25/11/2015 LE SANZIONI

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1 LE SANZIONI 1

2 Art. 255 Abbandono dei rifiuti COMPORTAMENTO 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2 [DIVIETO DI ABBANDONO], 226, comma 2 [DIVIETO DI CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI AL DI FUORI DEI LIMITI DELL ASSIMILAZIONE], e 231, commi 1 e 2 [ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO], abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con 2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5 [CANCELLAZIONE AL PRA] SANZIONE la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro

3 Art. 255 Abbandono dei rifiuti COMPORTAMENTO 3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3 [ORDINE DI RIPRISTINO], o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 [SEPARAZIONE RIFIUTI LIQUIDI ILLECITAMENTE MISCELATI], SANZIONE a pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma

4 ART. 192 DIVIETO DI ABBANDONO 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. 4 4

5 SOGLIA MINIMA DELLA DILIGENZA RICHIESTA AL PROPRIETARIO Il dovere di diligenza che, fa carico al titolare del fondo non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l area e di abbandonarvi dei rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (o del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nella specie, senza ulteriori specificazioni Ex multis, Cons. di Stato, Sez. V, 935 del 2005, Cons. di Stato, Sez. V, n del 2006 Il grado della colpa del proprietario viene maggiorato tanto da comprendere l obbligo di prevenzione attiva, solo laddove l autore dell abbandono non sia un terzo ignoto ma, al contrario un soggetto cui è stata concessa la disponibilità dell area a seguito della stipula di un contratto. (Tar Umbria, n. 263 del 2005; Cons. St. Sez. V, n del 2002) 5 5

6 ORDINANZA DEL SINDACO L emissione dell ordinanza e la rimessione in pristino non rientrano nella sfera delle facoltà del Sindaco, bensì in quella dei suoi doveri, anche nell ipotesi in cui i responsabili dell illecito non siano identificati o immediatamente identificabili, fatta salva la successiva rivalsa nei loro confronti per il recupero delle somme anticipate. Qualora la disposizione dell intervento per l eliminazione dei rifiuti e per il ripristino dello stato dei luoghi non fosse immediata, infatti, il Sindaco risponderebbe del reato di cui all art. 328 c.p. (omissione atti di ufficio) Cass. Pen. N del

7 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 26 marzo 2012 (Ud. 22/02/2012), Sentenza n Il sistema sanzionatorio per l abbandono dei rifiuti prevede: per i privati una sanzione amministrativa, in base all'art. 255, co. 1, d.lgs n. 152/2006, mentre per i titolari di imprese o enti, la sanzione penale, ex art. 256, co. 2, d.lgs. cit. con duplicità di ipotesi a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non; la fattispecie amministrativa e quella penale hanno in comune le condotte di abbandono, deposito e immissione di rifiuti e che la nota prevalente dell'abbandono e del deposito consiste nella occasionalità, posto che, altrimenti, in presenza delle caratteristiche di continuità e imprenditorialità, la condotta di ammasso dei rifiuti costituisce "discarica"; pertanto, rivestendo le qualifiche soggettive il ruolo di elemento specializzante rispetto all'ipotesi di cui al precedente art. 255, co. 1, qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere, in virtù del principio generale di cui all art. 9, l. n. 689/81, all applicazione della norma penale, avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l'illecito amministrativo, infliggendo la sanzione penale alternativa dell'ammenda o dell'arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiunta se pericolosi. 7 7

8 Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata COMPORTAMENTO 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 SANZIONE a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro a euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l ammenda da euro a euro se si tratta di rifiuti pericolosi. a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro a euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l ammenda da euro a euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 8 8

9 Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata COMPORTAMENTO 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata SANZIONE pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l ammenda da euro a euro Aggravante: Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro a euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi Pena Accessoria: Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 9 9

10 Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata COMPORTAMENTO Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti SANZIONE Pene previste dal 1 comma ridotte della metà b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l ammenda da euro a euro Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) Pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro a euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti

11 COMPORTAMENTO Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14 [gestione veicoli fuori uso, trattamento oli e grassi vegetali ed animali esausti, gestione beni in polietilene] I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti SANZIONE sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. Sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e

12 Sul 256 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/05/2009 Sentenza n In tema di rifiuti, la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda 12 12

