Distretto del Fiume Serchio REGISTRO DELLE AREE PROTETTE

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1 Distretto del Fiume Serchio REGISTRO DELLE AREE PROTETTE Marzo

2 Riferimenti normativi: Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 Legge 27 febbraio 2009 n. 13 (articolo 1, comma 3-bis) Decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 Comitato Tecnico: Seduta del 26 febbraio 2016 Collaboratori: La Segreteria Tecnico Operativa Gruppo di lavoro tecnico: B. Lenci, N. Del Seppia, A. Di Grazia, F. Falaschi, C. Lagazzi, N. Coscini Gruppo VAS: F.Quilici, I. Gabbrielli, R. Della Casa Gruppo di lavoro per l analisi economica: N. Del Seppia, H. Kreuter*, R. Metulini* * IMT Institute for Advanced Studies, Lucca Comitato Istituzionale (L.13/2009): Seduta del 3 marzo 2016 Segretario Generale Prof. Raffaello Nardi

3 Indice PREMESSA AREE DESIGNATE PER L'ESTRAZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO A NORMA DELL'ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE OBIETTIVI PER LE AREE PROTETTE... 4 AREE DESTINATE PER L ESTRAZIONE DI ACQUA POTABILE... 4 AREE DESIGNATE PER LA PROTEZIONE DI SPECIE ACQUATICHE SIGNIFICATIVE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO... 5 CORPI IDRICI INTESI A SCOPO RICREATIVO, COMPRESE LE AREE DESIGNATE COME ACQUE DI BALNEAZIONE A NORMA DELLA DIRETTIVA 2006/7/CE... 7 AREE SENSIBILI RISPETTO AI NUTRIENTI, COMPRESE QUELLE DESIGNATE COME ZONE VULNERABILI A NORMA DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE E LE ZONE DESIGNATE COME AREE SENSIBILI A NORMA DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE... 8 AREE DESIGNATE PER LA PROTEZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE, NELLE QUALI MANTENERE O MIGLIORARE LO STATO DELLE ACQUE È IMPORTANTE PER LA LORO PROTEZIONE, COMPRESI I SITI PERTINENTI DELLA RETE NATURA 2000 ISTITUITI A NORMA DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE... 9 RIFERIMENTI NORMATIVI E RICOGNIZIONE DELLE AREE PRESENTI NEL DISTRETTO... 9 Aree naturali protette del distretto Rete Natura 2000 del distretto Cartografie Tav. 5.1 Aree protette Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE Tav. 5.2 Aree protette Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico Tav. 5.3 Aree protette Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 2006/7/CE Tav. 5.4 Aree protette Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE Tav. 5.5 Aree protette Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE Rete ecologica Natura 2000 Tav. 5.6 Aree protette Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE Aree naturali protette Tav. 5.7 Aree protette Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE Proposta di area Ramsar 1

4 Premessa La Direttiva 2000/60/CE richiede che gli Stati Membri provvedano all istituzione di uno o più registri di tutte le aree di ciascun distretto idrografico alle quali è stata attribuita una protezione speciale in base alla specifica normativa comunitaria al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservarne gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva). Il registro o i registri contengono tutti i corpi idrici individuati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 [acque destinate all estrazione di acque potabili], e tutte le aree protette di cui all'allegato IV, che elenca le i) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 7; ii) aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico; iii) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE; iv) aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE; v) aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CE (ad oggi abrogata e sostituita con la direttiva 2009/147/CE). Il presente paragrafo ha lo scopo di integrare i contenuti del Registro delle aree Protette già individuato nel primo Piano di gestione delle Acque, al fine di porre in evidenza le modifiche sopraggiunte dal 2009 ad oggi e/o integrare alcuni aspetti che il precedente Piano non ha approfondito sufficientemente La sintesi del registro da inserire nel piano di gestione del bacino idrografico deve contenere mappe che indicano l'ubicazione di ciascuna area protetta, oltre che la descrizione della normativa comunitaria, nazionale o locale che le ha istituite. Il D. Lgs. 152/2006 ha attribuito il compito della istituzione del registro delle aree protette alle Autorità di bacino (art. 117, comma 3). Il registro delle aree protette del presente Piano di Gestione è rappresentato nelle seguenti cartografie Tavola n. 5.1 Aree protette aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE Tavola n. 5.2 Aree protette aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico Tavola n. 5.3 Aree protette corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 2006/7/CE Tavola n. 5.4 Aree protette aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE Tavola n. 5.5 Aree protette aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE Rete ecologica Natura 2000 Tavola n. 5.6 Aree protette aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE Aree naturali protette Tavola n. 5.7 Aree protette aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE Area Ramsar 2

