PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA PRESCRIZIONE E DISPENSAZIONE DI MEDICINALI NELLA TERAPIA DEL DOLORE
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- Artemisia Zamboni
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1 PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA PRESCRIZIONE E DISPENSAZIONE DI MEDICINALI NELLA TERAPIA DEL DOLORE a cura del Dipartimento Cure Primarie U.O. Farmaceutica Premessa: principali novità introdotte nel corso del 2009 Con Ordinanza MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI del 16 giugno 2009 (pubblicata sulla GU n. 141/2009 ed in vigore dal 20/06/2009), avente per oggetto "Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D, allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", sono state introdotte ulteriori semplificazioni prescrittive a favore di alcune composizioni medicinali impiegate nella terapia del dolore. Principali novità introdotte: temporanea iscrizione nella tabella IID e conseguente prescrizione con ricetta non ripetibile (anzichè ricetta ministeriale a ricalco RMR 2 ) delle seguenti composizioni medicinali utilizzate nella terapia del dolore: 1. composizioni, per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti codeina e diidrocodeina in quantità superiore (espressa in base anidra) a 10 mg/unità posologica per le forme farmaceutiche monodose; 2. composizioni, per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti codeina e diidrocodeina in quantità superiore (espressa in base anidra) all'1% p/v per le forme farmaceutiche multidose; 3. composizioni, per somministrazione rettale, contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità superiore (espressa in base anidra) a 20 mg/unità posologica ; 4. composizioni, per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e ossimorfone; 5. composizioni, per somministrazioni ad uso transdermico, contenenti buprenorfina. sono escluse dal provvedimento: 6. le composizioni a base di metadone e buprenorfina per somministrazione orale; 7. le composizioni a base di morfina e buprenorfina per somministrazione iniettabile. che rimangono in tabella IIA. con Determinazione pubblicata nella G.U. n. 238 del 13/10/2009 ed entrata in vigore il 28 ottobre 2009, l'aifa ha continuato il processo di revisione delle note, al fine di garantire e non ostacolare l'accesso alle terapie farmacologiche in un ottica che tenga conto delle evidenze scientifiche più aggiornate in un contesto di condivisione scientifica dell'appropriatezza prescrittiva, abolendo la nota n. 3. Principali novità introdotte: dal 28/10/2009 i farmaci di cui alla nota 3 (principio attivo: Tramadolo) sono prescrivibili a carico del SSN senza le limitazioni previste dalla stessa nota. Con DGR n. VIII/10804 del 16 dicembre 2009 (Regole 2010) è stato aggiornato l elenco dei farmaci concedibili SSR in Regione Lombardia per la terapia del dolore. Principali novità introdotte: per facilitare ulteriormente l accesso alle terapie del dolore da parte dei malati, l elenco dei farmaci concedibili, riportati analiticamente nelle sezioni seguenti, aggiorna e sostituisce integralmente l elenco delle specialità medicinali prescrivibili SSR di cui alla nota prot. RL 7891 del 18 febbraio Di seguito vengono prese in considerazione le composizioni medicinali concedibili SSR nella terapia del dolore a prescindere dalla loro appartenenza/non appartenenza alla tabella II DPR Pagina 1 di 14
