IPOTESI D ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA

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1 IPOTESI D ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA Mediatica S.p.A., con sede in Roma, Viale Marco Polo 84, rappresentata dall Amministratore Delegato - Stefano Grilli. NIdiL CGIL nelle persone di Francesco Sinopoli e Giovanni Seccia ALAI CISL nella persona di Stefania Pacillo CPO UIL nella persona di Giancarlo Bergamo E PREMESSO CHE Nello stipulare il presente Accordo quadro (di seguito denominato Accordo) le parti hanno inteso tener conto di tutte le risorse umane interne impegnate a vario titolo nell Azienda. Ciò in ragione del fatto che Mediatica S.p.A. utilizza competenze specifiche, in particolare nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di attività riconducibili a progetti e/o programmi di lavoro o fasi di esso. Si rende quindi necessario arrivare alla definizione di regole generali tali da consentire una corretta e condivisa gestione dei rapporti di lavoro sviluppati con nuove modalità non riconducibili al lavoro dipendente. Le parti, come sopra rappresentate, convengono quindi di verificare la gestione dei rapporti di lavoro presenti nell Azienda e di dare un primo ordinamento, di carattere sperimentale alle attività prestate a favore del Committente. LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte La premessa è parte integrante dell accordo. Il presente Accordo definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza P. IVA, e ad ogni altra prestazione resa in forma di lavoro non dipendente presso tutte le sedi di Mediatica S.p.A. Art. 2 Forma e contenuto dei contratti di collaborazione Il Committente e i soggetti coinvolti nell ambito di applicazione del presente Accordo, sono tenuti, al momento della definizione del rapporto di collaborazione e comunque non oltre la data d inizio della prestazione, a fornire al Collaboratore il testo del presente Accordo ed il contratto di collaborazione in forma scritta, sulla base della bozza di cui all allegato n.1. Il suddetto contratto di collaborazione scritto, così come riportato nell allegato 1, deve contenere le seguenti informazioni: a) L identità delle parti e l indicazione del settore d attività; 1

2 b) Il profilo tipo entro il quale il Collaboratore è inserito, l individuazione delle prestazioni richieste al Collaboratore, la riconducibilità della prestazione a uno più progetti, programmi di lavoro o fasi di esso; c) La durata del contratto di collaborazione, l individuazione delle forme e delle modalità di coordinamento con il Committente; d) L entità dei compensi base, maggiorazioni, rimborsi spese e loro modalità e tempi d erogazione; e) Le forme assicurative previste; f) Le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; g) Le modalità di rinnovo del contratto di collaborazione, il riconoscimento professionale. Art. 3 Natura dell incarico 1. L incarico ha natura di collaborazione e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt e seguenti e degli artt e seguenti del Codice Civile e art. 409 del Codice di Procedura Civile, trattandosi di prestazioni d opera e di prestazioni d opera intellettuale, ovvero di consulenze, senza vincolo di subordinazione. 2. Il Collaboratore, qualora intenda prestare la propria attività in favore di terzi, sia a titolo di lavoro autonomo che dipendente, dovrà darne comunicazione al committente. Resta inteso che l attività resa nell ambito di queste ulteriori collaborazioni dovrà essere compatibile con quella prestata a favore dell Azienda, quindi non in conflitto di interessi. 3. Il Collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il Collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all immagine e pregiudizio all Azienda. 4. Le presenti clausole rivestono per il Committente il carattere della essenzialità, e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell incarico ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile. 5. Nell ambito del contratto di collaborazione individuale potrà essere inserita una clausola d esclusività dell attività svolta dal Collaboratore. La predetta clausola di esclusività è riferita essenzialmente ad attività incompatibili con quelle svolte e comunque riferite all oggetto specifico della prestazione e, se prevista, rivestirà il carattere della essenzialità nell ambito del contratto individuale. La clausola apposita proposta dalla Azienda dovrà chiarire specificatamente i termini e gli ambiti in cui ha effetto l esclusiva, con relativa indennità economica aggiuntiva. Art. 4 Informazione Le parti concordano nel determinare una forte relazione informativa sulle attività e sulle prospettive di sviluppo dell attività di cui alla premessa e sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i Collaboratori. A tal fine le parti si incontreranno periodicamente - e comunque almeno una volta all anno - su richiesta di una delle due parti firmatarie del presente Accordo. L Azienda si impegna ad informare preventivamente le OO.SS. firmatarie del presente accordo dell esigenza di instaurare, in futuro, ulteriori rapporti di cui all Art.1. Art. 5 Modalità di espletamento delle collaborazioni 2

