Quadro RM REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA E AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

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1 Quadro RM REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA E AD IMPOSTA SOSTITUTIVA ADEMPIMENTO SOGGETTI INTERESSATI SOGGETTI ESCLUSI TASSAZIONE SEPARATA REDDITI DI CAPITALE SCADENZA COME SI COMPILA CASI PRATICI CASI PARTICOLARI RIFERIMENTI NORMATIVI Nel quadro RM devono essere indicati: - i redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva dell IRPEF e relative addizionali; - i redditi del defunto percepiti da eredi; - i redditi di capitale, anche se percepiti all estero, sui quali non è stata applicata l imposta sostitutiva. Sono tenuti alla compilazione del Quadro RM i contribuenti che abbiano percepito redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. In presenza di opzione per la tassazione ordinaria, il contribuente deve comunque compilare il quadro dichiarando il reddito ed effettuando l opzione per la tassazione ordinaria. Non sono ammessi al regime di tassazione separata i proventi conseguiti in regime di impresa. Tale modalità di tassazione è caratterizzata dal fatto che, ai fini della determinazione dell IRPEF, i redditi non vengono cumulati con gli altri eventualmente realizzati dal contribuente, bensì l imposta viene determinata separatamente per ogni singolo reddito soggetto a tale tipo di tassazione. I redditi di capitale da indicare nel presente quadro sono quelli di fonte estera che se percepiti attraverso un intermediario residente sarebbero stati assoggettati ad imposta sostitutiva. Il contribuente può optare se versare l imposta sostitutiva in autoliquidazione o se far concorrere tali redditi nell imponibile complessivo, beneficiando del credito d imposta per eventuali trattenute d imposta subite all estero. Presentazione cartacea tramite un Ufficio postale: dal 2 maggio al 30 giugno. Presentazione in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero trasmissione da parte di un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un Ufficio territoriale dell Agenzia delle Entrate: entro il 30 settembre Il Quadro è composto da 15 Sezioni, ciascuna dedicata ad una specifica fattispecie reddituale. - Calcolo della tassazione separata. - Convenienza della tassazione separata. - Rimborso spese mediche. - Rimborso assicurazione infortuni. - Dividendo da CFC. - Interessi da obbligazioni estere. - Calcolo deduzioni TFR. - Noleggio imbarcazioni. - Cessione del pacchetto clienti da parte di un professionista. - Somme ricevute in eredità. - Redditi fondiari di immobili ricevuti in eredità. - Tassazione incentivo all esodo. - Indennità di esproprio. Artt. 7, comma 3, 15, comma 1, lett. f), 17, 18, D.P.R. n. 917/1986; art. 4, D.Lgs. n. 239/1996. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 561

2 ADEMPIMENTO Nel quadro RM devono essere indicati - i redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva dell IRPEF e relative addizionali i redditi del defunto percepiti da eredi - i redditi di capitale, anche se percepiti all estero, sui quali non è stata applicata l imposta sostitutiva. TASSAZIONE SEPARATA Questo Quadro deve essere compilato per dichiarare, tra gli altri, i redditi soggetti a tassazione separata. Tale modalità di tassazione è caratterizzata dal fatto che, ai fini della determinazione dell IRPEF, i redditi non vengono cumulati con gli altri eventualmente realizzati dal contribuente, bensì l imposta viene determinata separatamente per ogni singolo reddito soggetto a tale tipo di tassazione. La c.d. tassazione separata trova applicazione principalmente sui redditi la cui particolarità consiste nel fatto che essi, pur assumendo rilevanza fiscale al momento in cui sono percepiti, si formano nel corso di più periodi d imposta precedenti (redditi di formazione pluriennale). La loro imputazione e tassazione in un solo periodo d imposta potrebbe comportare per il contribuente, a causa della progressività delle aliquote IRPEF, un carico fiscale molto elevato. Per evitare proprio che redditi di formazione pluriennale siano assoggettati alle aliquote progressive applicabili nell anno in cui sono percepiti, è stato individuato un criterio in base al quale tali redditi si considerano, ai fini della tassazione, separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo d imposta. I redditi assoggettabili a tassazione separata sono previsti dagli artt. 7, comma 3, 15, comma 1, lett. f) e 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n La regola generale è che l imposta viene determinata applicando all ammontare dei redditi percepiti o degli oneri rimborsati l aliquota media calcolata su un reddito figurativo composto dalla metà del reddito complessivo netto dichiarato dal contribuente nel biennio anteriore all anno in cui per detti redditi è sorto il presupposto per la tassazione. Qualora in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito, si applica l aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni, si applica l aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito vigente per l anno in cui si deve determinare l imposta. Nella tabella che segue si suppone che il diritto all incasso sia sorto nel 2014 e l incasso effettivo sia avvenuto nel Il biennio di riferimento per il calcolo del reddito medio su cui calcolare l aliquota da applicare poi all importo da tassare separatamente è composto da quello antecedente all anno in cui è sorto il diritto all incasso. 562 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

3 Incasso Biennio valido per il calcolo dell aliquota IRPEF Diritto all incasso Anno di tassazione ANNUALITÀ RILEVANTI AL FINE DEL CALCOLO DELLA TASSAZIONE SEPARATA: INCASSO AVVENUTO Per alcuni redditi il periodo di riferimento per il calcolo della tassazione separata non è il biennio antecedente all anno in cui è sorto il diritto all incasso, bensì quello antecedente all anno in cui l incasso è avvenuto; si tratta di: emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi (art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR); indennità di mobilità e trattamenti di integrazione salariale (art. 17, comma 1, lett. c-bis), del TUIR); somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione d imposta (art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR). Per le casistiche sopra indicate il presupposto per la tassazione rimane comunque l incasso; l unica variazione rispetto al criterio generale riguarda l individuazione del biennio di riferimento per il calcolo del reddito medio su cui calcolare l aliquota da applicare poi all importo da tassare separatamente: il biennio di riferimento non è quello antecedente all anno in cui sorge il diritto l incasso, bensì quello antecedente all anno in cui è avvenuto l incasso medesimo. Nello schema qui riportato si ipotizza che il diritto sia sorto nel 2012, l incasso avvenga nel 2015: il biennio da considerare è quello , antecedente all anno dell effettivo incasso. Incasso Diritto all incasso Biennio valido per il calcolo dell aliquota IRPEF Anno di tassazione AGENZIA DELLE ENTRATE La liquidazione delle imposte viene comunque effettuata dall Agenzia delle Entrate. Il contribuente si deve quindi limitare alla semplice indicazione dei dati richiesti nel Quadro. Si rinvia alla Sezione Casi particolari per il dettaglio delle informazioni contenute nella comunicazione dell Agenzia delle Entrate. REDDITI DI CAPITALE Nel Quadro RM vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente che se percepiti attraverso intermediari residenti sarebbero stati assoggettati ad imposizione sostitutiva in Italia. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso si può optare per la tassazione ordinaria e beneficiare di un credito d imposta per le imposte pagate all estero; questa facoltà non è concessa per i redditi da partecipazione agli utili in soggetti non residenti a seguito di partecipazione non qualificata (non unicamente dividendi ma anche proventi da strumenti finanziari, contratti di associazione in partecipazione). Per gli utili e gli altri proventi assimilati di natura non qualificata provenienti da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, vedere istruzioni quadro RL. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 563

4 COME SI COMPILA CODICE FISCALE Il riquadro in alto del Modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente. SEZIONI INSUFFICIENTI Nel caso in cui le Sezioni relative all elenco dei versamenti non siano sufficienti per indicare tutti i redditi percepiti, si deve compilare un ulteriore Quadro RM e numerare progressivamente i fogli, in alto a destra nella casella Mod. n.. Considerata l estrema articolazione del Quadro, si ritiene opportuno fornire uno schema riepilogativo delle Sezioni in cui esso è suddiviso. Sezione I: Indennità e anticipazioni per agenti, notai e sportivi professionisti Sezione II: Indennità, plusvalenze e redditi per vendita di aziende, terreni; perdita di avviamento; risarcimento danni; liquidazione società di persone; redditi di capitale soggetti a tassazione separata Sezione III: Imposte e oneri rimborsati Sezione IV: Redditi percepiti da eredi o legatari Sezione V: Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva Sezione VI: Riepilogo delle Sezioni da I a V Sezione VII: Proventi derivanti da depositi a garanzia Sezione VIII: Redditi derivanti da partecipazione in imprese estere Sezione IX: Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto Sezione X: Rivalutazione del valore dei terreni Sezione XI: Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi Sezione XII: Redditi erogati da soggetti non obbligati per legge all effettuazione delle ritenute d acconto Sezione XIII: Riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili Sezione XIV: Addizionale 10% su stock options per amministratori di società finanziarie (art. 33 del D.L. n. 78/2010) Sezione XV: Imposta sui proventi derivanti dall attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto (art. 49-bis, D.Lgs. n. 171/2005) 564 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

5 SEZIONE I: RIGHI RM1 E RM2 - INDENNITÀ PER LA CESSAZIONE DI ATTIVITÀ DI AGENTI, NOTAI E SPORTIVI PROFESSIONISTI COLONNA 1: TIPO DI REDDITO Occorre indicare la lettera dell elenco che segue, corrispondente al tipo di reddito percepito: COLONNA 2: ANNO a) indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche b) indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili c) indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da sportivi professionisti al termine dell attività sportiva (ai sensi dell art. 4, comma 7, della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate nell art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR) Si deve indicare l anno in cui è sorto il diritto alla percezione di tali somme; l indicazione è necessaria in quanto il biennio di riferimento per il calcolo dell aliquota media d imposta è quello antecedente l anno in cui è sorto il diritto alla percezione, e non quello in cui le somme sono state effettivamente incassate. In caso di anticipazioni, si deve indicare l anno COLONNA 3: REDDITO NELL ANNO Si deve indicare l ammontare delle indennità, degli acconti e delle anticipazioni. COLONNA 4: REDDITO TOTALE Si deve indicare l ammontare complessivo degli importi percepiti nel 2015 e in anni precedenti; in mancanza di precedenti erogazioni, l importo coincide con il valore indicato nella Colonna 3. COLONNA 5: RITENUTE NELL ANNO Si deve indicare l ammontare delle ritenute subite nel 2015 (comprese quelle eventualmente sospese). COLONNA 6: RITENUTE TOTALI Si deve indicare l ammontare complessivo delle ritenute subite nel 2015, indicate a Colonna 5, e quelle subite in anni precedenti (comprese quelle sospese). COLONNA 7: OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA La casella deve essere barrata qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria. Si tenga presente che, qualora su tale reddito si siano precedentemente percepite delle anticipazioni o acconti, si deve mantenere lo stesso regime impositivo originariamente prescelto. Qualora si sia optato per la tassazione ordinaria del reddito, i valori indicati alle Colonne 3 (Redditi nell anno) e 5 (Ritenute nell anno) devono essere riportati rispettivamente nelle Colonne 1 e 2 del Rigo RM15. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 565

