Inserimento di criteri ambientali nell appalto del servizio di Lavanolo

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1 Inserimento di criteri ambientali nell appalto del servizio di Lavanolo (Servizio integrato di noleggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili, materasseria, DPI, calzature, nonché dei dispositivi medici sterili per l allestimento del teatro operatorio e degli accessori) Scheda tecnica

2 PREMESSA Nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, anche detto Piano d'azione nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP) non sono stati per ora definiti criteri ambientali minimi (CAM) specifici per il servizio di lavanolo. Per servizio di lavanolo si intende il Servizio integrato di noleggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili, materasseria, DPI, calzature, nonché dei dispositivi medici sterili per l allestimento del teatro operatorio e degli accessori, usando la definizione del servizio contenuta nel bando tipo elaborato da ASSOSISTEMA e approvato il 0 dicembre 203 ( Questo documento, elaborato nell'ambito del Servizio di Accompagnamento all attuazione della politica degli acquisti pubblici ecologici nella Regione realizzato dall ATI Ecosistemi srl-poliste srl, ha l'obiettivo, nell'attuale assenza di CAM nazionali, di definire una prima proposta di criteri ambientali minimi per gli appalti pubblici del servizio di lavanolo. Questi criteri potranno essere utilizzati dalle Amministrazioni Pubbliche negli appalti effettuati per soddisfare le loro esigenze di noleggio, ricondizionamento e gestione di in genere, DPI e calzature, sia del settore sanitario che di altri settori.. OGGETTO DELL'APPALTO Affidamento del servizio integrato di noleggio e ricondizionamento di a ridotto impatto ambientale 2. SELEZIONE DEI CANDIDATI Nella selezione dei candidati sono considerate sia capacità tecniche e professionali tipicamente connesse alla gestione ambientale dei concorrenti (vedi punto ) che capacità relative all'assicurazione della qualità microbiologica dei processi di lavaggio tessile (vedi punto 2). Considerata la rilevanza del tema dal punto di vista della salute sia degli utenti finali del servizio che del personale delle lavanderie industriali, è auspicabile l'applicazione anche del secondo criterio di selezione. La diffusione delle certificazioni/registrazioni citate nei due criteri presso le lavanderie industriali (ISO 400, ISO 4065 ed EMAS) è tale da poter considerare i due criteri come non eccessivamente selettivi. ) L'offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da assicurare la conformità normativa alle disposizioni di legge applicabili in materia ambientale e l'impegno verso il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali della propria organizzazione 2

3 attraverso l'implementazione di un sistema di gestione ambientale conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 400). Verifica: la registrazione EMAS (Regolamento n. 22/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), o la certificazione di conformità del sistema di gestione ambientale allo standard ISO 400, in corso di validità e rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, rappresentano mezzi di presunzione di conformità. Saranno accettate parimenti altre prove, come una documentazione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente, che comprende: politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione. 2) L'offerente deve dimostrare la propria capacità ad assicurare la qualità microbiologica dei processi di lavaggio tessile attraverso l'implementazione di un sistema di analisi dei rischi e controllo della biocontaminazione (RABC) conforme a norme tecniche riconosciute. Verifica: la certificazione di conformità alla norma UNI EN 4065, in corso di validità, rappresenta mezzo di presunzione di conformità. Saranno accettate parimenti altre prove, come una documentazione dettagliata del sistema di analisi del rischio e controllo della biocontaminazione (RABC) attuato dall'offerente, che comprende: lista dei pericoli microbiologici e lista delle misure di controllo, determinazione dei punti di controllo, definizione dei livelli prefissati e limiti di tolleranza per ogni punto di controllo, definizione di un sistema di monitoraggio per ogni punto di controllo, definizione delle azioni correttive, definizione dei procedimenti di controllo del sistema RABC e definizione di un sistema di documentazione. 3. SPECIFICHE TECNICHE In considerazione del carattere innovativo dell introduzione di criteri ambientali nell'appalto del servizio di lavanolo, le stazioni appaltanti potranno valutare se introdurre specifiche tecniche o criteri di valutazione delle offerte tecniche (ai quali attribuire punteggi ponderativi) valutando i seguenti elementi: la gradualità nell introduzione di specifiche tecniche di carattere ambientale; il livello di selettività ambientale desiderato dalla stazione appaltante; la maturità dello specifico mercato di riferimento (avanzamento tecnologico ed organizzativo delle lavanderie industriali del territorio). La formulazione delle specifiche tecniche potrà quindi essere ricavata dal testo dei criteri di aggiudicazione di cui ai paragrafi successivi (da 4. a 4.6). 3