5 5.1 Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE A norma dell articolo 7 della Direttiva 2000/60/CE gli Stati Membri individuano tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m 3 al giorno o servono più di 50 persone ed i corpi idrici destinati a tale uso futuro. Per il Piano di Gestione del distretto del Serchio si è ritenuto di dover confermare le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile dal Piano di Tutela della Regione Toscana: - Rio Buio - Rio Porzile - Torrente Sestaione. In merito alle acque sotterranee, si evidenzia che le fonti di approvvigionamento idropotabile ricadano nei seguenti corpi idrici sotterranei: - Gruppo di corpi idrici arenacei - Corpo idrico delle arenarie di avanfossa della Toscana nord-orientale - Zona monti d'oltreserchio; - Gruppo di corpi idrici arenacei - Corpo idrico delle arenarie di avanfossa della Toscana nord-orientale - Zona dorsale appenninica; - Corpo idrico della pianura di Lucca zona freatica e del Serchio; - Gruppo di corpi idrici apuani - Corpo idrico carbonatico non metamorfico delle Alpi Apuane. La aree designate per l estrazione di acque destinate al consumo umano nel bacino del fiume Serchio non hanno subito modifiche rispetto a quanto già individuato nel primo Piano di Gestione delle Acque. Ai fini dell individuazione delle Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE occorre innanzi tutto ricordare quanto disciplinato dall art. 94 del D.Lgs 152/06, che afferma quanto segue: su proposta degli enti di governo dell ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione. In particolare il comma 6 afferma che in assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. Si ritiene che le finalità di tutela delle risorse idriche perseguite dalla Direttiva Quadro sulle acque attraverso la definizione delle aree protette siano più ampie di quelle sottese dalla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano di cui al suddetto art. 94 del D.Lgs. 152/06. Ciò appare evidente con riferimento ai corpi idrici sotterranei caratterizzati da elevata circolazione idrica, nei cui confronti i criteri di individuazione delle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione devono essere ben circostanziati, in quanto una applicazione meramente geometrica delle stesse zone potrebbe non esplicare la dovuta protezione delle acque. Alla luce di quanto esposto, si ritiene corretto far coincidere l area protetta, a norma dell art. 7 della Direttiva, con la zona di rispetto disciplinata dall art. 94, commi 4 e 6, per i seguenti corpi idrici: - Gruppo di corpi idrici arenacei - Corpo idrico delle arenarie di avanfossa della Toscana nordorientale - Zona monti d'oltreserchio; - Gruppo di corpi idrici arenacei - Corpo idrico delle arenarie di avanfossa della Toscana nordorientale - Zona dorsale appenninica; - Corpo idrico della pianura di Lucca zona freatica e del Serchio. 3

