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1 CHIOMENTI STUDIO LEGALE NEWSLETTER ENERGIA ESTATE 2012 NUMERO 14 Novità in materia di energie rinnovabili: Quinto Conto Energia e Decreto in materia di incentivi per fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico Sono stati varati in data 5 e 6 luglio 2012 dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto col Ministro dell Ambiente e dell Agricoltura, e pubblicati in Gazzetta Ufficiale in data 10 luglio 2012, i due decreti ministeriali in materia di energie rinnovabili, entrati in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione. I due provvedimenti definiscono i nuovi incentivi per l energia fotovoltaica (il cosiddetto Quinto Conto Energia) e per le fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (i.e. eolica, idraulica, oceanica, geotermica, biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili). 1. Quinto Conto Energia: incentivi per l energia elettrica prodotta da fonte fotovoltaica Il Quinto Conto Energia disciplina gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Il decreto, con il dichiarato generale intento di programmare una crescita dell energia rinnovabile più equilibrata, riduce gli stanziamenti per il fotovoltaico, individuando in 700 milioni di euro annui il tetto massimo per i nuovi contributi al settore. Ambito di applicazione La nuova disciplina, sulla scorta di quanto già stabilito dalla suindicata precedente normativa, entrerà in vigore successivamente al raggiungimento di un costo cumulato annuo degli incentivi pari a 6 miliardi di euro. In particolare, (i) l Autorità Energia Elettrica e Gas, sulla base degli elementi comunicati dal Gestore dei Servizi CHIOMENTI STUDIO LEGALE Copyright 2008 Le nostre sedi: Roma I Via XXIV Maggio 43 Tel.: Fax: roma@chiomenti.net Milano I Via G. Verdi 2 Tel.: Fax: milano@chiomenti.net Torino I Via Montevecchio 28 torino@chiomenti.net Londra W1J 6HF 20 Berkeley Square Tel.: Fax: london@chiomenti.net Bruxelles B Av. R. Vandendriessche Tel.: Fax: bruxelles@chiomenti.net New York NY One Rockefeller Plaza, Suite 2404 Tel.: Fax: newyork@chiomenti.net Pechino /F, Yintai Office Tower No.2 Jianguomenwai Ave, Chaoyang District Tel Fax: beijing@chiomenti.net Shanghai Suite 4806, Wheelock Square 1717 Nanjing West Road Shanghai Tel.: Fax shanghai@chiomenti.net Hong Kong S.A.R. Suite 3701, Edinburgh Tower The Landmark / 15, Queen's Road, Central Tel.: Fax: hongkong@chiomenti.net

2 Energetici S.p.A. (di seguito GSE) ed entro tre giorni da tale comunicazione, con propria delibera, che sarà pubblicata sul sito della stessa Autorità, individuerà la data di raggiungimento della soglia dei 6 miliardi di euro; (ii) le modalità di incentivazione di cui al Quinto Conto Energia troveranno applicazione decorsi quarantacinque giorni dalla data della pubblicazione della delibera da parte dell Autorità. Il Quarto Conto Energia continuerà a trovare applicazione (i) ai piccoli impianti e agli impianti d cui ai Titoli III e IV del decreto Quarto Conto Energia che entrino in esercizio prima della data di entrata a regime del nuovo sistema di incentivazione, (ii) ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producano la certificazione di fine lavori nei termini previsti dal decreto stesso e (iii) agli impianti su edifici pubblici e su aree delle pubbliche amministrazioni che entrino in esercizio entro il 31 dicembre E fatto salvo il regime di favore previsto all articolo 4 comma 7 nella procedura di iscrizione al primo registro per le iniziative in avanzata fase di realizzazione, dove verrà data priorità nella formulazione della graduatoria alla data di entrata in esercizio dell impianto e per gli impianti già entrati in esercizio troveranno applicazione i requisiti per l iscrizione al registro di cui al Quarto Conto Energia. Il Quinto Conto Energia cessa di applicarsi, in ogni caso, decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo di 6,7 miliardi di euro. Accesso ai meccanismi di incentivazione Accedono ai meccanismi di incentivazione, senza essere soggetti alle procedure di iscrizione a registro, i seguenti impianti: a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kw realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell eternit o dell amianto; b) impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kw, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell