Corso di formazione 818/84 Milano 11 Dicembre 2012
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- Marcellino Sassi
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1 Corso di formazione 818/84 Milano 11 Dicembre 2012 Edifici pregevoli per storia ed arte Presentazione ing. Antonio Giulio Durante 1
2 Attività soggette a controlli VVF attività 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. Appartengono tutti alla categoria C di cui all art.3 del DPR 1/8/2011, n.151 Attività 90 del DM 16/2/1982 Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n non sono compresi nel punto 90 del DM e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato decreto , sono invece compresi al punto 90 del DM e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto , quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc; 2
3 Regole tecniche applicabili Sommario Decreto Ministero dei beni Culturali e Ambientali 20 maggio 1992, n. 569 Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi. 3
4 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 biblioteche ed archivi Campo di applicazione: edifici pubblici e privati sottoposti a tutela ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, destinati a contenere biblioteche ed archivi. Attività consentite negli edifici: tutte le attività comprese nel DPR 151/11 non pertinenti a condizione che risultino isolate o separate con strutture REI 120 rispettando le norme sulle attività a rischio specifico. 4
5 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 biblioteche ed archivi Divieti È vietato nei locali tenere ed usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a kerosene e sostanze che possono reagire tra loro provocando incendi; Carico d incendio Carico d incendio non è incrementabile dopo il rilascio del C.P.I.; Per le attività di nuova istituzione o per gli ampliamenti da realizzare, il carico d incendio ad esclusione delle strutture non può essere superiore a 50 kg/m2 in ogni singolo ambiente (875 Mj/mq); 5
6 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 biblioteche ed archivi I materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di classe non superiore a 2; I materiali di rivestimento e quelli suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce devono essere di classe non superiore a 1; I mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.; 6
7 Reazione al fuoco nuova classificazione 7
8 Reazione al fuoco nuova classificazione 8
9 Reazione al fuoco nuova classificazione 9
10 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 biblioteche ed archivi Sistema organizzato di vie di esodo: Realizzare il percorso più breve per raggiungere le uscite; La larghezza dei percorsi non inferiore a 0,90 m e privi di ostacoli e segnalati con cartelli indicanti anche le istruzioni sul comportamento da tenere in caso d incendio; I percorsi devono avere lunghezza non superiore a 30 m, e dimensionati in funzione del massimo affollamento ipotizzabile, per una capacità di deflusso non superiore a 60; La larghezza totale si ottiene sommando la larghezza di tutte le uscite di larghezza non inferiore a 0,90 che immettono su spazio scoperto o luogo sicuro; Diversamente si deve procedere alla riduzione dell affollamento anche con l ausilio di sistemi che limitino l afflusso delle persone in ingresso. 10
11 Depositi Il materiale conservato deve essere posizionato in scaffali e/o contenitori metallici lasciando passaggi liberi di larghezza non inferiore a 0,90 m; La comunicazione tra questi locali ed il resto dell edificio deve avvenire tramite porte REI 120 munite di congegni di autochiusura; Con carico d incendio superiore a 50 kg/m2 deve essere installato impianto di spegnimento automatico collegato a impianto di allarme; Deve essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o n. 2 ricambi ambiente/ora con mezzi meccanici. 11
12 Impianti elettrici Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo le prescrizioni della legge 1 marzo 1968, n. 186 e della legge 5 marzo 1990, n. 46; Norme CEI Nelle sale di lettura con presenza di pubblico, deve essere installato un sistema di sicurezza per l illuminazione delle vie di esodo e la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire l evacuazione di tutte le persone; Deve essere realizzata la protezione contro le scariche atmosferiche 12
13 Impianti elettrici Edifici soggetti a tutela ex Legge 1089/39 Esistenza di vincoli che limitano le possibilità di intervento Necessità di provvedimenti alternativi a quelli previsti dalle norme generali impianti e dalle Sezione 751 e 752 della norma CEI 64-8 Norma CEI individua varianti a sicurezza equivalente
14 CEI Cabina di trasformazione: Accesso dall esterno o da disimpegno aerato Compartimento REI 120 (tranne per Tr a secco F1/F2) anche per fabbricati isolati a distanza inferiore a 3 m Impianto di rivelazione Trasformatori in olio/liquido infiammabile: fossa + soglia Contenimento serbatoio min 100% volume olio trasformatore + Ghiaietto tagliafiamma 14
15 CEI Cabina di trasformazione: Superfici di aerazione dotate di griglie a maglia fitta o altro dispositivo equivalente (punto norma CEI 11-1) Illuminazione di emergenza Mezzi di estinzione: secondo norma CEI 11-1, dimensionati in funzione di presenza e quantitativo di liquido infiammabile; presenza di altri materiali combustibili; tipologia dei cavi installati Norma CEI 64-15: Opportuno impianto di estinzione 15
