ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI IL QUADRO APPLICATIVO DEL REGOLAMENTO UE 1169/2011

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1 ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI IL QUADRO APPLICATIVO DEL REGOLAMENTO UE 1169/2011 Torino, 2 febbraio 2015 Cristoforo Cresta Mauro D Aveni

2 INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO UE 1169/2011 Per il regolamento esiste un unica tipologia di consumatore: il consumatore europeo Le informazioni devono essere chiare, precise, comprensibili e ispirate al principio di lealtà (non inducano in errore il consumatore), sia sull etichetta, sia nelle varie forme di presentazione del o d informazione sul prodotto (cartelli, volantini, sito web, ecc.). Si applica a tutti i prodotti confezionati (preimballati) ed etichettati Si applica in alcune sue parti anche a banchi di vendita, ristoranti, mense, scuole, ospedali, imprese di ristorazione Si applica anche alle vendite on line con obbligo di dare le informazioni prima dell acquisto Si applica in alcune sue parti anche alla vendita diretta di prodotti non preimballati

3 IL REGOLAMENTO UE 1169/2011 E IL DIRITTO ITALIANO i Regolamenti UE hanno valenza giuridica superiore rispetto alle leggi nazionali, che non possono essere in contrasto con la normativa comunitaria né ostacolare o limitare la libera circolazione delle merci (art. 38). la Legge italiana che disciplina l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari è il Decreto Legislativo 109/1992 e succ. modifiche, che non viene abrogato dal Regolamento UE ma rimane in vigore In caso di incompatibilità tra la normativa del regolamento e la disciplina italiana deve essere applicato il Reg UE 1169/2011 Per gli aspetti non disciplinati dalla normativa europea e non in contrasto con la stessa, trova ancora applicazione il diritto italiano.

4 REG. UE 1169/2011: ENTRATA IN VIGORE, DATA DI APPLICAZIONE E NORME TRANSITORIE (art. 54 e 55) Il regolamento si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014 Ad eccezione dell obbligatorietà della dichiarazione nutrizionale che si applica dal 13 dicembre Chi volontariamente inserisce la tabella nutrizionale deve adeguarsi alle prescrizioni del Regolamento. I requisiti specifici relativi alle informazioni sulle carni macinate sono entrati in vigore dal 1 gennaio 2014 Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all esaurimento delle scorte (di alimenti, non di etichette) N.B. Per immissione in commercio ai sensi del Reg. UE 178/2002 si intende la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta

5 REG. UE 1169/2011: DEFINIZIONI (art. 2) «Alimento» (Reg. 178/2002): qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento Non sono compresi i mangimi, gli animali vivi, i vegetali prima della raccolta, i medicinali, i cosmetici, il tabacco e i prodotti del tabacco, le sostanze stupefacenti o psicotrope, i residui e contaminanti. «Etichettatura»: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento

6 REG. UE 1169/2011: DEFINIZIONI (art. 2) «Informazioni sugli alimenti»: le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale «Collettività»: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale «Leggibilità»: l apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l informazione è visivamente accessibile al pubblico e che è determinata da diversi fattori, tra cui: dimensioni del carattere, spaziatura tra lettere e righe, spessore, tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo

7 REG. UE 1169/2011: DEFINIZIONI (art. 2) Il Regolamento UE 1169/2011 sostituisce il termine «prodotto alimentare preconfezionato» (contenuto nel D. Lgs 109/1992) con il termine «alimento preimballato», che è l unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l imballaggio. La definizione di «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

8 REG. UE 1169/2011: DEFINIZIONI (art. 2) La «denominazione dell alimento» è la sua denominazione legale o in subordine quella usuale o in subordine quella descrittiva. «Denominazione legale»: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività. «Denominazione usuale»: una denominazione che è accettata quale nome dell alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni. «Denominazione descrittiva»: una denominazione che descrive l alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

9 ELENCO DELLE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE (art. 9) a) la denominazione dell alimento; b) l elenco degli ingredienti; c) Indicazione degli allergeni; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni di conservazione e/o le condizioni d impiego; h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore; i) il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto; j) le istruzioni per l uso, se l omissione rende difficile l uso; k) il titolo alcolometrico volumico effettivo, se più di 1,2 % alcol; l) una dichiarazione nutrizionale. NB) l indicazione del LOTTO rimane obbligatoria in virtù della Direttiva CEE 396/1989

