Assicurazione Temporanea per il caso di morte ERBAVOGLIO Premio Annuo Costante

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1 Assicurazione Temporanea per il caso di morte ERBAVOGLIO Tariffa IUP17A - Ed. maggio 2015 Contratto di puro rischio Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa; b) Condizioni di Assicurazione; c) Glossario; d) modulo di Proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. UNIQA Previdenza SpA Gruppo UNIQA ITALIA (Albo gruppi n. 007)

2 Nota informativa Nota informativa CONTRATTO DI PURO RISCHIO La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali UNIQA Previdenza SpA è un impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al Gruppo UNIQA, autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministro dell Industria del Commercio e dell Artigianato n del 23/4/1988 (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20/5/1988), iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione al n Codice Fiscale / Registro Imprese di Milano n R.E.A. di Milano n Sede Legale e Direzione Generale: Via Carnia, Milano. Recapito Telefonico: Sito Internet: Per qualsiasi informazione relativa al contratto è possibile rivolgersi al Servizio Clienti scrivendo all indirizzo sopraindicato, oppure all indirizzo clientiprevidenza@uniqagroup.it La revisione contabile è affidata alla Società Pricewaterhousecoopers SpA, con sede in Via Monte Rosa, Milano (MI). 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Si riportano i dati relativi all ultimo bilancio approvato: patrimonio netto in milioni di euro: 153,4 mln di euro (di cui capitale sociale: 39,0 mln di euro, riserve patrimoniali: 102,8 mln di euro); indice di solvibilità riferito alla gestione vita: 2,94 (rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Erbavoglio a è una polizza costituita da una Assicurazione Temporanea a premio annuo costante per il caso di morte e di invalidità totale e permanente, a capitale decrescente mensilmente, specificatamente strutturata per la copertura assicurativa di un prestito personale. Essa è stipulabile solo in abbinamento ai prestiti personali erogati da BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. (Gruppo Bancario CASSA di RISPARMIO di ASTI), di seguito denominata Banca. La durata minima di ciascuna copertura assicurativa individuale è di 1 anno, quella massima di 10 anni (120 mesi). La decorrenza della copertura assicurativa individuale inizia a decorre dalle ore 24,00 della data di pagamento del premio da parte del Contraente/Assicurato. Pagina 1 di 9

3 Nota informativa L età dell Assicurato alla data di decorrenza del contratto non può essere inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni; l età a scadenza invece non può essere superiore a 70 anni, indipendentemente dalla durata del finanziamento. Qualora si verifichi il raggiungimento del 70 anno di età nel corso di un periodo annuale di assicurazione, l'assicurazione cessa automaticamente alla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del 70 anno di età, senza necessità di disdetta. Per età dell Assicurato si intende l età anagrafica stessa, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla data dell ultimo compleanno. Il capitale iniziale da assicurare pro capite, pari a quanto comunicato sul modulo di Proposta dal singolo Assicurato dovrà essere uguale al finanziamento erogato dalla Banca, con il massimale di ,00 euro per ciascun Assicurato. Il capitale complessivo assicurato riferibile a ogni singola testa non potrà in ogni caso superare l importo massimo di ,00 Euro per ciascun Assicurato. Poiché i premi servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte o per il caso di invalidità totale e permanente nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza o di estinzione anticipata della specifica copertura o nel caso in cui alle medesime date non sia insorta alcuna invalidità: in tali casi, alla scadenza contrattuale l assicurazione si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società UNIQA Previdenza SpA. Non sono previsti riscatti o partecipazioni agli utili. Il contratto si intende concluso previa compilazione e sottoscrizione, da parte dell Assicurando, del modulo di Proposta. Ulteriori particolari sono descritti nelle relative Condizioni Contrattuali(Sezione 2) MODALITÀ DI DECRESCENZA DELLE PRESTAZIONI La garanzia prestata dalla presente copertura assicurativa consiste nell impegno di UNIQA Previdenza S.p.A. di pagare, in caso di decesso o in caso di invalidità totale e permanente dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, un importo che dipende dal tempo trascorso dalla decorrenza della copertura assicurativa comunicato alla Società: Erbavoglio : il capitale liquidabile è pari al debito residuo di un piano di ammortamento a rate costanti e posticipate, calcolato con un tasso di ammortamento annuo pari al 15%, il cui capitale iniziale sarà pari a quanto comunicato sul modulo di Proposta dal singolo Assicurato. Il capitale assicurato in ciascun mese del periodo contrattuale pattuito nel modulo di Proposta è pari al capitale assicurato nel mese precedente diminuito della rata mensile di prestito e aumentato della frazione mensile di interesse calcolata sul capitale assicurato precedente. In formula: Capitale T = Capitale (T 1) - Rata Mensile + Capitale (T 1) * Tasso Mensile Dove: Capitale T = Capitale assicurato al mese T, con T compreso tra 1 a 120 (10 anni); Tasso Mensile = (1 + Tasso Annuale ) ^ (1 / 12) - 1 Nel caso di copertura assicurativa con durata inferiore a quella complessiva del finanziamento per effetto del superamento del 70 anno di età dell Assicurato (intendendosi l età anagrafica stessa, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla data dell ultimo compleanno come in precedenza definita) la Compagnia liquiderà un capitale pari al debito residuo risultante dall originario piano di ammortamento del finanziamento indipendentemente dalla diversa durata della copertura medesima, calcolato come sopra PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO Pagina 2 di 9

