Gli incentivi per le nuove assunzioni dal 1 gennaio 2013

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1 Gli incentivi per le nuove assunzioni dal 1 gennaio 2013 Sommario - Gli incentivi per le assunzioni di lavoratori giovani - Gli incentivi per assunzioni di donne e disoccupati over 50 anni - La riduzione dei contributi al 50% può spettare anche in caso di più contratti a termine - Assunzioni di donne e over 50: gli incentivi spettano anche in caso di somministrazione - Gli incentivi per l occupazione dei giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (a cura di E. Massi, Direttore DTL Modena) - Le assunzioni con benefici delle donne e degli "over 50" (a cura di E. Massi, Direttore DTL Modena) - Circolare INPS n. 111 del 24 luglio Messaggio INPS n del 29 luglio Messaggio INPS n del 7 agosto Direzione centrale Entrate. FAQ incentivi all assunzione Arriva l agevolazione contributiva per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato di giovani dai 18 ai 29 anni, lavoratori svantaggiati, ossia privi di un lavoro da 6 mesi, di un diploma oppure che vivono soli con una o più persone a carico. L incentivo Inps è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda, fino a 650 euro al mese per 18 mesi (12 mesi in caso di trasformazione di contratti di lavoro, solo se trattasi di un incremento occupazionale netto). Vediamo tutti gli aspetti. Il Governo Letta, come auspicato in questi mesi, con il Decreto Lavoro tenta di rilanciare le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle imprese e lo fa attraverso la concessione di alcune agevolazioni contributive. Una di queste è contenuta nell art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, che ha introdotto degli incentivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani. L agevolazione consiste nel riconoscimento ai datori di lavoro, che assumono giovani lavoratori svantaggiati di età fino a 29 anni, di uno sgravio contributivo che può arrivare a 650 euro mensili per 18 mesi. Tale agevolazione, ma per 12 mesi, è concessa anche per le trasformazioni di rapporti di lavoro già in essere in contratti a tempo indeterminato.

2 - Agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori svantaggiati da 18 a 29 anni. L incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Si tratta dei lavoratori svantaggiati. Sulla base dei dati Istat riferiti al 2012, si tratta di una platea potenziale di persone. Incentivo fino a 650 euro al mese per 18 mesi. Il comma 4 dell art. 1 stabilisce che L incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell incentivo non può comunque superare l importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo. Il beneficio è ovviamente corrisposto dall Inps. Ciò significa che è previsto un beneficio economico equivalente alla decontribuzione totale per le retribuzioni fino a euro al mese (per un periodo massimo di 18 mesi) per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La decontribuzione è erogata solo se l assunzione aumenta l occupazione complessiva dell impresa (non solo quella a tempo indeterminato). L obiettivo dell art. 1, secondo quanto dichiarato nella sintesi e commento al Decreto Legislativo n. 76 del 28 giugno 2013, è favorire la creazione di occupazione stabile e di carattere aggiuntivo rispetto ai livelli occupazionali attuali, utilizzando risorse dello Stato e fondi strutturali comunitari, in un quadro di piena compatibilità con la normativa UE e nel pieno rispetto delle competenze regionali. Quali sono i requisiti che deve avere il lavoratore svantaggiato Il comma 2 dell art. 1, richiamando lo status di lavoratore svantaggiato, stabilisce che l assunzione deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (probabilmente l età massima è 29 anni e 364 giorni), che rientrino in una delle seguenti condizioni (quindi alternativamente): siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; vivano soli con una o più persone a carico. Mancanza di un impiego retribuito da 6 mesi. Si tratta dei giovani dai 18 ai 29 anni che non hanno un impiego regolarmente retribuito, oppure coloro che non hanno proprio prestato attività