16 CEI Locale Gruppo elettrogeno: Compartimento antincendio REI 120 Condotto di scarico fumi REI 120 se adiacente a struttura Impianto di rivelazione + opportunità impianto di estinzione Locale accumulatori: Compartimento antincendi REI 120 Ammessi locali non dedicati alle condizioni di cui alle norme CEI 21-6/3 (ora CEI 21-39) e in assenza di opere soggette a tutela nel locale Nei locali con opere soggette a tutela: accumulatori ammessi negli apparecchi di illuminazione e similari Impianto di rivelazione + opportunità impianto di estinzione 16
17 CEI Quadri elettrici: ammessi nei locali con presenza di pubblico alle seguenti condizioni: Quadro elettrico generale distanziato dal pubblico Portello con chiusura a chiave o altro attrezzo Grado di protezione IP2XC 17
18 CEI Impianto fisso - Accorgimenti in deroga: Locali non accessibili al pubblico: protezione meccanica delle condutture solo nei locali di deposito materiali combustibili Locali accessibili al pubblico: Distanziamento delle condutture prive di protezione meccanica Soluzioni in caso di impianto sorvegliato da personale qualificato: Cordonature Barriere a fotocellule munite di segnalazione ottica e acustica. Distanziamento: 2,25 m sopra il pavimento - 0,60 m in orizzontale) 18
19 Edifici Pregevoli per arte e storia CEI Impianto fisso - Accorgimenti in deroga: Riutilizzo di componenti elettrici oggetto o meno di tutela: lampadari o appliques considerati dalla Legge "antichi", (ovvero esistenti da oltre 50 anni): circuiti protetti con dispositivi differenziali da 30 ma. Temperatura massima raggiunta dopo 8 ore su parti combustibili dell'apparecchio: 90 NO lampade alogene 19
20 Edifici Pregevoli per arte e storia CEI Impianto fisso - Accorgimenti in deroga: Apparecchi di illuminazione non soggetti a tutela mantenuti in esercizio se: Rispondenti ai requisiti di legge Distanze lampade - oggetti illuminati combustibili: fino a 100W : da 100 a 300 W: da 300 a 500 W: 0,5 m 0,8 m 1 m Ammesse distanze inferiori solo se temperature su oggetti illuminati 90 C dopo 8h consecutive di i funzionamento Altri Apparecchi: protetti se sottoposti a danneggiamento 20
21 Edifici Pregevoli per arte e storia CEI Impianto fisso - Accorgimenti in deroga: Interruttori, pulsanti, cavi non conformi - ammessi solo se: inseriti in circuiti ausiliari alimentati a bassissima tensione di sicurezza (SELV) con tensioni 25 in ca ( 60V in cc) e corrente contenuta entro 10 ma anche in caso di c.c. prese a spina in ambienti accessibili al pubblico: protezione individuale (Sezione 752 CEI 64-8) solo se destinate all alimentazione di servizi di sicurezza Prese a spina installate negli altri locali: possono essere raggruppate in numero superiore a 5 21
22 Ascensori e montacarichi Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare, per quanto compatibile, quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246 e successive integrazioni e modificazioni e quindi il Decreto 15 Settembre 2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. 22
23 Mezzi antincendio Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore a 13 A nella misura di uno ogni 150 m2 di superficie di pavimento in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso; L impianto idrico antincendio deve essere realizzato da una rete ad anello dotata di attacchi DN 45 UNI utilizzabili per il collegamento a naspi o manichette; La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 litri/min per ogni colonna montante con più di due idranti; L alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare ai due idranti idraulicamente più sfavoriti almeno 120 litri/min per ogni idrante, con una pressione residua di 2 bar e per un tempo di almeno 60 min. All esterno del fabbricato devono essere previsti una rete di idranti DN 70 UNI e un attacco di mandata per autopompe. 23
24 Rivelazione ed allarme incendio Nei locali devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica di incendio, collegati a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili nei locali presidiati; Deve essere installato almeno un sistema di allarme acustico in grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso d incendio. Nei locali aperti al pubblico deve essere previsto un impianto di altoparlanti da utilizzare in condizioni di emergenza per dare le necessarie istruzioni ai presenti o soluzioni alternative. 24
25 Gestione della sicurezza Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore della biblioteca, dell'archivio o dell'istituto) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza. Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza e in particolare: 1. non siano superati gli affollamenti massimi previsti per gli ambienti destinati a sale di consultazione e lettura; 2. siano mantenute sgombre da ogni ostacolo ed agibili le vie di esodo; 3. siano rispettate le disposizioni di esercizio in occasione di manutenzioni e risistemazioni. 25
26 Gestione della sicurezza Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché: a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano altresì condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli; b) siano mantenuti costantemente in buono stato tutti gli impianti presenti nell'edificio. Gli schemi aggiornati di detti impianti nonché di tutte le condotte, fogne e opere idrauliche, strettamente connesse al funzionamento dell'edificio, ove in dotazione all'istituto, devono essere conservati in apposito fascicolo. 26
