Avv. Marco Verrini
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- Oliviero Tedesco
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1 TRIBUNALE DI PRATO Ricorso ex artt. 669-ter ss e 700 c.p.c. Nell interesse della Group S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante Sig. Caio, con sede legale in Prato, Via.., n., C.f. e P.iva:., rappresentata e difesa - come da procura a margine del presente atto - dall'avv. Marco Verrini (c.f. VRR MRC 79M13 D612D) del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in Prato, Via Traversa Fiorentina, n Ricorrente - contro XXX S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Prato, Via, n.., C.f. e P.iva:..; - Resistente - premesso che GROUP S.r.l. - quale proprietaria di un terreno sito in Prato, Via.., n..., catastalmente identificato al NCT del Comune di Prato, Foglio di Mappa n., particella. (Doc. 1) - otteneva rilascio di permesso a costruire (Doc. 2); che il Geom. predisponeva progetti grafici (Doc. 3) e capitolato tecnico dei lavori (Doc. 4) per la realizzazione, sul suddetto terreno, di due edifici per civile abitazione (tipologia villa), oltre opportune opere pertinenziali; che l esecuzione delle opere edili veniva affidata alla XXX S.r.l., con contratto di appalto di data.., registrato all Agenzia delle Entrate di Prato in data.. (Doc. 5); che l appaltatore dichiarava di accettare l incarico per l esecuzione dei lavori come da grafici e capitolato, con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio, assicurando l adempimento agli obblighi previdenziali ed assicurativi dovuti per i propri dipendenti, oltreché l'accettazione di tutte le altre clausole contrattuali; che il corrispettivo dell appalto veniva concordemente determinato a corpo nella misura di ,00, di cui ,00 corrisposti prima della stipula del contratto stesso ed il residuo secondo stati di avanzamento lavori (S.A.L.);
2 che le parti di cui in epigrafe concordavano contrattualmente che i primi tre S.A.L. dovevano essere completati entro e non oltre il , pena la riduzione del 7% degli importi dovuti per gli stessi; che veniva fissata la data del per la consegna dell opera completata a regola d arte ed ultimata pronta all uso per cui è stata edificata, con previsione di una penale di 100,00 giornaliera per ogni giorno di ritardo, nonché diritto di risoluzione del rapporto contrattuale in caso di eccessivo ritardo; che, inoltre, alla committente veniva riconosciuto il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, con facoltà di far proseguire l opera a terzi (salvo il risarcimento dei danni), nel caso in cui l appaltatore avesse dovuto sospendere senza giustificato motivo i lavori, ovvero qualora li avesse rallentati in modo da pregiudicare la realizzazione dell opera entro i termini contrattualmente previsti; che, in seguito alla sottoscrizione del suddetto atto, XXX S.r.l. veniva immessa nel possesso del cantiere di Via, presso il quale avviava la realizzazione delle opere edili; - che nell aprile 2013 l odierna ricorrente riceveva missiva da parte di CGIL Prato, nella quale contestando l inadempimento posto in essere da XXX S.r.l. nei confronti dei propri dipendenti, per il mancato pagamento degli stipendi relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2013 veniva eccepita la responsabilità solidale ex lege di GROUP S.r.l. rispetto agli obblighi contributivi dell appaltatore (Doc. 6); - che, per l effetto di quanto sopra, GROUP S.r.l. era costretta, nel maggio 2013, a stipulare n. 5 accordi in sede sindacale con dipendenti XXX S.r.l. che avevano prestato lavoro senza ricevere retribuzione - presso il cantiere de quo, nel periodo gennaio-marzo 2013 (Doc. 7); - che in forza di tali accordi GROUP S.r.l. eseguiva pagamenti per conto dell odierna resistente per oltre.. (Doc. 8); - che ad oggi l appaltatore non ha provveduto neppure alla consegna di valido DURC, esponendo di fatto la ricorrente anche al pericolo di dover rispondere - in forza del principio solidaristico (ex art. 29 D.lgs 276/2003 ed ex art. 35 D.L. 223/2006) delle eventuali (e probabili) inadempienze di XXX S.r.l. rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali;