2 Composizioni Medicinali iscritte nella TABELLA II Sezione A DPR 309/90 Sono ricomprese composizioni medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica. Modalità prescrittive e obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari (art. 43 D.P.R. 309/90); E prevista la prescrizione sul modello unico di ricettario ministeriale a ricalco (RMR 2 ) approvato con Decreto del Ministero della Salute 10 marzo 2006 e pubblicato sulla G.U. n. 76 del 31 marzo Prescrizione di composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezione A: La prescrizione può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni; in regime SSR il limite è di 2 pezzi per ricetta, fermo restando il limite di 30 giorni di terapia. 2. Prescrizione di composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezione A, utilizzate per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei (metadone, buprenorfina): La prescrizione può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti fermo restando il rispetto del Piano Terapeutico redatto da una struttura autorizzata; in regime SSR il limite è di 2 pezzi per ricetta oppure 3 pezzi se sussistono le condizioni per la multiprescrizione (esenzione per patologia), fermo restando il limite di 30 giorni di terapia. Es: Metadone - codice esenzione 014 dipendenza da sostanze stupefacenti psicotrope e da alcool. N.B. La prescrizione per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcool dipendenza va effettuata nel rispetto del Piano Terapeutico predisposto dallo Specialista operante in Struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata. Può comprendere con un solo modulo la prescrizione di un medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni: Per le prescrizioni a carico S.S.N. può essere necessario redigere più ricette; Per le prescrizioni a carico dell assistito può essere redatta un unica ricetta. 3. Prescrizione di composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezione A, allegato III bis, utilizzate per il trattamento della terapia del dolore (metadone, buprenorfina): La prescrizione può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni, secondo le indicazioni e le limitazioni previste dalle relative AIC, sia in regime privato che SSR (Legge 405/2001). N.B. La Regione Lombardia, con nota prot. n..h del 23/07/2008 e prot. n. H del 6/10/2008, ha introdotto la nuova sigla TDL (terapia del dolore) che risponde alla necessità di individuare con chiarezza la rimborsabilità delle terapie del dolore, per periodi di terapia non superiore ai trenta giorni e, quindi, per un quantitativo massimo che può superare due confezioni o tre per ricetta. Il medico infatti, in tali casi, si preoccuperà di riportare sempre la sigla TDL che è ora l'unica che autorizza la prescrizione in regime SSR di un quantitativo utile per la copertura del fabbisogno di trenta giorni, indipendentemente dal tipo di ricetta. In seguito all entrata in vigore (in data 29/04/07) del DM 18/04/2007 ed ai chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, con circolare prot. n. DGFDM/VIII/P/I.8.d.q/15817 del , la prescrizione dei medicinali compresi nell allegato III bis non è più riferita alle sole malattie neoplastiche o degenerative, bensì alla terapia del dolore indipendentemente dall origine del dolore stesso. Pagina 2 di 14
3 Nella ricetta RMR 2 che risulta firmata dal medico o dal veterinario in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre (si suggerisce di apporre il timbro anche sulle copie) devono essere indicati: cognome e nome dell'assistito o proprietario dell animale ammalato; la dose prescritta, la posologia, modo e tempo di somministrazione; indirizzo e numero telefonico professionale del medico o del veterinario; timbro personale, data e firma del medico o del veterinario. specie, razza e sesso dell animale curato riportata dal veterinario nello spazio destinato al codice del paziente; dicitura uso veterinario riportata dal veterinario nello spazio destinato ai bollini autoadesivi; La prescrizione a carico SSR viene rilasciata in triplice copia: originale + copia SSR: da consegnare in farmacia; copia assistito/prescrittore: La persona (assistito) alla quale sono prescritti i medicinali