4 4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE I criteri di aggiudicazione 4., 4.2 e 4.4 fanno ricorso ad aspetti ambientali (consumo energetico, consumo idrico e emissioni di gas a effetto serra) che sono riportati alla stessa unità di riferimento, ossia il kg. di trattato. La quantità di kg. di trattati non è un dato di difficile reperimento per una lavanderia industriale, poiché questi dati sono utilizzati dalle lavanderie come unità di contabilizzazione interna. L'applicazione di criteri di aggiudicazione e/o di specifiche tecniche che si riferiscono a questo dato non costituisce quindi una criticità in una procedura d'appalto. I tre criteri citati fanno riferimento ai requisiti di assegnazione del Nordic Label (detta anche Nordic Swan ), cioè all'etichetta ambientale ISO di Tipo I di cinque Paesi del Nord Europa (Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca e Islanda). I valori di riferimento relativi al consumo energetico, alle emissioni di gas a effetto serra nella fase di trattamento e al consumo idrico per ogni kg. di prodotto trattato che sono riportati nel testo dei criteri 4., 4.2 e 4.4 sono quindi stati elaborati sulla base delle prestazioni ambientali medie delle lavanderie industriali nord-europee. Non sono ad oggi disponibili dati nazionali italiani relativi ai valori di riferimento citati. Da una prima analisi di dati parziali, puntuali e non pubblici, emerge, in prima approssimazione, un'assimilabilità dei dati delle lavanderie industriali italiane rispetto a quelle nord europee (alcuni consumi idrici per kg. di trattato riscontrabili in alcune lavanderie industriali italiane risultano essere inferiori a quelli di riferimento riportati nella tabella 6). Tuttavia, la formulazione dei tre criteri in questione, che si basa in sostanza sulla distanza da un valore di riferimento (distance to target) non determina discriminazioni di sorta nella valutazione delle offerte e quindi i valori di riferimento, seppur ricavati da realtà produttive diverse da quelle italiane, possono essere utilizzati senza che questo aspetto costituisca una criticità nella loro applicazione. 4. Consumo energetico per kg. di trattato Saranno attribuiti punti tecnici proporzionalmente al minor consumo annuo di energia elettrica e di combustibili per ogni kg di trattato dall'offerente rispetto alla soglia di consumo energetico di riferimento (Senergia). Il consumo di energia elettrica e di combustibili (Aenergia) è calcolato su base annua ed è espresso in kwh per ogni kg di trattato dalla lavanderia (kwh/kg). Per il calcolo del consumo energetico l'offerente deve compilare la tabella e applicare le formule sottostanti la tabella. Tabella Valori di riferimento del consumo energetico, peso e quota di prodotti tessili trattati per ogni prodotto 4

5 N. Categoria di Valore di riferimento del consumo energetico per ogni kg di trattato Peso dei trattati annualmente per ogni Quota di trattati annualmente per ogni [Renergia] (kwh/kg) [Quota] Abiti da lavoro per uso industriale/cucina/macellazione, tessili da cucina (tessuti, asciugamani) 2 Abiti da lavoro per servizi all'industria, commercio, hotel, ospedali, case di cura e altre istituzioni, calzature (kg) (%) 2, , Tessili da hotel (es.: lenzuola e asciugamani) 4 Tessili da ristorante (es: tovaglie e tovaglioli) 5 Tessili da ospedali e case di cura (biancheria da letto, tessili per il paziente) esclusi abiti da lavoro del personale, materassi, coperte e cuscini 6 Coperte, cuscini, materassi (es.: da ospedali e case di cura) 7 Tappeti e tessili per le pulizia dell'industria offshore, , , , , Tappeti per ingressi 0,

6 N. Categoria di Valore di riferimento del consumo energetico per ogni kg di trattato Peso dei trattati annualmente per ogni Quota di trattati annualmente per ogni [Renergia] (kwh/kg) [Quota] (kg) 9 Asciugamani a rotoli, Tessuti per pulizie industriali Tessili lavati a secco Abiti personali (es.: per persone che hanno bisogno di assistenza per il lavaggio degli indumenti) (%) 3, , , Altro (non comprese nelle altre 0, categorie) (indicare 0, zero, per le categorie di che non vengono trattate dall'offerente) Senergia = Σ (Quota i Renergia i ) Aenergia = 2,5 Ael + Acomb Legenda: Senergia = soglia limite per il consumo totale di energia, per ogni kg di trattato, calcolata su base annua, espressa in kwh/kg. 6

7 Aenergia = consumo totale di energia della lavanderia, per ogni kg di trattato, calcolato su base annua, espresso in kwh/kg. Renergia = valore di riferimento del consumo di energia per ogni kg di trattato in lavanderia per, calcolato statisticamente su base annua, espresso in kwh/kg; il valore è riportato in tabella e non è modificabile dall offerente. Acomb = il consumo di combustibile utilizzato dalla lavanderia per ogni kg di tessile trattato, calcolato su base annua, espresso in kwh/kg. Per calcolare il consumo di combustibile è necessario moltiplicare la quantità di combustibile consumato nell anno (dato rilevabile dalle fatture di pagamento dei servizi di fornitura dei combustibili) per il fattore energetico di riferimento riportato nella tabella 2. Per calcolare il consumo di combustibile utilizzato dalla lavanderia per ogni kg di tessile trattato è necessario dividere il consumo di combustibile per il numero di kg. di tessile trattato. Ael = il consumo totale di energia elettrica della lavanderia, per ogni kg di tessile trattato, calcolato su base annua, espresso in kwh/kg. Quota i = quota di ogni tessile i, ottenuta dividendo la quantità annuale di tessili trattati per la quantità di tessili trattati della categoria i, espressa in %. Esempio: se la lavanderia tratta per l'80% della categoria n. 2, e per il 20% della categoria n. 4, la soglia limite del consumo totale di energia per ogni kg di prodotto trattato (Senergia) è pari a 3,0 kwh/kg: Senergia = (2,70 kwh/kg x 80%) + (2,75 kwh/kg x 20%) = 3,0 kwh/kg Tabella 2 - Fattori energetici Combustibile Fattori energetici Unità di misura Gas naturale,00 kwh/m 3 -N Olio combustibile,29 kwh/kg GPL 2,78 kwh/kg Coke petrolifero (petcoke) 8,72 kwh/kg Carbone 8,4 kwh/kg Lignite (mattonelle) 5,08 kwh/kg Paglia 4,03 kwh/kg Pellets 4,86 kwh/kg Scarti di legname 4,08 kwh/kg 7