3 a) Il Collaboratore avrà autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d esecuzione operando, quando possibile, e concordando le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dall Azienda o dal Collaboratore. b) Nei casi in cui sia indispensabile per la particolarità della prestazione, per il raggiungimento degli obiettivi concordati e per coordinare la propria opera con l'attività del Committente, una disponibilità codificata del Collaboratore presso una sede d attività indicata dall Azienda, si predisporrà, a cura del Collaboratore, un indicazione di presenza giornaliera e settimanale all interno della sede stessa. c) Il Collaboratore potrà indicare autonomamente la fascia di presenza d attività concordando questa scelta con Il Committente e con gli eventuali altri Collaboratori, in base alle caratteristiche della prestazione concordata e agli obiettivi correlati all incarico ricevuto. Il Collaboratore potrà altresì modificare periodicamente la propria disponibilità con gli stessi criteri di cui alla lettera b) del presente articolo. Art. 6 Durata del contratto di collaborazione La durata del contratto di collaborazione sarà correlata alle prestazioni ed all esecuzione dell attività, anche in riferimento alle commesse acquisite, e concordata tra le parti all atto della sua stipula. Per tutti i Collaboratori, di cui all Art.1, la durata del contratto di collaborazione individuale non dovrà essere, di norma, inferiore a 12 mesi, con esclusione dei rapporti legati a commesse specifiche che potranno avere una durata inferiore. Le norme indicate nel presente accordo sono riferite a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionate per contratti di collaborazione di durata inferiore legati alla durata della commessa. Art. 7 Proroghe L esistenza della possibilità di dare continuità ai contratti di collaborazione è strettamente connessa all effettiva esigenza di dare continuità alle prestazioni in relazione anche all organizzazione dei servizi nell ambito dei quali esse si esplicano, nonché alla sussistenza delle condizioni giuridico-finanziarie che ne sono alla base. Nel caso in cui il Committente sia nella necessità di effettuare assunzioni come dipendente, per lo svolgimento di mansioni anche in parte assimilabili a quelle svolte dai Collaboratori, il Committente stesso si impegna a proporre tale possibilità prioritariamente ai Collaboratori e ad attivare l assunzione solo previo il loro assenso. Allo stesso modo qualora il Committente attivi nuove collaborazioni per le stesse professionalità in cui siano stati impegnati Collaboratori che hanno già lavorato presso MEDIATICA S.p.A., il Committente si impegna, di norma, a proporre in via prioritaria ad essi tale possibilità. Art. 8 Compenso La corresponsione del compenso avverrà con 11 acconti mensili di pari importo più un saldo che saranno messi in pagamento entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal mese successivo a quello di inizio della collaborazione, mediante prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale. Gli acconti in cui è liquidato il compenso annuo saranno legati al raggiungimento degli obiettivi professionali nell arco della vigenza complessiva del contratto, perché compatibili con quanto previsto al punto 3 del presente articolo e con quanto previsto al successivo art Sulla base di tali somme l Istituto si impegna ad applicare quanto stabilito dalle normative vigenti 3