6 SCELTA DI CONVENIENZA TRA TASSAZIONE SEPARATA E TASSAZIONE ORDINARIA La scelta tra tassazione separata e tassazione ordinaria deriva da un calcolo di convenienza: come regola generale, si deve individuare il biennio preso a riferimento per il calcolo dell aliquota utilizzata per la tassazione separata. Se il reddito medio di tale biennio è inferiore al reddito complessivo dichiarato per il 2015, allora sarà conveniente mantenere la tassazione separata in quanto spetta un aliquota IRPEF inferiore a quella dello scaglione di reddito di riferimento se si sommassero i redditi. SEZIONE II: RIGHI RM3-RM7: INDENNITÀ E PLUSVALENZE Nella presente Sezione devono essere dichiarate le plusvalenze e gli altri redditi diversi previsti dall elencazione seguente incassati nel 2015 dal contribuente. COLONNA 1: TIPO DI REDDITO Si deve indicare il reddito percepito identificato dalla lettera corrispondente in base al seguente elenco: A) PLUSVALENZE DA CESSIONE DI AZIENDE Plusvalenza da cessione a titolo oneroso di aziende (esercitate in forma di impresa individuale e non in forma societaria) possedute da più di 5 anni e redditi da liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni. La cessione deve avvenire a titolo oneroso; non si ha quindi plusvalenza tassabile separatamente qualora la cessione sia a titolo gratuito (non vige alcuna presunzione di cessione a titolo oneroso o di autoconsumo ai sensi dell art. 9 del TUIR). QUADRO RL La plusvalenza derivante dalla cessione di azienda in precedenza rilevata da un unico erede entro il quinquennio dall apertura della successione costituisce un reddito diverso (art. 67, comma 1, lett. h-bis), del TUIR) da dichiararsi nel Quadro RL del Modello UNICO Analogamente deve essere dichiarato nel quadro RL come reddito diverso quello derivante dalla cessione dell unica azienda data in affitto e non gestita direttamente, questo perché il contribuente cedente aveva già perso lo status di imprenditore commerciale. B) PLUSVALENZE DA CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI Per una definizione di terreno edificabile si rimanda alla definizione fornita nel Quadro RA. CALCOLO DELLA PLUSVALENZA Tali plusvalenze sono considerate dalla normativa tributaria come redditi diversi (art. 67 del TUIR) la cui determinazione (art. 68 del TUIR) avviene in base al costo fiscalmente riconosciuto al terreno ceduto o alienato, costituito dal prezzo di acquisto incrementato di ogni onere accessorio, rivalutato in base all indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell INVIM (imposta abolita a partire dal 1 gennaio 2002). Valore di perizia per terreni edificabili I soggetti che si sono avvalsi della possibilità di rivalutare il costo mediante perizia (da legge n. 448/2001 e successive modifiche e riaperture dei termini) potranno utilizzare, per il calcolo del reddito imponibile, in luogo del costo di acquisto, il valore risultante dalla perizia, eventualmente incrementato del costo sostenuto per la perizia medesima. TERRENO ACQUISITO PER SUCCESSIONE Si rileva una plusvalenza imponibile IRPEF anche nei casi in cui il terreno sia stato acquisito per successione o donazione o sia stato acquistato da più di 5 anni; per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell imposta comunale sull incremento di valore degli immobili e di successione (art. 68, comma 2, del TUIR). 566 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

7 In tale caso non si procede alla rivalutazione del valore dei terreni in base ai coefficienti previsti dalla legge riportati nelle istruzioni del Quadro RA relativo alla tassazione dei redditi dei terreni. C) PLUSVALENZE DA INDENNITÀ DI ESPROPRIO Si ricorda che la compilazione di questo Quadro interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d imposta del 20% (art. 11, commi da 5 a 8, della legge n. 413/1991) e intendono assoggettare tali plusvalenze all IRPEF (con tassazione separata o, per opzione, con tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto. In caso contrario detti redditi non devono essere dichiarati. D) INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL AVVIAMENTO In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o ad una procedura concorsuale, il conduttore ha diritto, per le attività industriali, artigianali, commerciali o di interesse turistico, ad una indennità pari a 18 mensilità dell ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l indennità è pari a 21 mensilità (art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392). Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità, d importo pari a quelle sopra previste, qualora l immobile venga, da chiunque, adibito all esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. Le indennità per perdita dell avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, delle società semplici e assimilate (art. 10, comma 1, lett. h) del TUIR). E) INDENNITÀ SPETTANTI A TITOLO DI RISARCIMENTO I rimborsi dei danni devono riguardare i mancati guadagni (lucro cessante) e non i costi derivanti dal fatto avvenuto (danno emergente). F) REDDITI COMPRESI NELLE SOMME ATTRIBUITE O NEL VALORE NORMALE DEI BENI ASSEGNATI AI SOCI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE NEI CASI DI RECESSO, ESCLUSIONE E RIDUZIONE DEL CAPITALE, O AGLI EREDI IN CASO DI MORTE DEL SOCIO, E I REDDITI IMPUTATI AI SOCI IN DIPENDENZA DI LIQUIDAZIONE, ANCHE CONCORSUALE, DELLE SOCIETÀ STESSE VALORE NORMALE DEI BENI Il valore normale dei beni deve essere ricondotto al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stato di commercializzazione (art. 9, comma 3, del TUIR). È onere pertanto del contribuente attribuire un valore ai beni ricevuti dalla società per quanto riguarda le azioni, quote e titoli. DURATA DELLA SOCIETÀ Condizione necessaria per beneficiare della tassazione separata è che il tempo intercorrente tra la data di costituzione della società e quella del verificarsi del fatto sia superiore a 5 anni. Si sottolinea che rileva la data di costituzione della società e non la durata di status di socio. In caso di opzione per la tassazione ordinaria detti redditi devono essere dichiarati nel Quadro RH. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 567

8 G) REDDITI COMPRESI NELLE SOMME O NEL VALORE NORMALE DEI BENI ATTRIBUITI ALLA SCADENZA DEI CONTRATTI E DEI TITOLI I redditi sono soggetti a tassazione separata quando non sono già stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d imposta e quando la durata del contratto o del titolo è superiore a 5 anni. Art. 44, comma 1 lett. a) Interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti lett. b) Interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa lett. f) Utili derivanti da contratti di associazioni in partecipazione e di cointeressenza, a patto che l apporto non sia di solo lavoro lett. g) Proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali H) PLUSVALENZE PERCEPITE DAL PROFESSIONISTA La plusvalenza derivante dalla cessione della clientela o di altri elementi immateriali comunque riferibili all attività professionale è soggetta a tassazione in capo al professionista venditore. COLONNA 2: ANNO Si deve indicare l anno in cui è sorto il diritto alla percezione di tali somme, tranne che per i redditi indicati alle lett. a) ed f) dell elenco, per i quali si deve indicare l anno rispettivamente del percepimento o dell imputazione; l indicazione è necessaria in quanto il biennio di riferimento per il calcolo dell aliquota media d imposta è quello antecedente l anno indicato nella presente Colonna. COLONNA 3: REDDITO Si devono indicare le somme effettivamente incassate nell anno Su queste somme si determina l imposta. COLONNA 4: RITENUTE SUBITE Si deve indicare l ammontare delle ritenute subite nel 2014 (comprese quelle eventualmente sospese). COLONNA 5: OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA La casella deve essere barrata qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria. Si tenga presente che qualora su tale reddito si siano precedentemente percepite delle anticipazioni o acconti, si deve mantenere lo stesso regime impositivo originariamente prescelto. Qualora si sia optato per la tassazione ordinaria del reddito, i valori indicati alle Colonne 3 (Redditi nell anno) e 4 (Ritenute nell anno) devono essere riportati, rispettivamente, nelle Colonne 1 e 2 del Rigo RM15. SEZIONE III: RIGHI RM8 E RM9 - IMPOSTE ED ONERI RIMBORSATI Nella Sezione III, Righi RM8 e RM9, vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri e imposte dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che, nell anno 2015, sono state oggetto di sgravio, rimborso o, comunque, di restituzione (anche sotto forma di credito d imposta) da parte degli Uffici Finanziari o di terzi. Si tenga presente che la compensazione del credito mediante il Modello di versamento unificato F24 costituisce operazione analoga al rimborso e, quindi, costituisce presupposto per la compilazione del presente Quadro per la parte di credito compensato. 568 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