3 lavorativa di natura subordinata, ma anche di natura autonoma (con partita Iva ad esempio) o parasubordinata (con contratto a progetto ad esempio) dalla quale derivi un reddito annuale personale escluso da imposizione fiscale. In pratica, la misura indicata dalla prima condizione dell art. 2, ossia i lavoratori privi di un impiego, riguarda coloro che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione rientrano tra gli inoccupati, tra i disoccupati oppure tra coloro che pur essendo occupati, aldilà del contratto di lavoro stipulato, hanno prodotto un reddito non superiore a: euro lordi annui (per coloro che hanno avuto un reddito di lavoro dipendente o assimilato, inteso come tale il contratto di collaborazione a progetto); euro lordi annui per i lavoratori autonomi. Si tratta quindi dei vecchi requisiti per lo status di disoccupazione, ripristinati proprio con il Decreto Lavoro. Rientrano tra coloro che non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi, di cui alla condizione 1 prevista dall art. 1 comma 2 del Decreto Lavoro, anche gli occupati che indipendentemente dal tipo di contratto stipulato, non abbiano percepito regolare retribuzione, ossia quando nei confronti del datore di lavoro è stata pronunciata sentenza di stato di insolvenza o di fallimento o è stato emesso decreto di apertura di concordato preventivo. Mancanza di un diploma di scuola media superiore o professionale. La seconda condizione prevista, alternativa alla prima, è quella riguardante l assunzione di un soggetto giovane dai 18 ai 29 anni privo di un diploma di scuola superiore o professionale. Si tratta di coloro che hanno ottenuto solo il diploma di scuola secondaria di 1 livello, l ex scuola media inferiore, o addirittura neanche quel diploma. Giovane che vive solo con una o più persone a carico. La terza condizione è di tipo familiare. Rientrano tra i lavoratori svantaggiati, agevolati dall art. 1 del Decreto Lavoro, quei giovani dai 18 ai 29 anni, che vivono soli, cioè non a carico dei genitori, e che hanno figli o moglie a carico, ovviamente in condizione di mancanza di un lavoro. Quali sono i datori di lavoro beneficiari e quali assunzioni L incentivo per le nuove assunzioni non riguarda solo le imprese, ma in generale tutti i datori di lavoro. Il legislatore fa appunto riferimento ai datori di lavoro e, anche sulla base di quanto avvenuto per precedenti incentivi alle assunzioni, è da ritenere che l incentivo spetta a: Esercenti arti e professioni;

4 Imprenditori agricoli e commerciali; Società di persone e di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione; Enti pubblici e privati, commerciali e non; Il comma 3 stabilisce che le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (29 giugno 2013), e in ogni caso non antecedente a quella di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno Assunzione con contratto part-time a tempo indeterminato. L incentivo, secondo quanto previsto dal comma 1 dell art. 1 del Decreto, è vincolato ad un assunzione di un lavoratore subordinato a tempo indeterminato, quindi nulla vieta che il contratto possa essere a tempo parziale. Ovviamente, tenuto conto che l agevolazione è pari ad un terzo della retribuzione imponibile fino ad un massimo di 650 euro, l incentivo sarà pari ad un terzo dell importo corrisposto al lavoratore con contratto part-time. La cifra ottenuta sarà sicuramente inferiore a 650 euro mensili. Si pensi ad un part-time 50% con imponibile Inps di 600 euro, l incentivo sarà pari ad un terzo, ossia 200 euro mensili. L incentivo riguarda anche le trasformazioni con contratto a tempo indeterminato: fino a 650 euro per 12 mesi. Il comma 5 dell art. 1 stabilisce che l incentivo è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 (rientrano tra i lavoratori svantaggiati) e 3 (si deve trattare di incremento occupazionale netto), con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già beneficiato dell incentivo di cui al comma 4 (ossia i lavoratori di nuova assunzione beneficiari dell incentivo, ossia coloro che sono assunti con contratto a tempo indeterminato senza essere già presenti nella forza aziendale). Alla trasformazione deve comunque corrispondere un ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo in tal caso, per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di cui al comma 2 (status di lavoratore svantaggiato), ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3 (incremento occupazionale netto). In sostanza va assunto un nuovo lavoratore a tempo indeterminato. La dotazione finanziaria e l ordine cronologico per l erogazione da parte dell Inps. La dotazione finanziaria è pari a: 500 milioni di euro per il periodo nelle otto regioni del Mezzogiorno, a valere su fondi europei; 294 milioni di euro per il medesimo periodo per le altre aree del Paese. Le Regioni possono finanziare ulteriormente, e con fondi propri, le misure in

