L INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE ALLERGIE ALIMENTARI E GARANZIE ALIMENTARI LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA VENDITA A DISTANZA DEI SERVIZI FINANZIARI

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1 L INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE 0,50 A COPIA Anno III - Numero III- Ottobre I.R spedizione in AP. 45% - Articolo 2 comma 20/b legge 662/96 - Autorizzazione della direzione commerciale imprese di Reggio Emilia. Tassa riscossa / Taxe Parcué - In caso di mancato recapito inviare al C.P.O. di Reggio Emilia per la restituzione al mittente previo pagamento resi. Rivista iscritta al ROC (Registro degli Operatori della Comunicazione) al n in data 31 Marzo ALLERGIE ALIMENTARI E GARANZIE ALIMENTARI PARCHEGGI A PAGAMENTO ILLEGITTIMI QUANDO MANCANO I PARCHEGGI LIBERI LA PUBBLICITA INGANNEVOLE TRASPORTO AEREO LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA VENDITA A DISTANZA DEI SERVIZI FINANZIARI I CONSIGLI DEL NOTAIO: LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E LA CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE CELLULARI: SMS TRUFFA BANCHE E FAMIGLIE INSERTO CASA EMISSIONI ZERO

2 DALLA PARTE DEI CONSUMATORI

3 mario dalla parte dei Diritti Som SEMAFORI: QUANDO IL GIALLO DIVENTA UN INCUBO 4 I CONSIGLI DEL NOTAIO: LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E LA CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE. 5 CELLULARI: SMS TRUFFA ABROGATO L OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA. 6 LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA VENDITA A DISTANZA DEI SERVIZI FINANZIARI. 7 I CONTRATTI DI SWAP, LE BANCHE ED IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE. 8 I DECRETI LEGISLATIVI NN. 145/2007 E 146/2007, LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA NEI RAPPORTI TRA PROFESSIONISTI E LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE. 10 ANCORA UNA VITTORIA DEI CONSUMATORI CONTRO LE SOCIETÀ DI TIME-SHARING. 11 WEB TV OVVERO LA POSSIBILITA DI ASCOLTARE, VEDERE E COMPRENDERE I TANTI TEMI SOCIALI DEL TUO TERRITORIO. 12 TRASPORTO AEREO: INTERESSANTE SENTENZA SULLA RESPONSABILITA DELLA COMPAGNIA AEREA PER LA PERDITA DEL BAGAGLIO. 14 IL RISVEGLIO DEI FONDI DORMIENTI. 14 BANCHE E FAMIGLIE. 15 PARCHEGGI A PAGAMENTO ILLEGITTIMI QUANDO MANCANO I PARCHEGGI LIBERI. 16 GIOCARE D'AZZARDO.. O AZZARDARE LA VITA.. 16 IL RITORNO DI SPARTACO. 17 OSTEOPATA: SOLO UNO SCROCCHIA-OSSA? 18 FAVOLE DA TERZO MILLENNIO UN VECCHIO TRENO RACCONTA 19 LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI REGGIANE NEL SEGNO DI MATILDE DI CANOSSA 20 ALLERGIE ALIMENTARI E GARANZIE PER IL CONSUMATORE 22 CAPITALE GARANTITO? 23 LEHMAN BROTHERS: CONFCONSUMATORI DALLA PARTE DEI RISPARMIATORI SA A OC NI IO S IS O EM ZER RT [IL DIRETTORE] SE IN L informazione del consumatore Autorizzazione del Tribunale di Reggio Emilia n 1006 del 05/06/2000 Proprietario / Editore Renzo Ferrari Direttore Responsabile Secondo Malaguti Redazione Via Spani, 17, Reggio Emilia Cell l informazione del consumatore Il giallo dei semafori è entrato prepotentemente nella vita quotidiana degli automobilisti frequentemente in coda per attendere il sospirato verde. E un giallo corto ed è sempre più causa di incidenti gravi e multe elevate. Difatti, da giallo normale (com era prima) ora è diventato un giallo anomalo sindrome da ansia semaforica. Questa nuova patologia ha una precisa origine: la regolarizzazione dei semafori affidata a ditte specializzate alle quali i Comuni assegnano la gestione dei sistemi semaforici e il relativo meccanismo sanzionatorio. Da qui la scelta di una ridottissima sistemazione del giallo che mette in seria difficoltà l automobilista ed è preoccupante fonte degli effetti negativi su accennati. Il sistema non è regolamentato dal Codice della strada ma (come dicevamo) da aziende private che operano in questo campo su incarichi ricevuti dai singoli enti locali interessati. Infatti, pare che non esistano dati, controlli pubblici, relazioni e bilanci amministrativi su questa controproducente disposizione di parte, fuori da prassi dettate da buonsenso capace di generare effetti positivi e non, invece, punitivi come sta assurdamente accadendo. Se tutto ciò si colloca al di fuori di una corretta logica amministrativa fondata sul bene e sull interesse collettivo, dall altro è un micidiale e inaccettabile fattore finanziario che fa entrare nelle casse del Comune una consistente quantità di denaro che non sempre se ne conosce il reale utilizzo. QUESTA RIVISTA, COME TUTTI I NUMERI PRECEDENTI, E VISITABILE SUL SITO: PER INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI RIVOLGERSI A : pronto@casamiacoop.it Comitato di Redazione Secondo Malaguti Roberta Li Calzi Manes Bernardini Giuseppe Giulio Luciani Paolo Roberti di Sarsina Sara Rubaldo Stampa STAMPERIA VIA MANTOVA N.79/A PARMA Progetto grafico CASA MIA 3