8 Trucioli di legno 0,78 kwh/dm 3 Biogas 6,39 kwh/m 3 Teleriscaldamento,00 kwh/kwh Elettricità 2,50 kwh/kwh L'attribuzione dei punteggi avviene secondo la seguente tabella (minore è il consumo energetico rispetto alla soglia, maggiori sono i punti attribuiti): Tabella 3 - Punteggi per il minor consumo energetico Aenergia è inferiore al 50% della soglia Senergia Aenergia è inferiore al 60% della soglia Senergia Aenergia è inferiore al 70% della soglia Senergia Aenergia è inferiore al 80% della soglia Senergia Aenergia è inferiore al 90% della soglia Senergia punti punti punti punti punti Verifica: l'offerente deve dimostrare il consumo energetico e la quantità di trattati attraverso appropriata documentazione fiscale e gestionale (es: fatture e altri documentazioni rilasciate dai fornitori di energia elettrica e di combustibili, fatture di vendita del servizio di lavaggio e noleggio di, documentazione interna, ecc.), oppure attraverso appropriata documentazione elaborata nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato (es.: procedure, programma di miglioramento ambientale, audit, registrazioni, documenti). Sarà accettata una dichiarazione ambientale di Tipo III (detta anche Dichiarazione Ambientale di Prodotto DAP, oppure Environmental Product Declaration EPD) conforme allo norma UNI EN ISO 4025, validata da organismo di certificazione accreditato e riportante le informazioni del criterio (consumo energetico nella fase di trattamento per kg. di trattato, espresso in kwh/kg). 4.2 Emissioni di gas a effetto serra nella fase del trattamento, per kg. di prodotto trattato Saranno attribuiti punti tecnici proporzionalmente alle minori emissioni di gas a effetto serra, nella fase del trattamento dei (lavaggio, essiccazione, stiraggio, ecc.), 8

9 per ogni kg di trattato dall'offerente rispetto alla soglia delle emissioni di gas a effetto serra di riferimento (SGWP). Le emissioni di gas a effetto serra nella fase di trattamento (AGWP) sono calcolate su base annua ed espresse in grammi di anidride carbonica equivalente per ogni kg di prodotto tessile trattato dall'offerente (gco 2 eq /kg). Per il calcolo del consumo energetico l'offerente deve compilare la tabella 4 e applicare le formule sottostanti la tabella. Tabella 4 - Valori di riferimento delle emissioni di gas a effetto serra in fase di trattamento dei, peso e quota di trattati per ogni prodotto N. Categoria di Valore di riferimento delle emissioni di gas a effetto serra nella fase di trattamento, per ogni kg di trattato Peso dei trattati annualmente per ogni Quota di trattati per ogni Abiti da lavoro per uso industriale/cucina/macellazione, tessili da cucina (tessuti, asciugamani) [RGWP] (gco 2 eq /kg) (kg) [Quota] (%) Abiti da lavoro per servizi all'industria, commercio, hotel, ospedali, case di cura e altre istituzioni, calzature Tessili da hotel (es.: lenzuola e asciugamani) Tessili da ristorante (es:

10 N. Categoria di Valore di riferimento delle emissioni di gas a effetto serra nella fase di trattamento, per ogni kg di trattato Peso dei trattati annualmente per ogni Quota di trattati per ogni tovaglie e tovaglioli) 5 Tessili da ospedali e case di cura (biancheria da letto, tessili per il paziente) esclusi abiti da lavoro del personale, materassi, coperte e cuscini 6 Coperte, cuscini, materassi (es.: da ospedali e case di cura) 7 Tappeti e tessili per le pulizia dell'industria offshore [RGWP] (gco 2 eq /kg) (kg) [Quota] (%) Tappeti per ingressi Asciugamani a rotoli Tessuti per pulizie industriali Tessili lavati a secco Abiti personali (es.: per persone che hanno bisogno di assistenza per il lavaggio degli indumenti) Altro (non comprese nelle altre categorie)

11 (indicare 0, zero, per le categorie di che non vengono trattate dall'offerente) SGWP = Σ (Quota i RGWP i) A GWP, ossia le emissioni di gas a effetto serra nella fase di trattamento, sono calcolate moltiplicando il consumo di combustibili, espresso in kwh, per i fattori di emissione di CO 2 eq specifici per ogni tipologia di combustibile riportati nella tabella 5. Tabella 5 - Fattori delle emissioni di gas a effetto serra Combustibile Fattori di emissioni di CO 2 eq Gas naturale 204,4 g/kwh Olio combustibile 280,8 g/kwh GPL 234,0 g/kwh Coke petrolifero (petcoke) 33,2 g/kwh Carbone 388,8 g/kwh Lignite (mattonelle) 340,6 g/kwh Paglia 0 g/kwh Pellets 0 g/kwh Scarti di legname 0 g/kwh Trucioli di legno 0 g/kwh Biogas 0 g/kwh Teleriscaldamento Dati del fornitore g/kwh Elettricità 385 g/kwh Unità di misura Legenda: SGWP = soglia limite delle emissioni di gas a effetto serra nella fase di trattamento dei, per ogni kg di trattato, calcolata su base annua, espressa in gco 2 eq /kg.