4 (la ritenuta ai fini IRPEF, le detrazioni previste per legge, le detrazioni per i carichi familiari e da lavoro dipendente, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del Collaboratore, e ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte, riservati ai lavoratori dipendenti così come previsto dall'art. 34 della legge 342, 21 novembre Collegato fiscale alla Finanziaria 2000 e successive disposizioni). Inoltre, in aggiunta a quanto previsto al comma precedente, il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza e quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi (le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del Committente, l IRAP e quanto previsto dalle altre disposizioni di legge). 2. Vista l assenza di specifici riferimenti economici e normativi, per le prestazioni di collaborazione di cui all'oggetto del presente accordo, le parti concordano di evidenziare, per alcune tra le più comuni tipologie di prestazione, soglie di riferimento del corrispettivo, così come consentito dagli art.2222 e 2225 del Codice Civile, su cui basare il compenso dovuto per le prestazioni di cui all Allegato 2. Il suddetto compenso, di cui all allegato 2, verrà aggiornato a partire dal 1/01/2004, annualmente sulla base dell indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall ISTAT. 3. Il compenso annuo si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi, il collaboratore ha diritto nel mese residuo, previo accordo con il committente, a non essere vincolato a prestazione alcuna. 4. La corresponsione del compenso per le collaborazioni occasionali, avverrà immediatamente alla fine della prestazione. Art. 9 Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione a) Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, riconosciuti in termini di riconoscimento sociale e di diritto ad una prestazione anche in favore di collaboratori ai sensi delle seguenti disposizioni legislative: Art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale; Art. 59, comma 16, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto uno specifico contributo per la tutela della maternita' e per gli assegni per il nucleo familiare; Art. 51, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; che ha previsto, l'estensione della tutela contro il rischio di malattia; Decreto Legislativo, 16 marzo 2000 n.38, che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l obbligo assicurativo contro gli infortuni; Legge 342/2000 Collegato Fiscale alla Finanziaria 2000 e Legge 388/2000 Finanziaria 2001 che hanno regolato le disposizioni fiscali applicabili ai collaboratori con assimilazione a quanto previsto per il lavoro dipendente; non vi sarà, a carico del Collaboratore, nessun vincolo di prestazione. Pertanto ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione stessa resterà sospesa: 1. nel caso di infortunio sul lavoro, fino a guarigione clinica; 2. nel caso di malattia, per un periodo massimo di 60 giorni nell'anno solare; 3. nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 180 giorni. E considerata sospensione giustificata della prestazione anche l astensione anticipata della 4

5 maternità dovuta a eventi che mettano a rischio la gravidanza. Tali eventi dovranno essere certificati; 4. per gravi e comprovati motivi, per congedi parentali, per matrimonio, entro un limite massimo di 30 giorni all anno, durante i quali non gli spetterà alcun compenso. b) I periodi di sospensione suddetti sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore. c) Il Collaboratore dovrà, in generale, comunicare al Committente preventivamente e comunque entro e non oltre le 24 ore l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al Committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Qualora la suddetta comunicazione fosse impedita da eventi indipendenti dalla volontà del collaboratore spetterà alla Commissione Paritetica di cui all'art 12 esaminare i singoli casi e l'eventuale controversia derivante dal mancato avviso. Per gli eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione di cui alla lettera a) del presente articolo, il Collaboratore presenterà tempestivamente, e comunque entro 48 ore, al Committente la relativa documentazione sanitaria. d) Al fine di sovvenire al bisogno del Collaboratore nei periodi di malattia e maternità, la parte Committente si dichiara disponibile ad attivare forme di assistenza e previdenza, valendosi di istituzioni esterne (es. mutue assicurazioni). Entro 90 giorni dalla firma del presente accordo le Parti si incontreranno per valutare le possibili condizioni mutualistiche e/o assicurative da definite con apposito protocollo collettivo. Art Formazione Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza si definisce anche per i Collaboratori la possibilità di accedere all aggiornamento professionale anche attraverso attività specifiche. Si istituirà, annualmente, un tavolo di confronto, che individui idonei percorsi di aggiornamento professionale dei prestatori d opera, che imposti progetti comuni su cui richiedere l accesso a specifici finanziamenti e che indichi le modalità di attuazione dei percorsi formativi. Art Risoluzione del contratto Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi: 1. per scadenza del termine concordato; 2. per il venir meno della commessa esterna oggetto dell incarico; 3. per revoca da parte del committente, così come disposto al successivo punto a); 4. per rinuncia all incarico da parte del collaboratore, così come disposto al successivo punto b). a) Nello specifico il committente può risolvere il contratto quando si verifichino: - gravi inadempienze contrattuali; - Sospensione ingiustificata della prestazione nei casi non previsti dall art. 9 ( esclusi i casi di infortunio); - commissione di reati tra quelli previsti dall art. 15 legge n. 55/90 e succ. modificazioni; - danneggiamento o furto di beni; - in caso di inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel precedente art. 5. 5

