I controlli EUTR (Regolamento 995/2010) e le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 178 del Angelo Mariano Corpo Forestale dello Stato
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1 I controlli EUTR (Regolamento 995/2010) e le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 178 del 2014 Angelo Mariano Corpo Forestale dello Stato Seconda Conferenza CONAIBO. Arezzo - 14 febbraio 2015
2 Contenuti della presentazione Illegal logging e commercio di legno illegale. La situazione italiana. EUTR ed obblighi degli operatori. Contenuti del Dlgs 178/2014. Il regime sanzionatorio. L Autorità competente e i controlli. Angelo Mariano Seconda Conferenza CONAIBO. Arezzo - 14 febbraio 2015
3 Nell ultimo decennio si sono registrate perdite annuali di risorse forestali: pari a 13 milioni ha concentrate soprattutto nelle regioni tropicali (FAO, FRA 2010). Angelo Mariano Seconda Conferenza CONAIBO. Arezzo - 14 febbraio 2015
4 Secondo OCSE, UNEP, UNODC e INTERPOL, i crimini ambientali assicurano alla malavita organizzata introiti stimati tra i 70 e 213 miliardi di dollari USA all anno. Il commercio di legno illegale e derivati rappresenta il crimine ambientale più redditizio con un valore variabile tra 30 e 100 miliardi di dollari: pari al 10-30% di quello dell intero settore globale. Angelo Mariano Seconda Conferenza CONAIBO. Arezzo - 14 febbraio 2015
5 Il legno illegale viene introdotto anche in Europa. L UE importa una quota pari al 35% in valore della produzione globale annua di prodotti legnosi primari. Angelo Mariano Seconda Conferenza CONAIBO. Arezzo - 14 febbraio 2015
6 Italia: Paese a rischio? L Italia importa grandi quantità di legno e derivati: oltre 10 miliardi nel 2013 (prodotti primari = 7,5; prodotti secondari = 2,7). Mediamente il Corpo Forestale dello Stato accerta, nelle 15 regioni a statuto ordinario, circa illeciti all anno, afferenti ad utilizzazioni abusive, furti di piante, ecc.. Il calcolo del consumo apparente nazionale annuo di legno da energia, porta ad un disavanzo non inferiore a 14 milioni di tonnellate, dovuto a produzioni interne e importazioni non registrate. Le statistiche tendono a sottostimare considerevolmente le utilizzazioni forestali e in particolare, quelle di legna da ardere. Da due anni i dati ufficiali di produzione legnosa nazionale non sono più disponibili.
7 Italia: Paese a rischio? Il CPI (Indice di percezione della corruzione) dell Italia, elaborato da Transparency International per l anno 2014, è pari a 43/100. Siamo all ultimo posto tra gli Stati membri dell UE insieme a Romania, Grecia e Bulgaria e ci collochiamo al 69 posto a livello mondiale, nella zona rossa dell indice. ITALIA
8 G8 - azione contro il taglio illegale delle foreste Conferenza FLEG Asia Orientale Bali Conferenza FLEG Africa - Yaoundé Piano d Azione FLEGT Reg. FLEGT 2173/2005 Conferenza FLEG Europa e Nord Asia S. Pietroburgo Reg. 1024/2008 Regolamento Legno (EUTR) Reg. 995/ marzo attuazione EUTR Inizio negoziati VPA Indonesia 1 VPA con il Ghana 6 VPA conclusi 6 VPA in fase di negoziazione Angelo Mariano Seconda Conferenza CONAIBO. Arezzo - 14 febbraio 2015
9 Ogni Stato membro UE è tenuto a designare le Autorità competenti nazionali EUTR e FLEGT, nonché a promulgare proprie norme attuative dei regolamenti che stabiliscano, in particolare, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. In Italia è stato designato il MiPAAF quale AC unica FLEGT EUTR. Il 10 dicembre 2014, è stato pubblicato il DLgs 178 attuativo di entrambi i regolamenti.
