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- Tommasa Di Marco
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1 CAPITOLO SETTIMO IL PERSONALE ADDETTO AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA Sommario: 1. Organizzazione interna Il personale Il servizio sociale e l assistenza. 1. ORGANIZZAZIONE INTERNA La struttura e l organizzazione interna degli istituti penitenziari hanno subito profonde modifiche con l introduzione delle aree in base alle quali il personale, e quindi le varie competenze ed attribuzioni ad esso spettanti, sono state raggruppate sulla base dei principi di razionalità, managerialità ed efficienza, cui è improntata la nuova Amministrazione penitenziaria. In particolare, per gli istituti di prevenzione e pena sono previste le seguenti aree: A) Area della segreteria All area viene preposto un direttore di istituto penitenziario con funzioni di vice direttore, o, in mancanza un collaboratore penitenziario. All area appartengono principalmente i seguenti operatori: direttori di istituto penitenziario; collaboratori di istituto penitenziario; assistenti tecnici dei vari profili professionali; consollisti; operai specializzati dei vari profili professionali. All area della segreteria sono attribuiti numerosi compiti che possono essere così indicati: a) tenuta del protocollo e dell archivio, classificando gli argomenti per problemi e per categorie di interventi; b) raccolta e comunicazione al personale delle circolari e delle disposizioni del D.A.P., nonché delle disposizioni e degli ordini di servizio del provveditore regionale e del direttore; c) informatizzazione; d) rilevazione, raccolta ed elaborazione di dati statistici; e) gestione del personale; f) sicurezza del personale, in relazione a situazioni di rischio per l incolumità personale, derivanti dai detenuti o dagli internati dell istituto o da ambienti criminali esterni;
2 48 Capitolo Settimo g) formazione e aggiornamento personale; h) organizzazione del personale d intesa con i responsabili delle aree; i) coordinazione tra le diverse aree; l) nomina del delegato del direttore nella commissione dei detenuti o degli internati; m) nomina degli assistenti volontari; n) ingresso dei rappresentanti della comunità esterna; o) indica le iniziative da prendere per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli impianti; p) programmazione generale, annuale e pluriennale, delle attività e delle iniziative dell istituto per i profili di propria competenza. B) Area educativa o del trattamento A capo di quest area è preposto un direttore di area pedagogica, o, in mancanza, l educatore coordinatore con maggiore grado di anzianità. Gli operatori appartenenti a quest area sono: direttori di area pedagogica; educatori coordinatori; psicologi; educatori; operatori di area pedagogica; agenti, agenti scelti, assistenti, sovrintendenti, etc. del Corpo di Polizia penitenziaria; personale incaricato giornaliero per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento; psicologi ed esperti di servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica. Tra i compiti dell area educativa rientrano: a) avere in ogni circostanza atteggiamenti che esprimano un senso di umanità e riguardo per la dignità-personale di tutti i detenuti e internati; b) promuovere, organizzare e seguire tutte le possibili iniziative ed attività: scolastiche; di addestramento professionale; lavorative; culturali; religiose; sportive; ricreative, etc.; c) sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei detenuti imputati; d) curare l osservazione scientifica della personalità dei condannati e degli internati, formulando le indicazioni inerenti al trattamento rieducativo e compilando il relativo programma. Il gruppo o équipe di osservazione e trattamento è composto dal direttore dell istituto, con funzioni di presidente, da tutti i dipendenti dell istituto e da alcuni esperti ex art. 80 L. 354/75. Dell équipe deve in ogni caso far parte il capo o altro operatore del reparto di Polizia penitenziaria; e) gestire la segreteria tecnica del gruppo di osservazione e trattamento; f) tenere e aggiornare, per ciascun detenuto ed internato, la cartella personale, la quale contiene i dati biografici; i dati giudiziari; i dati sanitari; le ricompense; le sanzioni disciplinari e le infrazioni che le hanno determinate; le istanze ed i provvedimenti; gli elementi informativi relativi al senso di responsabilità e di correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali del detenuto, etc.