impianto non superiore a 12 kw; c) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML ; d) impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML ; e) impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML ; f) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kw e non superiore a 20 kw, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell impianto non superiore a 20 kw, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro. Gli impianti fotovoltaici non ricadenti nelle suddette tipologie accedono ai meccanismi incentivanti di cui al Quinto Conto Energia mediante iscrizione a registro in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi: a) 1 registro: 140 ML/euro; b) 2 registro: 120 ML/euro; c) Registri successivi: 80 ML/euro a registro, e comunque fino al raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo di 6,7 miliardi di euro. CHIOMENTI STUDIO LEGALE Newsletter Energia Estate 2012 Pagina 2

3 Registro Al fine di accedere all incentivo, gli impianti fotovoltaici, che non rientrano nelle tipologie esenti sopra identificate, devono iscriversi al registro tenuto presso il GSE. Le modalità di iscrizione al registro saranno dettate dal GSE entro trenta giorni dall entrata in vigore del decreto. Il bando riferito ai contingenti di potenza disponibile per il primo semestre sarà pubblicato dal GSE entro venti giorni dalla data di pubblicazione delle suddette regole applicative del GSE e prevedrà la presentazione delle domande di iscrizione al registro fino a trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del bando. Per i registri successivi, i bandi saranno pubblicati dal GSE con cadenza semestrale a decorrere dalla data di chiusura del primo bando e prevedranno la presentazione delle domande di iscrizione al registro entro i successivi sessanta giorni. La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE dal soggetto titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l esercizio dell impianto con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il modello che sarà reso disponibile dal GSE. Il GSE formula la graduatoria nei venti giorni dalla data di chiusura del registro e la pubblica sul proprio sito internet, applicando determinati criteri di priorità. Saranno ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nei registri in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili indicati nel precedente paragrafo, sempreché entrino in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione delle graduatorie. Nel caso in cui l impianto risulti iscritto al registro in una posizione tale da non rientrare nel rispettivo limite di costo, per poter accedere alle tariffe del semestre successivo, il soggetto responsabile dovrà inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione. Al fine di salvaguardare le iniziative in avanzata fase di realizzazione, limitatamente al primo registro, (i) la graduatoria è formata applicando, in ordine gerarchico, come primo criterio la precedenza della data di entrata in esercizio e (ii) limitatamente agli impianti che accedono al primo registro in applicazione del criterio di cui al punto (i) si applicano i requisiti di cui al Quarto Conto Energia, fermo restando il rispetto dell articolo 65 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, (convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). Possono accedere al primo registro anche gli impianti entrati in esercizio prima della data di applicazione del decreto. Le graduatorie formate a seguito dell iscrizione al registro non sono soggette a scorrimento, con l eccezione del primo registro, in riferimento al quale il GSE scorre la graduatoria eliminando gli impianti iscritti che rientrano nel campo di applicazione del Quarto Conto Energia. La cedibilità dell iscrizione al registro a terzi sarà ammessa solo in un momento successivo alla data di entrata in esercizio dell impianto. Impianti ammessi all incentivo In aggiunta a quanto sopra, potranno beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all Allegato 5 al Quinto Conto Energia, gli impianti fotovoltaici che, fra gli altri, ricadono in una delle seguenti fattispecie: (i) impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati di un attestato di certificazione energetica in corso di validità, (ii) impianti realizzati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, con integrale sostituzione dell eternit o dell amianto mediante i moduli fotovoltaici, (iii) impianti realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, barriere acustiche, tettoie e pensiline, (iv) impianti ubicati in discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati, (v) cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione del gestore del servizio idrico integrato, impianti su terreni nella disponibilità del demanio militare. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell impianto, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione CHIOMENTI STUDIO LEGALE Newsletter Energia Estate 2012 Pagina 3

