CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO
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- Ilario Valentino
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1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO Programma ERP area in via Fosse, con realizzazione di n 10 alloggi, per l eliminazione di baracche, containers e prefabbricati leggeri di cui alla delibera di G.R. n 4863 del L Anno. il giorno.. del mese di presso la sede del Comune di San Felice a Cancello in via Napoli, con il presente atto il Comune di San Felce a Cancello della Provincia di Caserta ( in seguito Comune ), nella persona del Sig, nato a. il..., nella sua qualità di legale rappresentante e Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede del Comune stesso, concede in locazione al/alla Sig./Sig.ra nato/a il... a.. Prov. di.codice Fiscale n, nella sua qualità di assegnatario dell alloggio ERP giusto Decreto di Assegnazione n. del.., ( in seguito assegnatario ), ed al/alla Sig./Sig.ra nato/a il a Prov. di Codice Fiscale n., nella sua qualità di coniuge Convivente, i quali dichiarano di accettare l alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di San Felice a Cancello alla Via Fosse Piano Int composto da n vani convenzionali, per una superficie utile netta di mq., oltre,.ai seguenti patti e condizioni: Art. 1 La locazione è disciplinata dal presente contratto, dalla normativa relativa agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché da quella civilistica. Art. 2 Il presente contratto avrà decorrenza ad ogni effetto dal ed è a tempo indeterminato; qualora
2 l assegnatario perda tale qualifica mantenendo quella di conduttore la durata della locazione sarà quella prevista dalla normativa in vigore sulle locazioni di immobili urbani ad uso abitativo a far tempo del momento della perdita della qualifica. Art. 3 Il canone mensile dovuto dell assegnatario è quantificato nella misura di ( Euro..), così determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Nel corso della locazione detto canone potrà essere modificato dal Comune, anche con efficacia retroattiva, alla stregua di quanto stabilito dalla normativa operante. L assegnatario si obbliga a corrispondere anticipatamente, entro il giorno cinque di ogni mese, o in quello diverso comunicato dal Comune almeno trenta giorni prima della scadenza, il canone, come determinato, unitamente alle quote relative agli oneri accessori e quant altro dovuto in forza del presente contratto, con osservanza delle modalità stabilite dall Ente. Detto pagamento non potrà essere sospeso ritardato da pretese o eccezioni dell assegnatario, qualunque ne sia il titolo, ivi comprese quelle relative ad eventuali lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria da eseguirsi ad opera del Comune o già eseguiti dall assegnatario nell alloggio o nel fabbricato. Il termine indicato nel secondo comma è tassativo, il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata di canone, nonché di quant altro dovuto, costituisce in mora l assegnatario e comporta l applicazione di un indennità di mora pari agli interessi legali. La morosità relativa ad un importo equivalente a tre mensilità del canone, a qualsiasi titolo dovuto, comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione, salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sanatoria della morosità. Art. 4 A garanzia dell adempimento degli obblighi contrattuali l assegnatario ha effettuato il versamento, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, della somma di ( Euro ), pari all importo di due
3 mensilità del canone e che comunque non può essere inferiore a. ( Euro... ) Su tale deposito è autorizzato a ritenere in qualunque tempo e senza pregiudizio di maggiori obblighi : - l ammontare dei danni arrecati dall assegnatario sia all alloggio che al fabbricato; - le spese per eseguire le riparazioni di cui al successivo art. 10, secondo comma, ove alle riparazioni stesse non abbia provveduto direttamente l assegnatario; - ogni altro eventuale debito dell assegnatario nei confronti dell Istituto. In tali casi l assegnatario è obbligato a reintegrare la garanzia entro il mese successivo alla comunicazione dell avvenuta ritenzione da parte del Comune. Art. 5 L assegnatario si impegna a produrre periodicamente la necessaria documentazione reddituale ed anagrafica entro i termini stabiliti dalla vigente normativa e, comunque, ogni qualvolta il Comune ne faccia richiesta, entro i termini stabiliti dallo stesso; in caso contrario il Comune applicherà nei suoi confronti il canone e le sanzioni di cui alla normativa in vigore. Art. 6 Tutti i componenti del nucleo familiare concorrono con il proprio reddito alla formazione del reddito familiare e sono obbligati in solido con l assegnatario, a corrispondere quanto dovuto all Ente gestore per la conduzione dell alloggio assegnato. Art. 7 L alloggio è ceduto in locuzione esclusivamente ad uso di civile abitazione per i soli componenti del nucleo familiare dell assegnatario, con divieto espresso di diversa destinazione nonché di qualsiasi cessione o sublocazione, totale o parziale, con o senza mobilio, a titolo oneroso o gratuito. L ospitalità prestata a persone non facenti parte del proprio nucleo familiare, in assenza dell autorizzazione del Comune, costituisce cessione parziale dell alloggio.