3 Il personale addetto agli istituti di prevenzione e pena La cartella personale, inoltre, deve essere custodita con cura ed attenzione nell ufficio di matricola ed è accessibile soltanto agli operatori penitenziari; g) attuazione del trattamento socio-sanitario e degli interventi di cura e riabilitazione in favore dei detenuti e degli internati tossicodipendenti ed alcoolisti, ai fini del loro recupero e reinserimento sociale; h) assistenza psicologica ai detenuti ed agli internati affetti da patologie connesse al virus HIV; i) partecipazione al consiglio di disciplina, per l applicazione del regime di sorveglianza particolare e delle sanzioni disciplinari, per la concessione delle ricompense e dei benefici previsti. Il consiglio di disciplina è composto dal direttore dell istituto con funzioni di presidente, dal responsabile dell area sanitaria, da un educatore coordinatore e dal responsabile dell area della sicurezza; l) partecipazione alla commissione per il regolamento interno dell istituto; m) segnalazione dei casi nei quali appare opportuno un intervento del servizio sociale; n) coordinamento e integrazione delle attività degli assistenti volontari; o) comunicazione tempestiva in caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, ai congiunti o alle altre persone da lui indicate. C) Area sanitaria All area sanitaria è preposto un dirigente sanitario o un medico incaricato con maggiore anzianità di servizio. Tra gli operatori che lavorano in quest area ricordiamo: medici incaricati; medici di guardia; medici specialisti; farmacisti incaricati; veterinari incaricati; puericultrici; infermieri generici, etc. Tra i compiti dell area sanitaria ritroviamo: a) l organizzazione ed il funzionamento delle strutture e dei servizi sanitari all interno degli istituti (ambulatori, infermeria, etc.); b) l igiene e la salubrità dell Istituto sulle quali vigila prendendo le iniziative di competenza ed, in generale, sulla qualità della vita nell istituto; c) effettuare controlli periodici sulla salute dei detenuti e degli internati indipendentemente dalle loro richieste; d) assicurare la sorveglianza clinica dei detenuti e internati che abbiano bisogno di assistenza medica; e) adottare senza indugio i provvedimenti opportuni nel corso di sospetto di malattia psichica; f) proporre con accurata motivazione al direttore dell istituto il trasferimento del detenuto o dell internato in altro reparto o nell infermeria dell istituto o nel caso sia necessario, in un ospedale civile o in altro luogo di cura esterno; g) la partecipazione al consiglio di disciplina, per l applicazione del regime di sorveglianza particolare e delle sanzioni disciplinari; 49
4 50 Capitolo Settimo h) la partecipazione alla commissione per il regolamento interno dell istituto; i) il servizio farmaceutico; l) le prestazioni sanitarie e medico-legali nei confronti del personale del Corpo di Polizia penitenziaria; m) la partecipazione alla programmazione generale, annuale e pluriennale, per i profili di propria competenza, delle attività e delle iniziative dell istituto. D) Area della sicurezza o dell ordine All area è preposto il capo del reparto di Polizia penitenziaria dell Istituto; in quest area, tra gli operatori, troviamo: agenti; agenti scelti; assistenti; sovrintendenti; vice ispettori; ispettori, etc. Tutti facenti parte del Corpo di Polizia penitenziaria. L area, nel suo interno, svolge determinati compiti, tra i quali: a) garantire che negli istituti penitenziari tutti i detenuti e gli internati rispettino ed osservino sempre l ordinamento giuridico dello Stato; b) garantire che siano sempre rispettati e mantenuti l ordine e la disciplina negli istituti e che sia salvaguardata e tutelata la sicurezza e l incolumità personale degli operatori penitenziari dei detenuti ed internati e dei visitatori; c) garantire che negli istituti sia assicurata a tutti i detenuti ed internati parità di condizioni di vita ed imparzialità di trattamento, senza discriminazione di razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche, religione, etc.; d) assicurare che i detenuti e internati non danneggino le cose altrui e le cose mobili o immobili dell Amministrazione penitenziaria; curare, altresì, che in caso di