9 Sezione III RM8 - da utilizzare per indicare le somme percepite per le quali si è fruito di una detrazione d imposta RM9 - da utilizzare per indicare le somme percepite per le quali si è fruito di una deduzione d imposta RIGO RM8 Se l onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in 4 rate, nel Rigo RM8 deve essere riportato l importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti 3 rate il contribuente dovrà indicare nel Quadro RP (oneri e spese), a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell importo rimborsato. Non sono da dichiarare come redditi i rimborsi da assicurazioni i cui premi non sono riconosciuti come deducibili o detraibili (es. assicurazioni per malattie). COLONNA 1: ANNO In Colonna 1 si deve indicare l anno nel quale si è fruito della detrazione d imposta. L anno interessa per stabilire quale fosse l aliquota su cui è stata calcolata la detrazione d imposta, poiché essa rappresenta l aliquota massima applicabile in sede di tassazione separata. COLONNA 2: CODICE In tale Colonna dovrà essere indicato: Codice 1 per le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno diritto ad una detrazione, tra cui: a. i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi; b. la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferita all importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione; Codice 2 per i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute. Al Codice 2 è previsto il rimborso per le spese oggetto di detrazione in anni precedenti per le spese sostenute per ottenere un risparmio energetico sull abitazione. COLONNA 3: SOMME PERCEPITE Si deve indicare l onere rimborsato per il quale si era beneficiato di una detrazione d imposta. COLONNA 4: OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA La casella deve essere barrata qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria. Nel caso di scelta per la tassazione ordinaria, le somme indicate nella Colonna 3 devono essere sommate nella Colonna 1 del Rigo RM15. RIGO RM9 COLONNA 1: SOMME PERCEPITE Vanno indicate le somme percepite a titolo di rimborsi di imposte (esempio il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale) o di oneri dedotti dal reddito complessivo di anni precedenti. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 569

10 COLONNA 2: OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA La casella deve essere barrata qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria. Nel caso di scelta per la tassazione ordinaria, le somme indicate nella Colonna 2 devono essere sommate nella Colonna 1 del Rigo RM15. SEZIONE IV: RIGHI RM10 - RM11 - REDDITI PERCEPITI IN QUALITÀ DI EREDE O LEGATARIO I redditi del defunto, prodotti ma non ancora percepiti, sono tassati per cassa in capo agli eredi con tassazione separata. Per individuare le fattispecie reddituali da indicare quale reddito imponibile da parte degli eredi, la norma procede per sottrazione, indicando i casi di esclusione dalla tassazione separata. REDDITI SPETTANTI AGLI EREDI Per il calcolo della tassazione separata in capo agli eredi, il biennio si computa con riferimento all anno di apertura della successione, separatamente per ogni erede, dedotte le imposte sulla successione in base ai crediti di ciascun erede. Nel caso di eredità sotto condizione o a favore di soggetti non ancora nati, la tassazione separata si applica con l aliquota stabilita per il primo scaglione d imposta, salvo ricalcolarla successivamente all accettazione dell eredità in base ai redditi del beneficiario. REDDITI DA NON DICHIARARE NELLA PRESENTE SEZIONE Dall elenco dei redditi percepiti dagli eredi e assoggettabili a tassazione separata mediante la compilazione della presente Sezione IV, composto dai Righi RM10 e RM11, sono esclusi i redditi derivanti dalle seguenti attività esercitate dal de cuius : attività d impresa; redditi fondiari; somme derivanti da trattamenti di fine rapporto e indennità equivalenti (art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR); emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente (art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR); indennità percepite per la cessazioni di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative (art. 17, comma 1, lett. c), del TUIR); ratei di stipendio e di pensione. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità (art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR) se erogati da soggetti che non sono sostituti d imposta, devono essere dichiarate nella Sezione XII del presente Quadro. EMOLUMENTI ARRETRATI Si ricorda che per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che gli eredi devono indicare nella presente Sezione, l Agenzia delle Entrate provvede a iscrivere a ruolo l imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria, se più favorevole per il contribuente. REDDITI D IMPRESA I contribuenti, che nell attività d impresa abbiano percepito redditi o indennità o che abbiano realizzato plusvalenze assoggettabili a tassazione separata, possono richiedere tale tassazione nell esercizio nel quale i redditi concorrerebbero alla determinazione del reddito d impresa (e, quindi, in base al principio della competenza economica) mediante la compilazione del presente Quadro RM. In assenza di scelta per la tassazione separata, i redditi concorrono ordinariamente alla formazione del reddito d impresa da dichiararsi nei Quadri RG o RF. 570 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

11 REDDITI DI CAPITALE I redditi di capitale devono essere dichiarati dall erede solo per la parte imponibile; per i dividendi da partecipazione qualificata si deve quindi indicare solo la percentuale imponibile del loro ammontare. La determinazione della tipologia di partecipazione, qualificata o non qualificata, deve essere effettuata considerando la partecipazione come posseduta unicamente dal de cuius (una partecipazione del 40% suddivisa tra 4 parenti rimane comunque qualificata). Per approfondimenti sui redditi di capitale si rimanda al Quadro RL, Rigo RL1. COLONNA 1: ANNO Si deve indicare l anno di apertura della successione. ALIQUOTA PER LA TASSAZIONE SEPARATA L aliquota per la tassazione separata si determina sul reddito medio del biennio antecedente a detto anno. COLONNA 2: REDDITO Si deve indicare l importo dei redditi, anche sotto forma di compensi in natura o di partecipazione agli utili, percepiti dagli eredi per l importo di spettanza al dichiarante, al lordo della quota proporzionale dell imposta sulle successioni. COLONNA 3: QUOTA DELL IMPOSTA DI SUCCESSIONE Indicare la quota dell imposta di successione relativa ai redditi dichiarati. COLONNA 4: RITENUTE Si devono indicare le ritenute d acconto subite sui redditi dichiarati alla Colonna 2. COLONNA 5: OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA La casella deve essere barrata qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria. SEZIONE V: RIGHI RM12 - RM13 - REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA Nella Sezione V, composta dai Righi RM12 e RM13, si devono dichiarare i redditi di capitale di fonte estera, percepiti direttamente dal contribuente senza l intervento di intermediari residenti (e, quindi, diversi da quelli che si dichiarano nella Sezione I del Quadro RL). Devono essere indicati anche i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, conformi alla Direttiva comunitaria n. 2009/65/CE o non conformi ed assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell Unione Europea e negli Stati aderenti all Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che sono inclusi nella white list ai quali non sia stata applicata la ritenuta di cui all art. 10-ter, commi 1 e 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77. IMPOSTA SOSTITUTIVA E TASSAZIONE ORDINARIA Tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella stessa misura prevista per la ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata sui redditi della stessa natura conseguiti in Italia (art. 18 del TUIR). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e, in tal caso, compete il credito d imposta per le imposte pagate all estero (vedasi Quadro CR). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 571

12 VERSAMENTO DELL IMPOSTA Il versamento dell imposta deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il versamento delle imposte dirette; il Codice tributo da utilizzare è il 1239 denominato Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari. A tal fine deve essere utilizzata la delega F24, ove il periodo di riferimento o l anno di imposta da riportare sui predetti Modelli è quello in cui il provento è stato percepito, da indicare nella forma AAAA. RIGO RM12 COLONNA 1: TIPO DI REDDITO Si deve indicare la lettera corrispondente al tipo di reddito scelto dall elenco riportato nell Appendice del Fascicolo 2 delle istruzioni ministeriali alla voce Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva. COLONNA 2: CODICE STATO ESTERO Si deve indicare il Codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto in base alla tabella Elenco paesi e territori esteri inserita nell Appendice del Fascicolo 1 delle istruzioni ministeriali. COLONNA 3: AMMONTARE DEL REDDITO Si deve indicare il reddito percepito nel 2015 al lordo di eventuali ritenute subite all estero. COLONNA 4: ALIQUOTA Si deve indicare l aliquota applicabile ai redditi dichiarati. L aliquota dell imposta sostitutiva prevista sugli utili di fonte estera, così come per le rendite finanziarie ed i redditi di capitale, è pari al 26% per i redditi e le rendite maturate dal 1 luglio REDDITI DI FONTE ESTERA Per i redditi di fonte estera, si deve indicare l aliquota della ritenuta applicabile a titolo d imposta per redditi similari prodotti in Italia. COLONNA 5: IMPOSTA SOSTITUTIVA Si deve indicare l imposta sostitutiva dovuta. COLONNA 6: OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA La casella deve essere barrata qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria, laddove è possibile; per i redditi soggetti ad imposta sostitutiva non è possibile optare per la tassazione ordinaria (è il caso degli interessi e degli altri proventi delle obbligazioni estere). In caso di opzione per la tassazione ordinaria, le imposte pagate all estero costituiscono un credito scomputabile dall IRPEF dovuta. Crediti per imposte pagate all estero Al fine di poter usufruire del credito d imposta per le imposte pagate all estero, il contribuente deve compilare la Sezione I del Quadro CR (Fascicolo 1), alle cui istruzioni si rimanda. 572 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

13 Gli utili di fonte estera (compresi quelli derivanti da strumenti finanziari e da contratti di associazione in partecipazione) se derivanti da partecipazioni non qualificate non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria in quanto assoggettati ad imposta sostitutiva, che non può essere tramutata in credito d imposta scomputabile dall IRPEF. Gli stessi redditi, se derivanti da partecipazioni qualificate, devono essere indicati nel Quadro RL, Sezione I. COLONNA 7: PROVENTI DA OICR Se i redditi di capitale derivano (art. 26-quinquies, comma 1, D.P.R. n. 600/1973) da partecipazioni in organismi di investimento collettivo (OICR), diversi da quelli immobiliari, istituiti in Italia o in Lussemburgo, autorizzati al collocamento in Italia, si deve barrare la casella di Colonna 7. RIGO RM13: PROVENTI DELLE OBBLIGAZIONI NON ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA COLONNA 1: AMMONTARE DEL REDDITO Si devono indicare gli interessi, i premi e gli altri proventi da obbligazioni estere non assoggettati ad imposta sostitutiva (come previsti ai commi 1, 1-bis e 1-ter dell art. 4 del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239). COLONNA 2: IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA Si deve indicare l imposta sostitutiva dovuta. SEZIONE VI: RIEPILOGO Nella Sezione VI si devono sommare separatamente i redditi soggetti a tassazione separata e quelli per i quali si è optato per la tassazione ordinaria, esposti nelle precedenti Sezioni. Per i redditi soggetti a tassazione separata, come precedentemente indicati, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non sono soggetti a ritenuta alla fonte è previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20% (art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30). Il versamento di tale acconto è da effettuarsi mediante utilizzo del Mod. F24, utilizzando il Codice tributo DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 573