5 questione. L incentivo, rispetto al quale l INPS, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto legge n. 76/2013, emanerà chiarimenti amministrativi ed operativi, adeguando le proprie procedure informatiche (comma 9), secondo quanto disposto dal comma 14 dell art. 1, è riconosciuto dall Inps in base all ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell incentivo, l Inps non prende in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione. Il requisito dell incremento occupazione, anche per le trasformazioni Riveste particolare importanza quanto previsto dal comma 3 dell art. 1 che parla di incremento occupazionale netto, soprattutto riguardo ai datori di lavoro interessati ad ottenere l incentivo stabilizzando i contratti di lavoro di lavoratori già presenti nella forza aziendale. La disposizione non parla delle tipologie contrattuali mediante le quali deve avvenire l ulteriore assunzione. Calcolo dell incremento occupazionale netto. Il comma 6 dell art. 1 stabilisce che l incremento occupazionale di cui al comma 3 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l orario normale di lavoro (calcolo pro quota per il part-time). Il comma 7 stabilisce che L incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate collegate ai sensi dell articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Quali sono le società controllate. L art del codice civile afferma che sono considerate società controllate: a) le società in cui un altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria; b) le società in cui un altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria; c) le società che sono sotto influenza dominante di un altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

6 d) ai fini dell applicazione di quanto previsto ai punti a) e b) vanno computati anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e ad interposta persona, mentre non vanno computati i voti spettanti per conto terzi. Quali sono le società collegate. Sono considerate collegate le società sulle quali un altra società esercita un influenza notevole. L influenza si presume quando nell assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti o un 1/10 se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. Quando l incentivo sull assunzione non spetta Ci sono dei casi al cui verificarsi, nonostante il possesso dei requisiti di lavoratore svantaggiato, comportano il non riconoscimento dell incentivo per l assunzione di lavoratore giovane previsto dal Decreto Lavoro. Il comma 8 dell art. 1 stabilisce inoltre che all incentivo si applicano le disposizioni di cui all art. 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ossia la legge Fornero. Il comma 12 stabilisce i seguenti principi: gli incentivi non spettano se l assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; gli incentivi non spettano se l assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento,

7 presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all utilizzatore. L art. 4 comma 13 della Riforma Fornero, altra causa di possibile esclusione dall incentivo, stabilisce che ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche e fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. Altra causa di esclusione dall incentivo è quella prevista dal comma 15 dell art. 4 della Legge n. 92 del L inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione (mancato invio unilav assunzione) producono la perdita di quella parte dell incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione Incentivi per assunzioni di donne e disoccupati over 50 anni Arrivano le istruzioni operative Inps in merito a requisiti e condizioni per la fruizione della riduzione dei contributi al 50% per 12 o 18 mesi prevista dalla Riforma Fornero. L incentivo è riconosciuto anche se ci sono due contratti tra le parti, a termine e indeterminato, nonché in caso di somministrazione di lavoro. Ma è necessario assicurare un incremento occupazionale netto. Pubblicate anche le modalità per la presentazione della domanda. L Inps con una lunga circolare ha pubblicato le indicazioni operative riguardanti gli incentivi alle assunzioni della Riforma Fornero. Si tratta del nuovo incentivo, consistente nella riduzione al 50% dei contributi previdenziali da versare, riconosciuto dall Inps in favore delle assunzioni di lavoratori con almeno 50 anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno 24 mesi (o da 6 mesi se del Mezzogiorno). L ente pone l accento sull incremento occupazionale netto, il rispetto dei CCNL, della regolarità contributiva, delle norme di sicurezza, ma apre la fruizione dell incentivo al mondo dei contratti stipulati con i lavoratori precari. Ossia è possibile fruire dell agevolazione anche in caso di più di un contratto stipulato tra le parti, tra contratti a termine e contratti di somministrazione di lavoro, oltre che per la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

8 L incentivo previsto dalla riforma Fornero. L art. 4, commi 8-11 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2013 i datori di lavoro che procedono all assunzione di lavoratori over 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree (Mezzogiorno d Italia) possono fare domanda per ricevere un agevolazione da parte dell Inps: la riduzione contributiva del 50% della contribuzione dovute per questi lavoratori. Il periodo di agevolazione va dai 12 mesi, per le assunzioni con contratto a termine, anche in somministrazione, ai 18 mesi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (ivi compreso le trasformazioni). L Inps, come detto, con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013 chiarisce tutti gli aspetti, anche relativi a requisiti e condizioni che il datore di lavoro deve possedere per aver diritto alla riduzione contributiva. Vediamo nel dettaglio quanto specificato dall Inps. Lavoratori per i quali spetta l incentivo. A partire dal 1 gennaio 2013 il nuovo incentivo è attivabile per l assunzione, o trasformazione dei contratti, dei seguenti lavoratori: uomini o donne con almeno cinquant anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi ; donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ; donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Per i lavoratori, sia uomini che donne, con almeno cinquant anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi, si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego. Per le altre categorie, l età deve essere considerata al momento di decorrenza dell originaria assunzione, generalmente. Quali contratti sono incentivati, la misura e la durata Secondo quanto precisato dalla circolare n. 111 del 24 luglio 2013 dell Inps, i rapporti incentivati sono i seguenti: le assunzioni a tempo indeterminato;