3 - che, nel frattempo, XXX S.r.l. - perse le proprie maestranze per i motivi di cui sopra, nonché gravemente inadempiente nei confronti dei fornitori si trovava impossibilitata dal proseguire i lavori di appalto fin dal mese di aprile 2013, conseguentemente non ottemperando all obbligazione contrattualmente prevista di completamento dei primi tre S.A.L. entro il ; - che GROUP S.r.l., con missiva di data , contestava vanamente a controparte i ritardi nell esecuzione dei succitati lavori, riservando una quantificazione dei relativi danni (Doc. 9); - che, nonostante detta comunicazione, l appaltatore in alcun modo riprendeva l esecuzione dei lavori contrattualmente previsti; - che, pertanto, GROUP intimava a XXX S.r.l. l immediata risoluzione del contratto di appalto dedotto in giudizio a causa dei molteplici inadempimenti contrattuali posti in essere da controparte (mancata consegna DURC, mancato pagamento dipendenti, mancato rispetto del crono programma di esecuzione dei lavori, ingiustificata e protratta interruzione degli stessi) (Doc. 10); - che, inoltre, l odierna resistente veniva invitata all immediata restituzione delle chiavi e del possesso dello stesso (Cfr. Doc. 10); - che XXX S.r.l., contrariamente a quanto intimatole, non consentiva (e tutt oggi non sta consentendo) la reimmissione di parte committente nella disponibilità giuridica e fattuale del cantiere de quo, avendo provveduto addirittura alla sostituzione delle serrature in modo da impedire a GROUP S.r.l. anche il semplice accesso allo stesso; - che a niente sono valsi i bonari tentativi di risoluzione della vicenda, non avendo controparte eseguito lo spontaneo rilascio del cantiere e del terreno per cui è causa; - che, pertanto, è intenzione di parte ricorrente quella di instaurare giudizio di merito, innanzi all adito Tribunale, volto all accertamento ed alla dichiarazione dell inadempimento posto in essere da XXX S.r.l. rispetto alle obbligazioni sulla stessa gravanti in forza del contratto di appalto del e per tale ragione ottenere sentenza avente natura costitutiva che dichiari la risoluzione di detto contratto, oltre condanna sia al rilascio (e/o reimissione nel possesso) del cantiere e del terreno de quibus in favore di GROUP S.r.l. liberi e vacui da ogni e qualsiasi bene appartenente a XXX S.r.l., sia al risarcimento dei danni patiti da GROUP S.r.l. in conseguenza dei descritti inadempimenti dell odierna resistente, con conseguente accertamento del rapporto dare/avere in essere tra le parti di cui in epigrafe;
4 - che - tenuto conto delle gravi e croniche difficoltà economiche dimostrate da XXX S.r.l., nonché della necessità di rientrare nell immediato possesso del cantiere e del terreno per cui è causa per consentire a terzi la prosecuzione dei lavori di appalto e la realizzazione dell emarginato progetto appare necessaria la tutela d urgenza ex art. 700 c.p.c., stante il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere i diritti di GROUP S.r.l. in via ordinaria questi siano minacciati da un pregiudizio imminente ed irreparabile. Tutto ciò premesso, con l instaurazione del presente procedimento è intenzione di GROUP S.r.l. ottenere provvedimento ex art. 700 c.p.c. che ordini a XXX S.r.l. l immediato rilascio del cantiere e del terreno descritti in premessa. A dimostrazione della fondatezza delle richieste dell odierna ricorrente, sia consentito dedurre ed argomentare quanto segue: 1) Sul fumus boni juris. La tutela