14 RIGO RM14: TASSAZIONE SEPARATA COLONNA 1: TOTALE REDDITI PER I QUALI È DOVUTO L ACCONTO DEL 20% Si deve indicare il totale dei redditi indicati nelle Sezioni da I a V che non sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva: su tale ammontare si deve calcolare l acconto del 20%. COLONNA 2: ACCONTO DOVUTO Si deve indicare l acconto dovuto pari al 20% del reddito indicato a Colonna 1. RIGO RM15: TASSAZIONE ORDINARIA COLONNA 1: REDDITO Si devono sommare i redditi per i quali si sia optato per la tassazione ordinaria; il totale viene sommato agli altri redditi del contribuente nel Rigo RN1 Colonna 5 del Quadro RN. COLONNA 2: RITENUTE Si devono sommare le ritenute subite sui redditi per i quali si sia optato per la tassazione ordinaria, il totale viene sommato agli altri redditi del contribuente nel Rigo RN33, Colonna 4 del Quadro RN. Redditi da Sezione I a V Tassazione separata Tassazione ordinaria Rigo RM 14 Rigo RM 15 Acconto del 20% da versare attraverso Mod. F24 con Codice tributo 4200 Riporto nel Quadro RN, Rigo RN1 Colonna 5 Le eventuali ritenute d acconto devono essere indicate nel Quadro RN, Rigo RN33, Colonna DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

15 Tra i redditi per i quali è dovuto l acconto, salvo che non siano stati assoggettati a ritenuta a titolo d imposta, si indicano: plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni; plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; indennità per perdita dell avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie, spettanti al precedente titolare; indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni; redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all attività professionistica, qualora tali redditi siano stati riscossi in un unica soluzione; redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l inizio della liquidazione è superiore a 5 anni; somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti; redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa; contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all art. 44, comma, 1, lett. f), del TUIR detenuti per più di 5 anni, i cui costi sono stati dedotti dall associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344/2003. SEZIONE VII: RIGO RM16 - PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA Nella presente Sezione, composta dal solo Rigo RM16, si devono indicare i proventi maturati fino al 31 dicembre 2011 e percepiti nel 2015, derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari e che, quindi, non sono stati assoggettati ad alcun prelievo alla fonte. Su tali proventi si applica un imposta con aliquota del 20% anche se trattasi di redditi esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto; l imposta non si applica qualora l istituto non residente certifichi che il deposito non è stato aperto a fronte di alcun finanziamento. La certificazione deve essere conservata dal contribuente e deve essere esibita su richiesta dell Amministrazione finanziaria. Tale esenzione non è riconosciuta valida se la certificazione è emessa da istituti residenti in Paesi con cui l Italia non ha stipulato trattati contro le doppie imposizioni. VERSAMENTO DELL IMPOSTA Il versamento dell imposta deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il versamento delle imposte dirette; il Codice tributo da utilizzare è il 1245, denominato Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti. A tal fine deve essere utilizzata la delega F24, ove il periodo di riferimento o l anno di imposta da riportare sui predetti Modelli è quello in cui il provento è stato percepito, da indicare nella forma MM (nella Colonna Mese rif.), AAAA (nella Colonna anno di riferimento). COLONNA 1: AMMONTARE Si deve indicare l ammontare dei proventi derivanti da depositi in garanzia. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 575

16 COLONNA 2: SOMMA DOVUTA Si deve indicare la somma dovuta in base all applicazione dell imposta del 20% sui proventi indicati alla Colonna 1. SEZIONE VIII: REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONE IN IMPRESE ESTERE (REGIME DELLE CFC) La presente Sezione deve essere utilizzata per l indicazione e l assoggettamento a tassazione separata dei redditi conseguiti a seguito del possesso di partecipazioni di controllo o collegamento in imprese, società o enti (controlled foreign companies o CFC) residenti in uno degli Stati o territori con regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 21 novembre 2001, c.d. Black list, (ai sensi dell art. 167 e 168 del TUIR). La presente Sezione deve essere quindi compilata: a) dal soggetto che ha dichiarato nel Quadro FC del presente Modello UNICO 2016 il reddito di una società, o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato di cui detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo ed al quale risulti imputato il reddito della CFC nel predetto Quadro FC; b) dal soggetto che ha dichiarato nel Quadro FC (Sezione IV) il reddito di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato di cui detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione non inferiore al 20% e non superiore al 50% (società estera collegata ai sensi dell art. 168 del TUIR); c) dai soci o associati di un soggetto di cui all art. 5 del TUIR che ha dichiarato nel Quadro FC il reddito di una società estera e che, per trasparenza, lo imputa ai soci; d) dai soci di un soggetto a imposta sul reddito delle società che abbia optato per il regime di trasparenza ai sensi dell art. 116 del TUIR e che abbia ricevuto il reddito di una CFC. TASSAZIONE SEPARATA DEI REDDITI DA CFC Tali redditi imputati ai soggetti partecipanti residenti in Italia sono tassati separatamente con l aliquota media di tassazione propria del reddito complessivo netto del soggetto al quale è imputata la partecipazione per il medesimo periodo d imposta in cui gli sono imputati i redditi dell impresa partecipata estera. L aliquota non può comunque essere inferiore al 27%. Dall imposta liquidata sono ammesse in detrazione le imposte pagate all estero dall impresa partecipata, sul medesimo reddito, a titolo definitivo. Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più CFC delle quali possiede partecipazioni, devono essere utilizzati più Quadri RM, avendo cura di numerarli progressivamente compilando la casella Mod. N. posta in alto a destra di ogni Quadro. Si ricorda che le imposte pagate all estero per le quali si richiede il credito d imposta devono essere indicate nella Sezione I del Quadro CR. RIGO RM17: REDDITI DA CFC COLONNA 1: CODICE FISCALE SOGGETTO CONTROLLANTE Si deve indicare il codice fiscale del soggetto italiano che ha dichiarato il reddito della CFC. Qualora vi sia coincidenza tra il soggetto residente che ha dichiarato il reddito della CFC ed il soggetto dichiarante, quest ultimo deve indicare il proprio codice fiscale. COLONNA 2: REDDITO DA PARTECIPAZIONE Sulla base del soggetto dichiarante, e sulla base dell elenco sopra riportato, si deve indicare in questa Colonna: se in Colonna 1 sono state indicate le lett. a) e b): il reddito dichiarato nel Quadro FC del presente Modello (Fascicolo 3), in proporzione alla propria partecipazione nella CFC; 576 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

17 se in Colonna 1 è stata indicata la lett. b): il reddito imputato dal soggetto di cui all art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili; se in Colonna 1 è stata indicata la lett. c): il reddito imputato dal soggetto di cui all art. 116 del TUIR (società trasparente ) cui il dichiarante partecipa in qualità di socio, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili. COLONNA 3: ALIQUOTA MEDIA Si deve indicare l aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto corrispondente al rapporto: (valore indicato al Rigo RN5 - Imposta lorda)/(valore indicato al Rigo RN4 - Reddito imponibile) Il valore non può comunque essere inferiore al 27%. COLONNA 4: IMPOSTA Si deve indicare l imposta risultante dall applicazione dell aliquota di cui alla Colonna 3 al reddito di cui alla Colonna 2. COLONNA 5: IMPOSTA PAGATA ALL ESTERO Si deve indicare l imposta pagata all estero a titolo definitivo dall impresa partecipata non residente sul reddito indicato a Colonna 2, fino a concorrenza dell importo di Colonna 4, per la parte riferibile al dichiarante. COLONNA 6: IMPOSTA DOVUTA Si deve indicare l importo dovuto risultante dalla differenza tra Colonna 4 e Colonna 5. RIGO RM18: IMPOSTA DA VERSARE COLONNA 1: IMPOSTA DOVUTA Si deve indicare il valore di Colonna 6 del Rigo RM17. Se sono stati compilati più Modelli, a seguito della partecipazione in più CFC, nel Rigo RM18 del Modello n. 1, si deve riportare la somma degli importi indicati alla Colonna 6 del Rigo RM17 di tutti i Modelli compilati. COLONNA 2: ECCEDENZA PREGRESSA Si deve indicare il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l utilizzo in compensazione (Rigo RX7 del Modello UNICO 2015). COLONNA 3: ECCEDENZA COMPENSATA Si deve indicare l importo dell eccedenza di cui a Colonna 2 e Colonna 4 (credito d imposta previsto dall art. 2, comma 6, della Legge finanziaria 2010), utilizzato in compensazione orizzontale con Mod. F24 (ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997). COLONNA 4: ACCONTI VERSATI Si deve indicare l importo degli acconti versati con Mod. F24. La determinazione degli acconti deve avvenire con le stesse modalità previste per gli acconti IRPEF, ma deve altresì essere effettuata in via autonoma. I termini e le modalità di versamento sono analoghe a quelle previste per le imposte dirette e devono avvenire con il Codice tributo 4722 per il saldo, 4723 per il primo acconto e 4724 per il secondo acconto. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 577

