ALLEGATO "A" REPERTORIO 13543/11951 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

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1 ALLEGATO "A" REPERTORIO 13543/11951 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "Leggiero Real Estate S.R.L." in sigla "LEGGIERO RE S.R.L." STATUTO - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE Articolo 1 La società si denomina "Leggiero Real Estate S.R.L." in sigla "LEGGIERO RE S.R.L.". Articolo 2 La società ha sede nel Comune di Firenze, all indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell articolo 111 ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.- Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, depositi, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.- LIBRO DEI SOCI La società ha facoltà di tenere, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. OGGETTO Articolo 3 La Società ha per oggetto le seguenti attività: - la costruzione, ristrutturazione, compravendita di immobili, di diritti immobiliari e la gestione di immobili, ed in genere tutto quello che è connesso alla attività immobiliare; - compravendita di marchi e brevetti; - la gestione, anche in affitto, di beni immobili sia di proprietà che di terzi; - attività di organizzazione di corsi, conferenze, meeting, attività editoriale in genere realizzata anche con l ausilio di audiovisivi, software, cd, cd rom, supporti multimediali, agenzia pubblicitaria; - la realizzazione, gestione e conduzione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica; lo svolgimento di tutte le operazioni di produzione e cessione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, idroelettriche, agroforestali e fotovoltaiche, cogenerazione, maremotrice ed eolico, nonché l'acquisto, lo stoccaggio (anche virtuale), la produzione e la vendita di carburanti derivanti da vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, di materie prime in genere e di prodotti chimici derivati da prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dal fondo; - la produzione di macchinari e/o impianti per produzione di energia in genere, la manutenzione e rivendita degli stessi. La società potrà attuare iniziative per favorire lo sviluppo di progetti ed interventi volti al risparmio energetico e a promuovere l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili; - l'acquisto e la vendita di concessioni, diritti e autorizzazioni per la realizzazione, gestione e conduzione di impianti di generazione di energia alimentati da fonti rinnovabili; Per la realizzazione del proprio scopo sociale la società potrà operare a mezzo di SIMONE CALCINAI NOTAIO - 1 -

2 proprie risorse ed organizzazioni o a mezzo di risorse e servizi di terzi. La società potrà svolgere ogni altra operazione mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale o finanziaria, con espressa esclusione della raccolta del risparmio nei confronti del pubblico e delle altre attività che sono per legge riservate a determinate categorie di soggetti. La società potrà anche assumere non ai fini del collocamento, partecipazioni anche azionarie, ed interessenze per la gestione ed il godimento in altre società italiane ed estere; partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese, costituire e/o partecipare a fondazioni che abbiano come scopo attività culturali; costituire e prestare garanzie reali o personali anche per debiti di terzi; il tutto sia in Italia che all estero nel rispetto delle Leggi n.1/1991 e 197/1991 e delle altre leggi disciplinanti l esercizio delle attività finanziarie. E' comunque vietato l'esercizio - sia in conto proprio che per conto di terzi - di attività di sollecitazione al pubblico risparmio ovvero di raccolta del risparmio ovvero di intermediazione mobiliare; è altresì vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di attività finanziaria nei confronti del pubblico. Lo svolgimento di attività soggette a speciali autorizzazioni è subordinato al rilascio delle stesse.- DURATA Articolo 4 La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell assemblea dei soci.- CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI Articolo 5 Il capitale sociale è di Euro (diecimila), diviso in quote ai sensi di legge.- Articolo 6 La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.- Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del codice civile, gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile. In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell eventuale organo di controllo.- FINANZIAMENTI DEI SOCI Articolo 7 I soci potranno eseguire, su richiesta dell organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, finanziamenti con o senza obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.- Qualora il finanziamento venga concesso ed erogato senza stabilire per scritto, con atto redatto tra il socio finanziatore e la società, la misura del tasso di interesse a cui viene concesso il finanziamento, lo stesso verrà presupposto infruttifero di interessi e ciò in espressa deroga al disposto dell art del CC. e alla presunzione di fruttuosità prevista dalla normativa fiscale. PARTECIPAZIONI SOCIALI Articolo 8-2 -

3 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.- E consentita l attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.- Articolo 9 Ove un socio intenda trasferire (con ciò intendendosi far riferimento a tutti i negozi di alienazione nella più amplia accezione del termine) in tutto o in parte la propria quota od i relativi diritti di opzione, è obbligato ad offrirla ad altri soci, i quali possono esercitare il diritto di prelazione. In caso di mancato esercizio di tale diritto la quota ed i relativi diritti di opzione potranno essere offerti a non soci, purché nel rispetto di quanto disposto in materia di trasferimento delle quote a non soci. Onde rendere possibile l'esercizio del diritto di prelazione, il socio che intende cedere le proprie quote, in tutto o in parte, dovrà darne comunicazione scritta, con indicazione del prezzo della quota da cedere, all'organo Amministrativo, il quale, a sua volta, ne informerà, con comunicazioni scritte, tutti gli altri soci, questi ultimi, volendo esercitare il diritto di prelazione, dovranno presentare nella sede della società, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, apposita dichiarazione. La quota disponibile verrà assegnata, a cura dell'organo Amministrativo, ai soci che avranno esercitato il diritto, in misura proporzionale al valore della quota da ognuno di essi posseduta. Le partecipazioni sono trasferibili senza l osservanza delle suddette formalità, non spettando agli altri soci il diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione avvenga a favore del coniuge di un socio o di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado. I soci possono inoltre liberamente trasferire le quote o i diritti di opzione o parte di essi a proprie controllanti, o controllate, o controllate dalla stessa controllante. Per controllate si intendono quelle società che risultino tali ai sensi dell art. 2359, comma primo, numeri uno e due del Codice Civile, con esclusione del controllo contrattuale di cui all art. 2359, comma primo, numero tre. La libertà di trasferimento è risolutivamente condizionata al fatto che non venga meno il rapporto di controllo della società cessionaria entro un anno dal trasferimento; in difetto ciascun socio avrà il diritto di far dichiarare inefficaci i trasferimenti di quote o diritti di opzione liberamente effettuati. L intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa, previa esibizione del mandato fiduciario, agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. In corso di trasferimento a titolo gratuito o per atto di permuta il valore della quota ceduta, al fine dell'esercizio del diritto di prelazione sarà determinato da un arbitro che si pronuncerà seconda equità e che verrà nominato dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Firenze.- Trasferimento delle quote a non soci - Il trasferimento, totale o parziale, delle quote o dei diritti di opzione a chi non sia già socio della società è altresì subordinato al preventivo gradimento del cessionario, espresso da tanti soci che rappresentino la totalità del capitale residuo. Nel caso in cui sia negato tale gradimento, il socio che intendeva cedere la propria quota avrà diritto di recedere dalla società e di ricevere in pagamento dalla società medesima una somma in proporzione al patrimonio sociale e potrà essere indicato altro soggetto gradito da parte dell'organo amministrativo o dalla residua - 3 -

