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1 Roma, 15 marzo 2012 OGGETTO: Le pensioni nel Con la presente si trasmette il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS e le rilevanti novità introdotte dall articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011). TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE Il tetto di retribuzione pensionabile nel 2012 sale da ,00 a ,00. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2012 il decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2012 che fissa il valore definitivo per il 2011 e previsionale per il 2012 per l adeguamento delle pensioni sulla base dei dati ISTAT. Il predetto decreto ha fissato nella misura dello 1,6% l aumento definitivo di perequazione automatica per l anno 2011, trattandosi di un valore superiore rispetto a quello determinato in via provvisoria per il medesimo anno (1,4%, previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 novembre 2010), ne deriva che l'applicazione della percentuale definitiva di perequazione automatica per l'anno 2011 comporta un conguaglio a favore dei pensionati pari allo 0,2%. Per l anno 2012, invece, la percentuale di aumento è stata fissata in via previsionale al 2,6%. Tuttavia, in considerazione della contingente situazione finanziaria, il comma 25 dell articolo 24 della L. 214/2011, ha stabilito che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici verrà effettuata esclusivamente sui trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS che saranno rivalutati al 100% dell inflazione. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo ed inferiore a tale limite incrementato del 2,6%, l aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Sede Roma: Roma - Via Nazionale, Tel Fax Ufficio Milano: Milano - Via Stoppani, 6 - Tel Fax Codice Fiscale website: info@manageritalia.it

2 Pertanto, la rivalutazione provvisoria del 2,6% verrà applicata per intero sui trattamenti pensionistici fino a 1.405,05 euro mensili (468,35 x 3), con un aumento massimo mensile di 36,54 euro, mentre gli assegni pensionistici superiori a 1.405,05 e inferiori a 1.441,59 euro (1.405, ,54) verranno incrementati fino a raggiungere l importo di 1.441,59 euro. Chi, invece, percepisce trattamenti pensionistici di importo superiore non avrà alcun adeguamento. LE NUOVE REGOLE PER ACCEDERE AL PENSIONAMENTO DAL 1 GENNAIO 2012 L articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha profondamente modificato i requisiti di età ed anzianità anagrafica necessari per poter ottenere la liquidazione di trattamenti pensionistici di vecchiaia ed anticipati per anzianità. Vediamo di seguito le principali novità: Abolizione delle cd. finestre Sono state abolite le finestre di decorrenza mobili, che erano state introdotte dal 1 gennaio 2011, secondo le quali i lavoratori dipendenti potevano ottenere la liquidazione della pensione decorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti mentre per i lavoratori autonomi e per chi faceva ricorso allo strumento della totalizzazione era prevista un attesa di 18 mesi. Alla soppressione delle finestre consegue un aumento di pari entità del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia che per i lavoratori dipendenti ed autonomi uomini passa da 65 a 66 anni. Età di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici private L età pensionabile per le lavoratrici verrà gradualmente elevata fino a raggiungere l equiparazione con i lavoratori, come avvenuto nel pubblico impiego. Sarà pari a 62 anni già dal 2012 (63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome) e si incrementerà gradualmente fino ad arrivare nel 2018 alla convergenza con l età pensionabile degli uomini. LAVORATRICI DIPENDENTI LAVORATRICI AUTONOME O ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA Fino al anni 60 anni Dal anni 63 anni e 6 mesi Dal anni e 3 mesi (*) 63 anni e 9 mesi (*) Dal anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi Dal anni e 3 mesi (**) 65 anni e 9 mesi (**) Dal anni e 3 mesi (**) 66 anni e 3 mesi (**) (*) comprensivo dell adeguamento ISTAT 2013 (+ 3 mesi). (**) da adeguare, a decorrere dal 1 gennaio 2016, sulla base dei dati ISTAT relativi alla speranza di vita. 2