compresi nella tabella II, sezione A e nell allegato III-bis deve conservare la terza copia della ricetta che gli viene consegnata dal medico per giustificare il possesso degli stessi medicinali. A tale fine, gli uffici ministeriali hanno riferito per le vie brevi che nelle more del nuovo ricettario il medico consegna al paziente la copia prescrittore. Per i trattamenti di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza effettuati con medicinali compresi nella tabella II, sezione A la persona cui sono consegnati tali medicinali in affidamento è tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso. e va integrata con: codice sanitario/fiscale dell assistito ed eventuali esenzioni per patologia; codice regionale medico: MMG/PLS/MCA; codice fiscale medico: Medici dipendenti ASL o altri prescrittori (Specialisti convenzionati e non); struttura di appartenenza: MCA/Medici dipendenti ASL o altri prescrittori (specialisti convenzionati e non; es: Servizio di continuità assistenziale, Servizio di guardia turistica Consultorio familiare di, Ambulatorio di, Pronto Soccorso, Unità Operativa Ospedaliera di ); La prescrizione non a carico SSR o veterinaria viene rilasciata in duplice copia: originale: da consegnare in farmacia; copia assistito/prescrittore: La persona (assistito proprietario dell animale) alla quale sono prescritti i medicinali compresi nella tabella II, sezione A deve conservare la terza copia della ricetta che gli viene consegnata dal medico per giustificare il possesso degli stessi medicinali. A tale fine, gli uffici ministeriali hanno riferito per le vie brevi che nelle more del nuovo ricettario il medico consegna al paziente la copia prescrittore. da conservare, a cura del prescrittore in caso di autoricettazione. La ricetta ha validità trenta giorni, escluso quello di emissione; Pagina 3 di 14
4 Autoricettazione I medici e i veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione con ricettario RMR 2, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell allegato III bis, per uso professionale urgente. In caso di autoricettazione il medico conserva la copia assistito/prescrittore unitamente ad un registro delle prestazioni effettuate, dove annota le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non è di modello ministeriale, non è soggetto a vidimazione preventiva né a numerazione delle pagine e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro. La fornitura dei medicinali non e a carico del SSR e non esistono limiti quali-quantitativi. Ritiro del Ricettario RMR 2 presso l ASL L ASL provvede alla distribuzione delle ricette ai Medici e ai Veterinari operanti nel territorio di competenza, con le seguenti modalità: MMG / PLS / MCA / Medici dipendenti ASL: Distretto di competenza lavorativa, cioè quello in cui opera il medico Altri Medici (specialisti convenzionati e non) e Veterinari: Distretto di residenza Il ricettario può essere ritirato dall interessato o da altra persona munita di delega scritta, accompagnata da una fotocopia di un documento d identità valido. A ciascun Medico viene consegnato, di norma, un solo ricettario per volta. Abilitati alla prescrizione Tutti i Medici e i Veterinari iscritti al rispettivo Ordine Professionale possono utilizzare i ricettari ministeriali a ricalco (RMR 2 ) per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II sezione A (comprese le formulazioni a base di principi attivi dell allegato III-bis al D.P.R. 309/90 impiegate per la terapia del dolore in corso di patologia neoplastica o degenerativa). Il ricettario va utilizzato anche per le prescrizioni in regime liberoprofessionale. Sono abilitate alla prescrizione in regime convenzionato, cioè a carico del SSR, le seguenti figure professionali: - i medici dipendenti o convenzionati col SSR; - i medici con rapporto di incarico libero