6 Per il punto 2 del presente articolo il Committente darà un preavviso di 30 giorni. In caso di inadempienza di cui sopra il committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell interruzione. Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R. Il Collaboratore potrà richiedere la convocazione della commissione paritetica di cui all art.12, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.la commissione dovrà espletare il tentativo di composizione bonaria delle controversie entro i successivi 15 giorni. b) Il collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso il collaboratore sarà tenuto a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che gli sarebbe spettato nel periodo di preavviso non prestato.il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente. Art. 12 Commissione paritetica Le parti concordano di costituire una commissione paritetica che avrà la funzione di: - garantire il rispetto delle intese intercorse; - esaminare tutte le controversie d interpretazione e d applicazione di istituti e clausole contrattuali; - definire la griglia delle professionalità e i relativi compensi di base. La commissione paritetica ha anche compiti: di garanzia e conciliazione, tentando la bonaria composizione, delle controversie di lavoro insorte tra committente e prestatore d opera, nonché della valutazione di possibili incompatibilità riferite all Art. 3 punti 2 e 5. In quest ultimo caso, la commissione si esprimerà entro 10 giorni. La commissione è composta da 3 membri nominati dal Committente e da 3 membri nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo e sarà convocata su richiesta di una delle parti. Tali membri saranno nominati entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo. Art Diritti sindacali Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue : a) I collaboratori hanno diritto di partecipare a 8 ore annue retribuite di assemblea, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti. b) I collaboratori che prestano la loro attività presso l Azienda hanno diritto ad avere una loro propria rappresentanza. I rappresentanti sindacali dei collaboratori saranno indicati secondo le regole definite unitariamente dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo e comunicate al committente. c) Il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo. d) Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega, di cui all allegato 3, è rilasciata per iscritto e trasmessa all Azienda a cura del Collaboratore o dell Organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in 6

7 qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all Azienda e all organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO. SS. interessate. e) Il committente si impegna all atto dell accensione della collaborazione a consegnare al Collaboratore copia del presente accordo. Art Obblighi del Committente 1. Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail). 2. Il Committente assume la responsabilità civile per i fatti compiuti dal collaboratore nell esercizio delle funzioni che siano strettamente connesse all incarico conferito, ai sensi dell art.2049 del c.c. 3. Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate integralmente dietro presentazione d idonea documentazione e secondo le caratteristiche e modalità indicate da apposito regolamento. Art. 15 Durata Il presente Accordo ha validità dal 01/09/03 al giorno , e resterà in vigore sino al suo rinnovo. Art. 16 Verifiche periodiche Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità annuale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche innovative. Nelle verifiche previste le parti potranno anche definire compensi aggiuntivi legati a singoli progetti e/o a programmi od obbiettivi non precedentemente previsti. Art. 17 Norma transitoria A fronte dell imminente emanazione di nuove disposizioni legislative in materia di nuove tipologie contrattuali, le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31/12/03 per verificare ed armonizzare, se del caso, i contenuti del presente accordo. Art. 18 Allegati Ad ogni contratto individuale sarà allegata una copia del presente accordo quadro. Fanno parte integrante del presente accordo i seguenti allegati: - modello tipo di contratto individuale Allegato 1; - compensi minimi Allegato 2. Per Mediatica S.p.A. Per CGIL NidiL Per ALAI CISL Per CPO UIL 7

