ELENCO PER VIOLAZIONE * con numerazione per una rapida individuazione dell articolo

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1 1 ELENCO PER VIOZIONE * con numerazione per una rapida individuazione dell articolo Fuoristrada divieti (valutare le aggravanti previste)...pag > 1 fuoristrada sul territorio fuoristrada su sentieri e mulattiere transito su strade interdette al traffico parcheggio nei prati manifestazioni motoristiche in fuoristrada 6 sci d erba 1 bis Fuoristrada manifestazioni...pag bis > Rifiuto divieti... pag. > 1 abbandono di rifiuto di immissione nelle acque di abbandono di rifiuto (ditte =reato) di immissione nelle acque (ditte =reato) di trasporto rifiuti senza formulario o incompleto (no gev) 6 di trasporto rifiuti pericolosi senza formulario o incompleto (reato 7 falsificazioni dei certificati di analisi rifiuti (reato ) 8 di combustione rifiuti (reato da valutare) Fuoco divieti (in tutti questi casi va valutato il periodo di grave pericolosità)... pag > 1 incendio in vivai forestali (reato) accensione di fuochi entro 0m da boschi o cespugliati accensione di fuochi in aree attrezzate in boschi o nei 0m da essi accensione di fuochi dal tramonto all alba o in giornate di vento accensione fuoco senza mezzi per spegnimento. 6 accensione senza essere presenti... pag 6> 7 abbruciamento dei pascoli 8 azioni che creino pericolo di incendio Flora divieti... pag. 6> 1 asportare la lettiera danneggiamento della vegetazione di ripa operazioni agricole in periodi interdetti dalla regione...pag 7> raccolta asportazione danneggiamento di vegetali a protezione assoluta raccolta di specie oltre esemplari 6 Piante officinali divieti... pag. 7> 1 raccolta senza autorizzazione danneggiamento delle piante raccolta senza diploma di erborista vendita senza essere autorizzati detenzione di piante oltre le quantità consentite Funghi divieti... pag. 8> 1 raccolta senza tesserino raccolta senza marca da bollo violazione alla autorizzazione per fini scientifici violazione alla autorizzazione in deroga alle quantità uso nella raccolta di contenitori non idonei 6 uso nella raccolta di atrezzi non idonei 7 raccolta di parti non identificabili di funghi 8 raccolta oltre la quantità...pag 9> 9 superamento dei limiti delle comunità m.e comuni 10 raccolta di amnita cesarea chiusa 11distruzione di funghi 1 raccolta tra tramonto e alba 1 racolta funghi protetti 1 raccolta in periodi vietati dalla provincia 1 raccolta in aree protette...pag 10> 16 raccolta in castagneti (solo se coltivati) 17 raccolta in zone con cartelli o chiuse 18 raccolte in zone interdette 19 raccolta in giardini privati e di pertinenza ad immobili 0 raccolta in zone interdette dalle autorità forestali 1 raccolta in zone esclusive non autorizzati... pag 11> * nel caso non sia indicata la cifra minima e massima () della sanzione la cifra presente è da considerarsi sempre il massimo e pertano ridotta a1/ Dove ricorre questo caso è presente la nota "" Cass., sez. lav., , n. 997.