9 le assunzioni a tempo determinato; le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Misura de durata dell incentivo. L incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per le seguenti durate: In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi. In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi. Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi. L incentivo spetta anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l assunzione a scopo di somministrazione. L incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001. Incentivo anche per la proroga del contratto a termine. L incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di dodici mesi. Ai fini del riconoscimento dell incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio. L Inps su questo tema nella circolare n. 111 del 2013 fornisce anche i seguenti due esempi: Datore di lavoro assume lavoratore a tempo determinato per 15 mesi ed effettua la trasformazione a tempo indeterminato alla fine del rapporto. Spetta l incentivo per i primi 12 mesi del rapporto a tempo determinato; non spetta il beneficio per la trasformazione. Datore di lavoro assume lavoratore a tempo determinato per 15 mesi ed effettua la trasformazione a tempo indeterminato allo scadere del decimo mese. Spettano il beneficio per i primi dieci mesi del rapporto a tempo determinato e il prolungamento del beneficio fino la diciottesimo mese del complessivo rapporto. Quando non spetta l Incentivo. In considerazione della loro specialità, l incentivo non spetta per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio. Quindi le assunzioni di questo tipo o le trasformazioni non sono agevolate con la riduzione contributiva del 50% per 12 o 18 mesi. Le precisazioni Inps sulla discontinuità tra prima e seconda assunzione

10 Gli incentivi possono spettare, secondo quando indicato dalla circolare dell Inps, anche nel caso in cui tra le parti ci sia più di un rapporto di lavoro, ossia sono stati stipulati più di un contratto. Ad esempio quando c è stato un contratto a termine con successivo contratto a tempo indeterminato, o anche un nuovo contratto a termine. Finanche la proroga del contratto a tempo determinato può essere oggetto di agevolazione. Decisiva per l assegnazione della riduzione al 50% dei contributi per 12 mesi, o 18 mesi per i casi di trasformazione, l anzianità disoccupazione, che deve essere superiore a 12 mesi. Ossia che il lavoratore abbia mantenuto lo status di disoccupato (reddito inferiore a euro) durante il primo rapporto di lavoro (ossia pochi mesi lavorati). Ma ci sono limiti di cumulo e per la proroga un diverso trattamento tra il 2012 e il Incentivi nel caso di assunzioni con contratto di somministrazione Per espressa previsione del comma 8 dell art. 4 della Legge n. 92 del 2012, incentivati sono anche i contratti stipulati con i lavoratori per la somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato. Particolarità riguardano l indennità di disponibilità e lo status di lavoratore in attesa di assegnazione, l incentivo spetta anche in questi casi. Come per i contratti di lavoro a termine o indeterminato, anche nella somministrazione la durata dell incentivo è di 12 mesi in caso di termine apposto nel contratto e 18 mesi se trattasi di indeterminato, anche a seguito di trasformazione. Agevolata anche la proroga e la successiva assunzione diretta da parte dell impresa utilizzatrice. Per maggiori informazioni riguardanti le assunzioni effettuate dalle agenzie con il contratto di somministrazione di lavoro, vediamo gli incentivi Inps per i contratti di somministrazione. Le condizioni: Dalla regolarità contributiva alla normativa sulla sicurezza La circolare n. 111 del 2013 elenca anche tutte le condizioni di spettanza dell incentivo, ossia quelle condizioni in mancanza delle quali decade il diritto alla riduzione contributiva del 50%. Il datore di lavoro deve rispettare le condizioni di regolarità previste dall articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia avere adempiuto agli obblighi contributivi, nonché aver osservato tutte le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro. Il contratto stipulato con il lavoratore deve rispettare gli accordi e contratti collettivi (CCNL). L assunzione del lavoratore over 50 o della donna rientrante tra i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati deve essere: un assunzione libera da obblighi preesistenti;

