Quanto resta del co.co.co e dell associazione in partecipazione?
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1 Videolavoro del 14 aprile 2016 Quanto resta del co.co.co e dell associazione in partecipazione? Luca Vannoni Rubrica a cura della redazione del Sistema Ratio 1
2 COLLABORAZIONI A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative (non più prevista la ripetitività), le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 2
3 RICONDUZIONE AL LAVORO SUBORDINATO Quindi, se sussiste: - 1) prestazione esclusivamente personale - 2) etero-organizzazione da parte del committente, anche con riferimento a tempi e luoghi SI APPLICA IL LAVORO SUBORDINATO 3
4 SI APPLICA DISCIPLINA LAVORO SUBORDINATO L art. 2 estende la fattispecie del lavoro subordinato o applicazione dall esterno? 4
5 DEROGHE La disposizione sulla etero-organizzazione, con conseguente riqualificazione in lavoro subordinato, non trova comunque mai applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; 5
6 Segue: DEROGHE c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n
7 ESCLUSIONE DALLA RICONDUZIONE AL LAVORO SUBORDINATO Restano quindi salvi da quanto previsto dal comma 1: 1) collaborazioni previste da accordi collettivi per specifiche esigenze produttive di settore (es. call-center) 2) collaborazioni prestate nell ambito delle professioni intellettuali con necessaria iscrizione Albo 3) membri organi di amministrazione e controllo, partecipanti collegi e commissioni 4) Prestazioni a favore di società sportive dilettantistiche aderenti al CONI 7
8 ART. 409 CPC. CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria [c.c. 2141], di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto [c.c. 1647], nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato ; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici he svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice 8
9 PARTITE IVA Abrogazione dei vincoli sulle partite IVA di cui all art.69-bis del D.Lgs. 276/2003 9
10 LAVORO AUTONOMO In particolare, si statuiva che le prestazioni rese da persona titolare di partita Iva fossero considerate come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, salvo che sia fornita prova contraria dal committente, qualora ricorressero almeno due dei seguenti presupposti: A) la collaborazione deve avere una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi; B) il corrispettivo della collaborazione deve costituire più dell 80% dei compensi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco di due anni solari consecutivi. C) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente 10
11 LAVORO AUTONOMO Il comma 26 dell art. 1 L. 92/12 precisava che, in presenza di almeno due dei predetti requisiti, la prestazione lavorativa fosse da inquadrarsi nell alveo delle collaborazioni coordinate e continuative con conseguente attrazione previdenziale nella gestione separata ex Legge n. 335/1995. Ma poi senza il progetto : Lavoro subordinato 11
12 SUPERAMENTO (ANCHE) DELL ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO Sono eliminati i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, anche in forma mista. 12
13 REGIME TRANSITORIO I contratti di associazione in partecipazione nei quali l apporto dell associato consiste anche in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione. 13
14 ART NOZIONE Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto di capitale. Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato (2). Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cuiall'articolo 76del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento 14
15 ABROGAZIONE (ANCHE) DELL ART.1, COMMA 30 LEGGE FORNERO 30. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si applica, altresì, qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 26 del presente articolo. 15
16 CERTIFICAZIONE Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. 16
17 STABILIZZAZIONE Per chi stabilizza contratti di co.co.co, co.co.pro o con le c.d. partite Iva è prevista: - la possibilità di estinguere violazioni in materia contributiva, assicurativa e fiscale connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresse Sono escluse le contestazioni già accertate (con verbale) 17
18 Condizioni STABILIZZAZIONE i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all articolo 2113, comma 4, del codice civile, e o avanti le commissioni di certificazione; nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 18
19 STABILIZZAZIONE L assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. 19