4 Nota informativa In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento del capitale assicurato, residuante al momento del decesso, al Beneficiario designato nel modulo di Proposta. Il rischio di morte - fatte salve le esclusioni previste dall Art. 4 delle Condizioni Contrattuali - è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. Non è prevista la possibilità di costituzione in pegno o la cessione dei diritti della polizza medesima. Ulteriori particolari sono descritti nelle relative Condizioni Contrattuali (Sezione 2) PRESTAZIONE IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA DELL ASSICURATO Nel caso venga accertata, nel corso della durata contrattuale, l invalidità totale e permanente dell Assicurato dovuta ad infortunio o malattia, è previsto il pagamento, a favore di quest ultimo, di un importo pari al capitale assicurato. Non è prevista la possibilità di costituzione in pegno o la cessione dei diritti della polizza medesima. Eseguito il pagamento del capitale assicurato, la copertura assicurativa individuale si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell Assicurato. Ulteriori particolari sono descritti nelle relative Condizioni Contrattuali (Sezione 2). Limitazione di garanzia: Le garanzie assicurative sopra descritte prevedono, in talune particolari circostanze, limitazioni nella copertura del rischio. Per una completa descrizione di queste casistiche si rimanda ai seguenti Articoli delle Condizioni Contrattuali comprese nel presente fascicolo: Art. 8 (Prestazioni liquidabili a seguito di decesso); Art. 9 Prestazioni liquidabili a seguito di invalidità totale e permanente da infortunio o malattia). Accertamenti Sanitari: L ingresso in copertura assicurativa per entrambe le garanzie sopra descritte avverrà senza alcuna richiesta di accertamenti sanitari, ma dietro preventiva sottoscrizione da parte dell Assicurando della Dichiarazione dell Assicurando sullo stato di buona salute contenuta nel modulo di Proposta. Per ulteriori dettagli si rimanda all Art. 4 Limiti assuntivi delle Condizioni Contrattuali. È tuttavia previsto un periodo di carenza (limitazione della prestazione assicurata) di sei mesi. Per maggiori dettagli si rimanda alle Condizioni Contrattuali comprese nel presente fascicolo (Sezione 3). Modalità specifiche sono in particolare previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da H.I.V. (Aids e patologie collegate). È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni di UNIQA Previdenza SpA che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione. Si richiama l attenzione dell Assicurando sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel modulo di Proposta, con particolare attenzione alla sopra richiamata Dichiarazione dell Assicurando sullo stato di buona salute. 4. Premi A fronte delle garanzie previste dalla presente forma assicurativa è dovuto dal Contraente/Assicurato un premio annuo di importo costante determinato in funzione alla sua età (come in precedenza definita), alla durata delle garanzie prestate e all ammonatre del capitale Pagina 3 di 9

5 Nota informativa assicurato. Detto premio, dovuto con periodicità annuale e per un numero di anni pari alla durata della copertura assicurativa sottoscritta, viene addebitato sul conto corrente intestato al Contraente/Assicurato. In caso di incapienza del conto corrente, il premio verrà addebitato non appena venga ricostituita la provvista sullo stesso. Il premio annuo lordo, comprensivo dei diritti di quietanzamento successivamente indicati, indipendentemente dalla prestazione assicurata, non può essere inferiore a Euro 85,00 ed è dovuto in ogni caso non oltre la morte dell'assicurato. Non sono previsti frazionamenti differenti da quello annuale. Il premo così versato è comprensivo dei costi gravanti sul contratto per spese di acquisizione, gestione ed incasso e di questi una quota parte è percepita dall intermediario. Si rimanda al paragrafo per il dettaglio sui costi Di seguito si riportano alcune esemplificazioni volte ad illustrare l ammontare complessivo dei costi gravanti sul contratto e la quota parte percepita dall intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale, ipotizzando la presenza di un unico destinatario del finanziamento, il versamento di un premio volto ad ottenere tre diversi importi di capitale assicurato e una durata pari a quella massima prevista contrattualmente (10 anni): CAPITALE ASSICURATO PREMIO ANNUO VERSATO COSTI COMPLESSIVI (CALCOLATI SUL PREMIO ANNUO) QUOTA PARTE DEI COSTI PERCEPITA DALL INTERMEDIARIO IN (CALCOLATA SUI COSTI) Euro Euro % Euro % Euro ,00 617,25 60,00 370,35 75,00 277, ,00 246,90 60,00 148,14 75,00 111, ,00 123,45 60,00 74,07 75,00 55,55 Resta inteso che, anche in caso di eventuali versamenti effettuati in conto capitale per la riduzione del debito residuo del finanziamento in corso, la copertura assicurativa continua ad essere operante sulla base del piano di ammortamento originario, definito all epoca della sottoscrizione del finanziamento stesso. Ulteriori particolari sono descritti nelle relative Condizioni Contrattuali (Sezione 2). 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili La presente forma assicurativa non prevede modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili. C. INFORMAZIONI SU COSTI E REGIME FISCALE E LEGALE 6. Costi 6.1. Costi gravanti direttamente sull Assicurato Costi gravanti sul premio L ammontare dei costi gravanti sul contratto per spese di acquisizione, gestione ed incasso sarà pari al 60,00% del premio annuo (al netto delle spese di emissione e dei diritti di quietanza successivamente indicati). Le spese di emissione e di quietanza sono rappresentate da: Pagina 4 di 9

