Prot. n.p/59 Roma, 8 febbraio 2011 MF/df
|
|
|
- Agostina Marisa Bellucci
- 9 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Prot. n.p/59 Roma, 8 febbraio 2011 MF/df A TUTTE LE ASSOCIAZIONI - LORO SEDI - Oggetto: Ammortizzatori sociali indennità di disoccupazione ordinaria, non agricola, con requisiti normali anno Vi informiamo che l INPS, con circolare n. 25 del 4 febbraio 2011, ha aggiornato gli importi massimi mensili da corrispondere ai titolari del trattamento di disoccupazione ordinaria, non agricola, con requisiti normali o ridotti. Provvediamo quindi ad inviarvi il consueto riepilogo della normativa relativa all indennità in oggetto. Misura e durata Riepiloghiamo nella seguente tabella le misure e durata dell indennità di disoccupazione liquidata a decorrere dal 1 gennaio 2011: Età del disoccupato Durata del trattamento Ammontare con riferimento alla retribuzione media degli ultimi 3 mesi ( ) Contribuzione figurativa meno di 50 anni pari o superiore a 50 8 mesi 12 mesi 60% per i primi 6 mesi 50% per 7 ed 8 mese 40% per i successivi mesi Per tutto il periodo indennizzato ( ) Nei limiti di un importo massimo mensile lordo stabilito per legge e aggiornato annualmente (pari, per l anno 2011, a 906,80 mensili, elevate a 1.089,89 per i lavoratori che possono fare valere una retribuzione mensile lorda superiore a 1.961,80). Per quanto riguarda l indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all attività svolta nel corso dell anno 2010, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno: 892,96 mensili, elevate a 1.073,25 per i lavoratori che possono fare valere una retribuzione mensile lorda superiore a 1.931,86. Per quanto riguarda l età da prendere in considerazione al fine dell elevazione della durata della prestazione, l INPS ha precisato che il possesso del requisito richiesto età inferiore, pari o superiore a 50 anni deve essere accertato con riferimento alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile. Sede Roma: Roma - Via Nazionale, Tel Fax Ufficio Milano: Milano - Via Stoppani, 6 - Tel Fax Codice Fiscale website: [email protected]
2 Per completezza di informazione, riepiloghiamo di seguito le norme concernenti l indennità in oggetto che, come è noto, è l unica forma di prestazione pubblica a sostegno del reddito a cui i dirigenti possono fare ricorso in caso di perdita dell occupazione. Requisiti I requisiti che determinano il diritto a percepire l indennità di disoccupazione sono i seguenti: Stato di disoccupazione Non è possibile percepire redditi di lavoro, a qualsiasi titolo (né autonomo né subordinato né parasubordinato), durante il periodo a cui si riferisce la corresponsione del trattamento di disoccupazione. In caso di rioccupazioni anche di breve durata (anche un solo giorno), il lavoratore deve darne comunicazione immediata all INPS. L Istituto sospende il pagamento dell indennità in caso di rioccupazione di durata fino a 5 giorni consecutivi (escluse le festività), con possibilità di riottenere il pagamento una volta cessata tale causa di sospensione, mentre considera occupazione stabile quella superiore a 5 giorni e quindi cessa definitivamente la corresponsione dell indennità. Anzianità contributiva Occorre risultare assicurati presso l INPS da almeno 2 anni ed avere versato almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. In via sperimentale per gli anni 2010 e 2011, nella valutazione del biennio di contribuzione, si tiene conto anche dei periodi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, per un massimo di 13 settimane. Centro per l impiego Prima della presentazione della domanda è necessario aver rilasciato al Centro per l impiego, competente per territorio, la dichiarazione di immediata disponibilità sia a svolgere un attività lavorativa sia a seguire il percorso proposto per la ricerca di una nuova occupazione. Cessazione non volontaria L indennità è concessa a quei lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro, e quindi senza retribuzione, per le seguenti ragioni: licenziamento; sospensione per mancanza di lavoro; scadenza del contratto a termine; dimissioni per giusta causa. L indennità non spetta, quindi, ai lavoratori che si dimettono volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri che si dimettono durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento (dall inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del 1 anno di età del bambino). 2
3 Precisazioni importanti in merito alla cessazione per dimissioni per giusta causa Per quanto riguarda questa ultima tipologia di cessazione, occorre fare riferimento all art del codice civile secondo il quale per giusta causa si intende una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, demandando alla giurisprudenza il compito di enucleare le varie fattispecie di giusta causa. Partendo da tale presupposto, l INPS riconosce l'indennità di disoccupazione solo nei casi in cui sussista una delle cause finora indicate dalla giurisprudenza, che di seguito elenchiamo: a) mancato pagamento della retribuzione; b) molestie sessuali nei luoghi di lavoro; c) modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; d) mobbing ovvero, comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi che determinano il crollo dell equilibrio psico-fisico del