6 Per il campo pozzi di S. Alessio, ricadente nel corpo idrico della pianura di Lucca zona freatica e del Serchio, si assume quale perimetrazione dell area di rispetto quella individuata con D.G.R. n 419 del 12/6/2006 D. Lgs 152/2006 Individuazione dell area di salvaguardia del campo pozzi di S. Alessio nel Comune di Lucca. In considerazione invece della estesa circolazione idrica che caratterizza il corpo idrico Gruppo di corpi idrici apuani - Corpo idrico carbonatico non metamorfico delle Alpi Apuane, si ritiene che l area protetta da definire ai sensi dell art. 7 della Direttiva debba coincidere con l intera estensione del corpo idrico, al cui interno sarà compito regionale calibrare le zone di rispetto (commi 4 e 6 dell art. 94) dei punti di captazione. Per le aree di tale corpo idrico che risulteranno esterne alle zone di rispetto la Regione potrà valutare l applicazione della disciplina relativa alle zone di protezione definite dall art. 94, comma 7 del D. Lgs 152/2006, sulla base delle risultanze dello studio Cartografia idrogeologica del versante in sinistra idrografica del fiume Serchio a integrazione del CISS delle Alpi Apuane e finalizzata alla redazione del bilancio idrico e idrologico del fiume Serchio redatto dall Università di Siena - CGT Centro di GeoTecnologie per la Regione Toscana e per l Autorità di bacino del fiume Serchio. 5.2 Obiettivi per le aree protette Aree destinate per l estrazione di acqua potabile La normativa comunitaria di riferimento è la Direttiva 98/83 - concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, che prevede: - Proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia. Le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se: - non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; - soddisfano i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell allegato I; - e se, gli Stati membri adottano ogni altra misura necessaria affinché dette acque soddisfino i requisiti previsti dalla stessa direttiva. Gli Stati membri vigilano a che l applicazione delle disposizioni adottate a norma della suddetta direttiva non possano avere l effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento dell attuale qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, né l aumento dell inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile. Tale direttiva è stata recepita con D. Lgs 2 febbraio 2001, n. 31 s.m.i. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, che prevede: - Proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia. Al fine di essere salubri e pulite tali acque: a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I; c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati dall'autorità d'ambito in caso di non conformità ai sensi dell'articolo 14, comma 1. L'applicazione delle disposizioni del suddetto Decreto non possono avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere 4

7 ripercussione sulla tutela della salute umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile. Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. riporta le modalità operative di monitoraggio e i requisiti per le risorse idriche destinate all uso potabile. Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico La aree designate per l estrazione protezione di specie acquatiche significative non hanno subito modifiche rispetto a quanto già individuato nel primo Piano di Gestione delle Acque. Nell ambito del Piano di Gestione delle acque del Bacino Pilota del fiume Serchio vengono individuate come aree protette designate alla protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico le acque destinate alla vita dei pesci e le acque destinate alla vita dei molluschi. Figura 1 - Acque destinate alla vita dei salmonidi (in giallo) 5

8 Figura 2 - Acque destinate alla vita dei ciprinidi (in rosso) Figura 3 - Acque destinate alla vita dei molluschi (in arancio) 6

9 Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 2006/7/CE A partire dalla stagione 2010 è stata data piena applicazione della nuova direttiva europea sulle acque di balneazione (2006/7/CE), recepita in Italia con il D.Lgs 116/08 e il DM 30/03/10, che innova sostanzialmente tutto il sistema di controlli in questo settore. Nell ambito del Piano di Gestione delle acque del Bacino Pilota del fiume Serchio vengono individuate come Corpi idrici intesi a scopo ricreativo le acque destinate alla balneazione. Figura 4 - Aree destinate alla balneazione 7

10 Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE In ottemperanza alle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, recepite prima dal D. Lgs. 152/99 e attualmente dal D.Lgs. 152/06, la Regione Toscana ha identificato le aree sensibili e le zone vulnerabili. All interno del territorio di competenza dell Autorità di Bacino del fiume Serchio sono state individuate, a partire dalla Delibera Regionale 172 del 8 ottobre 2003, come area sensibile quella del lago di Massaciuccoli ed il relativo bacino drenante e come Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola l area circostante il lago di Massaciuccoli. Nell ambito del Piano di Gestione delle acque del Bacino Pilota del fiume Serchio vengono individuate come aree sensibili rispetto ai nutrienti le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e le aree sensibili suddette individuate dalla Regione Toscana. Figura 5 - Aree sensibili (in giallo) e zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (in rosa) 8

11 Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE Nell ambito del Piano di Gestione delle acque del Bacino Pilota del fiume Serchio vengono individuate come aree designate per la protezione degli habitat e delle specie le aree protette nazionali, le aree protette Regionali, i Siti natura 2000, i Siti di importanza regionale e le Zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar o proposte come tali. Riferimenti normativi e ricognizione delle aree presenti nel distretto La legge 6 dicembre 1991 n.394, Legge quadro sulle aree protette, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. Essa definisce la classificazione delle aree naturali protette e ne istituisce l'elenco ufficiale. In quest ultimo vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti a suo tempo dal Comitato nazionale per le aree protette. Ad oggi il sistema di suddette aree è classificato come di seguito indicato: Parchi Nazionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future (art.2 comma 1). Parchi naturali regionali e interregionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali (art. 2 comma 2). Riserve naturali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati (art.2 comma 3). Zone umide di interesse internazionale: sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar. La Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 è stata ratificata e resa esecutiva dall'italia con il DPR 13 marzo 1976, n. 448, e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n Gli strumenti attuativi prevedono, in aggiunta alla partecipazione alle attività internazionali comuni previste dalla Convenzione, una serie di impegni nazionali, quali: 1. attività di monitoraggio e sperimentazione nelle "zone umide" designate ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n.448; 2. attivazione di modelli per la gestione di "Zone Umide"; 3. attuazione del "Piano strategico " sulla base del documento "Linee guida per un Piano Nazionale per le Zone Umide"; 4. designazione di nuove zone umide, ai sensi del DPR , n. 448; 5. preparazione del "Rapporto Nazionale" per ogni Conferenza delle Parti. 9