11 non deve violare un diritto altrui di precedenza; deve assicurare un incremento netto dell occupazione; deve rispettare le condizioni di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto Non è ammissibile il beneficio nei confronti dei datori di lavoro e utilizzatori presso i quali sono in atto sospensioni dell attività lavorativa per crisi o riorganizzazione, oppure quando c è coincidenza sostanziale di assetti proprietari e rapporti di collegamento. Inoltre vi sono dei limiti di cumulo degli incentivi. Per il dettaglio di tutti questi aspetti, vediamo le condizioni Inps per la riduzione dei contributi al 50%. Legge 407/1990 e incentivi per l assunzione della Legge n. 92/2012 Gli incentivi destinati alle donne ed ai lavoratori over 50, consistenti nella riduzione al 50% dei contributi dovuti dai datori di lavoro, sono molto similari, almeno nella loro entità, alle agevolazioni contributive previste dalla legge 407 del 1990, la quale consente una riduzione del 50% (ma anche del 100% nel Mezzogiorno) dei contributi dovuti e per ben 36 mesi. L Inps nella circolare chiarisce la compatibilità tra i due incentivi, preferendo, come è logico, la fruizione degli incentivi della 407/90. Per maggiori informazioni vediamo la compatibilità tra incentivi della Riforma Fornero e della 407/90. Indicazioni operative: Adempimenti dei datori di lavoro Per fruire dell incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all INPS. La comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line , che è a disposizione all interno del Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito internet dell Inps (dell avvenuto rilascio del modulo telematico sarà dato avviso mediante pubblicazione di specifico messaggio); la comunicazione deve essere presentata prima dell invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro il giorno successivo all inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione. L Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione 2H che, a

12 decorrere da , assume il nuovo significato di datore di lavoro ammesso all incentivo di cui all art. 4, commi 8-11, della legge 92/ La riduzione dei contributi al 50% può spettare anche in caso di più contratti a termine La riforma Fornero ha previsto degli incentivi alle assunzioni di donne e lavoratori over 50: La riduzione al 50% dei contributi per 12 o 18 mesi, anche per le trasformazioni. L Inps con una circolare chiarisce con vari esempi tutti i casi in cui tra datore di lavoro e lavoratore vengono stipulati più contratti di lavoro, a termine e indeterminato. Vediamo in quali di questi spetta l incentivo. La riforma Fornero, legge n. 92 del 2012, ha previsto delle agevolazioni contributive per le assunzioni, a partire dal 1 gennaio 2013, di lavoratori over 50 e donne svantaggiate. E prevista una riduzione dei contributi Inps pari al 50% per 12 mesi se l assunzione è con contratto a termine, e per 18 mesi se si tratta di un assunzione o trasformazione di un contratto a tempo indeterminato. Determinante, per i lavoratori over 50, il possesso dello status di disoccupazione da più di 12 mesi. L incentivo può spettare anche quando ci sono più assunzioni con contratto a termine tra le stesse parti, oppure un contratto a termine è seguito da una trasformazione a tempo indeterminato. Agevolata anche la proroga. L Inps in una circolare, la n. 111 del 24 luglio 2013, ha pubblicato tutte le istruzioni operative inerenti all applicazione concreta di tali riduzioni di contributi in favore dei datori di lavoro. E tra i chiarimenti più importanti ci sono quelli relativi alla compatibilità degli incentivi, con quelli che sono i casi più frequenti nel mondo flessibile del lavoro italiano, ossia quando vengono stipulati tra le parti più di un contratto di lavoro, a tempo determinato e indeterminato. Vediamo tutti gli aspetti. L Inps chiarisce subito che in applicazione del criterio generale di flessibilità, l incentivo può spettare anche nell ipotesi in cui, dopo un primo rapporto agevolato a tempo determinato, venga effettuata, con soluzione di continuità, una nuova assunzione, a tempo determinato o indeterminato, dell ex dipendente. In tal caso è necessario, ai fini del riconoscimento dell incentivo, che il lavoratore abbia mantenuto l anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi. In tali ipotesi l incentivo spetta, se sussistono le altre condizioni di legge, per la durata residua rispetto a quanto già goduto precedentemente. L Inps nella circolare fornisce alcuni esempi utili: Datore di lavoro assume il lavoratore a tempo determinato per 3 mesi. Dopo due mesi lo riassume a tempo determinato per 11 mesi. Spetta l incentivo per complessivi 12 mesi (tre