professionale con le ASL o le Strutture Sanitarie di ricovero e cura pubbliche nell ambito dei servizi di cure domiciliari cure palliative; - i medici di organizzazioni no profit che operano, con atto formale delle ASL o delle Strutture Sanitarie di ricovero e cura pubbliche, a sostegno dei servizi domiciliari di cure palliative; Non sono abilitate alla prescrizione in regime convenzionato, cioè a carico del SSR, le seguenti figure professionali: - Specialisti non convenzionati con il SSR che svolgono la propria attività nello studio privato; - Veterinari. La prescrizione farmaceutica in caso di urgenza terapeutica o di necessità e alla dimissione ospedaliera in orari coperti dalla continuità assistenziale è compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni (operanti in Strutture pubbliche). Pagina 4 di 14
5 Limiti prescrittivi 1. in regime privato: 30 giorni di terapia; 2. In regime SSR e fermo restando il limite dei 30 giorni di terapia: 2 confezioni per ricetta in assenza di esenzioni; 3 confezioni per ricetta se sussistono le condizioni per la multiprescrizione (esenzione per patologia): Es: Metadone - codice esenzione 014 dipendenza da sostanze stupefacenti psicotrope e da alcool. numero confezioni necessario per 30 giorni di terapia, secondo le indicazioni e le limitazioni previste dalle relative AIC, con codice esenzione TDL (terapia del dolore). Formalismi di dispensazione da parte del farmacista (art. 45 D.P.R. 309/90). Il farmacista dispensa i medicinali compresi nella tabella II, sezione A dietro presentazione di ricetta medica, compilata nei modi prescritti, verificandone la correttezza formale; sulla ricetta vanno annotati: a) Gli estremi di un documento di riconoscimento dell acquirente b) La data di spedizione e il timbro della farmacia c) Il prezzo praticato. Il farmacista che dispensa i medicinali in regime SSR appone i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSR, sia nello spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato alla medesima (preferibile) sul quale si consiglia di riportare il numero della ricetta. Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi (o appone l etichetta del preparato). La ricetta ha validità trenta giorni, escluso quello di emissione. Decorsi trenta giorni dalla data di rilascio, la prescrizione medica non può più essere spedita. Il termine di conservazione delle ricette da parte del farmacista è due anni, a partire dal giorno dell ultima registrazione nel registro di cui all art. 60. Quote di partecipazione (ticket) In mancanza di qualsiasi esenzione sulla ricetta, non è rimborsabile un numero di confezioni superiore a due ed è dovuto il ticket di 2 euro a confezione (massimo 4 euro per ricetta); In presenza di codice esenzione per patologia, diversa da TDL, non è rimborsabile un numero di confezioni superiore a tre e non sarà quindi dovuto alcun ticket o sarà dovuto il ticket di 1 euro (massimo 3 euro per ricetta), a seconda del tipo di esenzione (rispettivamente totale o parziale). Non è dovuto alcun ticket qualora sulla ricetta sia presente il codice TDL. Pagina 5 di 14
6 Formulazioni concedibili SSR in Regione Lombardia per la terapia del dolore. 1. Formulazioni commerciali, iscritte in tabella II A, classificate in fascia A, prescrivibili SSR su ricettario ministeriale a ricalco (RMR 2 ) TEMGESIC cpr sub. 0,2 mg Buprenorfina TEMGESIC im iv 5 fiale 1 ml 0,3 mg Buprenorfina EPTADONE Os fl. 5,10,20 mg, 20 ml, Metadone Cloridrato sciroppo 1 mg/ml, 40,80 ml FORM. GEN. Soluzione orale 1 mg/ml, ml Metadone Cloridrato Sciroppo 0,1% ml Soluzione orale 3 mg/ml, 5 mg/ml, 20 ml Soluzione orale 5 mg/ml ml FORM. GEN. Fiale 10mg/ml, 20 mg/ml Morfina Cloridrato CARDIOSTENOL Im 8 fiale 1 ml Morfina cloridrato/atropina solfato 2. Formulazioni magistrali, a base di buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone, prescrivibili SSR su ricettario ministeriale a ricalco (RMR 2 ) limitatamente a pazienti residenti o domiciliati in Regione Lombardia in età pediatrica o pazienti adulti con problemi di deglutizione; Tariffazione secondo tariffa nazionale di cui al D.M. 18 agosto Pagina 6 di 14
