REGIONE SICILIANA ASSESSORATO SANITA Ispettorato Regionale Veterinario Servizio di Sanità Animale
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1 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO SANITA Ispettorato Regionale Veterinario Servizio di Sanità Animale Brucellosi : norme regionali, nazionali e comunitarie
2 Brucellosi Bovina Norme nazionali di riferimento T.U.LL.SS n. 1265; D.P.R. n. 320/54, regolamento di polizia veterinaria; Legge n. 33; D.M ; D.M ; O.M ; D.M n. 84; D.M n. 651, Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini; D.M n. 429; D.L.vo n. 196; D.M ; O.M
3 D.M n. 651, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini. Obbiettivi : Il piano nazionale di profilasi della brucellosi bovina ha l obbiettivo di eradicare in cinque anni la brucellosi dagli allevamenti bovini ai fini della tutela della salute pubblica e della protezione degli allevamenti ufficialmente indenni; Stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti bovini dell intero territorio nazionale per conseguire la eradicazione della brucellosi
4 Brucellosi ovicaprina Norme nazionali di riferimento T.U.LL.SS n. 1265; D.P.R. n. 320/54, regolamento di polizia veterinaria; Legge n. 33; D.M ; D.M n. 453, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini; D.M n. 292, modifiche al D.M. 453/92; D.M n. 429, modifiche al D.M. 453/92; D.M O.M
5 D.M n. 453, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini Il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovicaprina ha i seguenti obiettivi: 1) La tutela della salute pubblica nei confronti della brucellosi; 2) L eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovicaprini; 3) La protezione degli allevamenti indenni ed ufficialmente indenni dalla brucellosi. Inoltre stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti ovicaprini dell intero territorio nazionale onde consentire la eradicazione della brucellosi
6 Norme Comunitarie di riferimento Decisione 90/424/CE del , prevede la possibilità di una partecipazione della Comunità Europea ai programmi per l eradicazione e sorveglianza delle malattie animali nonché per la prevenzione delle zoonosi messi in atto da vari Stati membri; Decisione 2002/677/CE del , stabilisce i requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e controllo delle malattie animali; Decisione 2003/849/CE del che approva i programmi per la eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2004 e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità; Decisione 2002/598/CE del che autorizza vaccini contro la brucellosi.
7 Decisione 2002/598/CE del che autorizza vaccini contro la brucellosi. Sono autorizzati i seguenti vaccini contro la brucellosi bovina per l immunizzazione delle femmine bovine: a) vaccino vivo del ceppo RB51 per gli animali a rischio di contaminazione da brucella abortus; b) vaccino vivo del ceppo REV 1 per gli animali a rischio di contaminazione da brucella melitensis. I vaccini devono essere utilizzati unicamente da un veterinario ufficiale o da un veterinario specificamente autorizzato dalla autorità competente nell ambito di un programma di eradicazione della brucellosi presentato da uno Stato membro e approvato dalla Commissione.
8 Decisione 2002/598/CE del I vaccini devono essere utilizzati unicamente da un veterinario ufficiale o da un veterinario specificamente autorizzato dalla autorità competente nell ambito di un programma di eradicazione della brucellosi presentato da uno Stato membro e approvato dalla Commissione. Il magazzinaggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita dei vaccini avvengono sotto il controllo dell Autorità Centrale. Devono essere comunicate alla Commissione informazioni dettagliate relative al programma di vaccinazione, l età degli animali da vaccinare e il sistema di test utilizzato per identificare gli animali vaccinati. Deve essere previsto che gli animali vaccinati non siano ammessi agli scambi intracomunitari segnatamente applicando metodi supplementari di marchiatura e registrazione degli animali vaccinati.
9 Norme Regionali di riferimento D.A n ; D.A n ; Circolare n. 1056; D.A n. 519, con il quale sono stati resi esecutivi i piani straordinari di controllo della brucellosi bovina, bufalina e ovicaprina; D.A n. 3016, piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi ovicaprina mediante l utilizzo del vaccino REV1; D.A n. 3017, piano straordinario di eradicazione della brucellosi bovina nell area dei Monti Nebrodi mediante l utilizzo del vaccino RB51; D.A n. 3949, sospensione dei piani di vaccinazione sopracitati; D.A n. 4143, revoca la sospensione e modifica gli allegati ai DD.AA e 3017/2004; Circolare Assessoriale n del ; Circolare Assessoriale n del ; D.A n. 6395; D.A n. 25.