danneggiamento venga avviata nei confronti dei responsabili la procedura per i dovuti risarcimenti; e) far sì che l istituto riceva tutte le modifiche strutturali ed abbia tutti i dispositivi, gli accorgimenti tecnologici, etc. che possono accrescere la sicurezza nell istituto e dell istituto; f) curare le modalità di ingresso dei detenuti e degli internati nell istituto; g) effettuare tutti i controlli diretti allo scopo di mantenere e fare rispettare l ordine e la disciplina negli istituti; h) partecipare al consiglio di disciplina per l applicazione del regime di sorveglianza particolare e delle sanzioni disciplinari, per la concessione delle ricompense e dei benefici previsti; i) sospendere i colloqui in caso di comportamento scorretto o molesto; l) partecipare alla commissione per il regolamento interno dell istituto; m) curare la tenuta e la conservazione delle armi e degli altri oggetti in dotazione, promuovendo l addestramento del personale di polizia penitenziaria; n) espletare il servizio di traduzione dei detenuti e internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti e internati in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura;
5 Il personale addetto agli istituti di prevenzione e pena o) partecipare alla programmazione generale annuale e pluriennale delle attività e delle iniziative dell istituto. E) Area amministrativo-contabile All area è preposto un funzionario amministrativo-contabile o in mancanza il collaboratore amministrativo-contabile con maggiore anzianità di servizio. In quest area operano: funzionari amministrativo-contabili; collaboratori amministrativo-contabili; ragionieri; operatori amministrativo-contabili. La complessità della competenza di tale area ha reso necessaria un elencazione dei compiti; in particolare: a) effettua il riscontro contabile sui titoli di entrata e di spesa; b) cura gli aspetti contabili della gestione del personale; c) predispone i rendiconti amministrativi; d) gestisce il servizio di cassa e dal punto di vista, amministrativo-contabile i beni mobili e immobili, i valori ed i generi di monopolio; e) cura le procedure amministrativo-contabile inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli impianti ed il lavoro dei detenuti e degli internati; f) gestisce dal punto di vista amministrativo-contabile il peculio dei detenuti e degli internati, esercitando i controlli necessari a garantire che esso non superi i limiti previsti dalla legge; g) partecipa alla programmazione generale, annuale e pluriennale delle attività e delle iniziative dell istituto. 2. IL PERSONALE A) Il Direttore È l autorità dirigente dell istituto a cui compete la responsabilità dell organizzazione, del funzionamento, dell ordine e della sicurezza dell Istituto. In base alla normativa vigente, il direttore svolge le seguenti funzioni: esercita i poteri attinenti all organizzazione, al coordinamento e allo svolgimento delle attività relative al funzionamento dell istituto (art. 3 reg.); provvede al mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole, avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze; è responsabile, solidalmente con il capo dell ufficio di ragioneria, della gestione contabile e amministrativa del carcere con compiti disciplinati minuziosamente dagli artt. 728 e 729 del R.D. 16 maggio 1920, n (Regolamento di contabilità carceraria); coordina, sotto la sua responsabilità, le attività di osservazione e trattamento dei detenuti ed internati; ammette i detenuti e gli internati al lavoro all esterno (art. 21 L. 354/75); 51
6 52 Capitolo Settimo delibera le sanzioni del richiamo e dell ammonizione dei detenuti e internati e presiede il Consiglio di disciplina (art. 40 L. 354/75); autorizza i colloqui e la corrispondenza telefonica dei detenuti, condannati ed internati con i loro congiunti e conviventi; autorizza, in casi di assoluta urgenza per motivi di salute, il trasferimento dei detenuti e dei condannati informandone immediatamente l autorità giudiziaria; presiede il gruppo preposto alla formulazione dei programmi di trattamento dei detenuti e internati; richiede, nel caso di disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, l intervento della Polizia di Stato e delle forze armate in servizio di