4 l informazione del consumatore I CONSIGLI DEL NOTAIO: LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E LA CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE Il Decreto ministeriale n.37/2008 ha previsto nuovi obblighi in materia di sicurezza degli impianti installati all'interno degli edifici, o loro pertinenze, a decorrere dal 27 marzo Tuttavia con D.L. 25 giugno 2008, n. 112, l art. 13 del provvedimento citato, che disciplinava le garanzie contrattuali, gli obblighi di consegna e di allegazione delle dichiarazioni di conformità o di rispondenza, è stato abrogato con decorrenza dal 25 giugno 2008; permanendo in vigore, invece, la restante parte del regolamento. Pare dunque opportuno, al fine di sgombrare il campo da notizie imprecise, sintetizzare, a seguito della abrogazione segnalata, la disciplina ad oggi applicabile. Si consideri poi che l art. 35, comma 1, del D.L.112/2008, ha delegato il Governo ad emanare, entro il 31 marzo 2009, uno o più decreti volti a disciplinare l attività di installazione degli impianti all interno degli edifici (prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese), nonché le relative verifiche e la revisione della disciplina sanzionatoria. Fino a tale emanazione rimane in vigore il D.M. n. 37/2008 (salva, come detto, l abrogazione dell art. 13 dello stesso). QUALI SONO GLI EDIFICI INTERESSATI Tutti gli edifici: residenziali, commerciali, nuovi o usati, ultimati o al rustico se dotati di impianti o parte di impianti. QUALI SONO GLI IMPIANTI INTERESSATI Gli impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento, di refrigerazione, di climatizzazione e affini, idrici, sanitari, del gas, di sollevamento, di automazione, di protezione antincendio, posti a servizio degli edifici. Secondo la Circolare del Min. Sviluppo Economico del 26 marzo 2008, non è previsto un generalizzato obbligo di adeguamento ai requisiti di sicurezza oggi vigenti (requisiti che sarebbero, quindi, quelli vigenti al momento della realizzazione degli impianti). Peraltro, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. n. 37/2008, "Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia". E' bene poi rammentare che: ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. n. 37/2008, al termine dei lavori l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti; il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti (art. 9 del D.M. n. 37/2008). QUALI SONO GLI OBBLIGHI L'art. 13 del D.M. n. 37/2008 prevedeva espressamente, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo o di locazione, l'obbligo a carico del cedente della consegna della documentazione amministrativa e tecnica nonché del libretto di uso e manutenzione degli impianti, anche condominiali, posti a servizio degli stessi, salvo espresso accordo contrario fra le parti. stata oggetto altresì di interpretazioni non univoche. Come detto, tale norma è stata abrogata e quindi non esiste ad oggi una disposizione espressa che imponga la consegna all acquirente delle dichiarazioni di conformità o di rispondenza, nè sussiste più l'obbligo legale di allegarle all'atto. Occorre però tenere in considerazione, in ogni caso, le norme del Codice civile in materia di vendita ed in particolare l'art. 1477, comma 3, c.c., secondo il quale il venditore deve consegnare al compratore i documenti relativi alla proprietà e all uso della cosa venduta, tra cui si ritiene siano compresi il certificato di agibilità e le certificazioni di conformità degli impianti. E' evidente che l'acquirente può sempre rinunziare ad ottenere la consegna della citata documentazione o la garanzia circa la conformità degli impianti, ove, ad esempio, si tratti di una vecchia costruzione dotata di impianti "non a norma". Tenuto conto dunque che il mancato rispetto delle norme sulla garanzia per vizi può determinare controversie tra le parti e obblighi di risarcimento dei danni a carico di una di esse (l alienante), è' sempre