3 Altre questioni relative all età di pensionamento di vecchiaia Il proseguimento dell attività lavorativa fino a 70 anni di età è incentivato per tutti i lavoratori tramite coefficienti di trasformazione più favorevoli per il calcolo dell assegno pensionistico, inoltre, il comma 4 dell articolo 24 della Legge 214/2011, chiarisce che l efficacia dell articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità. In proposito le parti sociali hanno sollecitato un chiarimento al Governo in quanto, poiché l articolo 18 si applica solo alle aziende che occupano più di 15 dipendenti, si verrebbe a creare una diversificazione con gli altri lavoratori per i quali il limite di età per essere licenziati per raggiungimento dei requisiti per accedere al pensionamento rimarrebbe fissato a 66 anni. Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l accesso alla pensione di vecchiaia per i non vedenti e gli invalidi in misura non inferiore all 80%. Requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia Il requisito contributivo minimo per poter accedere al pensionamento di vecchiaia che è confermato per tutti i lavoratori in 20 anni. Tuttavia, per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1 gennaio 1996 in avanti è posta la condizione che l importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l importo dell assegno sociale, salvo il caso in cui il lavoratore sia in possesso del requisito anagrafico di 70 anni di età. Abolizione delle pensioni di anzianità Dal 2012 la possibilità di anticipare il pensionamento in base all anzianità contributiva è mantenuta solo per coloro che raggiungono l età contributiva massima indipendentemente dall età anagrafica. Il comma 10 dell articolo 24 della Legge 214/2011 conferma dal 2012 l anzianità contributiva massima in 41 anni e un mese per le donne (precedenti 40 anni + finestra di un anno e un mese) mentre la eleva a 42 anni ed un mese per gli uomini (la differenza di trattamento è giustificata dal fatto che le lavoratrici subiranno un incremento repentino dell età pensionabile). E confermato inoltre l incremento del requisito di un mese nel 2013 (+ 3 mesi per adeguamento ISTAT) ed un ulteriore mese nel Tuttavia, chi utilizzerà lo strumento del pensionamento anticipato per anzianità prima dei 62 anni di età avrà una penalizzazione sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011 pari all 1% per gli ultimi due anni di anticipo nell'accesso al pensionamento prima dei 62 anni di età e al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. La riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. La suddetta riduzione percentuale non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, nel caso in cui il requisito di anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. La riduzione percentuale non opera per coloro che rientrano nel sistema contributivo pieno (primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995) per i quali, inoltre, sarà possibile accedere al pensionamento anticipato avendo compiuto 63 anni di età e con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo), se la pensione mensile non risulta inferiore a 2,8 volte l importo mensile dell assegno sociale. 3

4 REGIME TRANSITORIO APPLICAZIONE DELLE REGOLE IN VIGORE FINO AL Le vecchie regole sono fatte salve con riferimento al diritto al pensionamento ed alla misura del trattamento per chi ha raggiunto i requisiti entro il È inoltre prevista una norma di salvaguardia per i seguenti casi: lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità; lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011; chi e stato autorizzato alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011; lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l istituto dell esonero dal servizio; lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: - la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; - il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro la fine del ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica. Entro il 30 giugno 2012, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concreto con il Ministro dell economia e delle finanze, saranno stabiliti il limite massimo dei beneficiari e il limite delle risorse destinate a tale fine. Eventuali ulteriori richieste potranno essere prese in esame solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri, un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione ed in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e il contributo pari allo 0,30% destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua. Infine, in via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato, viene data la possibilità di accedere al pensionamento al compimento dei 64 anni di età (+ relativo adeguamento ISTAT), nel caso siano i possesso entro il dei seguenti requisiti: a) almeno 35 anni di anzianità contributiva e quota 96 con almeno 60 anni di età anagrafica (ad 4

