I controlli EUTR (Regolamento 995/2010)
|
|
|
- Francesca Mariotti
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 I controlli EUTR (Regolamento 995/2010) Angelo Mariano Roma, Parlamentino CFS 24 marzo 2015
2 Contenuti della presentazione Illegal logging e commercio di legno illegale. La situazione italiana. EUTR ed obblighi degli operatori. Contenuti del Dlgs 178/2014. Il regime sanzionatorio. L Autorità competente e i controlli.
3 Nell ultimo decennio si sono registrate perdite annuali di risorse forestali: pari a 13 milioni ha concentrate soprattutto nelle regioni tropicali (FAO, FRA 2010).
4 Secondo OCSE, UNEP, UNODC e INTERPOL, i crimini ambientali assicurano alla malavita organizzata introiti stimatitrai70 e213miliardi di dollari USA all anno. Il commercio di legno illegale e derivati rappresenta il crimine ambientale più redditizio con un valore variabile tra 30 e 100 miliardi di dollari: pari al 10-30% di quello dell intero settore globale.
5 Il legno illegale viene introdotto anche in Europa. L UE importa una quota pari al 35% in valore della produzione globale annua di prodotti legnosi primari.
6 Italia: Paese a rischio? L Italia importa grandi quantità di legno e derivati: oltre 10 miliardi nel 2013(prodotti primari = 7,5; prodotti secondari = 2,7). Mediamente il Corpo Forestale dello Stato accerta, nelle 15 regioni a statuto ordinario, circa illeciti all anno, afferenti ad utilizzazioni abusive, furti di piante, ecc.. Il calcolo del consumo apparente nazionale annuo di legno da energia, porta adundisavanzo non inferiorea14 milioniditonnellate, dovuto a produzioni interne e importazioni non registrate. Le statistiche tendono a sottostimare considerevolmente le utilizzazioni forestali e in particolare, quelle di legna da ardere. Da due anni i dati ufficiali di produzione legnosa nazionale non sono più disponibili.
7 Italia: Paese a rischio? Il CPI (Indice di percezione della corruzione) dell Italia, elaborato da Transparency International per l anno 2014,è paria43/100. Siamo all ultimo posto tra gli Stati membri dell UE insieme a Romania, Grecia e Bulgaria e ci collochiamo al 69 posto a livello mondiale, nella zona rossa dell indice. ITALIA
8 G8 -azione contro il taglio illegale delle foreste Conferenza FLEG Asia Orientale Bali Conferenza FLEG Africa - Yaoundé Piano d Azione FLEGT Reg. FLEGT 2173/2005 Conferenza FLEG Europa e Nord Asia S. Pietroburgo Reg. 1024/2008 Regolamento Legno (EUTR) Reg. 995/ marzo attuazione EUTR Inizio negoziati VPA Indonesia 1 VPA con il Ghana 6 VPA conclusi 6 VPA in fase di negoziazione
9 Ogni Stato membro UE è tenuto a designare le Autorità competenti nazionali EUTR e FLEGT, nonché a promulgare proprie norme attuative dei regolamenti che stabiliscano, in particolare, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. In Italia è stato designato il MiPAAFquale AC unica FLEGT EUTR. Il 10 dicembre 2014, è stato pubblicato il DLgs 178 attuativo di entrambi i regolamenti.
10 Vietare l immissione sul mercato UE di legname illegale e di prodotti da esso derivati. Obbligare gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato UE legno e derivati ad osservare la dovuta diligenza secondo un sistema da mantenere e valutare periodicamente. Obbligare i commercianti alla tenuta di un registro con il nome dei fornitori e dei clienti per garantire la tracciabilità dei prodotti.
11 Tutti i prodotti inclusi nell allegato del Regolamento (codici Nomenclatura Combinata dei capitoli 44, 47, 48, 94) indipendentemente dalla provenienza (extra o intra UE). Il legname provvisto di licenza FLEGT o certificato CITES è considerato legale di per sé e quindi conforme all EUTR.
12 Consiste nell applicazione di misure e procedure miranti a minimizzare il rischio di immissione sul mercato UE di legname illegale e/o prodotti da esso derivati. Il sistema di dovuta diligenza può essere elaborato dall operatore stesso o da un Organismo di Controllo di sua scelta, debitamente accreditato dalla CE.
13 Tratto da Indicazioni agli Operatori forestali per l applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010. Redatto da: Regione Piemonte, Regione Lombardia, Università di Torino, Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia. Ed. Compagnia delle Foreste S.r.l.