7 Composizioni Medicinali iscritte nella TABELLA II Sezioni B, C DPR 309/90 Sono ricomprese: sostanze medicinali impiegate nelle preparazioni galeniche (sezione B); composizioni medicinali industriali non espressamente previsti nelle sezioni C, D, E: es. Alcover, XYREM (sezione B); composizioni medicinali contenenti barbexaclone, destropropossifene, fenobarbital, pentazocina (sezione C). Modalità prescrittive e obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari (art. 43 D.P.R. 309/90); La prescrizione va effettuata con ricetta non ripetibile (RNR), ovvero ricetta bianca (in regime privato) o ricetta SSR (in regime convenzionato), che deve contenere: cognome e nome del paziente; data di prescrizione, timbro e firma del medico. Limiti prescrittivi 1. in regime privato: nessun limite quantitativo; 2. In regime SSR: 2 confezioni per ricetta in assenza di esenzioni; 3 confezioni per ricetta se sussistono le condizioni per la multiprescrizione (esenzione per patologia): Es. Fenobarbital - codice esenzione 017 epilessia Formalismi di dispensazione da parte del farmacista (art. 45 D.P.R. 309/90). Il farmacista dispensa i medicinali compresi nella tabella II, sezione B e C dietro presentazione di ricetta medica (RNR), compilata nei modi prescritti, verificandone la correttezza formale; sulla ricetta vanno annotati: La data di spedizione e il timbro della farmacia Il prezzo praticato. La dispensazione da parte del farmacista di preparazioni magistrali a base di farmaci compresi in tabella II B, da soli o in associazione, indipendentemente dal dosaggio, avviene dietro presentazione di ricetta RNR, con obbligo di annotazione nel registro entrata/uscita. Il farmacista che dispensa medicinali della tabella II C in regime SSR appone i bollini autoadesivi nello spazio ad essi destinato. La ricetta ha validità trenta giorni, escluso quello di emissione. Decorsi trenta giorni dalla data di rilascio, la prescrizione medica non può più essere spedita. Il termine di conservazione delle ricette da parte del farmacista è due anni, a partire dal giorno dell ultima registrazione nel registro di cui all art. 60. Nel caso di fornitura SSR il farmacista è tenuto a conservare copia della ricetta originale recante la data di spedizione! Quote di partecipazione (ticket) In mancanza di qualsiasi esenzione sulla ricetta, non è rimborsabile un numero di confezioni superiore a due ed è dovuto il ticket di 2 euro a confezione (massimo 4 euro per ricetta); In presenza di codice esenzione per patologia non è rimborsabile un numero di confezioni superiore a tre e non sarà quindi dovuto alcun ticket o sarà dovuto il ticket di 1 euro (massimo 3 euro per ricetta), a seconda del tipo di esenzione (rispettivamente totale o parziale). Formulazioni concedibili SSR in Regione Lombardia per la terapia del dolore. NESSUNA Pagina 7 di 14
8 Composizioni Medicinali iscritte nella TABELLA II Sezioni D DPR 309/90 Sono ricomprese: composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione; composizioni medicinali per uso parenterale contenenti clordemetildiazepam, diazepam, lorazepam, midazolam. Modalità prescrittive e obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari (art. 43 D.P.R. 309/90); La prescrizione va effettuata con ricetta non ripetibile (RNR), ovvero ricetta bianca (in regime privato) o ricetta SSR (in regime convenzionato), che deve contenere: cognome e nome del paziente; data di prescrizione, timbro e firma del medico. L uso della ricetta a ricalco RMR 2 è obbligatoria qualora il medicinale