pubblica sicurezza, informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, il Provveditore regionale e il Ministero. Il direttore dell Istituto risponde dell esercizio delle sue attribuzioni al Provveditore regionale e al Ministero. B) Il corpo di polizia penitenziaria Con la L. 15 dicembre 1990, n. 395 istitutiva del Corpo di Polizia penitenziaria si è addivenuti alla smilitarizzazione del corpo degli agenti di custodia, il quale è stato posto alle dipendenze del Dipartimento dell amministrazione penitenziaria (D.A.P.). Esso è suddiviso nelle seguenti qualifiche: Ispettore superiore (qualifica istituita con D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200); Ispettore capo; Ispettore; Vice Ispettore; Sovrintendente capo; Sovrintendente; Vice Sovrintendente; Assistente capo; Assistente; Agente scelto; Agente. Il D.Lgs. n. 146 del 21 maggio 2000 ha istituito il ruolo direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato (art. 5): a) vice commissario penitenziario; b) commissario penitenziario; c) commissario capo penitenziario; d) commissario coordinatore penitenziario. In attuazione dell art. 29, L. 395/90, che prevede l emanazione del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, è stato approvato il D.P.R , n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria), successivamente integrato dal D.P.R , n Inoltre, con il D.M , è stato istituito l Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza.
7 Il personale addetto agli istituti di prevenzione e pena Il corpo di polizia penitenziaria svolge le seguenti funzioni: esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; mantenimento dell ordine e della sicurezza all interno degli istituti di prevenzione e di pena; partecipazione alle attività di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; servizio di traduzione dei detenuti e degli internati; servizio di piantonamento dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi di cura esterni (art. 5, L. 395/1990). Inoltre, la polizia penitenziaria svolge funzioni di polizia giudiziaria (art. 57, comma 3, c.p.p.) e in caso di urgenza, nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame esegue le notificazioni ( art.148, comma 2, c.p.p.). C) L educatore L educatore opera all interno dell area educativa o del trattamento partecipando alle attività di gruppo per l osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendendo al trattamento rieducativo individuale e di gruppo (art. 82 o.p.). La sua attività spazia nel campo scolastico, lavorativo, sportivo, del tempo libero, ed è diretta ad una migliore conoscenza della personalità dei detenuti e internati al fine di individuare il trattamento rieducativo più efficace. Tra le specifiche attribuzioni dell educatore vanno ricordate: l affidamento della segreteria tecnica del gruppo di osservazione e trattamento (art. 29 Reg.); la partecipazione al consiglio di disciplina (art. 40 L.) e alla commissione per la predisposizione e modificazione del regolamento interno (art. 16 L. 354/75); organizzazione del servizio di biblioteca cui attende avvalendosi dei rappresentanti dei detenuti o degli internati previsti dagli artt. 12 L. 354/75 e 21 Reg.; partecipazione alla Commissione prevista per favorire e organizzare le attività culturali, ricreative e sportive (artt. 27 L. 354/75 e 59 Reg.). Il direttore dell istituto penitenziario può delegare agli educatori, che da lui dipendono, alcune funzioni, fra cui i colloqui di primo ingresso, il coordinamento dei collaboratori esterni, gli interventi nel lavoro all esterno e nella semilibertà, la tenuta delle cartelle personali. L educatore, infine, interviene, sempre su delega del direttore, per la prima impostazione e per l aggiornamento delle cartelle personali previste dagli artt. 13 o.p. e 26 Reg. D) I professionisti esperti Sono professionisti esperti in psicologia, pedagogia, psichiatria e criminologia dei quali l Amministrazione penitenziaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazioni e trattamento (art. 80 L. 354/75). Queste figure professionali vengono scelte, sulla base di un elenco compilato dal provveditorato regionale per ogni distretto di Corte d appello, dalle direzioni degli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale (art. 132 Reg.). Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti i singoli incarichi su autorizzazione del provveditorato. 53