12 AGWP = quantità di gas a effetto serra emessi nella fase di trattamento dei per ogni kg di trattato, calcolate su base annua, espressa in gco 2 eq /kg. Quota i = quota di ogni tessile i, ottenuta dividendo la quantità annuale di tessili trattati per la quantità di tessili trattati della categoria i, espressa in %. Verifica: l'offerente deve dimostrare le emissioni di gas a effetto serra nella fase di trattamento dei e la quantità di trattati attraverso appropriata documentazione fiscale e gestionale (es: fatture e altri documentazioni rilasciate dai fornitori di energia elettrica e di combustibili, fatture di vendita del servizio di lavaggio e noleggio di, documentazione interna, ecc.), oppure attraverso appropriata documentazione elaborata nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato (es.: procedure, programma di miglioramento ambientale, audit, registrazioni, documenti). Per la dimostrazione della quantità delle emissioni di gas a effetto serra sarà accettata una certificazione della quantificazione delle emissioni dirette (Scope ) ed indirette (Scope 2) di gas a effetto serra (GHG) dell'organizzazione dell'offerente, effettuata da una terza parte indipendente e in conformità alla norma UNI EN ISO 4064-, o equivalenti. Per la dimostrazione del criterio sarà accettata una dichiarazione ambientale di Tipo III (detta anche Dichiarazione Ambientale di Prodotto DAP, oppure Environmental Product Declaration EPD) conforme allo norma UNI EN ISO 4025, validata da organismo di certificazione accreditato e riportante le informazioni del criterio (emissioni di gas a effetto serra nella fase di trattamento per kg. di trattato, espresse in gco 2 eq /kg.). 4.3 Progetto per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del servizio (carbon footprint, CFP) Progetto per la riduzione delle emissioni di gas a effetto sera (GHG, greenhouse gases) prodotte lungo il ciclo di vita del servizio oggetto della presente procedura. Il progetto può comprendere azioni di tipo organizzativo e tecnologico che determinino risultati scientificamente misurabili nell'arco della durata del contratto oggetto della presente procedura (... anni). I punteggi saranno attribuiti alla quota percentuale delle emissioni di gas a effetto serra che si intende ridurre con il progetto. Verifica: la quantificazione delle emissioni di GHG e della loro riduzione deve essere effettuata, da parte di una terza parte indipendente, in conformità con uno dei seguenti standard: PAS Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services; PEF - Product Environmental Footprint (Raccomandazione della Commissione del 9 aprile 203 relativa a relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e 2

13 comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni); UNI EN ISO Gas ad effetto serra - Parte : Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione (considerando le emissioni dirette di GHG - Scope -, indirette di GHG dovute al consumo energetico - Scope 2 - e le altre emissioni indirette di GHG - Scope 3); UNI ISO/TS Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione e comunicazione. La terza parte indipendente deve essere accreditata per la verifica e la convalida delle dichiarazioni ambientali di prodotto (UNI EN ISO 4025) o per la certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO Consumo idrico per kg. di trattato Saranno attribuiti punti tecnici proporzionalmente al minor consumo di acqua in ingresso per ogni kg. di trattato dall'offerente rispetto alla soglia di consumo idrico di riferimento (Sacqua). Il consumo di acqua (Aacqua) è calcolato in litri per ogni kg di trattato dalla lavanderia (l/kg), su base annua. Per il calcolo del consumo idrico l'offerente deve far riferimento alla tabella 6 a applicare la formula sottostante la tabella. Tabella 6 Valori di riferimento del consumo idrico, peso e quota di trattati per ogni prodotto N. Categoria di Valore di riferimento del consumo idrico per ogni kg. di trattato Abiti da lavoro per uso industriale/cucina/macellazione [Racqua] (l/kg) Peso dei trattati annualmente per ogni (kg) Quota di trattati per ogni [Quota] (%) 9,

14 N. Categoria di Valore di riferimento del consumo idrico per ogni kg. di trattato, tessili da cucina (tessuti, asciugamani) [Racqua] (l/kg) Peso dei trattati annualmente per ogni (kg) Quota di trattati per ogni [Quota] (%) 2 Abiti da lavoro per servizi all'industria, commercio, hotel, ospedali, case di cura e altre istituzioni, calzature 6, Tessili da hotel (es.: lenzuola e asciugamani) 4 Tessili da ristorante (es: tovaglie e tovaglioli) 5 Tessili da ospedali e case di cura (biancheria da letto, tessili per il paziente) esclusi abiti da lavoro del personale, materassi, coperte e cuscini 6 Coperte, cuscini, materassi (es.: da ospedali e case di cura) 7 Tappeti e tessili per le pulizia dell'industria offshore 0, , , , , Tappeti per ingressi 6, Asciugamani a rotoli 9, Tessuti per pulizie industriali,