10

11 PRESENTAZIONE INDICAZIONI OBBLIGATORIE (art. 13) Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati devono apparire direttamente sull imballaggio o su un etichetta a esso apposta In modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell All. IV, è pari o superiore a 1,2 mm Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm 2, l altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm

12 PRESENTAZIONE INDICAZIONI OBBLIGATORIE (art. 13) DENOMINAZIONE DELL ALIMENTO La denominazione dell alimento deve essere parlante, ossia fornire al consumatore gli elementi per capire di che cosa si tratta. Accanto alla denominazione deve essere indicato lo stato fisico nel quale si trova il prodotto o lo specifico trattamento che ha subito (ad esempio «in polvere», «surgelato», «ricongelato», «liofilizzato», «concentrato», «affumicato», ecc.). Per i prodotti congelati prima della vendita e che sono venduti decongelati sarà obbligatorio riportare, accanto alla denominazione del prodotto, l indicazione decongelato

13 PRESENTAZIONE INDICAZIONI OBBLIGATORIE (art. 13) ELENCO DEGLI INGREDIENTI E ALLERGENI «Ingrediente»: qualunque sostanza o prodotto, compresi aromi, additivi e enzimi alimentari, e qualunque costituente d un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata Gli ingredienti vanno indicati in ordine decrescente di peso. Gli ingredienti che sono allergeni devono essere evidenziati con carattere diverso rispetto agli altri ingredienti per dimensioni, stile o colore, in modo da visualizzarne rapidamente la presenza. Anche i prodotti sfusi e i prodotti somministrati nei ristoranti, mense, bar devono riportare obbligatoriamente l indicazione della presenza degli allergeni. In mancanza di elenco ingredienti devono essere menzionati con «contiene»

14 LISTA DEGLI ALLERGENI (Allegato II) 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut (khorasan) o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 3. Uova e prodotti a base di uova. 4. Pesce e prodotti a base di pesce. 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 6. Soia e prodotti a base di soia. 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio). 8. Frutta a guscio, mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù o anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia 9. Sedano e prodotti a base di sedano. 10. Senape e prodotti a base di senape. 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni di SO 2 totale superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro 13. Lupini e prodotti a base di lupini. 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

15 COME INDICARE GLI ALLERGENI NELLA SOMMINISTRAZIONE Il Presente regolamento si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. Quindi anche la ristorazione deve evidenziare quali sono gli allergeni nei piatti che somministra. Lo può fare in diversi modi. Antipasto alla piemontese (sedano) MENÙ DEL GIORNO con indicazione degli allergeni Volauvent alla fonduta (latte, formaggio, cerali con glutine) Lasagne al forno (cereali con glutine, latte, uova, formaggio, sedano) Tajarin alla crema di noci (cereali con glutine, panna, frutta a guscio) Arrosto di cinghiale (vino contenente solforosa) Torta pasqualina (cereali con glutine, uova, formaggio) Bunet (cereali con glutine, uova, latte, frutta in guscio)

16 COME INDICARE GLI ALLERGENI NELLA SOMMINISTRAZIONE Cereali con glutine Pane Grissini Lasagne al forno Tajarin Tagliatelle I NOSTRI PIATTI CHE CONTENGONO ALLERGENI Uova Pesce Latte e latticini Bunet Tiramisù Lasagne al forno Omelette Bagna Cauda Antipasto alla piemontese Bagna Cauda Lasagne al forno Torta alla ricotta Omelette Frutta a guscio Bagna Cauda Torta alla nocciola Bunet Sedano Antipasto alla piemontese Ragù I nostri vini contengono solfiti

17 OMISSIONE DELL ELENCO DEGLI INGREDIENTI (art. 19) Per i seguenti alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti: a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi b) le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica; c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti; d) i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi e) Gli alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell alimento: i) sia identica alla denominazione dell ingrediente; oppure ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell ingrediente

18 QUANTITÀ DEGLI INGREDIENTI (art. 22) E QUANTITÀ NETTA (art. 23) L indicazione quantitativa degli ingredienti è richiesta quando tale ingrediente: figura nella denominazione dell alimento o è associato a tale denominazione dal consumatore evidenziato in etichetta con parole, immagini /grafica essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo con altri (ingrediente caratterizzante) Vi sono inoltre ulteriori deroghe nell Allegato VIII. La quantità netta di un alimento è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo: a)in unità di volume per i prodotti liquidi (l, cl, ml); b)in unità di massa per gli altri prodotti (kg, g).