13 Sul 256 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 1 agosto 2011, Sentenza n In tema di rifiuti, risulta certo sia dal testo letterale della norma Legge n. 210 del 2008, ex articolo 6, lettera d) sia dalla ratio della norma medesima - che detta disciplina si applica a chiunque svolga abusivamente (ossia senza la prescritta autorizzazione) l'attivita' di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti senza distinzione tra soggetto che l'effettua in forma imprenditoriale e soggetto che l'effettua in modo occasionale. Pertanto, non e' richiesto per la punibilita' di detta attivita' illecita il requisito della forma imprenditoriale nei confronti del soggetto autore di detta condotta

14 Sul 256 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 1 agosto 2011, Sentenza n Il reato previsto dall articolo 256, quarto comma D.L.vo n. 152/2006 è reato formale di pericolo per la configurabilità del quale è sufficiente lo svolgimento di una delle attività soggette a titolo abilitativo senza osservarne le prescrizioni, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a configurare una situazione di concreto pregiudizio per il bene giuridico protetto (Cass. Sez. III, 8/10/2003 n ). Pertanto, la natura di reato di mera condotta fa sì che, per l'integrazione della fattispecie, non assuma rilievo l'idoneità della condotta medesima a recare concreto pregiudizio al bene finale, atteso che il bene protetto è anche quello strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione 14 14

15 Sul 256 CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, 31 LUGLIO 2012, Sentenza n è illegittima la sanzione amministrativa nei confronti di chi svolga attività di trasporto per conto proprio in assenza del relativo titolo abilitativo, ma possegga il titolo per svolgere l attività di trasporto per conto terzi, da ritenersi di contenuto più ampio, e, dunque comprensivo anche del secondo 15

16 CASS. PEN., Sez III, 4 aprile 2013, n Il trasporto di rifiuti eseguito senza l'iscrizione all'albo Nazionale Gestori Ambientali o in assenza di comunicazione (trasporto in conto proprio di rifiuti speciali) è un reato che rientra nell'ambito della gestione illecita dei rifiuti di cui all'art. 256 del Dlgs. 152/06. Confermato l'orientamento espresso con la sentenza n /2010, anche nel caso in cui ciò avvenga occasionalmente e l'attività di trasporto non abbia carattere imprenditoriale (come nel caso di trasporto in conto proprio)

17 CASS., 8 marzo 2013, n Le violazioni di cui al primo comma dell'art. 256 configurano un'ipotesi di reato comune, che può essere commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa, dovendosi pertanto escludere la natura di reato proprio la cui commissione sia possibile solo da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti

18 256-bis. Combustione illecita di rifiuti (articolo introdotto dal decreto-legge n. 136 del 2013 convertito con l. 6 del 2014) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. 3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n

19 256-bis. Combustione illecita di rifiuti (articolo introdotto dal decreto-legge n. 136 del 2013 convertito con l. 6 del 2014) 4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato

20 Art. 258 vecchia formulazione COMPORTAMENTO 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto; 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro.. SANZIONE sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro, se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro. sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di 20 amministratore. 20

21 Art. 258 vecchia formulazione COMPORTAMENTO 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti 4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti SANZIONE le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da euro a euro per i rifiuti non pericolosi e da euro a euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a 21 chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 21

22 Art. 258 vecchia formulazione COMPORTAMENTO 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, SANZIONE si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo

23 MA È VIGENTE ANCHE LA NUOVA FORMULAZIONE DELL ART

24 Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari COMPORTAMENTO I soggetti di cui all articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, SANZIONE sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro

25 COMPORTAMENTO Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari SANZIONE ATTENUANTE: Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da euro a euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

26 COMPORTAMENTO Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari SANZIONE ATTENUANTE: 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2 [Mud per imballaggi], che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro 26 26

27 Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari COMPORTAMENTO Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto SANZIONE sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro

28 Art. 259 Traffico Illecito di rifiuti COMPORTAMENTO Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso SANZIONE pena dell'ammenda da euro a euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto

29 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Cc ), Sentenza n Per il reato di cui all'art. 259 del d. Igs. n. 152/2006, (traffico illecito di rifiuti) è obbligatoria la confisca del mezzo di trasporto. Tale norma contiene, infatti, un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di cui all'art. 256, compresa quella del trasporto, senza operare alcuna distinzione in merito all'attività di gestione illecita per la quale i rifiuti sono trasportati. Pertanto, la confisca del mezzo va disposta, non solo nell'ipotesi di trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 256, di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti, ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, ma anche per le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto. I veicoli impiegati per il traffico illecito di rifiuti costituiscono non già i mezzi contingentemente utilizzati per la commissione del reato, ma lo strumento essenziale che integra gli estremi della fattispecie astratta di reato, atteso che la norma punisce una serie di condotte che devono essere realizzate attraverso la predisposizione di mezzi e attività continuative organizzate 29 29