innominata invocata da GROUP S.r.l. merita accoglimento, stante la contemporanea presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, richiesti dalla norma codicistica. Quanto al primo requisito, appaiono incontestabili gli inadempimenti dell odierna resistente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti dalla stessa nei confronti della ricorrente. A tal proposito, preliminarmente si rileva che - allo stato attuale - l appaltatore non dispone delle risorse economiche per proseguire nella realizzazione delle opere di appalto. L assoluta carenza di liquidità impedisce, infatti, a XXX S.r.l. sia di assumere e/o mantenere maestranze alle proprie dipendenze, sia di reperire i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori. La totale assenza di garanzie patrimoniali ha, inoltre, impedito a controparte anche di sublocare a terzi tali attività. A dimostrazione dello stato di dissesto in cui versa la resistente, si pone all attenzione del Giudicante oltre alle richieste di pagamento avanzate da terzi nei confronti di GROUP descritte in premessa (Cfr. Doc. 7), alle quali si sono aggiunte ulteriori richieste (ex art c.c.) recentemente pervenute dalla Mevio S.c.r.a.l. e da Beta S.r.l. (Doc. 11 e 12). Pertanto, l impossibilità di proseguire nella realizzazione delle opere per cui è causa - oltre a non aver consentito l ultimazione del terzo S.A.L. entro la data concordata del
5 impedirà certamente l ultimazione dell intero appalto entro la data contrattualmente prevista del A scanso di ogni equivoco, si evidenzia che i lavori nel terreno di Via.. sono ingiustificatamente interrotti con conseguente abbandono del cantiere - ormai dallo scorso aprile, senza alcuna possibilità che possano essere riavviati. Quanto sopra, rappresenta certamente una circostanza idonea ad impedire la prosecuzione, anche solo temporanea, del rapporto contrattuale in essere tra le odierne parti processuali, con conseguente diritto della ricorrente di pretendere la restituzione del cantiere/terreno. Se non bastasse, l ingiustificata sospensione dei lavori costituisce clausola risolutiva espressa contrattualmente disciplinata della quale GROUP S.r.l. ha dichiarato di avvalersi con missiva di data (Cfr. Doc. 10). Pur ritenendo tale circostanza dirimente ai fini dell invocata tutela, giova ricordare che controparte in seguito alla suddetta intimazione di risoluzione - oltre a non restituire spontaneamente il cantiere per cui è causa - ha definitivamente inibito l accesso alla committenza, modificando le serrature di ingresso. Quest ultima circostanza rappresenta indubbiamente una grave alterazione del sinallagma contrattuale, idonea ad integrare ulteriore motivo di risoluzione del rapporto per inadempimento dell appaltatore. Ma non è tutto! Controparte si è, infatti, resa responsabile di un ulteriore grave inadempimento contrattuale a seguito della mancata consegna di valido DURC. Ciò rappresenta violazione dell articolo 2 del contratto di appalto dedotto in giudizio, non avendo XXX S.r.l. ottemperato all adempimento agli obblighi previdenziali ed assicurativi nei confronti dei propri dipendenti, esponendo la ricorrente a possibili azioni solidaristiche per il recupero di tali oneri da parte degli istituti previdenziali. Pertanto, anche sotto tale aspetto - nell ottica del futuro giudizio di merito - appare fondata la domanda di risoluzione contrattuale e di conseguente condanna al rilascio del cantiere e del relativo terreno in favore dell odierna ricorrente. Infatti, dal venir meno del vincolo contrattuale discende l estinzione di qualsivoglia titolo dell appaltatrice per rimanere nella detenzione del cantiere, mentre deriva ipso facto il diritto della committente di riavere la piena disponibilità della res al fine di portare a termine i lavori oggetto di appalto.