lavoratore; tali comportamenti possono anche coincidere con le molestie sessuali o il demansionamento, già indicati come giusta causa di dimissioni; e) notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di trasferimento di proprietà dell azienda; f) spostamento del lavoratore da una sede ad un altra, senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall art del codice civile; g) comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente. Per quanto riguarda i casi di trasferimento di proprietà dell azienda e di trasferimento della sede di lavoro, l INPS con circolare n. 108 del 10 ottobre 2006 si è espresso anche in merito all eventualità in cui la cessazione dell attività lavorativa avvenga tramite risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Secondo l INPS, in tali situazioni possono ricorrere i presupposti per riconoscere l indennità di disoccupazione ordinaria, poiché la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro. Nel caso di risoluzione consensuale a seguito di trasferimento della sede lavorativa viene anche indicato come parametro di valutazione, la distanza della sede di destinazione: si riscontra una notevole variazione delle condizioni di lavoro se tale distanza è superiore a 50 km dalla residenza del lavoratore e\o se la nuova sede si trova in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici. Se la cessazione avviene per dimissioni per giusta causa il lavoratore dovrà corredare la domanda con una documentazione da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegando diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. 3
4 Nel caso in cui l esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, l INPS procederà al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell indennità di disoccupazione. Conseguentemente, l Istituto ha dato istruzioni agli operatori che ricevono le domande, di avvisare il lavoratore che il riconoscimento dell indennità di disoccupazione sarà provvisorio, fino alla comunicazione dell esito della controversia con il datore di lavoro. Presentazione della domanda Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'impiego, occorre presentare il modulo di richiesta all INPS, direttamente o tramite un Patronato, entro 68 giorni dall inizio dello stato di disoccupazione (indicando anche l eventuale periodo di preavviso riconosciuto dall azienda), pena la decadenza dal diritto. Ai fini della presentazione della domanda, il periodo per il quale il lavoratore percepisce l indennità di mancato preavviso si considera lavorato. Pertanto, se il lavoratore licenziato viene esonerato dal prestare in servizio il preavviso e il datore di lavoro gli corrisponde la relativa indennità, il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 68 giorno a partire dall ultimo giorno di preavviso indennizzato. La domanda può essere scaricata e anche compilata on line accedendo alla sezione Moduli dalla home page del sito internet inserendo come chiave di ricerca DS21. Sono state, invece, abolite (rif. circolare INPS n. 115 del 31 dicembre 2008) la dichiarazione del datore di lavoro (mod. DS22) e la relativa dichiarazione sostitutiva (mod. DSO) che, pertanto, non devono più essere allegate alla domanda. L INPS comunica che, nel caso di disoccupazione ordinaria, i lavoratori dipendenti possono presentare la domanda, anche tramite contact-center telefonando al numero gratuito , entro 68 giorni dal licenziamento. Pagamento Si ha diritto all indennità a partire: dall'ottavo giorno successivo alla sospensione/data di cessazione (o di scadenza del periodo di mancato preavviso), se la domanda è stata presentata nei primi 8 giorni; dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo l ottavo giorno ed entro i termini indicati nel precedente capitolo. In caso di licenziamento in tronco per giusta causa, tali termini vengono differiti di 30 giorni. In questo caso, quindi, si ha diritto all indennità a partire: dal trentottesimo giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata nei primi 38 giorni; dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo il trentottesimo giorno dal licenziamento. 4
5 L indennità non può decorrere prima della data in cui è stata resa al Centro dell Impiego la dichiarazione di disponibilità al lavoro. Per poter ottenere una seconda indennità, dopo un altro periodo di lavoro, è necessario che sia trascorso il cosiddetto anno mobile, cioè un periodo di 365 giorni a partire dalla data di inizio della prima prestazione. L'indennità può essere riscossa: con bonifico bancario o postale; allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. Cordiali saluti. Il Segretario Generale Massimo Fiaschi 5
Disoccupazione agricola
Disoccupazione agricola Disoccupazione agricola La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori
La nuova Assicurazione Sociale per l Impiego
La nuova Assicurazione Sociale per l Impiego La legge n. 92 del 28 giugno 2012 riforma del mercato del lavoro ha introdotto ASpI ha sostituito la disoccupazione ordinaria non agricola Mini-Aspi ha sostituito
Indennità di disoccupazione Mini ASPI
Indennità di disoccupazione Mini ASPI MINI ASPI COSA E E una prestazione economica istituita dal 1 gennaio 2013 e che sostituisce l indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti.