5 esempio 60 anni di età e 36 anni di contribuzione, oppure 61 anni di età con 35 di contribuzione); b) per le lavoratrici, almeno 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età. Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione (28 dicembre 2011) risultavano svolgere attività di lavoro dipendente nel settore privato. E sempre in vigore la norma che salvaguarda gli assicurati che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007, a prescindere dal momento di decorrenza della pensione stessa. I requisiti di anzianità contributiva ed età anagrafica in vigore al 31 dicembre 2007 (anzianità contributiva pari almeno a 35 anni e età anagrafica pari a 57 anni) si applicano anche ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio ADEGUAMENTO DEI REQUISITI ANAGRAFICI IN BASE ALL ASPETTATIVA DI VITA Tutti i requisiti anagrafici previsti dalla legge 214/2011 ed il requisito contributivo per accedere al pensionamento di anzianità saranno soggetti ad un adeguamento periodico sulla base delle statistiche elaborate dall ISTAT relative alla speranza di vita della popolazione. La Manovra Monti ha anticipato la decorrenza del primo adeguamento che sarà pari a tre mesi 1 e decorrerà dal 1 gennaio 2013, i successivi due avr anno cadenza triennale (verranno quindi riveduti i requisiti a decorrere dal 1 gennaio e dal 2019). Si è poi stabilito di accelerare la procedura introducendo la cadenza biennale per gli adeguamenti successivi al Inoltre, il comma 9 dell articolo 24 della legge 214/2011 contiene una norma per garantire la sostenibilità del sistema, secondo la quale dal 2021 l età minima pensionabile non potrà essere inferiore a 67 anni, anche nel caso in cui non si arrivasse a tale valore con gli adeguamenti ISTAT. Anche l adeguamento dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo passerà dalla cadenza triennale a quella biennale, dopo il Verranno, invece, adeguate annualmente le soglie riferite a multipli dell assegno sociale, come condizione per la liquidazione degli assegni pensionistici per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1 gennaio TOTALIZZAZIONE Sono state apportate modifiche anche alle regole per usufruire della totalizzazione dei periodi assicurativi, la normativa che consente ai lavoratori che nel corso della propria vita hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere un unica pensione sommando i diversi periodi contributivi, purché non coincidenti. La totalizzazione può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti, ed è completamente gratuita. Il lavoratore, che non deve essere già titolare di pensione in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto, può richiedere la totalizzazione se possiede i suddetti requisiti: - almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni di età, 1 Il Ministero dell Economia, con Decreto del 6 dicembre 2011 ha comunicato che, poiché l aumento della speranza di vita notificato dall ISTAT con riferimento agli anni dal 2007 al 2010 è stato pari a 5 mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2013 verrà applicata la maggiorazione massima di tre mesi dei requisiti anagrafici fissata dal legislatore. Tale limite massimo è stato previsto esclusivamente con riferimento al primo adeguamento. 5

6 oppure - 40 anni di contributi a prescindere dall età. L INPS con la circolare 35/2012 spiega che i suddetti requisiti non sono stati modificati dalla riforma e quindi sono soggetti solo all adeguamento periodico sulla base del meccanismo della speranza di vita. Pertanto, alle pensioni totalizzate continua ad applicarsi la vecchia finestra di decorrenza di 18 mesi. A decorrere dal 1 gennaio 2012 è stato eliminato i l requisito contributivo minimo di tre anni versati in ogni gestione assicurativa, pertanto tutti i periodi contributivi potranno essere totalizzati, sempre che non siano temporalmente coincidenti. Infatti, per il perfezionamento dell anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola (rif. punto 8 della circolare INPS n. 69 del 9 maggio 2006). Le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse. Il pagamento della pensione è effettuato dall INPS, ma l onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote. CUMULO PENSIONE/REDDITI DA LAVORO Come è noto, dal 1 gennaio 2009 non sono più previ sti limiti alla possibilità di cumulare i redditi da pensione liquidata con il sistema retributivo con quelli da lavoro dipendente ed autonomo. In proposito riteniamo utile ribadire che uno dei requisiti per ottenere il pensionamento per i lavoratori dipendenti è quello della cessazione dell attività lavorativa. Solo successivamente sarà possibile reimpiegarsi come lavoratore dipendente o autonomo e percepire sia il trattamento pensionistico e sia lo stipendio. L INPS, con circolare n. 89/2009 ha precisato che è possibile liquidare la pensione anche se la rioccupazione avviene con lo stesso datore di lavoro. Per accertare l avvenuta interruzione del rapporto di lavoro è necessario verificare che siano state rispettate le formalità conseguenti alla cessazione: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche. Pensioni liquidate con il sistema contributivo Sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo anche le pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo ma a condizione che il soggetto abbia maturato i medesimi requisiti anagrafici e contributivi previsti per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ed anzianità nel sistema retributivo. Pertanto, se ci riferiamo alle regole introdotte dal 1 gennaio 2012, potrebbero cumulare la pensione contributiva con altri redditi da lavoro solo coloro che andranno in quiescenza con l anzianità contributiva massima (attualmente 41 anni per le donne e 42 per gli uomini) o con l età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia, attualmente pari a 66 anni (62 anni per le lavoratrici private). In caso diverso, dovrebbero applicarsi le penalizzazioni previste dalla legge 335 del 1995 per i lavoratori a cui si applicherà integralmente il sistema contributivo, ovvero: 6

