DENUNCIA AI FINI DELL INCOMPATIBILITA AL CUMULO DELLA PENSIONE CON ALTRI REDDITI DA LAVORO a cura di Marco Perelli Ercolini

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1 DENUNCIA AI FINI DELL INCOMPATIBILITA AL CUMULO DELLA PENSIONE CON ALTRI REDDITI DA LAVORO a cura Marco Perelli Ercoli Entro il 1 agosto come previsto dall articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 503/92 i titolari una pensione INPS o INPDAP, soggetti al vieto cumulo parziale della pensione con i redti da lavoro, debbono presentare al proprio ente previdenziale (INPS o INPDAP) la chiarazione (sull apposita modulistica oppure altro modo purchè contenente tutti i dati richiesti) dei redti conseguiti nel 2004 e quelli presuntivi del Per gli adempienti sono previste sanzioni economiche e precisamente una somma pari all importo annuo della pensione percepita nel corso dell anno cui si riferisce la chiarazione, meante trattenuta a rate sulla pensione. La chiarazione riferita ai redti del 2004 servirà agli enti per eseguire i conguagli rispetto al denunziato dello scorso anno, mentre i dati presuntivi del 2005 permetteranno all ente che eroga la prestazione trattenere provvisoriamente le quote non cumulabili, con conguaglio al prossimo anno base alla chiarazione defitiva. Questa chiarazione riguarda gli ospedalieri titolari pensione INPDAP e i meci titolari una pensione INPS. Non riguarda i pensionati ENPAM per i quali non opera l compatibilità al cumulo pensione/altri redti da lavoro. CUMULO PENSIONE/ALTRI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO Tipo pensione vecchiaia anzianità con 40 anni contributi anzianità con 37 anni contributi e 58 età anzianità con meno 40 anni contributi Redto da lavoro pendente cumulo totale (nessuna trattenuta sulla pensione) cumulabile Redto da lavoro autonomo cumulo totale (nessuna trattenuta sulla pensione) cumulo parziale Si allegano: Circolare INPS Modulo INPS denuncia Normativa INPDAP al cumulo

2 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Messaggio numero del htm Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE Messaggio n Allegati 1 OGGETTO: Cumulo della pensione con i redti da lavoro autonomo. 1 - PREMESSA L'articolo 10 del decreto legislativo 30 cembre 1992, n. 503, nell'trodurre il vieto cumulo della pensione con i redti da lavoro autonomo, spone, al comma 4, che, ai fi dell'applicazione tale vieto, i titolari pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la chiarazione dei redti da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso terme previsto per la chiarazione ai fi dell'irpef per il medesimo anno. In applicazione dell'anzidetta sposizione i titolari pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2004, soggetti al vieto cumulo parziale della pensione con i redti da lavoro autonomo per tale anno sono tenuti a chiarare entro il 1 agosto 2005, data scadenza della chiarazione dei redti dell'anno 2004, i redti da lavoro autonomo conseguiti nell'anno Con riferimento a tale scipla, si forniscono chiarimenti orne all'viduazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redti da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2004.

3 2 - PENSIONATI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2004 Sono esclusi dall'obbligo chiarazione, quanto non soggetti al vieto cumulo della pensione con i redti da lavoro autonomo: - i titolari pensione retta qualsiasi categoria (anzianità, valità, prepensionamento) avente decorrenza compresa entro il 31 cembre 1994; - i titolari pensione vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell articolo 72 della legge 23 cembre 2000, n. 388 dal 1 gennaio 2001 le pensioni vecchiaia a carico dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori pendenti e delle forme previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono teramente cumulabili con i redti da lavoro autonomo, pendentemente dall anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione; - i titolari pensione anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori pendenti con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti assicurazione e contribuzione per il ritto alla pensione entro il 31 cembre 1994; - i titolari pensione anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori pendenti con decorrenza compresa tra il 1 ottobre 1996 e il 31 cembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il ritto alla pensione entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni assicurazione e contribuzione, anche 52 anni età, ovvero almeno 36 anni contribuzione pendentemente dall'età; - i titolari pensione anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 cembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti per il ritto alla pensione entro il 31 cembre 1994; - i titolari pensione anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1997 ed il 31 cembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il ritto alla pensione entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni assicurazione e contribuzione, anche 55 anni età; - i titolari pensione anzianità, pensione o assegno valità a carico dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori pendenti, delle forme previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fi dei 40 anni