14 Tratto da Indicazioni agli Operatori forestali per l applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010. Redatto da: Regione Piemonte, Regione Lombardia, Università di Torino, Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia. Ed. Compagnia delle Foreste S.r.l.
15 Terzista non soggetto ad obblighi EUTR Tratto da Indicazioni agli Operatori forestali per l applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010. Redatto da: Regione Piemonte, Regione Lombardia, Università di Torino, Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia. Ed. Compagnia delle Foreste S.r.l.
16 Importatore (primo rivenditore UE del prodotto tal quale o trasformato) Industria, artigiano, ecc. Provenienza extra UE Tratto da Indicazioni agli Operatori forestali per l applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010. Redatto da: Regione Piemonte, Regione Lombardia, Università di Torino, Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia. Ed. Compagnia delle Foreste S.r.l.
17 Articolo 4 del Regolamento UE 995/2010: 1. È proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Sono da intendersi illegali le merci non conformi al complesso normativo che regolamenta la filiera produttiva e commerciale del paese di provenienza(legislazione applicabile). 2. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, «sistema di dovuta diligenza»
18 INFORMAZIONE Descrizione commerciale Paese di raccolta Regione sub-nazionale Concessione di taglio Specie Quantità Fornitore Commerciante Conformità con la legislazione applicabile (vigente nel paese di raccolta) N.B.: Non è previsto un mutuo riconoscimento tra Autorità EUTR ed Amministrazioni pubbliche dei paesi terzi! VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Criteri) Garanzia del rispetto della legislazione (FLEGT, CITES, certificazione forestale) Prevalenza di produzione illegale per alcune specie e alcune aree geografiche Sanzioni ONU/UE e conflitti armati Complessità della catena di approvvigionamento RISCHIO TRASCURABILE IMMISSIONE OK ATTENUAZIONE DEL RISCHIO SE DEL CASO Mediante procedure adeguate e proporzionate : informazione supplementare documentazione supplementare verifica da parte di terzi RISCHIO TRASCURABILE IMMISSIONE OK
19 Articolo 4 del Regolamento UE 995/2010: 3. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il SDD che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo. I sistemi di supervisione esistenti ai sensi della legislazione nazionale e qualsiasi meccanismo volontario di catena di custodia rispondenti ai requisiti del presente regolamento possono fungere da base per il sistema di dovuta diligenza. Gli operatori che si limitano a commercializzare prodotti nazionali hanno bisogno di Sistemi di DD abbastanza semplici, data la brevità delle catene di approvvigionamento e la disponibilità di informazioni sufficienti a valutare adeguatamente il rischio di illegalità: nella maggior parte dei casi, si richiede soltanto l attenta documentazione di attività e procedure abituali. I meccanismi volontari di CoC (certificazione forestale) semplificano ulteriormente la realizzazione degli SSDD.
20 Articolo 2 del Regolamento UE 607/2012: 1. Gli operatori applicano il sistema di dovuta diligenza a ciascun tipo specifico di legno o di prodotto da esso derivato fornito da un determinato fornitore entro un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che le specie di alberi, il paese o i paesi da cui il legno proviene o, se del caso, la o le regioni subnazionali e la o le concessioni di taglio rimangano invariati. 2. Il primo paragrafo non pregiudica l'obbligo dell'operatore di mantenere misure e procedure che consentano l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 concernenti ciascuna partita di legno e di prodotti da esso derivati commercializzata dall'operatore.
21 Articolo 5 del Regolamento UE 607/2012: 1. Le informazioni concernenti l'approvvigionamento degli operatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 e l'applicazione di procedure di attenuazione del rischio, sono documentate in appositi registri che vengono conservati per cinque anni e messi a disposizione dell'autorità competente per i controlli. 2. Nell'applicare il sistema di dovuta diligenza, gli operatori sono in grado di dimostrare le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, le modalità con cui è stata adottata una decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e le modalità con cui l'operatore ha determinato il grado di rischio.
22 Tratto da Indicazioni agli Operatori forestali per l applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010. Redatto da: Regione Piemonte, Regione Lombardia, Università di Torino, Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia. Ed. Compagnia delle Foreste S.r.l.
23 Modello 1 Tratto da Indicazioni agli Operatori forestali per l applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010. Redatto da: Regione Piemonte, Regione Lombardia, Università di Torino, Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia. Ed. Compagnia delle Foreste S.r.l.