13 mesi del primo rapporto e nove mesi residui per il secondo rapporto), se, in base alle norme che disciplinano lo stato di disoccupazione (non deve superare euro di reddito), al momento della seconda assunzione il lavoratore ha ancora l anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi. Datore di lavoro assume il lavoratore a tempo determinato per 3 mesi. Dopo due mesi lo assume a tempo indeterminato. Spetta l incentivo per i 3 mesi del rapporto a termine; spetta l incentivo per i residui 15 mesi, a decorrere dall assunzione a tempo indeterminato, se, in base alle norme che disciplinano lo stato di disoccupazione (sempre non superamento di euro di reddito), al momento dell assunzione a tempo indeterminato il lavoratore possedeva ancora lo stato di disoccupazione superiore a dodici mesi. Datore di lavoro assume il lavoratore a tempo determinato per 10 mesi. Dopo due mesi lo riassume a tempo determinato per 11 mesi. Spetta l incentivo per i 10 mesi del primo rapporto a termine; non spetta l incentivo per il secondo rapporto a termine, se, in base alle norme che disciplinano lo stato di disoccupazione (sempre limite di euro), alla cessazione del primo rapporto a termine il lavoratore ha iniziato a maturare da zero un nuovo stato di disoccupazione, e quindi, al momento della seconda assunzione a tempo determinato, non ha ancora maturato più di dodici mesi nel nuovo stato di disoccupazione. Se, dopo la riassunzione agevolata a tempo determinato ed entro la scadenza dei dodici mesi di incentivo previsti complessivamente per i rapporti a termine, intervenga la trasformazione a tempo indeterminato, spetta anche il residuo incentivo connesso alla trasformazione (fino al limite massimo complessivo di 18 mesi). Il residuo incentivo non spetta, qualora il lavoratore abbia maturato, al momento della trasformazione, un diritto di precedenza all instaurazione del rapporto a tempo indeterminato. Limiti di cumulo. In applicazione dei limiti di cumulo desumibili dall articolo 4, comma 13, della legge 92/2012 (Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro), l Inps chiarisce che spetta solo l incentivo residuo per l assunzione effettuata da un datore di lavoro che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli di chi, a titolo di lavoro subordinato o somministrato, abbia già goduto dell incentivo. La stessa limitazione si applica nei casi in cui intercorra un rapporto di collegamento o controllo tra il datore di lavoro che assume e il precedente datore di lavoro ovvero il precedente utilizzatore.

14 L incentivo deve essere riconosciuto senza operare riduzioni connesse a precedenti rapporti agevolati, se, nel frattempo, in applicazione della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 181 del 2001, il lavoratore abbia cessato di essere disoccupato e poi sia tornato ad esserlo, maturando da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a dodici mesi. L Inps fornisce alcuni esempi, vediamoli. Il datore di lavoro assume a tempo pieno e determinato per 13 mesi un lavoratore, disoccupato da quattordici mesi. Spetta l incentivo per 12 mesi. Alla scadenza il rapporto non viene trasformato a tempo indeterminato. Il lavoratore torna ad essere disoccupato e la sua anzianità di disoccupazione decorre nuovamente da zero. Dopo un anno e mezzo il lavoratore matura nuovamente l anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi. Se il datore di lavoro lo riassume a tempo determinato per almeno 12 mesi spetteranno nuovamente gli incentivi per 12 mesi. Datore di lavoro assume a tempo determinato per 3 mesi un lavoratore, disoccupato da quattordici mesi. Spetta l incentivo per 3 mesi. Dopo la cessazione del rapporto, il lavoratore è ancora disoccupato da oltre dodici mesi. Se il lavoratore continua ad essere disoccupato e, dopo un anno e mezzo dalla cessazione del rapporto, il datore di lavoro lo riassume a tempo determinato per 12 mesi, spetterà l incentivo per i residui 9 mesi. Proroga contratto a termine e trasformazioni: quando spetta l incentivo In particolari situazioni l incentivo può spettare per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti non agevolati, in corso di svolgimento tra il 2012 e il Proroga contratti a tempo determinato non agevolati stipulati prima del L Inps chiarisce che spetta l incentivo, fino al limite massimo di 12 mesi, per le proroghe di rapporti a tempo determinato non agevolati, instaurati prima del 1 gennaio L incentivo spetta a condizione che, al momento della proroga, il lavoratore avrebbe avuto un anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere prorogato. L incentivo non spetta se, al momento della proroga, il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza all assunzione a tempo determinato. Trasformazioni a tempo indeterminato prima del 2013: incentivo al 50% per 18 mesi. Spetta l incentivo, fino al limite massimo di 18 mesi, per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato non agevolati, instaurati prima del 1 gennaio L incentivo spetta a condizione che, al momento della trasformazione, il lavoratore avrebbe avuto un anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato a tempo indeterminato. L incentivo non spetta se, al momento