6 Nota informativa Diritti di emissione (1) Diritti fissi di quietanza (2) 25,00 5,00 (1) Costi applicati "una tantum" all'emissione del contratto. (2) Costi applicati su ciascuna rata di premio successiva alla prima. Esclusivamente per soddisfare la condizione relativa al premio minimo e quindi per consentire la sottoscrizione del prodotto, all'occorrenza, i diritti sopra indicati potranno essere entrambi incrementati nella misura necessaria a garantire il raggiungimento dell'importo minimo di premio annuo lordo (85,00 Euro), comprensivo dei diritti di quietanzamento Costi per riscatto La presente forma assicurativa non ammette riscatto Costi per l erogazione della rendita La presente forma assicurativa non prevede l erogazione di una rendita Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili La presente forma assicurativa non prevede modalità di partecipazione agli utili. --- L ammontare dei costi gravanti sul contratto per spese di acquisizione, gestione ed incasso è complessivamente pari a circa il sessantatré per cento del premio versato; di questi circa il novantadue per cento rappresenta la quota parte percepita dall Intermediario. 7. Sconti La presente forma assicurativa non prevede applicazione di sconti. 8. Regime Fiscale e Legale 8.1 Regime Fiscale Quanto sotto riportato, fa riferimento alla normativa fiscale vigente in Italia al momento della redazione della presente Nota Informativa. Con esso, non si intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione all acquisto delle polizze Imposta sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta Detraibilità fiscale dei premi Sul premio versato a fronte della presente assicurazione sulla vita è ammessa una detrazione d imposta secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa fiscale vigente Tassazione delle somme assicurate Le somme ricevute a seguito di assicurazione sulla vita, corrisposte in caso di morte dell Assicurato, sono esenti da imposizione IRPEF. 8.2 Regime Legale Pignorabilità e Sequestrabilità Ai sensi dell Art del Codice Civile e fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa (2 comma dell Art del Codice Civile e Regio Decreto 16/3/1942 n Legge fallimentare ), le Pagina 5 di 9

7 Nota informativa somme dovute dalla Società in virtù di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili Diritto proprio del Beneficiario Ai sensi dell Art del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dalla Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione. Ne deriva che - fatti salvi i diritti riservati ai legittimari previsti dal Codice Civile agli Art. 536 e seguenti - le somme corrisposte a seguito di decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del contratto II contratto è concluso e perfezionato nel momento in cui il Contraente ha corrisposto l importo di premio dovuto; le relative coperture assicurative entreranno in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento del primo premio. Nel caso in cui il cliente si avvalga del diritto di recedere dal contratto di finanziamento Erbavoglio entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso tale revoca dovrà intendersi estesa anche alla presente copertura assicurativa previa comunicazione da parte della Banca alla Compagnia. Ulteriori particolari sono descritti nelle relative Condizioni Contrattuali (Sezione 2). 10. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di sospendere il pagamento dei premi, con conseguente estinzione automatica del contratto. Ciò tuttavia comporterà la perdita di quanto già versato. Entro 12 mesi dalla sospensione si ha comunque diritto di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto. Se la richiesta di ripristino è successiva ai primi 6 mesi dalla sospensione, tuttavia, il ripristino stesso sarà subordinalo all'accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. Ulteriori particolari sono descritti nelle relative Condizioni Contrattuali Sezione 2 art Riscatto e Riduzione La presente forma assicurativa non ammette valore di riscatto né di riduzione. 12. Revoca della proposta Fino al momento della conclusione del contratto, è prevista la facoltà di revocare la propria adesione alla Proposta, avvenuta con la sottoscrizione del relativo modulo. Per l esercizio della revoca occorre inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata a: UNIQA Previdenza S.p.A. - Ufficio Linea Persone - Via Carnia, Milano contenente gli elementi identificativi del modulo di Proposta e la dichiarazione di revoca. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società rimborserà al Contraente/Assicurato il premio eventualmente corrisposto. 13. Diritto di recesso E previsto altresì il diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui il contratto stesso è stato concluso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al medesimo indirizzo indicato al punto precedente. Pagina 6 di 9