15 N. Categoria di Valore di riferimento del consumo idrico per ogni kg. di trattato 2 Tessili lavati a secco Abiti personali (es.: per persone che hanno bisogno di assistenza per il lavaggio degli indumenti) [Racqua] (l/kg) Peso dei trattati annualmente per ogni (kg) Quota di trattati per ogni [Quota] (%) 0, , Altro (non comprese nelle altre 7, categorie) (indicare 0, zero, per le categorie di che non vengono trattate dall'offerente) Sacqua = Σ (Quota i Racqua i ) Legenda: Racqua = valore di riferimento del consumo di acqua per ogni kg. di trattato in lavanderia per, calcolato su base annua, espresso in l/kg. Quota = quota di ogni tessile i trattata annualmente dall'offerente, ottenuta dividendo la quantità complessiva annuale di tessili trattati (in peso, kg) per la quantità di tessili trattati della categoria i (in peso, kg), espressa in %. Sacqua = soglia limite per il consumo idrico per ogni kg di trattato, calcolata su base annua, espressa in l/kg. Aacqua = consumo idrico per ogni kg di trattato dall'offerente, calcolato su base annua, espresso in kwh/kg. 5

16 Quota i = quota di ogni tessile i, ottenuta dividendo la quantità annuale di tessili trattati per la quantità di tessili trattati della categoria i, espressa in %. L'attribuzione dei punteggi avviene secondo la tabella 7 (minore è il consumo idrico rispetto alla soglia, maggiori sono i punti attribuiti). Tabella 7 - Punteggi per il minor consumo idrico per kg. di prodotto trattato Aacqua è inferiore al 50% della soglia Sacqua Aacqua è inferiore al 60% della soglia Sacqua Aacqua è inferiore al 70% della soglia Sacqua Aacqua è inferiore al 80% della soglia Sacqua Aacqua è inferiore al 90% della soglia Sacqua punti punti punti punti punti Verifica: l'offerente deve dimostrare il consumo idrico e la quantità di trattati attraverso appropriata documentazione fiscale e gestionale (es: fatture e altri documentazioni rilasciate dai fornitori del servizio idrico, fatture di vendita del servizio di lavaggio e noleggio di, documentazione interna, ecc.) oppure attraverso appropriata documentazione elaborata nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato (es.: procedure, programma di miglioramento ambientale, audit, registrazioni, documenti). Sarà accettata una dichiarazione ambientale di Tipo III (detta anche Dichiarazione Ambientale di Prodotto DAP, oppure Environmental Product Declaration EPD) conforme allo norma UNI EN ISO 4025, validata da organismo di certificazione accreditato e riportante le informazioni del criterio (consumo idrico per kg. di prodotto tessile trattato, espresso in l/kg). 4.5 Interventi per la minimizzazione del consumo energetico, del consumo di acqua e dell'inquinamento idrico Saranno attribuiti punti tecnici (min: ; max: ) all'efficacia degli interventi di tipo tecnologico e organizzativo mirati alla riduzione del consumo energetico, delle emissioni di gas a effetto serra, del consumo di acqua e dell'inquinamento idrico. Verifica: l'offerente deve dimostrare con appropriata documentazione elaborata nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato (es.: procedure, programma di miglioramento ambientale, audit, registrazioni, documenti), l'efficacia misurabile con evidenze oggettive del miglioramento delle prestazioni ambientali connesse ad interventi effettuati per la minimizzazione del consumo energetico, delle emissioni di gas a effetto 6

17 serra, del consumo di acqua e dell'inquinamento idrico. Sarà altresì valutata documentazione prodotta da tecnici e imprese che hanno effettuato gli interventi. 4.6 Utilizzo di detersivi conformi a una selezione dei criteri dell'etichetta Ecolabel Europeo Saranno attribuiti punti tecnici proporzionalmente alla quota espressa in percentuale (%) della gamma delle tipologie di detersivi utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto che sono conformi alla selezione dei criteri di cui di seguito stabiliti per l'assegnazione dell'etichetta Ecolabel Europeo ai detersivi per bucato per uso professionale con Decisione n. 202/72/UE del (Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea L 326 del ). La quota percentuale è data dal rapporto tra il numero delle tipologie di detersivi per bucato per uso professionale utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto e conformi alla selezione dei criteri dell'ecolabel Europeo e il numero totale delle tipologie di detersivi per bucato per uso professionale utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto. I detersivi per bucato per uso professionale comprendono i prodotti detergenti per il bucato usati da utilizzatori professionali nel settore industriale e delle comunità, inclusi i sistemi a più componenti per formare un detersivo completo o un programma di lavaggio per sistemi di dosaggio automatico. Selezione dei criteri Ecolabel Europeo: Criterio 3 Biodegradabilità a) Biodegradabilità dei tensioattivi b) Biodegradabilità delle sostanze organiche Criterio 4 Sostanze e miscele escluse o limitate a) Sostanze specifiche escluse b) Sostanze e miscele pericolose c) Sostanze elencate conformemente all'articolo 59, par. del Regolamento (CE) n. 907/2006 d) Sostanze impiegate specifiche soggette a limitazioni fragranze e) Biocidi Verifica: i detersivi in possesso dell'ecolabel Europeo sono necessariamente presunti conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione. L'offerente deve fornire l'elenco e le schede tecniche di tutti i detersivi utilizzati. L'offerente deve indicare i detersivi in possesso dell'ecolabel Europeo o che sono conformi alla suddetta selezione dei criteri dell'ecolabel 7