10 Vietare l immissione sul mercato UE di legname illegale e di prodotti da esso derivati. Obbligare gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato UE legno e derivati ad osservare la dovuta diligenza secondo un sistema da mantenere e valutare periodicamente. Obbligare i commercianti alla tenuta di un registro con il nome dei fornitori e dei clienti per garantire la tracciabilità dei prodotti.
11 Tutti i prodotti inclusi nell allegato del Regolamento (codici Nomenclatura Combinata dei capitoli 44, 47, 48, 94) indipendentemente dalla provenienza (extra o intra UE). Il legname provvisto di licenza FLEGT o certificato CITES è considerato legale di per sé e quindi conforme all EUTR.
12 Consiste nell applicazione di misure e procedure miranti a minimizzare il rischio di immissione sul mercato UE di legname illegale e/o prodotti da esso derivati. Il sistema di dovuta diligenza può essere elaborato dall operatore stesso o da un Organismo di Controllo di sua scelta, debitamente accreditato dalla CE.
13 Articolo 4 del Regolamento UE 995/2010: 1. È proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Sono da intendersi illegali le merci non conformi al complesso normativo che regolamenta la filiera produttiva e commerciale del paese di provenienza (legislazione applicabile). 2. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, «sistema di dovuta diligenza» Angelo Mariano Seconda Conferenza CONAIBO. Arezzo - 14 febbraio 2015
14 INFORMAZIONE Descrizione commerciale Paese di raccolta Regione sub-nazionale Concessione di taglio Specie Quantità Fornitore Commerciante Conformità con la legislazione applicabile (vigente nel paese di raccolta) VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Criteri) Garanzia del rispetto della legislazione (FLEGT, CITES, certificazione forestale) Prevalenza di produzione illegale per alcune specie e alcune aree geografiche Sanzioni ONU/UE e conflitti armati Complessità della catena di approvvigionamento RISCHIO TRASCURABILE ATTENUAZIONE DEL RISCHIO SE DEL CASO Mediante procedure adeguate e proporzionate : informazione supplementare documentazione supplementare verifica da parte di terzi RISCHIO TRASCURABILE IMMISSIONE OK IMMISSIONE OK
15 Articolo 4 del Regolamento UE 995/2010: 3. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il SDD che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo. I sistemi di supervisione esistenti ai sensi della legislazione nazionale e qualsiasi meccanismo volontario di catena di custodia rispondenti ai requisiti del presente regolamento possono fungere da base per il sistema di dovuta diligenza. Gli operatori che si limitano a commercializzare prodotti nazionali hanno bisogno di Sistemi di DD abbastanza semplici, data la brevità delle catene di approvvigionamento e la disponibilità di informazioni sufficienti a valutare adeguatamente il rischio di illegalità: nella maggior parte dei casi, si richiede soltanto l attenta documentazione di attività e procedure abituali. I meccanismi volontari di CoC (certificazione forestale) semplificano ulteriormente la realizzazione degli SSDD.
16 Articolo 2 del Regolamento UE 607/2012: 1. Gli operatori applicano il sistema di dovuta diligenza a ciascun tipo specifico di legno o di prodotto da esso derivato fornito da un determinato fornitore entro un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che le specie di alberi, il paese o i paesi da cui il legno proviene o, se del caso, la o le regioni subnazionali e la o le concessioni di taglio rimangano invariati. 2. Il primo paragrafo non pregiudica l'obbligo dell'operatore di mantenere misure e procedure che consentano l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 concernenti ciascuna partita di legno e di prodotti da esso derivati commercializzata dall'operatore.
17 Articolo 5 del Regolamento UE 607/2012: 1. Le informazioni concernenti l'approvvigionamento degli operatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 e l'applicazione di procedure di attenuazione del rischio, sono documentate in appositi registri che vengono conservati per cinque anni e messi a disposizione dell'autorità competente per i controlli. 2. Nell'applicare il sistema di dovuta diligenza, gli operatori sono in grado di dimostrare le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, le modalità con cui è stata adottata una decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e le modalità con cui l'operatore ha determinato il grado di rischio.