20 Nuove co.co.co.: le indicazioni ispettive Il Ministero del Lavoro, con circolare n.3 del 1 febbraio, ha impartito istruzioni operative al personale ispettivo relativamente alle nuove collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal D.Lgs. n.81/15, artt.2 e 54, in vigore dal 1 gennaio 2016, riguardanti rispettivamente le "Collaborazioni organizzate da/committente" e la procedura di "Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA". Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 1/2/2016, n.3 20
21 Nuove co.co.co.: le indicazioni ispettive L'art.2, co.1, D.Lgs. n.81/15, prevede l'applicazione della "disciplina del rapporto di lavoro subordinato" nell'ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro" (c.d. etero-organizzazione). Pertanto, ogniqualvolta il collaboratore operi all'interno di un'organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le suddette condizioni, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 1/2/2016, n.3 21
22 Nuove co.co.co.: le indicazioni ispettive Per "prestazioni di lavoro esclusivamente personali" si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l'ausilio di altri soggetti. Per prestazioni "continuative" si intende il ripetersi, in un determinato arco temporale, al fine di conseguire una reale utilità. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 1/2/2016, n.3 22
23 Nuove co.co.co.: le indicazioni ispettive Da gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile la "disciplina del rapporto di lavoro subordinato": la generica formulazione utilizzata dal Legislatore lascia intendere l'applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale, normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato: il Legislatore, rispetto alle fattispecie indicate dall'art.2, co.1, ha inteso far derivare le medesime conseguenze legate a una riqualificazione del rapporto, semplificando di fatto l'attività del personale ispettivo che, in tali ipotesi, potrà limitarsi ad accertare la sussistenza di un'etero-organizzazione. Pertanto, l'applicazione della disposizione comporterà altresì l'irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch'essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 1/2/2016, n.3 23
24 Nuove co.co.co.: le indicazioni ispettive Il Ministero chiarisce infine che, in assenza di esplicite previsioni in senso contrario, la procedura di stabilizzazione non inficia la possibilità di avvalersi dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 1/2/2016, n.3 24
25 ACCORDI COLLABORAZIONI Scuole private Aninsei (ipotesi CCNL 22 luglio 2015) Nell allegato 6 sono state disciplinate le collaborazioni: Per i docenti delle sole istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi del comma 5, art. 1, L. n. 62/2000, il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le prestazioni ordinarie è nella misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive. Per tutte le altre istituzioni il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa avviene, per il lavoro autonomo e parasubordinato, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di legge. 25
26 JOBS ACT AUTONOMI Art. 1. Ambito di applicazione. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i rapporti di lavoro autonomo. Sono esclusi dall ambito di applicazione del presente titolo i piccoli imprenditori artigiani e commercianti iscritti alla Camera del commercio 26
27 Art. 3. Clausole abusive. Si considerano abusive e, pertanto, vietate le clausole che, all interno di un contratto cha abbia ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo, realizzino un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente. 27
28 Realizzano l abuso di cui al comma 1: a. la pattuizione di clausole che riservino al committente la facolta di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; la pattuizione di clausole che attribuiscano al committente la facolta di recedere dal contratto senza congruo preavviso; 28
29 La pattuizione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; il rifiuto del committente di stipulare in forma scritta gli elementi essenziali del contratto. 29
30 JOBS ACT AUTONOMI E nulla ogni clausola o patto attraverso il quale si realizzi l'abuso, con diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti dal lavoratore autonomo. 30
31 JOBS ACT AUTONOMI Art. 5 Entro il limite annuo di euro, le spese per l iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonche le spese di iscrizione a convegni, congressi e simili sono integralmente deducibili». 31
32 JOBS ACT AUTONOMI Art. 10. Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi non comportano l estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza erogazione ne maturazione del corrispettivo. 32
33 JOBS ACT AUTONOMI 2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente puo comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. 33