4 della pertinente tariffa incentivante con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il modello che sarà fornito dal GSE. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio. Incentivo Gli impianti ammessi agli incentivi avranno diritto a: a) in caso di impianti di potenza nominale fino a 1 MW: una tariffa omnicomprensiva sulla base della produzione netta immessa in rete, determinata sulla base della potenza e della tipologia dell impianto, così come individuata negli Allegati 5, 6 e 7 al Quinto Conto Energia, rispettivamente per gli impianti fotovoltaici, impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti a concentrazione; b) in caso di impianti di potenza nominale superiore a 1 MW: un incentivo pari alla differenza, se positiva, tra la tariffa omnicomprensiva così come individuata negli Allegati 5, 6 e 7 al Quinto Conto Energia e il prezzo zonale orario (prezzo che non può essere superiore alle tariffe). L energia prodotta resta nella disponibilità del produttore. Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita una tariffa premio individuata negli Allegati 5, 6 e 7. Sono definiti premi, decrescenti per anno, per impianti con componenti principali realizzati unicamente in un paese che risulti membri dell UE/SEE, nonché impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la rimozione completa dell eternit o dell amianto. La tariffa spettante sarà quella vigente alla data di entrata in esercizio dell impianto (i.e. data del primo funzionamento dell impianto in parallelo con il sistema elettrico). La tariffa incentivante sarà riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell impianto. Il decreto distingue tra tariffa (onnicomprensiva/ premio sull energia consumata) spettante a impianti fotovoltaici realizzati su edifici (le cui caratteristiche sono definite all Allegato 2), più elevata, e incentivo spettante ad altri impianti fotovoltaici, di minore entità. A determinate condizioni, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, nonché gli impianti realizzati su fabbricati rurali (sempre che, in quest ultimo caso, siano stati accatastati prima della data di entrata in esercizio dell impianto fotovoltaico), avranno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici e quella per gli altri impianti fotovoltaici. Giova rilevare che il decreto non ammette più la cumulabilità degli incentivi con (a) lo scambio sul posto e (b) il ritiro dell energia elettrica prodotta con le modalità e alle condizioni fissate dall Autorità per l energia elettrica ed il gas ai sensi dell art. 13, comma 3, D.lgs. 387/2003, ovvero la cessione al mercato per i soli impianti di potenza fino a 1 MW. 2. Decreto relativo agli incentivi per energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico Con la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 06 luglio 2012 definisce le nuove modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella fotovoltaica, e quindi eolica, idroelettrica, geotermoelettrica, biomasse, biogas e bioliquidi. Ambito di applicazione CHIOMENTI STUDIO LEGALE Newsletter Energia Estate 2012 Pagina 4