ASPI Assicurazione Sociale per l impiego
ASPI Assicurazione Sociale per l impiego La riforma del lavoro voluta dal Governo Monti e dal ministro Fornero nel giugno del 2012 ha introdotto importantissime novità in materia di licenziamenti, tra
Oggetto: ISTRUZIONI INPS SULLA NASPI
A TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE Conegliano, lì 25 Maggio 2015 Circolare 26/2015 Oggetto: ISTRUZIONI INPS SULLA NASPI La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI) ha la funzione di
TESSERAMENTO FENAPI SU PRESTAZIONI TEMPORANEE Codice di convenzione INPS: FENAPI 1301 FENAPI 14
TESSERAMENTO FENAPI SU PRESTAZIONI TEMPORANEE Codice di convenzione INPS: FENAPI 1301 FENAPI 14 Tipologia delle prestazioni temporanee Calendario delle scadenze pag. 1 Possono aderire alla FENAPI anche
Prot.n.388. NASPI Decreto legislativo n.22/2015 Circolare INPS n.94 del 2015.
Prot.n.388 CIRC.n.135 del 19.05.2015 A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE NASPI Decreto legislativo n.22/2015 Circolare INPS n.94 del 2015. L INPS, con circolare n.94 del 12.04.2015, ha illustrato la disciplina
INDENNITA ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA
INDENNITA ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI ORDINARI Patronato INCA CGIL 1 Lavoratori beneficiari della DSORD Lavoratori subordinati senza garanzia di stabilità di impiego con qualifica
L INDENNITÀ DI MATERNITÀ. INAPA - aprile 2012 Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione
L INDENNITÀ DI MATERNITÀ 1 Decreto legislativo n. 151/2001 trattamento sostitutivo della retribuzione garantito alla lavoratrice assente dal lavoro per GRAVIDANZA in casi particolari al padre lavoratore
Tipologie di disoccupazioni e Requisiti necessari
Confederazione Regionale Corso Marconi 34 Torino Tel/fax 011 655897 Sede Ivrea via San Gaudenzio 3 Tel 0125 425851 fax 0125 220442 PRESTAZIONI I.N.P.S. SOSTEGNO AL REDDITO DISOCCUPAZIONI Corso di informazione
Domande di disoccupazione
sede di Nola Via Anfiteatro Laterizio,180 tel. fax 081/3652976 [email protected] CONITP ( sindacato autonomo) Sede Nazionale Via Luigi Carbone,23 San Gennarello di Ottaviano Napoli- 80040 -Tel
A PROV. STATO RESIDENTE IN PROV. STATO INDIRIZZO
Allegato n. 6 PAG. 1 DS21 - DOMANDA DI PRESTAZIONE MOBILITA' IN DEROGA destinatari: Per 1) ottenere lavoratori le prestazioni con contratto previste a dalla tempo legge indeterminato per tutelare licenziati
La NASPI - nuova assicurazione sociale per l impiego sostituisce le prestazioni di ASpI, mini-aspi e dal 1/1/2017 la mobilità.
La NASPI - nuova assicurazione sociale per l impiego sostituisce le prestazioni di ASpI, mini-aspi e dal 1/1/2017 la mobilità. Quali sono gli obiettivi? Fornisce sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto
****************************************
Notizie Lavoro Flash Notiziario in materia di Lavoro e Previdenza Sommario PREVIDENZA 1 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO NUOVE MODALITÀ PER COMUNICAZIONE DEL CODICE IBAN 2 SERVIZI EX
La domanda per la disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti
La domanda per la disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (si presenta dal 2 gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione) A CHI SPETTA
La Disoccupazione AGRICOLA 2009
La Disoccupazione AGRICOLA 2009 DISOCCUPAZIONE AGRICOLA Viene distinta in: Indennità Ordinaria per gli operai agricoli Trattamento Speciale per gli operai agricoli Premessa : Dal 01/01/1999 non c è diritto
Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Sede Centrale Area delle Politiche dei diritti e del benessere Nota sulla circolare Inps relativa agli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale,
CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa)
CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa) 1) LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI Lavoratrici/lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere. Lavoratrici/lavoratori agricoli
L INDENNITA ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
indennità disoccupazione06 cover.qxd 26-05-2006 10:24 Pagina 2 L INDENNITA ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE Le Guide Inps Direttore Annalisa Guidotti Capo Redattore Iride di Palma Testi Angelo Marta Simone
È una INDENNITA di natura ASSISTENZIALE
Cos è l APE SOCIALE È una INDENNITA di natura ASSISTENZIALE è interamente a CARICO dello STATO Periodo di applicazione In via sperimentale, dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018 è il periodo entro il quale
Fondo Generale ENPAM Quota A e Quota B pensione di vecchiaia (compiuta l età pensionabile) maturazione del diritto