19 TMC, DATA DI SCADENZA, DATA CONGELAMENTO (art. 24) Per quanto riguarda la durata di un alimento si distinguono due indicazioni che possiamo trovare sulla confezione del prodotto. Data di scadenza: nel caso di prodotti a rapida deperibilità, la data (gg/mm/aa) è preceduta dalla dicitura da consumarsi entro che rappresenta il limite oltre il quale il prodotto non deve essere consumato. Termine minimo di conservazione (TMC): nel caso di alimenti che possono essere conservati più a lungo, la dicitura Da consumare preferibilmente entro il/entro fine (se data gg/mm/aa o solo mm/aa) indica che il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche ma può essere consumato senza rischi. Se TMC <3 mesi data gg/mm; se TMC >3 mesi/<18 mesi mm/aa; se >18 mesi solo anno. Data di congelamento va espressa con la dicitura congelato il cui segue la data come gg/mm/aa Alle diciture di cui sopra occorre far seguire lo data o l indicazione del punto in cui essa è indicata sull etichetta.

20 INDICAZIONE DELL OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE RESPONSABILE DELL INFORMAZIONE (art. 8) L operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti (OSARI) è l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell Unione, l importatore nel mercato dell Unione. L operatore responsabile quindi può non essere il produttore ma un altro soggetto delle filiera e soprattutto non è più obbligatorio indicare lo stabilimento di produzione con il suo indirizzo, se non per quegli alimenti la cui produzione necessita del cosiddetto bollo CE (riconoscimento ai sensi del Reg. CE 852/2004), per i quali è sufficiente però riportare il solo bollo sanitario e non più l indirizzo.

21 CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE O D USO (art. 25) E ISTRUZIONI PER L USO (art. 27) Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d uso, tali condizioni devono essere indicate. Per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso. Esempio conservare in luogo fresco e asciutto, conservare in frigorifero dopo l apertura, consumare entro le 48 ore dall apertura, ecc. Le istruzioni per l uso di un alimento sono indicate in modo da consentire un uso adeguato dello stesso.

22 PAESE D ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA (art. 26) L indicazione del paese d origine o del luogo di provenienza è obbligatoria a) nel caso in cui l omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore inducendolo a pensare che l alimento abbia un differente paese d origine o luogo di provenienza; b) per le carni di cui all All. XI e Reg. UE 1337/2013 suine, ovine, caprine, volatili l obbligo scatta dal 01/04/2015 c) quando il paese d origine o il luogo di provenienza è indicato e non è lo stesso del suo ingrediente primario: lo stesso è da indicare o da indicare come diverso da quello dell alimento. Reg. CE 2913/92 art. 24: «paese di origine» è il paese in cui è avvenuta l ultima trasformazione o lavorazione sostanziale

23 REG.UE 1337/2013

24 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (art. 26) Indicazioni obbligatorie 1.Valore energetico (kj/kcal) 2.Grassi (g) 3.Acidi grassi saturi (g) 4.Carboidrati (g) 5.Zuccheri (g) 6.Proteine (g) 7.Sale (g) = Sodio x 2,5 (è possibile indicare, che il sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nel prodotto (es. latte, carne, pesce, alcuni vegetali) Indicazioni facoltative 8.Acidi grassi monoinsaturi (g) 9.Acidi grassi poliinsaturi (g) 10.Polioli (g) 11.Amido (g) 12.Fibre (g) 13.Vitamine e Sali minerali (unità di misura diverse) Normalmente tali indicazioni sono riferite a 100 g. o 100 ml di alimento. In alternativa possono esprimersi come percentuale delle assunzioni di riferimento (All. XIII parte B) scrivendo «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400 kj/2.000 kcal)»