8 Nota informativa La notifica del recesso libera le Parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio eventualmente corrisposto, con il diritto di trattenere la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto ed i diritti di emissione quantificati al punto Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione La documentazione necessaria per il caso di liquidazione della polizza è riportata in dettaglio in allegato alle Condizioni Contrattuali. La richiesta di liquidazione, corredata della suddetta documentazione, deve essere inoltrata alla Società: tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: UNIQA Previdenza SpA - Ufficio Linea Persone - Via Carnia, Milano; oppure: tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla Sede della Società o presso l Intermediario cui è assegnata la polizza. A seguito di particolari eventi straordinari, legati all eventuale presenza di inchieste giudiziarie aperte dalle Autorità competenti, la Società potrà subordinare il pagamento del capitale richiesto all esame di ulteriore documentazione che verrà di volta in volta specificata. La Società effettuerà i pagamenti dovuti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l obbligo di pagamento. Trascorso tale termine, il Beneficiario riceverà gli interessi per ritardato pagamento. Ai fini dell individuazione della scadenza del termine per il pagamento, qualora la richiesta di liquidazione, opportunamente documentata, sia effettuata presso la rete di vendita della Contraente, si considera il momento della consegna dei documenti alla rete stessa. Ogni pagamento viene effettuato tramite BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. (Gruppo Bancario CASSA di RISPARMIO di ASTI), con sede in Via Carso n. 15, Biella. Si ricorda, inoltre, che l Art del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 15. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare; in ogni caso prevalgono le norme imperative di diritto italiano. 16. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni documento ad esso eventualmente allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare. 17. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto: All'attenzione dell'ufficio Reclami UNIQA Previdenza SpA - Via Carnia, Milano Fax: 02/ reclami@uniqagroup.it Pagina 7 di 9

9 Nota informativa Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ivass, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, fax n /745, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società utilizzando l apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia oppure su quello di IVASS Per le controversie in materia di contratti assicurativi ciascuno, tramite il proprio difensore, può accedere alla mediazione di cui al D.lgs n. 28 al quale si rimanda per le informazioni di dettaglio. Per tali controversie l esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità delle domande giudiziali, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso D.Lgs. Per le controversie aventi ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro si applica la disciplina di cui all art. 3 D.L n. 132, la cosiddetta negoziazione assistita, esperibile solo con l assistenza di un difensore. L esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità delle domande giudiziali, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso D.L.. Sia la mediazione sia la negoziazione assistita (salvo per quest ultima che si tratti di obbligazione contrattuale e di contratto di assicurazione tra professionista e consumatore) sono obbligatorie laddove si voglia poi instaurare la relativa azione giudiziaria. In caso di risoluzione delle liti transfrontaliere, l'esponente potrà rivolgersi a quest'ultima Autorità o, in alternativa, direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 18. Informativa in corso di contratto La presente forma assicurativa non prevede modalità di partecipazione agli utili e pertanto non è previsto l invio di alcun estratto conto annuale. 19. Comunicazioni alla Società Si richiama l'attenzione sulle disposizioni di cui all'art del Codice Civile in merito alle comunicazioni da rendere alla Società in caso di modifiche di professione dell'assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto. 20. Conflitto di interessi Il presente prodotto non presenta situazioni in conflitto d interesse derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del gruppo. Nessun accordo per il riconoscimento di utilità specifiche è stato stipulato dalla Società con terze parti. Obblighi di adeguata verifica della clientela (Titolo II, art. 15 e ss. D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni e Sezione II, art. 7 e ss. Del Regolamento IVASS n. 5 del 21/07/2014) Le nuove normative in materia di adeguata verifica della clientela in materia di contrasto al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e di contrasto al terrorismo, impongono alla Società specifici obblighi da espletarsi mediante l acquisizione di tutte quelle informazioni utili ad identificare il contraente, l assicurato, il titolare effettivo nel caso di contraente persona giuridica ed il beneficiario, al momento della liquidazione della prestazione assicurativa. Dovrà essere identificato altresì l eventuale soggetto che effettua l operazione per conto di terzi, ovvero l esecutore e quindi colui che opera in nome e per conto altrui in forza di poteri conferiti a mezzo di procure. Tali informazioni devono essere raccolte prima dell apertura del rapporto continuativo, sia in fase di sottoscri- Pagina 8 di 9

10 Nota informativa zione della polizza che nel corso della durata del contratto a seguito di operazioni rappresentate da movimento di denaro, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di appositi schede integrate nella modulistica e devono essere raccolte con lo scopo specifico di attestare e verificare l identità degli stessi, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente di cui va acquisita copia leggibile in formato cartaceo o elettronico. In aggiunta la normativa prevede ulteriori informazioni da raccogliere in fase di stipula e di apertura del rapporto continuativo inerenti altre figure che potrebbero essere ulteriormente censite in tali fasi. A tal fine l art. 21 del citato decreto impone ai clienti (o l eventuale soggetto che effettua l operazione per conto di terzi ovvero all esecutore) di fornire, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie per consentire l adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela sopra indicati. A tal proposito si rimanda per il dettaglio a quanto riportato nella apposita modulistica. UNIQA Previdenza SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. I Rappresentanti Legali Michele Meneghetti Sergio Imberti Pagina 9 di 9