27 Gestione della sicurezza (segue) In particolare per gli impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione ed a segnalare al responsabile dell'attività eventuali carenze e/o malfunzionamento, per gli opportuni provvedimenti. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni; c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e riscaldamento ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche e frigorifere devono essere condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative; 27
28 Gestione della sicurezza d) sia previsto un servizio organizzato composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività, esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati; e) siano eseguite per il personale addetto all'attività periodiche riunioni di addestramento e di istruzioni sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché esercitazioni di sfollamento dell'attività. g) curare la tenuta di un registro ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici dell'illuminazione di sicurezza e dei presidi antincendio, nonché all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico. 28
29 Piano di intervento e istruzioni di sicurezza 1. Nelle attività in oggetto devono essere predisposti adeguati piani di intervento da porre in atto in occasione delle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. Il personale addetto deve essere edotto sull'intero piano e, in particolare, sui compiti affidati ai singoli. 2. Detti piani, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attività, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni: siano avvisati immediatamente i presenti in pericolo evitando, per quanto possibile, situazioni di panico; con l'ausilio del personale addetto, sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo un piano prestabilito nonché la protezione del materiale bibliografico; 29
30 Piano di intervento e istruzioni di sicurezza (segue) sia richiesto l'intervento dei soccorsi (Vigili del fuoco, Forze dell'ordine ecc.); sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso, riguardanti le caratteristiche dell'edificio; sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei sistemi di evacuazione dei fumi e dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento. 3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli. 30
31 Piano di intervento e istruzioni di sicurezza (segue) 4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata che indichi tutte le possibili vie di esodo. 5. All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata dalle seguenti indicazioni: 1)scale e vie di esodo; 2) mezzi di estinzione; 3) dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento; 4) eventuale quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; 5) impianti e locali a rischio specifico. 31
32 Piano di intervento e istruzioni di sicurezza (segue) 6. A cura del responsabile dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici relativo all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti della attività e delle aree a rischio specifico. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente. 32
33 Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 Allegato XI LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITA' PREVISTE DALL'ART. 6, COMMA 3 luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609: Lettera p): edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 mq; 33
34 Deroghe 1. Ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, non sia possibile il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendi, potrà essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento, corredata per le biblioteche dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia bibliotecaria e per gli archivi dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia archivistica, con le procedure previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n Il Comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e può avvalersi, ai sensi del terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, di esperti nominati dal Ministero per i beni culturali e ambientali. 34
35 Decreto Ministero dei beni Culturali e Ambientali 20 maggio 1992, n. 569 musei, gallerie,esposizioni e mostre Campo di applicazione Le norme di questo regolamento, volte ad assicurare la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti, si applicano agli edifici pubblici e privati di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per le quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 1 giugno 1939, n (modificata dal D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490). Attività consentite Tutte le attività comprese e non nel D.M. 16 febbraio 1982 nel rispetto delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi. 35
36 Decreto Ministero dei beni Culturali e Ambientali 20 maggio 1992, n. 569 musei, gallerie,esposizioni e mostre Differenze sostanziali rispetto al DM n.418 del 30/6/1995: 1.Non è indicata la lunghezza massima del percorso d esodo (non 30 metri) 2.Carico d incendio massimo pari a 10 kg legna/mq (non 50). 3.Non è prescritto l impianto ad altoparlanti. 4.Non è prevista la rete idrica esterna UNI 70 5.La rete idrica interna UNI 45 può avere come pressione dinamica 1.5 bar e non 2 bar. 6.Le centrali termiche, di nuova installazione, non possono essere ubicate all'interno degli edifici disciplinati dal 569/92. 36
37 Decreto Ministero dei beni Culturali e Ambientali 20 maggio 1992, n. 569 musei, gallerie,esposizioni e mostre 37
38 Casi di studio 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
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