18 Europeo. Per i detersivi in possesso dell'ecolabel Europeo, l'offerente deve fornire appropriata documentazione attestante, come copia del certificato della licenza d'uso dell'etichetta o documentazione informativa del produttore attestante il possesso dell'etichetta. Per i detersivi non in possesso dell'etichetta ma conformi alla suddetta selezione dei criteri, l'offerente deve fornire appropriata documentazione, facendo riferimento a quella indicata nella Decisione n. 202/72/UE del in corrispondenza delle sezioni Valutazione e accertamento (oppure Valutazione e verifica ) relativi ai criteri di cui alla suddetta selezione. 4.7 Utilizzo di detersivi conformi ai criteri dell etichetta Ecolabel Europeo Saranno attribuiti punti tecnici proporzionalmente alla quota espressa in percentuale (%) della gamma delle tipologie di detersivi utilizzati che sono conformi ai criteri di assegnazione dell'etichetta Ecolabel Europeo (o criteri equivalenti) ai detersivi per bucato per uso professionale, stabiliti con Decisione n. 202/72/UE del (Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea L 326 del ). La quota percentuale è data dal rapporto tra il numero delle tipologie di detersivi per bucato per uso professionale utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto conformi ai criteri dell'ecolabel Europeo, e il numero totale delle tipologie di detersivi per bucato per uso professionale utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto. I detersivi per bucato per uso professionale comprendono i prodotti detergenti per il bucato usati da utilizzatori professionali nel settore industriale e delle comunità, inclusi i sistemi a più componenti per formare un detersivo completo o un programma di lavaggio per sistemi di dosaggio automatico. Verifica: i detersivi in possesso dell'ecolabel Europeo sono necessariamente presunti conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione. L'offerente deve fornire l'elenco e le schede tecniche di tutti i detersivi utilizzati. L'offerente deve indicare i detersivi in possesso dell'ecolabel Europeo o che sono conformi ai criteri dell'ecolabel Europeo. Per i detersivi in possesso dell'ecolabel Europeo, l'offerente deve fornire appropriata documentazione attestante, come copia del certificato della licenza d'uso dell'etichetta o documentazione informativa del produttore attestante il possesso dell'etichetta. Per i detersivi non in possesso dell'etichetta ma conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione, l'offerente deve fornire appropriata documentazione, facendo riferimento a quella indicata nella Decisione n. 202/72/UE del in corrispondenza delle sezioni Valutazione e accertamento (oppure Valutazione e verifica ) dei singoli criteri. Nel caso l'offerente indichi la conformità a criteri equivalenti, deve dimostrare, con appropriata documentazione, l'equivalenza tra i criteri indicati e quelli dell'ecolabel Europeo. 8

19 4.8 Utilizzo di conformi alle specifiche tecniche di base dei criteri ambientali minimi (CAM) per i di cui all'allegato al DM Ambiente 22 febbraio 20 Saranno attribuiti punti tecnici proporzionalmente alla quota espressa in percentuale (%) della gamma delle tipologie di utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto che sono conformi alle specifiche tecniche di base di cui al DM Ambiente 22 febbraio 20, allegato, punti 5.2., 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, e La quota percentuale è data dal rapporto tra il numero delle tipologie di utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto conformi ai suddetti criteri e il numero totale delle tipologie di utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto. Verifica: l'offerente deve dimostrare la conformità ai criteri attraverso appropriata documentazione, secondo le indicazioni riportate nella parte di verifica di ognuno dei punti 5.2., 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, e di cui all'allegato del DM Ambiente 22 febbraio Utilizzo di conformi ai criteri premianti dei criteri ambientali minimi (CAM) per i di cui all'allegato al DM Ambiente 22 febbraio 20 Saranno attribuiti punti tecnici proporzionalmente alla quota espressa in percentuale (%) della gamma delle tipologie di utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto che sono conformi ai criteri premianti di cui al DM Ambiente 22 febbraio 20, allegato, punti 5.3., e La quota percentuale è data dal rapporto tra il numero delle tipologie di utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto conformi ai suddetti criteri e il numero totale delle tipologie di utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto. Verifica: l'offerente deve dimostrare la conformità ai criteri attraverso appropriata documentazione, secondo le indicazioni riportate nella parte di verifica di ognuno dei punti 5.3., e di cui all'allegato del DM Ambiente 22 febbraio Utilizzo di conformi ai criteri dell etichetta Oeko-Tex Standard 00 Saranno attribuiti punti tecnici proporzionalmente alla quota espressa in percentuale (%) della gamma delle tipologie di utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto che sono conformi ai criteri stabiliti per l'assegnazione dell'etichetta Oeko-Tex Standard 00. La quota percentuale è data dal rapporto tra il numero delle tipologie di 9