34 JOBS ACT AUTONOMI 3. In caso di malattia di gravità tale da impedire lo svolgimento della attivita professionale per una durata superiore ai 60 giorni, il versamento degli oneri previdenziali è sospeso per l intera durata del periodo di malattia fino ad un massimo di due anni. A decorrere dall ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione della malattia il lavoratore autonomo è tenuto ad effettuare il pagamento del debito previdenziale maturato durante il periodo di sospensione, in rate mensili nell arco di un periodo pari a tre volte quello di sospensione. 34
35 JOBS ACT AUTONOMI: COS È?? Disegno di legge collegato alla finanziaria Art. 13. Modifica all art. 409, n. 3, c.p.c. 1. All articolo 409, n. 3), del codice di procedura civile, dopo le parole «anche se non a carattere subordinato», sono aggiunte le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalita di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente la propria attivita lavorativa.». 35
36 Arrivederci al prossimo incontro: VideoLavoro - 12 maggio 2016 Ammortizzatori sociali: cosa è cambiato e cosa sta cambiando a cura di Area Impresa 36
37 PRASSI MINISTERI prassi SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI APPROFONDIMENTI PRIMI CHIARIMENTI SULLE NUOVE COLLABORAZIONI D. Lgs , n D. Lgs , n C.M. Lav , n. 3 - Interpello M. Lav , n. 27 Interpello M. Lav , n. 2 - Interpello M. Lav , n. 5 - Interpello M. Lav , n. 6 Circ. Fond. Studi Cons. Lav. 4/2016 L art. 2 del D. Lgs. 81/2015 ha previsto che dal 2016 debba applicarsi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione etero-organizzati ed etero-diretti. Le regole del contratto a progetto e, quindi, anche delle mini Co.co.co. e delle collaborazioni con percettori di pensione di vecchiaia, sono venute meno, ma è sempre possibile stipulare contratti di Co.Co.Co., facendo però attenzione ad evitare l etero-organizzazione e l etero-direzione per non essere soggetti all applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Il Ministero del Lavoro, con la circolare 3/2016, ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità normative, precisando che al fine di contrastare possibili comportamenti elusivi e fermo restando quanto verrà stabilito in sede di Commissione centrale di coordinamento della vigilanza, intende avviare specifiche campagne ispettive nel corso del 2016, in particolare nel settore dei call-center. SCHEMA DI SINTESI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO SUBORDINATO Art. 2 D. Lgs. 81/2015 Dal si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (eteroorganizzazione) (2). Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all art. 76 D. Lgs. 276/2003 la certificazione dell assenza dell etero organizzazione e dell etero direzione e il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro (4). ESCLUSIONI La disposizione non si applica:.. alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (1) prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;.. alle collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l iscrizione in appositi albi professionali (3) ;.. alle attività prestate nell esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;.. alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall art. 90 L. 289/2002;.. alle collaborazioni coordinate e continuative rese in favore del Coni, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva (Interp. Min. Lav. 6/2016);.. alle collaborazioni stipulate dalle pubbliche amministrazioni, fino al completo riordino della disciplina dell utilizzo dei contratti di lavoro flessibili (dal 2017 le P.A. non potranno più stipulare contratti di collaborazione etero diretti ed etero organizzati);.. ai rapporti di collaborazione dei produttori ed intermediari assicurativi nella misura in cui tali rapporti siano svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private) nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore (Interp. Min. Lav. 5/2016). Anche rispetto a tali collaborazioni rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, laddove tuttavia non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero-direzione ai sensi dell art C.C. (C.M. Lav. 3/2016). Note (1) Secondo il Ministero del Lavoro l applicazione di un contratto collettivo sottoscritto da associazioni sindacali prive del grado di maggior rappresentatività non impedisce l applicazione della disciplina del lavoro subordinato (Interpello Min. Lav. 27/2015). (2) Ogni qualvolta il collaboratore operi all interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di cui all art. 2, c. 1, D. Lgs. 81/2015 sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali (C.M. Lav. 3/2016). (3) La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ritiene non rientranti nella fattispecie eventuali iscrizioni del collaboratore ad elenchi tenuti dalle Camere di Commercio locali (Circ. 4/2016). (4) La certificazione potrà riguardare sia i rapporti da instaurare, sia quelli già instaurati (Circ. Fond. Studi 4/2016). Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al RATIOLavoro N. 3 / NP-L 25