24 Tratto da Indicazioni agli Operatori forestali per l applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010. Redatto da: Regione Piemonte, Regione Lombardia, Università di Torino, Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia. Ed. Compagnia delle Foreste S.r.l.
25 Tratto da Indicazioni agli Operatori forestali per l applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010. Redatto da: Regione Piemonte, Regione Lombardia, Università di Torino, Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia. Ed. Compagnia delle Foreste S.r.l.
26 Tratto da Indicazioni agli Operatori forestali per l applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010. Redatto da: Regione Piemonte, Regione Lombardia, Università di Torino, Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia. Ed. Compagnia delle Foreste S.r.l.
27 Tratto da Indicazioni agli Operatori forestali per l applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010. Redatto da: Regione Piemonte, Regione Lombardia, Università di Torino, Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia. Ed. Compagnia delle Foreste S.r.l.
28 Tratto da Indicazioni agli Operatori forestali per l applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010. Redatto da: Regione Piemonte, Regione Lombardia, Università di Torino, Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia. Ed. Compagnia delle Foreste S.r.l.
29 Tratto da Indicazioni agli Operatori forestali per l applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010. Redatto da: Regione Piemonte, Regione Lombardia, Università di Torino, Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia. Ed. Compagnia delle Foreste S.r.l.
30 Il Reg. UE 363/2012 stabilisce le procedure per il riconoscimento e la revoca degli organismi di controllo. Finora la CE ne ha accreditati 9: NEPCon, ControlUnion, Bureaux Veritas e Soil Association Woodmark operano in tutta l Unione; Conlegno e Icila soltanto in Italia, mentre altre tre (SGS, GD HolzService GmbH e Le Commerce du Bois ) non sono attive nel nostro Paese.
31 Contenuti del DLgs 178/2014 REGISTRO DEGLI OPERATORI EUTR Al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 da parte dell autorità nazionale competente, è istituito il registro degli operatori. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i requisiti per l iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento.
32 Contenuti del DLgs 178/2014 INFORMAZIONI DOGANALI Ai fini della valutazione del rischio di cui all articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010, l autorità nazionale competente riceve dall Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il 1 febbraio di ogni anno, i dati dei destinatari indicati nella dichiarazione doganale di importazione relativi all anno precedente, completi di ogni altra utile informazione sulle singole importazioni da essi effettuate, riguardanti i codici della nomenclatura combinata riportati nell allegato al regolamento(ue) n. 995/2010.
33 Contenuti del DLgs 178/2014 COSULTA FLEGT-EUTR Al fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e collettivi è istituita la Consulta FLEGT EUTR che fornisce supporto all autorità nazionale competente esprimendo pareri non vincolanti, in particolare sui seguenti argomenti: partecipazione delle amministrazioni e dei portatori di interesse alle attività connesse all attuazione dei regolamenti; esame di eventuali criticità che dovessero emergere nell attuazione dei regolamenti; ricerca delle soluzioni ai problemi tecnici riguardanti l esercizio delle attività prospettate dagli aderenti, al fine di dare coerenza di comportamento in materia di interpretazione normativa, esame di procedure informatiche e telematiche, impostazione di campagne promozionali e di comunicazione.
34 Contenuti del DLgs 178/2014 Sanzioni EUTR LEGNO ILLEGALE Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l operatore che commercializza, ai sensi dell articolo 2, primo paragrafo lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, legno o prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, è punito con l ammenda da euro a euro oconl arrestodaunmeseadunanno. In questi casi è sempre prevista la confisca delle merci. Se il reato comporta danno di particolare gravità per l ambiente, le pene dell ammenda e dell arresto si applicano congiuntamente.