2 7 8 9 Funghi Vendita divieti... pag.11> 1 vendita funghi spontanei senza autorizazione vendita funghi senza autorizzazone sanitaria vendita senza certificazione asl commercializzazione di funghi non in all. n1 commercializzazioni di funghi esteri non commestibili 6 commercializzazione di funghi secchi non previsti 7 commercializzazione di funghi secchi esteri non previsti 8 commercializzazione di funghi secchi con date di scadenza oltre i 1 mesi...pag 1> 9 commercializzazione di funghi secchi alterati oltre la percentuale 10 commercializzazione di funghi secchi senza diciture previste 11 vendita funghi secchi non boleti 1 commercializzazione di funghi porcini senza esserlo 1 vendita di funghi secchi senza autorizzazione comunale 1 commercializzazione di funghi secchi esteri non commestibili 1 etichettatura non conforme...pag 1> 16 etichettatura non conforme senza utilizzo nomi scientifici 17 etichettatura che non riporta obbligo di cottura Sottobosco divieti... pag. 1> 1 raccolta prodotti oltre quantitativi raccolta prodotti violando le disposizioni regionali raccolta prodotti com mezzi non idonei estirpazione taglio danneggiamento piante raccolta dal tramonto all alba... pag 1> 6 raccolta in periodi vietati Fauna minore divieti... pag.1> 1distruzione formica rufa commercio bozzoli di formica rufa raccolta e distruzione di uova uccisione anfibi trasporto e commercio rospi cattura trasporto vendita gamberi d acqua dolce cattura detenzione specie di fauna minore tutelata dalla regione 6 vendita di specie tutelate non allevate 7 vendita di specie tutelate allevatesenza certificato 8 vendita di specie tutelate senza autorizzazione...pag 1> Rane divieti... pag 1> 1 cattura oltre numero consentito cattura oltre numero consentito da eventuale deroga cattura in periodo non consentito cattura con guada o reti cattura dal tramonto all alba Lumache divieti... pag.1> 1 raccolta di lumache oltre in quantitativo raccolta di lumache fuori periodo 01/11 al 1/08 raccolta di lumache dal tramonto all alba CASI PARTICORI DI APPLICAZIONE LR /8 pag 16 Tartufi...omissis Minerali... omissis * nel caso non sia indicata la cifra minima e massima () della sanzione la cifra presente è da considerarsi sempre il massimo e pertano ridotta a1/ Dove ricorre questo caso è presente la nota "" Cass., sez. lav., , n. 997.

3 1 6 1 Attività fuoristrada con mezzi motorizzati su tutto il territorio regionale. Attività fuoristrada con mezzi motorizzati su sentieri di montagna, mulattiere, piste e strade forestali segnalate ai sensi L.R. /89 Transito su strade interdette al traffico motorizzato da Province e Comuni per fini di tutela ambientale. e sicurezza stradale FUORISTRADA Parcheggio nei prati, zone boschive, terreni agricoli. Calpestare prati destinasti a sfalcio nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati. Attività, manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate anche parzialmente fuori dai percorsi individuati ai sensi dell'art.11 comma della L.R. /8. Sci d'erba in aree a ciò non destinate Art. 11 Art. 11 Art. 11 comma Art. 11 comma Art. 11 comma Art. 11 comma 7 lett.c lett.c lett.c lett.e. lett.d lett.e SEQUESTRO ,00 verificare eventuali aggravanti (vedere note) ,00 verificare eventuali aggravanti (vedere note) ,00 verificare eventuali aggravanti (vedere note) 16 VEDERE ULTERIORI DIVIETI IN RETIVI AL REGOMENTO REGIONALE NELLE AATVV E NELLE AAFFVV A PAGINA , fino a cinquanta partecipanti fino a cento +000 da cento a duecento +000 otre i duecento 7,0 0,0 *Aggravante : da a 6.00 punto 1,,,,6 1) non risulti regolarmente immatricolato ) sia privo di targa ) sia privo di assicurazione ) sia privo di libretto di circolazione bis) sia impiegato nei territori posti ad altitudine superiore a mille metri sul livello del mare;". ) abrogato 6) sia impiegato dal tramonto alla levata del sole. pagamento in misura ridotta N.B. I comuni, sentite le comunità montane e le comunità collinari, possono individuare, dotandoli di opportuna segnalazione, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e. I comuni disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e dandone comunicazione alla Regione.". Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, i pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.". * Legge regionale n. 18 del agosto 010 modifica alla LR /8 Sanzione da applicare agli organizzatori. SE L'ILLECITO E' COMMESSO NEI PARCHI PARCHI : TESORERIA REGIONE PIEMONTE c/c ,67 *. Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi: a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico; b) i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dalle amministrazioni provinciali alle operazioni di controllo della fauna; c) nei giorni consentiti al prelievo venatorio i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati all'attività venatoria che espongono copia del tesserino regionale in corso di validità. " pag