11 Condizioni Contrattuali Condizioni Contrattuali Sezione 1 Obblighi della Società e Disciplina del Contratto Obblighi della Società Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalle Condizioni Contrattuali descritte al successivo paragrafo Disciplina del Contratto, dalle norme legislative in materia, e dagli eventuali allegati di polizza rilasciati dalla Società stessa. Disciplina del Contratto Il contratto è disciplinato dalle: Condizioni dell Assicurazione Temporanea a premio annuo costante per il caso di morte e di invalidità totale e permanente, a capitale decrescente mensilmente, Erbavoglio a Premio Annuo Costante, tariffa IUP17A (Sezione 2); Condizioni supplementari di Carenza (Sezione 3). La presente forma assicurativa non prevede la preventiva presentazione di accertamenti sanitari. Limitandosi alla compilazione e sottoscrizione, da parte dell Assicurando (che coincide con la figura del Contraente), della Dichiarazione dell Assicurando sullo stato di buona salute contenuta nel modulo di Proposta in cui l Assicurando stesso dichiara di possedere i requisiti necessari elencati all Art. 4 ( Limiti assuntivi ) delle Condizioni Contrattuali che seguono, è comunque previsto un periodo di carenza (limitazione della prestazione assicurata) di sei mesi (5 anni in caso di decesso o invalidità dell Assicurato dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata) a decorrere dalla data di perfezionamento della polizza. Le Condizioni di Carenza sono descritte alla Sezione 3 delle presenti condizioni contrattuali. Sezione 2 Condizioni dell Assicurazione Temporanea a per il caso di morte e di invalidità totale e permanente a capitale decrescente mensilmente Art. 1 - Oggetto Erbavoglio a è una polizza costituita da una Assicurazione Temporanea a premio annuo costante per il caso di morte e di invalidità totale e permanente, a capitale decrescente mensilmente, specificatamente strutturata per la copertura assicurativa di un prestito personale. Essa è stipulabile solo in abbinamento ai prestiti personali erogati dalla BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. (Gruppo Bancario CASSA di RISPARMIO di ASTI), di seguito denominata Banca. Nel caso in cui, nel corso della durata contrattuale, l Assicurato (che coincide con il Contraente) deceda o divenga invalido in modo totale e permanente a seguito di infortunio o malattia, UNIQA Previdenza SpA si impegna, a liquidare l importo definito agli Artt. 8 e 9. Pagina 1 di 13

12 Condizioni Contrattuali Nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza o di estinzione anticipata della specifica copertura o nel caso in cui alle medesime date non sia insorta alcuna invalidità: in tali casi, alla scadenza contrattuale l assicurazione si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società UNIQA Previdenza SpA. Non sono previsti riscatti o partecipazioni agli utili. L adesione alla presente copertura assicurativa si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione, da parte del Contraente/Assicurato, del modulo di Proposta. Art. 2 - Revoca della proposta Fino al momento della conclusione del contratto, è prevista la facoltà di revocare la propria adesione alla Proposta, avvenuta con la sottoscrizione del relativo modulo. Per l esercizio della revoca occorre inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata a: UNIQA Previdenza SpA - Ufficio Linea Persone - Via Carnia, Milano contenente gli elementi identificativi del modulo di Proposta e la dichiarazione di revoca. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società rimborserà al Contraente/Assicurato il premio eventualmente corrisposto. Art. 3 - Diritto di recesso E previsto altresì il diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui il contratto stesso è stato concluso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al medesimo indirizzo indicato al punto precedente. La notifica del recesso libera le Parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto delle imposte, con il diritto di trattenere la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto ed i diritti di emissione quantificati all Art. 7. Art. 4 - Limiti assuntivi La durata minima di ciascuna copertura assicurativa individuale è di 1 anno, quella massima di 10 anni (120 mesi). La decorrenza della copertura assicurativa individuale inizia a decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio da parte del Contraente/Assicurato. L età dell Assicurato alla data di decorrenza del contratto non può essere inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni; l età a scadenza invece non può essere superiore a 70 anni, indipendentemente dalla durata del finanziamento. Qualora si verifichi il raggiungimento del 70 anno di età nel corso di un periodo annuale di assicurazione, l'assicurazione cessa automaticamente alla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del 70 anno di età, senza necessità di disdetta. Per età dell Assicurato si intende l età anagrafica stessa, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla data dell ultimo compleanno. Il capitale iniziale da assicurare pro capite, pari a quanto comunicato sul modulo di Proposta dal singolo Assicurato dovrà essere uguale al finanziamento erogato dalla Banca, con il massimale di ,00 Euro per ciascun Assicurato. Il capitale complessivo assicurato riferibile a ogni singola testa non potrà in ogni caso superare l importo massimo di ,00 Euro per ciascun Assicurato. Il capitale iniziale decresce mensilmente con le modalità descritte all Art. 11. Pagina 2 di 13