35 Contenuti del DLgs 178/2014 Sanzioni EUTR DOVUTA DILIGENZA L operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra, anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all articolo 5 del regolamento UE 607/2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro per ogni 100 kg di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
36 Contenuti del DLgs d attuazione Sanzioni EUTR REGISTRI SDD Salvo che il fatto costituisca reato, l operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non tiene o non conserva per cinque anni o non mette a disposizione (dell Autorità competente) i registri di cui all articolo 5 del regolamento UE n. 607/2012, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro
37 Contenuti del DLgs 178/2014 Sanzioni EUTR COMMERCIANTE Salvo che il fatto costituisca reato, il commerciante che non conserva per almeno cinque anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture, ovvero non fornisce le suddette informazioni richieste dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro
38 Contenuti del DLgs 178/2014 Sanzioni EUTR ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEGLI OPERATORI Salvo che il fatto costituisca reato, l operatore che non si iscrive al registro di cui all articolo 4 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
39 MATTM MAE Agenzia delle Dogane Autorità Competente (MiPAAF) Ministero della Giustizia Dip. Politiche Comunitarie Associazioni di categoria CFS -Servizio Centrale CITES CFS -Unità FLEGT/EUTR CFS -Servizio Centrale CITES Nuclei Operativi CITES Servizi Territoriali CITES
40 G R A Z I E P E R L A T T E N Z I O N E [email protected]
I controlli EUTR (Regolamento 995/2010) e le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 178 del Angelo Mariano Corpo Forestale dello Stato
I controlli EUTR (Regolamento 995/2010) e le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 178 del 2014 Angelo Mariano Corpo Forestale dello Stato Seconda Conferenza CONAIBO. Arezzo - 14 febbraio 2015 Contenuti
DUE DILIGENCE FORLENER Torino 25/09/2015
DUE DILIGENCE FORLENER 2015 Torino 25/09/2015 - Verificare le licenze FLEGT in importazione (attività essenzialmente doganale); - Consentire alla UE, e ad altri eventuali aventi diritto, di accedere ai
Dovuta Diligenza (Due Diligence) Criteri e modalità attuative
Dovuta Diligenza (Due Diligence) Criteri e modalità attuative STRUTTURA DEL SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA (SDD) La Dovuta Diligenza (Due Diligence), prevista dal Regolamente EUTR per gli Operatori, comporta
I CONSIDERANDA. 12 marzo
REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati 12 marzo 2013
Attività di controllo. Sanzioni e ammende
Attività di controllo Sanzioni e ammende Alla luce delle disposizioni del Regolamento UE n. 995/2010, gli Stati membri EU devono disporre specifici controlli, da eseguire sulla base di un analisi del rischio
Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione. di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella
DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 2014, n. 178 Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea e
Il regolamento EUTR a due anni dall entrata in vigore
FEDECOMLEGNO Il regolamento EUTR a due anni dall entrata in vigore Stefano Dezzutto - FederlegnoArredo MADEexpo 20.03.2015 IL REGOLAMENTO EUTR NELLE IMPORTAZIONI DI LEGNO E CELLULOSA DAL CANADA 2 3 marzo
Seminario Linee guida di attuazione del Reg. 995/2010 sulla Diligenza Dovuta
Seminario Linee guida di attuazione del sulla Diligenza Dovuta Il Regolamento europeo 995/2010 Due Diligence 7 Edizione Biennale, Vercelli Fiere 27 Settembre 2013 C. Cremonini, R. Zanuttini Il legno illegale
Oggetto: FAQ REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010 FLEGT
Milano, ottobre 2012 Oggetto: FAQ REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010 FLEGT 1. Il Regolamento UE N. 995/2010 e i VPA (licenze FLEGT) hanno lo stesso ambito di applicazione? Risposta: A volte. Il Regolamento stabilisce
IL SISTEMA DELLA DOVUTA DILIGENZA PER IL LEGNO Indicazioni per operatori forestali Piemonte
IL SISTEMA DELLA DOVUTA DILIGENZA PER IL LEGNO Indicazioni per operatori forestali Piemonte (Linee Guida Regionali per l applicazione l del Regolamento UE) Il Regolamento europeo n.995/2010 Mercoledì 8
Iniziative di contrasto dell illegal logging da parte dell Europa: la EU Timber Regulation
Forest Stewardship Council Iniziative di contrasto dell illegal logging da parte dell Europa: la EU Timber Regulation Assemblea Roma, 06 th June 2011 Diego Florian Mauro Masiero Davide Pettenella FSC,
Conlegno come «Organismo di controllo» Il Sistema di Due Diligence LegnOK
Conlegno come «Organismo di controllo» Il Sistema di Due Diligence LegnOK Provincia di Roma, 19 dicembre 2012 Davide Paradiso Aree di attività e mission Conlegno Consorzio di diritto privato, senza scopo
LEGNO LEGALE REGOLAMENTO UE 995/10
LEGNO LEGALE REGOLAMENTO UE 995/10 Udine, 13 febbraio 2013 LEGNO LEGALE REGOLAMENTO UE 995/10 L INCONTRO DI OGGI: - Presupposti e finalità del Regolamento 995 - DEFINIZIONI - MERCI (materiali e prodotti)
CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE VERBANIA
CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE VERBANIA CITES Il sistema sanzionatorio V.Q.A. For. Valerio Cappello Assetto normativo 1. L. 19/12/1975 n 874 Ratifica della Convenzione di Washington 2.
Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli
D.Lgs. 6-11-2013 n. 131 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento
Contenuti della presentazione. Import EU di legno illegale. Introduzione al Regolamento EUTR 01/07/14
FSC Italia TOUR # 6 Matera, 25 giugno 2014 Contenuti della presentazione Introduzione al Regolamento (UE) 995/2010 (EUTR) EUTR e certificazione forestale EUTR e certificazione FSC Alcune premesse Il Regolamento
GUIDA ALL INTERPRETAZIONE
GUIDA ALL INTERPRETAZIONE DEL REG. 995/2010 Marco Di Bernardo Milano, 12 Marzo 2013 La Commissione Europea alla luce delle richieste di chiarimento giunte dai Paesi membri, dagli stakeholders e da tutti
Principi European Timber Regulation Ruoli e funzioni di una Monitoring Organisation. Reggio Calabria - 3 novembre 2016 Davide Paradiso
Principi European Timber Regulation Ruoli e funzioni di una Monitoring Organisation Reggio Calabria - 3 novembre 2016 Focus point 1. Conlegno: chi siamo 2. Fenomeni di illegalità nel settore foresta-legno
Biomasse da filiera corta: criteri e linee guida. Premessa. Filiera corta. Contenuti della presentazione 02/03/2014. ETIFOR Srl
Contenuti della presentazione Filiera corta: un concetto con diverse interpretazioni Biomasse da filiera corta: criteri e linee guida Mauro MASIERO ETIFOR Srl Legnaro (PD) Corso di formazione GPPB 28 gennaio
Aspetti sanzionatori dell etichettatura Dei prodotti alimentari
Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari Aspetti sanzionatori dell etichettatura Dei prodotti alimentari Giuseppe PUGLIA Teramo, 12 dicembre 2014
Le Certificazioni della Catena di Custodia Luigi Bovolenta Control Union Italia srl
Le Certificazioni della Catena di Custodia Luigi Bovolenta Control Union Italia srl I due schemi di certificazione della Catena di custodia: FSC PEFC Sono di gran lunga quelli più usati e conosciuti. Esistono
Direttive nuovo approccio e sicurezza prodotti: responsabilità produttori, importatori e distributori
1 Direttive nuovo approccio e sicurezza prodotti: responsabilità produttori, importatori e distributori Torino, 7 maggio 2013 Igor Gallo Sicurezza prodotti: quadro normativo 2 Ambito Europeo Direttiva
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2784 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 giugno 2014. Attuazione dell articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli
Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58
Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché
DAU e pratiche doganali. Anno 2007
DAU e pratiche doganali Anno 2007 Il Documento Amministrativo Unificato La bolletta doganale DAU (Documento Amministrativo Unificato) è stata applicata all interno dei Paesi dell Unione Europea e prevede
FLEGT EUTR. I regolamenti comunitari sul commercio di legno e derivati. Angelo Mariano Corpo Forestale dello Stato
FLEGT EUTR I regolamenti comunitari sul commercio di legno e derivati Angelo Mariano Corpo Forestale dello Stato +,-./01+23"14.,-544-" 544-"6.73" 04023"14.,-544-" ) *" (%$!!!$!!!" (#$!!!$!!!" (!$!!!$!!!"
(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)
23.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 343/65 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2011 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati
Il Regolamento CE 178/2002 e la rintracciabilita dei prodotti alimentari.
Il Regolamento CE 178/2002 e la rintracciabilita dei prodotti alimentari. Il Regolamento CE 178/2002 norma primaria ed originaria del famoso pacchetto igiene che stabilisce i rinnovati principi di sicurezza
La Qualità. nei Laboratori Chimici delle Dogane. Prestigio della tradizione e valorizzazione della competenza
La Qualità nei Laboratori Chimici delle Dogane Prestigio della tradizione e valorizzazione della competenza Forum della Pubblica Amministrazione Fiera di Roma 11 maggio 2005 Indagine sulle merci analisi
PROFILI GENERALI DEL D. LGS. 231/2001
IL GOVERNO DELL IMPRESA TRA DECISIONI E CONTROLLI SALONE DELLA FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI - - - - I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI
Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari
Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari Aspetti sanzionatori dell etichettatura Dei prodotti alimentari Giuseppe PUGLIA Teramo, 12 dicembre 2014
