante a vari effetti. Rapporti tra i conviventi di fatto
DettagliDisconoscimento della paternità: verità processuale o verità biologica?
Disconoscimento della paternità: verità processuale o verità biologica? L attore aveva esperito dinanzi al Tribunale di Bologna, un azione di disconoscimento della paternità nei confronti dei due figli
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1063-A PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato TURCO Modifiche al codice civile,
DettagliCodice civile. (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre Termine di referendum: 19 gennaio 2012
Termine di referendum: 19 gennaio 2012 Codice civile (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre 2011 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli
DettagliSeparazione con figli adolescenti e maggiorenni: quali regole?
Separazione con figli adolescenti e maggiorenni: quali regole? Autore : Maria Elena Casarano Data: 25/07/2017 Separazione e divorzio: se il figlio non è più un bambino, il giudice lo lascia libero di scegliere
DettagliIl fondamento costituzionale delle unioni civili e la giurisprudenza CEDU: le scelte del legislatore e la possibile evoluzione futura
Il fondamento costituzionale delle unioni civili e la giurisprudenza CEDU: le scelte del legislatore e la possibile evoluzione futura Carlo Rimini twitter: @carlorimini L art. 29 Cost: una premessa La
Dettaglid iniziativa dei senatori LO GIUDICE, CIRINNÀ, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, GIACOBBE, MANCONI, MASTRANGELI, PALERMO, ZANONI e RICCHIUTI
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1562 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori LO GIUDICE, CIRINNÀ, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, GIACOBBE, MANCONI, MASTRANGELI, PALERMO, ZANONI e RICCHIUTI COMUNICATO
DettagliCodice civile svizzero
Codice civile svizzero Progetto (Cognome e cittadinanza dei coniugi e dei figli) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici
DettagliINDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XIII Introduzione...» 1
INDICE SOMMARIO Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XIII Introduzione...» 1 Capitolo I IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEI CONVIVENTI 1. Introduzione: le radici religiose della sacralità
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata MORANI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 506-A PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa della deputata MORANI Modifiche all articolo
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1628
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1628 DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 24 settembre 2014, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge d iniziativa dei
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO DALLA POTESTÀ ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
INDICE SOMMARIO Presentazione............................................ VII CAPITOLO PRIMO DALLA POTESTÀ ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 1. Una premessa......................................... 1 2.
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 431
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 431 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore CAUSIN COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2018 Modifiche al codice civile in materia di riconoscimento della personalità
Dettagli