4 1 1 SEQUESTRO BIS FUORISTRADA DEROGHE PER MANIFESTAZIONI Modifiche apportate con L.R N 1 del 1 giugno 010 sanzione a carico degli organizzatori Mancanza della autorizzazione in deroga del del svolgimento delle manifestazione in maniera difforme dall'autorizzazione sanzione a carico degli organizzatori mancato rispetto delle prescrizioni e del ripristino dello stato dei luoghi L.R./8 art 11 comma BIS L.R./8 art 11 comma BIS L.R./8 art 8 lettera D L.R./8 art 8 lettera D SE L'ILLECITO E' COMMESSO NEI PARCHI 10.0, fino a cinquanta partecipanti fino a cento +000 da cento a duecento +000 otre i duecento 10.0, fino a cinquanta partecipanti fino a cento +000 da cento a duecento ,0 0, , ,0 0, , e PARCHI : TESORERIA REGIONE PIEMONTE c/c Il comune può autorizzare temporaneamente manifestazioni e gare motoristiche di mezzi assicurati massimo due volte all'anno e di durata massima di tre giorni consecutivi art 1 Il percorso deve essere: fuori dagli alvei, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti con contributi pubblici, della rete ecologica regionale (L.R.19 /009) della rete escursionistica (L.R 1 / 010) sono consentiti gli attraversamenti a guado esistenti pag bis

5 RIFIUTI Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo effettuato da privati. Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi o sul suolo o nel suolo effettuato da privati. Immissione di rifiuti solidi o liquidi in acque superficiali o sotterranee effettuata da privati. Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo effettuato da titolari di imprese o responsabili di enti. Immissione di rifiuti solidi o liquidi in acque superficiali o sotterranee effettuata da titolari di imprese o responsabili di enti. Trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario di identificazione ovvero con indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario di identificazione ovvero con indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti effettuata da titolari di imprese o responsabili di enti Usare certificati di analisi di rifiuti falsi durante il trasporto. Combustione di rifiuti. Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art Art comma Art comma Art comma C.P Art.8 8 comma C.PArt.8 6 SEQUESTRO Obbligatorio Obbligatorio non pericolosi pericolosi Notizia di reato Notizia di reato c/c c/c Procura Procura c/c Notizia di reato Notizia di reato Notizia di reato Procura Procura Procura N.B.:in caso di rimozione immediata da parte del trasgressore darne indicazione sul verbale di contestazione. Quando si procede a contestazione immediata si configura contestualmente l'illecito di trasporto rifiuti, anche nel caso di trasporto di rifiuti che eccedono la quantità di 0 kg. o 0 l. al giorno effettuato dal produttore dei rifiuti stessi. N.B.: Sentire l'autorità giudiziaria. Valutare se è ravvisabile il reato di cui all'art. 67 C.P. - getto pericoloso di cose - "Chiunque getta o versa, in luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o, altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapore o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino ad Euro 06" sanzione applicabile quando gli errori comunque consentono di identificare il rifiuto e la provenienza Il sequestro può essere realizzato sia ai fini della confisca (art. 9 1/006) sia per esigenze probatorie (ex art. C.P.P.), sia con finalità preventive (art. 1 c.p.p.). La combustione di rifiuti potrebbe integrare gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 67 C.P. In questo caso, fare rilievi fotografici e documentare dimensione delle emissioni. Per le GEV Pubblici Ufficiali e non agenti di PG, sussite l'obbligo di denuncia dei reati all'autorità giudiziaria ma solo se perseguibile d'ufficio Per trasporto miscelazione rifiuti vedere note pagine successiva pag 0 c/c

6 . Abbandono di rifiuti 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6,, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e, 6,, e 1, commi 1 e, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. (comma così modificato dall'articolo del d.lgs. n. 0 del 010). Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 60 a euro Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 19, comma, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 19, comma, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma. 6. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 08, 09, 10, 11, 1, 1, 1 e 16 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da.600 euro a euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l ammenda da.600 euro a euro se si tratta di rifiuti pericolosi.. Le pene di cui al si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 19, commi 1 e.. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l ammenda da.600 euro a euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro.00 a euro.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.. Le pene di cui ai commi 1, e sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al,. 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7,,, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da.600 euro a euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da.600 euro a 1.00 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 1, commi 7, 8 e 9,, commi 1 e 1, e,, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 60 euro a 1.0 euro. 8. I soggetti di cui agli articoli,, e 6 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo,, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo. 9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli,, e 6. pag bis