38 MINISTERI prassi APPROFONDIMENTI CONDIZIONI DI ETERO ORGANIZZAZIONE Deve trattarsi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro:.. esclusivamente personali; Si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l ausilio di altri soggetti. Pertanto, se il collaboratore si avvale di ulteriori collaboratori, il requisito non ricorre. Non si applicano le regole di etero-organizzazione nel caso in cui il collaboratore possa attuare una clausola di sostituibilità nel caso di suo impedimento a svolgere la prestazione di lavoro (Circ. Fond. Studi 4/2016)... continuative; Ossia che si ripetono in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità. La prestazione non deve quindi essere occasionale ma durevole. Occasionalità, peraltro, non significa che la stessa prestazione non possa essere resa più volte ma che l oggetto della stessa si realizzi in relazione alla singola prestazione (Circ. Fond. Studi 4/2016). C.M. Lavoro 3/2016 Circ. Fond. Studi 4/ le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Pertanto, non è possibile la programmazione unilaterale della prestazione in ordine ai tempi ed anche al luogo di lavoro da parte del committente in quanto tali ipotesi, ove ricorrano congiuntamente, porterebbero alla presenza dei requisiti previsti dall art. 2 D. Lgs. 81/2015. Viceversa, appare legittima la possibilità di fasce orarie all interno delle quali il collaboratore, autonomamente, potrà rendere la propria prestazione nel luogo messo a disposizione del committente. Quanto al concetto di luogo di lavoro si ritiene debba intendersi ampio, ovvero qualsiasi luogo presso il quale il collaboratore deve rendere la prestazione, che sia nella disponibilità o comunque riferibile o individuato dal committente, anche se non coincidente con la sede aziendale. Le predette condizioni devono ricorrere congiuntamente. APPLICAZIONE DISCIPLINA LAVORO SUBORDINATO A far data dal , qualora sia riscontrata la contestuale presenza delle condizioni di eteroorganizzazione, sarà applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, la sussistenza dei requisiti della etero organizzazione comporta il mantenimento del contratto di collaborazione stipulato, ma allo stesso si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (Circ. Fond. Studi 4/2016). C.M. Lavoro 3/2016 Circ. Fond. Studi 4/2016 Onere della prova Effetti Rimane peraltro l onere della prova a carico del lavoratore, ovvero dei terzi interessati, circa la sussistenza dei suddetti requisiti, in quanto non dovrà essere il committente a doverne dimostrare l assenza, anche se il legislatore, al fine di prevenire possibili rischi di errata valutazione, ha previsto la possibilità per le parti di ricorrere alla certificazione. La formulazione utilizzata dal legislatore, di per sé generica, lascia intendere l applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es.: trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato. La Fondazione Studi ritiene che in ogni caso le tutele riguardino il lavoratore interessato e pertanto non producano effetti ai fini aziendali. Ne consegue che le collaborazioni etero organizzate non si computano nella base occupazionale dell azienda ogniqualvolta la norma o il contratto collettivo faccia riferimento ai lavoratori subordinati. L applicazione della disposizione comporterà altresì l irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. 26 RATIONonprofit N. 3 / NP-L Aggiornato al Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata
39 PRASSI MINISTERI prassi SUPERAMENTO DELLE CO.CO.PRO. E DELLE PRESUNZIONI SULLE PARTITE IVA Co.co.pro. in corso al Sono state abrogate le disposizioni degli artt. da 61 a 69-bis, D. Lgs. 276/2003 sulle collaborazioni coordinate e continuative a progetto che continuano ad applicarsi solo per i contratti già in atto al La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro precisa, al riguardo, che il contratto ancora in corso al dovrà comunque rispettare anche i requisiti di cui all art. 2, c. 1 del D. Lgs. 81/2015 (oltre a quelli dell art del C.C.) per non incorrere nell applicazione della disciplina del lavoro subordinato (Circ. 4/2016). Collaborazioni dal Resta salvo quanto disposto dall art. 409 c.p.c. sulle co.co.co. che, quindi, possono ancora essere stipulate, senza le regole sul progetto, ma nel rispetto dei contenuti dell art. 2, D. Lgs. 81/2015. Art. 52 D. Lgs. 81/2015 Circ. Fond. Studi 4/2016 Partite IVA È stato abrogato anche l art. 69-bis del D. Lgs. 276/2003 che conteneva le presunzioni sulle prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini IVA introdotte dalla legge Fornero e che continuano ad applicarsi solo per i contratti già in atto al Se tali prestazioni presentano congiuntamente tutti gli elementi che il legislatore ha individuato (art. 2, c. 1), ad esse si applica la disciplina del lavoro subordinato (Circ. Fond. Studi 4/2016). STABILIZZAZIONE DI CO.CO.CO. E PARTITE IVA Beneficio Estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all assunzione. In altri termini, qualora la procedura di stabilizzazione sia avviata successivamente all accesso ispettivo e quindi all inizio dell accertamento, non si potrà beneficiare dell estinzione degli illeciti che saranno eventualmente accertati all esito dell ispezione. Scopi Promuovere la stabilizzazione dell occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo. Decorrenza Art. 54 D. Lgs. 81/2015 C.M. Lavoro 3/2016 Circ. Fond. Studi 4/2016 Soggetti interessati Tipo di contratto da stipulare Datori di lavoro privati che procedano all assunzione di soggetti:.. già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto; Quindi anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti... titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo. Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, che rispetti le condizioni previste. Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al RATIOLavoro N. 3 / NP-L 27
40 MINISTERI prassi STABILIZZAZIONE DI CO.CO.CO. E PARTITE IVA (Segue) Art. 54 D. Lgs. 81/2015 C.M. Lavoro 3/2016 Circ. Fond. Studi 4/2016 ABOLIZIONE DELL ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO Art. 53 D. Lgs. 81/2015 Condizioni Accesso ispettivo Esonero contributivo Definizione Associati persone fisiche Disciplina transitoria I lavoratori interessati alle assunzioni devono sottoscrivere, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi protette di cui all art. 2113, c. 4, C.C., o avanti alle commissioni di certificazione. Nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non devono recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. L estinzione degli illeciti è quindi preclusa con riferimento a quei rapporti di collaborazione trasformati in rapporti di lavoro subordinato che vengano a cessare prima dei 12 mesi per volontà del datore di lavoro, fatte salve le ipotesi di giusta causa ovvero giustificato motivo soggettivo. Qualora l accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad es.: sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi 12 mesi dall assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all art. 54 del D. Lgs. 81/2015 potrà determinare l estinzione degli eventuali illeciti accertati all esito dell ispezione. Ferma restando l opportunità di svolgere accertamenti nei confronti del personale interessato dalla stabilizzazione solo al termine della stessa procedura, nel caso siano comunque svolti tali accertamenti e comprovate eventuale violazioni, gli ispettori procederanno a notificare il verbale evidenziando tuttavia al suo interno che gli illeciti potranno considerarsi estinti (e pertanto le sanzioni non saranno dovute) se risulteranno rispettate le condizioni indicate dall art. 54 del D. Lgs. 81/2015 e, in particolare, il mantenimento del rapporto di lavoro per il periodo previsto dalla disposizione. La procedura di stabilizzazione non inficia la possibilità di avvalersi dell esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, attesa l assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi. Nell ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, e quello parasubordinato siano riqualificati come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il Ministero del Lavoro, con interpello n. 2/2016, ha escluso la possibilità di usufruire, in relazione a tali lavoratori, dello sgravio contributivo. Pertanto, deve escludersi la possibilità di usufruire di un esonero contributivo dopo la definizione dell accertamento che ha riqualificato il rapporto di lavoro. Con il contratto di associazione in partecipazione l associante attribuisce all associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Nel caso in cui l associato sia una persona fisica l apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. I contratti di associazione in partecipazione in atto al , nei quali l apporto dell associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione. Restano aperte le questioni sui contratti a tempo indeterminato e con rinnovo tacito in assenza di disdetta: in quest ultimo caso pare prudente non proseguire oltre l originaria scadenza in mancanza di chiarimenti. 28 RATIONonprofit N. 3 / NP-L Aggiornato al Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata
alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
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