12 Per quello che concerne il territorio di competenza dell Autorità di Bacino del fiume Serchio, con D.G.R. n. 231 del , è stato richiesto l inserimento dell area del bacino del lago di Massaciuccoli nelle aree umide di cui alla Convenzione di Ramsar. Con Decreto ministeriale n. 299 del 21\10\2013 la zona umida denominata Lago e Padule di Massaciuccoli Macchia di Migliarino- Tenuta di San Rosssore, ubicata nei comuni di Viareggio e Massarosa (Provincia di Lucca) e di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano (Provincia di Pisa) è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio Il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana, il Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, le provincie di Lucca e Pisa, i Comuni di Viareggio, Massarosa, Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano devono assicurare, per quanto di competenza, il rispetto degli obiettivi fissati dalla convenzione di Ramsar. Altre aree naturali protette: sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti. Aree di reperimento terrestri e marine: costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria, a norma delle leggi 394/91 e 979/82. Aree naturali protette del distretto Si riportano qui di seguito i Parchi Nazionali, le Riserve Naturali Statali, i Parchi naturali regionali e le Aree Naturali Protette Regionali che ricadono nel territorio di competenza dell Autorità di Bacino del fiume Serchio. Tabella 1- Parchi Nazionali Codice naz Cod reg Denominazione EUAP1158 PN03 Parco nazionale dell'appennino Tosco- Emiliano Estensione (ha) (7189 Toscana Emilia R.) Comuni/Province LU: Giuncugnano, S. Romano in Garf, Villa Collemandina MS: Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi PR: Corniglio RE: Busana, Castelnuovo ne Monti, Collagna, Ligonchio, Raniseto, Villa Minozzo Gestione Ente Parco Tabella 2 - Riserve Naturali Statali EUAP Riserva naturale statale biogenetica dell Abetone EUAP Riserva naturale statale di Popolamento Animale dell Orecchiella EUAP Riserva naturale statale biogenetica dell Orrido di Botri EUAP0135 RNLU01 Riserva naturale statale di Luoghi naturali e Biogenetica della Pania di Corfino 584 PT: Abetone Ex ASFD Pistoia 217,58 LU: S. Romano in Garf., Ex ASFD Villa Collemandina Lucca 192 LU: Bagni di Lucca Ex ASFD Lucca 135 LU: Villa Collemandina Ex ASFD Lucca 10

13 EUAP Riserva naturale statale orientata e biogenetica Pian degli Ontani EUAP Riserva naturale statale di Luoghi Naturali e Biogenetica di Lamarossa EUAP Riserva naturale statale orientata e biogenetica di Campolino EUAP0137 Riserva naturale statale di popolamento animale Poggio Adorno 590 PT: Cutigliano Ex ASFD Pistoia 167 LU: S. Romano in Garfagnana Ex ASFD Lucca 98 PT: Abetone Ex ASFD Pistoia Tabella 3 - Parchi naturali regionali Codice naz Cod reg Denominazione Estensione (ha) Comuni/Province EUAP0231 PR02 Parco regionale LU: Massarosa, Viareggio Migliarino - S. Rossore - PI: S. Giuliano Terme, Massaciuccoli Pisa, Vecchiano EUAP0229 PR03 Parco regionale Apuane MS: Carrara, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Massa, Montignoso LU: Camaiore, Careggine, Fabbriche di Vallico, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Seravezza, Stazzema, Vagli Sotto, Vergemoli Gestione Ente Parco Ente Parco Tabella 4 - Altre Aree Naturali Protette Regionali APPI03 Area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) Monte Castellare APPI04 Area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) Valle delle Fonti 237 PI: S. Giuliano Terme Comune 193 PI: S. Giuliano Terme Comune Rete Natura 2000 del distretto Si riporta di seguito il quadro conoscitivo in merito alla rete Natura 2000 elaborato a partire dalla Strategia Regionale per la Biodiversità Regione Toscana. Nel 1992 l Unione Europea con la cosiddetta Direttiva Habitat, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, per garantire la tutela della biodiversità (habitat naturali e specie di particolare interesse conservazionistico), ha previsto la costituzione di una rete ecologica europea denominata Rete natura Con tale termine si intende, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat, l insieme dei territori protetti costituito dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ovvero dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE Uccelli, abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE. 11