10 D.A n. 519 piani straordinari di controllo della brucellosi bovina, bufalina e ovicaprina; L attuazione dei piani costituisce un obbiettivo prioritario per l Assessorato Regionale per la Sanità e per i Direttori Generali delle aziende USL; I Direttori Generali devono formalizzare un piano programmatico dando priorità a tutti gli interventi previsti con particolare riguardo a: 1) analisi e verifica delle attuali risorse di personale e di dotazione tecniche e tecnologiche presenti presso i settori veterinari e individuazione del numero e della tipologia delle assegnazioni necessarie: 2) Determinazione di livelli uniformi di attività nei vari Distretti provinciali; 3) Elaborazione di un piano organizzativo finalizzato alla effettuazione delle operazioni di disinfezione presso tutti gli allevamenti risultati infetti.
11 D.A n. 519 piani straordinari di controllo della brucellosi bovina, bufalina e ovicaprina; I Settori Veterinari dovranno: 1) Saggiare il 100% del patrimonio bovino e ovicaprino; 2) Sottoporre due volte l anno le aziende bovine ufficialmente indenni ai controlli sierologici; 3) Sottoporre almeno una volta l anno le aziende ovicaprine ufficialmente indenni ai controlli sierologici; 4) Effettuare i rientri negli allevamenti infetti ed in qualifica secondo i tempi stabiliti dalla normativa in vigore al fine di raggiungere, alla scadenza programma, la cadenza regolare dei controlli; 5) Chiudere almeno il 50 % dei focolai storici aperti nei primi due anni, il 25 % dei rimanenti il terzo anno per raggiungere alla scadenza del programma una normale gestione dei focolai.
12 D.A n. 519 piani straordinari di controllo della brucellosi bovina, bufalina e ovicaprina; I Direttori Generali delle Aziende USL, qualora il personale veterinario dipendente risulti insufficiente, potrà incaricare medici veterinari liberi professionisti Tutti gli animali della specie bovina e ovicaprina risultati positivi nel corso delle operazioni di risanamento debbono essere identificati, in aggiunta alle modalità previste dalla normativa nazionale e/o comunitaria, attraverso l utilizzo di un sistema elettronico costituito da un microchip inglobato in un bolo alimentare di tipo ceramico
13 ALLEGATO B AL D.A. n del Piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi bovina della regione Siciliana mediante l utilizzo del vaccino RB 51. Il Piano ha validità triennale, con possibilità di proroga e comunque di variazione in funzione dell evoluzione della situazione epidemiologica della malattia e dei risultati raggiunti. Lo scopo da conseguire alla scadenza del programma è quello di raggiungere in tutta la Provincia di Messina i livelli sanitari richiesti con la vaccinazione di tutti i capi vaccinabili contro la brucellosi bovina utilizzando vaccino vivo RB51 e conseguentemente l'assenza di casi di positività ai controlli. L adesione al Piano è volontaria per gli allevatori di animali della specie bovina i cui allevamenti siano situati nell ambito territoriale della Provincia di Messina e di competenza della Azienda USL n. 5 di Messina.
14 Negli allevamenti che aderiscono volontariamente al Piano, i Servizi Veterinari dell Az. USL 5 di Messina sottoporranno a vaccinazione con vaccino RB51 esclusivamente le vitelle impuberi di età compresa tra 4 e 8 mesi con la dose e le modalità riportate nel foglietto illustrativo dell Istituto produttore del vaccino. E vietata la vaccinazione dei maschi della specie bovina. Il Servizio Veterinario dell Az. USL dovrà trasmettere mensilmente all Ispettorato Regionale Veterinario e all IZS della Sicilia l elenco degli allevamenti sottoposti a vaccinazione con tutti i dati anagrafici dell azienda, il numero di codice aziendale e dell identificativo degli animali vaccinati, nonché l età degli stessi. L Az. USL n. 5 di Messina effettuerà i controlli sierologici nelle aziende che aderiscono al piano secondo le modalità e i tempi previsti dal D.M. 651/94, anche per verificare le eventuali infezioni post vaccinali in quanto come è noto il vaccino RB51 non induce negli animali vaccinati anticorpi rilevabili con le tecniche convenzionali adottate per la diagnosi di brucellosi (S.A.R. Ag:RB, F.d.C.). Gli animali che reagiranno positivamente alle prove ufficiali previste dal D.M. 651/94, ancorché vaccinati, saranno abbattuti entro il termine massimo di trenta giorni dalla notifica di positività. Inoltre si ritiene necessario specificare che l aziende che non aderiscono volontariamente al piano in argomento continueranno ad essere sottoposte ai piani di risanamento, per il raggiungimento della qualifica di Ufficialmente Indenne, ai sensi del D.M. 651/94 e del D.A. n del , che ha reso esecutivo nella Regione Siciliana il Piano Straordinario di eradicazione della brucellosi bovina.