15 della trasformazione, il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza all assunzione a tempo indeterminato. In tali speciali ipotesi l incentivo spetta anche se il lavoratore non abbia compiuto cinquant anni alla data dell originaria assunzione; è necessario che abbia almeno cinquant anni alla data della proroga o della trasformazione. Proroghe e trasformazioni di rapporti non agevolati, instaurati a partire dal In particolari situazioni l incentivo può altresì spettare per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti originariamente non agevolati, instaurati dopo il Infatti può avvenire che il datore di lavoro assuma a tempo determinato un lavoratore, che abbia meno di cinquant anni alla data dell assunzione e abbia poi almeno cinquant anni alla data della successiva proroga o trasformazione a tempo indeterminato. In tal caso, per le proroghe spetta l incentivo, fino al limite massimo di 12 mesi, a condizione che, al momento della proroga, il lavoratore avrebbe avuto un anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere prorogato. L incentivo non spetta se, al momento della proroga, il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza all assunzione a tempo determinato. Per le trasformazioni a tempo indeterminato spetta l incentivo, fino al limite massimo di 18 mesi, a condizione che, al momento della trasformazione, il lavoratore avrebbe avuto un anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato a tempo indeterminato. L incentivo non spetta se, al momento della trasformazione, il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza all assunzione a tempo indeterminato. - Assunzioni di donne e over 50: gli incentivi spettano anche in caso di somministrazione Gli incentivi per le assunzioni di donne e lavoratori disoccupati over 50 anni, pari alla riduzione dei contributi al 50% per 12 o 18 mesi, sono estesi anche ai contratti di somministrazione, sia a termine che a tempo indeterminato. Agevolata anche l assunzione diretta da parte dell impresa utilizzatrice, nonché la proroga. Il tutto in una circolare Inps. Vediamo tutti gli aspetti. A partire dal 1 gennaio 2013 i datori di lavoro, che assumono delle donne svantaggiate e dei lavoratori con più 50 anni, e con almeno 12 mesi di status di disoccupato, possono beneficare degli incentivi per donne e over 50 previsti dalla Riforma Fornero: riduzione contributi al 50%. La durata dell agevolazione contributiva va dai 12 mesi, nel caso di contratti a termine, ai 18 mesi nei casi di contratti a tempo indeterminato. Agevolata anche la trasformazione. La disciplina di tale incentivo è estesa anche ai contratti di somministrazione di lavoro stipulati dai lavoratori con le agenzie per il lavoro.

16 Il comma 8 dell art. 4 della Legge n. 92 del 2012, che ha introdotto gli incentivi per le assunzioni di donne (comma 11) e lavoratori over 50, apre quindi la porta degli incentivi Inps anche ai contratti di somministrazione di lavoro: In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1 gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il commi successivi, n. 9 e n. 10, come premesso, confermano che il beneficio spetta, per 18 mesi, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni: Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8. Qualora l assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione. Quindi, l incentivo spetta per le assunzioni di donne e lavoratori disoccupati over 50, per 12 mesi ni caso di contratto a termine o di somministrazione e per 18 mesi in tutti i casi in cui viene stipulato un contratto a tempo indeterminato (anche la trasformazione di un contratto a tempo determinato). Quindi per espressa previsione del legislatore l incentivo spetta anche in caso di assunzione a scopo di somministrazione. L incentivo spetta all agenzia di somministrazione sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato. L incentivo in favore del datore di lavoro che assume, consistente nel 50% di riduzione dei contributi da versare sulla retribuzione mensile lorda, è stato oggetto di una dettagliata circolare dell Inps, la n. 111 del 24 luglio 2013, la quale introduce gli aspetti operativi dell erogazione del beneficio. La circolare tratta i casi in cui l assunzione agevolata riguarda i contratti di somministrazione. Vediamo i chiarimenti dell Inps. Lavoratore in attesa di assegnazione e l indennità di disponibilità. L incentivo spetta anche mentre il lavoratore è in attesa di assegnazione. Durante l eventuale periodo in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione continuano a spettare, se non scaduti, gli incentivi. La riduzione contributiva spetta in relazione ai contributi dovuti sull indennità di disponibilità. Contratto di somministrazione a tempo indeterminato: 18 mesi di riduzione contributi al 50%. In caso di assunzione a tempo indeterminato l agenzia potrà fruire del beneficio per un periodo continuativo di 18 mesi, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a diciotto mesi, in conseguenza di precedenti godimenti dell incentivo.