opportuno quindi evidenziare, nei contratti preliminari di compravendita, gli accordi sullo stato degli impianti, gli eventuali impegni di adeguamento degli stessi e le garanzie a carico del promittente venditore. QUALE E IL RUOLO DEL NOTAIO Il Notaio, pur non esistendo uno specifico obbligo al riguardo, deve informare i contraenti sui rispettivi diritti e doveri, individuare la reale volontà delle parti, inserire possibilmente nel rogito una chiara regolamentazione al fine di evitare future contestazioni. L'attività del Notaio diviene di fondamentale rilievo in sede di contratto preliminare, perché con esso si determinano definitivamente il prezzo del trasferimento e tutti gli elementi essenziali del futuro rogito. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 4 La previsione aveva suscitato grandi preoccupazioni tra i proprietari di immobili e tra gli operatori del diritto, ed era [GIOVANNI ARICO ] NOTAIO IN REGGIO EMILIA

5 CELLULARI: SMS TRUFFA 899 Tra ottobre 2007 e febbraio 2008 gran parte dei cellulari italiani hanno ricevuto sms dal tono ambiguo come La tua segreteria ci sono messaggi urgenti per te. Chiama il numero 899 e segui le istruzioni gratuite oppure ti ho lasciato un messaggio in segreteria. Chiama subito dal telefono fisso il numero 899 per ascoltarlo. Dietro il messaggio, la beffa. Infatti, il costo dell operazione, al solo scatto alla risposta da telefono fisso, è di 15 euro almeno. A seguito anche delle numerose segnalazioni ricevute dagli utenti, l Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e l Autorità Garante della concorrenza e del mercato hanno avviato congiuntamente un indagine conoscitiva sui servizi sms, mms e sui servizi dati in mobilità, per verificare l eventuale esistenza di pratiche commerciali scorrette. E stata dunque imposta a Telecom e a tutti gli altri operatori di telefonia mobile (Vodafone, Wind Infostrada, H3G) e operatori alternativi, la sospensione, anche attraverso accorgimenti tecnici, dell invio di sms che possano indurre i consumatori in inganno, pena l applicazione di sanzioni pecuniarie. Le Autorità contestano, infatti, la violazione degli obblighi minimi di informativa, trasparenza e riservatezza, non essendovi alcuna acquisizione preventiva del consenso degli utenti, in riferimento anche al Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs n. 259/2003) e alla Regolamentazione dei servizi sovrapprezzo (D.M. n. 145/2006). Si contesta, inoltre, che l invio di questi tipi di sms induca in errore il consumatore, attraverso le sollecitazioni continue mediante gli invii; che vengano ingiustificatamente addebitati ai consumatori servizi non richiesti; che si ometta di dare corrette informazioni sui costi, sulle caratteristiche, sulla natura della pratica commerciale e sull identità del mittente. Questo comporta, come affermato dall Antitrust a giustificazione delle misure cautelari adottate, un danno grave ed irreparabile nella sfera economica dei consumatori, indotti a subire passivamente continui sms non richiesti, nonché a trovarsi assoggettati a servizi onerosi non chiaramente identificati in termini di caratteristiche e relative condizioni economiche. Per garantire un miglior controllo e verificare che siano rispettate le disposizioni adottate dalle Autorità garanti, è necessaria anche la collaborazione degli utenti, perché segnalino la ricezione di questi messaggi truffaldini sia alle associazioni di consumatori, sia al numero verde gratuito ( attivo dal lunedì al venerdì ore 10-14) istituito dall Antitrust appositamente per indicare casi di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e occulta. [ELENA CONTINI] UFFICIO STAMPA CONFCONSUMATORI ABROGATO L OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGOSTO 2008 * CONTINUANO I COLPI DI SPUGNA DELL ATTUALE ESECUTIVO NEI CONFRONTI DELLE NORMATIVE EMANATE DALLO SCORSO GOVERNO PER IL SETTORE CASA. Dopo l abrogazione dell art. 13 della L: 37/08, che abolisce l obbligo di certificazione degli impianti negli atti di compravendita e nei contratti di locazione, sostituendolo con la presentazione di una semplice asseverazione, stavolta l obiettivo è il D. Lgs. 192/05, che ha introdotto nel nostro paese il Certificato energetico. Il decreto è stato introdotto in Italia in recepimento di una direttiva comunitaria che imponeva l obbligo di informare il cittadino sui consumi energetici degli edifici. Le commissioni riunite Bilancio