13 Condizioni Contrattuali Sono assicurabili solo le persone fisiche che, con riferimento alla data di sottoscrizione del contratto, godano dei requisiti qui di seguito descritti e ne abbiano rilasciato apposita dichiarazione sottoscritta sul modulo di Proposta e che: - nei cinque anni precedenti non abbiano consultato medici, né siano state invitate a consultarli, né si siano sottoposte a terapie o a cure indicate da medici o specialisti, né ad esami, se non per malesseri o affezioni minori (quali raffreddori, influenza, febbre da fieno, ecc.); - nei cinque anni precedenti non siano state ricoverate in case di cura, sanatori, ospedali, per malattie o interventi diversi da appendicectomia, adenotonsillectomia, ernia inguinale, parto; - non si siano mai sottoposte a test HIV e sull epatite, oppure si siano sottoposte, ma con risultati negativi; - nello svolgimento del loro lavoro non pratichino alcuna attività pericolosa alla loro salute (ad esempio: l utilizzo di sostanze nocive, esplosive e/o radioattive; l utilizzo di attrezzature per l esecuzione di lavori subacquei; i soggiorni prolungati in paesi extracomunitari; le attività manuali svolte oltre 10 metri di altezza su ponteggi o impalcature; gli autisti o i conducenti di mezzi pesanti come gru, bulldozer, scavatrici; le controfigure cinematografiche; il personale circense; i minatori; i militari coinvolti in missioni all estero); - nel tempo libero non pratichino alcuna attività sportiva pericolosa (ad esempio: il volo; la partecipazione a corse o gare con autoveicoli, motoveicoli, natanti; il paracadutismo e gli sport aerei in genere; il pugilato, il salto dal trampolino con sci o idroscì, lo sci acrobatico in tutte le sue forme, il bob, la speleologia, l alpinismo con scalata di roccia o accesso a ghiacciai, l arrampicata libera, la canoa fluviale, gli sport subacquei in genere e gli sport estremi di qualsiasi tipo); - non siano state assenti dal lavoro, negli ultimi dodici mesi, per più di 30 giorni lavorativi consecutivi a causa di una malattia o di un infortunio. - non fumino o, in caso contrario, non superino le 30 sigarette al giorno. Art. 5 - Dichiarazioni dell Assicurato La singola copertura individuale è prestata in base alle dichiarazioni rese dall Assicurato nel modulo di Proposta, comprensivo della relativa Dichiarazione dell Assicurando sullo stato di buona salute. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla variazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 6 - Conclusione ed estinzione del contratto II contratto è concluso e perfezionato nel momento in cui il Contraente ha corrisposto l importo di premio dovuto; le relative coperture assicurative entreranno in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento del primo premio. Nel caso in cui il cliente si avvalga del diritto di recedere dal contratto di finanziamento Erbavoglio entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso tale revoca dovrà intendersi estesa anche alla presente copertura assicurativa previa comunicazione da parte della Banca alla Compagnia. La copertura individuale si estingue nei seguenti casi: - alla scadenza prevista contrattualmente; - in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale; - in caso di sinistro invalidante dell Assicurato nel corso della durata contrattuale; Pagina 3 di 13

14 Condizioni Contrattuali - in ogni caso al compimento del 70 anno di età dell Assicurato Per età dell Assicurato si intende l età anagrafica stessa, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla data dell ultimo compleanno come sopra specificato; - in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento qualora non venga richiesto il mantenimento delle garanzie come indicato dal successivo art. 7. Art. 7 - Pagamento del premio A fronte delle garanzie previste dalla presente forma assicurativa è dovuto dal Contraente/Assicurato un premio annuo di importo costante determinato in funzione alla sua età (come in precedenza definita), alla durata delle garanzie prestate e all ammonatre del capitale assicurato. Detto premio, dovuto con periodicità annuale e per un numero di anni pari alla durata della copertura assicurativa sottoscritta, viene addebitato sul conto corrente intestato al Contraente/Assicurato. In caso di incapienza del conto corrente, il premio verrà addebitato non appena venga ricostituita la provvista sullo stesso. Il premio annuo lordo, comprensivo dei diritti di quietanzamento successivamente indicati, indipendentemente dalla prestazione assicurata, non può essere inferiore a Euro 85,00 ed è dovuto in ogni caso non oltre la morte dell'assicurato. Non sono previsti frazionamenti differenti da quello annuale. Le spese di emissione e di quietanza sono rappresentate da: Diritti di emissione (1) Diritti fissi di quietanza (2) 25,00 5,00 (1) Costi applicati "una tantum" all'emissione del contratto. (2) Costi applicati su ciascuna rata di premio successiva alla prima. Esclusivamente per soddisfare la condizione relativa al premio minimo e quindi per consentire la sottoscrizione del prodotto, all'occorrenza, i diritti sopra indicati potranno essere entrambi incrementati nella misura necessaria a garantire il raggiungimento dell'importo minimo di premio annuo lordo (85,00 Euro), comprensivo dei diritti di quietanzamento. Resta Inteso che, anche in caso di versamenti effettuati in conto capitale per la riduzione del debito residuo del finanziamento in corso, la copertura assicurativa continua ad essere operante sulla base del piano di ammortamento originario, definito all epoca della sottoscrizione del finanziamento stesso. Art. 8 - Mancato pagamento del premio e Riattivazione Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti alla Società. Negli ulteriori cinque mesi successivi al mancato pagamento della rata di premio, si ha diritto di riattivare l'assicurazione, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati al tasso legale, in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione. La riattivazione può avvenire anche entro un termine massimo di un anno dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, ma solo previa espressa domanda e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. A seguito di riattivazione, in ogni caso, la copertura assicurativa entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore a partire dal momento in cui: Pagina 4 di 13