25 ALIMENTI SENZA OBBLIGO DI DICHIARAZ. NUTRIZ. (All. V) 1) Prodotti non trasformati con uno o una sola categoria di ingredienti; 2) Prodotti trasformati stati sottoposti unicamente a maturazione e con uno o una sola categoria di ingredienti; 3) Acque per consumo umano, con sola aggiunta di CO 2 e/o aromi; 4) Piante aromatiche, le spezie o le loro miscele; 5) Sale e i succedanei del sale; Edulcoranti da tavola; 6) Caffè e surrogati; Infusioni di erbe e frutta, i tè nelle diverse tipologie; 7) Aceti di fermentazione e i loro succedanei; 8) Aromi e additivi; coadiuvanti tecnologici e enzimi alimentari; 9) Gelatina e i composti di gelificazione per marmellate; 10) Lieviti; 11) Gomme da masticare; 12) Alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 ; 13) Alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale

26 INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI (art. 10) Per tipologie e categorie specifiche di alimenti l etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari (Allegato III) Tipo o categoria di alimenti Alimenti imballati in taluni gas Alimenti contenenti edulcorati Alimenti contenenti acido glicirrizico e suo sale di ammonio Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta Alimenti con aggiunta di fitosteroli, fitostanoli, ecc. Indicazione in etichetta «confezionato in atmosfera protettiva» «con edulcorante/i» «con zucchero/i ed edulcorante/i» «con aspartame/una fonte di fenilalanina» «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi» «contiene liquirizia/evitare un consumo eccessivo in caso di ipertensione» «elevato tenore di caffeina/contiene caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l allattamento» «addizionato di steroli/stenoli vegetali»

27 ALIMENTI NON PREIMBALLATI (art. 44) Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, vi è l obbligo di indicare gli allergeni; la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi. 2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali in merito. In Italia al momento resta in vigore quanto definito dall art. 16 del D. Lgs 109/1992 sulla vendita dei prodotti sfusi (denominazione vendita, ingredienti, modalità conservazione) che obbliga a scrivere tali informazioni su appositi cartelli.

28 VENDITA A DISTANZA (art. 14) Fatti salvi i requisiti d informazione previsti dall articolo 9, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza: a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, ad eccezione della quantità netta dell alimento, sono disponibili prima della conclusione dell acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori; b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna. Per la vendita di alimenti non preimballati valgono le informazioni previste dall art. 44. Non si applica ai distributori automatici e ai locali commerciali automatizzati.

29 DISPOSIZIONI NAZIONALI (art. 38 e 39) gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento (art. 38) gli Stati membri possono adottare disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d origine controllata e repressione della concorrenza sleale. gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l indicazione obbligatoria del paese d origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell alimento e la sua origine o provenienza. gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

30 SANZIONI Entro il 13 dicembre 2014 il Governo Italiano dovrà adottare un provvedimento normativo (probabilmente un decreto legislativo) recante le sanzioni per le violazioni degli obblighi contenuti nel Reg. UE 1169/2011, utilizzando la delega contenuta all articolo 2 della Legge 96/2013 di delegazione europea che prevede un sistema sanzionatorio omogeneo e dissuasivo, tanto in ambito amministrativo quanto in ambito penale. PROGETTO DI D.LGS CD SANZIONI : da un minimo di 500 e di 3 mesi di pena detentiva e ad un massimo di e di 5 anni di pena detentiva

31 ALLEGATO VI

32 ALLEGATO XIII

33 NORME PARALLELE REG. CE 178/2002 sulla sicurezza alimentare REG. CE 852 e 853/2004 sull igiene dei prodotti alimentari e prodotti di origine animale REG. CE 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (con modifiche) CLAIMS NUTRIZIONALI (Es. leggero, a basso contenuto di..a ridotto contenuto di ) NORMATIVE SPECIFICHE PER MATERIA (alcuni esempi) Reg. UE 29/2012 olio d oliva Reg. CE 1760/2000 per le carni bovine + D.M Reg. CE 1237/2007 e s.i.m.+ Reg. 543/2008 carni di pollame Reg. UE 1337/2013 paese di origine o luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili D. Lgs. 178/2003 sui prodotti a base di cacao e cioccolato D. Lgs. 151/2004 per i succhi di frutta D. Lgs. 179/2004 e s.i.m. miele Reg. 1234/2007 e s.i.m. per i prodotti lattiero caseari, L. 169/1989, D.M. 27/05/2004 Reg. CE 557/2007 per le uova Regg. CE1493/1999, 753/2002, 1493/1999, 316/2004, 512/2005 per il vino L. 325/1958, L.586/1962 s.i.m. per il riso

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