4 L assegnatario si impegna ad abitare stabilmente l alloggio, con il proprio nucleo familiare e sarà ritenuto responsabile dello stesso nei confronti del Comune fino al momento della riconsegna. Art. 8 L assegnatario deve servirsi della cosa locata con ogni cura e diligenza nel rispetto del Regolamento d uso che fa parte integrante del presente contratto, che si impegna a rispettare e a far rispettare ai componenti del proprio nucleo familiare. Art. 9 E fatto divieto di apportare qualsiasi modifica alla cosa locata, interna od esterna, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune. In deroga agli artt e 1593 Cod. Civ, gli eventuali miglioramenti od addizioni apportati dall assegnatario alla cosa locata oltre il livello normale di manutenzione, anche se con il consenso del Comune, non comportano diritto ad alcuna indennità ed i miglioramenti e le addizioni potranno essere trattenuti gratuitamente dal Comune al termine del rapporto locativo, ove questi non preferisca la riduzione in pristino a spese dell assegnatario. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa dell assegnatario. Le migliorie e le addizioni non danno luogo a modificazione delle caratteristiche e dello stato di conservazione della cosa locata ai fini della determinazione del valore locativo e, qualora l alloggio fosse ceduto a riscatto, l assegnatario avrà diritto a che le migliorie da lui stesso apportate non siano considerate nella valutazione del prezzo di cessione. Art. 10 L assegnatario dichiara di aver occupato l alloggio fin dalla assegnazione di cui al Decreto Sindacale n del, di averlo riconosciuto idoneo alle esigenze abitative del proprio nucleo familiare, e di averlo trovato in normale stato locativo, obbligandosi a riconsegnarlo, al termine della locazione, nel medesimo stato. L assegnatario è obbligato ad assumere a proprio carico le riparazioni di piccola manutenzione di cui agli artt e 1609 del Codice Civile. Qualora il mancato intervento sia pregiudizievole al buon mantenimento della cosa locata, gli interventi a carico degli assegnatari
5 potranno essere eseguiti, previa diffida, a cura dell Ente e le spese sostenute dovranno essere rimborsate al Comune unitamente al canone di locazione nel bollettino d affitto. Quando la cosa locata necessita di riparazioni che non sono a carico dell assegnatario, questi è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Comune. L assegnatario si impegna, altresì, a denunziare al Comune tutte le turbative, molestie, danni o altro, che interessino la cosa locata. Art. 11 L assegnatario è sempre tenuto, previa comunicazione del Comune, a consentire l accesso nella cosa locata agli incaricati dell Ente per fare effettuare verifiche o riparazioni e non potrà pretendere compenso alcuno né elevare pretese qualsiasi. Ove, in assenza dell assegnatario, si rendano necessarie riparazioni che non possano essere differite senza compromettere la sicurezza dell immobile e / o l incolumità di terzi, l assegnatario autorizza espressamente il Comune a far aprire l alloggio, anche con effrazione se necessario, per provvedere alle opere indispensabili, il cui onere sarà sostenuto dall assegnatario qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico. Di ciò deve essere data tempestiva comunicazione all assegnatario. Art. 12 L assegnatario espressamente rinuncia alla garanzia del pacifico godimento della cosa locata e alla garanzia delle molestie che diminuiscano l uso o il godimento della cosa stessa, di ui art n. 3 e all art C.C., ed esonera il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti subiti per fatto, omissione o colpa di altri conduttori o di terzi in genere. Art. 13 In deroga agli artt e 1581, è esclusa la responsabilità del Comune per i vizi della cosa locata. Art. 14 Il Comune, in attuazione dei propri compiti istituzionali, potrà in qualsiasi momento compiere le innovazioni alla cosa locata che ritenga utili, anche se queste ne diminuiscano il godimento da parte dell assegnatario. Art. 15 L assegnatario si impegna fin d ora ad accettare l autogestione dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle opere di manutenzioni