Anche questo anno ho cercato, come per gli scorsi anni, di esporre ai Colleghi una sintesi delle possibili uscite nel 2016, in modo schematico e il più chiaro possibile. Spero di esservi riuscito. Ringrazio
Il lavoro domestico Informazioni sull occupazione di personale domestico
Il lavoro domestico Informazioni sull occupazione di personale domestico La collaborazione domestica consiste nello svolgimento di prestazioni lavorative generiche o specialistiche destinate alla vita
Prorogati gli incentivi contributivi sull assunzione di disoccupati. (Decreto Ministero del Lavoro )
CIRCOLARE A.F. N. 21 del 11 Febbraio 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Prorogati gli incentivi contributivi sull assunzione di disoccupati (Decreto Ministero del Lavoro 02.09.2013) Premessa Ai fini di
INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione regionale Marche INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE ASPI Emini-ASPI Art.2 Legge 28 giugno 2012 n.92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
C IRCOLARE INPS N 48 del 14-03-2016 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito OGGETTO:
C IRCOLARE INPS N 48 del 14-03-2016 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell assegno ordinario e dell assegno emerge
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
VIA ANCONA 11 CAGLIARI TEL 07034901 FAX 070301492 EMAIL [email protected] SITO WEB: www.cislcagliari.it AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA Il 22 dicembre 2011 è stato firmato presso la sede dell assessorato
Premessa... pag. 5. Parte I. Il rapporto di lavoro
Premessa... pag. 5 Parte I Nozioni Introduttive. Il rapporto di lavoro Capitolo 1 Le fonti del diritto del lavoro 1. Generalità...» 17 2. La gerarchia delle fonti...» 18 3. Il Titolo V della Costituzione...»
Congedi parentali. Parto prematuro. Sospensione del congedo in caso di ricovero del neonato. Congedi Parentali
Congedi parentali Il Governo, con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 ha previsto una serie di modifiche relative ai congedi per maternità/paternità. Le nuove riforme si applicano in via sperimentale
Pensioni e Lavoro Tabelle Fonte: bilancio sociale 2012 INPS
A cura di Maurizio Scarpa Pensioni e Lavoro Tabelle Fonte: bilancio sociale 2012 INPS Analisi bilancio INPS 2011 Maurizio Scarpa Pag. 1 Allegato 2 TABELLE DAL BILANCIO SOCIALE INPS (sintesi) I dati, salvo
Circolare N.21 del 11 Febbraio 2014
Circolare N.21 del 11 Febbraio 2014 Prorogati gli incentivi contributivi sull assunzione di disoccupati Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Scheda di sintesi sugli ammortizzatori sociali (D.LGS. N. 22/2015) NASpI NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO
Scheda di sintesi sugli ammortizzatori sociali (D.LGS. N. 22/2015) NASpI NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO DECORRENZA DESTINATARI REQUISITI CALCOLO E MISURA Dal 1 maggio 2015 e sostituisce
1) Quadro normativo 2) Finanziamento e Monitoraggio 3) Istruzioni procedurali e contabili
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Bilanci e Servizi fiscali Direzione
SCHEDA DI SINTESI (giugno 2015)
SCHEDA DI SINTESI (giugno 2015) I Congedi e Permessi disciplinati dalla legislazione sono riferiti alle seguenti causali: maternità e paternità assistenza per disabilità formazione e altre motivazioni
Indennità NASpI - compatibilità/cumulabilità
INPS Direzione Provinciale di Treviso Prestazioni a sostegno del reddito Indennità NASpI - compatibilità/cumulabilità Aggiornamento - giugno 2017 COMPATIBILITA TRA NASPI E NUOVA ATTIVITA LAVORATIVA (circolari
OGGETTO: Le pensioni nel 2011
Roma, 1 marzo 2011 OGGETTO: Le pensioni nel 2011 Di seguito il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. TETTO
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE LORO SEDI SEDE
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Contributi e Prestazioni Direzione Prestazioni Previdenziali CIRCOLARE N. 1, DEL 14/01/2009
1. INCENTIVI PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Giovani tra i 15 e i 25 anni
PRINCIPALI INCENTIVI ALL ASSUNZIONE PREVISTI SIA DALLA NORMATIVA NAZIONALE CHE REGIONALE RIVOLTI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO NEET (GIOVANI TRA I 16 ED I 29 ANNI NON OCCUPATI NE INSERITI IN UN PERCORSO DI
Nel prospetto paga devono essere evidenziate le seguenti voci: la retribuzione minima contrattuale; gli eventuali scatti di anzianità; l eventuale
La retribuzione del lavoratore domestico è composta dalle seguenti voci: retribuzione minima contrattuale (più indennità di funzione per le categorie D e D-super); eventuali scatti di anzianità; eventuale