14 I SIC sono siti che contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie, in uno stato di conservazione soddisfacente. Il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare designa i SIC come Zone Speciali di Conservazione, entro il termine massimo di sei anni, con decreto adottato d'intesa con ciascuna Regione e provincia autonoma interessata. Le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sono di fatto dei SIC a cui sono applicate, entro un termine massimo di 6 mesi dall istituzione, le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato soddisfacente degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è stato designato. Le ZPS sono previste e regolamentate dalla Direttiva comunitaria 79/409 Uccelli (abrogata e sostituita dalla Dir. 2009/147/CE). L'obiettivo delle ZPS è la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico che viene raggiunto non solo attraverso la tutela dell avifauna ma anche attraverso la protezione dei loro habitat naturali. Le ZPS entrano automaticamente a far parte quindi della rete Natura Diversamente dai SIC, soggetti alla successiva designazione come ZSC, le ZPS mantengono la stessa designazione. Si ricorda che con Decreto datato 8 agosto 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2014, il Ministero dell Ambiente ha pubblicato il nuovo elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in sostituzione di quello contenuto del D.M. 19 giugno Per i SIC il riferimento normativo più recente è il Decreto del Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 aprile 2014 Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea, abrogazione effettuata in considerazione dell aggiornamento della lista dei Siti di importanza comunitaria (SIC), adottato con decisioni di esecuzione della Commissione 2013/738/EU del 7 novembre 2013 per i siti della regione biogeografica alpina, 2013/741/EU del 7 novembre 2013 per i siti della regione biogeografica continentale e 2013/739/EU del 7 novembre 2013 per i siti della regione biogeografica mediterranea. Con tale decreto le decisioni di esecuzione della Commissione europea che adottano la lista aggiornata dei siti di importanza comunitaria per le regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea sono di diretta applicazione nell ordinamento italiano e sono pubblicate nel sito Internet del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. I Siti di Importanza Regionale La Regione Toscana ha recepito e attuato le citate Direttive 92/43/CEE (Habitat) 79/409/CEE (Uccelli) e il DPR 357/97 attraverso la Legge del 6 aprile 2000, n. 56 Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, ampliando il quadro di azioni previste per la conservazione della natura e allargando l applicazione delle disposizioni previste a tutti i Siti di Importanza Regionale (SIR). Sito di Importanza Regionale (SIR) è una denominazione che comprende i siti della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale ZPS classificate ai sensi della Direttiva Uccelli, e Siti di Importanza Comunitaria SIC classificati ai sensi della Direttiva Habitat) e quelli individuati esclusivamente sulla base dei criteri definiti dalla LR 56/00. Questi ultimi, non compresi nella rete natura 2000, sono stati individuati dalla Regione con lo scopo di ampliare il quadro d azione comunitario tutelando habitat e specie animali e vegetali non contemplati fra quelli da tutelare previsti dalle citate direttive comunitarie. Secondo la LR 56/00 il SIR è un area geograficamente definita, la cui superficie risulta chiaramente delimitata, che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie di interesse regionale. Per le specie che occupano ampi territori, i Siti di Importanza Regionale corrispondono ai luoghi, all interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita e alla riproduzione. L'elenco dei SIR (Allegato D della LR 56/00) viene aggiornato con DCR sulla base di eventuali nuove proposte di designazione di SIC o ZPS da parte dei soggetti competenti ai sensi della LR 56/00 (province e enti parco) che vengono poi sottoposte a specifica valutazione da parte del settore che, verifica non solo la 12