6 A sostegno della richiesta di rilascio ex art. 700 c.p.c., si rammenta che in via cautelare non è necessaria la piena dimostrazione del diritto che si intende far valere nel merito, ma risulta sufficiente la probabile esistenza dello stesso (Tra le tante Cass. Civ. Sentenza n del , Cass. Civ. Sentenza n del ). A tal proposito, si ricorda che la richiesta di concessione della misura cautelare deve essere suffragata con elementi, come nel caso di specie, tali da consentire una delibazione di verosimile sussistenza (Cass. Civ. Sentenza n del ), senza che si richieda la piena dimostrazione del diritto, che è invece rimessa alla causa di merito (Cass. Civ. Sentenza n del ). Infine, ad ulteriore sostegno dell invocata tutela cautelare, si ricorda che a norma dell articolo 1671 c.c. è comunque diritto del committente quello di recedere ad nutum dal contratto di appalto, con conseguente obbligo dell appaltatore di rilasciare immediatamente il cantiere. Tutto quanto dedotto dimostra, senza nessun ragionevole dubbio, il ricorrere del requisito del fumus boni juris in ordine alla domanda di rilascio azionata in via cautelare, non essendo più ulteriormente tollerabile, né giustificabile, l occupazione del cantiere de quo da parte della resistente. 2) Sul periculum in mora. GROUP S.r.l. ha, peraltro, fondato timore che nel tempo necessario per ottenere giudizialmente il riconoscimento delle proprie legittime ragioni, si producano danni gravi ed irreparabili. Nel rapporto dedotto in giudizio, appare quindi di tutta evidenza anche il ricorrere del requisito del periculum in mora. Da un punto di vista meramente economico, anche le recenti richieste di pagamenti ex art c.c. pervenute da creditori XXX (Cfr. Doc. 11 e 12) dimostrano come la permanenza in cantiere della resistente esponga GROUP al rischio di ulteriori non dovuti - esborsi economici. Se non altro, il rilascio del cantiere permetterebbe di tutelare maggiormente la ricorrente da possibili azioni di terzi, oltre soprattutto a far decorrere la prescrizione degli obblighi solidaristici ex art. 29 D.lgs 276/2003 ed ex art. 35 D.L. 223/2006. Al contrario, l attesa della definizione del giudizio di merito, persistendo l'attuale situazione, comporterebbe la totale immobilizzazione del cantiere con conseguente
7 impossibilità della ricorrente sia di ultimare lo stesso tramite affidamento ad altro e differente appaltatore sia di alienare i relativi immobili. L attuale scenario (interruzione dei lavori, possesso esclusivo del cantiere da parte della resistente, impossibilità di accesso allo stesso per la ricorrente e/o terzi) comporta, infatti, una serie di problematiche tali da richiedere l immediato ed urgente rilascio del cantiere e del relativo terreno in favore della committente/ricorrente. In tale ottica, il Giudicante non potrà esimersi dal condividere che tale situazione comporti: a) impossibilità - da un punto di vista amministrativo - di richiedere/ottenere il rinnovo della concessione edilizia in scadenza nel corrente mese di ottobre (Cfr. Doc. 2); b) impossibilità di terminare i lavori ed immettere sul mercato gli immobili, con conseguente mancata monetizzazione dell investimento (e/o comunque deprezzamento dello stesso) necessaria anche per far fronte agli affidamenti bancari ricevuti per la realizzazione dell intero progetto edilizio (Doc. 13); c) rischio di deterioramento delle opere e delle lavorazioni avviate dalla resistente ed oggi abbandonate all intemperie ed a possibili atti vandalici; d) inoltre GROUP, quale proprietaria del terreno, è esposta ad una serie di responsabilità (ad esempio ex art c.c., oppure verso possibili abusi edilizi) per evitare le quali dovrebbe poter avere una diretta disponibilità del bene al fine di assumere ogni possibile precauzione. Si consideri che in giurisprudenza è stato ritenuto ricorrente il requisito del periculum in mora nell urgenza come nel caso di specie di portare a termine i lavoro oggetto dell appalto (Trib. Pescara, Ord.. 11 gennaio 2008), tramite affidamento degli stessi ad altro appaltatore (Trib. Benevento, Ord. 29 maggio 2007 in Juris Data). Peraltro, in materia cautelare si ricorda che è sufficiente che il pericolo sia desumibile alla stregua degli elementi indicati (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 902 del 1990; Cass. Civ., Sent. n del 1988), ovvero sia anche solo temuto (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 200 del ; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 201 del ). Per tali ragioni, pare indiscutibilmente ricorrere anche il secondo requisito richiesto dal legislatore per la concessione del richiesto provvedimento di urgenza.