15 E importante sottolineare che gli animali degli allevamenti sottoposti ad intervento immunizzante non potranno essere ammessi agli scambi intracomunitari, ma è consentita la movimentazione trascorsi trenta giorni dalla vaccinazione, in ambito regionale, sotto vincolo sanitario per motivi di pascolo prevedendo la presenza di pascoli separati rispetto a quelli in cui sono presenti animali provenienti da allevamenti in cui la vaccinazione non è praticata, la commercializzazione degli stessi verso allevamenti che hanno aderito al Piano, e per il macello. La vaccinazione con l utilizzo del vaccino vivo RB51 verrà effettuata da veterinari dipendenti della Azienda Usl n. 5 di Messina e/o da veterinari Liberi Professionisti specificatamente autorizzati. Inoltre verranno determinati livelli uniformi di attività nei Distretti delle Azienda USL n. 5 di Messina che consentano il raggiungimento degli obbiettivi prefissati.
16 ALLEGATO A AL D.A. n del Piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi ovina e caprina della regione Siciliana mediante l utilizzo del vaccino Rev1. L utilizzo della profilassi indiretta come mezzo necessario per l eradicazione ed il controllo della brucellosi ovicaprina in uno stadio già avanzato di attività di risanamento degli allevamenti, che ha comportato parecchi sacrifici agli allevatori in ordine agli abbattimenti degli animali infetti per il raggiungimento della qualifica di Ufficialmente Indenne, ha fatto ritenere necessario che il Piano straordinario con l implementazione di un programma di vaccinazione tenesse conto dei dati epidemiologici in possesso e venisse effettuato secondo le modalità ed i tempi di seguito riportati.
17 I Servizi Veterinari delle Aziende USL della Regione Siciliana effettueranno la vaccinazione obbligatoria in tutti gli allevamenti ovicaprini presenti nei territori di propria competenza con vaccino Rev 1, ed in particolare dovranno vaccinare, esclusivamente le femmine impuberi da rimonta degli ovini e dei caprini di età compresa tra i 4 ed i 6 mesi con la dose e le modalità riportate nel foglietto illustrativo dell Istituto produttore del vaccino. I proprietari o i detentori di aziende riconosciute Ufficialmente Indenni possono richiedere al Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio di non sottoporre i propri animali al trattamento immunizzante al fine di mantenere la qualifica conferita all allevamento. Sarà cura del Servizio Veterinario dell Azienda USL competente per territorio dopo una attenta analisi e valutazione della situazione epidemiologica locale ad effettuare la vaccinazione degli animali da rimonta degli allevamenti Ufficialmente Indenni qualora questi sono ritenuti a rischio di infezione. I Servizi Veterinari dovranno programmare gli interventi nel territorio tenendo in considerazione dell obbiettivo prioritario da perseguire con un sistema di controllo sierologico e macellazione dei capi infetti in combinazione con la vaccinazione esclusiva delle femmine impuberi da rimonta degli ovini e dei caprini di età compresa tra i 4 ed i 6 mesi che deve essere applicato efficacemente.
18 Si ribadisce quanto previsto dal D.M. 453/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché dal D.A. 519/2002 in merito ai controlli da effettuare, il rispetto dei tempi previsti per la macellazione degli animali infetti, i tempi di rientro negli allevamenti da controllare, il rilascio delle qualifiche sanitarie all allevamento, i controlli sulla produzione del latte e dei prodotti a base di latte, il controllo sulle movimentazioni animali ecc., ai quali si rimanda per una puntuale applicazione delle norme contenute negli stessi. Si sottolinea che in caso di allevamenti fortemente interessati dall infezione sarà cura dell Azienda USL valutare la possibilità di effettuare lo stamping-out con le procedure previste dalla circolare assessoriale 1056/2001. Per ottenere un congruo numero di animali vaccinati all interno della popolazione ovicaprina dell isola la durata prevista per lo svolgimento del piano è di cinque anni, con possibilità di proroga in relazione alla evoluzione epidemiologica della malattia e dei risultati raggiunti. L obbiettivo da conseguire alla scadenza del programma è quello di raggiungere in tutte le province della Regione i livelli sanitari richiesti, cioè il controllo del 100% delle aziende e dei capi ovini e caprini presenti sul territorio regionale e un abbattimento della prevalenza negli allevamenti. Negli anni successivi si continuerà l attività di risanamento così come previsto dal D.M. 453/92 e successive modifiche ed integrazioni.