18 COLONNA 5: IMPOSTA DA VERSARE Si deve indicare l importo da versare quale saldo d imposta, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indicati nelle Colonne da 1 a 4. Colonna 1 - (Colonna 2 - Colonna 3) - Colonna 4 I versamenti delle imposte relative ai redditi della presente Sezione devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. COLONNA 6: IMPOSTA A CREDITO Se la somma eseguita a Colonna 5 dà risultato negativo, si deve indicare il predetto importo nella presente Colonna (detto importo costituisce in tal caso un credito d imposta). L importo deve essere indicato senza segno meno. Il credito deve essere riportato al Rigo RX15 del Quadro RX. SEZIONE IX: RIGO RM19 - PREMI PER ASSICURAZIONI SULLA VITA IN CASO DI RISCATTO DEL CONTRATTO La Sezione IX è da utilizzare per l indicazione dei riscatti entro 5 anni dalla stipula o integrazione di premi assicurativi per polizze sulla vita per i quali si era, a suo tempo, beneficiato della detrazione, ancorché parziale, del costo. Le polizze che possono beneficiare della detrazione del premio pagato sono quelle stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000 o quelle il cui premio è stato successivamente integrato senza per questo configurare un nuovo contratto. L ipotesi di reddito da dichiarare nella presente Sezione riguarda ormai solo i rimborsi operati entro 5 anni dall eventuale integrazione, essendo le stipule e i rinnovi bloccati al 31 dicembre COLONNA 1: ANNO Si deve indicare l anno d imposta relativo all ultima dichiarazione nella quale il contribuente ha detratto dall imposta il premio assicurativo per l assicurazione sulla vita. COLONNA 2: REDDITO Si deve indicare l ammontare dei premi integrativi per i quali si è beneficiato della detrazione d imposta. COLONNA 3: RITENUTE Si deve indicare l ammontare delle ritenute d acconto subite sulle somme restituite nel 2015, come risultanti dalla certificazione rilasciata dall impresa di assicurazioni. SEZIONE X: RIGHI RM20 - RM22 - RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI AI SENSI DELL ART. 2, D.L. N. 282/2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI Nella presente Sezione devono essere distintamente indicate, per il periodo d imposta 2015, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell imposta sostitutiva del 8% su tale importo. La norma originaria, cui sono succedute disposizioni di riapertura dei termini, era contenuta all art. 7 della legge n. 448/2001. Le operazioni di rivalutazione da segnalare sono relative ai terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2015 per i quali l imposta sostitutiva è stata versata entro il 30 giugno DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

19 Si ricorda che la plusvalenza conseguita per la cessione dei terreni o aree deve essere indicata negli appositi campi dei Quadri RL e/o RM. Riapertura dei termini La Legge di stabilità 2016 ha riaperto i termini per la rideterminazione dei costi di acquisto dei terreni, ponendo il momento di detenzione al 1 gennaio 2016 ed il termine per l asseverazione della perizia e il versamento dell imposta, o della 1 rata di essa, al 30 giugno L aliquota dell imposta sostitutiva è fissata all 8%. COLONNA 1: IMPORTO RIVALUTATO Indicare il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima sul terreno posseduto alla data del 1 gennaio Nel caso di comproprietà di un terreno o di un area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell imposta sostitutiva dovuta. COLONNA 2: IMPOSTA SOSTITUTIVA Indicare l imposta sostitutiva dovuta. COLONNA 3: IMPOSTA VERSATA Indicare l imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione. È concesso ai contribuenti di scomputare dalle imposte sostitutive dovute quanto eventualmente già versato in precedenti occasioni, se la rideterminazione del valore aveva ad oggetto gli stessi terreni. Condizione per potere effettuare tale conteggio è che non sia già stata presentata istanza di rimborso. COLONNA 4: IMPOSTA DA VERSARE Indicare l imposta da versare pari all importo della differenza tra l imposta di Colonna 2 e quella di Colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato. COLONNA 5: RATEIZZAZIONE Barrare la casella se il versamento dell imposta sostitutiva indicata a Colonna 4 è effettuato in rate. In caso di scomputo delle imposte sostitutive già versate in relazione a precedenti rideterminazioni, per determinare l importo delle rate si scorpora prima l importo già versato e successivamente si determina il valore della rata. COLONNA 6: VERSAMENTI CUMULATIVI In tale Colonna deve essere barrata la casella se l importo dell imposta sostitutiva dovuta indicata nella Colonna 4 è parte di un versamento cumulativo. Nel caso di versamento cumulativo dell imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. SEZIONE XI: RIGHI RM23 - RM24 - REDDITI DERIVANTI DA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI REDDITI DERIVANTI DA PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il creditore pignoratizio nella presente Sezione deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore nell ambito della procedura di pignoramento presso terzi. Per quanto riguarda i redditi dovrà essere fatto riferimento ai Quadri di riferimento all interno del Modello: per i redditi di lavoro dipen- DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 579

20 dente si utilizzerà il Quadro RC, per quelli soggetti a tassazione separata il Quadro RM, nelle Sezioni allo scopo dedicate. Nella presente Sezione dovrà essere invece data indicazione delle ritenute subite ed eventualmente di quei redditi che non trovano indicazione in altri Quadri, in quanto non sono generalmente oggetto di esposizione in dichiarazione. Per indicare redditi derivanti da TFR, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata, deve essere utilizzata la sezione XII del presente quadro prevista per l indicazione dei redditi erogati da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d imposta. RIGO RM23: REDDITI PRESENTI IN DICHIARAZIONE COLONNA 1: QUADRO E RIGO Deve essere specificato il Quadro ed il Rigo all interno del Modello UNICO nel quale è stato esposto il reddito percepito mediante pignoramento a terzi. COLONNA 2: NUMERO DEL MODELLO Si deve specificare il numero di modulo di dichiarazione a fronte della possibilità di presentare lo stesso Quadro su più moduli, dato il numero limitato di Righi. COLONNA 3: RITENUTE A TASSAZIONE ORDINARIA Indicare le ritenute subite su redditi soggetti alle ordinarie regole di tassazione. L importo deve essere compreso nel totale delle ritenute indicate al Rigo RN33, Colonna 4. COLONNA 4: RITENUTE A TASSAZIONE ORDINARIA Indicare le ritenute subite su redditi non soggetti alle ordinarie regole di tassazione. RIGO RM24: REDDITI NON PRESENTI IN ALTRA PARTE DELLA DICHIARAZIONE COLONNA 1: TIPO Deve essere indicata la tipologia di reddito che ha dato luogo al pignoramento presso terzi e non ha trovato indicazione in altra parte della dichiarazione. 1 - redditi di capitale 2 - redditi diversi 3 - redditi di lavoro autonomo 4 - redditi di impresa Codici da utilizzare per la compilazione del Rigo RM24, Colonna redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta a titolo di imposta 6 - indennità di fine servizio, altre indennità e prestazioni in forma di capitale 7 - altri redditi COLONNA 2: IMPONIBILE In relazione alle somme in questione deve essere indicato l importo percepito a seguito del pignoramento. COLONNA 3: RITENUTE SUBITE In tale casella deve essere specificato il regime di tassazione dell importo indicato in casella 2. Allo scopo possono essere utilizzati i seguenti Codici: 1 - ritenuta a titolo di imposta; 2 - imposta sostitutiva; 580 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

21 3 - tassazione separata. COLONNA 4: ALIQUOTA% Compilare con l aliquota che il contribuente è tenuto ad applicare alle somme che hanno condotto al pignoramento del terzo indicate a Colonna 2. COLONNA 5: IMPOSTA DOVUTA È data dal calcolo matematico derivante dall applicazione dell aliquota (Colonna 4) all imponibile (Colonna 2). COLONNA 6: RITENUTE GIÀ APPLICATE Evidenziare le ritenute subite sulle somme percepite a seguito del pignoramento. In base alla compilazione delle Colonne fin qui descritte si giungerà a determinare l imposta eventualmente ancora dovuta dal dichiarante o il credito spettante. Allo scopo il calcolo da effettuare è il seguente: COLONNA 7: IMPOSTA DA VERSARE Colonna 5 (imposta dovuta) - Colonna 6 (ritenute operate) Se il risultato dell operazione sopra indicata sia positivo, e quindi esiste un imposta a debito, esso deve essere indicato nella presente colonna. COLONNA 8: IMPOSTA A CREDITO Laddove dal calcolo emergesse che al contribuente spetta un credito, in quanto le ritenute già subite superano l imposta dovuta, dovrà riportare in questa casella il credito, che confluirà nella Colonna 1 del Rigo RX16. Se si è optato per la tassazione separata (codice 3 a colonna 3) il credito non deve essere riportato nel Quadro RX in quanto sarà tenuto in considerazione dall Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione definitiva delle imposte. SEZIONE XII: RIGHI RM25 - RM27 - REDDITI CORRISPOSTI DA SOGGETTI NON OBBLIGATI PER LEGGE ALLA EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D ACCONTO In questa Sezione, composta dai Righi da RM25 a RM27, si devono dichiarare i redditi percepiti se erogati da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d imposta. La trattazione delle diverse fattispecie viene suddivisa in base al Rigo di competenza. Per questi redditi non è prevista l opzione per la tassazione ordinaria in quanto l Amministrazione finanziaria provvede direttamente alla liquidazione dell imposta optando per la soluzione più conveniente per il contribuente. L imposta da versare viene iscritta a ruolo, senza applicazione di interessi e sanzioni, e, successivamente, notificata al cliente. Se si sono percepite indennità da più soggetti, la compilazione deve avvenire distintamente su più moduli del Quadro RM. TIPOLOGIA DI REDDITI Tra i redditi da dichiarare nella presente Sezione si comprendono il trattamento di fine rapporto (TFR) e gli arretrati di lavoro percepiti, ad esempio, da collaboratori domestici, baby-sitter, badanti (contratti di collaborazione domestica). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 581

22 Si premette che la determinazione del reddito imponibile derivante dalla corresponsione del TFR segue diversi procedimenti a seconda che sia maturato entro il 31 dicembre 2000 o successivamente. INDENNITÀ SPETTANTI Fino al 31 dicembre 2000 Dall 1 gennaio 2001 Indicazione del reddito al netto di: Riduzione di 309,87 euro per ogni anno di maturazione del TFR (258,23 euro se il rapporto di lavoro è cessato entro il 30 dicembre 1997). L importo è in proporzione ai giorni dell anno e all orario di lavoro (es. riduzione per part-time o per periodo di lavoro inferiore all anno). Indicazione del reddito al netto di: 1. Rivalutazioni soggette all imposta sostitutiva dell 11%; 2. Se il periodo è relativo a contratti a t.d. di durata inferiore a 2 anni, si ha un ulteriore detrazione di 61,97 euro annui. Compilazione delle Colonne da 6 a 21 Compilazione delle Colonne da 22 a 40 RIGO RM25: TFR E PRESTAZIONI PENSIONISTICHE NON ASSOGGETTATE A RITENUTA D ACCONTO Nel Rigo RM25 si devono indicare le somme percepite nel 2015 a titolo di: trattamento di fine rapporto; altre indennità di lavoro dipendente; somme percepite a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente; tali somme devono essere indicate al netto delle spese legali sostenute (e, quindi, effettivamente pagate), sempreché tali somme siano erogate da un soggetto che non riveste il ruolo di sostituto d imposta. COLONNA 1: DATA DI INIZIO Si deve indicare la data di inizio del rapporto di lavoro. COLONNA 2: DATA DI CESSAZIONE Si deve indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di anticipazioni del TFR va indicata la data della richiesta dell anticipazione, o, in alternativa, il 31 dicembre Sulle anticipazioni del TFR non spettano detrazioni d imposta. COLONNA 3: PERIODO DI COMMISURAZIONE Si deve indicare la durata del rapporto di lavoro, separando anni e mesi. In caso di anticipazioni del TFR va indicato il periodo tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di richiesta dell anticipo o, in alternativa, il 31 dicembre dell anno precedente la data di richiesta dell erogazione. Dalla base di calcolo si escludono gli eventuali periodi di anzianità convenzionali. 582 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