15 Condizioni Contrattuali 1. si sottoscrive la relativa appendice di riattivazione; 2. si paga l'importo complessivo dei premi arretrati e degli interessi. Art. 9 - Prestazioni liquidabili a seguito di decesso dell Assicurato Nel caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, UNIQA Previdenza SpA procederà al pagamento del capitale assicurato residuante al momento del decesso. Nel caso in cui per effetto dell età anagrafica dell Assicurato (eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla data dell ultimo compleanno come sopra specificato), la durata della copertura assicurativa sia inferiore rispetto alla durata del finanziamento in corso, UNIQA Previdenza SpA liquiderà un capitale pari al debito residuo risultante dall originario piano di ammortamento del finanziamento stesso. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato al Beneficiario definito all Art. 15. Il rischio di morte, salvo le esclusioni indicate al successivo Art. 11, è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. Art Prestazioni liquidabili a seguito di invalidità totale e permanente da infortunio o malattia dell Assicurato Nel caso venga accertata, nel corso della durata contrattuale, l invalidità totale e permanente dell Assicurato quale definita al punto 10.1, UNIQA Previdenza SpA procederà al pagamento del capitale assicurato al momento dell accertamento dello stato di invalidità. Il pagamento delle prestazioni, regolato dai successivi punti 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, sarà effettuato all Assicurato Definizione di invalidità È considerato invalido permanente l Assicurato che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, sia riconosciuto definitivamente incapace di effettuare qualsiasi attività lavorativa proficua, indipendentemente dalla professione o, comunque, presenti un invalidità percentuale accertata di grado superiore al 60%, intendendo tale valutazione effettuata sulla base della tabella allegata al DPR 1124 del 30/06/65 (Tabella INAIL) Prestazioni garantite Il riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente comporta la liquidazione delle prestazioni previste e la contestuale decadenza della copertura assicurativa, purché le cause che hanno determinato l insorgere dello stato invalidante siano successive all ingresso in assicurazione. In caso di decesso dell Assicurato durante la procedura di accertamento dell invalidità, questa si interrompe e si procede alla liquidazione delle prestazioni contrattuali per il caso di morte come regolate dal contratto Denuncia dell evento invalidante Verificatosi lo stato di invalidità, l Assicurato, tramite la Banca, deve farne denuncia a UNIQA Previdenza SpA a mezzo posta tramite raccomandata e fare pervenire la documentazione e gli accertamenti eventualmente richiesti Accertamento dell invalidità e documentazione richiesta UNIQA Previdenza SpA, su richiesta dell Assicurato, si impegna ad accertare l invalidità entro 180 giorni dalla data del timbro postale della lettera raccomandata prevista per la denuncia dell evento invalidante. Nel caso di avvio della procedura di accertamento dell invalidità, l Assicurato, per il tramite della Banca, è obbligato: Pagina 5 di 13

16 Condizioni Contrattuali 1) a rilasciare dichiarazioni esatte e complete richieste da UNIQA Previdenza SpA per gli accertamenti dello stato di invalidità dell Assicurato; 2) a fornire tutte le prove richieste da UNIQA Previdenza SpA per stabilire le cause e gli effetti della malattia e della lesione fisica che hanno prodotto l invalidità; 3) ad allegare alla richiesta di accertamento la relazione attestante l invalidità totale e permanente redatta dal medico curante o dal medico legale. UNIQA Previdenza SpA si riserva il diritto incondizionato di accertare l invalidità con medici di sua fiducia Mancato riconoscimento dell invalidità - Collegio arbitrale Nel caso in cui l invalidità non venga riconosciuta da UNIQA Previdenza SpA, l Assicurato ha facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione, di richiedere a mezzo posta tramite raccomandata alla Direzione di UNIQA Previdenza S.p.A. la valutazione di un Collegio arbitrale, composto da tre medici, di cui uno nominato da UNIQA Previdenza SpA, l altro dall Assicurato ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale risiede nel Comune che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale Effetti sul premio e sulle garanzie UNIQA Previdenza S.p.A. si impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate dalla posizione assicurativa della persona assicurata per la quale è in corso l accertamento dell invalidità Liquidazione delle prestazioni Il pagamento del capitale assicurato verrà eseguito in un unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Eseguito il pagamento del capitale assicurato, la copertura assicurativa individuale si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell Assicurato. Art Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia soltanto i casi di decesso e d invalidità permanente dovuti a: Dolo del Contraente o del Beneficiario; Partecipazione dell Assicurato a delitti dolosi; Atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari; Partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; Incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; Uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovato da documentazione sanitaria; abuso di tabacco (consentite al massimo 30 sigarette al giorno); Sindrome da immunodeficienza acquisita AIDS, od altra patologia ad essa collegata, nel caso in cui il decesso o l invalidità avvenga nei primi cinque anni successivi alla decorrenza della copertura assicurativa; Pratica di sport pericolosi (ad esempio paracadutismo e sport, aerei in genere, pugilato, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico in tutte le sue forme, bob, speleologia, alpinismo Pagina 6 di 13