4 è utile anche la contribuzione relativa a perio successivi alla decorrenza della pensione, purchè già utilizzata per la liquidazione supplementi (v. circolare n. 22 dell 8 febbraio 1999 e messaggio n del 23 luglio 1999). Con riferimento agli assegni valità si ricorda che le sposizioni cui all articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995, secondo cui all assegno valità, nei casi cumulo con i redti da lavoro pendente, autonomo o impresa, si applicano le riduzioni cui alla tabella G allegata alla predetta legge, contuano ad operare anche nei casi cui l assegno valità sia stato liquidato con un anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolari n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995 e n. 20, punto 3, del 26 gennaio 2001). Sono altresì esclusi dall'obbligo chiarazione dei redti : - i titolari pensione anzianità che all'atto del pensionamento, cioè alla data decorrenza della pensione, abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni ed abbiano compiuto 58 anni età; - i titolari pensione anzianità al 1 cembre 2002 che hanno effettuato il versamento tero o rateale, entro i termi previsti dall'articolo 44 della legge 27 cembre 2002, n. 289 per accedere al regime totale cumulabilità; - gli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento anzianità, hanno terrotto il rapporto lavoro subornato, hanno presentato domanda pensione entro il 30 novembre 2002 e hanno ritto alla pensione con decorrenza successiva al 1 cembre 2002 per effetto delle c.d. "festre" a conzione che abbiano effettuato il versamento tero o rateale per accedere al regime totale cumulabilità. 3 - PENSIONATI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2004 I pensionati che non si trovano nelle conzioni cui al punto 2 sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redti da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2004 entro il 1 agosto Si ricorda che per i pensionati titolari pensione vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo detta pensione è cumulabile nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento mimo dell assicurazione generale obbligatoria con i redti da lavoro autonomo, fo a concorrenza con i redti stessi ai sensi dell articolo 1, commi 21 e 22, della citata legge n. 335 (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari L'articolo 10, comma 2, del decreto n. 503 del 1992 stabilisce che le sposizioni materia cumulabilità con i redti da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari pensione valità dalla cui attività pendente o autonoma derivi un redto complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento mimo del Fondo pensioni lavoratori pendenti relativo al

5 corrispondente anno. Pertanto, i titolari pensione valità e assegno valità che, non trovandosi nelle conzioni cui al punto 2, sarebbero lea prcipio soggetti al vieto parziale cumulo della pensione con i redti da lavoro autonomo, non sono concreto assoggettati a tale vieto qualora nell'anno 2004 abbiano conseguito un redto da lavoro autonomo pari o feriore a 5358, L'articolo 10, comma 5, del decreto n. 503 del 1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redti derivanti da attività svolte nell'ambito programmi reserimento degli anziani attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redti non assumono alcun rilievo ai fi dell'applicazione del vieto cumulo con la pensione. A sua volta, il comma 4-bis, aggiunto all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 15 della legge 6 cembre 1994, n. 673, stabilisce che le dennità percepite per l'esercizio della funzione giuce pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e quiescenza comunque denomati. Le dennità e i gettoni presenza cui all articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli ammistratori locali non costituiscono redto da lavoro ai fi del cumulo con la pensione (v. messaggio n. 340 del , lettera B). Del pari tutte le dennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, qu, ad esempio, le dennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed pei) non costituiscono redti da lavoro ai fi del cumulo con la pensione (v. circolare n. 58 del 10 marzo 1998, p. 2.1 e n. 197 del 23 cembre 2003, p. 1). Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le dennità cui all articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive moficazioni ed tegrazioni percepite dai giuci onorari aggregati per l esercizio delle loro funzioni (v. circolare n. 67 del 24 marzo 2000). A norma dell articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 i pensionati che svolgono la funzione giuce tributario sono esclusi dal vieto cumulo per le dennità percepite per l esercizio tale funzione (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). 4 - REDDITI DA DICHIARARE I redti da lavoro autonomo devono essere chiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il redto d'impresa deve essere chiarato al netto anche delle eventuali perte deducibili imputabili all'anno riferimento del redto.