17 Il periodo agevolato non è diminuito se, tra il precedente e l attuale godimento da parte dell utilizzatore, il lavoratore abbia cessato di essere disoccupato e sia poi tornato ad esserlo, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a dodici mesi. Incentivi per il contratto di somministrazione a termine. In caso di assunzione a tempo determinato, in conformità al principio del cumulo, il limite massimo di durata dell incentivo (12 mesi) non deve essere riferito all agenzia, ma al singolo utilizzatore. La stessa agenzia può pertanto superare il limite di 12 mesi complessivi previsti per l assunzione a tempo determinato dello stesso lavoratore. E necessario però che, al momento di ogni assunzione, il lavoratore possieda lo stato di disoccupazione da oltre 12 mesi e la somministrazione sia effettuata in favore di utilizzatori diversi e non collegati tra loro. L Inps nella circolare fornisce un esempio: L agenzia di somministrazione assume un lavoratore per 2 mesi e lo somministra ad una società per lo stesso periodo. L agenzia ripete la stessa assunzione per altre cinque volte a favore della stessa società utilizzatrice, per lo stesso periodo. Se successivamente l agenzia assume a tempo determinato il lavoratore e lo somministra di nuovo alla società utilizzatrice, non spetta l incentivo perché la società utilizzatrice ha raggiunto il limite di 12 mesi previsto dall art. 4, co. 8, della legge n. 92/2012. Se, invece, l agenzia assume a tempo determinato il lavoratore e lo somministra ad una diversa società, che non è collegata alla prima, e che non già utilizzato, direttamente o indirettamente, il lavoratore, allora in questo caso spetta l incentivo. Proroga del contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore. In caso di proroga del rapporto intercorrente tra l agenzia e il lavoratore: qualora venga prorogata la somministrazione in favore dello stesso utilizzatore, ai fini della prosecuzione dell incentivo rileva lo stato di disoccupazione posseduto al momento dell originaria assunzione da parte dell agenzia; qualora il lavoratore venga somministrato ad un diverso utilizzatore, l incentivo spetta se, al momento della proroga, il lavoratore avrebbe posseduto ancora l anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere prorogato. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, da effettuarsi, ai fini della spettanza dell incentivo, entro la scadenza dell incentivo relativo al rapporto in corso, l agenzia potrà fruire del beneficio per un nuovo periodo continuativo di 18 mesi, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a diciotto mesi, in conseguenza di precedenti godimenti dell incentivo.

18 Assunzione diretta successiva a utilizzazione con somministrazione. E l ipotesi in cui un soggetto utilizzi un lavoratore mediante una somministrazione agevolata dall incentivo e successivamente lo assuma alle proprie dirette dipendenze. L incentivo spetta per il periodo residuo non goduto, se al momento dell assunzione il lavoratore possieda ancora lo stato di disoccupazione superiore a dodici mesi. Spetta l incentivo residuo, a prescindere dall anzianità di disoccupazione posseduta dal lavoratore al momento dell assunzione diretta, nelle ipotesi in cui il lavoratore viene prima somministrato a tempo determinato, nell ambito di un rapporto a tempo anch esso determinato, e poi venga assunto alle dirette dipendenze dell ex utilizzatore, a condizione che: l assunzione diretta sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto all utilizzazione indiretta; l assunzione diretta sia effettuata entro la scadenza dell incentivo, computata rispetto alla situazione dell ex utilizzatore. Utilizzazione con somministrazione successiva ad assunzione diretta. Nei casi in cui un soggetto svolga con lo stesso lavoratore un rapporto di lavoro subordinato, agevolato o non agevolato, e poi lo utilizzi mediante contratto di somministrazione, l incentivo relativo alla somministrazione spetta, ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge, a condizione che il lavoratore sia disoccupato da almeno dodici mesi nel momento dell assunzione. Riferimenti Gli incentivi per l occupazione dei giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (a cura di E. Massi, Direttore DTL Modena) Le assunzioni con benefici delle donne e degli "over 50" (a cura di E. Massi, Direttore DTL Modena) Circolare INPS n. 111 del 24 luglio 2013 Messaggio INPS n del 29 luglio 2013 Messaggio INPS n del 7 agosto 2013 Direzione centrale Entrate. FAQ incentivi all assunzione

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