8 54 E) Gli assistenti sociali e volontari Capitolo Settimo Anche se non fa parte dell organico del personale addetto agli Istituti penitenziari (dipende infatti dagli Uffici locali di esecuzione penale esterna ex Centro di servizio sociale), l assistente sociale opera presso gli Istituti di prevenzione e pena partecipando alle attività di osservazione e trattamento dei detenuti e internati a mezzo di inchieste sociali. Esercita, altresì, opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata. Gli assistenti sociali volontari sono privati cittadini che, su proposta del magistrato di sorveglianza, possono essere autorizzati a frequentare gli Istituti penitenziari allo scopo di partecipare all opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati e al futuro reinserimento nella vita sociale (artt. 78 o.p. e 120 Reg.). Si tratta in sostanza di persone che volontariamente, gratuitamente e per un anno (rinnovabile) si interessano al carcere svolgendo un attività analoga a quella prevista dall art. 17 della Legge (partecipazione della comunità esterna). Sotto la guida del direttore dell Istituto queste persone possono inoltre collaborare nelle attività culturali e ricreative organizzate in favore dei detenuti e degli internati. F) Il personale sanitario Esso è costituito da più figure professionali distinte per inquadramento giuridico e amministrativo. All area sanitaria è preposto un responsabile sanitario che è rappresentato da un medico di ruolo o da un medico incaricato. All interno dell area sanitaria operano le seguenti figure professionali: medici incaricati: i medici chirurghi sono coloro i quali, non appartengono al personale civile di ruolo, prestano la loro opera presso gli istituti penitenziari assicurando l assistenza sanitaria in favore dei detenuti e internati e svolgono funzioni di capo area nel settore di competenza. Essi esercitano, altresì le attribuzioni previste dalla Legge sull ordinamento penitenziario, tra le quali sono da ricordare: la partecipazione al Consiglio di disciplina (art. 40 L. 354/ 75) e la partecipazione alla Commissione per la formulazione e modifica del regolamento interno (art. 16 L. 354/75); medico di ruolo, figura istituita con R.D. 867/1923; medici di guardia; medici specialisti; infermieri professionali e generici; ausiliari socio sanitari; farmacisti; personale tecnico. G) Il cappellano Ad esso sono affidate le pratiche di culto, l istruzione e l assistenza religiosa della confessione cattolica per i detenuti e internati. La disciplina, i diritti e doveri e il trattamento economico di questi operatori è disciplinata dalla L. 354/75.
9 Il personale addetto agli istituti di prevenzione e pena Oltre alle funzioni propriamente religiose, al cappellano è affidato il compito di assistenza sociale e materiale. Esso non fa parte del consiglio di disciplina, ma è membro della commissione che predispone il regolamento unitario e le modalità del trattamento penitenziario (art. 16 o.p.). 3. IL SERVIZIO SOCIALE E L ASSISTENZA A) Uffici locali di esecuzione penale esterna Con la legge-delega 154/2005 i Centri di servizio sociale per adulti hanno assunto la nuova denominazione di Uffici locali di esecuzione penale esterna, il cui coordinamento è affidato agli UEPE presso i provveditorati regionali dell amministrazione penitenziaria. I compiti degli uffici, sono definitivamente stabiliti: svolgere, su richiesta dell Autorità Giudiziaria, le inchieste necessarie alla gestione delle misure di sicurezza: applicazione, modificazione, proroga e revoca; svolgere le indagini socio-familiari per l applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati; proporre all autorità giudiziaria il programma di trattamento per i detenuti che chiedono la detenzione domiciliare e l affidamento in prova; controllare l esecuzione dei programmi da parte dei detenuti ammessi alle misure alternative, riferiscono all autorità giudiziaria, propongono modifiche e revoche; consulenza su richiesta dei direttori di istituto penitenziario, al fine di favorire il buon esito del trattamento penitenziario, questa ancora su