8 Allegato 1 Contratto individuale tipo per prestazioni legate a progetti obiettivi professionali CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA La società MEDIATICA spa di seguito denominata Società con sede in Roma ( ) P.Iva ( ) in persona( ) amministratore delegato( ); E il Sig.( )Nato a ( )E residente in ( )Alla via( ) partita iva (ove ci fosse).., qui di seguito denominato Incaricato. VISTI gli artt.2222 e seguenti del Codice Civile, relativi ai contratti d opera; VISTO l art.47, co.1, lett.c-bis del T.U.I.R.- D.P.R. 917/86, come modificato dall art. 34 del L.342/00 che inserisce tra i Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quelli percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza 1 Gennaio 2001; VISTO l art.2,co.26 della Legge 335/95 e successive modifiche, relativo all iscrizione presso un apposita Gestione separata, presso l INPS, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; θ θ θ θ θ PREMESSO Che il Committente sta sviluppando tutte le opportune e necessarie attività connesse e direttamente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi predisposti nel piano annuale di attività.. In particolare il Committente individua la necessità di rendere operativa la seguente attività:..... che per tali motivi il committente ha deciso di individuare un collaboratore esterno, ed accentrare su quest ultimo il compito di realizzazione degli obiettivi di seguito riportati; che il collaboratore si è reso disponibile a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali indicate a favore del Committente; che il rapporto in questione deve intendersi, ad ogni effetto, di natura autonoma, ancorché continuativo e coordinato, senza vincolo reciproco di esclusiva (in caso di esclusiva eliminare questa parte). Pertanto, il Collaboratore svolgerà la Sua prestazione senza alcun vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa ed operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal committente; che per quanto sopra menzionato, si precisa che il Collaboratore non può in alcun modo far parte dell organico del Committente, ritenendo che il detto incarico debba rimanere regolamentato esclusivamente da quanto concordato con la presente e dalle disposizioni normative sul contratto d opera. - E esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici previsti dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; - Le parti riconoscono come parte integrante del presente contratto l Accordo Nazionale sottoscritto in data 17 luglio 2003 fra la Società e le OO.SS. Alai-Cisl, Nidil-Cgil Cpo-Uil; 8

9 ART.1 Con il presente contratto le parti dichiarano di instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, senza alcun vincolo di subordinazione né di conseguimento di autonomo risultato in cui le attività dei consulenti, intese come prestazioni di energie lavorative, si integreranno nell organizzazione dell utilizzatore nell ambito di un rapporto ad esecuzione continuata, e non a prestazione istantanea, per un periodo determinato; il presente contratto non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato. La prestazione sarà comunque riconducibile a uno o più progetti di lavoro o fasi di esso cosi come previsto dalla legge 30/ 2003 art.4 ART.2 L incaricato, nell espletamento della sua attività, avrà autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità di esecuzione, che andranno comunque preventivamente concordati con il committente (); qualora sorgessero esigenze da ambo le parti di modificare il piano di attività e/o le fasce di disponibilità precedentemente concordate, la revisione sarà frutto di un confronto tra i soggetti coinvolti e dovrà portare ad individuare la fascia di disponibilità ritenuta più idonea, tenuto conto delle esigenze del Collaboratore e del committente. Se necessario e/o richiesto, per far fronte ad esigenze particolari, un impegno maggiore rispetto alla disponibilità concordata, il collaboratore avrà la facoltà di rimodulare, in accordo con il committente, la sua disponibilità successiva. ART.3 L incaricato garantirà prestazioni, in particolare, salvo ulteriori disposizioni che potranno essere impartite sulla base di riscontrate necessità e/o opportunità. L incaricato, nel rendere la sua prestazione, si recherà presso... ART.4 L incaricato avrà facoltà di utilizzare sia i propri strumenti che quelli di proprietà della Società per un corretto e puntuale adempimento della sua prestazione. ART.5 L incaricato è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti e informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell incarico ed è altresì obbligato a non divulgare e di utilizzare all esterno opere intellettuali elaborate in occasione dell incarico. Tali informazioni e opere non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. ART.6 L incaricato si periodicamente, a rendere edotto il committente, sullo stato di avanzamento delle attività relative al progetto nelle quali si innesca la sua collaborazione. ART.7 Il presente contratto di collaborazione avrà inizio dal () con scadenza fissata al () con possibilità di proroga. Il Committente si impegna a prorogare i contratti di collaborazione di cui all Art. 1, qualora lo stesso intenda e/o sia nelle condizioni, anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni, di proseguire l attività e/o l erogazione dei servizi per i quali si è instaurato un rapporto di collaborazione. La proroga sarà attivata anche previa verifica del corretto, efficace e puntuale svolgimento delle 9