8 Addirittura nel caso di specie paiono ricorrere ragioni di particolare urgenza tali da giustificare l emissione del provvedimento inaudita altera parte ex art. 669-sexies, II co. c.p.c., si pensi ad esempio all'avvicinarsi della stagione invernale che rallenterà ulteriormente i lavori. 3) Sul requisito della residualità e sul giudizio di merito Infine, pare opportuno precisare che nel caso di specie ricorre senz altro l ipotesi di cui all art. 700 c.p.c., mancando nel nostro ordinamento uno strumento cautelare tipico idoneo ad ordinare il rilascio del cantiere e del relativo terreno, permettendo alla ricorrente di disporre in seguito liberamente degli stessi. Tale convincimento trova espressa conferma anche nell orientamento giurisprudenziale, secondo cui il ricorso dell'appaltante alla tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. onde ottenere dall'appaltatore la consegna del fabbricato e la restituzione del cantiere, è ammissibile allorquando la controversia non comporti decisioni sulla proprietà o il possesso dei beni, ma l'accertamento dell'attribuzione della responsabilità dell'inadempimento del contratto di appalto (Trib. Napoli, Ord. 30 novembre 1993 in Dir. e Giur , Trib. Benevento, Ord. 29 maggio 2007 in Juris Data). Peraltro, controparte non potrà eccepire alcunché in merito al rapporto dare/avere in essere tra le odierne parti processuali, in quanto aspetto totalmente distinto da quello oggetto della presente azione cautelare e, quindi, rimesso esclusivamente al procedimento di merito e/o all accordo tra le parti. Procedimento di merito che come premesso avrà preliminarmente ad oggetto l accertamento degli inadempimenti dell appaltatore rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti di GROUP S.r.l., per l effetto dei quali dovrà essere dichiarata la risoluzione del contratto stesso, per fatto ascrivile all odierna resistente, nonché ordinato (ovvero convalidato l ordine di rilascio eventualmente concesso in via cautelare) il rilascio del cantiere e del relativo terreno per cui si procede nella presente sede. Nel giudizio di merito dovranno, inoltre, essere accertati e quantificati i danni patiti da GROUP S.r.l. in seguito agli inadempimenti posti in essere da controparte. Detto giudizio ordinario dovrà, infine, definire anche l effettivo rapporto dare/avere in essere tra le parti.
9 Tutto ciò premesso, la GROUP S.r.l., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata chiede che l Ill.mo Giudice del Tribunale di Prato, designato ex art. 669-ter ultimo comma c.p.c. - previa fissazione con decreto dell udienza di comparizione delle parti avanti a sé, nonché stabilito il termine perentorio per la notificazione del presente ricorso e del richiesto decreto alla resistente - espletato ogni incombente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione Voglia sentite le parti ai sensi dell art sexies c.p.c. ed all esito degli accertamenti, anche istruttori, ritenuti necessari ordinare ex art. 700 c.p.c. e 669-octies c.p.c. a XXX S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Prato, Via., n., C.f. e P.iva:., il rilascio immediato a favore della ricorrente del cantiere e del relativo terreno - catastalmente identificato al NCT Comune di Prato, Foglio di Mappa n.., particella.. (Doc. 1) liberi e vacui da persone e cose. Inoltre, poiché l attesa per la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l attuazione della misura cautelare, si chiede al Giudice Designato di autorizzare il richiesto provvedimento di rilascio con decreto inaudita altera parte ai sensi dell art. 669-sexies 2 comma, c.p.c., con contestuale fissazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell udienza. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre Iva e Cap come per legge. Si producono, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti: 1) Copia Visura ed Estratto Mappa Catastale terreno di Via ; 2) Copia Permesso a costruire PE del.; 3) Copia progetto strutturale ed architettonico relativo a cantiere di Via..; 4) Copia capitolato tecnico relativo a cantiere di Via ; 5) Copia contratto appalto del..; 6) Copia Lettera CGIL Prato; 7) Copia n. 5 accordi sindacali; 8) Copia n. 10 assegni bancari GROUP S.r.l. a saldo detti accordi; 9) Copia lettera Avv. Verrini/XXX S.r.l. del ; 10) Copia lettera Avv. Verrini/XXX S.r.l. del ) Copia lettera legale Mevio Scarl; 12) Copia mail Beta S.r.l. con estratto conto allegato;
10 13) Copia documentazione affidamenti bancari; 14) Copia n. foto a colori stato dei luoghi c/o cantiere Via.; Ai sensi degli artt. 9 ss. del DPR 115/2002 e successive modifiche, l Avv. Marco Verrini dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e, pertanto, il contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, ammonta ad.. Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come modificati dalla L. 80/2005, si indicano il numero di fax (0574/545912) e l'indirizzo di posta elettronica ([email protected]) presso i quali il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento Prato, lì ottobre 2013 Avv. Marco Verrini
Avv. Marco Verrini
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Avv. Marco Verrini [email protected] 1
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