23 COLONNA 4: PERCENTUALE EREDE Si deve indicare la percentuale del reddito spettante all erede dichiarante. In tal caso, nelle successive Colonne si deve indicare l indennità complessivamente erogata nell anno o in anni precedenti a tutti i coeredi (o al de cuius) e gli acconti complessivamente versati dai medesimi (o dal de cuius) in anni precedenti. Gli acconti da versare (Colonne 21 e 38) dovranno invece essere commisurati alla percentuale di Colonna 4. COLONNA 5: CODICE FISCALE Si deve indicare il codice fiscale del dipendente deceduto. COLONNA 6: TFR MATURATO Si deve indicare l ammontare del TFR maturato fino al 31 dicembre 2000, inteso come importo accantonato fino a tale data, aumentato delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati. COLONNA 7: TFR EROGATO Si deve indicare l ammontare del TFR erogato nel corso del 2015 e riferito al TFR maturato al 31 dicembre COLONNA 8: TITOLO Si deve indicare: A - se si tratta di anticipazione; B - se si tratta di saldo; C - se si tratta di acconto. COLONNA 9: TFR EROGATO IN ANNI PRECEDENTI Si deve indicare l ammontare delle anticipazioni e degli acconti di TFR erogati in anni precedenti riferibile al TFR maturato al 31 dicembre COLONNA 10: PERIODO DI LAVORO A TEMPO PIENO Si deve indicare il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno per il quale spettano le deduzioni di 309,87 (o 258,23) euro annui. COLONNA 11-12: PERIODO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E RELATIVA PERCENTUALE Si deve indicare l eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale, specificando, nella successiva Colonna 12, la relativa percentuale. COLONNA 13: ALTRE INDENNITÀ EROGATE NEL 2015 Si deve indicare l ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge maturato al 31 dicembre COLONNA 14: TITOLO Si deve indicare: A - se si tratta di anticipazione; B - se si tratta di saldo; C - se si tratta di acconto. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 583

24 COLONNA 15: ALTRE INDENNITÀ EROGATE IN ESERCIZI PRECEDENTI Si deve indicare l ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di altre indennità, erogate in anni precedenti, riferibile al maturato al 31 dicembre COLONNA 16: RIDUZIONI Si deve indicare l importo della riduzione complessivamente spettante sul TFR maturato al 31 dicembre 2000, pari a 309,87 euro (o 258,23 euro, se il lavoro è cessato entro il 30 dicembre 1997) moltiplicato per gli anni presi a base di commisurazione considerati sino al 31 dicembre 2000 (V. ipotesi di calcolo nella successiva Sezione Casi pratici ). L importo della Colonna 16 non può eccedere la somma degli importi delle Colonne 7 e 9. COLONNA 17: IMPONIBILE Si deve indicare il risultato della seguente operazione: (Colonna 7 + Colonna 9 - Colonna 16) + (Colonna 13 + Colonna 15) COLONNA 18: ACCONTO DEL 20% Si deve indicare l importo dell acconto dovuto. Acconto dovuto Colonna 17 X 20% COLONNA 19: ULTERIORI DETRAZIONI SU TFR In caso di dichiarazione dell erede, applicare la percentuale indicata a Colonna 4 Si devono indicare le ulteriori detrazioni spettanti sul TFR e sulle indennità equipollenti spettanti dal 1 aprile 2008, escluse le anticipazioni, come previsto dall art. 1 del D.M. 20 marzo L importo della detrazione non può essere superiore all importo indicato a colonna 18. L eventuale eccedenza deve essere indicata a colonna 36. COLONNA 20: ACCONTI VERSATI IN ANNI PRECEDENTI Occorre indicare l ammontare complessivo degli acconti di imposta versati negli anni precedenti in relazione alle somme evidenziate nei punti 9 e 15. COLONNA 21: ACCONTO DA VERSARE Va indicato l importo dell acconto dovuto, eventualmente in proporzione alla percentuale indicata a Colonna DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

25 Acconto da versare Colonna 18 - Colonna 19 - Colonna 20 Se l importo è negativo, indicare zero. Il versamento della differenza, se positiva, deve essere effettuato indicando nella delega F24 il Codice tributo 4200 COLONNA 22: TFR MATURATO In caso di dichiarazione dell erede, applicare la percentuale indicata a Colonna 4 Va indicato l ammontare del TFR maturato dal 1 gennaio 2001, inteso come importo accantonato da tale data, aumentato delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati e ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. COLONNA 23: TFR EROGATO NEL 2015 Va indicata la quota del TFR erogato nel corso del 2015 relativo all importo indicato a Colonna 22, ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. COLONNA 24: TITOLO Occorre indicare: A - se si tratta di anticipazione; B - se si tratta di saldo; C - se si tratta di acconto. COLONNA 25: TFR EROGATO IN ANNI PRECEDENTI Va indicato l ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di TFR erogato in anni precedenti riferibile al TFR maturato dal 1 gennaio COLONNA 26: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Deve essere barrata se trattasi di contratto di lavoro a tempo determinato con durata effettiva non superiore ai 2 anni. La durata effettiva deve essere computata al netto dei periodi di sospensione del rapporto stesso ai sensi dell art c.c. (ad esempio: in caso di infortunio o gravidanza) che abbiano reso il periodo lavorativo superiore ai 2 anni. COLONNA 27: PERIODO DI LAVORO A TEMPO PIENO Va indicato il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno svolto dal 1 gennaio 2001, per il quale spetta la detrazione di 61,97 euro. Si precisa che in tale Colonna e nella successiva Colonna 28 non devono essere considerati i periodi di sospensione dal lavoro (ad esempio: in caso di infortunio o gravidanza). La presente Colonna e le 2 successive (28 e 29) non devono essere compilate nel caso di erogazione nell anno di anticipazione sul TFR (Colonna 24 compilata con la lett. A). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 585

26 COLONNE 28 E 29: PERIODO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E RELATIVA PERCENTUALE Si deve indicare l eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale, specificando nella successiva Colonna 29 la relativa percentuale delle ore del part-time rispetto alle ore a tempo pieno previste nel C.C.N.L. Ai fini della compilazione si precisa che: non devono essere considerati i periodi di sospensione dal lavoro (ad es. infortunio o gravidanza); le Colonne non devono essere compilate nel caso di erogazione nell anno di anticipazione sul TFR (punto 24 compilato con il Codice A). ALTRE INDENNITÀ COLONNA 30: ALTRE INDENNITÀ EROGATE NEL 2015 Si deve indicare l ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte, al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge, maturato dal 1 gennaio COLONNA 31: TITOLO Si deve indicare: A - se si tratta di anticipazione; B - se si tratta di saldo; C - se si tratta di acconto. COLONNA 32: ALTRE INDENNITÀ EROGATE IN ANNI PRECEDENTI Va indicato l ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di altre indennità, erogate in anni precedenti, riferibile al maturato dal 1 gennaio COLONNA 33: TOTALE IMPONIBILE Va indicato l imponibile del TFR, riferito all importo maturato dal 1 gennaio 2001, ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, nonché quello relativo alle altre indennità. Il valore è dato dalla seguente operazione: COLONNA 34: ACCONTO DEL 20% Colonna 23 + Colonna 25 + Colonna 30 + Colonna 32 Occorre indicare il 20% dell importo indicato a Colonna 33. COLONNA 35: DETRAZIONI SPETTANTI Va indicato l importo delle detrazioni complessivamente spettanti sul TFR maturato dal 1 gennaio 2001 ottenute moltiplicando l importo di 61,97 euro per gli anni presi a base di commisurazione considerati dal 1 gennaio L importo delle detrazioni non può in ogni caso eccedere l imposta dovuta sul TFR erogato riferibile al maturato dal 1 gennaio 2001 (pari al 20% dell importo di Colonna ). Le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni sul TFR. COLONNA 36: ULTERIORI DETRAZIONI SU TFR Vanno indicate le ulteriori detrazioni spettanti sul TFR e sulle indennità equipollenti, escluse le anticipazioni, spettanti dal 1 aprile 2008, come previste dall art. 1 del D.M. 20 marzo DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

27 COLONNA 37: ACCONTI D IMPOSTA VERSATI IN ANNI PRECEDENTI Va indicato l ammontare complessivo degli acconti d imposta versate in anni precedenti relativamente alle somme indicate alle Colonne 25 e 32. COLONNA 38: ACCONTO DA VERSARE Va indicato l importo dell acconto dovuto, derivante dal risultato della seguente operazione: Acconto da versare Colonna 34 - Colonna 35 - Colonna 36 - Colonna 37 Se l importo è negativo, indicare zero. Il versamento della differenza, se positiva, deve essere effettuato indicando nella delega Mod. F24 il Codice tributo 4200 COLONNA 39: IMPORTO RIVALUTAZIONI In caso di dichiarazione dell erede, applicare la percentuale indicata a Colonna 4 Con riferimento alle somme erogate nell anno, deve essere indicato l importo della rivalutazione del TFR, maturato dal 1 gennaio 2001 ai sensi dell art c.c., assoggettata all imposta sostitutiva del 17%. COLONNA 40: IMPOSTA SOSTITUTIVA Si deve indicare: Imposta sostitutiva Colonna 39 X 11% In caso di dichiarazione dell erede, applicare la percentuale indicata a Colonna 4 Il versamento deve essere effettuato indicando nella delega Mod. F24 il Codice tributo 1714 RIGO RM26: EMOLUMENTI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI Nel Rigo RM26, si deve indicare: nella Colonna 1 l importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente; nella Colonna 2 il 20% dell importo di Colonna 1. Si ricorda che, per i redditi indicati in questa Sezione, l Agenzia delle Entrate provvede a iscrivere a ruolo l imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente. Il versamento dell importo dell acconto risultante alla Colonna 2 deve essere effettuato mediante il Mod. F24, indicando il Codice tributo DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 587