6 5 - MODULI DA UTILIZZARE PER LA DICHIARAZIONE La chiarazione del redto da lavoro autonomo può essere resa utilizzando il Modello 503 AUT (allegato 1). Resta teso, ogni caso, che devono essere considerate valide anche le chiarazioni rese senza utilizzare tale modulo. 6 - DICHIARAZIONE A PREVENTIVO PER L ANNO 2005 A norma del comma 4-bis, aggiunto all'articolo 10 del decreto n. 503 del 1992 dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 cembre 1996, n. 662, le trattenute delle quote pensione non cumulabili con i redti da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della chiarazione dei redti che i pensionati prevedono conseguire nel corso dell'anno. A tal fe gli teressati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita chiarazione. Le trattenute sono conguagliate sulla base della chiarazione dei redti effettivamente percepiti, rilasciata dagli teressati entro lo stesso terme previsto per la chiarazione dei redti ai fi dell'irpef. Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il vieto cumulo della pensione con i redti da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il redto che prevedono conseguire nel corso del Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della chiarazione dei redti 2005 resa a consuntivo nell'anno ACQUISIZIONE DEI REDDITI DICHIARATI DAI PENSIONATI I redti da lavoro autonomo chiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure ricostituzione delle pensioni secondo le modalità atto. * * * Sono tenuti a presentare la chiarazione redtuale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione redtuale chiarata a preventivo non abbia avuto variazioni. Del pari sono tenuti a presentare la chiarazione redtuale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione redtuale dell anno corso non è variata rispetto a quella chiarata a consuntivo per l anno precedente.

7 Io sottoscritto COMUNICAZIONE DEI REDDITI PER INCUMULABILITÀ CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO nato il a Prov. coce fiscale abitante a Prov. CAP Via n. Mod. 503 AUT titolare della pensione n. categoria DICHIARO che PER L ANNO 2004 NON HO SVOLTO attività lavoro autonomo, professionale o impresa HO SVOLTO attività lavoro autonomo, professionale o impresa e ho conseguito i seguenti redti lavoro autonomo, professionale, parasubornato e d impresa. (Il redto deve essere chiarato al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il redto impresa deve essere chiarato al netto anche delle eventuali perte deducibili imputabili all anno riferimento del redto stesso.) d d d d PER L ANNO 2005 NON SVOLGO attività lavoro autonomo, professionale o impresa SVOLGO/SVOLGERÒ attività lavoro autonomo, professionale o impresa e conseguirò i seguenti redti lavoro autonomo, professionale, parasubornato e d impresa. (Il redto deve essere chiarato al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il redto impresa deve essere chiarato al netto anche delle eventuali perte deducibili imputabili all anno riferimento del redto stesso.) d d d d

8 Informativa sull uso dei dati personali e sui ritti del chiarante (art. 10 della legge , n. 675) I dati personali acquisiti con la chiarazione sostitutiva: devono essere forniti necessariamente per determare l importo delle prestazioni pagate dall INPS e commisurate ai redti possedut dal pensionato e dal coniuge; sono raccolti ed utilizzati, anche con strumenti formatici, al solo fe erogare le prestazioni il cui importo è commisurato a redto. Il chiarante può rivolgersi, ogni momento, all INPS per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, tegrare rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattasi violazione legge (art. 13 della legge n. 675 del 1996). Dichiarazione responsabilità Io sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo per falsità atti e chiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. N 445/2000), chiaro che i dati cati sono completi e veritieri. Mi impegno a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione consapevole che l omessa o completa comunicazione dei redti da lavoro autonomo comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero e il versamento una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la chiarazione medesima. Data Firma del richiedente SCELTA DEL PATRONATO TIMBRO DEL PATRONATO Io sottoscritto delego il Patronato, presso il quale eleggo domicilio a norma dell art. 47 del coce civile, a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente, nei confronti dell INPS, per lo svolgimento della pratica relativa alla presente domanda, ai sensi e per gli effetti cui ala legge 30 marzo 2001, n Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto. Avendo ricevuto, a norma quanto previsto dall art. 10 della legge 675/96, l formativa sul trattamento dei miei dati personali, ivi compresi i dati sensibili cui all art. 22 della legge medesima: 1) consento il loro trattamento per il conseguimento delle falità del presente mandato e degli scopi statutari del patronato; 2) consento che gli stessi siano comunicati all INPS. CODICE DEL PATRONATO data Firma del pensionato Firma dell operatore del patronato