della tabella II, sezione D (ad esempio, Coefferalgan) sia prescritto nella medesima ricetta insieme ad uno stupefacente della tabella II, sezione A. La Regione Lombardia, con nota prot. n. H del 24/05/2007 ha evidenziato che tali modalità prescrittive debbano essere rispettate anche per le specialità concedibili in regime assistito solo in Regione Lombardia (v. formulazioni rimborsabili SSR p.to 2). Limiti prescrittivi 1. In regime privato: nessun limite quantitativo; 2. In regime SSR: 2 confezioni per ricetta in assenza di esenzioni; numero confezioni necessario per 30 giorni di terapia, secondo le indicazioni e le limitazioni previste dalle relative AIC, con codice esenzione TDL (terapia del dolore); non è necessario indicare la posologia. Formalismi di dispensazione da parte del farmacista (art. 45 D.P.R. 309/90). Il farmacista dispensa i medicinali compresi nella tabella II, sezione D dietro presentazione di ricetta medica (RNR o SSR), compilata nei modi prescritti, verificandone la correttezza formale; sulla ricetta vanno annotati: La data di spedizione e il timbro della farmacia Il prezzo praticato. Il farmacista che dispensa medicinali della tabella II D in regime SSR appone i bollini autoadesivi nello spazio ad essi destinato e in mancanza di spazio su modulo allegato sul quale si consiglia di riportare il numero della ricetta. La ricetta ha validità trenta giorni, escluso quello di emissione. Decorsi trenta giorni dalla data di rilascio, la prescrizione medica non può più essere spedita. Il termine di conservazione delle ricette da parte del farmacista è 6 MESI, se non consegnate all ASL per il rimborso. Pagina 8 di 14
9 In base a quanto stabilito dall Ordinanza ministeriale del 2 luglio 2009 (G.U. serie generale nr. 156 del 08/07/2009), nella dispensazione dei medicinali temporaneamente iscritti nella Tabella II Sezione D (Ordinanza ministeriale 16 giugno 2009, GU n. 141/2009) e limitatamente alle ricette non ripetibili compilate sul ricettario personale del medico (ricette bianche redatte in regime privato), il farmacista deve: accertare l'identità dell'acquirente e prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta; inviare alla ASL e all'ordine, entro la fine di ciascun mese, una comunicazione riassuntiva di tali ricette, spedite nel mese precedente, specificando per ciascuna composizione la denominazione delle preparazioni e il numero delle confezioni dispensate, distinte per forma farmaceutica e dosaggio. Quote di partecipazione (ticket) In mancanza di qualsiasi esenzione sulla ricetta, non è rimborsabile un numero di confezioni superiore a due ed è dovuto il ticket di 2 euro a confezione (massimo 4 euro per ricetta); Non è dovuto alcun ticket qualora sulla ricetta sia presente il codice TDL. Formulazioni concedibili SSR in Regione Lombardia per la terapia del dolore. 1. Formulazioni commerciali, iscritte in tabella II D, classificate in fascia A, prescrivibili su ricettario regionale (SSR) CO EFFERALGAN 16 cpr 500 mg + 30 mg PARACETAMOLO E CODEINA 2. formulazioni commerciali, iscritte in tabella II D, classificate in fascia C, prescrivibili su ricettario regionale (SSR) - DGR del 16/02/2005 così come integrata dalla DGR VIII/ del 16/12/2009. DAL 24/04/2005 CO EFFERALGAN 16 cpr effervescenti 500 mg + 30 mg N02AA59 PARACETAMOLO E CODEINA DAL 01/05/2005 TACHIDOL AD Grat. Eff. 10 buste 500 mg + 30 mg N02AA59 PARACETAMOLO E CODEINA TACHIDOL BB Sciroppo 120 ml 2,5 gr + 0,150 gr N02BE51 PARACETAMOLO E CODEINA DAL 01/01/2010 CODAMOL16 cpr effervescenti 500 mg + 30 mg N02AA59 PARACETAMOLO E CODEINA SPASMOPLUS AD 5 supposte 500 mg + 40 mg N02AA59 PARACETAMOLO E CODEINA Pagina 9 di 14