7 1 FUOCO Cagionare un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, proprio o altrui. Accensione di fuochi o abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati o entro 0 m. da essi. Se l'accensione avviene in periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificatamente attrezzate ricadenti all'interno di terreni boscati o cespugliati o entro 0 m. da essi effettuata dal tramonto all'alba o in giornate di vento. Se l'accensione avviene in periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi Accensione di fuochi per eliminare i residui degli interventi selvicolturali all'interno di terreni boscati o cespugliati o entro 0 m. da essi effettuata dal tramonto all'alba o in giornate di vento. Se l'accensione avviene in periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Accensione di fuoco in luogo non preventivamente isolato e circoscritto con mezzi efficaci al fine di impedire il propagarsi delle fiamme. C.P. bis comma 9 comma lettera a) comma 9 C.P. bis comma 9 comma Art. 1 lettera a) L / Art. 1 lettera a) L / Art. 1 lettera a) L / Art. 1 lettera a) SEQUESTRO Notizia di reato Procura Regione 10,91-109,1 06 Regione Regione 10,91-109,1 06 Regione Regione c/c ,91-109,1 06 Regione Ai sensi dell'art. 7 comma 8 per "accensione fuoco" è da intendersi la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme, mentre per "abbruciamento" si intende la combustione di residui vegetali sparsi. Deve essere presente sul luogo Regione dell'accensione del fuoco una persona che abbia pronta disponibilità di un badile e acqua. NOTA : Per le GEV Pubblici Ufficiali e non agenti di PG, sussite l'obbligo di denuncia dei reati all'autorità giudiziaria ma solo se perseguibile d'ufficio pag

8 6 7 8 Se l'accensione avviene in periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Inosservanza dell'obbligo di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e mezzi idonei allo spegnimento. Se l'accensione avviene in periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Abbruciamento di pascoli montani (salvo quanto previsto dalle tecniche di fuoco controllato). Se l'accensione avviene in periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Compimento di operazioni che creino pericolo mediato o immediato di incendio boschivo in periodo di grave pericolosità Pascolo di qualsiasi specie di bestiame in boschi distrutti o danneggiati dal fuoco prima che siano trascorsi anni dall'evento. comma 9 comma 6 comma 9 comma 7 comma 9 L / Art. 1 lettera a) Art. 1 comma - 1 lettera a) -11 L. /000 comma 9 comma -6 L./000; L /000 comma L. art. 8 comma L / L./000 SEQUESTRO 10,91-109,1 06 Regione Regione 10,91-109,1 06 Regione Regione 10,91-109,1 10,91-109, (per ciascun capo) NOTA : La competenza GEV sulla Legge Regionale 16/9 è limitata all'art 7 06 Regione 06 Regione 0, (per ciascun capo) Regione Es. accensione fuochi, mine, utilizzo apparecchi a fiamma elettrici per taglio metalli inceneritori che producano faville o brace. 1 FLORA Asportazione, trasporto, commercio di cotica erbosa, lettiera e strato superficiale dei Art. 1 terreni pubblici o privati. Danneggiamento o distruzione della Art. 1 vegetazione spontanea nei laghi, nelle paludi e terreni di ripa. divieti generici VEDERE ULTERIORI DIVIETI IN RETIVI AL REGOMENTO REGIONALE NELLE AATVV E NELLE AAFFVV A PAGINA SE L'ILLECITO E' COMMESSO NEI PARCHI PARCHI : TESORERIA REGIONE PIEMONTE c/c pag 6