17 Condizioni Contrattuali con scalata di roccia o accesso a ghiacciai, arrampicata libera, canoa fluviale, sport subacquei in genere, sport estremi di qualsiasi tipo); Contaminazioni chimiche o batteriologiche, trasformazioni o assestamenti dell atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti. Malattie diagnosticate prima della sottoscrizione dell accettazione all inserimento in polizza in qualità di Assicurato. Infortuni subiti prima della sottoscrizione dell accettazione all inserimento in polizza in qualità di Assicurato. In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica, calcolata al momento del decesso o dell invalidità. Si ricorda, inoltre, che l Art del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Art Modalità di decrescenza delle Prestazioni L ammontare delle prestazioni rese disponibili da UNIQA Previdenza S.p.A. nei casi previsti ai precedenti Artt. 9 e 10, dipende dal tempo trascorso dalla decorrenza della copertura assicurativa comunicato alla Società. Erbavoglio : il capitale liquidabile è pari al debito residuo di un piano di ammortamento a rate costanti e posticipate, calcolato con un tasso di ammortamento annuo pari al 15%, il cui capitale iniziale sarà pari a quanto comunicato sul modulo di Proposta dal singolo Assicurato. Il capitale assicurato in ciascun mese del periodo contrattuale pattuito nel modulo di Proposta è pari al capitale assicurato nel mese precedente diminuito della rata mensile di prestito e aumentato della frazione mensile di interesse calcolata sul capitale assicurato precedente. In formula: Capitale T = Capitale (T - 1) - Rata Mensile + Capitale (T - 1) * Tasso Mensile Dove: Capitale T = Capitale assicurato al mese T, con T compreso tra 1 a 120 (10 anni); Tasso Mensile = (1 + Tasso Annuale ) ^ (1 / 12) - 1 Nel caso di copertura assicurativa con durata inferiore a quella complessiva del finanziamento per effetto del superamento del 70 anno di età dell Assicurato (intendendosi l età anagrafica stessa, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla data dell ultimo compleanno come in precedenza definita) la Compagnia liquiderà un capitale pari al debito residuo risultante dall originario piano di ammortamento del finanziamento indipendentemente dalla diversa durata della copertura medesima, calcolato come sopra. Art Riduzione e Riscatto La presente forma assicurativa non ammette riduzione né riscatto. Art Concessione di Prestiti La presente forma assicurativa non ammette possibilità di prestiti. Art Beneficiari in caso di decesso dell Assicurato Il Contraente/Assicurato designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione inviando lettera raccomandata a UNIQA Previdenza SpA o tramite disposizione Pagina 7 di 13

18 Condizioni Contrattuali testamentaria. La Società procederà ad annotare in polizza o su documento di variazione le relative designazioni, revoche o modifiche. Non è più possibile revocare o modificare la designazione del Beneficiario nei seguenti casi: - dopo che l Assicurato abbia rinunciato alla facoltà di revocare il Beneficiario e contestualmente il Beneficiario abbia accettato la designazione; entrambe le dichiarazioni dovranno essere comunicate per iscritto a UNIQA Previdenza SpA; - successivamente al decesso dell Assicurato, senza disposizioni testamentarie al proposito; - dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a UNIQA Previdenza SpA di volersi avvalere dei suoi diritti. Art Pagamenti della Società La documentazione necessaria per il caso di liquidazione della polizza è riportata in dettaglio in allegato alle presenti Condizioni Contrattuali. La richiesta di liquidazione, corredata della suddetta documentazione, deve essere inoltrata alla Società: tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: UNIQA Previdenza SpA - Ufficio Linea Persone - Via Carnia, Milano; oppure: tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla Sede della Società o presso l Intermediario cui è assegnata la polizza. A seguito di particolari eventi straordinari, legati all eventuale presenza di inchieste giudiziarie aperte dalle Autorità competenti, la Società potrà subordinare il pagamento del capitale richiesto all esame di ulteriore documentazione che verrà di volta in volta specificata. La Società effettuerà i pagamenti dovuti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l obbligo di pagamento. Trascorso tale termine, il Beneficiario riceverà gli interessi per ritardato pagamento. Ai fini dell individuazione della scadenza del termine per il pagamento, qualora la richiesta di liquidazione, opportunamente documentata, sia effettuata presso la rete di vendita della Contraente, si considera il momento della consegna dei documenti alla rete stessa. Ogni pagamento viene effettuato tramite BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.p.A. (Gruppo Bancario CASSA di RISPARMIO di ASTI), con sede in Via Carso n. 15, Biella. Art Opzione di permanenza in copertura e stipula nuovo finanziamento L estinzione anticipata del contratto di finanziamento comporterà la contestuale estinzione della copertura assicurativa (e, quindi, del relativo contratto). In alternativa il Contraente/Assicurato può chiedere il mantenimento delle garanzie previste dal contratto sino alla scadenza originaria della copertura assicurativa. In caso di stipula di un nuovo finanziamento in sostituzione di un finanziamento in essere con copertura assicurativa, si procederà ad emettere una nuova copertura collegata al nuovo prestito personale. La precedente copertura assicurativa verrà estinta. Il Contraente/Assicurato può chiedere il mantenimento delle garanzie previste dal contratto sino alla scadenza originaria della copertura assicurativa a condizione che il cumulo dei capitali assicurati al momento della concessione del nuovo finanziamento non superi l ammontare massimo assicurabile previsto per singola testa, di cui al precedente Art. 4. Art Tasse ed imposte Tasse ed imposte sono a carico dell Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto. Art Foro Competente Pagina 8 di 13

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