28 RIGO RM27: INDENNITÀ ED ANTICIPAZIONI PER LA CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA A CONTINUATIVA Nel Rigo RM27, vanno indicate: le indennità; gli acconti; le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per lavori a progetto assoggettabili a tassazione separata e, cioè, quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. TASSAZIONE SEPARATA PRECLUSA PER LE INDENNITÀ DI FINE MANDATO Il Decreto Monti ha abrogato il regime di tassazione separata che caratterizzava le indennità di fine mandato corrisposte agli amministratori e per l indennità di fine rapporto di cui all art. 17, comma 1, lett. a) e c), del TUIR, superiori ad 1 milione di euro, ossia per il TFR e l indennità di fine trattamento mandato per i collaboratori coordinati continuativi. Tali indennità concorrono in questo modo alla formazione del reddito dell amministratore secondo le regole ordinarie (con tassazione nel periodo d imposta d incasso delle somme in base ai corrispondenti scaglioni IRPEF). COLONNA 1 Va riportato l anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l anno COLONNA 2 Va riportato l importo delle somme percepite nell anno. COLONNA 3 Va riportato l ammontare complessivo dell importo maturato. COLONNA 4 Va riportato il 20% dell importo di Colonna 2. Il versamento dell importo dell acconto risultante alla Colonna 4 deve essere effettuato mediante il Mod. F24, indicando il Codice tributo SEZIONE XIII: RIGO RM28 - ART. 15, COMMA 11, DEL D.L. 28 NOVEMBRE 2008, N. 185 RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI AI VALORI CONTABILI Alle società che hanno dato luogo ad aggregazioni aziendali, disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176 del TUIR in materia di fusione, scissione e conferimento, è stata concessa la facoltà di riallineare eventuali divergenze emergenti tra valori fiscali e valori contabili, tra le grandezze iscritte nell attivo di bilancio, ad esclusione delle attività materiali e immateriali, per le quali già vige la disposizione contenuta nell art. 176 del TUIR (art. 15, comma 11, del D.L. n. 185/ c.d. anti-crisi ). A tale fine dovrà quindi essere data indicazione: in Colonna 1, della quota imputata dei maggiori valori; in Colonna 2, dell aliquota ordinaria dell IRPEF; in Colonna 3 della relativa imposta; 588 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

29 in Colonna 4, dell aliquota maggiorata dell IRPEF; in Colonna 5 della relativa imposta; in Colonna 6, del totale dell imposta dovuta derivante dalla somma delle Colonne 3 e 5. I maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria da versare in un unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l operazione che ha dato origine al riallineamento, comprendendo eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell IRPEF, e dell IRAP, separatamente dall imponibile complessivo. Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l imposta sostitutiva nella misura del 20%. SEZIONE XIV: RIGO RM29 - ART. 33 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 ADDIZIONALE SU STOCK OPTIONS ED EMOLUMENTI VARIABILI È prevista un addizionale del 10% sui compensi corrisposti a dirigenti e collaboratori di banche e istituti finanziari a titolo di stock option ed emolumenti variabili che eccede la parte fissa della retribuzione. L addizionale dovrebbe essere generalmente prelevata direttamente dal sostituto d imposta contestualmente alla corresponsione dei compensi (art. 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come convertito in legge dall art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122). La presente Sezione deve quindi essere utilizzata dai percettori di detti bonus nel caso in cui il proprio sostituto d imposta non abbia applicato l addizionale (in quanto non obbligato, ad esempio soggetto non residente). In particolare la Sezione si compone di un unico Rigo RM29, suddiviso in 5 Colonne, attraverso le quali il contribuente evidenzia tutti gli elementi necessari per determinare l eventuale importo a debito dovuto sulle somme percepite. COLONNA 1 Va indicato l importo totale delle somme percepite a titolo di bonus. COLONNA 2 Va indicata la quota che eccede la parte fissa della retribuzione. COLONNA 3 Va indicato l importo della relativa addizionale (che sarà quindi data dall importo esposto in Colonna 2 e moltiplicato per il 10%). COLONNA 4 Va indicato l importo della trattenuta operata dal sostituto d imposta. COLONNA 5 Va indicato l importo dell eventuale debito (derivante dalla sottrazione algebrica di quanto esposto in Colonna 3 e quanto indicato in Colonna 4). Il versamento dell importo dell acconto risultante alla Colonna 5 deve essere effettuato mediante il Mod. F24, indicando il Codice tributo più appropriato tra quelli indicati nell apposita risoluzione 4 gennaio 2012, n. 1/E. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 589

30 1033 Addizionale operata dal sostituto d imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options 1054 Addizionale operata dal sostituto d imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sicilia e versata fuori Regione 1055 Addizionale operata dal sostituto d imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sardegna e versata fuori Regione 1056 Addizionale operata dal sostituto d imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Valle d Aosta e versata fuori Regione 1059 Addizionale operata dal sostituto d imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options versata in Sicilia, Sardegna e Valle d Aosta e maturati fuori dalle predette Regioni SEZIONE XV: RIGHI RM30 - SUI PROVENTI DERIVANTI DALL ATTIVITÀ DI NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO (ART. 49-BIS DEL D.LGS. N. 171/2005) La presente Sezione deve essere utilizzata per dichiarare i redditi derivanti dal noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto effettuato dai proprietari o dagli utilizzatori in locazione finanziaria delle stesse, nell ipotesi in cui si sia optato per la tassazione mediante imposta sostitutiva del 20%. L opzione (prevista dal comma 5 dell art. 49-bis del D.Lgs. n. 171/2005) permette di assoggettare ad imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali i proventi di noleggio senza che possano essere detratte le spese di gestione del bene e trova applicazione nell ipotesi in cui l attività non si protragga per più di 42 giorni nell arco dell anno solare. L imposta deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell IRPEF. L opzione per l applicazione dell imposta sostitutiva è espressa mediante compilazione della presente Sezione. La Sezione XV si compone di un unico Rigo RM30, suddiviso in 3 Colonne, attraverso le quali il contribuente determina l importo a debito dovuto sulle somme percepite. COLONNA 1 Va indicato l importo totale delle somme incassate per il noleggio. COLONNA 2 Va indicato l importo dell imposta sostitutiva, pari al 20% dell importo indicato in Colonna 1. COLONNA 3 Vanno indicate le spese sostenute riferite ai proventi di colonna 1; si precisa che tale importo assume rilievo solo ai fini del calcolo dell acconto IRPEF DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

31 CASI PRATICI CALCOLO TASSAZIONE SEPARATA Si supponga che nel 2015 si siano incassate indennità da cessazione di rapporto d agenzia avvenuto nel In dichiarazione si deve indicare l ammontare delle somme incassate nell anno e quelle complessivamente incassate a tale titolo (poniamo nel 2015 e nel 2014) e le ritenute subite negli stessi periodi (poniamo il 20% delle somme incassate). Il biennio da assumere a riferimento per il calcolo dell aliquota IRPEF da applicare è quello precedente l anno in cui è sorto il diritto alla percezione delle indennità, quindi gli anni 2012 e Le aliquote da utilizzare per la determinazione dell imposta, da cui poi ottenere l aliquota media, devono essere quelli vigenti nel Incasso 2015: ,00 Reddito 2012: ,00 Reddito 20013: ,00 Media 2012/2013: ,00 IRPEF su ,00 (aliquota 2015): 7.720,00 Aliquota media (7.720,00/30.000,00): 25,73% Tassazione separata (20.000,00 X 25,73%): 5.146,66 CESSIONE DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE Si supponga un professionista che nel 2015 cede la propria attività per euro ,00, interamente incassati nel INDENNITÀ DI ESPROPRIO Si supponga un contribuente che ha incassato un indennità da esproprio di euro ,00 per un terreno ricevuto in donazione e non successivamente rivalutato. Il costo del terreno da considerare ai fini della plusvalenza è quello sostenuto dal donante che si suppone essere di euro ,00. La plusvalenza risulta pertanto di euro ,00. Sull indennità di ,00 è stata operata una ritenuta del 20% che viene DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 591

32 considerata a titolo d acconto optando il contribuente, con la compilazione del quadro RM, optare per la tassazione ordinaria. CONVENIENZA DELLA TASSAZIONE SEPARATA Si supponga che nel 2015 si siano incassati emolumenti arretrati relativi al 2013 per euro, assoggettabili a tassazione separata; nel 2015 vi è un imponibile di euro per altri redditi. Il biennio da assumere a riferimento per il calcolo dell aliquota IRPEF da applicare nella tassazione separata è quello precedente l anno in cui è avvenuto l incasso. Il calcolo dell imposta, effettuato dall Amministrazione finanziaria, deve pertanto tener conto dei redditi complessivi del 2013 e 2014, il biennio anteriore all anno in cui la somma è stata incassata. Reddito soggetto a tassazione separata nel 2015: ,00 Reddito totale del 2015: ,00 (compresi i tassabili separatamente) Calcolo aliquota IRPEF per tassazione separata Reddito 2013: ,00 Reddito 2014: ,00 Media 2013/2014: ,00 = ( )/2 IRPEF con aliquota 2015 su ,00: 7.720,00 Aliquota media (7.720,00/30.000,00): 25,73% La scelta per la tassazione separata risulta essere conveniente in quanto viene determinata in base ad un aliquota media inferiore a quella che si avrebbe nel caso di tassazione ordinaria; in quest ultima ipotesi infatti i euro verrebbero aggiunti ai redditi 2015 di euro e, quindi, tassati interamente all aliquota marginale del 41% (valida per i redditi eccedenti i ,00 euro). RIMBORSO FASI DI SPESE MEDICHE Si supponga che nel 2014 si siano pagate spese mediche per un totale di euro che hanno originato, nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno, la detrazione di 165,47 euro, pari al 19% della spesa al netto della franchigia di 129,11 euro (si rimanda al Quadro RP per quanto concerne la detraibilità delle spese mediche). Nel 2015 avviene il rimborso delle suddette spese da parte della FASI per 750 euro pari al 75% del costo. Tali somme costituiscono reddito del percipiente da dichiarare al Rigo RM8. Compilazione del Rigo RM8: Colonna 1: trattasi dell anno d imposta in cui si è beneficiato della detrazione d imposta; Colonna 2: Codice 1 - previsto per le somme conseguite a titolo di oneri che hanno diritto ad una detrazione; Colonna 3: rimborso incassato nel DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