10 3. Formulazioni commerciali, temporaneamente iscritte in tabella II D, classificate in fascia A, prescrivibili su ricettario regionale (SSR) - Ordinanza 16/06/2009. ACTIQ 3PASTL MUCOSA OS dosaggi vari FENTANIL CITRATO DEPALGOS 28 CPR RIV dosaggi vari OXICODONE CLORIDRATO PARACETAMOLO DUROGESIC 3 CEROTTI dosaggi vari FENTANIL FENTANIL HEXAL 3 CEROTTI dosaggi vari FENTANIL FENTANIL RATIO 3 CEROTTI dosaggi vari FENTANIL FENTANIL SA.GMBH 3 CEROTTI dosaggi vari FENTANIL FENTANIL SANDOZ 3 CEROTTI dosaggi vari FENTANIL FENTANIL WINTHROP 3 CEROTTI dosaggi vari FENTANIL JURNISTA 14CPR R.P. dosaggi vari IDROMORFONE CLORIDRATO MATRIFEN 3 CEROTTI dosaggi vari FENTANIL MSCONTIN 16CPR R.P. dosaggi vari MORFINA SOLFATO ORAMORPH OS GTT E SCIR dosaggi vari MORFINA SOLFATO OXYCONTIN 28 CPR dosaggi vari OXICODONE CLORIDRATO QUATROFEN*3 CEROTTI dosaggi vari FENTANIL TRANSTEC*3 CEROTTI dosaggi vari BUPRENORFINA TWICE 16 CPS dosaggi vari MORFINA SOLFATO Pagina 10 di 14
11 Composizioni Medicinali iscritte nella TABELLA II Sezioni E DPR 309/90 Sono ricomprese: Composizioni medicinali ad uso diverso da quello parenterale contenenti: alazepam, alprazolam, bromazepam, brotizolam, clobazam, clonazepam, clorazepato, clordizepossido, clotiazepam, delorazepam, diazepam, estazolam, etizolam, flurazepam, ketazolam, lorazepam, lormetazepam, medazepam, meprobamato, midazolam, nimetazepam, nitrazepam, nordazepam, ossazepam, ossazolam, pinazepam, prazepam, quazepam, temazepam, tetrazepam, triazolam, zaleplon, zolpidem, zopiclone; Composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D. Modalità prescrittive e obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari (art. 43 D.P.R. 309/90); La prescrizione va effettuata con ricetta ripetibile (RR) ovvero ricetta bianca (in regime privato) o ricetta SSR (in regime convenzionato), che deve contenere: cognome e nome del paziente (solo in caso di prescrizione SSR); data di prescrizione, timbro e firma del medico. Limiti prescrittivi 1. In regime privato: 3 confezioni in trenta giorni (D.M. 7 agosto 2006); l indicazione di un numero di confezioni superiore all unità esclude la ripetibilità. 2. In regime SSR: 2 confezioni per ricetta in assenza di esenzioni; numero confezioni necessario per 30 giorni di terapia, secondo le indicazioni e le limitazioni previste dalle relative AIC, con codice esenzione TDL (terapia del dolore); non è necessario indicare la posologia. Formalismi di dispensazione da parte del farmacista (art. 45 D.P.R. 309/90). Il farmacista dispensa i medicinali compresi nella tabella II, sezione E dietro presentazione di ricetta medica (RR), compilata nei modi prescritti, verificandone la correttezza formale; sulla ricetta vanno annotati: La data di spedizione e il timbro della farmacia Il prezzo praticato. Il farmacista che dispensa medicinali della tabella II E in regime SSR appone i bollini autoadesivi nello spazio ad essi destinato e in mancanza di spazio su modulo allegato sul quale si consiglia di riportare il numero della ricetta. La ricetta ha validità trenta giorni, escluso quello di emissione. Decorsi trenta giorni dalla data di rilascio, la prescrizione medica non può più essere spedita. Quote di partecipazione (ticket) In mancanza di qualsiasi esenzione sulla ricetta, non è rimborsabile un numero di confezioni superiore a due ed è dovuto il ticket di 2 euro a confezione (massimo 4 euro per ricetta); Non è dovuto alcun ticket qualora sulla ricetta sia presente il codice TDL. Pagina 11 di 14
12 Formulazioni concedibili SSR in Regione Lombardia per la terapia del dolore. 1. Formulazioni commerciali, iscritte in tabella II E, classificate in fascia C, prescrivibili su ricettario regionale (SSR) - DGR del 16/02/2005 così come integrata dalla DGR VIII/ del 16/12/2009. DAL 01/05/2005 LONARID BB 6 supposte 200 mg + 5 mg N02BE51 PARACETAMOLO E CODEINA LONARID LATT 6 supposte 60 mg + 2,5 mg N02BE51 PARACETAMOLO E CODEINA DAL 01/01/2010 LONARID 20 CPR 400 mg + 10 mg N02BE51 PARACETAMOLO E CODEINA LONARID AD 6 supposte 400 mg + 20 mg N02AA59 PARACETAMOLO E CODEINA Pagina 12 di 14