9 1 Operazioni agro-silvopastorali effettuate nei periodi interdetti (per la tutela delle specie protette) dalla giunta regionale. Raccolta, asportazione, danneggiamento, detenzione e commercio di parti (sia allo stato fresco sia secco) delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla. Raccolta, di specie non incluse nell'elenco allegato alla L.R. /8 con estirpazione degli organi sotterranei o in misura superiore a esemplari. Art. 16 Art. 1 Art. 1 lettera g) lettera f) lettera f) PIANTE OFFICINALI Raccolta di piante officinali (di cui all'elenco del R.D. 77 del 6/0/19) senza la prevista carta di autorizzazione. Arrecare danni a piante officinali (di cui all'elenco del R.D. 77 del 6/0/19). Coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche senza il possesso di diploma di erborista. Vendita al minuto di piante officinali che non sia effettuata da raccoglitori autorizzati o da farmacisti. Detenzione di piante officinali in quantità superiori a quelle previste dal R.D. 77 del 6/0/19. quantità Art. 17 L. 99/1 art. 1 L 99/1 Art. SEQUESTRO per ogni esemplare detenuto,raccolto o commerciato illegittimamente Art. Art L. 99/1 L. 99/1 L 99/1 L 99/1 L 99/1 Art. 8 L. 99/1 Art. 8 L. 99/1 L. 99/1 Art. 9 Art. per ogni esemplare detenuto,raccolto o commerciato illegittimamente VEDERE ULTERIORI DIVIETI IN RETIVI AL REGOMENTO REGIONALE NELLE AATVV E NELLE AAFFVV A PAGINA 16 SE L'ILLECITO E' COMMESSO NEI PARCHI PARCHI : TESORERIA REGIONE PIEMONTE c/c VEDERE ULTERIORI DIVIETI IN RETIVI AL REGOMENTO REGIONALE NELLE AATVV E NELLE AAFFVV A PAGINA 16 Come stabilito dall'art. 10 L. così come modificato dall'art del 0/1/1999. pag 7

10 FUNGHI Raccolta funghi senza l'autorizzazione regionale, ovvero, della ricevuta del versamento di una somma stabilita dalla Giunta Regionale. Art. e Raccolta funghi con l'autorizzazione regionale ma senza avere apposto la marca da bollo nella ricevuta del versamento di una somma stabilita dalla Giunta Regionale. Raccolta di funghi epigei per fini scientifici e didattici, in violazione Art. 6 all'autorizzazione rilasciata dalla. Raccolta di funghi epigei in violazione all'autorizzazione in deroga rilasciata dalla che consente raccolta in quantitativi superiori rispetto ai Kg. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica. Uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale. Raccolta di parti di funghi spontanei o incompleti di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie o non procedere in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti. Art. lettere a); b); c). comma autorizzazioni comma comma lettera c) SEQUESTRO evasione imposta di bollo lettera e) lettera d) modalità di raccolta Ritiro autorizzato in deroga provinciale. 00 Ritiro autorizzato in deroga provinciale e versamento tassa regionale VEDERE ULTERIORI DIVIETI IN RETIVI AL REGOMENTO REGIONALE NELLE AATVV E NELLE AAFFVV A PAGINA 16 La raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillaria mellea), dei prataioli (Agaricus macrosporus), delle specie diverse dal genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus), e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'art.. n. 61/7 art.8 Rubricato: effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse. "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate". E' consigliabile una fotografia alla ricevuta di versamento senza marca da bollo e verbale di accertamento art 1 legge per mancato versamento dell'imposta di bollo VEDERE ULTERIORI DIVIETI IN RETIVI AL REGOMENTO REGIONALE NELLE AATVV E NELLE AAFFVV A PAGINA 16 Secondo Cassazione civile Sez. Lav., sent. n. 997 del (rv 81617). pag 8