6 affidati dal Regolamento, adottato ai sensi dell art. 16 L. R.le 18 / 97, alla gestione autonoma; ha diritto a partecipare agli organi dell autogestione e si impegna fin d ora ad assumere eventuali incarichi che dovessero essere attribuiti dall assemblea degli assegnatari ovvero dal Comune, in attuazione del Regolamento come sopra indicato. Fino al momento dell effettivo funzionamento dell autogestione, l assegnatario è tenuto a rimborsare al Comune i costi dei servizi erogati secondo i criteri di ripartizione stabiliti dall Ente e con le modalità indicate dall art.3 del presente contratto. Il mancato puntuale pagamento da parte dell assegnatario delle quote di autogestione costituisce a tutti gli effetti inadempimento contrattuale con tutte le conseguenze di carattere amministrativo e civilistico derivanti dalla normativa vigente e dal regolamento per l autogestione. Art. 16 Nel caso di costituzione di condominio l assegnatario è tenuto a corrispondere direttamente alla gestione condominiale le somme di propria spettanza. Art. 17 Oltre che nell ipotesi prevista dall art. 3, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l assegnatario: a ) abbia ceduto, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, l alloggio assegnatogli; b) non abiti stabilmente nell alloggio assegnato, salva preventiva autorizzazione da parte del Comune giustificata da gravi motivi; c ) abbia mutato, anche parzialmente, la destinazione d uso della cosa locata; d ) abbia adibito l alloggio ad attività illecite o immorali; e ) abbia perduto i requisiti prescritti per l assegnazione, salvo quanto stabilito dalla legge per il requisito del reddito; f ) non abbia stabilmente occupato l alloggio entro trenta giorni dalla consegna, e, se trattasi di lavoratore emigrato all estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salva l eventuale proroga, non superiore a trenta giorni, concessa dal Comune a seguito di motivata istanza;
7 g ) sia responsabile di grave e reiterata inosservanza delle norme contrattuali, del regolamento degli inquilini, del regolamento dell autogestione ovvero di quello condominiale; h ) qualora venga a disporre di un numero di vani superiore al numero dei componenti il proprio nucleo familiare aumentato di uno e non accetti il cambio con altro alloggio adeguato al nucleo familiare stesso. Art. 18 Sono a carico dell assegnatario le spese di redazione e stipula del presente contratto, nonché tutte le spese, i tributi, le tasse e le imposte, comunque inerenti e conseguenti al presente contratto. Quelle di registrazione fanno carico in parti uguali ai contraenti. Art. 19 Agli effetti dell esecuzione della presente convenzione la parti eleggono rispettivamente domicilio: - il Comune nella propria sede, - l assegnatario nell alloggio assegnatogli. Art. 20 Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è competente il Foro di Santa Maria a C.V. Dalla Casa Municipale li,.. IL FUNZIONARIO. L ASSEGNATARIO PER L ENTE LOCATORE.. IL CONIUGE DELL ASSEGNATARIO Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1342 Codice Civile si approvano espressamente gli articoli 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20. L ASSEGNATARIO Il CONIUGE..
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