30 CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11 gennaio 2013, n L'art. 259 del D. Lgs. n. 152 del 2006 prevede che in caso di reato di trasporto illecito di rifiuti consegua ex lege la confisca del mezzo, nulla tuttavia venendo disposto con riguardo alla posizione del terzo incolpevole proprietario del veicolo. Una interpretazione della norma costituzionalmente orientata esige che la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto il prezzo non opera ove queste appartengano a persona estranea al reato

31 Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti COMPORTAMENTO Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti SANZIONE Reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32- ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente

32 CASS., Sez. III, 6 dicembre 2012, n Nel delitto contemplato dall'art. 260 del d.lgs. 152\06 l'apprezzamento circa la soglia minima di rilevanza penale della condotta debba essere effettuato non soltanto attraverso il riferimento al mero dato numerico, ma, ovviamente, anche considerando gli ulteriori rimandi, contenuti nella norma, a «più operazioni» ed all'«allestimento di mezzi e attività continuative organizzate» finalizzate alla abusiva gestione di ingenti quantità di rifiuti. La nozione di ingenti quantitativi non può essere individuata a priori attraverso riferimenti esclusivi a dati specifici quali, ad esempio, quello ponderale, dovendosi al contrario basare su un giudizio complessivo che tenga conto, anche in questo caso, delle peculiari finalità perseguite dalla norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l'ambiente e nell'ambito del quale l'elemento quantitativo rappresenta solo uno dei parametri di riferimento

33 CORTE D'APPELLO PALERMO, Sez. IV penale, 18/03/2011, Sentenza n. 889 Il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti, idoneo ad integrare il delitto di cui all'art. 53 bis del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ora art. 260 del D. Lgs. n. 152 del 2006, si riferisce anche a quelle attività che, per le loro concrete modalità, risultino totalmente difformi da quanto autorizzato 33 33

34 LE FATTISPECIE ILLECITE RELATIVE AL SISTRI 34

35 Art. 260-bis COMPORTAMENTO SANZIONE 1. Omessa iscrizione sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 2. Omesso pagamento dei contributi sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All accertamento dell omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore

36 Art. 260-bis COMPORTAMENTO 3. omessa compilazione del registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero inserimento al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento SANZIONE sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta

37 Art. 260-bis COMPORTAMENTO 4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi SANZIONE la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento

38 Art. 260-bis COMPORTAMENTO 5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) SANZIONE per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila

39 Art. 260-bis COMPORTAMENTO 6. predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso 7. trasporto senza scheda sistrie, ove necessario sulla base della normativa vigente, sena la copia del certificato analitico SANZIONE pena di cui all articolo 483 c.p. (falso ideologico, reclusione fino a due anni) punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. Si applica la pena di cui all art. 483 (fino a due anni di reclusione) del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati

40 Art. 260-bis COMPORTAMENTO 8. Scheda SISTRI fraudolentemente alterata 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica SANZIONE pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale (reclusione da 6 mesi a 3 anni ridotte di un terzo). La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta

41 Il d.lgs. 121 del 2011 ha aggiunto due nuovi commi 9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo

42 Il d.lgs. 121 del 2011 ha aggiunto due nuovi commi 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie

43 IL FERMO Articolo 260-ter Sanzioni amministrative accessorie. Confisca 1. All accertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dell articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all art. 99 c.p. o all articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [Codice della Strada], e relative norme di attuazione

44 Quindi quando viene disposto il fermo del mezzo? Per le violazioni di cui all art. 260 bis, 7 e 8 comma Quando il responsabile si trovi nelle condizioni di cui 1. Art. 99 c.p. Recidiva: quando il responsabile sia stato già condannato per un delitto non colposo 2. Art. 8-bis l. 689 del Reiterazione delle violazioni 3. abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti 44 44

45 IL FERMO Articolo 260-ter Sanzioni amministrative accessorie. Confisca 3. All accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso la restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell iscrizione e del correlativo versamento del contributo

46 Quindi quando viene disposto il fermo del mezzo? Per le violazioni di cui all art. 260 bis, 1 comma SEMPRE 46 46

47 LA CONFISCA Articolo 260-ter Sanzioni amministrative accessorie. Confisca 4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato

48 LA CONFISCA Articolo 260-ter Sanzioni amministrative accessorie. Confisca 5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell articolo 256. [SOLO PER LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO!] 48 48

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