7 a) se si svolge attività di lavoro dipendente: trattenuta dell intera pensione fino a 63 anni di età. oltre i 63 anni, trattenuta del 50% della quota eccedente il minimo INPS (per il 2012 pari a 480,53 euro). b) se si svolge attività di lavoro autonomo: Trattenuta del 50% della quota eccedente il minimo. CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI L articolo 22 della L n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012) ha stabilito che con effetto dal 1 gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. Pertanto l aliquota per i soggetti non iscritti ad una forma pensionistica obbligatoria e non pensionati sarebbe pari al 27,72% e al 18% per gli iscritti all AGO e i titolari di pensione diretta. MASSIMALE CONTRIBUTIVO PER GLI ISCRITTI ALL AGO DAL 1 GENNAIO 1996 IN AVANTI Riportiamo di seguito un riepilogo dei massimali annui (dal 1996 al 2012), base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1 gennaio 1996 in avanti e per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo: Anno Massimale 1996 L L L L L L , , , , , , , , , , ,00 CRITERI DI CALCOLO DELLA PENSIONE A decorrere dal 1 gennaio 2012, con riferimento al le anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. Per il calcolo della pensione relativamente alle anzianità maturate prima del 1 gennaio 2012 continuano ad applicarsi le precedenti regole, ovvero: 7

8 interamente con il sistema retributivo per coloro che al avevano maturato un anzianità contributiva almeno pari a 18 anni; sistema misto, per chi al risultava essere già lavoratore dipendente ma aveva un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni (sistema retributivo in ragione degli anni di contribuzione antecedenti il 1996 e sistema contributivo per il restante periodo); interamente con il sistema contributivo, per chi ha iniziato a contribuire dal 1 gennaio 1996 in avanti. L introduzione del sistema contributivo a decorrere dal 1 gennaio 2012 potrebbe rivelarsi meno penalizzante per coloro che continuano l attività lavorativa dopo aver raggiunto i 40 anni di contributi, perché con il sistema retributivo la contribuzione versata in eccesso veniva utilizzata solo parzialmente ai fini del calcolo della pensione, mentre con il sistema contributivo si terrà conto di tutti i contributi versati. Opzione per il calcolo contributivo Lavoratrici La norma prevista dall art. 1, comma 9, della legge 243/2004, in via sperimentale fino al , è stata mantenuta in vigore dalla recente Manovra Monti. Le lavoratrici possono quindi, ancora oggi, ottenere la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva ed un età di almeno 57 anni, se lavoratrici dipendenti, e 58, se lavoratrici autonome, a condizione che optino per il calcolo della pensione secondo le regole del sistema contributivo. In questo caso continua ad applicarsi la finestra mobile di 12/18 mesi anche alle lavoratrici che matureranno i predetti requisiti dopo il L INPS ha confermato che anche il requisito anagrafico di 57/58 anni subirà nel 2013 l incremento di tre mesi relativo all adeguamento ISTAT. Non è chiaro se la data del debba intendersi come termine ultimo per la liquidazione del trattamento pensionistico o come termine entro il quale debbano essere raggiunti i requisiti anagrafico/contributivo, a prescindere dall apertura della finestra di decorrenza. Tuttavia, poiché entro tale data il Governo dovrà verificare i risultati della sperimentazione e quindi decidere in merito ad una eventuale proroga della norma, auspichiamo di poter avere risposte ai dubbi sollevati in tempo utile. Lavoratori in genere E rimasta in vigore la norma (art. 1, comma 23, L. 335/95) relativa alla possibilità di opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo che può essere esercitata dai lavoratori in possesso di un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre , potendo far valere almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (cioè dal 1996 in avanti), tale possibilità è stata confermata dalla circolare INPS n. 35 del Gli assicurati con almeno 18 anni di contributi alla data del , possono ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo a condizione che abbiano esercitato la facoltà di opzione entro il e che possano far valere almeno 5 anni di contributi successivi al (Circ. INPS n.181/2001, punto 1). 8

9 Tuttavia, l INPS ha chiarito che anche se si esercita tale opzione non è applicabile la normativa di miglior favore prevista per i lavoratori che hanno iniziato a contribuire dal 1 gennaio 1996 in avanti, relativamente ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata. Ricordiamo, infine che l'opzione per il calcolo con il sistema contributivo non è revocabile, quindi conviene esercitarla al momento del pensionamento, quando si è sicuri di voler operare tale scelta dopo aver fatto le necessarie valutazioni. 9

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