5 Il decreto stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati dalle suindicate fonti rinnovabili nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kw e che entrano in esercizio (i.e. sono collegati in parallelo al sistema elettrico) in data successiva al 31 dicembre Il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non potrà superare i 5,8 miliardi di euro annui. Potenza di soglia, registro e asta Accedono ai meccanismi di incentivazione, senza essere soggetti alle procedure di iscrizione a registro/aste al ribasso, tra gli altri, le seguenti tipologie di impianti: a) impianti eolici e alimentati da fonte oceanica di potenza fino a 60 kw; b) impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kw, la cui soglia è elevata a 250 kw, qualora tali impianti rientrino in una delle casistiche identificate nel decreto (a titolo esemplificativo, (i) siano realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata, o (ii) impianti che utilizzano acque di restituzioni o di scarico); c) impianti a biomassa (che utilizzano prodotti di origine biologica) di potenza fino a 200 kw, e impianti a biogas di potenza fino a 100 kw. Qualora non rientrino nelle suddette tipologie, gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati e ibridi potranno accedere ai meccanismi di incentivazione a seguito di: a) ammissione al registro tenuto dal GSE, relativo a ciascuna fonte e tipologia di appartenenza, qualora la potenza sia inferiore alla pertinente potenza di soglia, b) procedure competitive di aste al ribasso, qualora la potenza di tali impianti sia superiore alla pertinente potenza di soglia, in entrambi i casi nel limite dello specifico contingente di potenza fissato dal decreto ai fini dell ammissione al registro o posto all asta. Per gli impianti oggetto di intervento di ripotenziamento, il superamento del valore di potenza di soglia ai fini dell accesso ai meccanismi di incentivazione mediante asta viene calcolato sulla base del differenziale tra la potenza antecedente all intervento e quella risultante dall intervento. Gli impianti relativi ad interventi di rifacimento parziale e totale sono ammessi all incentivo secondo specifiche modalità definite all articolo 17 del decreto. I valori di potenza di soglia sono i seguenti: (a) 10 MW, per le fonti idroelettriche; (b) 20 MW, per le fonti geotermoelettriche; (c) 5 MW, per tutte le altre fonti rinnovabili. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (i.e. 11 luglio 2012), il GSE adotterà e pubblicherà apposite procedure applicative del decreto, incluso il regolamento operativo per le procedure d asta e per le procedure di iscrizione a registro. Procedura di iscrizione al registro - Requisiti In relazione alla procedura di iscrizione a registro, fermo restando che il GSE dovrà adottare il relativo regolamento operativo, il decreto prevede che il GSE pubblichi un bando relativo alla procedura di iscrizione al registro trenta giorni prima dell inizio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione al registro, fissato in sessanta giorni: (i) il bando relativo alla prima procedura di iscrizione al registro, riferita ai contingenti di potenza disponibili per il 2013, sarà pubblicato entro 15 giorni dalla pubblicazione del regolamento operativo del GSE; (ii) per i periodi successivi, i bandi saranno pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno. CHIOMENTI STUDIO LEGALE Newsletter Energia Estate 2012 Pagina 5

6 Per il periodo sono fissati i seguenti contingenti: (i) eolico: 60 MW per ciascun anno; (ii) idroelettrico: 70 MW per ciascun anno; (iii) geotermoelettrico, 35 MW per ciascun anno; (iv) biomasse (art. 8, co. 4, a) e b)), biogas, gas di depurazione, gas di discarica e bioliquidi sostenibili: 175 MW, per il 2013, 160 MW per il 2014 e il 2015; (v) biomasse (art. 8, co. 4, c)): 30 MW per il solo 2013; (vi) oceanica: 3 MW per il solo Possono richiedere l iscrizione al registro i soggetti in possesso di titolo autorizzativo oppure, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio, nonché del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente. La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE dal soggetto avente i suddetti requisiti mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il modello che sarà predisposto dal GSE. Le graduatorie degli impianti iscritti a ciascun registro saranno redatte dal GSE sulla base di alcuni criteri di priorità definiti nel decreto e pubblicate sul proprio sito entro sessanta giorni dalla data di chiusura dei medesimi registri. Ciascuna graduatoria degli impianti iscritti a registro non è soggetta a scorrimento, ad eccezione del primo registro. L iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo successivamente alla data di entrata in esercizio dell impianto. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura: (i) eolico on-shore: 16 mesi; (ii) eolico off-shore: 22 mesi; (iii) idroelettrico e geotermoelettrico: 28 mesi; (iv) biomasse e biogas: 22/28 mesi a seconda della modalità di alimentazione; (v) bioliquidi sostenibili: 16 mesi; (vi) oceanica: 36 mesi. Il mancato rispetto dei termini comporta una decurtazione della tariffa di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto ai detti termini nel limite massimo di 12 mesi di ritardo. Agli impianti che non risultino realizzati nel limite massimo sopraindicato, potrà applicarsi una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento vigente alla data di entrata in esercizio dell impianto. Procedura d asta - Requisiti Qualora l impianto sia soggetto a procedura d asta, fermo restando anche in questo caso la definizione del regolamento operativo da parte del GSE, il decreto prevede che il GSE indirà con periodicità annuale (ovvero semestrale per gli impianti eolici onshore qualora la potenza assegnata risulti maggiore del 20% della potenza messa a bando), procedure pubbliche d asta al ribasso, in forma telematica, per la definizione dei livelli di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nei limiti dei seguenti contingenti annui di nuova capacità produttiva individuati nel decreto. Come per la procedura di iscrizione a registro, il decreto disciplina le tempistiche di pubblicazione dei bandi e le modalità di ammissione alla graduatoria. In particolare, il GSE pubblicherà il bando relativo alla procedura d asta trenta giorni prima dell inizio del periodo per la presentazione delle domande di partecipazione alla medesima procedura d asta, fissato in sessanta giorni: (i) il bando relativo alla prima procedura d asta, riferita al contingente di potenza disponibile per l anno 2013, sarà pubblicato entro 15 giorni dalla pubblicazione del regolamento operativo del GSE; (ii) per i periodi successivi, i bandi saranno pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal Possono partecipare alla procedura d asta i soggetti titolari di autorizzazione oppure, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio, nonché del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente. In aggiunta, tra i requisiti per la partecipazione alle procedure d asta, il decreto prevede che i partecipanti siano dotati di solidità CHIOMENTI STUDIO LEGALE Newsletter Energia Estate 2012 Pagina 6

7 finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali chiedono l accesso ai meccanismi di incentivazione che dovrà essere dimostrata mediante o apposita dichiarazione di istituto bancario o intermediario autorizzato o l impegno degli stessi a finanziare l investimento o, ancora, mediante capitalizzazione pari ad almeno il 10% dell investimento previsto per la realizzazione dell impianto. Inoltre, a garanzia della qualità del progetto, i partecipanti sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria in fase di iscrizione alle procedure d asta e una definitiva in seguito alla comunicazione di esito positivo delle procedure d asta. Tale cauzione definitiva sarà svincolata alla data di entrata in esercizio dell impianto. La graduatoria sarà formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale offerta; a parità di riduzione offerta, si applicano ulteriori criteri di priorità definiti nel decreto. Per il periodo sono fissati i seguenti contingenti: (i) eolico on shore: 500 MW per ciascun anno, eolico off-shore: 650 per il solo 2013; (ii) idroelettrico: 50 MW per il solo 2013; (iii) geotermoelettrico, 40 MW per il solo 2013; (iv) biomasse (art. 8, co. 4, a) e b)), biogas, gas di depurazione, gas di discarica e bioliquidi sostenibili: 120 MW, per il 2013; (v) biomasse (art. 8, co. 4, c)): 350 MW per il solo Gli impianti inclusi nelle graduatorie dovranno entrare in esercizio entro determinati termini decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito GSE della graduatoria della procedura d asta (eolico on-shore e bioliquidi sostenibili, 28 mesi ed eolico offshore, idroelettrico, gotermoelettrico, biomasse e biogas, 40 mesi). Il mancato rispetto dei termini comporta una decurtazione della tariffa di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto ai detti termini nel limite massimo di 24 mesi di ritardo. Decorso il termine massimo, il soggetto responsabile decade dal diritto all accesso ai benefici di cui al decreto e il GSE provvede ad escutere la cauzione e ad escludere l impianto dalla graduatoria. Meccanismo Incentivante In merito ai meccanismi di incentivazione, il decreto