19 D.A. n del piano straordinario di vaccinazione Tutti i capi ovicaprini vaccinati con REV 1 devono essere identificati con i boli endoruminali contenenti transponder
20 Circolare 1161 del è stato elaborato un protocollo operativo destinato ai veterinari operatori al fine di rendere più agevoli ed omogenee nel territorio le operazioni di registrazione dei capi infetti
21 Protocollo operativo Il veterinario dirigente area A ricevuta la comunicazione di positività da parte dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale provvede alla notifica delle Istruzioni Tecniche all'allevatore e alla contemporanea identificazione degli animali infetti cosi come previsto dai DD. MM. 453/92 e 651/94 ed in aggiunta alla identificazione accessoria obbligatoriamente prevista dal D.A. n. 519/2002 con contemporanea registrazione dei trasponder utilizzati sul relativo palmare. Al rientro in ufficio il veterinario dirigente area A o il personale precedentemente individuato con nota formale dal Responsabile del Distretto Veterinario, provvede alle seguenti attività: scarico dei dati dal palmare al personal computer; importazione del file generato dal palmare; stampa del file che dovrà essere allegato alla copia di istruzioni tecniche che resta archiviata in ufficio.
22 Protocollo operativo Ricevuta la comunicazione di richiesta di macellazione da parte dell'allevatore, prima della partenza verso lo stabilimento di macellazione, il veterinario Dirigente area A effettua le seguenti attività: importazione della tavola di equivalenza relativa alla partita di animali infetti dal pc al palmare; lettura dei trasponder degli animali infetti durante il carico utilizzando la funzione controllo del palmare; scarico dei dati dal palmare al personal computer; importazione del file generato dal palmare; stampa del file che dovrà essere allegato ai documenti di invio al macello degli animali infetti.
23 Protocollo operativo Al momento della ricezione degli animali infetti presso lo stabilimento di macellazione e comunque prima della macellazione il veterinario ufficiale del macello provvede alle seguenti attività: Verifica del numero dei trasponder e della corrispondenza con le marche auricolari degli animali infetti; se la verifica da esito positivo gli animali vengono avviati alla macellazione; se la verifica da esito negativo, tutti gli animali la cui identificazione è certa vengono avviati alla macellazione, mentre la partita di animali non correttamente identificata viene posta sotto sequestro in attesa di chiarimenti da parte del Servizio Veterinario speditore.
24 Protocollo operativo A fine giornata di macellazione, o comunque nell'arco della settimana, il veterinario ufficiale del macello provvede alle seguenti attività: verifica della corrispondenza tra il numero complessivo di trasponder in fase premacellazione ed il numero di trasponder recuperati durante le operazioni di macellazione che devono essere conservati previo lavaggio in appositi sacchetti distinti per USL di provenienza con allegata copia del report di lettura degli stessi. Ulteriore copia dello stesso report deve essere allegata al certificato di macellazione degli animali; predisposizione di una nota da inviare al Servizio Veterinario speditore con l'indicazione degli eventuali boli che non è stato possibile recuperare. 6) Sarà cura del Settore di Sanità Pubblica Veterinaria della A.U.S.L. di provenienza degli animali infetti provvedere al ritiro dei trasponder presso i macelli di destinazione degli animali con la compilazione di un verbale di avvenuta consegna.
25 Circolare n del Le informazioni minime per coordinare e verificare il piano di vaccinazione sono rappresentate dalla conoscenza di tutte le aziende ufficialmente indenni e di tutti i capi vaccinati; analogamente bisogna avere la ragionevole sicurezza che i capi sieropositivi vengano abbattuti. Per realizzare quanto sopra descritto bisogna istituire, su idoneo supporto informatico, un database che contenga la qualifica di ciascuna azienda, l identificativo individuale dei capi vaccinati e dei capi sieropositivi. L identificativo individuale deve essere inserito in una matrice manipolabile solo dagli organi competenti. Il database così realizzato affiancherà quello presente presso l Area di Sorveglianza Epidemiologica dell IZSSi e relativo ai controlli effettuati nelle aziende.