11 Raccolta funghi epigei oltre i Kg. Giornalieri a persona. Violazione ai limiti per l'esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei previsti dai regolamenti delle Comunità Montane, Comunità Collinari e Comuni. È vietata la raccolta di Amanita Caesarea allo stato di ovulo chiuso. È vietata la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso. Art. comma 6 comma 6 Raccolta di funghi epigei dal tramonto alla levata del sole. comma 7 lettera e) Raccolta di specie di funghi epigei tutelati dalla Regione per pericolo di estinzione. Raccolta di funghi epigei spontanei in periodi vietati dalla. quantità comma 8 SEQUESTRO lettera a) lettera c) divieti generici 0 10 per ogni 00 gr. di funghi raccolti in eccedenza /9 Art. 1 L. lettera c) VEDERE ULTERIORI DIVIETI IN RETIVI AL REGOMENTO REGIONALE NELLE AATVV E NELLE AAFFVV A PAGINA 16 VEDERE ULTERIORI DIVIETI IN RETIVI AL REGOMENTO REGIONALE NELLE AATVV E NELLE AAFFVV A PAGINA 16 pag 9

12 1 16 Raccolta di funghi epigei nelle aree individuate dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale e dei siti costituenti la rete Natura 000 art. della Dir. 9//CEE. Raccolta di funghi epigei nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti sgombri da cespugli invadenti, salvo soggetti di cui all'art. L.R. 7/07 comma 7 lettera c) comma 7 lettera a) luoghi di divieto SEQUES TRO VEDERE ULTERIORI DIVIETI IN RETIVI AL REGOMENTO REGIONALE NELLE AATVV E NELLE AAFFVV A PAGINA Raccolta di funghi epigei nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'art. 81 del Codice Civile (fondi chiusi). Raccolta di funghi epigei nelle aree interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico qualora individuate dalla Regione o dagli Enti locali. Raccolta di funghi epigei nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi. (Salvo soggetti di cui all'art. ) Raccolta di funghi epigei nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale per motivi selvicolturali. comma 7 lettera f) comma 7 lettera d) comma 7 Art. 6 lettera c) Art.10 /9 Art pag 10

13 Raccolta di funghi da parte di soggetti non autorizzati in aree dove la raccolta è consentita per fini economici. 7 FUNGHI Vendita di funghi freschi spontanei senza autorizzazione Comunale. Vendita di funghi freschi spontanei senza autorizzazione sanitaria. Vendita di funghi freschi spontanei senza la certificazione di avvenuto controllo dell'a.s.l.. Commercializzazione di funghi freschi spontanei appartenenti a specie non elencate nell'allegato 1. Commercializzazione di funghi provenienti da altri paesi appartenenti a specie non riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. Commercializzazione con la denominazione "funghi secchi" di specie non comprese nell'elenco di cui all'art.. Commercializzazione con la denominazione "funghi secchi" di specie e varietà non riconosciute con Decreti del Ministero della Sanità, o di specie provenienti da altri Paesi dell'u.e. non legalmente commercializzati in detti Paesi. Art. comma Art. Art. Art. comma Art. vendita Art. Art. 1. SEQUESTRO COMPET ENTE sino a nuove disposizioni le sanzioni vanno ai comuni Solo se i funghi freschi vengono lavorati (es. se vengono messi sotto aceto). sino a nuove disposizioni le sanzioni vanno ai comuni pag 11

14 Commercializzazione di "funghi secchi" con l'indicazione di durabilità superiore ai 1 mesi dal confezionamento. Commercializzazione di confezioni di "funghi secchi" con unità difettose o alterate con incidenza percentuale superiore ai limiti previsti dall'art. comma. Commercializzazione di "funghi secchi" senza l'indicazione del nome scientifico ben visibile e accompagnato dalle menzioni di cui all'art. comma 6. Vendita al minuto di "funghi secchi" allo stato sfuso, che non appartengano alla specie Boletus Edulis (porcini) e relativo gruppo. Commercializzazione con la denominazione "funghi porcini" di funghi non appartenenti alla specie Boletus Edulis e relativo gruppo. Vendita di "funghi secchi" sfusi senza autorizzazione comunale di cui all'art.. Commercializzazione di funghi conservati secchi, o comunque preparati, provenienti da altri Paesi appartenenti a specie non riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. Art. comma Art. comma Art. 6 comma Art. 9 comma SEQUESTRO sino a nuove disposizioni le sanzioni vanno ai comuni pag 1