e finanza della Camera dei Deputati hanno approvato un emendamento al D.L. 112/08, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria che abolisce l obbligo di certificazione negli atti di compravendita di immobili esistenti e nei contratti di locazione. Facendo parte di un provvedimento volto alla semplificazione, si vuol far passare il procedimento come liberarazione da una gravosa ed inutile gabella. In realtà, il certificato, oltre ad essere un atto amministrativo rientrante nella politica europea di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia dell ambiente, è uno strumento di grande utilità per gli acquirenti di un immobile, perché consente loro di acquisire informazioni sull efficienza energetica dell edificio, e sui suoi costi di gestione. A che giova, infatti, che una società venditrice di immobili possa risparmiare sugli oneri tecnici per la certificazione energetica, se poi questi oneri si traduranno in una spesa maggiore per gli acquirenti in termini di consumi energetici? Va ricordato, comunque, che poiché la normativa Nazionale prevede l attuazione mediante Leggi Regionali, diverse Regioni si sono già da tempo mosse in tal senso e la normativa. in questi casi rimane valida, perché l emendamento è riferito al D. Lgs 192/05. La certificazione resta inoltre in vigore per le nuove costruzioni. [DOTT. LUCIANO BAGNACANI ] DANIELE LASAGNI FOTOGRAFO Piazza Garibaldi Bagnolo in Piano Reggio Emilia Tel. e Fax : 0522/ l informazione del consumatore 5

6 l informazione del consumatore LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA VENDITA A DISTANZA DEI SERVIZI INANZIARI. Il fenomeno della globalizzazione ha portato un innegabile vantaggio alla circolazione degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento grazie, soprattutto, all utilizzo della rete di internet che ha permesso la riduzione dei tempi e dei costi di transazione. Esistendo, tuttavia, maggiori rischi per chi acquista prodotti finanziari a distanza, il legislatore ha dedicato un apposita sezione alla commercializzazione di tali servizi all interno del Codice del Consumo, artt. 67bis- 67vicies bis, con l obiettivo di garantire la trasparenza e l effettività dell informazione per la parte debole del contratto: il consumatore. La nuova normativa prevede infatti un attenta tutela per il consumatore che conclude un contratto a distanza (via internet, telefono, fax, televisione, , etc ) che ha come oggetto un servizio finanziario al dettaglio, ossia qualsiasi servizio di natura: bancaria (es. conto corrente e mutuo); creditizia; assicurativa (es. polizze assicurative sulla vita); di previdenza individuale; di investimento (es. compravendita di titoli); di pagamento. Innanzitutto, per garantire al consumatore la possibilità di operare una scelta consapevole, il legislatore ha disciplinato che il fornitore, durante la fase delle trattative, deve comunicare all acquirente, in modo chiaro e comprensibile, una serie precisa di informazioni che riguardano: IL FORNITORE ( identità, indirizzo geografico, eventuale iscrizione in un pubblico registro, estremi dell eventuale autorità di controllo che lo supervisiona ed identità del suo rappresentante); il servizio finanziario prestato ( caratteristiche principali, prezzo complessivo, modalità di pagamento e possibilità che sussistano rischi causati da caratteristiche specifiche di strumenti connessi al servizio); il contratto ( esistenza o meno della possibilità di avvalersi del diritto di recesso e, nel caso tale diritto sia contemplato, durata e modalità d esercizio dello stesso; Stati membri a cui fa riferimento il fornitore per l applicazione delle norme che regolano la fase precontrattuale tra le parti; lingua usata); il ricorso ( esistenza o meno di procedure extragiudiziali di reclamo e, qualora siano previste, le modalità che permettono al consumatore di avvalersene; esistenza di fondi di garanzia o altre forme di indennizzo). Il fornitore deve trasmettere al consumatore tutte le informazioni preliminari e le condizioni contrattuali per iscritto o su supporto durevole (ad esempio un CD-ROM, un dischetto informatico o a mezzo posta elettronica), nonché renderle disponibili ed accessibili prima che il potenziale acquirente sia vincolato da un contratto. Un ulteriore tutela è garantita al consumatore grazie al riconoscimento di un diritto di ripensamento, detto diritto di recesso, che può essere esercitato