9 Normativa INPDAP aggiornata a gennaio 2002 CUMULO TRA PRESTAZIONE PENSIONISTICA E REDDITI DA LAVORO PENSIONI DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA' CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI E REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E DIPENDENTE Le pensioni vecchiaia e le pensioni anzianità liquidate con 40 o più anni contributi, anche se con decorrenza anteriore al , sono teramente cumulabili con i redti derivanti da qualsiasi attività lavorativa, sia autonoma che pendente a partire dal 1/1/2001. Pensioni vecchiaia Pensioni anzianità liquidate con 40 anni contributi REDDITO LAVORO DIPENDENTE Cumulo totale Cumulo totale REDDITO LAVORO AUTONOMO Cumulo totale Cumulo totale PENSIONI DI ANZIANITA' (LIQUIDATE CON MENO DI 40 ANNI Con redti da lavoro pendente DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA) Le pensioni anzianità (liquidate con meno 40 anni contributi) non possono essere cumulate con le retribuzioni da lavoro pendente, fo al compimento dell'età pensionabile. A partire dal compimento dell'età pensionabile, si applicano le regole valevoli per le pensioni vecchiaia (cumulabilità piena). Se le retribuzioni sono feriori all'importo della pensione, quest'ultima viene messa pagamento nella parte eccedente. Con redti da lavoro autonomo Dal 2001 sono cambiate, vece, le regole riguardanti il cumulo con i redti da lavoro autonomo. In particolare, le quote delle pensioni rette anzianità, eccedenti l'ammontare del trattamento mimo del Fondo pensioni lavoratori pendenti, sono cumulabili con i redti da lavoro autonomo nella misura del 70%. In ogni caso l'importo trattenuto sulla pensione non potrà superare il 30% dei redti da lavoro autonomo. La quota cumulabile, qu, è data dall'importo più basso tra la quota pensione non cumulabile relativa al 30% dell'eccedenza del trattamento mimo e la quota data dal 30% del redto da lavoro autonomo.

10 ALCUNI ESEMPI pensione annuo Trattamento mimo limite ( ) x 30% Redto lavoro autonomo annuo. 2 limite ( x 30%) TRATTENUTA ANNUA pensione annuo Trattamento mimo limite ( ) x 30% Redto lavoro autonomo annuo 2 limite ( x 30%) TRATTENUTA ANNUA pensione annuo Trattamento mimo limite ( ) x 30% Redto lavoro autonomo annuo 2 limite ( x 30%) TRATTENUTA ANNUA Esempio 1 Nell'esempio il 30% della quota eccedente il trattamento mimo cocide con il 30% del redto da lavoro autonomo. I due limiti sono equivalenti. Esempio 2 In questo caso il 30% della quota eccedente il trattamento mimo è maggiore del 30% del redto da lavoro autonomo. La quota cumulabile è data dal secondo limite. Esempio 3 In questo esempio il 30% della quota eccedente iltrattamento mimo è more del 30% del redto da lavoro autonomo. La quota cumulabile è data dal primo limite. REDDITO LAVORO DIPENDENTE REDDITO LAVORO AUTONOMO Pensioni anzianità Non cumulabile Cumulo parziale Per i trattamenti liquidati anteriormente il si applicano le previgenti sciple, se più favorevoli.

11 PENSIONI DI INVALIDITÀ Con redti da lavoro autonomo Anche per le pensioni valità sono cambiate, dal 2001, le regole riguardanti il cumulo con i redti da lavoro autonomo. Si tratta delle stesse regole valevoli per le pensioni anzianità. In particolare, le quote delle pensioni rette valità, eccedenti l'ammontare del trattamento mimo del Fondo pensioni lavoratori pendenti, sono cumulabili con i redti da lavoro autonomo nella misura del 70%. In ogni caso l'importo trattenuto sulla pensione non potrà superare il 30% dei redti da lavoro autonomo. La quota cumulabile, qu, è data dall'importo più basso tra la quota pensione non cumulabile relativa al 30% dell'eccedenza del trattamento mimo e la quota data dal 30% del redto da lavoro autonomo. Al compimento dell'età pensionabile, da parte del titolare della prestazione, trovano applicazione le regole valevoli per le pensioni vecchiaia e che prevedono la piena cumulabilità con tutti i redti da lavoro. PER GLI ESEMPI SI RIMANDA A QUELLI GIA' FATTI CON RIFERIMENTO ALLE PENSIONI DI ANZIANITA' Per i trattamenti liquidati anteriormente il si applicano le previgenti sciple, se più favorevoli. ALTRE TIPOLOGIE DI CUMULO Pensioni anzianità nei casi avvenuta trasformazione del rapporto lavoro da tempo pieno a part-time. In questo caso la pensione è cumulabile con la retribuzione e viene ridotta ragione versamente proporzionale alla riduzione dell'orario lavoro. Questa facoltà è stata trodotta per il personale delle Ammistrazioni Pubbliche (con eccezione del personale con la qualifica rigenziale, del personale militare, delle forze polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali sussiste il vieto trasformazione del rapporto lavoro da tempo pieno a tempo parziale) dal Decreto Misteriale n.331/97 attuazione della legge n. 662/1996. La facoltà può essere esercitata se si è possesso dei requisiti accesso alla pensione anzianità cati dalla legge 449/97. La somma retribuzione e pensione non può superare l'importo della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità altre conzioni, lavora a tempo pieno.

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