15 presenza di tutta la documentazione richiesta (formulario standard Natura 2000, relazione scientifica, cartografia in scala adeguata, ecc.) ma anche l attendibilità delle motivazioni scientifiche alla base della richiesta di riconoscimento. Si riporta di seguito l elenco dei Siti di Importanza Regionale SIR (aggiornato alla DCR n.1/2014). Codice Denominazione Codice Natura Superficie Tipologia Prov SIR 2000 ha 5 Monte La Nuda - Monte Tondo IT ,72 SIR-SIC LU- MS 9 Monte Sillano - Passo Romecchio IT ,3 SIR-SIC LU 10 Monte Castellino - Le Forbici IT ,06 SIR-SIC LU 11 Parco dell'orecchiella - Pania di Corfino IT ,28 SIR-SIC LU Lamarossa 12 Pania di Corfino IT ,09 SIR-ZPS LU 13 Monte Romecchio - Monte Rondinaio IT ,27 SIR-SIC LU Poggione 14 Monte Prato Fiorito - Monte Cornato - IT ,68 SIR-SIC LU Valle dello Scesta 15 Orrido di Botri IT ,91 SIR-SIC- LU ZPS 16 Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d'equi IT ,62 SIR-SIC LU- MS 17 Monte Sumbra IT ,57 SIR-SIC LU 18 Valle del Serra - Monte Altissimo IT ,08 SIR-SIC LU- MS 20 Monte Croce - Monte Matanna IT ,48 SIR-SIC LU 21 Monte Tambura - Monte Sella IT ,88 SIR-SIC LU 22 Monte Corchia - le Panie IT ,87 SIR-SIC LU 23 Praterie primarie e secondarie delle IT ,84 SIR-ZPS LU-PI Apuane 24 Macchia Lucchese IT ,27 SIR-SIC- LU ZPS 25 Lago e Padule di Massacciuccoli IT ,01 SIR-SIC- LU-PI ZPS 27 Monte Pisano IT ,41 SIR-SIC LU-PI 137 Palude di Verciano Prati alle Fontane IT ,94 SIR-SIC LU Palude delle Monache 28 Alta Valle del Sestaione IT ,22 SIR-SIC PT 29 Campolino IT ,55 SIR-ZPS PT 30 Abetone IT ,13 SIR-ZPS PT 31 Pian degli Ontani IT ,76 SIR-ZPS PT 32 Libro Aperto Cima Tauffi IT ,75 SIR-SIC PT 33 Monte Spigolino Monte Gennaio IT ,71 SIR-SIC PT 61 Dune litoranee di Torre del Lago IT ,74 SIR-SIC- LU,PI ZPS 62 Selva Pisana IT ,34 SIR-SIC- PI ZPS B04 Zone calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero IT ,49 SIR-SIC LU- PT B05 Rupi basaltiche di Piazza al Serchio e IT ,78 SIR-sir LU Poggio B06 Monte Palodina IT ,38 SIR-sir LU 127 Alta valle del torrente Pescia di Pescia IT ,76 SIR-SIC PT 13

16 Rispetto a quanto già individuato nel primo Piano di gestione delle Acque si sottolineano le seguenti modifiche: l ampliamento del SIR-SIC 27 Monte Pisano (IT ) e l istituzione del SIR-pSIC Padule di Verciano, Prati alle Fontane, Padule delle Monache (IT ), avvenuti con Delibera Regione Toscana n. 80 del 22/12/2009 ( Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49). Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) e di zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e modifica dell`allegato D (Siti di importanza regionale), pubblicata sulla parte II del BURT n. 2 del 13/01/2010: tali aree (che non furono inserite nel Piano di Gestione delle Acque, adottato il 24/2/2010, per mancanza dei necessari tempi tecnici) sono rappresentate in rosso nella cartografia di seguito riportata. Il Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico pilota del Fiume Serchio conferma i siti Importanza Comunitaria (SIC e psic), le Zone di Protezione Speciale (ZPS), il sistema di Siti di Interesse Regionale (SIR), i Parchi Nazionali, le Riserve Naturali Statali, i Parchi naturali regionali e le Aree Naturali Protette Regionali come aree protette in quanto comprendenti (o potenzialmente comprendenti) habitat e specie legati all ambiente acquatico. 14

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