15 DELL ILLEC ITO Etichettatura, presentazione, e pubblicità dei funghi non conforme alle disposizioni di cui al N. 109/9. Etichettatura, presentazione, e pubblicità dei funghi non designati con l'utilizzo dei nomi scientifici delle relative specie. Etichettatura di funghi freschi sfusi o confezionati, che non possono essere consumati crudi, che non riporti l'indicazione dell'obbligo della cottura. 8 comma SOTTOBOSCO Raccolta giornaliera oltre il consentito: - bacche ginepro Kg. 0,; - muschi Kg. 0,; - fragole Kg. 0,; - mirtilli e lamponi Kg. 1; 0 lettera c) Raccolta dei prodotti del sottobosco non attenendosi alle variazioni imposte dalla 0 Giunta Regionale in relazione a particolari situazioni locali o all'andamento stagionale. Raccolta dei prodotti del sottobosco con l'ausilio di rastrelli, uncini od altri mezzi che possono danneggiare strato umifero, micelio fungino, apparato radicale della flora. Estirpazione, taglio o comunque danneggiamento di piante di fragole, lamponi, mirtilli o ginepro, compromettendone il normale sviluppo. comma lettera h) SEQUESTRO lettera i) lettera m) lettera m) sino a nuove disposizioni le sanzioni vanno ai comuni VEDERE ULTERIORI DIVIETI IN RETIVI AL REGOMENTO REGIONALE NELLE AATVV E NELLE AAFFVV A PAGINA 16 SE L'ILLECITO E' COMMESSO NEI PARCHI PARCHI : TESORERIA REGIONE PIEMONTE c/c pag 1

16 Raccolta dei prodotti del sottobosco dal tramonto alla levata del sole. Raccolta dei prodotti di sottobosco in periodi vietati dalla Giunta Regionale in relazione a grave pregiudizio dell'equilibrio naturale. 9 comma lettera m) lettera g) FAUNA MINORE Alterazione, dispersione, distruzione di nidi, asportazione di uova, larve, bozzoli o adulti di 6 formiche del gruppo Formica rufa. Commercio, vendita, cessione e detenzione per la vendita di nidi, uova, larve, bozzoli o adulti di formiche del gruppo Formica rufa. Raccolta, distruzione di uova, cattura, uccisione di ogni specie di anfibi, cattura, trasporto e commercio dei rospi. Cattura, trasporto, commercio, detenzione per la vendita di gamberi d'acqua dolce. Catturare e detenere specie di fauna minore, di particolare interesse scientifico, tutelata temporaneamente dalla Regione lettera n) lettera n) Art. 0 lettera g) Vendita di specie tutelate non provenienti da colture, allevamenti, Art. giardini o orti botanici. lettera i) Vendita di specie tutelate senza certificato di provenienza indicante varietà, provenienza e peso netto all'origine. formiche, anfibi, gamberi Art. lettera l) SEQUESTRO per ogni esemplare VEDERE ULTERIORI DIVIETI IN RETIVI AL REGOMENTO REGIONALE NELLE AATVV E NELLE AAFFVV A PAGINA per ogni esemplare SE L'ILLECITO E' COMMESSO NEI PARCHI PARCHI : TESORERIA REGIONE PIEMONTE c/c Dare atto nel processo verbale che gli esemplari eccedenti le quantità consentite, oppure oggetto di violazione, sono stati liberati,ove possibile sul luogo oppure in luogo idoneo. pag 1