prevede quanto segue: - per gli impianti di potenza fino a 1 MW, il GSE, ove richiesto, provvede a ritirare l energia elettrica immessa in rete, erogando sulla produzione netta immessa in rete una tariffa incentivante onnicomprensiva (i.e., dell incentivo e prezzo zonale orario dell energia derivante dalla valorizzazione dell energia) determinata sulla base della fonte, tipologia dell intervento e potenza dell impianto sulla base dell Allegato 1. In relazione a tali impianti, il soggetto responsabile potrà optare, per una sola volta nel periodo di vita utile dell impianto, per il meccanismo incentivante di cui al successivo paragrafo; - per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE eroga in riferimento alla produzione netta immessa in rete l incentivo spettante all impianto, mentre l energia prodotta dai medesimi impianti resta nella disponibilità del produttore. Il diritto ai suddetti meccanismi di incentivazione è alternativo all accesso alle modalità di ritiro dell energia da parte del GSE (sia ritiro dedicato che scambio sul posto). Per i nuovi impianti che entrano in esercizio nell anno 2013, il valore base delle tariffe incentivanti è individuato, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, nella tabella di cui all Allegato 1 al detto decreto. Per i medesimi impianti che entrano in esercizio negli anni successivi, il valore base delle tariffe incentivanti sarà decurtato del 2% all anno. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi, il livello di incentivazione spettante sarà determinato applicando le condizioni e le modalità indicate in Allegato 2 ai valori CHIOMENTI STUDIO LEGALE Newsletter Energia Estate 2012 Pagina 7

8 delle tariffe incentivanti per i nuovi impianti stabilite dall Allegato 1. In tutti i casi, la tariffa di riferimento è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell impianto; il GSE provvederà alle conseguenti erogazioni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale per una durata pari alla vita media utile convenzionale degli impianti definita all Allegato 1 del decreto. Il decreto prevede specifici premi per impianti alimentati da biomasse di origine biologica, impianti a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili operanti in cogenerazione ad alto rendimento, nonché per applicazioni e tecnologie avanzate e impianti geotermici avanzati. I soggetti che richiederanno l accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto dovranno corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria, determinato secondo la potenza dell impianto. Certificati Verdi e Periodo Transitorio In attuazione del D. Lgs. 28/2011, il decreto prevede alcune regole per il periodo transitorio al nuovo sistema di incentivazione e, in particolare, in merito a: (i) la conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo per impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per gli impianti che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013, nei limiti e secondo le condizioni di cui all articolo 30 del decreto, per il residuo periodo di diritto successivo al 2015, (ii) il rilascio e al ritiro dei certificati verdi relativi alle produzioni dagli anni 2012 al In merito al punto (i), la conversione in incentivo del diritto ai certificati verdi per gli anni successivi al 2015 avviene sulla base della formula, indicata nel decreto, aggiuntivo ai ricavi derivanti dalla valorizzazione dell energia. In relazione al rilascio, il decreto rinvia ad un apposita procedura che sarà definita nell arco dei 60 giorni successivi all entrata in vigore del decreto e definirà le modalità con le quali, su richiesta del produttore, il GSE potrà rilasciare, con frequenza trimestrale, i certificati verdi sulla base del trimestre precedente a partire dalle misure trasmesse mensilmente al GSE dai gestori di rete. In merito al ritiro, il decreto dispone che il GSE ritirerà, su richiesta del detentore, i certificati verdi relativi alle produzioni tra il 2011 e il 2015, anche in questo caso, secondo le modalità definite da apposita procedura applicativa dovrà essere adottata e pubblicata da parte del GSE. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati sarà pari al 78% del prezzo di cui all articolo 2, comma 148, della legge n. 244 del 2007 (i.e. coefficiente diverso per fonte). Il decreto individua le tempistiche per il ritiro da parte del GSE dei CV rimasti invenduti come segue: a) CV relativi alle produzioni 2011: (i) il ritiro sarà completato entro il 2012: (ii) il pagamento avverrà in due rate: (1) 50% entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto (i.e. 10 luglio 2012), (2) 50% entro il mese di dicembre 2012; b) CV relativi alle produzioni 2012: (i) CV relativi alle produzioni primo semestre 2012: il ritiro avverrà entro il 31 marzo 2013; (ii) CV relativi alle produzioni secondo semestre 2012: il ritiro avverrà entro il 30 settembre 2013; c) a partire dai CV relativi alle produzioni 2013 e sino al 2015, il ritiro avverrà su base trimestrale, secondo il calendario previsto nel decreto, dal 31 dicembre 2013, per i CV relativi alle produzioni primo trimestre 2013 sino al 30 giugno 2016 per i CV relativi alle produzioni quarto trimestre In ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il GSE offrirà ai soggetti sottoposti all obbligo di quota minima (di cui al Decreto Bersani) i certificati verdi ritirati ai CHIOMENTI STUDIO LEGALE Newsletter Energia Estate 2012 Pagina 8

9 sensi dei commi precedenti, a un prezzo pari a quello di ritiro. Il decreto prevede inoltre che, al fine di tutelare gli investimenti in via di esercizio entro il 30 aprile 2013 (ovvero, per i soli impianti alimentati da rifiuti, entro il 30 giugno 2013), è possibile optare per un meccanismo di incentivazione alternativo a quello stabilito dal decreto con le seguenti modalità e condizioni: a) le modalità e le condizioni di accesso agli incentivi sono quelle stabilite dal Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2008; b) gli impianti che entrano in esercizio entro il termine di cui al comma 1, si applicano i valori delle tariffe onnicomprensive e dei coefficienti moltiplicativi per i certificati verdi individuati dalle tabelle 1 e 2 allegate alla Legge n. 244 del 2007 così come vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, riducendoli del 3% al mese a decorrere da gennaio 2013; tale riduzione si applica dal mese di maggio per i soli impianti alimentati da rifiuti; c) per gli impianti a certificati verdi si applicherà, in ogni caso, quanto sopra (articolo 30). Gli impianti devono essere dotati di titolo autorizzativo antecedente alla data di entrata in vigore del decreto (i.e. 11 luglio 2012). completamento, garantendo una progressiva transizione dal vecchio al nuovo meccanismo, per gli impianti che entrano in Ai fini dell accesso agli incentivi di cui al D.M. del 18 dicembre 2008, i produttori, pena l'inammissibilità agli incentivi, sono tenuti a: a) comunicare al GSE la data di entrata in esercizio entro il mese successivo alla data di entrata in esercizio; e b) presentare la domanda per il riconoscimento della qualifica impianto a fonti rinnovabili entro e non oltre il sesto mese successivo alla data di entrata in esercizio. La Newsletter Energia è una pubblicazione di CHIOMENTI Studio Legale. Per informazioni o segnalazioni si prega contattare energia@chiomenti.net. La Business Unit Energia è coordinata da Carola Antonini ed è composta dai seguenti professionisti: Edoardo Andreoli - Milano Giovanni Diotallevi - Roma Claudio Cera - Roma Carola Antonini Milano, Roma Giuseppe A. Giannantonio - Milano Marta Andreano - Roma Stefania Bariatti Milano Enrico Giordano Roma Cristina Chiomenti - Roma Giulia Battaglia Milano Franco Lambertenghi - Milano Andrea De Luca Picione Roma Luigi Bendi Shanghai Stefano Mazzotti - Milano Renato Genovese Roma Antonella Brambilla - Milano Filippo Modulo - Roma Filippo Cecchetti Roma Luca Bonetti - Milano Marco Nicolini Milano Antonia Cosenz Roma Umberto Borzi Roma Luca Perfetti Milano Paolo Fedele - Roma Filippo Brunetti Milano Francesco Scanzano Roma Antonio Sascaro - Roma Giorgio Cappelli - Roma Vittorio Tadei Roma Biagio Giliberti - Milano Massimo G. Colozza - Roma Francesco Tedeschini - Roma Federica Milanesi Milano Carlo Croff Milano Giulio Tognazzi - Roma Alessandra Pagliari Roma Gianluca D Agnolo Pechino Ugo Tribulato Roma Manuela Cerulli Roma Tutti i diritti sui dati, materiali ed informazioni contenuti nella Newsletter sono riservati a CHIOMENTI Studio Legale; è vietato copiare, vendere, riprodurre, rielaborare o altrimenti utilizzare, in tutto o in parte, la Newsletter senza il consenso scritto di CHIOMENTI Studio Legale.

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