26 Circolare n del Scheda 1 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE Per ciascuna azienda ovi-caprina presente in Sicilia (per azienda s intende tutto ciò che è compreso sotto un codice aziendale) CODICE AZIENDALE D.P.R. 317 RAGIONE SOCIALE Nominativo Ditta o Legale Rappresentante COMUNE Comune dove vengono detenuti gli animali INDIRIZZO animali Indirizzo/Contrada dove vengono detenuti gli LATITUDINE SISTEMA WGS84 LONGITUDINE SISTEMA WGS84 ALTITITUDINE METRI s.l.m. N COMPLESSIVO OVINI-CAPRINI STATO SANITARIO IN QUALIFICA - INFETTA - U.I. DATA COMPILAZIONE SCHEDA VETERINARIO Il cambio di qualifica di un azienda deve essere comunicato entro 7 gg. Se l aziende assume la qualifica di INFETTA la comunicazione deve essere accompagnata dalla scheda d indagine epidemiologica.
27 Circolare n del Scheda 2 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE VACCINATE Può essere sufficiente in alternativa una copia del modello 2bis/33 (completo in tutte le sue parti ed in particolare per quelle relative alla identificazione del capo) con la specifica allevamento vaccinato con allegato il report di lettura dei microchips degli animali vaccinati: CODICE AZIENDALE D.P.R. 317 ANNOTAZIONI Inserire CAPI VACCINATI REV1 (report microchips) SPECIE OVINA o CAPRINA RAZZA DA SPECIFICARE SESSO F DATA DI NASCITA GIORNO/MESE/ANNO CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE Codice identificativo del capo DATA PRELEVAMENTO o di VACCINAZIONE Una copia delle schede soprariportate compilate in ogni loro parte dovrà essere inviata all IZS della Sicilia (Area Sorveglianza Epidemiologica) al fax entro il mese successivo alla data dell intervento in azienda, il quale provvederà alla aggregazione dei dati e ad inoltrarli a questo Assessorato ed a nutrire la Banca Dati. Tale Banca Dati costituirà l unica fonte ufficiale per il monitoraggio dell andamento del piano.
28 D.A. n del Tutti gli ovicaprini presenti negli allevamenti infetti devono essere identificati con i boli endoruminali contenenti transponder. L IRV di concerto con l IZS devono tracciare un percorso finalizzato alla gestione informatica dei focolai di brucellosi negli allevamenti ovicaprini.
29 D.A n. 25 Tutti i bovini presenti negli allevamenti infetti devono essere identificati con i boli endoruminali contenenti transponder.
30 Proposta di disegno di legge Interventi per l identificazione elettronica dei bovini ovini e caprini per l eradicazione della tubercolosi, delle brucellosi e della leucosi bovina enzootica, nonché per consentire l espletamento di attività istituzionali relative alla Sanità Animale. Identificazione elettronica di tutto il patrimonio zootecnico.
31 O.M Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovicaprina, Leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia Le principali modifiche introdotte: 1) Nuove competenze per i Direttori Generali delle USL. 2) Riduzione dei tempi di reingresso nei focolai, di abbattimento dei capi infetti, e di notifica da parte dell IZS degli esiti delle prove sierologiche. 3) Inserimento delle qualifiche sanitarie in BDN. 4) Verifica da parte dell IZS della corrispondenza genetica dei campioni ricevuti dal macello con quelli prelevati dal Servizio Veterinario locale nell allevamento..
32 O.M Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovicaprina, Leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 6) Esclusione di ogni altra forma di indennizzo regionale o locale per i capi abbattuti. 7) Comunicazione all AGEA dei nominativi degli allevatori che non ottemperino alle misure previste dai piani di eradicazione. 8) Accertamenti diagnostici nei trenta giorni precedenti lo spostamento degli allevamenti destinati alla transumanza, l alpeggio e il pascolo vagante. 9) Accertamenti diagnostici nei trenta giorni precedenti la spedizione degli animali verso l allevamento da ingrasso e le stalle di sosta.
33 O.M Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovicaprina, Leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 10) Istituzione presso il Ministero della Salute di una Task Force per l indirizzo, il coordinamento e l attuazione delle misure previste dall ordinanza. 11) Istituzione da parte del Prefetto su proposta del Ministero della Salute di un Commissario ad acta con poteri di intervento straordinario presso i servizi veterinari locali competenti per territorio. 12) Applicazione delle sanzioni previste dal D.L.vo 196/99.
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