20 utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto conformi ai criteri stabiliti per l'assegnazione dell'etichetta Oeko-Tex Standard 00 e il numero totale delle tipologie di utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto. Verifica: i in possesso dell'oeko-tex Standard 00 sono necessariamente presunti conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione. L'offerente deve fornire l'elenco e le schede tecniche di tutti i utilizzati. L'offerente deve indicare i in possesso dell'oeko-tex Standard 00 o che sono conformi ai criteri dell'oeko-tex Standard 00. Per i in possesso dell'oeko-tex Standard 00, l'offerente deve fornire appropriata documentazione attestante, come copia del certificato della licenza d'uso dell'etichetta o documentazione informativa del produttore attestante il possesso dell'etichetta. Per i non in possesso dell'etichetta ma conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione, l'offerente deve fornire appropriata documentazione, facendo riferimento a quella indicata nelle Condizioni generali e particolari relative all'ottenimento dell'autorizzazione ad utilizzare l'oeko-tex Standard 00. Nel caso l'offerente indichi la conformità a criteri equivalenti, deve dimostrare, con appropriata documentazione, l'equivalenza tra i criteri indicati e quelli dell'oeko-tex Standard Utilizzo di conformi ai criteri all'etichetta Ecolabel Europeo Saranno attribuiti punti tecnici proporzionalmente alla quota espressa in percentuale (%) della gamma delle tipologie di utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto che sono conformi ai criteri di assegnazione dell'etichetta Ecolabel Europeo (o criteri equivalenti) ai, stabiliti con Decisione n. 2009/567/CE del (Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea L 97 del ), come modificata dalla rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea L 42 del La quota percentuale è data dal rapporto tra il numero delle tipologie di utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto conformi ai criteri dell'ecolabel Europeo, e il numero totale di utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto. Verifica: i prodotti in possesso dell'ecolabel Europeo sono necessariamente presunti conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione. L'offerente deve fornire l'elenco e le schede tecniche di tutti i utilizzati. L'offerente deve indicare i in possesso dell'ecolabel Europeo o che sono conformi ai criteri dell'ecolabel Europeo. Per i in possesso dell'ecolabel Europeo l'offerente deve fornire appropriata documentazione attestante, come copia del certificato della licenza d'uso dell'etichetta o documentazione informativa del produttore attestante il possesso dell'etichetta. Per i non in possesso dell'etichetta ma conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione, l'offerente deve fornire appropriata documentazione, facendo riferimento a quella indicata nella Decisione n. 2009/567/CE (come modificata dalla rettifica pubblicata 20

21 sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea L 42 del ) in corrispondenza delle sezioni Valutazione e accertamento (oppure Valutazione e verifica ) dei singoli criteri. Nel caso l'offerente indichi la conformità a criteri equivalenti, deve dimostrare, con appropriata documentazione, l'equivalenza tra i criteri indicati e quelli dell'ecolabel Europeo. 4.2 Utilizzo di calzature conformi ai criteri dell Ecolabel Europeo I criteri dell'ecolabel Europeo per le calzature sono stati stabiliti con Decisione n. 2009/563/CE del ; con la Decisione n. 203/295/UE sono stati prorogati fino al La stazione appaltante dovrà verificare l'aggiornamento dei criteri prima di applicare il presente criterio e quindi indicare correttamente il riferimento alla Decisione vigente. Saranno attribuiti punti tecnici proporzionalmente alla quota % della gamma delle tipologie di calzature di proprietà dell'offerente utilizzate nella prestazione del servizio in oggetto (zoccoli, scarpe, stivali, scarponcini, ecc.) che sono conformi ai criteri stabiliti per l'assegnazione dell'etichetta Ecolabel Europeo alle calzature con Decisione n. 2009/563/CE del (Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea L 96 del ). La quota percentuale è data dal rapporto tra il numero delle tipologie di calzature utilizzate per la prestazione del servizio in oggetto conformi ai criteri dell'ecolabel Europeo, e il numero totale delle tipologie di calzature utilizzate per l'esecuzione del servizio in oggetto. Verifica: l'offerente deve fornire l'elenco e le schede tecniche di tutte le calzature utilizzate per la prestazione del servizio. L'offerente deve indicare le calzature in possesso dell'ecolabel Europeo o che sono conformi ai criteri dell'ecolabel Europeo. Per le calzature in possesso dell'ecolabel Europeo, l'offerente deve fornire appropriata documentazione attestante, come copia del certificato della licenza d'uso dell'etichetta o documentazione informativa del produttore attestante il possesso dell'etichetta. Per le calzature non in possesso dell'etichetta ma conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione, l'offerente deve fornire appropriata documentazione, facendo riferimento a quella indicata nella Decisione n. 2009/563/CE del in corrispondenza delle sezioni Valutazione e accertamento (oppure Valutazione e verifica ) dei singoli criteri. Nel caso l'offerente indichi la conformità a criteri equivalenti, deve dimostrare, con appropriata documentazione, l'equivalenza tra i criteri indicati e quelli dell'ecolabel Europeo. 4.3 Utilizzo di materassi conformi ai criteri dell Ecolabel Europeo I criteri dell'ecolabel Europeo per i materassi sono stati stabiliti con Decisione n. 2009/598/CE del ; con la Decisione n. 203/295/UE sono stati prorogati fino al La stazione 2