18 Il Reg. UE 363/2012 stabilisce le procedure per il riconoscimento e la revoca degli organismi di controllo. Finora la CE ne ha accreditati 9: NEPCon, ControlUnion, Bureaux Veritas e Soil Association Woodmark operano in tutta l Unione; Conlegno e Icila soltanto in Italia, mentre altre tre (SGS, GD Holz Service GmbH e Le Commerce du Bois ) non sono attive nel nostro Paese.
19 Contenuti del DLgs 178/2014 REGISTRO DEGLI OPERATORI EUTR Al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 da parte dell autorità nazionale competente, è istituito il registro degli operatori. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i requisiti per l iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento.
20 Contenuti del DLgs 178/2014 INFORMAZIONI DOGANALI Ai fini della valutazione del rischio di cui all articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010, l autorità nazionale competente riceve dall Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il 1 febbraio di ogni anno, i dati dei destinatari indicati nella dichiarazione doganale di importazione relativi all anno precedente, completi di ogni altra utile informazione sulle singole importazioni da essi effettuate, riguardanti i codici della nomenclatura combinata riportati nell allegato al regolamento (UE) n. 995/2010.
21 Contenuti del DLgs 178/2014 COSULTA FLEGT-EUTR Al fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e collettivi è istituita la Consulta FLEGT EUTR che fornisce supporto all autorità nazionale competente esprimendo pareri non vincolanti, in particolare sui seguenti argomenti: partecipazione delle amministrazioni e dei portatori di interesse alle attività connesse all attuazione dei regolamenti; esame di eventuali criticità che dovessero emergere nell attuazione dei regolamenti; ricerca delle soluzioni ai problemi tecnici riguardanti l esercizio delle attività prospettate dagli aderenti, al fine di dare coerenza di comportamento in materia di interpretazione normativa, esame di procedure informatiche e telematiche, impostazione di campagne promozionali e di comunicazione. Angelo Mariano Seconda Conferenza CONAIBO. Arezzo - 14 febbraio 2015
22 Contenuti del DLgs 178/2014 Sanzioni EUTR LEGNO ILLEGALE Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l operatore che commercializza, ai sensi dell articolo 2, primo paragrafo lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, legno o prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, è punito con l ammenda da euro a euro o con l arresto da un mese ad un anno. In questi casi è sempre prevista la confisca delle merci. Se il reato comporta danno di particolare gravità per l ambiente, le pene dell ammenda e dell arresto si applicano congiuntamente.
23 Contenuti del DLgs 178/2014 Sanzioni EUTR DOVUTA DILIGENZA L operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra, anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all articolo 5 del regolamento UE 607/2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro per ogni 100 kg di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
24 Contenuti del DLgs d attuazione Sanzioni EUTR REGISTRI SDD Salvo che il fatto costituisca reato, l operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non tiene o non conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri di cui all articolo 5 del regolamento UE n. 607/2012, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro
25 Contenuti del DLgs 178/2014 Sanzioni EUTR COMMERCIANTE Salvo che il fatto costituisca reato, il commerciante che non conserva per almeno cinque anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture, ovvero non fornisce le suddette informazioni richieste dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro
26 Contenuti del DLgs 178/2014 Sanzioni EUTR ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEGLI OPERATORI Salvo che il fatto costituisca reato, l operatore che non si iscrive al registro di cui all articolo 4 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro Angelo Mariano Seconda Conferenza CONAIBO. Arezzo - 14 febbraio 2015
27 MATTM MAE Agenzia delle Dogane Autorità Competente (MiPAAF) Ministero della Giustizia Dip. Politiche Comunitarie Associazioni di categoria CFS - Servizio Centrale CITES CFS - Unità FLEGT/EUTR CFS - Servizio Centrale CITES Nuclei Operativi CITES Servizi Territoriali CITES
28 G R A Z I E P E R L A T T E N Z I O N E a.mariano@corpoforestale.it
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