33 Nell esempio di compilazione si ipotizza l opzione per la tassazione ordinaria; la scelta risulta plausibile per importi contenuti, per non ricevere a distanza di qualche anno cartelle di pagamento posta delle quali si deve ricostruire l origine. MUTUI IPOTECARI Si ipotizzi che nel 2012 siano stati detratti euro per interessi passivi su un mutuo di euro, contratto per l acquisto dell abitazione principale, di cui sono stati utilizzati effettivamente solo euro; per il periodo d imposta 2014 si deve dichiarare come reddito la parte di interessi relativa a euro di mutuo non utilizzati per scopi che permettano la loro deduzione dai redditi (per esempio utilizzati per l acquisto di arredi). Si precisa che i mutui che danno diritto alla detrazione sono solo quelli ipotecari. Compilazione del Rigo RM8: Si ipotizzi un mutuo ipotecario con tasso annuo del 5% Colonna 1: trattasi dell anno in cui si è beneficiato della detrazione d imposta; Colonna 2: Codice 1 - è il Codice da indicare nell ipotesi di mutuo ipotecario in quanto onere per cui si è beneficiato di una detrazione; Colonna 3: derivante dal calcolo (50.000/ X 1.500). ASSICURAZIONE INFORTUNI Si supponga di aver sostenuto nel 2014 un importo di 645,57 euro per spese mediche e un premio per l assicurazione contro gli infortuni di 258,23 euro, entrambe riportati in dichiarazione quali oneri detraibili; per le spese mediche si è detratto solo la parte eccedente i 129,11 euro, quindi, 516,46 euro. Nel 2015 è stato erogato un rimborso assicurativo di 645,57 euro complessivi. La cifra da indicare nella Colonna 2 è di 516,46 euro, pari all importo delle spese mediche a suo tempo detratte. Laddove il contribuente optasse per la tassazione ordinaria di tale reddito la compilazione del Rigo RM8 sarebbe: Colonna 1: trattasi dell anno in cui si è beneficiato della detrazione d imposta; Colonna 2: Codice 1, previsto per le somme conseguite a titolo di oneri che hanno diritto ad una detrazione; Colonna 3: 516. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 593

34 Se l onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali si è optato per la rateizzazione in più rate, in questo rigo deve essere riportato l importo rimborsato proporzionale alle rate già detratte. Per le restanti rate da detrarre, il contribuente dovrà indicare nel rigo RP6 del quadro RP del Fascicolo I, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell importo rimborsato. ASSICURAZIONE MALATTIA Si supponga di aver pagato nel 2014 un importo di 516,46 euro per spese mediche e un premio per l assicurazione contro le malattie di 258,23 euro; le spese mediche sono state riportate in dichiarazione quali oneri deducibili, mentre il premio pagato per l assicurazione non è ammesso né in detrazione né in deduzione. Nel 2015 è stato erogato un rimborso assicurativo di 516,46 euro complessivi. In questo caso non si deve indicare in dichiarazione alcun rimborso da assoggettare a tassazione in quanto, a suo tempo, non si era beneficiato della detrazione e/o deduzione d imposta in relazione al premio pagato. TASSAZIONE DI ONERI RIMBORSATI E DEDOTTI IN ANNUALITÀ PRECEDENTI Per la tassazione separata di somme ed oneri dedotti in precedenti periodi d imposta è prevista un aliquota massima pari al 27% (art. 21, comma 1, del TUIR). Detta percentuale costituisce solo un limite massimo, resta il diritto del contribuente a non vedersi tassare comunque un rimborso di spese con un aliquota superiore a quella applicata per la detrazione d imposta. Nel caso di spese per cui è stata esercitata la detrazione al 19% diviene inevitabile il fatto che la tassazione dei rimborsi assicurativi debba avvenire ad un aliquota superiore, essendo l aliquota minima del 23%. In presenza di oneri detraibili e rimborsabili tramite assicurazione pare quindi conveniente non detrarre le spese e non rendere imponibili i rimborsi assicurativi. Ipotizzando comunque nel 2015 un rimborso assicurativo di euro su spese mediche generiche dedotte nel 2013, la determinazione dell aliquota della tassazione separata avviene come segue (si devono considerare i redditi dichiarati nel biennio antecedente all anno di avvenuto incasso): Spese dedotte nel 2013 e rimborso assicurativo: Reddito 2012: Reddito 20013: Media 2011/2013: IRPEF su (aliquote 2015): Aliquota (7.340/29.000): 25,31% Aliquota massima: 27,00% IRPEF da versare (5.000 X 25,31%): La scelta per la tassazione ordinaria risulterebbe conveniente solo qualora il reddito del contribuente, comprensivo dei euro di rimborso, fosse non superiore a euro , limite al di sopra del quale l aliquota passa al 27%, rispetto al 25,31% calcolato per la tassazione separata. In generale se si dichiarano redditi superiori ad euro euro l opzione per la tassazione separata risulta essere comunque conveniente in quanto oltre tale limite di reddito si applica l aliquota del 38%, superiore a quella garantita dalla tassazione separata (pari al 27%). 594 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

35 DIVIDENDI DA PARTECIPATA BLACK LIST Si consideri un dividendo distribuito nel 2015 da una società residente in un Paese a fiscalità privilegiata, nella quale si detiene una partecipazione non superiore al 20%, per euro. Se il contribuente, attraverso l interpello regolato dall art. 5 del D.M. n. 429/2001, ha dimostrato che i redditi della partecipata sono stati prodotti per almeno il 75% in paesi considerati non a fiscalità privilegiata e che sono stati ivi assoggettati a tassazione ordinaria, i dividendi sono assimilati a dividendi da società White List. Essi devono pertanto essere dichiarati nel quadro RM e la ritenuta del 26% si considera effettuata a titolo d imposta. Nell ipotesi invece in cui non si sia avuto parere favorevole all istanza di interpello, il provento diviene imponibile al 100% ad IRPEF ordinaria e la ritenuta eventualmente subita è da considerarsi operata a titolo d acconto. Il dividendo deve in tal caso essere dichiarato nel quadro RL. INTERESSI DA OBBLIGAZIONI ESTERE NON ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA Si ipotizzi di dover dichiarare una somma percepita a titolo di interessi da obbligazioni estere non assoggettate ad imposta sostitutiva in quanto incassate in Francia senza l intervento di un intermediario residente. Gli interessi ammontano a euro, l aliquota applicabile in Italia per redditi analoghi è il 26%. REDDITO DA CFC Si ponga un contribuente persona fisica titolare del 60% della partecipazione in una società situata in Malesia e pertanto considerata CFC; il reddito determinato nel quadro FC è complessivamente di ,00. L aliquota IRPEF cui assoggettare tale reddito è dato dal rapporto tra imposta lorda e reddito imponibile come risultanti rispettivamente ai righi RN5 e RN4 del modello UNICO2016 e si suppone essere il 40%. La società partecipata ha versato imposte nello Stato di residenza per euro Il contribuente deve indicare nella Sezione VIII i dati suesposti relativamente alla propria percentuale di partecipazione. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 595

36 CALCOLO TOTALE DEDUZIONI SPETTANTI (TFR MATURATO SINO AL 31 DICEMBRE 2000) Tale importo si ottiene moltiplicando la cifra di 309,87 euro per gli anni presi a base di commisurazione considerati fino al 31 dicembre 2000 (Colonne 10, 11 e 12 del Rigo RM25). La cifra di 309,87 euro deve essere rapportata a mese per i periodi inferiori all anno e deve essere proporzionalmente ridotta negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro. La cifra di 309,87 euro deve essere ridotta a 258,23 euro se il rapporto di lavoro è cessato entro il 30 dicembre Totale TFR maturato: TFR erogato nel 2010: Periodo lavorativo a tempo pieno: 2 anni e 3 mesi Conteggio deduzioni: per i 2 anni: 2 X 309,87 = 619,74 per i 3 mesi: (3mesi/12mesi) X 309,87 = 77,47 Totale deduzioni: 619, ,47 = 697,21 DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI SPETTANTI (TFR MATURATO DAL 1 GENNAIO 2001) Tale importo si ottiene moltiplicando la cifra di 61,97 euro per gli anni presi a base di commisurazione considerati dal 1 gennaio 2001 (Colonne 27, 28 e 29 del Rigo RM25). Colonna 27 (tempo pieno): 2 anni e 3 mesi 2 X 61,97 + 3/12 X 61,97 = 139,43 euro Colonna 28 (tempo parziale): 1 anno e 6 mesi Colonna 29 (% tempo parziale): 50% 1 X 50% X 61,97 + 6/12 X 50% X 61,97 = 46,47 Il totale da riportare nella Colonna 35 è dunque pari a 186,00 (139, ,47) 596 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

37 NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI Un contribuente ha concesso in locazione la propria imbarcazione per una settimana e per un corrispettivo di euro 5.000,00, sostenendo spese per euro 2.000,00. Mediante la compilazione della sezione XV del quadro RM si opta automaticamente per l assoggettamento a tassazione con l imposta sostitutiva del 20%. La compilazione della sezione XV sarà la seguente: Colonna 1: Colonna 2: DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 597

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