entro 14 giorni di calendario senza pagare alcuna penale e senza l obbligo di fornire spiegazioni. Tale termine, esteso a 30 giorni qualora il contratto a distanza abbia ad oggetto un assicurazione sulla vita o un profilo pensionistico individuale, decorre dalla data di stipulazione del contratto o da quella in cui il consumatore riceve le informazioni preliminari e le condizioni contrattuali, se tale momento è successivo alla conclusione del contratto. Se il fornitore, invece, non adempie ai suoi obblighi informativi, il termine per l esercizio del recesso non può decorrere perché si ritiene che tali informazioni siano assolutamente necessarie per poter decidere se avvalersi del diritto di ripensamento. Il diritto di recesso non si applica in una serie di ipotesi specificamente sancite dal Codice del Consumo, ossia quando il contratto a distanza di negoziazione dei servizi finanziari ha ad oggetto: 1. servizi il cui prezzo può variare in funzione dei corsi dei mercati finanziari per impedire manovre speculative (ad esempio mercato dei valori mobiliari); 2. polizze di assicurazione viaggio e bagagli o polizze assicurative analoghe di durata inferiore ad un mese; 3. casi in cui il consumatore abbia fatto ricorso ad una dichiarazione resa dinanzi ad un pubblico ufficiale, a condizione che questi confermi quali diritti gli sono garantiti secondo la nuova disciplina; 4. contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima della scadenza del termine per l esercizio del diritto di recesso, nonché contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l evento assicurato. In ogni caso, quando si decide di acquistare un servizio finanziario a distanza, è necessario essere ben informati dei propri diritti per evitare di rimanere insoddisfatti del proprio acquisto. In particolare, è sempre preferibile, prima di sottoscrivere un contratto, verificare la presenza di clausole che limitano la protezione accordata al consumatore dalle recenti norme. Ad esempio, nei contratti a cui si è fatto riferimento al punto n.4, possono essere previste clausole di esclusione o di rivalsa, che escludono la responsabilità della compagnia di assicurazione con cui abbiamo stipulato la polizza RC auto qualora si verifichino determinati eventi contemplati nel contratto stesso. I cittadini possono rivolgersi alle associazioni dei consumatori, preposte alla tutela di diritti ed interessi individuali e collettivi, sia per valutare la convenienza o meno del contratto che intendono stipulare, sia per ricevere informazioni e/o assistenza al reclamo. Nel caso venga attivata una delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie previste dalla legge, è bene sapere che presso le Camere di Commercio sono stati istituiti due importanti strumenti di cui il cittadino può avvalersi: 1. le Commissioni per le clausole vessatorie, impegnate a valutare gli eventuali casi di significativo squilibrio nei contratti tra professionisti e consumatori; 2. le Commissioni conciliative, che si propongono di giungere ad una risoluzione bonaria della controversia, ossia ad un accordo tra le parti, con l aiuto di un terzo neutrale ed imparziale. [SARA RUBALDO] 6

7 I CONTRATTI DI SWAP, LE BANCHE ED IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE. Balzati agli onori delle cronache per merito delle inchieste giornalistiche che ne hanno denunciato l uso improprio, i contratti di swap non godono di un ottima reputazione. Anzi, il d.l. 112 dell agosto 2008 ne ha vietato la stipula fino a nuovo ordine, alle regioni, alle province autonome ed a tutti gli enti locali, vista la mole dei debiti a cui si erano involontariamente esposti. Né si può dire che questi siano stati gli unici a rimanere imbrigliati nelle fitte trame dei più recenti strumenti della finanza creativa, perché questa è anche la storia di tutti quegli imprenditori, esasperati ed incapaci di far fronte ad esborsi di cui mai hanno compreso l esatta ragione, che a suon di citazioni milionarie si sono risolti a far valere i propri diritti nei confronti di quegli istituti di credito che glieli hanno maliziosamente propinati. E il caso del comune Milano che recrimina un danno che ammonta intorno ai 100 milioni di euro (fonte: Repubblica del 27 giugno 2008), di Roma, tra i 7 e i 9 milioni (fonte: Corriere della sera del 21 maggio 2008) e di innumerevoli piccoli, spesso piccolissimi, comuni della placida provincia italiana come Baschi, in