10 prestazioni degli incaricati, tramite mancanza di contestazioni d addebito durante il rapporto e/o tramite verifica a cura della commissione di cui all Art. 12. ART.8 Il compenso lordo annuo minimo per la collaborazione è stabilito in (.) omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla normativa vigente escluse quelle a carico della Società medesima, tale compenso è calcolato per. ore di prestazioni effettuate. Eventuali ore di prestazioni effettuate in eccesso o in difetto, saranno regolate alla scadenza del contratto. Per lo svolgimento della collaborazione è previsto un impegno mensile di ore, le ore eccedenti o inferiori l impegno mensile definito saranno recuperate nei mesi successivi e, comunque, entro ciascun periodo di collaborazione. In caso di risoluzione di rapporto le eventuali ore prestate e non recuperate saranno regolate economicamente. ART.9 Il corrispettivo verrà erogato con 11 acconti mensili di pari importo e un saldo entro e non oltre, il gg 10 di ogni mese mediante prospetto paga redatto dalla Società così come definito dalla Legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale. Il compenso annuo di cui all Art.8 si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi, per un totale di. ore, il collaboratore ha diritto nel mese residuo, previo accordo con il committente, a non essere vincolato a prestazione alcuna. ART.10 Le spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Dirigente del servizio, saranno rimborsate dietro presentazione di apposita documentazione nel rispetto della normativa in materia e del regolamento Provinciale; ART.11 Le parti concordano di costituire una commissione paritetica che avrà la funzione di: Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse; Esaminare tutte le controversie di interpretazione e d applicazione di istituti e clausole contrattuali.. La commissione paritetica ha anche compiti di garanzia e conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro intercorse tra committente e prestatore d opera. La commissione è composta di 3 membri nominati dal committente e da 3 membri nominati dalle OO.SS., entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. ART. 12 Per quanto non espressamente riportato nel presente contratto si applica l accordo collettivo per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione sottoscritto tra Mediatica SpA e NIdiL Cgil Alai Cisl in data. Tale intesa è parte integrante della presente scrittura privata. ART.13 10

11 L incaricato dichiara espressamente di essere esente da IVA ai sensi dell art. 5 comma 2 DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni,o di possedere partita Iva n e si impegna ad effettuare le necessarie comunicazioni all INPS per l iscrizione nella gestione separata. ART.14 Salvo quanto stabilito nella presente scrittura privata, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt e segg. e 2229 e segg. c.c. ART.15 Il presente contratto, le cui spese di bollo sono a carico del prestatore, viene redatto in due originali e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d uso,ai sensi delle disposizioni vigenti. ART.16 In caso di controversie in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti, previa definizione del tentativo di conciliazione ad opera della commissione paritetica di cui all articolo 11, dichiarano di accettare la competenza del Foro di Roma Letto, confermato e controfirmato. Roma, lì.. Per MEDIATICA : L INCARICATO L incaricato dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente per iscritto le condizioni del presente contratto. L INCARICATO 11

12 Allegato 2 - COMPENSI MINIMI Le prestazioni espletate sono relative a specifici progetti e legate ad obiettivi professionali Il minimo di compenso lordo annuo su cui basare le prestazioni, salvo quanto stabilito a titolo individuale, è di ,00 (dodicimiladuecentonovantotto/00) Il suddetto compenso è determinato sulla base di una prestazione di ore annue per 172 ore mensili e viene riproporzionato per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore. Le ore eccedenti o inferiori l impegno mensile definito saranno recuperate nei mesi successivi e, comunque, entro ciascun anno di collaborazione. In caso di risoluzione di rapporto le eventuali ore prestate e non recuperate saranno regolate economicamente. Norma transitoria 1. Laddove esistono contratti in essere non modificabili perché legati a precedenti commesse la società si impegna, per eventuali differenze nell applicazione dei minimi previsti nel presente accordo, a riportarli entro le tabelle in vigore entro il 31/12/2003. Norma transitoria 2. Il suddetto accordo non comporta la riduzione dei compensi superiori eventualmente contrattati a livello individuale. 12

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