GUIDA ALL INTERPRETAZIONE
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1 GUIDA ALL INTERPRETAZIONE DEL REG. 995/2010 Marco Di Bernardo Milano, 12 Marzo 2013
2 La Commissione Europea alla luce delle richieste di chiarimento giunte dai Paesi membri, dagli stakeholders e da tutti i soggetti interessati dall applicazione della Timber Regulation ha ritenuto di dover redigere una «guida» per l interpretazione delle disposizioni normative. NON si sostituisce al Regolamento 995/2010 NONha una valenza legale È uno strumento pensato per aiutare tutti coloro che sono coinvolti dall EUTR
3 I temi trattati dalla Guida 1. Definizione di «commercializzazione» 2. Definizione di «rischio trascurabile» 3. Chiarimento sulla «complessità della supply chain» 4. Chiarimento sulla rispondenza alla «legge applicabile» 5. Applicazione al packaging e ai prodotti riciclati
4 I temi trattati dalla Guida 6. Il ruolo degli schemi di certificazione di terze parti 7. La valutazione del Due Diligence System 8. I prodotti compositi 9. Il settore forestale 10.CITES e FLEGT
5 La commercializzazione Traduzione ambigua, il testo originale parla di «placing on the market» «Prima immissione sul mercato interno attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o derivati destinati alla distribuzione o all uso nell abito di un attività commerciale a titolo oneroso o gratuito.» NON costituisce commercializzazione la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno ottenuti da legno o derivati che sono già stati immessi sul mercato interno
6 La commercializzazione Sul mercato interno Per la prima volta Nel corso di un attività commerciale Il soggetto che realizza simultaneamente le tre condizioni precedenti effettua una COMMERCIALIZZAZIONE e viene classificato come OPERATORE
7 Mercato interno Il legno o il prodotto da esso derivato deve essere fisicamente presente in uno dei Paesi dell UE Il legname acquisisce lo status di bene europeo quando viene prodotto sul territorio oppure quando abbia ottenuto dalle dogane il nulla osta per la libera circolazione Sono esclusi i prodotti introdotti con regimi doganali speciali quali l importazione temporanea e prodotti presenti nei magazzini doganali o in zone franche
8 Prima volta Il legno o il prodotto da esso derivato deve essere introdottoinueperlaprimavoltaapartiredal 3marzo2013 Il legname già immesso in UE così come i prodotti derivanti da legname già immesso in UE non sono considerati come immessi per la prima volta Si fa riferimento al prodotto fisico (merce) e non alla tipologia (il lancio di un nuovo prodotto sul mercato non è considerato«prima immissione»)
9 Attività commerciale IlRegolamentonon siapplicaneirapportibtoc
10 Operatore Persona fisica o giuridica che produce legname in UE con lo scopo di lavorarlo oppure di venderlo ad un altra azienda o ad un cliente finale Persona fisica o giuridica che importa legname o un derivato in UE con lo scopo di lavorarlo oppure di venderlo ad un altra azienda o ad un cliente finale Persona fisica o giuridica che importa legname o un derivato in UE con lo scopo di utilizzarlo esclusivamente all interno della propria attività
11 Operatore Persona fisica o giuridica che produce legname in UE con lo scopo di lavorarlo oppure di venderlo ad un altra azienda o ad un cliente finale Persona fisica o giuridica che importa legname o un derivato in UE con lo scopo di lavorarlo oppure di venderlo ad un altra azienda o ad un cliente finale Persona fisica o giuridica che importa legname o un derivato in UE con lo scopo di utilizzarlo esclusivamente all interno della propria attività
12 Scenario 1 Azienda UE Produttore carta extra UE OPERATORE Retailer UE
13 Scenario 2 Azienda UE Produttore carta extra UE OPERATORE Cliente UE
14 Scenario 3 Azienda UE Intermediario Produttore carta extra UE OPERATORE Agisce per conto dall Azienda
15 Scenario 4 Azienda UE Intermediario Produttore carta extra UE Agisce per proprio conto OPERATORE
16 Scenario 5 Azienda Extra UE Cliente finale OPERATORE
17 Scenario 6 Produttore di carta Extra UE Mercato Ue Per cercare clienti OPERATORE
18 Scenario 7 Azienda UE Produttore Extra UE OPERATORE
19 Shipping agent/spedizioniere Agisce come mero trasportatore, non acquisisce mai la proprietà della merce pertanto non diventa operatore
20 Obblighi dell operatore È tenuto a verificare l origine legale del prodotto e deve implementare un sistema di Due Diligence(DD) Il concetto di legalità si riferisce al rispetto delle normative vigenti nel Paese di origine. 1. Diritti di prelievo del legname all interno dei confini legalmente pubblicati 2. Pagamento per i diritti di prelievo e il legname, incluse le imposte