Umbria, che conta abitanti ed un debito di circa euro (fonte Report: trasmissione televisiva dell 8 aprile 2008). E il caso di Divania, tra le principali imprese produttrici di divani in Italia, che prima del 2003 fatturava circa 65 milioni di euro, costretta a chiudere e a licenziare i 430 dipendenti che impiegava, per un danno stimato in 276 milioni di euro (fonte: L Espresso dell 8 febbraio 2008). Non sarebbe corretto, però, additare questi prodotti finanziari come il male assoluto ed attribuirgli colpe immeritate, perché sarebbe troppo facile e nasconderebbe i torti inescusabili dei reali responsabili, senza contare, peraltro, che vi sono circostanze in cui operazioni di questo tipo si rendono necessarie per le aziende e ne garantiscono la sopravvivenza. Gli swaps sono contratti di scambio (swap appunto significa scambio), in forza dei quali le parti si obbligano ad eseguire reciprocamente dei pagamenti il cui ammontare è determinato in base a parametri concordati. Ad esempio nello swap su tassi (il c.d. Interest Rate swaps) può essere pattuito che una parte si vincoli a pagare all altra l interesse fisso su di una somma predeterminata e l altra invece l interesse variabile sulla stessa somma. Può accadere anche che entrambe le parti si scambino tassi variabili (come pure tassi fissi), oppure che si scambino (è il caso dei Currency Swap) valute secondo criteri prestabiliti. L importante è che sia disposto uno scambio di pagamenti. Normalmente la controparte è un istituto di investimento, una banca. I contratti di swap sono collocati tra i contratti c.d. derivati, vale a dire tra quei contratti finanziari che derivano il loro valore dall andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. Nel caso degli swap è chiaro che i flussi reciproci di pagamenti sono influenzati dall andamento di tassi, valute o indici. I prodotti derivati sono utilizzati, principalmente, per finalità di copertura, cioè per ridurre il rischio finanziario di un portafoglio (ad. esempio ridurre l incidenza di un tasso variabile applicato un mutuo) ovvero per finalità speculativa, nel caso in cui il contratto sia stato concluso per conseguire un profitto assumendo una esposizione al rischio. Quale che sia la finalità occorre tenere in considerazione che i contratti derivati in genere e quelli di swap in particolare realizzano normalmente operazioni economiche rischiose e potenzialmente dannose, perché spesso è veramente complesso prevedere il trend positivo o negativo dei tassi e delle variabili cui sono collegati. Al riguardo la Consob, vale a dire l ente a cui è affidata la sicurezza del mercato, ha definito questi contratti come strumenti complessi, destinati ad investitori professionali, o quanto meno evoluti, che sappiano sfruttare le numerose opportunità che offrono e, nel contempo, siano in grado di valutare e gestire correttamente i relativi rischi, che sono notevoli. Ed infatti gli specialisti si sono a lungo interrogati se a questi contratti dovesse essere applicata la disciplina che il codice civile destina alle scommesse di gioco. La normativa attuale contenuta princi- palmente nel Testo Unico Finanziario e in Regolamenti emessi dalla Consob richiede per la stipula di questi contratti accorgimenti piuttosto stringenti, rivolti soprattutto a garantire la tutela degli operatori che non posseggono l esperienza e le competenze necessarie per prendere decisioni consapevoli ed a eseguire una corretta valutazione del rischio. In primo luogo prevedendo la forma scritta dei contratti (art 23 Testo Unico Finanziario e 37 reg. Consob 16190/07). Inoltre obbligando l istituto di investimento a fornire tutte quelle informazioni necessarie al cliente per comprendere il contenuto del regolamento contrattuale cui si vincola e gli effetti positivi e negativi cui potrebbe essere soggetto (in particolare v. l art. 21 Testo Unico Finanziario e gli artt. da 26 a 44 reg. Consob 16190/07). Un esempio di scuola paragona i contratti di swap all insulina: somministrata ad un diabetico lo salva. Somministrata invece ad una persona sana lo uccide. Nonostante la crudezza, la considerazione è esatta e ne chiarisce la funzione terapeutica (o per lo meno quella funzione virtuosa per cui dovrebbero essere utilmente stipulati dagli enti pubblici e dai privati). Ci si domanda, allora, se sia opportuno imporre il giuramento di Ippocrate agli istituti di investimento. [AVV. GIUSEPPE LUCIANI] giuseppe.luciani@avvocatofranchi.it Per approfondimenti: prodotti_derivati/index.html Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzioni, a cura di : Munari Luciano Editore: McGraw-Hill Companies, data publ.: 2006 Contratti derivati finanziari, autore: Caputo Nassetti Francesco Editore: Giuffrè, data publ.: 2007 [OPERA DELL'ARTISTA ATTILIO BIZZARRI] l informazione del consumatore 7