richiesta della direzione degli istituti penitenziari. B) L ufficio di servizio sociale per minorenni Gli uffici di servizio sociale per minori (USSM) sono stati costituiti presso ogni capoluogo del distretto di Corte d Appello o di sezione di Corte d Appello. Essi svolgono i seguenti compiti: operano per la prevenzione ed il recupero della devianza minorile; svolgono la funzione di garante dell unitarietà e personalizzazione del progetto socioeducativo, nei diversi istituti giuridici; concorrono all attuazione degli interventi di protezione giuridica del minore e di prevenzione e recupero della devianza in applicazione della normativa vigente. Esplicano il loro intervento in favore di tutti i minori sottoposti a provvedimenti penali nell ambito del territorio di specifica competenza: assicurando l attività di assistenza in ogni stato e grado del procedimento; attivando percorsi di crescita e di responsabilizzazione attraverso la valorizzazione delle risorse personali, familiari, sociali ed ambientali; modulando gli interventi in funzione delle esigenze educative del minore; garantendo la continuità di trattamento in relazione al programma operativo attivato sino al 21 anno di età; elaborando progetti d intervento ai sensi dell art. 28 D.P.R. 448/88; effettuando su richiesta dell Autorità Giudiziaria, interventi in materia di sottrazione internazionale dei minori ai sensi della L. 64/94; 55
10 56 Capitolo Settimo assicurando al minorenne vittima di abuso sessuale assistenza come previsto dall art. 11 della L. 66/96 e agevolandone l invio ai Servizi specialistici del territorio. C) Il Consiglio di aiuto sociale È un organo statuale periferico istituito presso ogni capoluogo di circondario (artt. 74 o.p. e 19 Reg.); è presieduto dal Presidente del Tribunale o da un magistrato da lui delegato ed è composto da sedici persone fisse, oltre i direttori degli istituti penitenziari del circondario. I sedici componenti fissi sono persone che a titolo personale o quali rappresentanti di funzioni pubbliche o religiose, sono in grado di rappresentare importanti componenti dell impegno civile per far fronte alle esigenze materiali e morali presentate dai detenuti e internati, dai loro familiari e dalle vittime del delitto (Presidente del Tribunale dei minorenni o un magistrato da lui designato, un rappresentante della Regione e uno della Provincia, il medico provinciale, l ordinario diocesano, il dirigente dell Ufficio provinciale del Lavoro, etc.). Il Consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività: assistere i detenuti liberandi al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro inserimento nella vita sociale; favorire l occupazione dei liberati assumendo notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario; organizzare corsi di addestramento professionale per i liberati che non riescono a trovare subito occupazione; curare il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie; segnalare alle autorità competenti le necessità delle famiglie dei detenuti e internati che rendano necessari speciali interventi; concedere sussidi in denaro e in natura ai detenuti e alle loro famiglie; prestare soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvedere all assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto. Il Consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia e può avvalersi del patrocinio dell Avvocatura dello Stato. D) Il Comitato per l occupazione degli assistiti dal Consiglio di aiuto sociale Presso ogni Consiglio di aiuto sociale è costituito un Comitato per l occupazione degli assistiti dal Consiglio di aiuto sociale che ha il compito di favorire l avviamento al lavoro dei dimessi dal carcere. Detto comitato, presieduto dal presidente del Consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, è composto da quattro rappresentanti rispettivamente dell industria, del commercio, dell agricoltura e dell artigianato locale, tre rappresentanti dei datori di lavoro e altrettanti di prestatori d opera designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell Ufficio provinciale del Lavoro, un impiegato della carriera direttiva dell amministrazione penitenziaria e un assistente sociale.
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