13 Composizioni Medicinali non iscritte nella tabella II DPR 309/90 Sono ricomprese: composizioni medicinali contenenti tramadolo e tramadolo/paracetamolo. Modalità prescrittive e obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari (art. 43 D.P.R. 309/90); La prescrizione va effettuata con ricetta non ripetibile (RNR), ovvero ricetta bianca (in regime privato) o ricetta SSR (in regime convenzionato), che deve contenere: cognome e nome del paziente; data di prescrizione, timbro e firma del medico. Limiti prescrittivi 1. In regime privato: nessun limite quantitativo; 2. In regime SSR: 2 confezioni per ricetta in assenza di esenzioni; numero confezioni necessario per 30 giorni di terapia, secondo le indicazioni e le limitazioni previste dalle relative AIC, con codice esenzione TDL (terapia del dolore); non è necessario indicare la posologia. Formalismi di dispensazione da parte del farmacista (art. 45 D.P.R. 309/90). Il farmacista dispensa i medicinali dietro presentazione di ricetta medica (RNR o SSR), compilata nei modi prescritti, verificandone la correttezza formale; sulla ricetta vanno annotati: La data di spedizione e il timbro della farmacia Il prezzo praticato. Il farmacista che dispensa i medicinali in regime SSR appone i bollini autoadesivi nello spazio ad essi destinato e in mancanza di spazio su modulo allegato sul quale si consiglia di riportare il numero della ricetta. La ricetta ha validità trenta giorni, escluso quello di emissione. Decorsi trenta giorni dalla data di rilascio, la prescrizione medica non può più essere spedita. Il termine di conservazione delle ricette da parte del farmacista è 6 MESI, se non consegnate all ASL per il rimborso. Quote di partecipazione (ticket) In mancanza di qualsiasi esenzione sulla ricetta, non è rimborsabile un numero di confezioni superiore a due ed è dovuto il ticket di 2 euro a confezione (massimo 4 euro per ricetta); Non è dovuto alcun ticket qualora sulla ricetta sia presente il codice TDL. Pagina 13 di 14
14 Formulazioni concedibili SSR in Regione Lombardia per la terapia del dolore. 1. Formulazioni commerciali, non iscritte in tabella II, soggette a ricetta non ripetibile, classificate in fascia A, prescrivibili su ricettario regionale (SSR). ADAMON CPR ril prolungato dosaggi vari TRAMADOLO CONTRAMAL CPR /CPS formulazioni dosaggi vari TRAMADOLO varie CONTRAMAL FIALE dosaggi vari TRAMADOLO CONTRAMAL OS GTT dosaggi vari TRAMADOLO FORTRADOL CPR /CPS formulazioni dosaggi vari TRAMADOLO varie FORTRADOL FIALE dosaggi vari TRAMADOLO FORTRADOL OS GTT dosaggi vari TRAMADOLO FRAXIDOL CPS dosaggi vari TRAMADOLO FRAXIDOL FIALE dosaggi vari TRAMADOLO PRONTALGIN CPR /CPS formulazioni dosaggi vari TRAMADOLO varie PRONTALGIN FIALE dosaggi vari TRAMADOLO PRONTALGIN OS GTT dosaggi vari TRAMADOLO TRADONAL CPS rilascio prolungato dosaggi vari TRAMADOLO TRAFLASH CPR orodispersibili dosaggi vari TRAMADOLO TRALODIE CPS rilascio prolungato dosaggi vari TRAMADOLO TRAMADOLO CPR /CPS formulazioni dosaggi vari TRAMADOLO generiche varie TRAMADOLO FIALE formulazioni dosaggi vari TRAMADOLO generiche (tranne DOROM ES) TRAMADOLO OS GTT formulazioni dosaggi vari TRAMADOLO generiche (tranne DOROM ES) TRAMALIN CPR rilascio prolungato dosaggi vari TRAMADOLO UNITRAMA CPR rilascio prolungato dosaggi vari TRAMADOLO UNITRAMARIN OS GTT dosaggi vari TRAMADOLO 2. Formulazioni commerciali, non iscritte in tabella II, soggette a ricetta non ripetibile, classificate in fascia C, prescrivibili su ricettario regionale (SSR) - DGR n. VIII/ del 16/12/2009. DAL 01/01/2010 KOLIBRI 20 cpr. riv. PATROL 20 cpr. riv. 37,5 mg mg. N02AX52 TRAMADOLO E PARACETAMOLO 37,5 mg mg. N02AX52 TRAMADOLO E PARACETAMOLO Pagina 14 di 14
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