8 l informazione del consumatore 8 CODICE DEL CONSUMO I DECRETI LEGISLATIVI NN. 145/2007 E 146/2007 TI REGALIAMO UNA VALIGIA DI SOGNI... La normativa, di derivazione europea, posta a tutela del consumatore e della concorrenza si è, di recente, arricchita per effetto della Direttiva n. 2005/29/CE, relativa alle "Pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno". Il legislatore nazionale ha, infatti, provveduto a darvi attuazione adottando, nell agosto del 2007, due distinti decreti legislativi (nn.145 e 146), rispettivamente destinati ai rapporti tra professionisti ed alle pratiche intraprese da questi ultimi con i consumatori. Il D.lgs. n. 146/2007 è intervenuto direttamente sul Codice del Consumo, sostituendo gli artt del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ed introducendo una generale normativa sulle "pratiche commerciali scorrette". IlCodice del Consumo, infatti, abbandona il precedente, specifico riferimento alla sola pubblicità ingannevole e comparativa per abbracciare una disciplina di portata più ampia, riferibile, sotto il profilo oggettivo, ad ogni azione, omissione, condotta, dichiarazione e comunicazione commerciale, "ivi compresa la pubblicità", posta in essere da un professionista "prima, durante e dopo un operazione commerciale relativa ad un prodotto" (artt. 18 e 19 C.Consumo), così notevolmente allargando il campo delle condotte sanzionabili. Quanto, invece, all ambito di applicazione soggettivo, le pratiche commerciali rilevati ai fini della presente normativa sono solo quelle poste in essere tra professionisti e consumatori: rimangono, pertanto, escluse quelle condotte connesse ad un rapporto tra soli professionisti, cui, viceversa, fa precipuo riferimento il parallelo D.lgs. n. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole e comparativa. Risultano allora "scorrette", ai sensi dell art. 20 del Codice del Consumo, quelle pratiche commerciali che risultano, contemporaneamente: (i) contrarie alla diligenza professionale che i consumatori possono ragionevolmente attendersi da un professionista, secondo i principi generali di correttezza e buona fede vigenti nel settore di attività di quest ultimo; (ii) false o, comunque, idonee ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Lo stesso legislatore distingue, poi, all interno dell ampia categoria delle pratiche scorrette, tra pratiche commerciali "ingannevoli", recanti informazioni inveritiere o, comunque, tali da indurre in errore il consumatore medio (art. 21 C. Consumo)[1], e pratiche commerciali "aggressive", in quanto implicanti il ricorso a molestie o coercizione - fisica o psicologica (come la minaccia) -, idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta e di autodeterminazione del consumatore medesimo (art. 24 C. Consumo[2]). Provvede, infine, a stilare delle "liste" di condotte "in ogni caso scorrette", perché valutate come oggettivamente ingannevoli o aggressive ed, in quanto tali, sempre vietate (artt. 23 e 26 C. Consumo)[3]. Preordinato, LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA NEI RAPPORTI TRA PROFESSIONISTI E LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE invece, a tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché diretto a stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa, è il D.lgs. n. 145/2007. Tale normativa, infatti, a seguito delle modifiche apportate dal legislatore comunitario alla direttiva 84/459/CEE, detta la nuova disciplina sulla pubblicità ingannevole e comparativa (esclusivamente) nei rapporti tra i professionisti, preoccupandosi di vietare "qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge" e che, a causa del suo carattere ingannevole, "possa pregiudicare il loro comportamento economico", rendendosi così suscettibile di ledere gli interessi e l attività di un concorrente (art. 2). Primi destinatari delle disposizioni ivi contenute sono, pertanto, i professionisti, da intendersi come "qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché chiunque agisce in nome o per conto