21 Obblighi dell operatore legalità 3. La raccolta del legname, inclusa la legislazione in materia ambientale e forestale, la gestione e la conservazione delle biodiversità 4. I diritti di terzi relativamente all uso e possesso che possono essere lesi dalla raccolta del legname 5. La normativa in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale
22 Obblighi dell operatore legalità 1. Diritti di prelievo all interno dei confini legalmente riconosciuti Documentazione relativa alla proprietà del terreno oppure concessioni al suo utilizzo 2.Pagamento per i diritti di prelievo e il legname, incluse le imposte Contratti, documentazione fiscale, ricevute inerenti al pagamento dei suddetti diritti
23 Obblighi dell operatore legalità 3. La raccolta del legname, inclusa la legislazione in materia ambientale e forestale, la gestione e la conservazione delle biodiversità Certificazioni ISO, codici di condotta, certificati ambientali procedure di trackinge controllo del legname 4. Diritti di terzi relativamente all uso e possesso che possono essere lesi dalla raccolta del legname Environmentalreports, management planse studi di impatto ambientale
24 Obblighi dell operatore legalità 5. La normativa in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale Pagamenti dei diritti doganali e licenza per l export
25 Due Diligence System «il grado di attenzione che una persona ragionevolmente prudente adotterebbe in circostanze analoghe o simili» 1. Raccolta delle informazioni 2. Valutazione del rischio 3. Attenuazione del rischio
26 Due Diligence System raccolta delle informazioni 1. Tipo e denominazione del prodotto e della specie legnosa che lo compone 2. Origine (Paese in cui è avvenuta l utilizzazione forestale e, se del caso: regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto; concessione di taglio) 3. Quantità 4. Nome e indirizzo del fornitore 5. Nome e indirizzo del commerciante a cui è stato venduto 6. Documenti e altre informazioni che indicano la conformità alla legge applicabile Inserire tutte queste informazione nel contratto di acquisto
27 Valutazione del rischio Va effettuata attraverso l uso di indicatori quali: - Diffusione di tagli illegali nel Paese di origine - Presenza di sanzioni internazionali o conflitti armati - Livello di corruzione del Paese - Complessità della filiera di approvvigionamento - Presenza o meno di certificazione forestale
28 Attenuazione del rischio Se dalla valutazione del rischio emerge la possibilità di un «rischio non trascurabile» devono essere poste in essere azioni correttive quali: - Richiesta di informazioni suppletive ai fornitori - Verifiche/Audit - Scelta di fornitori o prodotti alternativi
29 Inoltre Le evidenze documentali vanno conservate per 5 anni per i controlli. È possibile avvalersi di un sistema di DD proprio oppure utilizzarne uno messo a disposizione da un Organismo di controllo. In entrambi i casi si è soggetti a verifiche I prodotti FLEGT e CITES sono considerati conformi all EUTR Le certificazioni forestali non sostituiscono l EUTR
30 Commerciante Persona fisica o giuridica che, nell ambito di un attività commerciale acquista e vende legno o derivati già immessi sul mercato interno È tenuto a mantenere un tracciabilità a monte e, se del caso, a valle dei prodotti per almeno 5 anni. Può essere sufficiente tenere la normale documentazione fiscaleeun registrodicaricoescarico
31 Packaging Se il packaging derivante da legno è immesso sul mercato UE come prodotto allora è soggetto all EUTR Se il packaging è introdotto per trasportare e proteggere un altro prodotto, non è soggetto all EUTR Se il packaging costituisce parte integrante del prodotto (es. scatole da regalo) è assoggettato all EUTR
32 Composite products Per i prodotti composti la cui composizione può variare (ad. es possono essere utilizzate materie fibrose provenienti da diverse specie legnose) l operatore deve fare un elenco di ogni specie che potrebbero essere state utilizzate. Per i prodotti misti (materiale vergine + riciclato) il risk assestment deve essere effettuato solo per la parte proveniente da materiale legnoso e non per quella proveniente da riciclo
33 Ruoli degli schemi di certificazione Gli schemi volontari di certificazione compresi FSC e PEFC non si sostituiscono all EUTR Sono considerati come uno strumento utile nella fase di Risk Assestment e Risk Mitigation Molte informazioni richieste nel Due Diligence System si possono ritrovare nella documentazione delle certificazioni volontarie
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