22 appaltante dovrà verificare l'aggiornamento dei criteri prima di applicare il presente criterio e quindi indicare corretamente il riferimento alla Decisione vigente. Saranno attribuiti punti tecnici proporzionalmente alla quota espressa in percentuale (%) della gamma delle tipologie di materassi da letto di proprietà dell'offerente utilizzati per la prestazione del servizio che sono conformi ai criteri di assegnazione dell'etichetta Ecolabel Europeo (o criteri equivalenti) ai materassi da letto, stabiliti con Decisione n. 2009/598/CE del (Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea L 203 del ). La quota percentuale è data dal rapporto tra il numero totale delle tipologie di materassi da letto di proprietà dell'offerente utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto conformi ai criteri dell'ecolabel Europeo, e il numero totale delle tipologie di materassi da letto di proprietà dell'offerente utilizzati per l'esecuzione del servizio in oggetto. Verifica: l'offerente deve fornire l'elenco e le schede tecniche di tutti i materassi utilizzati per la prestazione del servizio. L'offerente deve indicare i materassi in possesso dell'ecolabel Europeo o che sono conformi ai criteri dell'ecolabel Europeo. Per i materassi in possesso dell'ecolabel Europeo, l'offerente deve fornire appropriata documentazione attestante, come copia del certificato della licenza d'uso dell'etichetta o documentazione informativa del produttore attestante il possesso dell'etichetta. Per i materassi non in possesso dell'etichetta ma conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione, l'offerente deve fornire appropriata documentazione, facendo riferimento a quella indicata nella Decisione n. 2009/598/CE del in corrispondenza delle sezioni Valutazione e accertamento (oppure Valutazione e verifica ) dei singoli criteri. Nel caso l'offerente indichi la conformità a criteri equivalenti, deve dimostrare, con appropriata documentazione, l'equivalenza tra i criteri indicati e quelli dell'ecolabel Europeo. 4.5 Utilizzo di autoveicoli a ridotto impatto ambientale Saranno attribuiti punti tecnici proporzionalmente alla minore quantità media di emissioni di CO 2 della flotta di autoveicoli utilizzati dall'offerente (di sua proprietà o di terzi) nella fase di consegna e ritiro dei prodotti oggetto del servizio presso le sedi ove lo stesso viene prestato. La quantità media di emissioni di CO2 è espressa in gco 2 /Km ed è data dal rapporto tra la somma delle emissioni di CO 2 di ogni autoveicolo utilizzato, espresse in gco 2 /km, e il numero degli autoveicoli utilizzati per la prestazione dello specifico servizio oggetto dell'appalto. Per gli autoveicoli a doppia alimentazione, le emissioni di CO 2 da considerare sono quelle correlate all'alimentazione da carburante alternativo al gasolio o alla benzina (es.: GPL e metano). Al le offerte vengono attribuiti punteggi in modo inversamente proporzionale (più bassa è la media delle emissioni di CO 2, maggiore sarà il punteggio attribuito). 22

23 Verifica: nella fase della presentazione delle offerte, le ditte offerenti (oppure la ditta provvisoriamente aggiudicataria, prima dell'aggiudicazione definitiva), dovranno produrre documentazione del costruttore degli autoveicoli che riporti il valore delle emissioni di CO 2 degli stessi (copia della carta di circolazione, documentazione tecnica o materiale promozionale del costruttore, come brochure, depliant, ecc.); nella fase di esecuzione contrattuale è possibile verificare a campione la corretta esecuzione contrattuale da parte dell aggiudicatario che abbia proposto un offerta tecnica relativa al criterio in questione (es.: rilevazione di marca e modello degli autoveicoli utilizzati durante la distribuzione dei pasti e verifica della corrispondenza con quanto dichiarato nell offerta tecnica). 4.6 Tracciabilità di ogni prodotto oggetto del servizio Il criterio ha una ricaduta in termini ambientali poiché la tracciabilità dei prodotti premette di ridurre i rischi di errori di trattamento, dai quali possono derivare necessità di doppi trattamenti (es.: rilavaggi) e quindi assicurano un trattamento più eco-efficiente. Saranno attribuiti punti tecnici all'offerta tecnica che comprende un sistema di tracciabilità di ogni prodotto oggetto del servizio. 5. CONDIZIONI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE 5. Report annuale L'aggiudicatario deve elaborare ed inviare a scadenza annuale, a partire dalla data dell'avvio del contratto, un report contenente indicazioni relative a: - quantità di tessuto di proprietà dell'offerente (espressa in kg.) che viene smaltita a fine vita, per ogni, specificando il sistema di smaltimento: incenerimento, riuso, riciclaggio, ecc. - quantità di acqua consumata per ogni kg di trattato (l/kg); - quantità di energia consumata (da combustibili ed elettrica) per ogni kg di trattato (kwh/kg); - quantità di rifiuti prodotti nei locali delle sedi oggetto del servizio, ritirati e avviati a riciclo. 5.2 Ritiro e avvio al riciclaggio dei rifiuti prodotti con il servizio L'aggiudicatario ritirerà i rifiuti prodotti durante la prestazione del servizio nei locali delle sedi ove lo stesso si svolgerà, come gli imballaggi in plastica utilizzati per il trasporto dei 23

24 trattati. L'aggiudicatario, secondo le indicazioni che saranno date dal personale delle sedi stesse, predisporrà un sistema per la loro raccolta differenziata dei rifiuti e per il loro ritiro. L'aggiudicatario dovrà inviare al riciclo i rifiuti così raccolti. 24

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