di un professionista" (sempre art. 2): diretti interessati della normativa e, soprattutto, della peculiare tutela dalla medesima apprestata, risulteranno, pertanto e come non mai, anche i privati che svolgano individualmente una qualche attività economico-commerciale, nonché, atteso l espresso richiamo alla attività professionale, i "liberi professionisti". Una delle più rilevanti novità introdotte dai due decreti legislativi è sul piano dei rimedi esperibili. È stata, infatti, introdotta una forma di tutela amministrativa, posta a presidio degli interessi collettivi dei consumatori e dichiaratamente volta a "contribuire al corretto funzionamento del mercato interno" (art. 1, direttiva 2005/29/CE). Ad intervenire è l Autorità della Concorrenza e del Mercato, cui è consentito esercitare tutti i più efficaci strumenti a sua disposizione: - provvedimenti inibitori della diffusione o continuazione della pratica commerciale scorretta, nonché - sanzioni pecuniarie ed amministrative idonee a contrastarne gli effetti. Trattasi di un sistema "rimediale" che, in ogni caso, fa salva l applicazione delle norme del diritto contrattuale (in particolare sulla formazione, validità ed efficacia del contratto) e che non pregiudica la possibilità per il singolo consumatore di agire, a fronte di un concreto pregiudizio, davanti al Giudice ordinario per far valere i suoi diritti. In proposito è stato, infatti, efficacemente rilevato come il legislatore, così prevedendo, abbia predisposto un "doppio binario di tutele" (R. Calvo): le une (appunto introdotte in attuazione della direttiva 2005/29/CE) di natura amministrativa, che mirano a tutelare l interesse pubblicistico al corretto svolgimento delle pratiche commerciali; le altre (contemplate, per lo più, nel Codice civile, nell ambito del rapporto contrattuale) che, invece, hanno come obiettivo la tutela del singolo, concreto consumatore rimasto vittima di un azione scorretta del professionista. Con la dovuta precisazione che la tutela collettiva apprestata dal D.lgs. 146/2007 è azionabile proprio laddove risulta inaccessibile quella individuale del singolo consumatore. A differenza, infatti, dell impugnativa del contratto per dolo o violenza, la tutela amministrativa non richiede che una pratica commerciale abbia causalmente determinato la stipulazione di un contratto che il singolo consumatore non avrebbe altrimenti concluso, accontentandosi del fatto che la pratica commerciale sia idonea a cagionare un tale effetto, quand anche "non ancora portata a conoscenza del pubblico" (art. 27, comma 8, C. Consumo). Ad una analisi più dettagliata delle normative esaminate, emerge come, con perfetta simmetria, sia il nuovo art. 27 del Codice del consumo sia l art. 8 del D.lgs. 145/2007, prevedano che il procedimento amministrativo di controllo, in virtù del quale l Autorità della Concorrenza e del Mercato, se del caso, "inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti", può essere attivato sia "d ufficio", sia da "ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse". Circa l individuazione dei soggetti legittimati alla proposizione dell istanza, una simile disposizione va coordinata con l art. 139 del Codice del Consumo: i soggetti, dunque, chiamati a promuovere tale "tutela collettiva" saranno identificabili solamente nei cosiddetti "centri di imputazione" (Camere di commercio, associ zioni di consumatori di cui all art. 139 ss C. Consumo) e nel professionista concorrente, non anche nel singolo consumatore leso. Le medesime disposizioni di cui supra attribuiscono all Autorità Garante il potere, tra l altro, di disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette ovvero della pubblicità ingannevole o comparativa, laddove sussista una particolare urgenza (art. 27, comma 3, C. Consumo - art. 8, comma 3, D.lgs. 145/2007). È, d altro canto, riconosciuta al professionista la facoltà di impegnarsi per porre fine all infrazione, cessando la diffusione della pratica commerciale o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. In tale ipotesi, l Autorità Garante valuta l idoneità degli impegni e, in caso di riscontro positivo, può anche definire il procedimento senza procedere all accertamento della violazione (art. 27, comma 7, C. Consumo - art. 8, comma 7, D.lgs. 145/2007). [FRANCESCO GRECO E ANNALISA CALLARELLI] Staff legale UNC consumerlaw Bologna.

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