17 8 1 1 Vendita di specie tutelate raccolte senza regolare autorizzazione. 10 RANE Art. comma Cattura di rane oltre i 0 esemplari per persona al giorno (nelle zone di risaia il limite è 7 elevato a 100 esemplari). Cattura di rane in numero superiore a quello consentito dall'autorizzazione in deroga. Cattura di rane in periodo non consentito (01 Dicembre-0 giugno) Cattura di rane con guade o reti. Cattura di rane dal tramonto alla levata del sole, in qualunque periodo dell'anno comma 7 7 comma 7 comma LUMACHE Raccolta di lumache (lumache col guscio) oltre la quantità consentita ( esemplari al giorno a persona). Raccolta di lumache in periodo non consentito (01 Novembre - 1 Agosto). Raccolta di lumache dal tramonto alla levata del sole comma quantità lettera l) lettera h) periodo lettera h) lettera h) lettera h) lettera h) lettera h) lettera h) lettera h) SEQUESTRO per ogni 9+ esemplare eccedente la quantità consentita per ogni esemplare. 1+1 per ogni esemplare. 1+1 per ogni esemplare. 1+1 per ogni esemplare 9+ eccedente la quantità consentita per ogni esemplare eccedente la quantità consentita. 1+1 per ogni esemplare. 1+1 per ogni esemplare. Secondo Cassazione civile Sez. Lav., sent. n. 997 del (rv 81617). VEDERE ULTERIORI DIVIETI IN RETIVI AL REGOMENTO REGIONALE NELLE AATVV E NELLE AAFFVV A PAGINA VEDERE ULTERIORI DIVIETI IN RETIVI AL REGOMENTO REGIONALE NELLE AATVV E NELLE AAFFVV A PAGINA 16 SE L'ILLECITO E' COMMESSO NEI PARCHI PARCHI : TESORERIA REGIONE PIEMONTE c/c pag 1

18 CRITERI IN ORDINE AL ISTITUZIONE, AL RINNOVO, AL REVOCA, ALLE DIMENSIONI TERRITORIALI E AL GESTIONE DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E DELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE ( 0, L.R. SETTEMBRE 1996, N. 70) Approvati con D.G.R. n del (Pubbl. B.U.R.P. n. 10, Suppl. del ) e modificati e integrati con D.G.R. n del (Pubbl. B.U.R.P. n. 16 del.0.0), con D.G.R. n e n del (Pubbl. B.U.R.P. n. del ), con D.G.R. n del , con D.G.R. n del , con D.G.R. n del , con D.G.R. n del.0.006, con D.G.R. n del TESTO COORDINATO Omissis Art. 7 Divieti particolari 1. Nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie è vietato: a) per motivi di sicurezza, nelle giornate di attività venatoria e ai fini di tutela nei periodi della riproduzione della fauna selvatica, esclusivamente nelle aree individuate e opportunamente segnalate dal direttore-concessionario, percorrere qualsiasi strada o sentiero all interno delle aziende, ad eccezione delle strade pubbliche, con mezzi motorizzati, salvo quelli agricoli. E parimenti vietato il percorso fuori da strade e sentieri. Da tali divieti sono esonerati: i conduttori dei terreni inclusi nel perimetro dell azienda per raggiungere gli stessi, gli agenti di vigilanza preposti, il direttore-concessionario e i soggetti dallo stesso autorizzati, esclusivamente per motivate esigenze di servizio e gestione. Per consentire a tali soggetti il percorso su sentieri di montagna e mulattiere, ai sensi della legge regionale novembre 198 n., nonché sulle strade e piste ad uso agrosilvopastorale di cui all art. comma 6 della legge regionale 9 agosto 1989 n., il direttoreconcessionario dovrà trasmettere agli organi di vigilanza idonea informazione segnalando il periodo, i nominativi e le targhe dei veicoli impiegati; b) praticare lo sci nelle aree di svernamento della fauna alpina e degli ungulati, appositamente segnalate dal concessionario; c) effettuare riprese video-amatoriali o fotografiche senza autorizzazione del direttoreconcessionario, in analogia con quanto previsto da regolamenti di utilizzo e fruizione di aree protette regionali.. Il direttore-concessionario può altresì vietare, per motivi di sicurezza, nei giorni di caccia e, ai fini di tutela nei periodi della riproduzione della fauna selvatica, la raccolta di funghi, tartufi, tuberi, fiori, frutti del sottobosco, lumache e qualsiasi tipo di flora spontanea nonché l esercizio della pesca, nelle aree individuate ed appositamente segnalate, ad eccezione del proprietario e/o conduttore e/o possessore dei relativi terreni, dei titolari di diritto esclusivo o di uso civico, ove presenti.. La violazione ai divieti di cui ai precedenti commi 1 e, comporta a carico dei trasgressori la sanzione amministrativa di cui all art. 8, della l. reg. /8 e successive modificazioni. () Pag 16

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