4 compagine sociale. Il patrimonio sociale sarà oggetto di stima che sarà eseguita tenendo conto del relativo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. Il valore della quota, così determinato, sarà rimborsato entro il termine di un anno dalla sua liquidazione. Condizione Legale - Gli obblighi e le procedure previste nei precedenti paragrafi sono tassativamente considerati alla stregua di inderogabile condizione legale per la validità della cessione. Le cessioni di quota che dovessero essere effettuate senza la osservanza di quanto disposto negli anzidetti articoli non avranno alcuna efficacia nei confronti della società. Quando l intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell unico socio, o cessa l unipersonalità della società, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell art C.C. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall iscrizione, nel libro soci e devono indicare la data di tale iscrizione. La società deve indicare l eventuale propria soggezione all altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione dl registro delle imprese di cui all art bis, comma secondo, C.C.. RECESSO DEL SOCIO Articolo 10 I soci hanno il diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, secondo il disposto di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.- L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.- Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.- I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Il valore della partecipazione è determinato tenendo conto del valore del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso.- In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto designato dal Presidente del Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.- L'esperto deve procedere con l'osservanza dei criteri di valutazione fissati dall'articolo 2426 del Codice Civile per la redazione del bilancio d'esercizio.- DECISIONI DEI SOCI Articolo 11 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.- In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 2479 del Codice Civile

5 Articolo 12 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.- Ogni socio che non sia moroso nell esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.- Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell oggetto sociale determinato nell atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.- Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato dalle seguenti disposizioni: - uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; - le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società; - le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.- ASSEMBLEA DEI SOCI Articolo 13 L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme: a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano; b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell organo amministrativo l assemblea può essere convocata dall eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci; c) in ogni caso l assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell argomento; d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società; - 5 -

6 e) il presidente dell assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale; f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione, o dal più anziano degli amministratori in caso di organo amministrativo pluripersonale non collegiale, ed in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea; g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto. Le assemblee potranno svolgersi, nel rispetto delle disposizioni e principi di cui sopra, anche a mezzo di tele e videoconferenza.- AMMINISTRAZIONE Articolo 14 La società è amministrata, alternativamente: a) da un amministratore unico; b) da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri; c) da due o più amministratori con firma congiunta e/o disgiunta a seconda di quanto deciso all'atto della loro nomina.- Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.- I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.- Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.- L organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.- In caso di cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni si applicano gli artt e 2386 c.c..- Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.- Articolo 15 Il Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori o l'amministratore Unico, col limite di quanto la legge riserva in modo esclusivo alla decisione dei soci, sono investiti di tutti i poteri per quanto attiene alla gestione sociale tanto per gli affari di ordinaria quanto per quelli di straordinaria amministrazione, senza alcune limitazioni o possibili riserve ad eccezione di quelle che saranno determinate in occasione della nomina. Articolo 16 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e - 6 -

7 in giudizio, con le seguenti modalità.- Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l esecuzione delle decisioni del consiglio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quando sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all esercizio di tali poteri, si intende loro attribuita con le stesse modalità.- La rappresentanza sociale spetta inoltre all amministratore unico, agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.- Articolo 17 Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme: a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge; b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore; c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l ora della riunione e l ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori; d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell eventuale organo di controllo; e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente; g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società; h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge. Le riunioni possono svolgersi anche a messo di tele o videoconferenza.- Articolo

8 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.- ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI Articolo 19 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.- L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell esercizio sociale qualora, a giudizio dell organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all oggetto della società.- Articolo 20 Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.- ORGANI DI CONTROLLO Articolo 21 Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina l'organo di controllo composto come per legge. All'organo di controllo si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia. SCIOGLIMENTO Articolo 22 Lo scioglimento anticipato per volontà dei soci è deliberato dall assemblea con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.- TITOLI DI DEBITO Articolo 23 La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.- UNICO SOCIO Articolo 24 Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci, e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.- DISPOSIZIONI FINALI Articolo 25 Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia espressamente alle norme di legge in materia.- Firenze, 25 maggio Firmato: Salvatore Leggiero; Simone Calcinai Notaio - vi è il sigillo

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